informazioni sull`impresa di investimento, i suoi servizi e sulla

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informazioni sull`impresa di investimento, i suoi servizi e sulla
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C.D.G.
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CAP
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Provincia
Nominativo
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Data di nascita
Codice Fiscale / Partita IVA
C.D.G.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI INVESTIMENTO, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
ai sensi degli artt. 29 e 30 Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007
La Banca Popolare Valconca sooc. coop. (già Banca Cooperativa Morcianese) costituita con atto del notaio Dott. Alfredo Nanni repertorio n. 3627 in data 13/08/1910
secondo il diritto italiano dal quale è regolata,
-
iscritta presso il Registro delle Imprese di Rimini con il numero 63 e con numero di Partita Iva 00125680405,
-
ed altresì iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia (Banca Centrale della Repubblica Italiana ed Istituto di Vigilanza con sede legale in Roma, Via
Nazionale n. 91) di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/93 al n. 627.0.0 di matricola e al n. 05792.7 di codice,
con sede sociale e direzione generale in Via Bucci n. 61, 47833 Morciano di Romagna (RN), Telefono: +39 (0)541 859111; Fax: +39 (0)541 987802; E-mail:
[email protected]; Sito internet: www.bancavalconca.it; Swift Code: BPVM IT 2R; Pronto Cambi Telefono: +39 (0)541 859240; Pronto Borsa Telefono: +39
(0)541 989151, ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, fornisce al Cliente le seguenti informazioni sulla Banca e sui servizi di
investimento dalla medesima prestati.
1. Elenco Filiali della Banca
Il Cliente, per usufruire dei servizi della Banca, dovrà rivolgersi presso una qualsiasi delle filiali aperte al pubblico. L’elenco completo delle stesse è disponibile al sito
internet www.bancavalconca.it o comunque reperibile contattando i recapiti telefonici ed e-mail indicati in epigrafe.
***
2. Lingue e Metodi di comunicazione
Ogni comunicazione tra la Banca ed il Cliente o comunque lo scambio di corrispondenza e documentazione tra gli stessi avverrà in lingua italiana.
Il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere su rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami verbali,
chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso una delle filiali sopra elencate negli orari di apertura al pubblico ossia: 8,20 – 13,20; 14,50 – 15,50 (dal
lunedì al venerdì. Le Filiali di Rimini Centro, Rimini “Le Befane” e Morciano sono aperte anche il sabato dalle 9,00 alle 13.00.
Per informazioni, chiarimenti e comunicazioni diversi da atti dispositivi il Cliente potrà altresì telefonare alle predette filiali negli indicati orari di apertura. Gli ordini di
acquisto/vendita di strumenti finanziari potranno inoltre essere impartiti dal Cliente anche telefonicamente, nel qual caso la comunicazione telefonica verrà registrata
dalla Banca e la registrazione farà piena prova, anche nei confronti del Cliente, dell’ordine di investimento.
La Banca comunicherà con il Cliente sia tramite le filiali, e ciò anche con avvisi esposti nei locali aperti al pubblico, sia telefonicamente ove l’urgenza della
comunicazione lo renda necessario.
L’informativa periodica dovuta ai sensi di legge e di contratto nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto dei rapporti in essere con il
Cliente quale, a mero titolo esemplificativo, gli estratti di deposito titoli, rendiconti, note informative e comunque ogni altra comunicazione personale non urgente verrà
effettuata dalla Banca a mezzo posta o fax.
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3. Attività svolta dalla Banca
La Banca Popolare Valconca è autorizzata dalla Banca d’Italia - con sede legale in Roma (00184), Via Nazionale n. 91; Numero telefono: +39 06 47921; Indirizzi di
posta elettronica: [email protected], [email protected] – a svolgere l’attività bancaria di raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del
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creditori ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nonché i servizi di investimento di negoziazione, ricezione e
trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari.
La Banca è altresì autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, a svolgere l’attività di consulenza ai sensi dell’art. 19 comma 8 D. Lgs. n. 164 del 17 settembre
2007 modificativo del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza).
