LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI DAL 1

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LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI
DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2015
Varese, 11 novembre 2015
COMUNE DI MOLTRASIO (CO) – FONTANE DI PROO E IL VECCHIO LAVATOIO
CONTABILITA' E CONTROLLI
Il magistrato contabile emette una pronuncia di condanna nei confronti di un dirigente comunale, un tecnico
comunale e i componenti della commissione di valutazione danni, per l'indebita erogazione di contributo per
demolizione immobile a seguito del sisma del 2009.
Corte dei conti-Abruzzo, sentenza 8 luglio 2015, n. 73
Il magistrato contabile condanna il concessionario della riscossione al pagamento al Comune del danno erariale
corrispondente: a) al mancato versamento dei tributi incassati e non riversati all'ente impositore; b) al ritardato
versamento all'ente impositore dei tributi incassati.
Corte dei conti-Campania, sentenza 7 settembre 2015, n. 793, Corte dei conti-Sicilia, sentenza 3
settembre 2015, n. 781, Corte dei conti-Sicilia, sentenza 2 settembre 2015, n. 780, Corte dei
conti-Trentino Alto Adige, sentenza 2 settembre 2015, n. 25
L'ente locale deve osservare il principio generale per cui ogni attribuzione patrimoniale a terzi soggetti è lecita solo se
tesa allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, d'interesse per la collettività insediata sul territorio su cui insiste
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il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico/culturale/economico. In ogni caso,
l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione
comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale, e in caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna
giustificazione. L'ente locale, per finanziare l'investimento su beni appartenenti al patrimonio di soggetti privati, non
può concludere operazioni d'indebitamento, ex comma 6, art. 119 Cost.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 279
L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della
sana e corretta gestione finanziaria dell'ente; rispettata detta priorità l'ente, nell'ambito della sua discrezionalità, nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, può applicare la quota libera dell'avanzo d'amministrazione
(accertata con l'approvazione del consuntivo) per finanziarie le spese enumerate dal comma 2, art. 187 TUEL, e nel
rispetto delle priorità indicate dai principi contabili applicati.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 281
La nuova formulazione dell'art. 187 TUEL, non permette l'applicazione dell'avanzo libero alla spesa corrente
"permanente", neanche in sede di assestamento: infatti, mentre resta possibile il finanziamento di spese correnti «a
carattere non permanente» (nella previgente formulazione denominate «spese di funzionamento non ripetitive»),
sparisce completamente il riferimento alla possibilità di utilizzo «per altre spese correnti solo in sede di
assestamento». In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 TUEL, l'ente locale, solo dopo aver dato
atto dell'impossibilità di procedere con mezzi ordinari alla copertura delle spese correnti, può finanziarle con avanzo
libero. In relazione a detta operazione, ad ogni modo, si ricorda che l'ente deve comunque rispettare il principio
contabile applicato in precedenza richiamato ("La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata
con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto", dopo aver coperto eventuali debiti fuori bilancio, "per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per
mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate
proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto
possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale").
Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 settembre 2015, n. 304
La disciplina limitativa, vigente dal 2014, all'acquisto di beni immobili da parte degli enti locali, posta dall'art. 12,
comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, non trova diretta applicazione riguardo ai beni immobili acquisiti a seguito della
stipula di un contratto di transazione. Nello spirito del contenimento delle operazioni d'acquisto di beni immobili, che
caratterizza l'intervento legislativo in discorso, appare comunque necessario che l'ente locale procedente osservi, nei
limiti di compatibilità con la fattispecie transattiva, i presupposti e i requisiti previsti dall'esposta normativa. Sotto il
profilo della "indispensabilità e indilazionabilità" dell'acquisizione di un immobile, occorre che il provvedimento
d'autorizzazione alla stipula della transazione espliciti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali risulta
necessario porre fine a una controversia mediante l'acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile,
evidenziando in particolare i vantaggi derivanti da tale opzione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del
contezioso.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 310
L'agente contabile ha il dovere di restituire tutto ciò che gli sia stato affidato, a prescindere dal valore intrinseco del
bene di cui ha avuto il maneggio.
Corte dei conti-Lazio, sentenza 10 giugno 2015, n. 300
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La Corte dei conti ha condannato il comandante di una caserma dei vigili del fuoco ritenendo danno erariale nei
confronti del Ministero degli Interni l'importo corrisposto a un vigile, liquidato in sede di transazione, a seguito di un
grave infortunio sul lavoro: il comandante è stato riconosciuto responsabile della mancata adozione delle misure di
prevenzione degli infortuni e della mancata previsione, nel documento di valutazione dei rischi, delle possibili
conseguenze all'accesso non regolamentato di terzi estranei nel perimetro della caserma.
Corte dei conti-Emilia Romagna, sentenza 15 settembre 2015, n. 114
Il giudice dei conti chiarisce la regolarità, sotto il profilo contabile, del procedimento di spesa indicato dall'Agenzia
Regionale della Protezione Civile in relazione agli interventi a gestione pubblica e privata sostenuti dal Comune in
occasione del sisma del 2002, ex art. 20, comma 3, L.R. n. 8 del 2015, Molise.
Corte dei conti-Molise, delibera 24 settembre 2015, n. 145
Non è più in vigore l'art. 12, comma 1-quater, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che vietava alle
p.a. d'acquistare beni immobili a titolo oneroso e la cui efficacia temporale era espressamente limitata all'anno 2013.
La materia, pertanto, è ora regolata dall'art. 12, comma 1-ter, del medesimo D.L., ove si stabilisce che "a decorrere dal
1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli
enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano
comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La
congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è
data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale
dell'ente".
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 146
Per rispettare la volontà di un testatore è possibile destinare le somme derivanti da un lascito testamentario al
finanziamento delle spese di funzionamento di un centro comunale con applicazione dell'avanzo vincolato per la
quota necessaria annualità per annualità, sino a esaurimento completo dell'importo.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 150
L'esatta quantificazione del gettito IMU ottenuto dai Comuni nel 2014 è stata particolarmente incerta, a causa del
mancato completamento della trattenuta, da parte dello Stato, della quota del tributo da destinare all'alimentazione
del Fondo di Solidarietà Comunale. I riversamenti dell'imposta che i Comuni devono ricevere dall'agenzia delle Entrate
sono al netto della quota che gli enti versano al FSC, trattenuta dalla stessa Agenzia "alla fonte", come previsto dall'art.
1, comma 680-ter, lett. a), L. n. 228 del 2012 e dall'art. 4, D.P.C.M. n. 1112 del 2014. Il ritardo con cui ha preso avvio il
procedimento finalizzato a destinare le somme spettanti allo Stato per il 2014 non ha consentito, in molti casi,
all'Agenzia delle entrate di trattenere in tempo utile l'intero importo dovuto dai Comuni, facendo affluire nelle casse
degli enti somme che, in realtà, avrebbero dovuto essere destinate al FSC. Ciò ha determinato lo "sfondamento" della
previsione di entrata dell'IMU, da contabilizzarsi, dall'anno 2014, al netto della quota spettante al FSC in base all'art. 6,
D.L. n. 16 del 2014. Tale situazione ha determinato conseguenze di rilievo in capo a molti Comuni e, nel caso di specie,
il consuntivo 2014 si è chiuso con un extragettito IMU che ha influenzato positivamente l'avanzo d'amministrazione.
Tali risorse, tuttavia, non sono nella disponibilità del Comune perché devono essere rimborsate allo Stato. Circa i
riflessi sul patto di stabilità, se la maggiore entrata IMU ha comportato per il 2014 un miglioramento del saldo
finanziario rilevante ai fini del Patto (che non è però stato determinante ai fini del rispetto dell'obiettivo fissato per il
Comune), l'obbligo di restituzione in favore dello Stato delle somme non trattenute alla fonte pesa negativamente sul
patto di stabilità 2015. Infatti, mentre la spesa per il rimborso da riportarsi nel bilancio 2015 rientra tra quelle rilevanti
ai fini del computo del saldo finanziario, la quota dell'avanzo d'amministrazione applicata, destinata al suo
finanziamento, non è a tal fine computabile. Ciò determina per il Comune l'impossibilità di rispettare il Patto di
stabilità 2015 per cause non imputabili all'ente. La questione necessita, quindi, di un'opportuna soluzione che
garantisca la sterilizzazione degli effetti negativi che le mancate trattenute delle quote IMU alimentanti il FSC,
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rischiano di determinare sui bilanci comunali e sul Patto di stabilità. Premesso che sarebbe auspicabile un intervento
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze teso a risolvere il problema evidenziato, nelle more dell'adozione
di una soluzione, e purché la virtuale maggior entrata dell'Imu nel 2014 rispetto a quella successivamente rilevatasi
essere di competenza, abbia comportato per il 2014 un miglioramento del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto
non determinante ai fini del suo rispetto, si ritiene possibile per il Comune "sterilizzare" gli effetti negativi che le
mancate trattenute delle quote Imu d'alimentazione del FSC rischiano di determinare sui bilanci comunali e sul Patto
di stabilità. La sterilizzazione delle poste in uscita finalizzate a restituire le somme spettanti allo Stato è pertanto
ammissibile poiché le predette uscite non inficiano le finalità perseguite dal Patto di Stabilità. Si può dunque suggerire
d'utilizzare i Titoli dell'entrata e della spesa afferenti le partite di giro. Nel caso di specie, difatti, pare realizzarsi lo
stesso fine che caratterizza le poste afferenti i Servizi in conto terzi: il Comune riscuote somme che poi sono riversate
allo Stato, titolare del diritto di credito. Pertanto le somme spettanti allo Stato possono essere prelevate dall'avanzo
d'amministrazione per essere registrate in entrata al Tit. VI delle entrate, e in uscita al Tit. IV della spesa.
