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Di seguito si riportano sinteticamente le principali novità introdotte dal nuovo Companies Act 2013 che investono le società private, suddividendole tra modifiche non ancora entrate in vigore alla data odierna e modifiche entrate in vigore il 12 settembre 2013. 1. Principali novità del Companies Act 2013 - non ancora entrate in vigore - che riguardano società private indiane Corporate social responsibility. Le società indiane con un patrimonio netto, ovvero un fatturato, ovvero un utile netto pari o superiore a determinate soglie saranno tenute a destinare almeno il 2% della media degli utili netti risultanti dagli ultimi tre esercizi finanziari ad attività aventi finalità sociali. Tali previsioni probabilmente entreranno in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014/2015. Azione di responsabilità. Al ricorrere di determinate condizioni, si prevede la possibilità di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti, ad esempio, degli amministratori e/o dei revisori. National Company Law Tribunal e National Company Law Appellate Tribunal. Al fine di velocizzare i processi, si prevede la costituzione di Tribunali speciali (i.e., National Company Law Tribunal e National Company Law Appellate Tribunal) che avranno, una volta costituiti, giurisdizione esclusiva su alcune materie di diritto societario (ad esempio, in materia di riduzione del capitale, fusioni e scissioni, liquidazione, trasferimento di azioni, ecc.). Riduzione del capitale. Le principali modifiche in tema di riduzione del capitale riguardano (i) l''obbligo di notificare ai creditori l'intenzione di ridurre il capitale sociale anche nel caso in cui la riduzione non implichi la restituzione di capitale ai soci e (ii) il divieto di procedere alla riduzione del capitale qualora la società sia inadempiente all'obbligo di pagamento di "deposits" ovvero degli interessi dovuti su quest'ultimi. Struttura degli investimenti all'estero da parte di società indiane. Alle società indiane non sarà più consentito effettuare investimenti all'estero mediante più di 2 "layers of investment companies". Società unipersonale e c.d. small companies. Sarà consentito costituire società con un solo socio. Inoltre, si prevedono nuove tipologie di società (c.d. small companies, il cui capitale sociale ovvero fatturato non dovrà superare determinate soglie) che saranno esentate dall'effettuare alcuni adempimenti (ad esempio, in sede di redazione del bilancio di esercizio). Utili - acconti sui dividendi. È stato abolito l'obbligo per le società di accantonare a riserva una quota degli utili maturati durante l'anno finanziario. Le società che sono incorse in perdite durante l'esercizio finanziario e sino al trimestre immediatamente precedente la prospettata distribuzione di acconti sui dividendi, possono procedere alla distribuzione degli stessi ad un tasso non superiore alla media degli utili maturati durante i tre esercizi finanziari precedenti. Milano 20121, Piazza Belgioioso 2 - Bologna 40123, Via Massimo D’Azeglio 25 - Padova 35121, Piazza Eremitani 18 Torino 10128, Corso Vittorio Emanuele II 83 - Abu Dhabi, Sheikha Fatima Building, P.O. Box 42790 - Bruxelles B-1050, 184 Avenue Molière London EC2R 7AS, 6-8 Tokenhouse Yard - New York N.Y. 10019, 75 Rockefeller Plaza, 18 th Floor page 2 / 4 Dormant Company. Viene introdotta la definizione di dormant company, ossia una società costituita, ad esempio, per realizzare un progetto futuro, ovvero per detenere un asset ovvero un bene intellettuale, ma che non è operativa e non ha compiuto operazioni contabili rilevanti nei precedenti due esercizi sociali. Tali società sono esentate dall'adempiere alcuni obblighi. Revisori. Si prevedono specifici doveri, divieti di compiere determinate attività e responsabilità per i revisori contabili, nonché limiti alla durata del loro incarico in relazione a determinate categorie di società private da stabilirsi in sede di adozione della normativa di attuazione della riforma (ad esempio, un revisore persona fisica non può essere nominato per più di un mandato della durata di 5 anni, mentre le società di revisione non possono essere nominate per più di due mandati consecutivi di 5 anni ciascuno). Chiusura dell'esercizio finanziario. La chiusura dell'esercizio finanziario è stata uniformata per tutte le società indiane al 31 marzo di ciascun anno. Tuttavia, le holding companies ovvero le società indiane controllate da una società straniera che hanno l'esigenza di procedere al consolidamento dei conti all'estero, potranno presentare al Tribunale competente una apposita istanza di deroga, richiedendo l'autorizzazione a chiudere il proprio esercizio sociale in una data differente dal 31 marzo. Liquidazione. Si prevede una procedura di liquidazione semplificata e con una tempistica sostanzialmente predefinita per le società il cui valore contabile dei beni non sia superiore ad INR 1.00.00.000 (pari a circa Euro 118.000 al cambio attuale). Mergers. Si prevedono procedure semplificate di fusione (i) tra le c.d. "small companies" ovvero (ii) tra la holding company e le società interamente controllate da quest'ultima. Nel rispetto di determinate procedure e al ricorrere di determinate condizioni (ancora da definire), saranno consentite le fusioni tra società indiane e società straniere. In ogni caso, le società indiane dovranno ottenere la previa autorizzazione della Reserve Bank of India. 