note in tema di attestato di prestazione energetica
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note in tema di attestato di prestazione energetica
DONATA GALEARDI NOTE IN TEMA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Sommario: Fonti normative - Regime transitorio e ultravigenza dell'A.C.E. - L'A.P.E.: definizione, natura, forma - Ambito applicativo del Decreto Legge n.63/2013 - Casi di esclusione - Soggetti abilitati al rilascio - Consegna - Durata - Sanzioni - Rapporti tra normativa nazionale e regionale - Obblighi del Notaio in tema di A.P.E. FONTI NORMATIVE Il recente Decreto legge n. 63/2013, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 (con entrata in vigore a partire dal successivo giorno 6), modificando il Dlgs. n. 192/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, ha introdotto l’attestato di prestazione energetica (in acronimo A.P.E.), documento destinato a sostituire l’A.C.E. (attestato di certificazione energetica). Con tale decreto legge è stata data dunque immediata attuazione alla nuova ed ultima direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nell’edilizia, ossia alla direttiva 2010/31/UE. La decretazione d'urgenza si è resa necessaria, come si evince dallo stesso titolo del provvedimento, per porre fine alla procedura di infrazione in precedenza avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, proprio a seguito del mancato recepimento nel nostro ordinamento della suddetta direttiva 2010/31/UE. Ciononostante il provvedimento di recepimento è giunto in ritardo e l’Italia è stata condannata ugualmente dalla Corte di Giustizia UE con sentenza C-345/12 del 13 giugno scorso per la mancata attuazione puntuale della precedente Direttiva. Il nuovo decreto legge non si limita a recepire la normativa ultranazionale, ma modifica interamente la disciplina in materia di prestazione energetica anche mediante riscrittura: I) delle finalità (art. 1); II) delle definizioni (art. 2); 1 III) della tipologia di immobili sui quali opera l'intervento (art. 3); IV) del rinvio ad altre fonti (art. 4); V) dei presupposti per il rilascio dell'APE (art. 6). Ma analizziamo la situazione normativa all'indomani della pubblicazione del provvedimento governativo anche avuto riguardo alla coesistenza delle precedenti disposizioni non immediatamente abrogate per espressa disposizione del decreto stesso ed alle disposizioni successive, di questi giorni, quali da ultimo il Decreto del Presidente della Repubblica n.75/2013 che entrerà in vigore il 12 Luglio 2013. REGIME TRANSITORIO E ULTRAVIGENZA DELL'A.C.E. L'art.4, comma 1, nel testo novellato dal DL 63, stabilisce che l’attestato di prestazione energetica dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva comunitaria 2010/31/UE, e non più sulla base delle prescrizioni contenute nella precedente direttiva 2002/91/CE (recepite nel DPR 2 aprile 2009 n. 59, già emanato in attuazione del previgente art. 4 dlgs 192/2005 e sulla cui base dovevano essere redatti gli attestati di certificazione energetica sino a tutto il 5 giugno 2013, data precedente al giorno di entrata in vigore del DL. 63/2013). La portata di tale disposizione è stata chiarita di recente dalla Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che gli indici ed i criteri tecnici utilizzati (fino al 5.6.2013) per la redazione dell'ACE debbano essere mutuati per la redazione anche dell'APE, almeno nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, di cui all'art. 4 co. 1 del DL. 63/2013, che disporranno la specifica metodologia di calcolo della prestazione energetica in conformità della direttiva 2010/31/UE. In buona sostanza, attualmente, il documento sulla prestazione energetica, pur assumendo il nome di A.P.E., di fatto è redatto secondo le metodologie di calcolo già adottate per l'ACE ai sensi del D.P.R. 59/2009 opportunamente aggiornate a più recenti norme tecniche (UNI e CTI), ai sensi dell'art. 9 d.l. 63/2013. Da ciò deriva che i tecnici abilitati potranno rilasciare un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. l-bis, Dlgs 192/2005 (nuovo testo), utilizzando ancora i criteri di calcolo contenuti nel DPR 2 aprile 2009 n. 59. Se, da un lato, dunque, la nuova normativa sostituisce, anche dal punto di vista formale il vecchio ACE, già definito come il “documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”, dall'altro il comma 10 dell'art.6 del Dlgs, nel testo novellato, (e tra l'altro confermato anche dalla Circolare del 25 Giugno sopra citata) fa salvi comunque quegli attestati di certificazione energetica rilasciati prima del 6 giugno 2013 in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed ancora in corso di validità, purché non siano ancora decorsi i 10 anni (salva la necessità di loro aggiornamento a seguito di interventi di ristrutturazione che avessero modificato la prestazione energetica dell'unità o dell'edificio). Pertanto, volendo