87 Atto indirizzo demanio marittimo
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87 Atto indirizzo demanio marittimo
COPIA COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA N°87 del 26/03/2015 OGGETTO Esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, ai sensi dell’art. 77 della L.R. n.14/1999 e della L.R. n.13/2007 e s.m.i.– Atto di Indirizzo. L’anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 14:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale. Sono intervenuti: presente Presidente Cosmo MITRANO X Assessore Francesca LUCREZIANO X Assessore Pasquale DE SIMONE X Assessore Luigi RIDOLFI X Assessore (Vice Sindaco) Cristian LECCESE Assessore Alessandro VONA assente X X Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale Avv.. Antonio Buttaro. LA GIUNTA ● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Alessandro Vona; A.C .: 26 /LL.PP. 1 Richiamati: - il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alla legge 222/2007; - il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952; - l’art. 59 del DPR n. 616/1977 ed il successivo art. 105 del D.Lgs n. 112/1998 con il quale sono delegate alle regioni ed gli enti locali le funzioni amministrative sul litorale marittimo; - l’art. 77 della L.R. n. 14 del 06.08.1999 inerente il conferimento ai Comuni delle funzioni ed i compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa; - la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 e D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, che fornisce gli indirizzi sull’esercizio delle funzioni sub-delegate con particolare riferimento al Piano di Utilizzazione degli Arenili ed al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione; - gli art. 46 e segg.ti della L.R. 13 del 06.08.2007 ed il successivo Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 circa le disposizioni in materia di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; - l’ art.1, comma 18, del D.L. 194/2009 conv. in Legge con Legge n. 25/2010 e come da art. 34 duodecies della L. 221/2012, inerente la proroga delle Concessioni Demaniali in essere fino al 31.12.2020; - la D.G.C. n.67 del 25.03.2011 e la D.G.C. n. 111 del 10.06.2001, inerente le linee guida per il rilascio e rinnovo di autorizzazioni e miniconcessioni sull’arenile libero; - la D.C.C. n. 34 del 20.05.2013, inerente l’approvazione delle tariffe e diritti di istruttoria per la gestione delle pratiche demaniali; - l’Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 39/2013 e successive; - l’Ordinanza Balneare n. 232/2013 dell’Amministrazione Comunale, - tutta la normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa; Rilevato che: - nelle more dell’approvazione del PUA, l'Amministrazione Comunale ha emanato negli anni diversi atti di indirizzo per quanto concerne le modalità di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, definendo e disciplinando le attività ivi consentite ed assentibili, di cui l'ultimo è la D.G.C. n. 67/2011; -detto atto di indirizzo debba integrarsi con misure atte a garantire il celere riscontro alle numerose richieste di autorizzazione che annualmente pervengono dai soggetti operanti a vario titolo sul demanio; - il rilascio delle autorizzazioni al noleggio di attrezzature balneari da proprietà privata ai cd. "frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari, non implicando alcun diritto all'uso del bene demaniale, debba annoverarsi più correttamente nell'ambito della normativa disciplinante il libero commercio al dettaglio, di cui al D. Lgs. 114 del 31.03.1998 e s.m.i.; - a fronte delle diverse richieste pervenute all'Amministrazione Comunale di rateizzazione del canone demaniale e degli indennizzi, sia necessario stabilire le modalità di regolarizzazione dei piani di ammortamento del debito finalizzate ad agevolare il pagamento di somme spesso rilevanti; - stante le problematiche emerse nel corso delle passate stagioni balneari, soprattutto in riferimento alle aree concesse in uso sul demanio turistico libero destinate al deposito di attrezzature balneari, si rende necessario provvedere ad una armonizzazione della localizzazione delle stesse tale da consentire un più razionale utilizzo della spiaggia libera garantendo, contestualmente , la sicurezza della balneazione e l’igiene pubblica; 2 Preso atto: -della deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2014 di presa d’atto del voto del Comitato Regionale per il Territorio inerente la variante all’art. 38 delle NTA del PRG adottata con deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2012; - nello specifico di detta disciplina che: nell’ambito delle aree demaniali assentite in concessione per finalità turistico ricreative, per la collocazione di strutture a carattere provvisorio stagionale, si applica la disciplina prevista dal regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11, in attuazione della L.R. 06.08.2007 n. 13, per la “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari; Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra rilevato e dei predetti atti, nelle more di approvazione del PUA, sperimentare una più razionale organizzazione dell’utilizzo delle spiagge libere garantendo una pluralità di servizi finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, fermo restando l’attuale consistenza delle convenzioni per l’utilizzazione e relativa concessione di aree di superficie pari a mq. 25,00, già classificate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. F, del regolamento regionale 15.07.2009 n. 11, impartendo i necessari indirizzi finalizzati allo scopo; Viste planimetrie redatte dall'Ufficio Demanio Turistico, come di seguito elencate: - Elab. 1.A RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di SERAPO - Elab. 1.B RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia dell'ARIANA - Elab. 1.C RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di S. AGOSTINO Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento CTA, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto; Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano DELIBERA A) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; B) Di stabilire che la validità delle linee di indirizzo di cui alla D.G.C.n. 67/2011 è estesa al 31.12.2020; C) Di proporre al Consiglio Comunale l’unificazione dei procedimenti relativi alle diverse istanze di autorizzazione attinenti la medesima attività di noleggio, con relativa unificazione del diritto di istruttoria; D) Di dare atto che l'autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari da proprietà privata ai cosiddetti "frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari, come definiti nella D.G.C. n. 67/2011, rientra nell'ambito delle procedure amministrative disciplinate dalla normativa sul commercio di cui al D. Lgs. 114/1998; E) di demandare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Ufficio Commercio, in quanto competente, la cura dei procedimenti di cui al precedente punto E), al quale dovranno essere rivolte le istanze da parte dei soggetti interessati; F) di confermare che le autorizzazioni di cui al precedente punto E) sono attinenti all'esclusivo noleggio delle attrezzature balneari e, pertanto, non conferiscono alcun diritto all'uso dell'arenile, nè alla pre-installazione sull'arenile delle medesime attrezzature noleggiate; 3 G) Di demandare il dirigente di definire e stipulare apposite convenzioni su richiesta dei cosiddetti "frontisti" e/o noleggiatori di attrezzature balneari da proprietà privata, preferibilmente riuniti in forma associata, relativamente a servizi di interesse pubblico quali: servizio assistenza bagnanti, guardiania notturna e all'installazione ed utilizzo dei servizi igienici al servizio dell'intera collettività (inclusa la manutenzione e la pulizia giornaliera), previa verifica del rispetto della normativa vigente. I servizi igienici da installare dovranno obbligatoriamente rispettare il modello predisposto dal competente servizio demanio, allacciati debitamente alla fognatura dinamica comunale, ove presente, e dotati di approvvigionamento idrico, da posizionare nelle aree individuate nelle planimetrie di cui alla lettera L. La tipologia della torretta è stabilita dal compente servizio demanio, ed i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente uniformarsi ad essa. Il posizionamento delle torrette di avvistamento per il bagnino, dovranno essere posizionate nelle aree individuate nelle planimetrie di cui alla lettera L. Le convenzioni potranno avere validità limitata alla stagione balneare,.e comunque non oltre la data di approvazione del PUA. H) di demandare il dirigente di verificare la possibilità, previa richiesta ed applicazione del tasso di interesse legale in vigore al momento della domanda, della rateizzazione degli importi dovuti a titolo di Canone Demaniale e di Indennizzi, con le modalità e garanzie di cui all'art.1 comma 144 e 145 della L. 244/2007 e dettagliatamente: all'art. 3 bis del D.Lgs. n.462/1997 e s.m.i.,se trattasi di riscossione diretta, e all'art. 19 del D.P.R. n.602/1973 e s.m.i., se trattasi di riscossione eseguita per il tramite di agenzia di recupero crediti, previo rispetto della normativa vigente; I) Di stabilire per le finalità di cui in premessa, quale atto di indirizzo integrativo della DGC n. 67/2011, in via sperimentale, sino all'approvazione del PUA e, comunque, non oltre il 31.12.2020, limitatamente alle miniconcessioni di 25 mq, previa verifica del rispetto della normativa di settore vigente, quanto segue: 1. Le aree di 25,00 mq in concessione demaniale annuale assoggettate a convenzione per l’utilizzazione delle spiagge libere, già classificaste ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. F), del regolamento Regione Lazio 15.07.2009 n. 11, saranno ubicate secondo le planimetrie di cui al successivo punto L); 2. Su dette aree, conformemente a quanto disposto