Sulla base dello Statuto vigente, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno 2005 con verbale in pari data n. 197742 di repertorio Notaio dott.ssa
Rosa Menale, la Banca può infine svolgere tutte le operazioni ed i servizi bancari di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei
confronti dei soci quanto dei non soci, nonché i servizi finanziari per i quali è autorizzata dall’Autorità di Vigilanza e come sopra descritti, ed ogni altra operazione
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
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4. Documentazione a rendiconto dell’attività svolta
4a. Informativa rilasciata al Cliente al conferimento dell’ordine di compravendita / sottoscrizione di strumenti finanziari (l’ “ordine”)
La Banca Popolare Valconca nel caso in cui l’ordine sia impartito dal Cliente presso una delle filiali aperte al pubblico rilascia a quest’ultimo a titolo di attestazione
una copia dell’ordine dal medesimo sottoscritto contenete le informazioni essenziali per la sua esecuzione.
Qualora il Cliente impartisca invece un ordine tramite il sistema di trading on line della Banca il medesimo Cliente potrà stampare dalla propria postazione informatica
l’attestazione cartacea del dettaglio dell’ordine in tal modo impartito contenente le informazioni essenziali dell’operazione richiesta.
Altresì qualora l’ordine venga impartito dal Cliente tramite il call center della Banca, è facoltà del medesimo Cliente richiedere a quest’ultima l’invio dell’attestazione
cartacea ad esso relativo, nel qual caso la Banca provvederà ad inviargliene copia a mezzo fax.
Qualora infine il Cliente impartisca un ordine di borsa telefonico, questo verrà registrato dalla Banca su apposito nastro magnetico.
La Banca rilascia inoltre al Cliente attestazione della eventuale revoca dell’ordine dal medesimo disposta prima dell’esecuzione (anche parziale) dell’ordine con le
medesime modalità sopra descritte a seconda che la revoca sia effettuata in filiale oppure telefonicamente o attraverso il sito internet della Banca.
4b. Informativa dell’avvenuta esecuzione dell’ordine del Cliente
Nel caso in cui l’ordine sia stato impartito da un Cliente al dettaglio la Banca invierà a mezzo posta prioritaria al medesimo all’indirizzo indicato in contratto (o a quello
successivamente comunicato per iscritto alla Banca) una conferma dell’esecuzione dell’ordine (nota informativa) entro il primo giorno lavorativo:
(i)
successivo all’esecuzione dell’ordine nel caso in cui dell’avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta, ovvero
(ii)
successivo alla ricezione della conferma dell’avvenuta esecuzione qualora questa debba provenire da un terzo.
Anche nel caso in cui il Cliente abbia disposto l’ordine via internet (trading on line) ovvero abbia comunicato alla Banca di possedere una casella di posta elettronica, la
nota informativa sarà inviata a mezzo posta prioritaria.
La nota informativa, tuttavia, non è dovuta e non sarà inviata dalla Banca nel caso in cui la stessa conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che per la
tipologia di operazione viene inviata al Cliente da altro soggetto. Questo è il caso, a mero titolo esemplificativo, di ordini aventi ad oggetto
l’investimento/disinvestimento di quote o di fondi comuni di investimento e altri OICR nei quali la conferma dell’avvenuta esecuzione, totale o parziale, dell’ordine
impartito dal Cliente è a lui comunicata direttamente dalla società di gestione.
La suddetta informativa, con le dette modalità e termini, verrà inviata al Cliente anche nel caso in cui l’ordine del medesimo abbia trovato esecuzione solo parziale o sia
rimasto del tutto ineseguito.
Nel caso in cui il Cliente abbia impartito l’ordine via internet (trading on line) potrà in ogni momento verificare lo stato del suo ordine dalla sua postazione informatica
accedendo all’apposita sezione del sito della Banca.
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5. Deposito degli strumenti finanziari dei clienti detenuti dalla Banca e tutele predisposte
La Banca Popolare Valconca informa il Cliente che presso la stessa sono istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari del Cliente, suddivise per
tipologia di servizio e di attività prestata dalla medesima Banca e contenenti, con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza del Cliente, la data
dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. La stessa provvede, inoltre, in via continuativa e con tempestività ad
aggiornare tali evidenze ed in particolare, anche tenuto conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, a riconciliare regolarmente le
medesime con gli estratti conto prodotti dai sub-depositari o con i beni depositati presso la stessa, di modo che il Cliente in ogni momento possa verificare la propria
posizione.