fare un es. pratico, per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, ed ancora in corso di validità. Tra l'altro è da segnalare che il DL 63/2013 non ha abrogato e/o comunque modificato le LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, approvate con il succitato D.M. 26 giugno 2009, come ulteriormente modificate dal D.M. 22.11.2012 (che ha eliminato 2 l'autodichiarazione di classe G, nonchè ha ampliato i casi di esclusione dalla normativa), che continuano pertanto a trovare piena applicazione soprattutto in tema di esclusione della dotazione e ciò nonostante talune disposizioni in esso contenute siano state trasfuse nel testo del dlgs 192/2005, come sopra già ricordato. L'APE: DEFINIZIONE, NATURA, FORMA. La parola "A.P.E." è un acronimo e sta per "attestato di prestazione energetica". Esso viene definito dall'art.2, lettera "l ter" del Dlgs. 192/2005 nel testo novellato dal DL 63/2013 come “il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”. Quanto al valore ed alla portata di tale documento, il recente D.P.R. 16 Aprile 2013, n.75, che entrerà in vigore il 12 Luglio 2013, definisce l'APE alla stregua di un atto pubblico (con le conseguenze di cui all'articolo 481 del codice penale, in tema di falsità ideologica in certificati di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento. Sulla forma dell'attestato di prestazione energetica non sembra ci siano molti dubbi, stante la lettera dell'art.15 del Dlgs. nel testo novellato dall'art.12 del DL 63/2013. Esso dovrà essere reso, sulla base di una prima interpretazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Si ritiene che tale forma sia stata scelta dal legislatore al fine di assoggettare i tecnici redattori alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni (non per nulla non è stato riproposto il precedente comma 2 dell'art. 15 che prevedeva sanzioni amministrative in caso di rilascio di ACE non veritieri); difatti, l'art. 38 del DPR 445/2000 (richiamato appunto dall'art. 47) stabilisce che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va sottoscritta e presentata alla PA con fotocopia non autenticata di documento di identità. Non manca tuttavia qualche opinione contraria, la quale piuttosto sostiene che la forma della dichiarazione sostitutiva non sia stata obbligatoriamente prescritta dal legislatore per tutti gli A.P.E., ma solo per quelli che dovranno essere esibiti alla PA. Gli A.P.E. che invece dovranno essere esibiti in sede di vendita o di nuova locazione tra privati, saranno esenti dall'obbligo di osservare tale forma: la modulistica da utilizzare continuerebbe ad essere quella che attualmente è prevista nell'allegato “A” delle ancora vigenti Linee Guida Nazionali od eventualmente potrà essere quella che sarà prevista negli emanandi decreti ministeriali attuativi. In ogni caso, ai sensi delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione energetica (non abrogate) tutti gli APE (già ACE) continuano a dover essere trasmessi dai redattori alla Regione entro i 15 giorni successivi alla loro consegna al richiedente (paragrafo 8 delle Linee). Non esiste, allo stato attuale, alcuna sanzione in ordine alla mancata trasmissione dell'ACE/APE alla Regione. AMBITO APPLICATIVO DEL D.L. N.63/2013 3 L'ambito applicativo dl D.L. in commento è quello previsto dal più volte citato nuovo articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192, del quale si sintetizzano qui di seguito i punti di maggiore importanza. Ai sensi del primo comma dell'art.6, l'APE "è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6." La norma, inequivocabilmente, si esprime in termini di "vendita". Parrebbe dunque fuor di dubbio che un immobile da donarsi o comunque da cedersi a titolo gratuito, anche non attraverso la tipica forma dell'atto di donazione, non debba essere dotato di APE. E del resto la liberalità presuppone una accettazione tout court dell'oggetto del negozio proprio per l'assenza di sacrificio patrimoniale da parte del cedente e l'arricchimento da parte del donatario, indipendentemente da una maggiore o minore efficienza energetica del bene oggetto. In ordine all'unica tipologia contrattuale a titolo oneroso prevista dalla norma (la vendita), ci si pone il problema della sua o meno estensibilità ad ipotesi ad essa riconducibili. Da una parte, infatti, l'opinione prevalente interpreta, così come accadeva prima, estensivamente il termine suddetto, ritenendo che l'obbligo di dotazione dell'APE sussista in tutti i casi di "trasferimento a titolo oneroso". Dall'altra, c'è chi ritiene di dover interpretare letteralmente il termine predetto, circoscrivendolo quindi alla sola ipotesi della "vendita" in senso stretto (ed alla permuta, ex articolo 1552 codice civile). Per cui, secondo questa teoria da ultimo enunciata, restano fuori dalla previsione della norma tutti i negozi non tipicamente traslativi di diritti, quali, per