Corte dei conti-Liguria, delibera 18 settembre 2015, n. 66
E' illegittimo ogni regalo/liberalità conferita al personale dipendente al di fuori delle regole legali/contrattuali, anche
per importi modesti, giacché tali spese non soddisfano alcun interesse pubblico; sono al contrario ammesse le
liberalità effettuate nei limiti del codice di comportamento ex art. 4, D.P.R. n. 62 del 2013, secondo cui "per regali o
altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto
forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori,
anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle
mansioni".
Corte dei conti-Lombardia, delibera 23 settembre 2015, n. 306
Il comma 1, art. 222 TUEL, stabilisce un obbligo a carico del tesoriere, poiché il limite dei 3/12 delle entrate accertate
nel penultimo anno precedente, rappresenta un elemento della struttura negoziale del contratto di finanziamento e il
significato è autoconsistente, limitandosi ad indicare la soglia del valore delle prestazioni alle quali è contrattualmente
tenuto il tesoriere stesso. In altre parole, la citata disposizione deve qualificarsi come norma imperativa che limita
l'autonomia contrattuale prevedendo un valore legale, inderogabile sia in melius che in peius, ritenuto congruo per
soddisfare le necessità di finanziamento a breve termine degli enti locali. L'art. 2, D.L. n. 4 del 2014, introduce un
diverso limite, più elevato, teso a consentire all'ente locale di procedere al pagamento dei debiti da transazioni
commerciali. Tale ultima disposizione, per il fenomeno d'eterointegrazione normativa disciplinato dall'art. 1339 c.c.,
comporta l'obbligo per i tesorieri di concedere un'anticipazione di tesoreria di ulteriori 2/12, oltre ai 3/12 già previsti
dalla norma generale del TUEL, purché tale somma sia finalizzata al pagamento dei debiti da transazioni commerciali.
Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre 2015, n. 70
La concessione d'una garanzia personale da parte del Comune socio nella ricorrenza dei tre esercizi consecutivi in
perdita, costituisce violazione del divieto di soccorso finanziario ex art. 6, comma 19, D.L. n. 78 del 2010; la norma fa
riferimento alla registrazione di perdite d'esercizio in un predeterminato arco temporale, senza distinguere fra
gestione sociale ordinaria e gestione liquidatoria. Ulteriore conferma all'interpretazione esposta si desume dalla
differente valutazione effettuata dal legislatore nella disciplina d'imposizione di accantonamenti al bilancio degli enti
locali in caso d'approvazione di bilanci d'esercizio in perdita da parte di società partecipate (art. 1, comma 551 e segg.,
L. n. 147 del 2013): in quest'ipotesi, infatti, il legislatore ha espressamente previsto che l'obbligo venga meno, fra
l'altro, se l'ente locale delibera lo scioglimento della società. Anche in questo caso, tuttavia, premesse le ragioni di
prudenza tese a preservare gli equilibri di bilancio, che impongono di accantonare predeterminate risorse in presenza
di specifici rischi, differente è la valutazione che l'ente locale socio deve compiere ai fini della concreta destinazione
delle ridette risorse a favore della società partecipata, anche in stato di liquidazione: si tratta di ipotesi in cui non
sussiste un obbligo di ripiano a carico del comune socio (anche se unico), che deve invece dimostrare, in caso di
soccorso finanziario, la motivata presenza d'un interesse (rilascio pregresso di una garanzia; necessità di recuperare al
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patrimonio comunale beni indisponibili necessari per l'erogazione di servizi pubblici fondamentali; etc.), e la mancata
ricorrenza della preclusione ex art. 6, comma 19, D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Liguria, delibera 9 ottobre 2015, n. 71
Il Documento Unico di Programmazione si pone come principale strumento d'attuazione del "nuovo volto" del
principio di programmazione introdotto dalla riforma del sistema contabile (D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive
modifiche e integrazioni). Il DUP porta a sistema un elemento di sostanziale novità, cioè la "flessibilità" nel contenuto,
misurato sulla realtà concreta dell'Ente, e la "rigidità" dei principi cui deve conformarsi, il tutto per rendere
l'attuazione del Principio di Programmazione effettivamente idonea a perseguire una sana gestione non solo
"finanziaria", ma anche "funzionale" dell'Ente. Tale documento di programmazione rientra nel ciclo fisiologico
dell'agere amministrativo, costituendo un'attività ordinaria dell'Ente, funzionale ad identificare le linee strategiche
dell'Ente, in uno alle risorse disponibili per portarle a esecuzione, in un'ottica d'effettiva sostenibilità economica e
finanziaria delle scelte effettuate. Tutti i Comuni, ivi inclusi quelli di minori dimensioni (in questo caso, in forma
semplificata), devono predisporre il DUP entro i termini prescritti, quale "atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione" (art. 170 TUEL). Anche i Comuni gestiti in via temporanea da Commissari
prefettizi (la regola è estensibile a tutte le forme di gestione temporanea/straordinaria degli enti locali) devono
predisporre il DUP; diversamente s'arriverebbe allo stallo gestionale dell'Ente, con tutte le conseguenze a ciò
connesse, anche in termini di "svuotamento" della funzione che il Commissario prefettizio è istituzionalmente
chiamato a svolgere.
Corte dei conti-Basilicata, delibera 14 ottobre 2015, n. 58
E' consentito sostenere spese di pubblicità per la promozione turistica con fondi provenienti dall'imposta di soggiorno,
nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010, così come individuati dalla Corte costituzionale con Sent. n.
139 del 2012.
Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre 2015, n. 210
Il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune, purché si tratti di spese "effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria/richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni", e
purché sia rispettato il limite di legge ex comma 6-bis, art. 241 TUEL, secondo cui "l'importo annuo del rimborso delle
spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al
50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 329
Non può attribuirsi natura di "servizi per conto di terzi" alle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un
privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene e, cioè, secondo i
principi contabili, quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa. In particolare, non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di
conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio le operazioni svolte per conto di un altro
soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha
un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ottobre 2015, n. 153
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L'art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, è applicabile alle sole acquisizioni di beni immobili discendenti
direttamente da contratti ad effetti traslativi di diritti reali. In questi casi, pertanto, dovranno essere comprovate
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione, attestata dal responsabile del procedimento, e
la congruità del prezzo, attestata dall'Agenzia del Demanio, come meglio definito dal D.M. n. 108 del 2014 e dalla
successiva Circ. n. 19 del 2014.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ottobre 2015, n. 154
E' disponibile il testo dell'audizione della Sezione delle Autonomie presso la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, sul tema "L'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti
territoriali".
Corte dei conti-sez. Autonomie, audizione 22 ottobre 2015
L'occultamento doloso idoneo a determinare il differimento della decorrenza del termine prescrizionale al momento
della scoperta del danno, deve concretizzarsi in un'attività diretta a determinare una falsa rappresentazione della
realtà. Ne deriva che il comportamento omissivo può concretare un occultamento doloso solo se inserito in un
contesto comportamentale del soggetto agente, idoneo a far ritenere che lo stesso sia stato intenzionalmente
predisposto a nascondere il danno. Al contrario, il semplice comportamento omissivo, non accompagnato dalle
descritte modalità, non integra il carattere dell'occultamento doloso del danno, non concretandosi in un artificio o
azione ingannatoria, mezzi tipici della figura del "dolo", ex art. 1439 c.c.
Corte dei conti-Liguria, sentenza 22 ottobre 2015, n. 83
L'art. 31, comma 20, L. n. 183 del 2011, modificato dall'art. 1, comma 445, L. n. 228 del 2012 (dal 1° gennaio 2013) e
dall'art. 1, comma 539, lett. a), b), c) e d), L. n. 147 del 2013 (dal 1° gennaio 2014), dispone che ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero dell'EconomiaFinanze una certificazione esclusivamente tramite un apposito sistema web. Il termine del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, per l'invio della detta certificazione, è definito dalla stessa norma "perentorio". La
norma ribadisce ancora che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilità. Se però la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 26, lett. d), dello stesso art. 31. Il legislatore, quindi, in caso di mero ritardo nella
trasmissione della certificazione, non dispone l'applicazione di tutte le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto,
ma prevede, comunque, la sanzione relativa al divieto d'assumere personale, così come dettagliatamente indicato nel
comma 26, lett. d). Quanto disposto dalla normativa sopra richiamata è ribadito nella circolare applicativa del
Ragioniere dello Stato, approvata con Decr. 13 marzo 2015.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 70
- Il vincolo di destinazione specifica previsto in materia di usi civici dalla L. n. 1766 del 1927, e dalle L.R. n. 1 del 1986 e
L.R. n. 6 del 2006, Lazio, non può assimilarsi al vincolo di generica destinazione di cui fa parola l'art. 2, comma 8, lett.
b), Decr. 2 aprile 2015, e non potrà, pertanto, essere cancellato in funzione dell'utilizzazione delle risorse derivanti
dall'alienazione dei terreni gravati da usi civici per ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui
effettuato dall'Ente ex art. 3, D.Lgs. n. 118 del 2011. In caso contrario, non sarebbero assicurati il mantenimento e la
cura dei beni-valori d'interesse della collettività generale (consolidamento della proprietà collettiva di uso civico;
sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico; opere/servizi pubblici d'interesse della
collettività) che il legislatore nazionale e regionale hanno inteso salvaguardare in caso di affrancazione/alienazione di
terreni gravati da usi civici.