Gli strumenti finanziari intestati al Cliente potranno essere detenuti per conto della Banca da un terzo, e precisamente, in un conto intestato alla medesima Banca con
l’espressa indicazione che si tratta di beni di terzi tenuto distinto da altri eventuali conti dalla stessa accesi presso il medesimo sub-depositario. A tal fine la Banca
verifica e monitora annualmente l’affidabilità dei subdepositari dalla stessa scelti sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche
conto delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, oltre che delle prassi esistenti nei mercati in cui essa opera.
In ogni caso la Banca provvede ad indicare nelle proprie evidenze relative a ciascun cliente i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari del
Cliente di modo che quest’ultimo potrà richiederne informativa in ogni momento.
In particolare ed in prevalenza gli strumenti finanziari del Cliente sono in subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A., come anticipato, in un conto omnibus
intestato alla Banca, ma con la precisa indicazione che si tratti di Beni di Terzi.
Fanno eccezione i titoli di emittenti americani, le azioni estere non quotate in Italia e i titoli obbligazionari di emittenti americani che sono invece subdepositati in
Centrosim S.p.A. (n.d.r. società di intermediazione mobiliare delle banche popolari italiane), anch’essi in un conto omnibus sottorubricato “Banca Popolare Valconca
conto terzi”.
Inoltre, i titoli esteri quotati all’estero, i titoli quotati all’Euromercato e titoli esteri non quotati sono sudepositati in un conto omnibus presso la Clearstream Banking
S.A..
Posto quanto sopra, si precisa, infatti, che costituisce conto omnibus il conto aperto dalla Banca presso un depositario abilitato, e nel caso di specie i tre soggetti abilitati
sopra menzionati, intestato alla medesima Banca, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza della sua clientela.
La Banca, ed in particolare l’Ufficio Titoli della stessa, provvede ad aggiornare e quadrare il dossier unico detenuto presso Monte Titoli S.p.A., Centrosim S.p.A. e
Clearstream Banking S.A. con le risultanze delle movimentazioni dei dossier del Cliente aperti presso la Banca. La quadratura con Monte Titoli S.p.A. avviene
quotidianamente, mentre con Centrosim S.p.A. e Clearstream Banking S.A. la quadratura è mensile.
In ogni caso, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente relativamente a detti titoli subdepositati presso i soggetti terzi sopra individuati, ossia rimane
responsabile per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo ed anche per l’eventuale insolvenza di tali soggetti subdepositari ai sensi di legge e contratto.
La Banca informa il Cliente che l’utilizzo, nell’interesse proprio o di terzi, degli strumenti finanziari del Cliente sub-depositati presso terzi in conti omnibus è
subordinato all’acquisizione da parte della stessa del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; nel caso in cui il conto
omnibus sia intestato esclusivamente a clienti professionali la Banca non sarà tenuta ad acquisire un consenso scritto. Le singole operazioni concluse e la relativa
remunerazione verranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o comunque nell’ambito della rendicontazione periodicamente a lui fornita.
La Banca informa altresì il Cliente che le evidenze della stessa contengono i dati relativi al Cliente che ha impartito istruzioni sull’utilizzo degli strumenti finanziari e al
numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
Infine, i titoli materializzati non quotati di aziende locali e i certificati rappresentativi di fondi per i quali il Cliente ha chiesto l’emissione sono conservati nel caveau
della Banca, situato presso la sede centrale e direzione generale della stessa in Morciano di Romagna, via Bucci n. 61, e dotato di un sistema di allarme collegato
direttamente con le Autorità di polizia. Inoltre, sono abilitati ad accedere al caveau soltanto alcuni dipendenti della Banca espressamente a ciò autorizzati, e soltanto due
di essi custodiscono, ciascuno, una delle due chiavi abilitate ad accedervi.
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6. Tutele predisposte per le somme di denaro dei clienti detenute dalla Banca
La Banca Popolare Valconca informa il Cliente che presso la stessa sono istituite e conservate apposite evidenze anche delle somme di denaro del Cliente, suddivise per
tipologia di servizio e di attività prestate dalla medesima Banca e contenenti, con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza del Cliente, la data
dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. La stessa provvede anche con riferimento a tali somme, in via
continuativa e con tempestività ad aggiornare tali evidenze ed in particolare, anche tenuto conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, a
riconciliare regolarmente le medesime con i beni depositati presso la stessa, di modo che il Cliente in ogni momento possa verificare la propria posizione.
