Schema concessione - Comune di Assemini
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Schema concessione - Comune di Assemini
Allegato “A” delibera Consiglio Comunale n° 70 del 30.07.09 Documento complementare n° 1”schema di concessione”(all Capitolato) COMUNE DI ASSEMINI (Provincia di Cagliari) SCHEMA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA Il Comune di Assemini, con sede in Assemini, Piazza Repubblica 1, Codice Fiscale 80004870921 e Partita IVA , nella persona della Dr.ssa Valentina Melis, in qualità di Responsabile dell’Area Socio Culturale, di seguito denominato “Concedente” E __________________________________________________________, Legale Rappresentante della Ditta _____________________________________________con sede in _______________________________ ______________, Codice Fiscale__________________ , Partita IVA ______________________________, di seguito denominato “Concessionario” SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto: a) il comodato d’uso gratuito dei locali destinati ad un Centro per l’Infanzia ubicati nell' edificio di proprietà comunale, situato in Via Sacco 94, come identificati nella planimetria allegata sub A, senza limiti orari b) il comodato d’uso gratuito dei locali destinati ad asilo nido ubicati nell'edificio di proprietà comunale, situato in Via Coghinas, identificati nella planimetria allegata sub B: • negli orari pomeridiani dal lunedì al venerdì • nelle giornate del sabato • nei periodi di sospensione per vacanze natalizie, pasquali, estive c) il comodato d’uso gratuito di locali destinati ad asilo nido ubicati nell'edificio di proprietà comunale, situato in Via Coghinas, non utilizzati dal Servizio Asilo Nido Comunale, come definiti nella planimetria allegata sub C, senza limiti orari. Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE - La durata della concessione è stabilita in anni sei a decorrere dalla data di consegna dell' immobile risultante dal verbale di cui al successivo articolo 10. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l' amministrazione concedente, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi. In questo caso il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato. Art. 3 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DEI LOCALI I locali ubicati in Via Coghinas sono destinati all’attivazione di: • I servizi integrativi dell’Asilo Nido Comunale, e cioè l’apertura negli orari di prolungamento pomeridiano, nelle giornate del sabato, nei periodi di sospensione per vacanze estive, natalizie e pasquali; • eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente dai concorrenti per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi esclusivamente nel rispetto del Regolamento per il Funzionamento dei Servizi per la Prima Infanzia, purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell’immobile e con il Servizio di Asilo Nido svolto dal personale del Comune durante le mattine del periodo 1° Settembre – 30 Giugno. I locali ubicati in Via Sacco sono destinati all’attivazione di: • un asilo nido, comprendente il servizio educativo, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione/distribuzione/assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali; • eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente dai concorrenti per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi esclusivamente nel rispetto del Regolamento per il Funzionamento dei Servizi per la Prima Infanzia, purché compatibili con le caratteristiche tecnicofunzionali dell’immobile. Gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature sono consegnati al concessionario per tutta la durata del comodato, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione di attività rivolte alla prima infanzia. E’ fatto divieto l’utilizzo dei locali e delle dotazioni per finalità diverse da quelle sopra indicate. E’ concessa l’attivazione nello stabile di Via Sacco di attività pomeridiane e/o estive a prevalente contenuto ludico per bambini di età inferiore agli 11 anni, purché costituiscano un complemento della attività rivolta alla prima infanzia e non l’attività principale. Art. 4 – GESTIONE DEI SERVIZI E STANDARD MINIMI La gestione dei servizi avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, dal Regolamento per il Funzionamento dei Servizi per la Prima Infanzia, nonché nel rispetto di quanto disciplinato negli atti di gara. Resta a carico del concessionario tutto quanto necessario per ottenere le autorizzazioni al funzionamento. Il Concessionario non potrà cedere l’utilizzo dei locali ad altri soggetti. Il Concessionario è tenuto a gestire tutti i servizi con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara, assicurando l’apertura dei servizi per un calendario non inferiore ai 290 giorni annui ed un orario giornaliero del Centro per l’Infanzia non inferiore alle 9 ore. Il Concessionario dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento dell’asilo nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. Il Concedente non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario. Le iscrizioni e le ammissioni ai servizi in concessione, nonché la riscossione delle rette di frequenza, saranno gestite direttamente dal concessionario. Art. 5 - ONERI DEL CONCEDENTE Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell' immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri: a) per lo stabile di Via Coghinas: • la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad esclusione degli interventi di piccola manutenzione nei locali assegnati al concessionario; • i consumi per riscaldamento, per fornitura d' acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina e per riscaldamento, salvo l’obbligo del concessionario al pagamento di una quota forfetaria a copertura di tali costi, stabilita dal Concedente in proporzione al tempo di utilizzo e al numero dei bambini accolti; • la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.); b) per lo stabile di Via Sacco: • la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi; • la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.); Art. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del concessionario: • il costo del personale; • il costo dell' utenza telefonica e dell’energia elettrica e del servizio idrico per lo stabile di Via Sacco; • il pagamento di una quota forfetaria, stabilita dal Concedente, a copertura dei costi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti, per lo stabile di Via Coghinas; • la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per lo stabile di Via Sacco; • il costo per la fornitura di generi alimentari, materiale didattico generico e/o specifico per disabili, cancelleria e materiali da ufficio, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, vestiario per il personale, relativo a tutti i servizi attivati dal Concessionario; • la sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti inservibili; • le spese contrattuali. Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è obbligato ad attivare i servizi offerti in sede di gara entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla redazione del verbale di consegna dell’immobile di cui al successivo art. 10), provvedendo quindi, entro il suddetto termine, ad eseguire i necessari lavori di allestimento dell’immobile e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Trascorso tale termine il Concedente potrà revocare la concessione senza necessità di messa in mora. Il concessionario deve inoltre: a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore; b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgl. n.626/1994 e successive modifiche; c) stipulare apposita polizza assicurativa per un' adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie; d) stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di incendio e furto, con adeguati massimali; e) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose; f) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari; g) attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP e rispettare le tabelle dietetiche della ASL 8 e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete individuali differenziate; il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza, da comprovare; h) curare la manutenzione ordinaria dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali; la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell’ambito delle procedure HACCP; i) garantire l’idoneità fisica/sanitaria dei lavoratori operanti nei servizi in concessione, attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo. l) garantire l’impiego del personale avente i requisiti e i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell’appalto, nonché la continuità, prevedendo che l’organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell’anno scolastico. In casi di assenza degli operatori deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti; m) sostituire il personale che si riveli non adatto al compito: • di propria iniziativa e previa comunicazione scritta al Concedente; • su richiesta scritta e motivata del Concedente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. n) comunicare al concedente l’inserimento di tirocinanti. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori; o) far partecipare il personale ad attività di formazione,presso Enti certificati o accreditati per tale funzione; p) collaborare all’attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi proposta dal Concedente; q) partecipare alla realizzazione di seminari e convegni organizzati o patrocinati dal Comune di Assemini. r) operare nel pieno e completo rispetto della normativa vigente, del Regolamento Comunale per il Funzionamento dei Servizi per la Prima Infanzia, degli atti di gara; s) riservare a titolo gratuito n. 5 posti presso la struttura di Via Coghinas e n. 10 presso la struttura di Via Sacco, per l’inserimento di n. 15 bambini appartenenti a famiglie svantaggiate in carico al Servizio Sociale Comunale, e garantirne la frequenza a pieno titolo e senza alcuna limitazione in qualsiasi orario e periodo di apertura dei servizi. Ove risultasse impossibile ricoprire tutti i posti riservati, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un corrispettivo mensile per un massimo di cinque posti liberi. Tale corrispettivo è pari alla tariffa massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale. La quantificazione del corrispettivo dovuto è effettuata a consuntivo entro il mese di dicembre successivo alla chiusura di ogni anno scolastico. Art. 8 – CONTROLLI Il Concedente compie la sua attività di monitoraggio e controllo ai sensi e nel rispetto del Regolamento per il funzionamento dei Servizi per l’Infanzia. Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare entro il 31 agosto una relazione annuale, contenente la descrizione dell' attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. Art. 9 – CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO Il Concedente non eroga a nessun titolo contributi in denaro al concessionario delle strutture, considerata la natura completamente gratuita della presente concessione. Eventuali contributi per la gestione dei servizi, provenienti da enti pubblici e/o privati, nonché da sponsorizzazioni, competeranno al Concessionario. Eventuali contributi per la manutenzione o adeguamento del fabbricato competeranno esclusivamente e per intero al Concedente. Art. 10 - CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE Prima dell' inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell' immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l' immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Concedente si rivarrà sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. Nel caso il Concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Concedente, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario. Le somme per la riparazione dei guasti all' immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s' intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d' inadempimento il Concedente si rivarrà sulla cauzione. Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia del rispetto di tutte le clausole contenute nella presente concessione, il concessionario è tenuto a prestare una cauzione pari ad € 20.000,00.La cauzione deve essere prestata, prima o contemporaneamente alla sottoscrizione dell’atto di concessione, mediante polizza bancaria o assicurativa, da valere per tutta la durata della concessione. Il fideiussore è obbligato al pagamento ancor prima dell' escussione del debitore principale, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, senza che abbia facoltà di opporre eccezioni di sorta al Comune creditore. Art. 12 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Concedente intenderà il presente contratto senz’altro decaduto in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario. Nel caso il concessionario non rispetti le clausole della presente concessione o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato in sede di gara, il Concedente diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l’inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l’inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto. Nel caso le inadempienze proseguano oltre il termine assegnato, il Concedente avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, non inferiore a 20 giorni. Alla scadenza il Concedente rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili (compresi quelli acquistati e utilizzati nel tempo dal concessionario) e immobili e nella gestione del servizio. E’ facoltà del Concedente risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata; b) in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alla norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate; c) gestione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto; d) perdita dei requisiti minimi imposti dagli atti di gara; e) qualora taluno dei componenti la ditta sia condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione; f) qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate nel corso della gara; g) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi. h) in caso di mancata corresponsione dei corrispettivi dovuti, ai sensi dell’art.7 comma s della presente concessione. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Concedente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti alcun danno al Concedente stesso. In caso di recesso il concessionario rinuncia a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Art. 13 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO Qualora il concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l’intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall’assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni. In nessun caso nulla è dovuto all’aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 14 – PENALI Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole della presente concessione o quanto stabilito negli atti di gara, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l' inadempimento entro un termine definito e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni entro il termine di 10 giorni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, il Concedente avrà titolo di risolvere il rapporto nei casi e con le modalità di cui al precedente articolo 12 o di applicare le penali, come di seguito stabilite. Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del Concedente saranno applicate le seguenti penalità, restando salva l’eventuale azione per il risarcimento del danno nel caso in cui si verifichino i presupposti: 1) € 80,00 all’ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; 2) € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto). 3) € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale nel caso suddetto, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. 4) € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Concedente; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto). 5) € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l’obbligo dell’immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto). Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l’aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l’inadempimento, il Concedente applicherà le penali del presente articolo. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera Raccomandata A/R; decorso inutilmente tale termine il Concedente si rivarrà sulla cauzione. E’ altresì a carico del concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti. Art. 15 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE Al comodatario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione delle concessioni; gli è consentito solamente di appaltare a terzi, ferma la sua responsabilità, l' igiene dei locali e la refezione. Art. 16 – CONTROVERSIE Il Foro competente a risolvere le controversie è quello di Cagliari. E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.