tutti, la divisione (sia essa o meno con conguagli, rilevando questi solo ai fini fiscali, ma irrilevanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto che è e rimane dichiarativo) e, per chi ritiene che a seguito di tali operazioni non si attui un vero e proprio trasferimento, anche la trasformazione e la fusione. Non vi è dubbio che nell'ipotesi di vendita rientri non solo il trasferimento della proprietà, ma altresì il caso di trasferimento di un diritto reale limitato (ad es. cessione del diritto di usufrutto, cessione del diritto di superficie); qualche dubbio può permanere per gli atti costitutivi di diritti reali (costituzione di servitù, ad es., fra tutti), mentre per gli atti con effetti obbligatori (contratti preliminari) o reali differiti (vendita di cosa futura) si vedrà in prosieguo. In ogni caso, stante la formulazione inequivocabile dell'articolo, sarebbe buona norma dotare comunque l'immobile oggetto del trasferimento di ACE/ APE, escludendo solo quelle ipotesi non qualificabili, con sufficiente certezza, come "vendita"; ricordiamoci, infatti, che una eventuale non dotazione - non validamente supportata in senso oggettivo o peggio non giustificata - potrebbe comportare, a carico dell'obbligato, sanzioni di rilevante misura ed ammontare. Gli obblighi di dotazione APE sussistono inoltre, sempre e comunque, in caso di "locazione ad un nuovo locatario". La novità qui è rappresentata dal fatto che, mentre la disciplina previgente in tema di locazione prevedeva che i relativi obblighi si applicassero solo agli edifici ed alle unità immobiliari che fossero già dotati del documento energetico, la norma attuale trova applicazione - sempre - in caso di "nuovo Locatario". Si discute chi possa definirsi "nuovo locatario": sicuramente si allude ad un contratto nuovo con un nuovo soggetto, mentre rimane escluso l'obbligo di dotazione in 4 caso di semplice rinnovo del precedente contratto di locazione fra le medesime parti (semprechè l'ACE/APE sia valido). Anche nel caso di cessione del contratto di locazione, o nell'ipotesi di sublocazione, verificandosi il "subentro" in senso soggettivo di un nuovo conduttore, si ritiene vigente l'obbligo di dotare l'immobile dell'ACE/APE. A ben vedere, infatti, seppure sia vero che il rendimento energetico, valutato da un ACE o APE che sia, non riguardi i soggetti, ma l'oggetto del contratto (il bene locato), nel caso di "nuovo locatario" si ritiene sia opportuno rappresentare a costui le informazioni e la documentazione energetiche dell'immobile da locarsi, ove quest'ultimo non sia già dotato di ACE/APE di par suo. Tutte le considerazioni sopra svolte in tema di locazione, comunque, troveranno senz'altro applicazione anche nelle ipotesi di affitto di azienda (o di ramo di azienda) in cui siano compresi edifici od unità immobiliari. L'APE inoltre, quale regola generale, può riferirsi (ai sensi del comma 4 del medesimo art.6) a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. Si vedrà come nella Regione Sicilia, la regola vigente sia opposta in virtù della vigenza del decreto assessoriale del 3 Marzo 2011 n.65 di cui infra. Infine, salvo quanto si è osservato sopra in tema di ultravigenza dell'ACE, l’obbligo di dotare l’edificio di un APE non sussiste “ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”; e, a completamento di quanto sopra detto, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. CASI DI ESCLUSIONE Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63 ripropone sostanzialmente i casi nei quali non si applica la normativa in tema di attestato di certificazione (ora prestazione) energetica già delineati dall'articolo 3 dell'originario Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 e dalle cosiddette "Linee Guida" approvate con Decreto Ministeriale 29 giugno 2009, per come modificate dal Decreto Ministeriale del 22 novembre 2012, con le seguenti novità riguardanti i seguenti edifici (che pertanto non dovranno essere dotati di APE, come detto): a) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (per espressa previsione nella lett. “e” del comma 3 dell’art. 3 d) Dlgs. 192/2005); b) gli edifici agricoli non residenziali a condizione che gli ambienti siano sprovvisti di impianti di climatizzazione (estiva ed invernale); ne consegue che in presenza di un qualsiasi impianto di tal fatta anche per gli edifici rurali non residenziali dovrà applicarsi la normativa in materia di dotazione e consegna dell’Ape (lettera “c” del comma 3 dell’art. 3 d. lgs. 192/2005); c) gli edifici ricadenti sotto il Codice dei beni culturali e del Paesaggio (lettera “a” del comma 3 dell’art. 3 Dlgs. 192/2005); si precisa peraltro, quanto a questi edifici, che essi solo apparentemente restano esclusi dalla normativa in esame, in quanto, in forza del 5 rinvio all'art.6, contenuto nel comma 3 bis del Dlsg. novellato, quando essi siano oggetto di vendita o permuta occorre dotarli