La Banca Popolare Valconca, al fine di tutelare le somme di denaro dei clienti dalla stessa detenute a seguito dell’esercizio dell’attività di raccolta del risparmio,
aderisce al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), con sede in Roma, Via del Plebiscito n. 102, (e-mail [email protected]).
Esso costituisce, come espressamente previsto dall’art. 1 del vigente Statuto (approvato dall’assemblea straordinaria delle consorziate in data 11 dicembre 1996 e
successive modifiche), un consorzio di diritto privato tra banche, riconosciuto dalla Banca d’Italia, avente lo scopo di garantire i clienti che hanno depositato presso le
Banche consorziate somme di denaro.
In particolare, il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di:
(i)
liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate,
(ii)
amministrazione straordinaria delle banche consorziate.
E precisamente. (i) Ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto, nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa della Banca il Fondo provvede al rimborso dei crediti
relativi ai fondi acquisiti dalla stessa Banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o altra forma, nonché relativi a assegni circolari e
altri titoli di credito a essi assimilabili.
Sono invece escluse dalla protezione del Fondo alcune fattispecie come i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; i depositi riconducibili ad operazioni per
le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza
illecita); i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; i depositi effettuati dalle banche in
nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,
delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per
interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale,
tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante è stabilito per Statuto nella somma di Euro 103.291,38, equivalente a 200 milioni di Lire. Il calcolo del rimborso
viene effettuato per i depositi in valuta con riferimento al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, il rimborso viene effettuato sino all’ammontare del controvalore di 20.000 € entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, salvo proroga da parte della Banca d’Italia in circostanze eccezionali o in casi speciali per un periodo non superiore a nove mesi. Il rimborso
dell’ammontare residuo dovuto è effettuato con le modalità e nei termini stabili dal Consiglio del Fondo, il quale a tal fine utilizza anche le somme percepite per effetto
dei riparti di liquidazione e fino al limite massimo sopra individuato. Ciò in quanto nel limite del rimborso effettuato il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei
confronti della Banca consorziata in liquidazione coatta amministrativa ed entro tale limite percepisce i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai
depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
In ogni caso, lo Statuto espressamente prevede che le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.
(ii) Ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto, nell’ipotesi di amministrazione straordinaria della Banca il Fondo può disporre interventi di sostegno della Banca
consorziata quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello interveniente nell’ipotesi di liquidazione, ossia può
concedere finanziamenti, garanzie, assumere assunzioni di partecipazioni e altre forme tecniche.
(iii) In ogni caso, il Fondo può intervenire in alternativa al rimborso dei depositanti, ove sia prevedibile un minor onere, in operazioni di cessione di attività e passività,
di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
***
7. Diritti di garanzia / compensazione e privilegi della Banca
Nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione di servizi di investimento è pattuito che la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente (presente o
futuro), è titolare di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano detenuti dalla Banca medesima.
E’ altresì previsto che qualora sussistano rapporti in essere con la Banca, ivi compresi conti di ogni genere, anche di deposito, operi la compensazione di legge ad ogni
effetto.
Inoltre, nel medesimo contratto è stabilito che nel caso in cui i rapporti bancari intercorrenti tra la Banca e il Cliente siano intestati a più persone, la Banca ha la facoltà
di valersi delle cessioni di crediti e dei diritti di pegno, ritenzione e compensazione sino alla concorrenza dell’intero credito vantato verso il Cliente.
Ed infine, è pattuito che se il Cliente rimane in mora, allorchè la diffida ad adempiere inviata rimanga dalla Banca dal medesimo inottemperata, la Banca potrà
avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761 commi 3 e 4 c.c. e 2756 commi 2 e 3 c.c. realizzando direttamente o tramite intermediario autorizzato un
adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati, soddisfandosi sul ricavo netto della vendita e lasciando il residuo al Cliente.
***
8. Gestione degli eventuali conflitti di interesse
La Banca Popolare Valconca informa infine il Cliente che, ai sensi della vigente normativa in materia di conflitti di interesse, la stessa ha adottato specifiche procedure
organizzative per identificare e, di conseguenza, gestire gli eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere con il Cliente al momento della prestazione dei servizi
di investimento, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente.
