87 Atto indirizzo demanio marittimo

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87 Atto indirizzo demanio marittimo
COPIA
COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°87 del 26/03/2015
OGGETTO
Esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di demanio marittimo con
finalità turistico-ricreativa, ai sensi dell’art. 77 della L.R. n.14/1999 e della L.R.
n.13/2007 e s.m.i.– Atto di Indirizzo.
L’anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 14:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente
Presidente
Cosmo
MITRANO
X
Assessore
Francesca
LUCREZIANO
X
Assessore
Pasquale
DE SIMONE
X
Assessore
Luigi
RIDOLFI
X
Assessore (Vice Sindaco)
Cristian
LECCESE
Assessore
Alessandro
VONA
assente
X
X
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv.. Antonio Buttaro.
LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Alessandro Vona;
A.C .: 26 /LL.PP.
1
Richiamati:
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alla legge
222/2007;
- il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del
15.02.1952;
- l’art. 59 del DPR n. 616/1977 ed il successivo art. 105 del D.Lgs n. 112/1998 con il quale sono
delegate alle regioni ed gli enti locali le funzioni amministrative sul litorale marittimo;
- l’art. 77 della L.R. n. 14 del 06.08.1999 inerente il conferimento ai Comuni delle funzioni ed i
compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del
24.04.2003 e D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, che fornisce gli indirizzi sull’esercizio delle funzioni
sub-delegate con particolare riferimento al Piano di Utilizzazione degli Arenili ed al divieto di
rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;
- gli art. 46 e segg.ti della L.R. 13 del 06.08.2007 ed il successivo Regolamento Regionale n. 11 del
15.07.2009 circa le disposizioni in materia di utilizzazione del demanio marittimo per finalità
turistico ricreative;
- l’ art.1, comma 18, del D.L. 194/2009 conv. in Legge con Legge n. 25/2010 e come da art. 34
duodecies della L. 221/2012, inerente la proroga delle Concessioni Demaniali in essere fino al
31.12.2020;
- la D.G.C. n.67 del 25.03.2011 e la D.G.C. n. 111 del 10.06.2001, inerente le linee guida per il
rilascio e rinnovo di autorizzazioni e miniconcessioni sull’arenile libero;
- la D.C.C. n. 34 del 20.05.2013, inerente l’approvazione delle tariffe e diritti di istruttoria per la
gestione delle pratiche demaniali;
- l’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 39/2013 e successive;
- l’Ordinanza Balneare n. 232/2013 dell’Amministrazione Comunale,
- tutta la normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa;
Rilevato che:
- nelle more dell’approvazione del PUA, l'Amministrazione Comunale ha emanato negli anni
diversi atti di indirizzo per quanto concerne le modalità di gestione del demanio marittimo con
finalità turistico-ricreativa, definendo e disciplinando le attività ivi consentite ed assentibili, di cui
l'ultimo è la D.G.C. n. 67/2011;
-detto atto di indirizzo debba integrarsi con misure atte a garantire il celere riscontro alle numerose
richieste di autorizzazione che annualmente pervengono dai soggetti operanti a vario titolo sul
demanio;
- il rilascio delle autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari da proprietà privata ai cd.
"frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari, non implicando alcun diritto all'uso del bene
demaniale, debba annoverarsi più correttamente nell'ambito della normativa disciplinante il libero
commercio al dettaglio, di cui al D. Lgs. 114 del 31.03.1998 e s.m.i.;
- a fronte delle diverse richieste pervenute all'Amministrazione Comunale di rateizzazione del
canone demaniale e degli indennizzi, sia necessario stabilire le modalità di regolarizzazione dei
piani di ammortamento del debito finalizzate ad agevolare il pagamento di somme spesso rilevanti;
- stante le problematiche emerse nel corso delle passate stagioni balneari, soprattutto in riferimento
alle aree concesse in uso sul demanio turistico libero destinate al deposito di attrezzature balneari, si
rende necessario provvedere ad una armonizzazione della localizzazione delle stesse tale da
consentire un più razionale utilizzo della spiaggia libera garantendo, contestualmente , la sicurezza
della balneazione e l’igiene pubblica;
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Preso atto:
-della deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2014 di presa d’atto del voto del
Comitato Regionale per il Territorio inerente la variante all’art. 38 delle NTA del PRG adottata con
deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2012;
- nello specifico di detta disciplina che: nell’ambito delle aree demaniali assentite in concessione
per finalità turistico ricreative, per la collocazione di strutture a carattere provvisorio stagionale, si
applica la disciplina prevista dal regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11, in attuazione della
L.R. 06.08.2007 n. 13, per la “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali
marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari;
Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra rilevato e dei predetti atti, nelle more di approvazione del
PUA, sperimentare una più razionale organizzazione dell’utilizzo delle spiagge libere garantendo
una pluralità di servizi finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, fermo
restando l’attuale consistenza delle convenzioni per l’utilizzazione e relativa concessione di aree di
superficie pari a mq. 25,00, già classificate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. F, del regolamento
regionale 15.07.2009 n. 11, impartendo i necessari indirizzi finalizzati allo scopo;
Viste planimetrie redatte dall'Ufficio Demanio Turistico, come di seguito elencate:
- Elab. 1.A RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di SERAPO
- Elab. 1.B RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia dell'ARIANA
- Elab. 1.C RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di S. AGOSTINO
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento CTA, reso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
B) Di stabilire che la validità delle linee di indirizzo di cui alla D.G.C.n. 67/2011 è estesa al
31.12.2020;
C) Di proporre al Consiglio Comunale l’unificazione dei procedimenti relativi alle diverse
istanze di autorizzazione attinenti la medesima attività di noleggio, con relativa unificazione
del diritto di istruttoria;
D) Di dare atto che l'autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari da proprietà privata ai
cosiddetti "frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari, come definiti nella D.G.C. n.
67/2011, rientra nell'ambito delle procedure amministrative disciplinate dalla normativa sul
commercio di cui al D. Lgs. 114/1998;
E) di demandare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Ufficio Commercio, in quanto
competente, la cura dei procedimenti di cui al precedente punto E), al quale dovranno essere
rivolte le istanze da parte dei soggetti interessati;
F) di confermare che le autorizzazioni di cui al precedente punto E) sono attinenti all'esclusivo
noleggio delle attrezzature balneari e, pertanto, non conferiscono alcun diritto all'uso
dell'arenile, nè alla pre-installazione sull'arenile delle medesime attrezzature noleggiate;
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G) Di demandare il dirigente di definire e stipulare apposite convenzioni su richiesta dei
cosiddetti "frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari da proprietà privata,
preferibilmente riuniti in forma associata, relativamente a servizi di interesse pubblico quali:
servizio assistenza bagnanti, guardiania notturna e all'installazione ed utilizzo dei servizi
igienici al servizio dell'intera collettività (inclusa la manutenzione e la pulizia giornaliera),
previa verifica del rispetto della normativa vigente. I servizi igienici da installare dovranno
obbligatoriamente rispettare il modello predisposto dal competente servizio demanio,
allacciati debitamente alla fognatura dinamica comunale, ove presente, e dotati di
approvvigionamento idrico, da posizionare nelle aree individuate nelle planimetrie di cui alla
lettera L. La tipologia della torretta è stabilita dal compente servizio demanio, ed i soggetti
interessati dovranno obbligatoriamente uniformarsi ad essa. Il posizionamento delle torrette
di avvistamento per il bagnino, dovranno essere posizionate nelle aree individuate nelle
planimetrie di cui alla lettera L. Le convenzioni potranno avere validità limitata alla stagione
balneare,.e comunque non oltre la data di approvazione del PUA.
H) di demandare il dirigente di verificare la possibilità, previa richiesta ed applicazione del
tasso di interesse legale in vigore al momento della domanda, della rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di Canone Demaniale e di Indennizzi, con le modalità e garanzie di cui
all'art.1 comma 144 e 145 della L. 244/2007 e dettagliatamente: all'art. 3 bis del D.Lgs.
n.462/1997 e s.m.i.,se trattasi di riscossione diretta, e all'art. 19 del D.P.R. n.602/1973 e
s.m.i., se trattasi di riscossione eseguita per il tramite di agenzia di recupero crediti, previo
rispetto della normativa vigente;
I) Di stabilire per le finalità di cui in premessa, quale atto di indirizzo integrativo della DGC n.