dell’APE da consegnare all’acquirente o al locatario. Nulla invece cambia rispetto alla disciplina previgente (per cui rimangono ferme le originarie ipotesi di esclusione) per: d) i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 metri quadrati (lettera “c” del comma 3 dell’art. 3 Dlgs. 192/2005); e) gli edifici industriali ed artigianali quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (lettera “b” del comma 3 dell’art. 3 d. lgs. 192/2005); f) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, non scorporabili da eventuali uffici pertinenziali ai fini dell’isolamento termico, con la precisazione che dette categorie di immobili sono oggettivamente escluse dalla applicazione della normativa indipendentemente dal fatto che tali edifici siano o meno (nel caso concreto) dotati di impianti; il legislatore del 2013, infatti, con una norma più che altro di tipo interpretativo, chiarisce che ciò a cui occorre aver riguardo è l’uso standard dell’immobile stesso che, di per sé, preveda o (come nel caso in esame) non preveda, un consumo di energia; ne consegue che, seppure oggetto dell’atto di vendita fosse un garage dotato di riscaldamento, il medesimo resterebbe comunque fuori dal perimetro applicativo della normativa. Mutatis mutandis, un edificio rientrante nel suo uso standard tra quelli appartenenti alle categorie senz’altro soggette alla normativa in materia di Ape (ad es. un appartamento abitativo) resterà sempre assoggettato all’obbligo di dotazione e consegna, sia o non sia, nel caso concreto, dotato di impianti di climatizzazione; g) le porzioni scorporabili dal punto di vista termico da alcuno delle tipologie immobiliari di cui alla precedente lettera; in tal caso l’obbligo di dotazione e consegna scatterebbe limitatamente alle porzioni eventualmente destinate ad ufficio, proprio perché autonomamente valutabili sotto il profilo della loro prestazione ed efficienza energetica. Infine, l'esclusione si ammette, pur non essendo espressamente prevista nel Decreto, ma in virtù della normativa stabilita già in sede di riforma delle Linee Guida, per quegli edifici nei confronti dei quali risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica, quali i ruderi, gli edifici inagibili e quelli allo stato di scheletrato strutturale. Per tali porzioni, si ritiene che la non necessità dell'A.P.E. debba anche prescindere da una eventuale individuazione catastale ancora persistente nonostante lo stato di fatto (si pensi ai ruderi ancora classati come A/5 o A/6 aventi quindi destinazione abitativa, alle unità collabenti, agli edifici o alle costruzioni classati in categorie F), in quanto di fatto sarebbe impossibile l'attestazione di un loro rendimento energetico. E di tale stato di fatto deve darsi atto al momento del trasferimento con clausola apposita, il tutto come stabilito dall'art.2 del decreto ministeriale di modifica delle Linee Guida, di cui sopra. SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO Quanto ai soggetti abilitati, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, pubblicato nella G.U. del 27 Giugno 2013, e che entrerà in vigore il 12 luglio 2013, attuando una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE stabilisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare 6 la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione (articolo 4, comma 1, lettera c del decreto sopraindicato). E pertanto sono riconosciuti quali soggetti abilitati (cd. certificatori): a) i tecnici abilitati; b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia; c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento; d) le società di servizi energetici (ESCO). Prescindendo dall'esaminare in questa sede quali requisiti debbano avere tali tecnici per effettuare la certificazione, viene stabilito dal decreto l’obbligo di dichiarare, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, l’assenza di conflitto di interessi: il tecnico non deve avere alcun coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o alcun legame con i produttori dei materiali e dei componenti. Non sono ammessi né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Anche nel caso di certificazione di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare l’assenza di conflitto di interessi: non deve essere coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati né rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente (e comunque non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado). Per quanto concerne la Regione Sicilia, in aggiunta a tale dichiarazione, è prevista l'obbligatorietà di iscrizione ad un Albo apposito, da parte del soggetto che intende avvalersi della qualifica di "certificatore", unico requisito formale per la redazione di un ACE (Decreto Assessoriale 3.3.2011 n.65). Sempre in base all'art.6, testo novellato, il nuovo attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq. e dovrà essere