Tuttavia, vi sono casi in cui la Banca non può escludere che, malgrado le misure organizzative adottate per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di
nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, il Cliente subisca nocumento da alcune delle situazione di conflitto nelle quali si può trovare la Banca.
Si tratta prevalentemente delle situazioni di conflitto determinate dai casi in cui la Banca, dalla prestazione del servizio di investimento a favore del cliente possa
realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita che potrebbe andare a danno del cliente anche sotto forma di inducements ricevuti da soggetti terzi in
conseguenza dell’operazione disposta dal cliente.
A tale riguardo le situazioni di conflitto di interessi nelle quali può trovarsi la Banca Popolare Valconca sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
1. conflitti derivanti dalla partecipazione della Banca al capitale sociale di società prodotto o di società dei cui servizi si avvale nella prestazione dei servizi di
investimento, quali:
◊
Centrosim S.p.A. di cui la Banca si avvale quale broker per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
◊
Arca SGR S.p.A., società di gestione di fondi comuni di investimento che vengono distribuiti dalla Banca;
◊
Arca Vita S.p.A., impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Assicurativo Arca i cui prodotti finanziari assicurativi vengono distribuiti dalla
Banca;
◊
Centrale Gpa S.p.A., di cui la Banca si avvale quale broker assicurativo;
◊
American Express Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile autorizzata all’emissione di azioni che vengono distribuite dalla Banca;
◊
American Express World Express Funds SICAV, società di investimento a capitale variabile autorizzata all’emissione di azioni che vengono
distribuite dalla Banca .
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2.
conflitti derivanti dal fatto di essere emittente e/o collocatrice di strumenti finanziari, quali:
◊
azioni della Banca Popolare Valconca: la Banca per effetto dell’operazione del cliente viene maggiormente capitalizzata;
◊
obbligazioni e certificati di deposito della Banca Popolare Valconca: la sottoscrizione da parte del cliente di obbligazioni e certificati di deposito
emessi dalla Banca rappresenta per questa un finanziamento all’esercizio delle proprie attività statutarie (remunerate);
◊
Fondi comuni di investimento Arca SGR S.p.A.:oltre a quanto previsto al precedente punto 1 dall’essere collocatrice di tali strumenti finanziari la
Banca riceve dalla società prodotto inducements la cui natura e misura è di seguito indicata nel paragrafo ad essi dedicato (“incentivi”);
◊
Prodotti finanziari assicurativi Arca VITA S.p.A.: oltre a quanto previsto al precedente punto 1 dall’essere collocatrice di tali strumenti finanziari la
Banca riceve dalla società prodotto inducements la cui natura e misura è di seguito indicata nel paragrafo ad essi dedicato (“incentivi”);
◊
Azioni delle SICAV American Express Funds e American Express World Express Funds: oltre a quanto previsto al precedente punto 1 dall’essere
collocatrice di tali strumenti finanziari la Banca riceve dalle società prodotto inducements la cui natura e misura è di seguito indicata nel paragrafo ad
essi dedicato (“incentivi”).
Inoltre, benché le procedure organizzative adottate dalla Banca siano dirette (i) a limitare i casi in cui i componenti gli organi aziendali, dirigenti, dipendenti della banca
che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento siano impegnati in più attività che implicano un conflitto di interessi dal quale possa derivare un pregiudizio
al Cliente e (ii) comunque a garantire l’indipendenza tra i predetti soggetti (iii) nonché a vigilare sull’osservanza delle procedure medesime, la Banca non ritiene che
possa escludersi con certezza che si verifichino casi in cui nella prestazione dei servizi di investimento a favore di un cliente possa essere incentivata a privilegiare
interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. In concreto, per quella che è l’attuale realtà della Banca, si può teoricamente ritenere che la Banca possa
essere indotta a privilegiare nella prestazione dei servizi di investimento quei clienti che hanno ottenuto dalla Banca stessa un affidamento e che hanno costituito
vincolo a favore della Banca sul proprio portafoglio titoli.
In rarissimi casi la Banca potrebbe trovarsi ad essere collocatrice di titoli emessi da società quotate dalla stessa affidate.
