Contratto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

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Contratto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE
Contratto: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle palestre e degli impianti sportivi per l'educazione
fisica e la cura dell'estetica del corpo
18 OTTOBRE 1988
(Decorrenza: 1° ottobre 1988 - Scadenza: 31 dicembre 1990)
Parti stipulanti
Libera associazione italiana proprietari palestre (LAIPP)
e
Federazione italiana informazione e spettacolo (FILIS-CGIL)
Federazione italiana lavoratori stampa spettacolo informazione cultura (FILSIC-UIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCATCISL)
Testo del c.c.n.l.
Capitolo I
Art. 1
(Sfera di applicazione)
Il presente c.c.n.l. regolamenta i rapporti di lavoro dei quadri, degli impiegati, dei tecnici,
degli istruttori e degli operai in atto presso le palestre e gli impianti per l'educazione fisica e la
cura dell'estetica del corpo.
Capitolo II
Art. 2
(Sistema di informazione)
Allo scopo di rendere le relazioni sindacali adeguate ai problemi del settore ed alle
particolarità connesse alla sua organizzazione, le parti convengono di porre in essere più stretti
rapporti di consultazione e di informazione in sede aziendale, avendo anche presenti i
preminenti interessi degli abbonati.
Su richiesta di una delle parti e con cadenza semestrale, ferma restando l'autonomia
decisionale e l'indipendenza delle parti, la L.A.I.P.P. si impegna ad informare preventivamente
la Federazione dei Lavoratori dell'Informazione e dello Spettacolo CGIL, CISL e UIL, e le RSA
sulle prospettive produttive e occupazionali, gli investimenti, i processi di ristrutturazione, i nuovi
insediamenti e i riflessi sul personale.
Art. 3
(Unitarietà ed inscindibilità del complesso normativo contrattuale)
Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria ogni tipo di rapporto di
lavoro dipendente e deve essere considerato un complesso normativo unitario organico ed
inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge, gli accordi
aziendali ed i contratti individuali di lavoro in successione gerarchica fatto salvo il miglior favore.
Capitolo III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4
(Contratti di formazione lavoro)
Al fine di favorire l'inserimento di giovani nelle specifiche professionalità del settore, le parti
si attiveranno per favorire presso le Istituzioni regionali l'approvazione di contratti di formazione
lavoro.
Le parti daranno vita ad una commissione mista a carattere regionale con il compito di
predisporre un progetto tipo di formazione lavoro da sottoporre alle commissioni regionali ex
legge 863.
Art. 5
(Assunzioni e documenti di lavoro)
L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme delle vigenti leggi, ivi compresa la
legge 737 del 24 novembre 1978 in quanto applicabile.
Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione deve rilasciare al lavoratore una documentazione
scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica di inquadramento, gli
elementi della retribuzione, la durata del rapporto in caso di contratto a termine, la durata del
periodo di prova, nonchè la ricevuta dei documenti ritirati.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti
documenti:
- libretto di lavoro;
- blocchetto personale del Mod. 01/M per le denuce INPS o ENPALS;
- numero codice fiscale;
e ove richiesti i seguenti ulteriori documenti:
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale
requisito;
- certificato di servizio eventualmente prestato presso altre imprese;
- certificato o diploma degli studi compiuti o dei corsi di addestramento frequentati.
E' facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale non
anteriore a tre mesi.
Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora ed a
notificarne immediatamente i successivi cambiamenti anche provvisori;
- certificato di stato di famiglia nonchè gli altri documenti necessari per beneficiare dei
relativi assegni.
Art. 6
(Visita medica)
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria degli
enti preposti.
Art. 7
(Contratto a part-time)
Le parti si impegnano a favorire l'utilizzo della normativa di legge al part-time nelle diverse
distribuzioni di orario previste dalla legge stessa.
Art. 8
(Apprendistato)
In materia di apprendistato di fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Art. 9
(Periodo di prova)
L'assunzione avverrà con un periodo di prova che deve risultare da apposita lettera. Nel
corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi
momento ad iniziativa di ciascuna delle parti senza obbligo reciproco di preavviso, nè di
corresponsione di alcuna indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta scritta l'assunzione del
lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova la retribuzione sarà
corrisposta per il solo periodo prestato, con la corresponsione dei ratei di ferie e di trattamento
di fine rapporto e ratei di tredicesima e quattordicesima.
Il periodo di prova sarà di:
- 1 mese di servizio effettivo per il 1° e 2° livello
- 2 mesi di servizio effettivo per il 3° e 4° livello
- 3 mesi di servizio effettivo per il 5° e 6° livello
- 6 mesi di servizio effettivo per la A
In caso di interruzione a qualsiasi titolo del periodo di prova ed ove non sia intervenuta la
risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda ha la facoltà di richiedere l'integrazione del periodo
di prova mediante l'attuazione di un periodo integrativo di durata uguale al periodo non prestato,
in termini di giornate di effettivo lavoro.