Corte dei conti-Lazio, delibera 27 ottobre 2015, n. 173
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L'art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010, così dispone: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (...) non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". Il comma 20, primo periodo,
dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario regionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica". La Corte costituzionale, con Sent. n. 139 del 2012, ha
chiarito che le norme di cui al menzionato art. 6, D.L. n. 78 del 2010 "non operano in via diretta, ma solo come
disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali...", i quali, pertanto, sono liberi "di rimodulare in modo
discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione...(delle)...voci di spesa contemplate
nell'art. 6". Inoltre, la Sezione delle autonomie, con Delib. n. 26 del 2013, ha affermato che gli enti locali possono
operare compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di
riduzione per consumi intermedi, previsti dalle disposizioni dettate in materia di coordinamento della finanza
pubblica. Pertanto, fermo restando l'obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, ex
art. 6, D.L. n. 78 del 2010, l'ente, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, e sempre nei limiti rigorosi
delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi di finanza pubblica, valuterà se effettuare o meno le spese di cui in
premessa tese a perseguire fini d'interesse pubblico.
Corte dei conti-Toscana, delibera 28 ottobre 2015, n. 493
FISCO E TRIBUTI
La delibera di determinazione delle aliquote dell'Addizionale comunale sul Reddito delle persone fisiche va adottata
prima dell'approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate in seguito solo in occasione
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193 TUEL, al solo fine di garantire l'osservanza dell'equilibrio di
bilancio.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 332
ORGANI DI GOVERNO
Il giudice dei conti risponde ad una serie di quesiti in tema di ammissibilità e quantificazione delle spese di missione
degli amministratori locali, rimborsi per utilizzo di mezzo proprio e gettoni di presenza.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 27 agosto 2015, n. 236
Il giudice dei conti dispone il risarcimento del danno erariale provocato, consistente in tutte le (inutili e dannose) spese
effettuate a riguardo dalle varie p.a. coinvolte, per il caso di elezioni illegittime: nella fattispecie, a seguito dell'azione
popolare attivata dalla Prefettura, il Tribunale, e a seguito di ricorso anche la Corte d'Appello, hanno accertato la
condizione d'ineleggibilità e dichiarato la decadenza dalla carica di Sindaco, con conseguente necessità di svolgimento
di nuove elezioni amministrative.
Corte dei conti-Toscana, sentenza 3 settembre 2015, n. 173
Il limite dell'invarianza della spesa previsto dall'art. 1, comma 136, L. n. 56 del 2014, riguarda complessivamente l'ente,
non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente; i comuni possono maggiorare gli emolumenti in questione a
seguito del transito dell'ente locale in una diversa classe demografica.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 312
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Non vi sono dubbi sull'applicabilità agli enti locali dell'art. 6, D.L. n. 78 del 2010. La norma in esame, entrata in vigore il
31/5/2010, ha cristallizzato la misura degli emolumenti ivi considerati fino al 31/12/2015, all'importo corrisposto al
30/4/2010, con l'applicazione della decurtazione del 10%.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 29 settembre 2015, n. 29
Ai compensi dei revisori dei conti degli Enti Locali della Regione Sardegna si applica la decurtazione del 10%, ex art. 6,
comma 3, D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 8 ottobre 2015, n. 56; Corte dei conti-Sardegna, delibera 8
ottobre 2015, n. 57
L'art. 6, comma 3, D.L. n. 78 del 2010 e la correlata decurtazione del 10% sui compensi degli organi "di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed i titolari di incarichi di
qualsiasi tipo", si riferisce anche agli Enti locali.
Corte dei conti-Campania, delibera 12 ottobre 2015, n. 223
Si applica anche agli enti locali siciliani il principio generale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle p.a. a favore
dei soggetti titolari di cariche elettive.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settembre 2015, n. 259
La nuova formulazione del comma 5, art. 21, L.R. n. 30 del 2000, Sicilia, prevede il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la sola
necessaria presenza presso l'Ente degli amministratori residenti fuori dalla sede dell'Ente. La locuzione "effettivamente
sostenute", contenuta nella legge sopra menzionata, esclude la possibilità che il rimborso sia liquidato sulla base del
calcolo di 1/5 del costo della benzina per i chilometri percorsi. Il principio che ancora i rimborsi ad elementi effettivi
della spesa, con l'esclusione di qualsiasi determinazione mediante criterio forfettario e ipotetici valori predeterminati,
peraltro, trova conferma nella consolidata giurisprudenza contabile.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settembre 2015, n. 261
Un ente che abbia nominato un revisore unico, invece che un collegio di revisori, può procedere all'integrazione o al
rinnovo dell'organo in via immediata, senza attendere la naturale scadenza del mandato, perché si tratta di
regolarizzare una situazione di per sé illegittima, perché in contrasto con la normativa vigente nella Regione siciliana.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settembre 2015, n. 264
Il giudice dei conti si esprime sulla determinazione del compenso dell'organo di revisione.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 9 ottobre 2015, n. 272
La partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica. Il
principio si applica anche al vice presidente vicario preposto a sostituire e a coadiuvare il titolare dell'organo e al quale
sono conferibili deleghe ex Statuto.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 ottobre 2015, n. 325
L'art. 16, comma 25, D.L. n. 138 del 2011, ha previsto che, dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo
all'entrata in vigore dello stesso decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
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apposito elenco; il D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, definisce le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei revisori dei
conti e delle nuove modalità di scelta dei revisori; ne deriva che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata
all'estrazione casuale dall'apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza,
che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di
scelta previste dal citato art. 16, comma 25, D.L. n. 138 del 2011.
Corte dei conti-Campania, delibera 21 ottobre 2015, n. 225
L'art. 6, comma 3, D.L. n. 78 del 2010, si applica anche ai revisori dei conti degli enti locali.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 ottobre 2015, n. 155
L'art. 86, comma 2, TUEL trova applicazione laddove il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal I
comma s'astenga del tutto dall'attività lavorativa, essendo per contro irrilevante che lo stesso si limiti in tale periodo
alla mera percezione dei relativi proventi.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 ottobre 2015, n. 344
PERSONALE E PREVIDENZA
In tema di spese di personale per lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, dopo avere stabilito che
tutte le limitazioni ivi previste non si applicano ai c.d. "enti virtuosi", sottolinea che "resta fermo che comunque la
spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". Pertanto, alla
luce di quanto precede, si precisa che: a) l'ordinamento non consente alle p.a. di superare per le assunzioni a tempo
determinato e con qualsivoglia tipologia contrattuale il livello di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno
2009, non prevedendosi alcuna deroga per gli enti di piccole dimensione, né per quelli "virtuosi" e neppure per far
fronte ad esigenze eccezionali/di carattere transitorio; b) per gli enti che nell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna
spesa per i fini anzidetti, la richiamata norma dispone espressamente che il limite di spesa di cui sopra "è computato
con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.". Il Comune che non ha sostenuto
alcuna spesa per tali finalità né nell'annualità 2009 né nel triennio 2007-2009, non potrà quindi assumere personale a
tempo determinato e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Corte dei conti-Umbria, delibera 21 maggio 2015, n. 97
Il Comune, in caso di gestione di farmacie comunali in economia, deve osservare, ove intenda assumere personale con
contratto a tempo determinato/altre forme di contratto flessibile, i limiti finanziari posti dall'art. 9, comma 28, D.L. n.
78 del 2010; inoltre, deve osservare i limiti posti alla spesa complessiva per il personale dall'art. 1, comma 557, L. n.
296 del 2006.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 agosto 2015, n. 267
Sul concetto di "stanziamento", ex art. 9, comma 6, D.L. n. 90 del 2014, quale limite per il pagamento dei compensi da
corrispondere ai dipendenti professionisti legali, ovvero se esso debba riferirsi agli stanziamenti iniziali di bilancio o a
quelli finali assestati, si ritiene che, in mancanza di un riferimento normativo più puntuale, trattandosi d'un limite
annuale che in ogni caso non può superare quanto previsto nel 2013, esso vada individuato nelle previsioni assestate,
giacché esse danno esatta contezza delle dimensioni della spesa "sostenuta" dall'amministrazione nell'anno 2013,
circa l'onere reale ricaduto sull'ente.
Corte dei conti-Umbria, delibera 28 maggio 2015, n. 102
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Va condannata per danno erariale la p.a. locale che ha proceduto all'assunzione di responsabili di servizi esterni in
presenza di personale interno. Le motivazioni sono rinvenibili nell'assenza di procedure comparative, nella presenza di
personale interno che avrebbe potuto e dovuto assumere le responsabilità del servizio, e nella mancanza del
presupposto di eccezionalità, in quanto l'ente locale conferente non può far ricorso all'affidamento d'incarichi a
soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in
organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente
elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle p.a., e di contenimento della spesa di personale.