prodotto a cura: 1) del costruttore, al termine dei lavori, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di ristrutturazioni “importanti” (sono tali, ai sensi dell'art.2, comma 1, del Dlgs.19272005, nel testo novellato dal DL 63/2013, 1-vicies quater, quei lavori in qualunque modo denominati che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, quali a titolo esemplificativo il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto e della impermeabilizzazione della copertura); l'obbligo a carico del costruttore sorge, a mio parere, qualora la porzione immobiliare o l'edificio siano ceduti "in corso di costruzione" con obbligo di completamento di tale stato a carico del costruttore alienante. A diversa soluzione dovrebbe giungersi nel momento in cui la cessione riguardi edificio o una sua porzione ceduti al rustico, il cui completamento venga assunto in proprio dalla parte acquirente; in tale ipotesi è su quest'ultima parte, in qualità di proprietaria, che grava l'obbligo di dotazione, e ciò per logica essendo presumibilmente esecutrice (anche per il tramite di successivo appalto della costruzione a ditta diversa dall'alienante) degli impianti stessi; 3) del proprietario dell’immobile, in caso di sua vendita o di locazione a un nuovo locatario. In tale ultimo caso (obbligo a carico del proprietario), si ritiene tuttavia senz'altro legittimo un accordo fra alienante ed acquirente inteso a far carico all'acquirente dell'obbligo di 7 dotazione APE dell'immobile; un siffatto accordo non troverebbe invece spazio nel caso previsto al n.2) del paragrafo in oggetto (obbligo a carico del costruttore). In ogni caso, ai sensi del successivo comma 3 del citato art.6, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita, come già accadeva in precedenza, apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto, dai soggetti sopra indicati, le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Ma di tale clausola si parlerà in avanti. CONSEGNA Una novità del decreto 63/2013, è rappresentata dalla determinazione del momento di consegna dell'APE. Ai sensi del comma 2 dell'art.6, nel testo novellato, l'APE deve essere reso disponibile dal proprietario all’avvio della trattativa. Singolare è la circostanza che tale obbligo gravi solo sul proprietario, per litteram, e non sul costruttore, a meno di non ritenere tale omissione una lacuna normativa. Probabilmente, la ragione dell'esclusione di una equiparazione sul piano del "momento di consegna" tra proprietario e costruttore, sta nel fatto che, nella maggior parte dei casi di acquisto da costruttore oggetto della trattativa è un immobile da realizzarsi a cura dello stesso e quindi "non ultimato" al momento dell'accordo precontrattuale. Tale interpretazione, a mio avviso, spiega con sufficiente chiarezza anche l'ulteriore espressione "il venditore....fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori", di cui al comma 2 in fine, del novellato art.6 Dlgs. 192/2005, ove il soggetto indicato come "venditore" altri non sia che lo stesso "costruttore", il quale, non potendo consegnare l'attestato per mancato completamento dell'immobile, deve dare comunque "rappresentazione" o "evidenza" delle (future) caratteristiche energetiche dell'immobile, sempre al fine di fornire le adeguate informazioni al potenziale acquirente. E tra l'altro, mancando la norma di una sanzione espressa, vi è comunque chi ha ritenuto che possa derogarsi alla consegna dell'APE durante le trattative e rinviare il tutto al momento successivo rispetto alla vendita e cioè al momento di stipula del contratto definitivo. E riprendendo quanto siamo venuti dicendo finora, nel caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione (e quindi in ipotesi di vendita obbligatoria, di vendita ad effetti reali differiti o di vendita "in pianta"), comunque il venditore (costruttore o proprietario che sia) dovrà fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio nonché poi produrre l’attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. DURATA Il comma 5 del nuovo art.6 del Dlgs 192/2005 nel suo testo novellato dall'art.6 del Dl 63/2013, stabilisce che l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare 8 (sulla semplificazione del controllo di riqualificazione vedesi adesso il nuovo decreto 16 Aprile 2013 n.75). Rispetto alla disciplina precedente viene introdotta dunque una nuova causa di “decadenza”. L’Ape, infatti, non sarà considerato "aggiornato" e quindi valido: -non solo (come accadeva prima per l'ACE) in concomitanza con interventi di ristrutturazione che abbiano inciso sulle prestazioni energetiche dell’edificio (interventi "importanti" secondo la definizione che si è data prima), ma anche: -se il soggetto obbligato non abbia ottemperato ai necessari controlli, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza utile per i controlli della prestazione energetica degli impianti, così come