Quanto alle misure adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interessi suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti si evidenzia come, considerata la dimensione e,
più in generale la realtà operativa della Banca le stesse tendono ad evitare che soggetti rilevanti non delegati allo svolgimento dei servizi di investimento si ingeriscano
indebitamente nella prestazione di tali servizi e che conseguentemente i soggetti rilevanti preposti allo svolgimento di detti servizi godano di un grado di autonomia ed
indipendenza adeguato alle dimensioni dalla Banca e all’attività che devono svolgere per conto della stessa.
Le suddette misura si concretizzano, da un lato, in un sistema di deleghe operative in materia di finanza attribuite a “piramide” dal Consiglio di Amministrazione al
Direttore Generale e, a scendere, al Responsabile Servizio Intermediazione Finanziaria e, dall’altro, in limitazioni all’operatività in titoli da parte dei soggetti rilevanti
le cui condizioni sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Per completezza la Banca informa il Cliente che le decisioni su operazioni di compravendita di strumenti finanziari per il portafoglio di tesoreria non immobilizzato
della Banca, operazioni assolutamente marginali, vengono assunte dal Responsabile Servizio Intermediazione Finanziaria nei limiti di deleghe assegnate dal Consiglio
di Amministrazione, oltre le quali è necessaria l’autorizzazione del Direttore Generale - fino a determinati importi unitari e giornalieri - e del Consiglio di
Amministrazione oltre.
In ogni caso le strategie per le scelte di investimento del portafoglio di tesoreria della Banca vengono assunte in sede di “Comitato di Tesoreria”, al quale partecipa
anche il Responsabile del Servizio Intermediazione Finanziaria, il quale opera nell’ambito di un piano strategico triennale definito dal Consiglio di Amministrazione.
Quanto ai conflitti di interessi che possono determinarsi in relazione al fatto che la Banca abbia concesso affidamenti ad altri clienti, al fine di evitare che da tali
situazioni nelle quali può trovarsi la Banca possa derivare un concreto pregiudizio per gli altri clienti, le misure organizzative prevedono che il Servizio
Intermediazione Finanziaria non partecipi al procedimento di concessione dei finanziamenti e, dunque e tra l’altro non ne conosca i termini, avendo solo la notizia
eventuale che il conto è vincolato.
Relativamente agli strumenti finanziari di emissione della Banca si evidenzia come:
◊
per le obbligazioni le condizioni, anche di riacquisto da parte della banca prima della scadenza, siano fissate nel regolamento di emissione approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione e rese note a tutti i clienti nel prospetto informativo;
◊
per i certificati di deposito non siano previste negoziazioni e/o riacquisti da parte della Banca prima della scadenza;
◊
per le azioni Banca Popolare Valconca soc. coop. la competenza non sia del Servizio Intermediazione Finanza, ma di un ufficio separato, l’Ufficio Soci che fa
capo alla Direzione Generale e come il prezzo delle stesse sia fissato annualmente in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Ordinaria
dei Soci.
Quanto infine alla circostanza che la Banca detenga partecipazioni in società prodotto o comunque in società dei cui servizi si avvale nella prestazione a favore della
clientela di servizi di investimento si rileva come le partecipazioni siano minoritarie così da rendere estremamente difficile che possano verificarsi conflitti di interessi
pregiudizievoli per i clienti: in ogni caso le informazioni sulle partecipazioni e sulle società partecipate sono in capo alla Direzione Generale e al Consiglio di
Amministrazione e non al Servizio Intermediazione Finanziaria.
Non sussistono allo stato legami diretti tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che svolgono servizi di investimento e quelle di altri soggetti che svolgono attività
diverse in potenziale conflitto di interessi.
La verifica dell’idoneità delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interessi è affidata alla funzione di Compliance mentre il controllo sul rispetto delle stesse è
di competenza della funzione di controllo interno della Banca.
La Banca informa altresì il Cliente che è facoltà di quest’ultimo richiedere maggiori dettagli circa la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca
posto che quanto sopra ne rappresenta solo una sintesi.
***
9. Incentivi
La Banca Popolare Valconca informa il Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia di incentivi (n.d.r. inducements), che la stessa percepisce da terzi compensi,
commissioni e prestazioni non monetarie nella prestazione dei servizi di investimento la cui misura effettiva è di volta in volta comunicata al Cliente al momento
dell’operazione.