Corte dei conti-Lombardia, sentenza 4 agosto 2015, n. 142
Nessun incentivo di progettazione potrà essere corrisposto per le opere di manutenzione straordinaria compiute dopo
il 19/8/2014. Le risorse per il pagamento della connessa Irap gravano sui fondi destinati a compensare l'attività; le
somme destinate all'IRAP non possono che ricadere all'interno della quota dell'80% dell'incentivo destinato al
personale, considerato che il restante 20% va destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti d'innovazione, e d'implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, e
che le somme destinate al pagamento dell'IRAP rientrano nell'ammontare delle risorse complessivamente destinate ad
essere inserite nel fondo per la progettazione e l'innovazione. Le risorse da stanziare per la costituzione del fondo
previsto dal comma 7-bis, art. 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, confluiscono in un fondo a gestione autonoma e regolata dal
relativo regolamento e non nell'ordinario fondo di cui all'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1 aprile 1999, che presenta
modalità di costituzione e gestione basate su diversi presupposti. Il diritto all'incentivo è corrisposto in base alla
normativa vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate senza che possa
essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti/ne limitino l'entità. I soggetti
incaricati della redazione d'uno specifico atto hanno diritto a percepire l'incentivo determinato sulla base della legge in
vigore al momento in cui, col compimento dell'atto medesimo, si esaurisce la prestazione lavorativa richiesta; ciò,
naturalmente, purché l'atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità e consentano
l'avvio della gara, controlli che, rimanendo adempimenti estranei alla prestazione lavorativa del dipendente, potranno
pertanto intervenire anche successivamente alla data d'entrata in vigore della riforma. I soggetti incaricati di
prestazioni di durata, viceversa, maturano il diritto all'incentivo, con riferimento alla frazione temporale dell'attività
espletata la quale può ragionevolmente consistere nel numero dei giorni di attività. Di conseguenza, la misura
dell'incentivo sarà parametrata ai giorni d'attività svolta prima o dopo l'entrata in vigore della riforma. Va però
precisato che gli incentivi maturati prima dell'entrata in vigore possono essere liquidati nei limiti in cui si siano
verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in precedenza, sia con riferimento al concreto avvio della
realizzazione dell'opera che alla costituzione del fondo e alle modalità di ripartizione del fondo che dovevano essere
stabilite dal Regolamento comunale. Detto regolamento può disciplinare la situazione transitoria al fine di evitare
incertezze e contenere in un unico testo le regole che disciplinano questa specifica materia, ovviamente sulla base
della disciplina vigente fino al 19/8/2014, senza apportare alcuna innovazione che possa in qualche modo limitare i
diritti già maturati o sanare precedenti irregolarità. Le risorse che confluiscono nel fondo per l'innovazione e
l'incentivazione sono destinate a remunerare l'attività lavorativa del personale e, pertanto, sono soggette ai limiti di
spesa che l'Ente locale è tenuto ad osservare in materia di spesa per il personale.
Corte dei conti-Veneto, delibera 9 settembre 2015, n. 393; Corte dei conti-Lombardia, delibera
11 settembre 2015, n. 276
Il giudice dei conti si esprime sull'applicazione dell'art. 4, D.L. n. 16 del 2014, e in generale sui limiti alla costituzione e
alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa posti da norme di legge/del contratto collettivo nazionale.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 271
In attesa che si concludano le procedure previste dal comma 424, legge di stabilità 2015, gli enti locali non possono
procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in quanto fattispecie
equiparata alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato. La trasformazione di un rapporto di
lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno, è da considerarsi una nuova
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assunzione che, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali. Il giudice dei conti si esprime,
in ogni caso, sulle questioni sottese alla richiesta di un dipendente comunale di ripristino dell'orario di lavoro a tempo
pieno.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 272; Corte dei conti-Lombardia,
delibera 21 settembre 2015, n. 298; Corte dei conti-Veneto, delibera 23 settembre 2015, n. 410
Gli enti locali possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014
derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; con
riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel
2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, finalizzati a
garantire il riassorbimento del personale provinciale.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 278
Per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al
personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione di tale personale
destinatario dei processi di mobilità, è ammesso indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria; ciò esclude che si
possa procedere all'esperimento di procedure di mobilità non riservate ai dipendenti soprannumerari degli enti di area
vasta. La procedura di mobilità avviata nel 2014 potrà essere conclusa nel 2015 senza incorrere nell'obbligo di
ricollocazione del personale delle Province, ove per l'acquisizione di dipendenti si utilizzi la capacità assunzionale
determinata solo dai resti delle cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013. Ove, viceversa, la capacità assunzionale
sia anche quella derivante dalle cessazioni del 2014, la procedura, sebbene avviata nel medesimo esercizio 2014, è
soggetta ai limiti ex art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 289; Corte dei conti-Lombardia,
delibera 24 settembre 2015, n. 316
La spesa per assunzioni stagionali finanziate coi proventi delle sanzioni stradali, va esclusa dal calcolo del limite per il
lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 16 settembre 2015, n. 130
L'unica deroga alla normativa sanzionatoria conseguente al mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi
medi nei pagamenti, è prevista per il ricollocamento del personale provinciale, norma eccezionale non suscettibile
d'estensioni analogiche.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 16 settembre 2015, n. 245
Le disposizioni contenute nel comma 557, lett. a), L. n. 296 del 2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, sono immediatamente cogenti alla stregua del
parametro fissato dal comma 557-quater, e la programmazione delle risorse umane va orientata al rispetto
dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 18 settembre 2015, n. 27
L'art. 10, D.L. n. 90 del 2014, abrogando il previgente art. 41, comma 4, L. n. 312 del 1980, ha stabilito il principio
dell'integrale spettanza dei diritti di rogito a comuni/province (comma 2), concependo l'erogazione di una parte di tali
diritti in favore dei segretari comunali come un'eccezione alla disciplina generale (comma 2-bis), basata sul duplice
presupposto della non esistenza di una posizione dirigenziale presso l'ente in cui il segretario presta servizio e del non
possesso, da parte del segretario stesso, della qualifica dirigenziale. L'anzidetta deroga rispetto al principio generale
della non debenza dei diritti di rogito ai segretari comunali, si giustifica nella volontà di contemperare l'esigenza di
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maggiori entrate degli enti locali con una finalità perequativa, a tutela delle sole situazioni retributive meno
vantaggiose. In base a tali considerazioni, è affermato il principio secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito
compete solo ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che
godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa
effetto del "galleggiamento" ex art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni. Tanto
premesso, benché la fattispecie del segretario comunale in convenzione tra due enti, di cui uno dotato e l'altro
sprovvisto di posizione dirigenziale, non trovi esplicita soluzione nella legge, si ritiene che la ratio perequativa della
norma consenta di tenere distinte le posizioni del segretario nei confronti dei singoli enti locali d'appartenenza:
pertanto, ove il segretario sia collocato in fascia C, il comune sprovvisto di posizione dirigenziale dovrà corrispondergli i
diritti di rogito, nei limiti previsti ex lege; ove, invece, il segretario comunale sia un dirigente, non potrà essergli
corrisposto il diritto in questione, neppure nel comune di più piccole dimensioni.
Corte dei conti-Toscana, delibera 24 settembre 2015, n. 393
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 61, D.L. n. 112 del 2008, non può più trovare applicazione il meccanismo di
rivalutazione/indicizzazione delle retribuzioni dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
introdotta con L.R. n. 1 del 2006, Basilicata.
Corte dei conti-Basilicata, delibera 24 settembre 2015, n. 53
In merito al rapporto intercorrente fra l'assunzione a tempo indeterminato ex art. 90 TUEL e l'art. 1, comma 424, legge
di stabilità 2015, si rileva che: a) sul piano letterale, il comma 424 si riferisce alle sole assunzioni a tempo
indeterminato, non alle assunzioni genericamente intese; b) sul piano sistematico, il legislatore ha, al comma 420,
disciplinato diversamente e in modo più stringente le facoltà assunzionali delle sole province, impedendo a queste
ultime anche le assunzioni a tempo determinato (oltre che gli incarichi ex artt. 90 e 110 TUEL). Precludere le assunzioni
in esame anche agli altri enti locali non pare coerente col sistema complessivamente delineato dal legislatore, che ha
dettato all'interno del medesimo testo legislativo una disciplina differente per le province (comma 420, più stringente)
rispetto a quella degli altri enti locali (commi 424/425, meno stringente). Del resto, la facoltà d'assumere a tempo
determinato è disciplinata da altre norme di legge (art. 36, D.Lgs. n. 165 del 2001 sul piano sostanziale e art. 9, comma
28, D.L. n. 78 del 2010, sul piano finanziario), tuttora vigenti, anche se i limiti dell'art. 9, comma 28, sono stati oggetto
di recente espansione ad opera del D.L. n. 90 del 2014. Sul punto corre peraltro l'obbligo di richiamare le prescrizioni
contenute nell'art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006 e nell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, che devono essere
rispettate, nei termini ivi disciplinati, dall'ente quando assume a tempo determinato. Al riguardo si richiama, fra l'altro,
la Delib. n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, ove si afferma che "Le limitazioni dettate dai primi
sei periodi dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.
11, comma 4-bis, D.L. n. 90 del 2014 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296 del 2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della
spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma
28".