prescritto, dal decreto del 16 aprile 2013 (articolo 6 comma 5 d.lgs. 192/2005, nel testo novellato). Di conseguenza secondo tale disposizione se, per esempio, in base alla normativa in esame, la prestazione dell’impianto deve essere controllata nell’aprile 2015 ed entro il 31 dicembre 2016 (anno successivo a quello, il 2015, in cui andrebbe effettuato il controllo o la revisione) il proprietario non vi abbia ottemperato, l’APE redatto prima di quella data non è più utilizzabile, in quanto “scaduto”. Ovviamente, per quanto ci riguarda, non sembra immaginabile che il Notaio effettui (o comunque abbia la competenza per effettuare) tale verifica nell'APE ad esso esibito, a meno che l'avvenuto espletamento dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici relativi ad una unità o ad un fabbricato, non risulti dal certificato stesso attraverso apposizione di una serie di timbri della ditta o del tecnico incaricato periodicamente di tali controlli. Sotto questo profilo, risulta significativo l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.6 in commento, che "chiude" la disciplina della nuova decadenza, adoperando le parole "A tali fini"; espressione che, letta unitamente al periodo precedente sembrerebbe rimettere ad una qualche annotazione sui libretti degli impianti, da allegarsi all'APE in originale o in copia, il compito di attestare l'avvenuto espletamento dei controlli e degli aggiornamenti impiantistici. Ma è persino inutile aggiungere qui che trattasi di mera interpretazione, necessitando la questione un chiarimento a livello di fonte legislativa, come detto. In ogni caso, l'obbligo di consegna dei libretti di impianto, di cui al comma 5, art. 6. dlgs 192/2005, nuovo testo, non è affatto una novità in quanto corrisponde in tutto e per tutto all'art. 6, comma 3 del Decreto 26 giugno 2009 (quello, per intenderci, che ha approvato le Linee Guida tuttora non abrogate). E' certo che al notaio rogante non spetti alcun controllo, né sugli effettivi interventi di controllo prescritti, né, tanto meno, sui libretti di impianto che, secondo la formulazione letterale della norma in esame, vanno allegati all'A.P.E., ma non necessariamente esibiti al Notaio. Il notaio, infatti, si limita a recepire e riprodurre in atto una dichiarazione di parte (analoga a quella formulata per la dichiarazione di vigenza dei certificati di destinazione urbanistica) sulla quale non assume alcuna responsabilità, a meno di provare l'effettiva e diretta conoscenza, da parte sua, di ipotesi di sopravvenuta invalidità della documentazione energetica cui si è fatto riferimento a lui direttamente noti. Quanto, poi, alla prescritta allegazione al'A.P.E. dei libretti di impianto, tale allegazione è prevista per i soli fini indicati dallo stesso articolo 6, comma 5, cui più volte si è fatto riferimento, e cioè allo scopo di consentire un controllo documentale delle operazioni di verifica di efficienza energetica degli impianti termici in mancanza dei quali si produce, come detto, l'invalidità dell'A.P.E. medesimo. Tuttavia, in tutti i casi 9 in cui, per esempio per effetto di disposizioni regionali in materia che obblighino ancora all'allegazione della certificazione energetica ai contratti di trasferimento immobiliare, l'A.P.E. debba essere materialmente esibito al notaio rogante, l'allegazione dei libretti è prescindibile. Probabilmente, l'unica accortezza da parte del Notaio, a parte le considerazioni che si svolgeranno alla fine di questo lavoro, è che, in presenza di un APE datato, sarà buona norma far dichiarare al venditore che ricorrono tutte le condizioni per la sua validità. Sarà quindi il venditore che dovrà garantire che sono stati eseguiti tutti i controlli e che dovrà consegnare i libretti di impianto se ne ricorrono le condizioni, pena l'applicazione delle nuove sanzioni per mancata dotazione dell'APE; l'atto notarile è e rimane sempre valido ed efficace. SANZIONI L’art. 15 del Dlgs 192/05, nel testo novellato dal DL 63, detta una nuova e più stringente disciplina in tema di violazione di norme in sede di rilascio, di dotazione e di consegna dell'APE, prevedendo sanzioni anche per fattispecie che prima del 6 giugno 2013 non erano previste come sanzionabili. Pertanto, nei casi: -di violazione, da parte del costruttore o dl proprietario, dell'obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante o vendita, questi sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 3.000,00 e non superiore a €. 18.000,00 (commi 7 e 8); -di violazione, da pare del locatore, dell'obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 300,00 e non superiore ad €. 1.800,00 (comma 9); -di violazione, da parte di chiunque, dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 500,00 euro e non superiore a €. 