Tali incentivi sono in ogni caso volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al Cliente e non costituiscono ostacolo all’adempimento da parte della Banca
dell’obbligo sulla stessa incombente di servire al meglio gli interessi del Cliente.
In base alle tipologie di incentivi identificati dalla normativa vigente si provvede di seguito ad indicare la natura, la tipologia e l’importo, o comunque ove questo non
sia possibile il criterio di calcolo di tale importo, degli incentivi percepiti dalla Banca distinti in relazione alle società dei cui servizi essa si avvale per la prestazione dei
servizi di investimento in favore del Cliente:
◊
La Banca, in qualità di intermediario collocatore di fondi comuni di investimento, riceve dalla società di gestione Arca SGR S.p.A. (i) una
commissione di sottoscrizione e (ii) una remunerazione per il servizio prestato calcolata sul compenso percepito dalla SGR che gestisce il fondo. E
precisamente. A fronte di ogni sottoscrizione di fondi comuni di investimento la SGR trattiene una (i) “commissione di sottoscrizione” che viene
calcolata sull’intero importo versato, ed una percentuale di essa viene retrocessa alla Banca. Quanto invece alla (ii) remunerazione per il servizio
prestato percepita dalla Banca, si precisa che la SGR retrocede alla Banca una percentuale del compenso dalla stessa percepito e definito “oneri di
gestione”. Essi sono costituiti da una percentuale su base annua del valore complessivo netto del Fondo, calcolata giornalmente e prelevata dalle
disponibilità trimestralmente con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del trimestre solare. Maggiori dettagli sono reperibili nel
documento “Prospetto informativo caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione” redatto dalla stessa società di gestione Arca SGR S.p.A.
consegnato al momento dell’operazione ed in ogni caso disponibile presso la Banca (il quale indica precisamente per ciascun Fondo emesso da tale
società le singole commissioni di sottoscrizione e i singoli oneri di gestione, ivi compresa la quota parte percepita dai collocatori). In ogni caso, si
ribadisce, l’importo esatto di tale remunerazione sarà altresì specificatamente indicato volta per volta prima che il Cliente sia vincolato dalla
sottoscrizione di ogni prodotto, anche procedendo ai necessari aggiornamenti.
◊
La Banca, in qualità di intermediario distributore di prodotti finanziari assicurativi, riceve dalla società Arca Vita S.p.A. una commissione percentuale
di mantenimento per il servizio prestato, calcolata il 31 dicembre di ogni anno sul portafoglio premi complessivo di ciascuno strumento finanziario a
Mod. T054MiFID - Allegato 3 - Ed. 02/08 - 5.000 – Prezzo - Modulsistem
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partire dall’anno successivo a quello in cui il premio viene versato. Essa varia a seconda del prodotto finanziario emesso dalla società Arca Vita S.p.A.
e collocato dalla Banca come dettagliatamente descritto nella documentazione precontrattuale redatta dalla stessa società e nelle singole schede
prodotto consegnate al momento dell’operazione e disponibili presso la Banca. In ogni caso, si ribadisce, l’importo esatto di tale commissione sarà
altresì specificatamente indicato volta per volta prima che il Cliente sia vincolato dalla sottoscrizione di ogni prodotto, anche procedendo ai necessari
aggiornamenti.
◊
La Banca, in qualità di intermediario collocatore di azioni, riceve dalle società American Express Funds SICAV e American Express World Express
Funds SICAV (i) una commissione iniziale di vendita e (ii) una remunerazione per il servizio prestato. E precisamente. Le SICAV applicano una (i)
“commissione iniziale di vendita” per il collocamento di alcune delle azioni emesse, ed una percentuale di essa viene retrocessa alla Banca. Quanto
invece alla (ii) remunerazione per il servizio prestato percepita dalla Banca, si precisa che a fronte degli investimenti in azioni di tali società, effettuati
per il tramite della stessa Banca, a quest’ultima è riconosciuta la retrocessione di un importo calcolato in basis points. L’importo delle retrocessioni
commissionali è calcolato sulla giacenza patrimoniale rilevata su base giornaliera e viene accreditato trimestralmente. Maggiori dettagli sono reperibili
nei Prospetti redatti dalle stesse SICAV American Express Funds e American Express World Express Funds consegnati al momento dell’operazione ed
in ogni caso disponibili presso la Banca. In ogni caso, si ribadisce, l’importo esatto di tale remunerazione sarà altresì specificatamente indicato volta
per volta prima che il Cliente sia vincolato dalla sottoscrizione di ogni prodotto, anche procedendo ai necessari aggiornamenti.