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 settembre 2015, n. 292
Il merito alle modalità di corresponsione del trattamento economico del personale assegnato ad altro ente/impresa
privata, ex art. 23-bis, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che, considerato il tenore della norma, un'eventuale
attuazione della stessa nel senso che la materiale corresponsione del trattamento economico al personale assegnato
all'esterno possa avvenire per il tramite dell'ente "assegnante", a cui sarebbero trasferite le risorse finanziarie
necessarie per retribuire il personale interessato, sconta la necessità di verificare la concreta fattibilità di tale modalità
di pagamento dell'emolumento con l'istituto giuridico prescelto per dare attuazione all'assegnazione temporanea,
oltre a dover essere accompagnata da idonea e puntuale motivazione sui motivi per i quali l'Ente ritiene d'accollarsi i
rischi che necessariamente connotano una simile modalità operativa di corresponsione dell'emolumento.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 settembre 2015, n. 294
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Circa il regime vincolistico e le modalità di calcolo del fondo per le risorse decentrate, la base di calcolo su cui operare
è individuabile nel fondo costituito a norma del vigente CCNL, relativo al comparto degli Enti locali (con riferimento
agli artt. 40 e 40-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 e agli artt. 31 e 32 del CCNL di comparto del 21 gennaio 2004) e non nel
fondo in concreto calcolato per il trattamento accessorio costituito per l'esercizio 2014. Tutti gli enti locali sono
assoggettati al regime legale di costituzione del fondo per le risorse decentrate, trattandosi di norme di ordine
pubblico economico di natura cogente che non ammettono deroghe, se non nei casi testualmente previsti.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 21 settembre 2015, n. 297
Ai fini del riconoscimento degli incentivi ex art. 92, comma 6, codice dei contratti, per le attività conclusesi prima della
riforma, si richiede che la redazione dello strumento urbanistico abbia comportato l'espletamento di attività ulteriori
rispetto a quelle ordinariamente richieste dalla predisposizione di un generico atto di pianificazione e che si
estrinsechino nella puntuale progettazione di un'opera pubblica.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 22 settembre 2015, n. 303
L'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, introduce una disciplina speciale delle assunzioni a tempo indeterminato degli
enti locali, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, di quella generale. Nel comma 424, la finalità derogatoria,
concretamente riferibile alla priorità della ricollocazione, discende dalla specifica e temporanea esigenza di
riassorbimento del personale soprannumerario dei c.d. enti d'area vasta. Soddisfatta tale esigenza, è la stessa norma
che contempla esplicitamente la riespansione della disciplina ordinaria. Il legislatore, per gli esercizi 2015/2016, ha
ritenuto prevalente l'obiettivo della riallocazione del personale sovrannumerario degli enti di area vasta, e a tal fine ha
previsto una specifica procedura di mobilità, che non può essere considerata neutra ai fini assunzionali in quanto
l'ente, da cui dipende il personale in uscita, deve conseguire un predeterminato obiettivo di riduzione della propria
dotazione organica. Il risparmio utile per procedere a una nuova assunzione, in caso di cessazione di un dipendente
con contratto di lavoro a tempo parziale, è quello derivante dall'effettivo risparmio che l'ente consegue dalla predetta
estinzione del rapporto di lavoro.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 309
Nel rispetto dei generali vincoli di contenimento della spesa di personale, i Comuni costituenti un'Unione possono
utilizzare gli eventuali spazi assunzionali a disposizione, anche per consentire assunzioni direttamente da parte di
quest'ultima.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 313
Per determinare la spesa media del triennio ex art. 1, comma 557-quater, L. n. 296 del 2006, la spesa per il personale
impegnato nella funzione associata di un consorzio va considerata per intero dal Comune, secondo quanto indicato
dalla Sezione delle Autonomie. Il mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 557, riferito al triennio
precedente, non impedisce però al Comune d'associare le funzioni secondo quanto richiesto dall'art. 14, comma 28,
D.L. n. 78 del 2010. Nessun effetto preclusivo in tal senso è disposto espressamente dalla legge, né si deduce dalle
norme di coordinamento della finanza pubblica, atteso che gestire le funzioni fondamentali in forma associata si
configura come un obbligo imposto ai comuni di più ridotte dimensioni per conseguire risparmi di spesa, anche di
personale, attraverso una gestione più razionale ed efficace. Resta fermo l'obbligo del comune d'assicurare il rispetto
del limite della spesa storica e l'invarianza della spesa di personale, avvalendosi eventualmente delle compensazioni
ammesse dal comma 31-quinquies dello stesso D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 315
L'"esternalizzazione" del servizio tecnico comunale, può avvenire solo mediante ricorso agli istituti previsti dall'art. 30
(convenzioni) e dall'art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del TUEL.
Corte dei conti-Liguria, delibera 30 luglio 2015, n. 61
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Muovendo dalla ricostruzione della disciplina della retribuzione dei segretari comunali, ed evidenziando il carattere
derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito, va sottolineato come la deroga
"trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti
dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". S'individua
così la ratio della disposizione in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate
degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e
della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo". Ne consegue che quota del
diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari dei comuni di piccole dimensioni, collocati in fascia C, mentre non
spetta "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B,
sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale".
Tale interpretazione, secondo cui i diritti di rogito spettano ai soli segretari comunali collocati, ai sensi del CCNL, nella
fascia professionale C è stata adottata dalla Sezione delle Autonomie, perché ritenuta coerente con il quadro
normativo e contrattuale regolatore della materia, e idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative
sottese alla novella normativa, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore
(richiama, in proposito, la nota di lettura Senato - A.S. 1582). Inoltre, si evidenzia come l'esposta ipotesi ricostruttiva si
coniughi con la tendenza della legislazione a "ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o
comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".
Corte dei conti-Liguria, delibera 10 settembre 2015, n. 64
Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, D.L. n. 78 del 2015, che ha integrato l'art. 3,
comma 5, D.L. n. 90 del 2014, va inteso in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto
all'anno in cui s'intende effettuare le assunzioni. Circa le cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget
assunzionale ex art. 3, comma 5-quater, D.L. n. 90 del 2014, va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera
annualità.
Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 22 settembre 2015, n. 28
Il rapporto dei soggetti di cui all'art. 90 TUEL, non può che essere di tipo oneroso e comunque inquadrabile in uno
degli schemi giuridici previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di lavoro, anche perché l'inserimento di
un soggetto nell'organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al
potere di controllo e d'indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che
si ricollegano all'instaurazione di un "rapporto di servizio".
Corte dei conti-Campania, delibera 23 settembre 2015, n. 213
La disciplina particolare dettata in materia di categorie protette trova la propria ratio nell'incomprimibilità e
nell'indisponibilità di tale voce di spesa per l'Ente locale: di qui l'esclusione dal computo delle spese del personale, da
un lato, e dalla soggezione ai limiti e divieti di assunzione, dall'altro. Stante la ratio sopra indicata, è chiaro che la
peculiarità di disciplina per le categorie protette è perimetrata dal correlativo obbligo gravante in capo all'Ente datore
di lavoro, nel senso che la prima ha la medesima estensione del secondo, sicché l'esclusione dal computo della spesa
afferisce alle categorie protette rientranti nella quota d'obbligo prevista dalla L. n. 68 del 1999 (art. 3). L'art 18, L. n. 68
del 1999, sancisce espressamente che "i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono
mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa". Da ciò si desume che anche
riguardo ai lavoratori assunti ante L. n. 68 del 1999 è esclusa, sulla base della disciplina transitoria, qualunque
possibilità per l'Ente di incidere -comprimendola- sulla relativa spesa, sicché ricorre la medesima ratio che determina
l'esclusione dal computo della spesa del personale rientrante nelle "quote di riserva", trattandosi di fattispecie
analoghe. L'eventuale cessazione dei predetti avrà l'unico effetto di escludere l'obbligo di assunzione di ulteriori
lavoratori appartenenti alle categorie protette, essendo rispettata la quota di riserva, ma non potrà determinare
un'espansione della capacità assunzionale dell'Ente.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 200
14
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Il giudice dei conti si esprime in tema di ricollocazione del personale di polizia provinciale.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 201; Corte dei conti-Puglia, delibera 24
settembre 2015, n. 204
In caso di trasformazione di rapporto originario part time in full time, essendo fattispecie assimilata a un'assunzione ex
art. 3, comma 101, L. n. 244 del 2007, trovano applicazione i limiti alle capacità assunzionali dettati dall'art. 1, comma
424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 202
Il giudice dei conti si esprime sull'interpretazione del divieto di cui all'art. 31, comma 26, lett. d), L. n. 183 del 2011,
inerente al divieto d'assunzione per violazione del patto di stabilità in caso di scissione tra il momento dell'adozione e
il momento iniziale di efficacia dell'atto.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 203
Va affermata la piena compatibilità dell'utilizzo del budget assunzionale 2014, derivante dalle cessazioni del triennio
2011-2013, con quanto disposto dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 204
L'art. 41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014, come convertito, dispone che "le pubbliche amministrazioni che registrano
tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto
dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"; la stessa norma
aggiunge "E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione". La giurisprudenza contabile ha ripetutamente sottolineato la portata generale ed
onnicomprensiva del divieto in parola, giacché la ratio della disposizione è di precludere non solo l'instaurazione ex
novo dei rapporti di lavoro in senso proprio, cui fa riferimento il dato testuale della norma, ma più in generale la
possibilità d'acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali il comando, risorse lavorative con aggravio
di spesa a carico del bilancio da parte degli enti che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni
pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento. Prendendo le mosse dalla ratio ispiratrice del divieto, tesa
a incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti interessati e a promuovere il regolare assolvimento delle
obbligazioni contratte, il divieto d'assunzione non può essere circoscritto alle sole ipotesi di costituzione ex novo del
rapporto di lavoro, ma va esteso a ogni fattispecie che consenta all'ente interessato di porre a carico del proprio
bilancio l'utilizzo di nuove risorse umane, precludendo perciò anche opzioni alternative e possibili espedienti elusivi
basati su una lettura strumentalmente formalistica della norma. Da quanto sopra discende che il divieto comprende:
a) l'utilizzo di personale di altro ente locale ex art. 1, comma 557, L. n. 311 del 2004; b) l'utilizzo di personale mediante
l'istituto del comando; c) l'utilizzo di personale di altro ente locale ex art. 14, CCNL 1 aprile 1999 del Comparto RegioniEnti locali. Inoltre, va incluso nell'ambito d'operatività del divieto anche la prosecuzione di un comando, pendente
all'inizio dell'anno d'operatività del divieto stesso ed instaurato nell'anno in cui si registrano tempi medi nei pagamenti
superiori al limite previsto dalla norma medesima, qualora sia configurabile nel comportamento dell'ente la finalità di
eludere la portata imperativa della norma. Si tratta di principi applicabili in tutti i casi in cui sia necessario valutare la
compatibilità della prosecuzione di un rapporto/una prestazione lavorativa in essere col divieto di cui all'art. 41,
comma 2, D.L. n. 66 del 2014. Detto divieto non è suscettibile di deroga in via interpretativa, trattandosi di norma
cogente posta a tutela d'interessi primari dell'ordinamento; eventuali eccezioni possono pertanto essere introdotte
solo dal legislatore, che infatti ne ha sancito espressamente la derogabilità con riferimento alla ricollocazione del
personale soprannumerario delle province.
