I beni pubblici - Lattes Editori

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Approfondimenti ed Espansioni online
I beni pubblici
I beni che appartengono allo Stato e agli altri enti territoriali e che, per questo motivo, servono a
soddisfare interessi prevalentemente pubblici, si possono distinguere in beni demaniali, che nel
loro insieme formano il demanio, e in beni patrimoniali, facenti parte del patrimonio pubblico.
Appunto perché vincolati all’interesse generale, la loro gestione è regolata da severe norme amministrative, che ne disciplinano la conservazione.
Alcuni beni pubblici sono fruttiferi e le entrate che si possono ricavare dalla loro amministrazione o
vendita rientrano nella categoria delle entrate originarie1.
• I beni del demanio appartengono agli enti pubblici, ma non a titolo di proprietà, in quanto sono
inalienabili e imprescrittibili. Essi non possono essere acquistati né usucapiti dai privati, in
quanto per loro natura devono soddisfare interessi generali di grande rilevanza. L’articolo 822 del
C.c. ne dà un’elencazione completa. Essi si distinguono, a loro volta, in beni del demanio necessario e beni del demanio accidentale.
1.I beni del demanio necessario possono appartenere solo allo Stato, perché destinati al soddisfacimento di interessi nazionali. Sono quelli appartenenti:
–al demanio marittimo (i porti, le spiagge, il lido del mare);
–al demanio idrico (fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche);
–al demanio militare, cioè l’insieme delle opere pubbliche destinate alla difesa.
2.I beni del demanio accidentale possono appartenere, per loro natura, sia a privati sia a enti
pubblici, ma in quest’ultimo caso sono inalienabili e imprescrittibili, cioè soggetti al regime demaniale2. Fanno, ad esempio, parte del demanio accidentale:
–i beni del demanio stradale, ferroviario, aeroportuale (strade, autostrade, strade ferrate, aeroporti);
–i beni del demanio artistico, storico, archeologico (musei, archivi, biblioteche, monumenti).
• I beni patrimoniali sono invece posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni
a titolo di proprietà. Si dicono indisponibili quando non possono essere sottratti all’interesse
pubblico (cioè venduti o trasferiti a qualunque titolo ai privati), se non in base a speciali disposizioni
di legge. Si dicono invece disponibili se possono essere liberamente venduti dalla pubblica amministrazione per conseguire delle entrate.
Il patrimonio pubblico è costituito da:
1.beni immobili (terreni, fabbricati, miniere, foreste, caserme), ossia il patrimonio immobiliare;
2.beni mobili (strumenti scientifici, attrezzature tecniche, autoveicoli, arredi, titoli azionari e obbligazionari), ossia il patrimonio mobiliare;
3.imprese pubbliche o a partecipazione statale, ossia il patrimonio industriale.
Tra i beni patrimoniali, sono indisponibili le foreste, le miniere, gli armamenti, le caserme, i beni
mobili di interesse storico e archeologico. Tutti gli altri sono disponibili.
Tuttavia, specie nei casi in cui interviene la necessità di “far cassa”, allo scopo di sistemare in qualche
modo i conti pubblici, è possibile alienare i beni pubblici.
1. Pensa agli utili azionari delle imprese delle Partecipazioni statali.
2. 
Così una strada può anche essere privata se destinata, ad esempio, a consentire l’accesso al fondo da parte del proprietario. Ma se la
strada è pubblica, essa è soggetta al regime demaniale. Nota che i beni del demanio accidentale possono appartenere anche agli enti
pubblici minori, ad es. una strada provinciale.
Economia politica 2 © 2014 S. Lattes & C. Editori SpA
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Se ciò è pressoché scontato per i beni del patrimonio disponibile, ma anche di quello indisponibile,
come detto, in base a speciali disposizioni di legge, è altrettanto vero che pure i beni demaniali possono consentire allo Stato entrate da iscrivere a bilancio. È sufficiente, infatti, tramite legge sdemanializzare i beni per poi cederli.
Ciò appare logicamente comprensibile per le caserme dismesse; più complesso è, per il cittadino
comune, farsi una ragione della vendita di una spiaggia o di un’isola. Eppure, negli ultimi anni proposte (ma anche emendamenti) in tal senso sono state presentate dal Governo e dai parlamentari.
Peraltro, va ricordato, che la vendita di beni dello Stato rientra nelle così dette manovre di finanza
straordinaria, che consentono un’entrata una tantum. Ma allo stesso tempo, spesso, rappresentano una rinuncia, per sempre, ad entrate ordinarie.
Giusto per esemplificare, la vendita di Telecom ha rappresentato la rinuncia definitiva alle (ingenti)
somme rappresentate dalle tariffe che lo Stato incassava periodicamente dagli utenti. Somme che,
probabilmente, hanno già superato l’ammontare dell’incasso ottenuto all’epoca della vendita dei
diversi spezzoni delle azioni Telecom.
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