3.000,00 (comma 10). Oltre una serie di sanzioni, nei primi commi dell'art. in commento, riguardanti i professionisti redattori, il direttore dei lavori, l'amministratore del condominio, il manutentore degli impianti o l'incaricato del controllo. La previsione di specifiche sanzioni a carico di questi soggetti, per il caso di inosservanza della normativa APE, tra l'altro, elimina ogni dubbio circa il rischio, paventato in passato, (soprattutto con riferimento a quelle Regioni in cui l'allegazione dell'APE e prima dell'ACE sia obbligatoria) della nullità di un atto stipulato in violazione della normativa predetta (anche se la dottrina aveva già escluso una tale possibilità pur in assenza di un sistema sanzionatorio nella disciplina previgente). RAPPORTI TRA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE I rapporti tra la normativa nazionale e la normativa regionale in materia di rendimento energetico degli edifici continuano ad essere disciplinati dall’art. 17 Dlgs. 192/2005 (che prevede, come vedremo, la cd. clausola di cedevolezza), norma che non è stata modificata dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, non si sa se per mera dimenticanza o per scelta consapevole, ma che è stata comunque confermata, nel contenuto, dalla recente Circolare del 25 Giugno 2013, di cui al primo paragrafo di questo lavoro. Stabilisce la norma in oggetto, nel suo testo non mutato, che: 1 -nelle materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117 terzo comma della Costituzione, le disposizioni del Dlgs. 192/2005 e dei decreti ministeriali applicativi si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad emanare proprie disposizioni normative volte al recepimento della direttiva 2002/91/CE e ciò fino alla data di entrata in vigore della suddetta normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma; -le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili oltre che dal Dlgs. 192/2005 anche dalla direttiva 2002/91/CE. La clausola, dunque, consiste in una sorta di "subordinazione", in subiecta materia, della legge nazionale nei confronti della legge regionale, per quelle Regioni che abbiano legiferato, proprio in ossequio a quel principio costituzionale di concorrenza tra Stato e Regioni nella potestà legislativa (avuto riguardo alla materia, naturalmente, e segnatamente a questa materia dell'energia). Tale "subordinazione" è però condizionata all'esistenza di una normativa regionale di recepimento della fonte comunitaria e all'osservanza, nel recepimento, di quelli che sono i principi fondamentali dettati dalla norma comunitaria. In considerazione dell'esistenza di una clausola simile, il legislatore del DL. 63 avrebbe dovuto modificare l'art.17 in commento, stabilendo che, nelle materie di legislazione concorrente, la normativa nazionale potesse sì applicarsi solo alle Regioni e Province autonome che non avessero ancora provveduto ad emanare proprie disposizioni normative volte al recepimento, ma non solo della direttiva 2002/91/CE, ma anche e soprattutto della direttiva 2010/31/UE. L’adeguamento dell’art. 17 del dlgs 192/2005 sarebbe stato, infatti, coerente con lo scopo di obbligare tutte le Regioni all'adeguamento alla direttiva 2010/31/UE; cosa che, se non fatta dalla Regioni, avrebbe comportato l'applicabilità automatica a tali Regioni non legiferanti della legislazione nazionale, con conseguente neutralizzazione della clausola di cedevolezza (quantomeno per le parti della legislazione regionale incompatibili con la suddetta direttiva 2010/31/UE). Invece l’art. 17 dlgs 192/2005 è rimasto inizialmente invariato nel suo testo originario, con la conseguenza che: -nelle materie di legislazione concorrente, la normativa nazionale si sarebbe dovuta continuare ad applicare nei confronti di quelle Regioni e Province autonome che non avessero ancora emanato proprie disposizioni normative volte al recepimento della sola direttiva 2002/91/CE (e non anche della direttiva 2010/31/UE); -nel dettare la propria normativa in materia, le Regioni e le Province autonome legiferanti sarebbero state, peraltro, tenute al rispetto dei vincoli derivanti dalla sola direttiva 2002/91/CE, ma non anche dalla direttiva successiva, quella del 2010/31/UE. Prima dei chiarimenti contenuti nella Circolare de qua, dunque, si era venuta a creare una situazione a dir poco contraddittoria, poiché: -da un lato, per le Regioni legiferanti, continuavano ad applicarsi le normative regionali anche se non ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE; -dall’altro le Regioni legiferanti erano, comunque, tenute ad adeguare detta normativa ai princìpi fondamentali desumibili dal Dlgs 192/2005, che aveva recepito le prescrizioni della direttiva 2010/31/UE. Ne conseguiva che in quelle Regioni le cui normative erano conformi alla sola direttiva 2002/91/CE e sino a che non fossero state apportate le modifiche necessarie per il recepimento anche della direttiva 2010/31/UE, avrebbe dovuto trovare applicazione una disciplina in contrasto con quella comunitaria, venendo così reiterata