Corte dei conti-Puglia, delibera 24 settembre 2015, n. 205
15
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Qualora le cessazioni di personale siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente
rinviata nel 2015, non soggiace ai limiti introdotti dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 148
L'ente locale che s'avvale di personale comandato deve tenerne conto ai fini della spesa rilevante ex art. 1, comma
557, L. n. 296 del 2006; di contro, l'ente cedente non terrà conto della spesa (rimborsata e, dunque, meramente
figurativa) del personale "prestato". Ciò posto, le spese sostenute per le prestazioni lavorative del dipendente
comandato sono da computarsi nella spesa per il personale ex art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006, per la
determinazione della spesa massima consentita, con riferimento al "tetto di spesa" relativo all'anno precedente
soltanto riguardo all'ente di destinazione e non per l'ente che concede il distacco, rispetto a cui dette spese restano
comunque escluse dal computo di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296 del 2006. Ciò determinerà una riespansione della
spesa di personale al momento del reintegro del personale comandato, ma non impedirà il rientro del dipendente
comandato, atteso che ciò non può assimilarsi a un'assunzione. Non è scontato che il rientro del dipendente in
comando determini una violazione del comma 557 per incremento della spesa di personale; peraltro, ove ciò
accadesse, troverebbe applicazione la sanzione di cui al comma 557-ter.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 149
I rapporti di lavoro relativi a personale in convenzione non costituiscono nuova assunzione, ma l'interpretazione lata
del divieto contenuto nell'art. 76, comma 4, D.L. n. 112 del 2008, s'estende anche alle forme di collaborazione
mediante convenzione, trovando conferma nella sistematica della normativa in tema di contenimento della spesa di
personale. Ciò posto, appare del tutto confliggente con tale lettura sistematica ritenere possibile, per un comune che
viola la normativa in tema di riduzione della spesa di personale, adottare un provvedimento che determina un
ulteriore incremento di tale aggregato di spesa. In conclusione, la precisazione contenuta nel testo normativo volta a
specificare che il divieto previsto dal menzionato art. 76 si estende ad assunzioni realizzate "a qualsiasi titolo" e "con
qualsivoglia tipologia contrattuale", è un chiaro indice della voluntas legis tesa a ricomprendere nel predetto divieto
ogni fattispecie che sia sostanzialmente configurabile come rapporto di lavoro a vantaggio dell'ente soggetto alle
limitazioni, senza distinzione alcuna che possa basarsi su aspetti formali quali il "titolo" giuridico della costituzione o la
"tipologia contrattuale" utilizzata.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 30 settembre 2015, n. 149
Il requisito da considerare ai fini della mobilità disciplinata dal comma 424, art. 1, legge di stabilità 2015, al fine di
verificare le esigenze dell'Ente locale, è quello della professionalità risultante dalle declaratorie contenute nella
descrizione dei profili delle varie categorie contrattuali, a meno che l'Ente locale abbia l'esigenza di ricoprire un
particolare posto in organico con un profilo professionale in relazione al quale sia necessaria un'abilitazione/un
requisito professionale specifico, indicato dalla legge/contrattazione collettiva. Negli altri casi, i dipendenti che
rientrano in una determinata categoria contrattuale, se non formati in relazione ad una particolare mansione (ad
esempio addetto ufficio tributi) dovranno essere riqualificati, così come previsto dal comma 1-bis, art. 30, D.Lgs. n. 165
del 2001.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 ottobre 2015, n. 317
La Ragioneria generale dello Stato (Nota n. 81507 del 2011), ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione
integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero
trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate. Ne consegue che le stesse non
rilevano ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010. Specifici caveat sono stati, peraltro, forniti
con la successiva Circ. n. 16 del 2012, relativa alle rilevazioni afferenti al conto annuale 2011. Nell'occasione è stato,
invero, rimarcato, per un verso, come ai fini del trasporto all'anno successivo sia necessaria una ricognizione
amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti
che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, e, per altro, come gli
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importi delle economie debbano essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale/di legge, non possano
essere riportate nel nuovo fondo (economie sui nuovi servizi non realizzate, risparmi per assenze per malattia, ecc.).
Sostanzialmente conformi le indicazioni rese dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni che con il parere 30 ottobre 2012, n. 23668 e con la Circ. n. 25 del 2012 ha offerto una lettura
coordinata dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010 e dell'art. 17, comma 5, CCNL 1 aprile 1999, chiarendo la
portata e gli effetti della facoltà recata dalla menzionata norma contrattuale in relazione alla successiva disciplina
vincolistica. A tal riguardo è stato precisato che "in tal modo è consentito di incrementare le risorse destinate al
finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima
finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Si tratta, comunque, di un
incremento una tantum consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state
utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono
essere confermate o, comunque, stabilizzate negli anni successivi". Parimenti la giurisprudenza contabile, pur attestata
in fase di prima applicazione su orientamenti più restrittivi, ha ritenuto ammissibile un incremento delle risorse
decentrate per effetto dell'applicazione dell'art. 17, comma 5, CCNL 1 aprile 1999, evidenziando, tuttavia, la necessità
di una rigorosa osservanza delle richiamate condizioni sia per ciò che attiene ai limiti temporali d'utilizzabilità delle
risorse residue sia per ciò che attiene all'individuazione delle voci suscettive di finanziamento.
Corte dei conti-Marche, delibera 5 ottobre 2015, n. 179
Il diritto di rogito compete solo ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai
segretari che godono d'equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un
effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. La
corresponsione del diritto di rogito al funzionario comunale responsabile è dunque esclusa in via generale, mentre è
consentita, quasi come eccezione stabilita dalla norma, ai soli soggetti non dotati di qualifiche dirigenziali,
considerandoli quindi meritevoli di un'integrazione. Se il segretario comunale in funzione nei comuni in convenzione è
un dirigente, la quota del diritto di rogito non sarà comunque corrisposta, nemmeno nel comune di fascia inferiore.
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottobre 2015, n. 395
Il giudice dei conti definisce l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, precisando che il principio
ivi enunciato ha portata onnicomprensiva, tale da ricomprendervi nel computo l'ammontare complessivo delle risorse
comunque destinate al trattamento accessorio del personale, quindi anche il salario accessorio al segretario generale
in enti privi di dirigenti.
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottobre 2015, n. 395
Il testo attuale dell'art. 5, comma 6, D.L. n. 95 del 2012, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3, L. n.
124 del 2015, dispone che "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può
essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione". Il tenore letterale della
norma sembra quindi ammettere oggi incarichi dirigenziali a titolo gratuito, per la durata massima di un anno. L'art. 12
delle disposizioni sulla legge in generale afferma infatti il principio secondo cui "Nell'applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore". Considerato il tenore letterale dell'art. 5, comma 6, D.L. citato, nel testo attualmente
vigente, si ritiene che non vi siano pertanto preclusioni astratte al conferimento d'un incarico gratuito di natura
dirigenziale a personale in quiescenza, purché non sia collocato a riposo per raggiungimento del limite di età, stante il
divieto ex art. 33, comma 3, D.L. n. 223 del 2006. Restano evidentemente ferme eventuali diverse preclusioni derivanti
da ulteriori norme statali e regionali, ivi inclusa l'assenza di figure professionali idonee tra il personale della regione e
le regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.
Corte dei conti-Marche, delibera 6 ottobre 2015, n. 181
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Mentre i budget 2015/2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente
destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, può essere utilizzata per nuove assunzioni di
personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" relativi al triennio 2011/2013,
sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell'art. 1, commi 557
e seguenti, L. n. 296 del 2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato
nell'anno precedente, secondo le previsioni dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014) e siano stati osservati, a suo
tempo, gli obblighi ex art. 3, comma 3, D.L. n. 90 del 2014 (programmazione finanziaria/contabile del fabbisogno di
personale).
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottobre 2015, n. 396
Il giudice dei conti si esprime sulla corresponsione dei diritti di rogito al segretario comunale, alla luce della novella
recata dall'art. 10, D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014.
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottobre 2015, n. 397
In presenza di esigenze di assumere personale "in possesso di titoli di studio specifici abilitanti" si può derogare
all'obbligo d'assumere personale soprannumerario delle Province. Occorre quindi determinare se il caso specifico
rientri nella previsione derogatoria. Per l'assunzione del Ragioniere generale del comune e del responsabile del
servizio del personale, non appare necessaria la sussistenza d'uno specifico titolo di studio abilitante; infatti, anche da
un punto di vista concreto, le due posizioni sono ricoperte in genere da laureati in economia o giurisprudenza, ma
anche da diplomati e personale in possesso di requisiti di specifica esperienza, in assenza di un'abilitazione
professionale. Pertanto, non si ritiene possa superarsi l'obbligo di avvalersi, in via prioritaria, del personale
soprannumerario delle Province.