all’art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2009, possono essere installati gazebo e coperture e pedane purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione, previa acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni e previa comunicazione a cura del concessionario al Comune secondo le modalità stabilite dal competente servizio demanio; 3. Il posizionamento delle strutture di cui al punto precedente e l’arredo dell’area in concessione dovranno essere obbligatoriamente conformi, per dimensioni, distribuzione, uso di materiali, colori e finiture, allo specifico modello predisposto ed approvato a cura del competente servizio demanio; 4. Esclusivamente nell’ambito della mini-concessione di 25 mq, oltre alle condizioni ed attività previste negli atti di concessione in essere, potrà essere svolta attività di somministrazione di bevande in contenitori preconfezionati, con esclusione della somministrazione di alimenti, previa verifica del rispetto della normativa sul commercio ed in generale di settore; 5. Esclusivamente nell’ambito della mini-concessione di 25 mq, nel tratto di fronte mare interessato dal servizio di assistenza bagnanti è previsto il posizionamento di torretta di avvistamento per il bagnino, ubicata in posizione baricentrica, obbligatoriamente nel punto indicato nella planimetria allegata all’atto di concessione; la tipologia della torretta è stabilita dal compente servizio demanio, ed i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente uniformarsi ad essa; 6. Sulla spiaggia libera, conformemente a quanto disposto all’art. 2, comma 1, lett. C) del regolamento R.L. n.11/2009, deve essere assicurata dai miniconcessionari il servizio di 4 guardiania notturna e l’installazione di piccoli manufatti per assicurare in misura minimale la dotazione di servizi igienici (inclusa la manutenzione e la pulizia giornaliera), obbligatoriamente secondo il modello predisposto dal competente servizio demanio, allacciati debitamente alla fognatura dinamica comunale, ove presente, e dotati di approvvigionamento idrico, da posizionare nei pressi delle suddette aree in concessione con le modalità imposte dal competente servizio; J) Di dare atto che, in ottemperanza agli indirizzi sopra impartiti, le mini-concessioni di 25 mq, come individuate nella D.G.C. n. 67/2011, potranno essere prorogate sino all'approvazione del PUA e, comunque, non oltre il 31.12.2020, previa verifica da parte degli uffici del rispetto della normativa vigente; K) Di dare atto che con separata convenzione con validità non superiore alla durata della miniconcessione, redatta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 vengono definiti gli obblighi dei miniconcessionari relativamente al servizio assistenza bagnanti, guardiania notturna e all'installazione dei servizi igienici, previa verifica da parte degli uffici del rispetto della normativa vigente; L) Di approvare, per lo scopo, le planimetrie come di seguito elencate e non materialmente allegate: - Elab. 1.A RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di SERAPO - Elab.1.B RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia dell'ARIANA - Elab.1.C RAZIONALIZZAZIONE ARENILI LIBERI - Spiaggia di S. AGOSTINO M) Di demandare al Dirigente del Dipartimento CTA la trasmissione della presente Deliberazione all’Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio, alla Capitaneria di Porto di Gaeta, per la opportuna conoscenza, nonchè il rinnovo, l'adeguamento degli atti concessori ed autorizzatori per le attrezzature balneari e natanti e la redazione e stipula delle convenzioni di cui ai punti precedenti, il tutto nel rispetto della normativa vigente. Successivamente LA GIUNTA COMUNALE Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l’urgenza dettata dalla necessità di disciplinare procedimenti amministrativi inerenti l’attività balneare; Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano DICHIARA Il presente atto immediatamente eseguibile. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO DOTT. COSMO MITRANO IL VICE SEGRETARIO GENERALE AVV. ANTONIO BUTTARO 5 6 7 Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267 Per la regolarità tecnica il Funzionario responsabile Per la regolarità contabile il Funzionario responsabile f.to (Dott. Pasquale Fusco) NON DOVUTO Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA Che il presente atto: ►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________ ►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267). Lì, _____________________________ ________________________ _________________________ il Messo Comunale il Segretario Generale f.to (Antonietta Calzedda) f.to (Dott. Luigi Pilone) Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________ ►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267). Lì _____________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. Addì __________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Luigi Pilone) 8