67/2011, in via sperimentale, sino all'approvazione del PUA e, comunque, non oltre il
31.12.2020, limitatamente alle miniconcessioni di 25 mq, previa verifica del rispetto della
normativa di settore vigente, quanto segue:
1. Le aree di 25,00 mq in concessione demaniale annuale assoggettate a convenzione per
l’utilizzazione delle spiagge libere, già classificaste ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. F), del
regolamento Regione Lazio 15.07.2009 n. 11, saranno ubicate secondo le planimetrie di cui
al successivo punto L);
2. Su dette aree, conformemente a quanto disposto all’art. 11, comma 2, del regolamento
regionale n. 11/2009, possono essere installati gazebo e coperture e pedane purché poggiati al
suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione, previa acquisizione dei
prescritti pareri ed autorizzazioni e previa comunicazione a cura del concessionario al
Comune secondo le modalità stabilite dal competente servizio demanio;
3. Il posizionamento delle strutture di cui al punto precedente e l’arredo dell’area in
concessione dovranno essere obbligatoriamente conformi, per dimensioni, distribuzione, uso
di materiali, colori e finiture, allo specifico modello predisposto ed approvato a cura del
competente servizio demanio;
4. Esclusivamente nell’ambito della mini-concessione di 25 mq, oltre alle condizioni ed attività
previste negli atti di concessione in essere, potrà essere svolta attività di somministrazione di
bevande in contenitori preconfezionati, con esclusione della somministrazione di alimenti,
previa verifica del rispetto della normativa sul commercio ed in generale di settore;
5. Esclusivamente nell’ambito della mini-concessione di 25 mq, nel tratto di fronte mare
interessato dal servizio di assistenza bagnanti è previsto il posizionamento di torretta di
avvistamento per il bagnino, ubicata in posizione baricentrica, obbligatoriamente nel punto
indicato nella planimetria allegata all’atto di concessione; la tipologia della torretta è stabilita
dal compente servizio demanio, ed i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente
uniformarsi ad essa;
6. Sulla spiaggia libera, conformemente a quanto disposto all’art. 2, comma 1, lett. C) del
regolamento R.L. n.11/2009, deve essere assicurata dai miniconcessionari il servizio di
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guardiania notturna e l’installazione di piccoli manufatti per assicurare in misura minimale la
dotazione di servizi igienici (inclusa la manutenzione e la pulizia giornaliera),
obbligatoriamente secondo il modello predisposto dal competente servizio demanio,
allacciati debitamente alla fognatura dinamica comunale, ove presente, e dotati di
approvvigionamento idrico, da posizionare nei pressi delle suddette aree in concessione con
le modalità imposte dal competente servizio;
J) Di dare atto che, in ottemperanza agli indirizzi sopra impartiti, le mini-concessioni di 25
mq, come individuate nella D.G.C. n. 67/2011, potranno essere prorogate sino
all'approvazione del PUA e, comunque, non oltre il 31.12.2020, previa verifica da parte degli
uffici del rispetto della normativa vigente;
K) Di dare atto che con separata convenzione con validità non superiore alla durata della miniconcessione, redatta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009
vengono definiti gli obblighi dei miniconcessionari relativamente al servizio assistenza
bagnanti, guardiania notturna e all'installazione dei servizi igienici, previa verifica da parte
degli uffici del rispetto della normativa vigente;
L) Di approvare, per lo scopo, le planimetrie come di seguito elencate e non materialmente
allegate:
- Elab. 1.A RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di SERAPO
- Elab.1.B RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia dell'ARIANA
- Elab.1.C RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di S. AGOSTINO
M) Di demandare al Dirigente del Dipartimento CTA la trasmissione della presente
Deliberazione all’Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio, alla Capitaneria di Porto di
Gaeta, per la opportuna conoscenza, nonchè il rinnovo, l'adeguamento degli atti concessori
ed autorizzatori per le attrezzature balneari e natanti e la redazione e stipula delle
convenzioni di cui ai punti precedenti, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza dettata dalla necessità di disciplinare procedimenti amministrativi inerenti l’attività
balneare;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. COSMO MITRANO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANTONIO BUTTARO
5
6
7
Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile
Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile
f.to (Dott. Pasquale Fusco)
NON DOVUTO
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________
_________________________
il Messo Comunale
il Segretario Generale
f.to (Antonietta Calzedda)
f.to (Dott. Luigi Pilone)
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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