quell’infrazione alla 1 definizione della quale era stata finalizzata la decretazione d’urgenza di cui al D.L. 63/2013. Di tutto ciò si è accorto da recente il legislatore, il quale ha fatto maggiore chiarezza sul punto con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 Giugno 2013 n.12976. La circolare ribadisce, nonostante "l'invariazione" del testo della norma contenuta all'art.17 del novellato Dlgs 19272005, il vigore della clausola di cedevolezza per la quale nelle Regioni che hanno legiferato in materia, occorre dare applicazione alle normative in esse vigenti in luogo di quella nazionale, che rimane l'unica applicabile nei confronti di quelle Regioni che non hanno legiferato. E comunque tutte le normative, regionali e nazionali, debbono essere applicate con riferimento all'adeguamento alla nuova normativa, indipendentemente dal richiamo contenuto nelle singole legislazioni regionali. Per quanto riguarda la Regione Sicilia, sebbene non possa dirsi che la stessa abbia tecnicamente legiferato in materia, tuttavia, in virtù del Decreto dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità del 3 Marzo 2011 n.65, continua a prevalere, per il principio contenuto nella clausola di cedevolezza, e quindi in deroga a quanto dispone adesso la normativa nazionale (fino all'emanazione di una specifica normativa regionale), il comma 4 dell'art.1 del suddetto Decreto, in ordine alla circostanza che l'attestazione deve riguardare la singola unità immobiliare e che il redattore dell'ACE/APE debba essere iscritto in un apposito Albo tenuto dalla Regione. E che la Sicilia non abbia legiferato affatto in tema di rendimento energetico (non potendosi considerare tale, dunque, il decreto assessoriale n.65/2011) si desume, altresì, dalla stessa espressione usata nell'incipit dell'art.4, comma 1, del Dlgs. 192/2005, come novellato dal DL. 63/2013, il quale riserva la statuizione in merito alle modalità di applicazione dell'APE, l'accertamento di sua conformità, e le valutazioni in merito al fabbisogno energetico, non ad un'altra Legge (che quindi è e rimane quella nazionale, o tutt'al più, se la Regione legiferasse, una Legge Regionale), ma ad uno o più decreti, mostrando così all'interprete quale sia e rimanga l'ordine delle fonti legislative, per cui solo una Legge Regionale potrebbe "sostituire", in subiecta materia, l'applicabilità della attuale Legge Nazionale. E che quindi, in assenza di una Legge Regionale (e quindi anche in presenza di eventuali decreti), i princìpi della materia, come contenuti nella Legge nazionale, dovranno essere di fatto osservati. Infine, da ultimo si segnalano le disposizioni, dettate per le Regioni e le Province non legiferanti, contenute nel D.P.R. n.75/2013, le quali devono controllare la qualità del servizio di certificazione energetica reso dai certificatori tramite: a) accertamento documentale degli attestati di certificazione e verifica del rispetto delle procedure; b) valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) ispezioni delle opere o dell’edificio. OBBLIGHI DEL NOTAIO IN TEMA DI A.P.E. E veniamo, in conclusione di questo lavoro, alle problematiche derivanti dalla verifica di una adeguata applicazione della normativa nell'esercizio della nostra professione. 1 Il Notaio incaricato della stipula di un atto dovrà controllare, dunque, la validità del documento energetico, verificando che esso: 1) sia stato reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con le accezioni critiche si cui sopra e in attesa di chiarimenti ulteriori da parte del legislatore); 2) sia fornito di data di redazione (onde stabilirne la validità); 3) sia completo di riferimenti catastali dell'edificio; 4) sia indicata la classe energetica di appartenenza; 5) contenga la dichiarazione di indipendenza del tecnico, e la sottoscrizione da parte dello stesso (nonchè, per la Sicilia, il numero di iscrizione all'Albo del soggetto certificatore). La previsione di un sistema di sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa APE, escludendo con sicurezza la nullità dell'atto ricevuto dal notaio in assenza delle prescrizioni suddette, può comunque esporre il notaio a responsabilità civile per non aver adeguatamente informato le parti delle sanzioni previste. Se pur tuttavia le parti intendessero addivenire alla stipula dell'atto senza il rispetto della normativa APE, e quindi di fatto non dotando l'edificio di alcuna attestazione, il notaio non potrà rifiutare il proprio ministero (ai sensi dell'articolo 27 della Legge Notarile), ma dovrà informare le parti delle sanzioni previste dalla legge, essendo poi estremamente opportuno che venga inserita in atto una clausola a mezzo della quale si faccia constare che il fabbricato non è stato dotato dell'attestato di prestazione energetica, pur avendo egli (Notaio) rese edotte le parti in merito agli obblighi di legge in materia ed alle sanzioni ivi previste. 1