Corte dei conti-Toscana, delibera 6 ottobre 2015, n. 400
E' tuttora vigente il limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile anche per gli enti in linea
con gli obblighi di cui ai commi 557 e 562, art. 1, L. n. 296 del 2006 (per gli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilità, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008). Gli enti virtuosi
beneficiano dell'esclusione dall'applicazione del limite del 50%, ricadendo però in quello del 100% della spesa
sostenuta nel 2009, regime comunque più favorevole rispetto al vincolo precedentemente disposto (50%). L'ultimo
periodo dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, contiene una valvola di flessibilità volta a fronteggiare i casi in cui gli
enti locali, nel 2009, non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, la norma
dispone che il limite sia computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio
2007-2009. E' la stessa legge a indicare l'unica eccezione al principio in forza del quale il parametro di riferimento del
vincolo in commento non è da individuarsi nella spesa sostenuta nel 2009. La natura specifica e tassativa delle deroghe
ai vincoli d'assunzione con forme di lavoro flessibile, la cui violazione, tra l'altro, costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale, non consente l'individuazione, in via interpretativa, di ulteriori forme di esenzione
dal tetto di spesa. In caso d'assenza di spesa per lavoro flessibile nel 2009, si potrà quindi computare il tetto massimo
sulla base della spesa media del triennio 2007-2009; qualora anche tale ultimo parametro sia nullo, non residueranno
margini per ricorrere a forme di lavoro flessibile.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 ottobre 2015, n. 246; Corte dei conti-Puglia, delibera 24
settembre 2015, n. 206
Solo con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e
nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, finalizzati a
garantire il riassorbimento del personale provinciale.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 ottobre 2015, n. 247
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L'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, ha introdotto una disciplina particolare delle assunzioni a tempo
indeterminato, derogatoria per gli anni 2015 e 2016 di quella generale. Esso impone a regioni ed enti locali, per gli
anni 2015 e 2016, di destinare le facoltà assunzionali ai vincitori di concorsi collocati in proprie graduatorie oppure al
personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità. Il fondamento derogatorio discende dalla specifica e
temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario. Soddisfatta tale esigenza è la stessa norma
che contempla, implicitamente, la riespansione della disciplina ordinaria laddove afferma "salva la completa
ricollocazione del personale soprannumerario". Il legislatore ha specificamente individuato la fattispecie che gode del
più benevolo trattamento in ordine ai risparmi di spesa destinabili ad assunzioni per gli anni 2015/2016,
individuandola (coerentemente con l'esigenza di riassorbire tale personale in ragione dell'introduzione della disciplina
di riordino degli enti di appartenenza) con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato delle unità
soprannumerarie di cui al citato comma 424. Ne deriva, anche in considerazione del carattere derogatorio della
disposizione, che tale più favorevole disciplina vada applicata solo in relazione alla specifica fattispecie delineata dal
predetto comma 424.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 8 ottobre 2015, n. 318
Circa la capacità assunzionale e le modalità applicative dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014, si evidenzia che i resti
possono essere calcolati, a scorrimento rispetto all'anno di assunzione, solo per l'anteriore triennio e nell'eventualità
in cui sia possibile considerare un periodo di cessazioni più ampio rispetto all'anno precedente, vale a dire nel caso in
cui l'Ente abbia adempiuto l'onere della previa programmazione triennale, ex art. 91 TUEL; di conseguenza, il budget
per i reclutamenti di personale per funzioni di polizia municipale, per il 2015, è quello generale ai sensi dell'art. 3,
comma 5, D.L. n. 90 del 2014 (cessazioni anno precedente o del triennio precedente in caso di preventiva
programmazione delle assunzioni) e va impiegato tenendo pienamente conto delle limitazioni della L. n. 190 del 2014,
pena la nullità del reclutamento stesso. Il budget si determina, in primo luogo, in base alla cessazione concretamente
intervenuta e, indirettamente, in base alla correlata spesa, calcolata in base alla retribuzione ordinariamente spettante
per l'intero anno.
Corte dei conti-Campania, delibera 12 ottobre 2015, n. 222
Il giudice dei conti si esprime sulle modalità con cui verificare il rispetto della prescrizione contenuta nell'art. 1, comma
557, L. n. 296 del 2006, in materia di spesa di personale, stabilendo in particolare che anche i compensi per lavoro
straordinario, prestato in relazione ad interventi di somma urgenza conseguenti ad eventi alluvionali, rientrino nel
computo della spesa di personale rilevante ai fini predetti.
Corte dei conti-Liguria, delibera 30 settembre 2015, n. 67
Il giudice dei conti si esprime sullo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti per l'assunzione di personale, tenuto
conto di quanto disposto dall'art. 62, D.Lgs. n. 150 del 2009 e dall'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 settembre 2015, n. 265
Le facoltà assunzionali per i comuni "fuori patto" sono disciplinate dall'art. 1, comma 562, L. n. 296 del 2006. Per gli
enti non soggetti al patto di stabilità (per i quali vige la regola dell'avvicendamento numerico, ex comma 562, L. n. 296
del 2006, e non quella dei risparmi di spesa da cessazioni, propria degli enti sottoposti al patto), le cessazioni dal
servizio utili a legittimare assunzioni sono quelle verificatesi alla data d'entrata in vigore della norma limitativa. Per
questo, il comune con meno di 1.000 abitanti, quindi non sottoposto al patto di stabilità, può assumere personale
avvalendosi della cessazione intervenuta nel 2006. Resta ferma, comunque, l'osservanza del limite complessivo di
spesa per il personale posto dallo stesso art. 1, comma 562, L. n. 296 del 2006, così come gli altri presupposti legislativi
legittimanti le assunzioni di personale. Non rileva, in argomento, la modifica introdotta all'art. 3, comma 5, D.L. n. 90
del 2014, in punto di facoltà di cumulo, ai fini assunzionali, dei pregressi risparmi di spesa derivanti da cessazioni,
trattandosi di disciplina riguardante gli enti sottoposti al patto di stabilità.
Corte dei conti-Liguria, delibera 8 ottobre 2015, n. 68
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Le previsioni normative secondo cui gli enti locali, per gli anni 2015/2016, destinano le risorse per le assunzioni a
tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data d'entrata in vigore della L. n. 190
del 2014, e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, si
applicano anche agli enti di nuova costituzione a seguito di processi di fusione.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ottobre 2015, n. 326
La Provincia deve osservare la disciplina di finanza pubblica in materia di spesa di personale, così come risultante dai
commi 420-421, art. 1, legge di stabilità 2015, e nell'ambito della sua autonomia dovrà adottare i necessari
provvedimenti organizzativi, tenendo conto anche dei diritti individuali dei dipendenti, così come disciplinati dalla
legge/dalla contrattazione collettiva.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 13 ottobre 2015, n. 327
Le norme contenute nel comma 557, lett. a), L. n. 296 del 2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa
di personale rispetto al complesso delle spese correnti, sono immediatamente cogenti alla stregua del parametro
fissato dal comma 557-quater, riconoscendo a questa disposizione finalità integrativa e non assorbente rispetto al
comma 557 summenzionato.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 15 ottobre 2015, n. 137
Il giudice dei conti si esprime sulla possibilità, per i comuni che si avvalgono di personale "in convenzione" con altri
enti, di riconoscere a tale tipologia di dipendenti il rimborso spese di viaggio derivante dall'incombenza degli
spostamenti fra le sedi istituzionali ove si presta servizio.
Corte dei conti-Puglia, delibera 15 ottobre 2015, n. 211
La spesa per buoni lavoro, finanziata con contributi provinciali, si computa ai fini del vincolo finanziario posto dal
comma 28, art. 9, D.L. n. 78 del 2010, perché la finalità di detta norma è ridurre o comunque non incrementare la
spesa per personale a tempo determinato/occasionale nell'ambito del comparto p.a. (circostanza che non si
verificherebbe se la prestazione lavorativa fosse interamente finanziata da fondi privati).
Corte dei conti-Lombardia, delibera 15 ottobre 2015, n. 330
Il giudice dei conti si esprime in materia di assunzione di personale a fronte di cessazioni risalenti nel tempo nei
comuni non soggetti a patto di stabilità.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 66
Anche nell'ipotesi in cui l'opera sia conclusa prima dell'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014, nessun incentivo per
la progettazione può essere riconosciuto in caso di lavori di manutenzione, che non siano supportati da una reale
significativa attività progettuale.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 ottobre 2015, n. 67
Il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per il ricollocamento del personale della polizia provinciale nei
correlati ruoli degli altri Enti locali, introducendo nuove deroghe rispetto alla normativa vincolistica in tema di spesa
del personale, e presidiando il perseguimento di tale fine con la comminazione della sanzione di nullità di qualsiasi
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assunzione attuata dagli enti locali relativa al reclutamento di personale con qualsiasi tipologia contrattuale per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le sole assunzioni di personale a tempo determinato per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque
per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare, non prorogabili.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 ottobre 2015, n. 342
L'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, volto al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
applicabile anche nei confronti degli enti locali, dopo le modifiche previste dall'art. 1, comma 456, L. n. 147 del 2013,
dispone che, dall'1/1/2011 al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo
dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio e che, a dall'1/1/2015, "le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate
di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Il comma 456, quindi, rispetto a quanto
disposto prima, ha contemporaneamente apportato due significative novità: ha prorogato al 31/12/2014 (il termine
precedente era il 31/12/2013) le misure di contenimento/riduzione previste dalla prima parte del comma (obbligo di
non superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio) e ha previsto, a decorrere dall'1/1/2015, una volta terminati gli obblighi di contenimento e di
riduzione proporzionale descritti, una decurtazione di "un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo" (non precedente esercizio o precedente anno). La disciplina in esame ha natura cogente e
inderogabile. Il legislatore, con l'integrazione apportata dall'art. 1, comma 456, L. n. 147 del 2013, non s'è limitato a
prorogare (al 31/12/2014), il periodo (indicato nella prima parte del comma in esame) per cui procedere alla riduzione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ma ha anche previsto il
consolidamento delle decurtazioni apportate nel precedente periodo, vale a dire quello disciplinato dall'art. 9, comma
2-bis, in esame (dall'1/1/2011 al 31/12/2014), rendendo così "strutturali" i conseguenti risparmi di spesa; tale è,
infatti, il senso del secondo periodo del citato art. 9, comma 2-bis, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo" (e cioè il periodo 1/1/2011-31/12/2014). Il nuovo limite imposto al fondo
per le risorse decentrate per il 2015 (costituito secondo le regole della vigente normativa contrattuale, considerate,
dunque, tutte le voci previste dalla normativa di riferimento) sarà pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto
fondo per gli anni dal 2011 al 2014. Il legislatore considera le risorse destinate al trattamento economico accessorio in
modo unitario, senza distinzione tra risorse stabili e variabili; sicché la decurtazione da apportare riguarda
complessivamente la parte stabile e la parte variabile del fondo; nell'ambito delle risorse del fondo come
rideterminato per il 2015, e dunque nel rispetto del nuovo limite imposto dalla normativa ricordata, potranno trovare
applicazione gli istituti contrattuali vigenti, anche per eventuali incrementi di natura variabile, sussistendone le
condizioni. Quanto alla richiesta se gli incrementi di natura variabile "debbano avvenire ancora entro il limite del tetto
del fondo 2010", si evidenzia che il tetto del fondo 2010 è sostituito da quello introdotto dalla normativa ex art. 9,
comma 2-bis, D.L. n. 78 del 2010, inserito in sede di conversione dalla L. n. 122 del 2010, come modificato dall'art. 1,
comma 456, L. n. 147 del 2013.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 ottobre 2015, n. 139
Se le cessazioni sono intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non
soggiace alle limitazioni introdotte dalla L. n. 190 del 2014, anche per effettuare assunzioni dall'esterno di figure
professionali non rintracciabili negli enti di area vasta.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 ottobre 2015, n. 140
E' preclusa la riconoscibilità dell'incentivo all'intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie
che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione. Per individuare
l'annualità cui riferirsi per la verifica del limite massimo per l'erogazione degli incentivi al singolo dipendente (pari al
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50% del trattamento economico complessivo annuo lordo), deve farsi riferimento al momento della loro
corresponsione, ex art. 93, comma 7-ter, Codice degli appalti.