Si informa infine il Cliente che la Banca, a seguito dell’identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Ed infatti, il
percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso l’accrescimento della gamma dei prodotti in relazione
alle esigenze della clientela.
***
10. Modalità e tempi di trattazione dei reclami
La Banca ha individuato come responsabile per la trattazione dei reclami aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, strumenti e prodotti finanziari
l’Ufficio Ispettorato.
Conseguentemente eventuali reclami dei clienti o dei potenziali clienti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento e/o gli strumenti e prodotti finanziari
oggetto degli stessi dovranno essere indirizzati a:
Ufficio Ispettorato
Banca Popolare Valconca
Via Bucci, 61
47833 Morciano di Romagna (RN)
Il reclamo dovrà contenere almeno:
◊
il nominativo del cliente o potenziale cliente e i dati anagrafici e i recapiti anche telefonici
◊
i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo se aperto presso la banca (n° Dossier titoli, n° c/c).
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oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano
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quantificazione dell’eventuale richiesta economica
L’Ufficio Ispettorato, nella trattazione del reclamo, raccoglierà le informazioni e la documentazione dagli uffici competenti (principalmente dalla filiale che ha avuto
contatto con il cliente che ha formulato il reclamo e dal Servizio Intermediazione Finanziaria) e, anche avvalendosi dell’assistenza di legali esterni, predisporrà la
risposta al reclamo che verrà inviata dalla Direzione Generale al cliente o potenziale cliente che ha reclamato.
Solo qualora il reclamo sia stato formulato in nome e per conto del cliente o potenziale cliente da un legale dal medesimo nominato, della trattazione del reclamo la
Banca incarica un legale di propria fiducia che provvede altresì ad inviare a suo nome la risposta al cliente o potenziale cliente.
La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito: la risposta della Banca verrà inviata al cliente o potenziale cliente entro 90 giorni dalla data in cui l’Ufficio
Ispettorato ha ricevuto il reclamo.
Del reclamo, della risposta e del suo esito verrà tenuta evidenza nel “registro reclami” della Banca tenuto a cura del medesimo Ufficio Ispettorato.
L’Ufficio Ispettorato valuta gli eventuali interventi di tipo organizzativo e regolamentare da effettuare per evitare il ripetersi dell’evento o degli eventi che hanno
condotto al reclamo, dandone comunicazione al Servizio Intermediazione Finanziaria, al Servizio Organizzazione, alla Funzione di Compliance ed alla Direzione
Generale.
Il reclamo si considererà definito dalla Banca nel caso in cui venga risolto con atto transattivo accettato dal cliente o nei successivi 180 giorni dall’invio della risposta la
Banca non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del cliente o potenziale cliente né, ovviamente, atti di citazione in giudizio. Nel caso
in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni, la Banca riceva un atto giudiziario o un reclamo inerente un’operazione o comunque un servizio di
investimento già oggetto di un reclamo considerato definito con esito favorevole, l’Ufficio Ispettorato lo tratterà come nuovo reclamo, pur dando atto e tenendo
presente il precedente.
***
11. Comunicazione delle variazioni delle informazioni
La Banca provvederà alla comunicazione degli aggiornamenti rilevanti per il Cliente ai sensi di legge e di contratto. Precisamente:
- nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione di servizi di investimento è pattuito che la Banca provvederà a comunicare al Cliente le variazioni e gli
aggiornamenti delle informazioni fornitegli prima della sottoscrizione del medesimo contratto - ossia le informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sugli
strumenti finanziari e i rischi connessi, sui costi oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del cliente, sulle policy adottate dalla banca in tema di
conflitti di interesse e gestione esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti - a mezzo posta prioritaria o lettera raccomandata o telefax all’indirizzo indicato dal
Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.
Banca Popolare Valconca Soc. Coop.
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