2. Principali novità del Companies Act 2013 - entrate in vigore in data 12 settembre 2013 - che investono società private indiane Definizione di Foreign Company. La definizione di Foreign Company è stata notevolmente ampliata. Ai sensi del diritto indiano, una società costituita all'estero ma di fatto operante in India è passibile di venire considerata come una società indiana, con conseguente obbligo di rispettare i relativi adempimenti. Per Foreign Company si intende infatti ora una società o soggetto giuridico costituito all'estero (i) avente "phisically' (anche tramite un agente) una sede di rappresentanza in India, (ii) operante in India 'through an electronic mode" (cosa si intenda per electronic mode dovrebbe essere chiarito dal Governo indiano in sede di adozione della normativa di attuazione della riforma), e (iii) che esercita in India business activity in 'any other manner". La reale portata ed estensione di tale nuova definizione dovrà quindi essere attentamente monitorata. Nomina di Key Managers. Determinate società indiane saranno obbligate a nominare i c.d. Key Managers, come ad esempio (i) un Amministratore Delegato ovvero un Chief Executive Officer ovvero un Manager, (ii) un Amministratore a tempo pieno, (iii) un Chief Financial Officer ed un Segretario della società. Inoltre, i Key Managers dovranno informare il page 3 / 4 consiglio di amministrazione in merito ai contratti o accordi nei quali hanno un interesse diretto o indiretto. Si prevedono limitazioni ai compensi degli amministratori/managers. Avviso di convocazione dell'assemblea generale con informativa ai soci - esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci dovrà essere inviato a quest'ultimi, salve alcune eccezioni, almeno 21 giorni prima la data dell'assemblea. Inoltre, al fine di consentire ai soci di esercitare il diritto di voto in maniera consapevole, si dovrà allegare all'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci una nota informativa che consenta a questi ultimi di comprendere il significato, lo scopo e le implicazioni degli argomenti di business posti all'ordine del giorno e delle relative delibere da adottare. Il Governo indiano dovrà chiarire (i) quali società potranno esercitare, nel rispetto di determinate condizioni, il voto mediante strumenti elettronici, nonché (ii) le materie per le quali sarà consentito anche il voto per corrispondenza (c.d. postal ballot). Nomina degli amministratori - dimissioni - doveri degli amministratori - poteri del consiglio di amministrazione. Alcune tipologie di società, che verranno individuate da parte del Governo indiano, dovranno nominare un amministratore donna. Inoltre, almeno uno degli amministratori da nominare dovrà avere trascorso 182 giorni in India nell'anno precedente la nomina. Gli amministratori dovranno essere da un minimo di 2 ad un massimo di 15. L'amministratore dimissionario dovrà inviare, entro 30 giorni dalla data in cui ha presentato le dimissioni, copia della lettera al competente registro delle imprese. Resta fermo il principio che le dimissioni dell'amministratore sono efficaci dal giorno del loro ricevimento da parte della società. Si prevedono, sia pure a titolo esemplificativo, i doveri che gli amministratori sono tenuti ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni che coincidono, sostanzialmente, con quelli di un amministratore di una società italiana. Il consiglio di amministrazione potrà esercitare determinati poteri solo previa adozione di una speciale delibera da parte dell'assemblea dei soci. Sono state introdotte ulteriori cause di ineleggibilità degli amministratori. Prestiti agli amministratori. Le società non potranno effettuare prestiti o fornire garanzie ai propri amministratori, ovvero ai parenti di quest'ultimo, ovvero alle aziende o società nelle quali l'amministratore ha un interesse. Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate (il Companies Act 2013 contiene una nuova definizione di parti correlate) dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione, a meno che le stesse non siano concluse a condizioni di mercato e nell'ambito dell'attività ordinaria della società. Inoltre, si richiede una speciale delibera dell'assemblea dei soci quando l'operazione con parti correlate eccede un determinato ammontare, ovvero il capitale sociale versato della società eccede una determinata soglia. Qualora la parte correlata sia un socio della società, quest'ultimo non sarà legittimato ad esercitare il diritto di voto in assemblea. Ad ogni modo, gli amministratori dovranno riportare nella relazione, da inviare ai soci, le operazioni con parti correlate compiute durante l'anno nonché le ragioni per le quali sono state concluse. page 4 / 4 Una speciale delibera assembleare sarà richiesta anche al fine di procedere ad acquisti a fronte di corrispettivo, diverso dal denaro, (i) da parte della società di beni degli amministratori, e (ii) da parte degli amministratori di beni delle società del gruppo. Restrizioni all'acquisto di azioni proprie. Si prevedono alcune limitazioni all'acquisto di azioni proprie da parte della società. Ad esempio, la società deve attendere un anno dalla chiusura della precedente offerta di acquisto di azioni proprie prima di procedere ad una nuova offerta. Inoltre, in caso di inadempimento da parte della società, ad esempio, all'obbligo di rimborsare prestiti a istituti finanziari, la stessa potrà procedere all'acquisto di azioni proprie solamente dopo che siano decorsi 3 anni dal momento in cui la società ha posto rimedio al suddetto inadempimento. Sanzioni per “false comunicazioni”. Si prevedono, tra l'altro, sanzioni anche pecuniarie in caso di omissioni ovvero false informazioni riportate nelle relazioni, nel bilancio annuale, nei prospetti ovvero in altri documenti della società.