Corte dei conti-Toscana, delibera 28 ottobre 2015, n. 490
Mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente
destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014, può essere utilizzata per effettuare nuove
assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" relativi al
triennio 2011/2013, purché sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, art. 1, comma 557
e seguenti, L. n. 296 del 2006; percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell'anno
precedente, secondo le previsioni dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli
obblighi ex art. 3, comma 3, D.L. n. 90 del 2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).
Corte dei conti-Toscana, delibera 28 ottobre 2015, n. 492
L'ente che utilizzi la capacità assunzionale derivante da cessazioni intervenute nel corso del 2013, e non utilizzata nel
2014, potrà procedere all'indizione di ordinarie procedure concorsuali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34-bis,
D.Lgs. n. 165 del 2001, in materia di mobilità dei pubblici dipendenti.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 ottobre 2015, n. 349
Anche le attività di manutenzione straordinaria consentono l'erogazione dell'incentivo alla progettazione come
attualmente normato, ma solo ove richiedenti un'attività di progettazione.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 ottobre 2015, n. 351
APPALTI PUBBLICI
L'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria riguarda i soli acquisti di beni/servizi conclusi con strumenti
informatici e, in ogni caso, non s'estende ai contratti relativi ai lavori pubblici.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 settembre 2015, n. 275
EDILIZIA
In tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex art. 16, comma 2-bis, D.P.R. n.
380 del 2001, il Comune deve scomputare l'importo effettivamente sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore
a quello del computo metrico estimativo; allo stesso modo, nei casi in cui sussiste l'obbligo di legge di espletare la
preventiva gara d'appalto, spettano al Comune i ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al
corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'asta, salvo il caso in cui l'onere assunto dal privato per
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi il valore degli oneri di urbanizzazione stessa.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 314
SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO
La costituzione del partecipazione da parte degli enti locali della Regione Emilia Romagna in organismi di natura
societaria cui conferire l'esercizio della funzione amministrativa relativa all'organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica (in particolare, il trasporto pubblico locale) non contrasta con l'art. 1, comma 611, legge di
stabilità 2015. Ciò perché la partecipazione obbligatoria agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, che ai
sensi della legislazione regionale devono assumere la forma societaria, può ritenersi conforme al criterio previsto nella
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lett. d) del richiamato comma 11, che prevede "l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica". A ciò s'aggiunga che, nell'ambito della legge delega in materia di riorganizzazione delle p.a. contenuta
nella L. n. 124 del 2015, l'art. 18 prevede, alla lett. m), n. 3, quale criterio per l'esercizio della delega da parte del
Governo, l'incentivazione dei processi di aggregazione.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 16 settembre 2015, n. 128
I Comuni possono espletare le funzioni fondamentali sottese all'erogazione dei servizi sociali, anche mediante
affidamento in appalto dei relativi servizi, e ciò nella duplice accezione di acquisto di "servizi strumentali" ovvero di
affidamento della gestione all'esterno, con costi a carico dell'Amministrazione. In entrambi i casi l'Ente conserva la
titolarità della funzione. Nel primo caso la eserciterà in via diretta, non assumendo rilevanza esterna il rapporto tra
Amministrazione e soggetto appaltatore; nel secondo caso la eserciterà in via indiretta, in quanto i servizi saranno
erogati dal soggetto affidatario direttamente nei confronti dell'utenza. La disciplina di riferimento è data dal
combinato disposto degli artt. 20 e 27, D.Lgs. n. 163 del 2006, giacché trattasi di servizi compresi nei settori esclusi, in
tutto o in parte, dalle disposizioni del Codice dei Contratti, e dalla normativa speciale nel settore dei servizi sociali
integrati. Il Codice dei Contratti codifica un regime "alleggerito" con riferimento a tale tipologia d'appalti; ma questo
non legittima di per sé l'ente locale a procedere all'affidamento diretto del servizio, al di fuori di qualsiasi confronto
competitivo, né a derogare agli altri principi di derivazione comunitaria immanenti al sistema. Tale disciplina va
necessariamente coordinata con la normativa speciale vigente nel settore e, in particolare, con i principi e le
disposizioni contenute nella L. quadro n. 328 del 2000, nel relativo decreto di attuazione (D.P.C.M. 30 marzo 2001) e
nella normativa regionale di riferimento. Tale normativa speciale ha codificato il nuovo volto del sistema di protezione
sociale, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, con la valorizzazione del ruolo del
cosiddetto Terzo Settore, dalla fase della programmazione/progettazione sino alla fase dell'offerta dei servizi sociali "a
rete". La compartecipazione del Terzo Settore (ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali) nell'attuazione del
sistema integrato dei servizi sociali non comporta alcuna deroga rispetto all'osservanza dei principi di derivazione
comunitaria sopra citati. Per l'effetto anche in tale ambito dovrà essere assicurato il necessario rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, concorrenza/confronto competitivo, non discriminazione e buon andamento della p.a. La
normativa regionale della Basilicata (L. n. 4 del 2007), nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in
materia, nel dare esecuzione a tale nuovo assetto integrato dei servizi sociali ha codificato un sistema di "gestione
associata" delle funzioni da parte Comuni compresi nel medesimo Ambito Socio-Territoriale. Tale gestione associata
non preclude in sé il ricorso allo strumento dell'affidamento in appalto dei servizi sociali. Ciò che cambia è che la scelta
di ricorrere a tale strumento organizzativo dovrà essere assunta nell'ambito e in esecuzione di tale "gestione
associata", con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di programmazione ed esecuzione "concordata" e di
adeguata motivazione delle scelte gestorie effettuate. Il tutto avendo come primo parametro di confronto, l'effettivo
"efficientamento" della macchina amministrativa, in termini di rapporto "qualità-prezzo" dei servizi da produrre ed
erogare in via diretta ovvero per il tramite del Terzo Settore.
Corte dei conti-Basilicata, delibera 7 ottobre 2015, n. 57
L'art. 6, comma 19, D.L. n. 78 del 2010, impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di
strutture/organismi partecipati o variamente collegati alla p.a. che versano in situazioni d'irrimediabile dissesto: non
sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un
programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio/lungo
periodo. La norma intende porre freno alla prassi, cara agli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri
trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, da un
lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria, dall'altro
si contrappone alle disposizioni dei trattati, che vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di
diritti speciali/esclusivi, o comunque di privilegi in grado d'alterare la concorrenza nel mercato, in un'ottica
macroeconomica. Sebbene il perimetro applicativo della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca
esclusivamente agli organismi partecipanti aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di
"divieto di soccorso finanziario", fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza,
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estensibile anche ai consorzi; ne deriva che l'ente locale partecipante non è tenuto a ripianare automaticamente le
perdite gestionali registrate dal soggetto partecipato. Tale conclusione resta valida anche con riferimento alle
operazioni di ripiano del deficit finanziario in fase di liquidazione, assimilabile di fatto a un accollo, da parte dell'ente
locale, dei debiti di un soggetto terzo, con l'immediata ricaduta che se chi s'accolla un debito altrui è un soggetto di
diritto pubblico, deve porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell'operazione, altrimenti essa
rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente. Alla luce del quadro di riferimento
sopra delineato, il Comune adotterà le decisioni gestionali rientranti nella propria ed esclusiva discrezionalità in ordine
ai rapporti finanziari con il consorzio di servizi partecipato, secondo gli ordinari canoni di razionalità economica,
presenti sia nella legislazione ordinaria che nel principio costituzionale di buon andamento.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 21 ottobre 2015, n. 279
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