Capitolo IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 10
(Qualifiche)
I lavoratori sono inquadrati nell'ambito delle seguenti qualifiche:
a) Quadri
b) Impiegati
c) Operai
Pur nell'ambito di una unica classificazione verticale per i livelli (art. 11) la distinzione di
inquadramento del personale tra le predette qualifiche viene mantenuta agli effetti di tutte le
norme legislative, regolamentari, contrattuali, previdenziali ed altre, le quali prevedono un
trattamento differenziato per le predette qualifiche, o che comunque fanno riferimento alle
medesime.
Art. 11
(Livelli)
Fermo restando quanto previsto all'art. 10 i lavoratori sono inquadrati verticalmente in una
unica classificazione di 6 (sei) livelli oltre alla A, sulla base di declaratorie articolate per ciascun
livello.
Il livello di inquadramento individuale è determinato esclusivamente sulla base della
corrispondenza tra i requisiti previsti dalle declaratorie dei livelli e le mansioni realmente svolte
dal personale e da questi avute in assegnazione dall'azienda.
Art. 12
I livelli di inquadramento sono i seguenti:
1° Livello (parametro 100): pulizie e manovalanza
In esso rientra il personale le cui mansioni non richiedono se non brevi e sommarie
esperienze, di rapida acquisizione e di natura comune.
Appartiene a questo livello il personale operaio addetto esclusivamente alla pulizia ed a
operazioni di manovalanza.
2° Livello (parametro 120): magazziniere, guardarobiere, fattorino, assistente spogliatoio e
cabina e pulizia settore.
In esso rientra il personale le cui mansioni hanno carattere di normale complessità e la cui
padronanza viene acquisita prevalentemente mediante la pratica in tempi di media durata.
La natura di queste mansioni è tale da acquisire la configurazione della qualificazione.
3° Livello (parametro 135): le figure di cui sopra con esperienza di almeno due anni ed
inoltre stenodattilografa e impiegati d'ordine al primo impiego, addetti al DCT, massaggiatori
estetici, archivista.
Appartengono a questo livello i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva svolgono
mansioni specifiche di natura amministrativa e/o tecnico pratica che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite.
4° Livello (parametro 150): le figure di cui sopra con esperienza, segretarie, hostess,
tecnico di manutenzione ordinaria, centralinista addetta alla reception, massoterapisti di primo
impiego, infermiere.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari esperienze tecniche ed adeguata esperienza, i
lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni svolgono lavori che comportino una specifica ed adeguata capacità professionale
acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica.
5° Livello (parametro 175): segretarie di direzione, massoterapisti di provata esperienza
con diploma di specializzazione, impiegato di concetto, istruttore, dietista, terapista delle
riabilitazioni, paramedico.
In esso rientra il personale impiegatizio che svolge mansioni di concetto, sia amministrative
che tecniche o commerciali.
6° Livello (parametro 200): impiegati con mansioni direttive, responsabili di settore, capo
contabile, assistente al responsabile di centro, dietisti, terapisti e istruttori con provata
esperienza e diploma.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto
professionale, caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate,
nell'ambito delle responsabilità ad esse delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
Livello A (parametro 225): quadro responsabile del centro, responsabile amministrativo,
responsabile vendite.
In esso rientra il personale impiegatizio cui sono affidate mansioni direttive inerenti unità
organizzative complesse, per il cui esercizio sono richieste discrezionalità di poteri e facoltà di
iniziativa nei limiti delle solo direttive generali, impartite dai dirigenti o dall'Amministratore unico.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che per discipline tecniche particolarmente
specilizzate e, quindi, per la discontinuità e variabilità di impegno oltre che per la piena
autonomia professionale dovuta alla natura stessa dell'attività collaborativa, potrebbe non
essere possibile costituire rapporti di lavoro subordinato neppure a part-time.
Le aziende quindi potranno avvalersi di collaboratori professionisti per un impegno limitato
nel tempo alla durata di particolari corsi e comunque nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di lavoro autonomo ex artt. 2222 e seguenti codice civile. Questa nota vale nei casi in
cui non sia possibile applicare la legge 863 nei suoi diversi aspetti (part-time).
Art. 13
(Cumulo di mansioni)
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a livelli differenti è riconosciuto il
livello corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di
rilievo, ossia non accessorio o complementare e sia svolta con normale continuità.
Non si considera attribuzione di mansioni di livello superiore l'assegnazione al personale di
compiti aventi scopo e funzioni di addestramento anche se connessi con l'attività lavorativa
diretta o con la normale funzione dell'unità organizzativa presso cui l'addestramento si svolge.
Art. 14
(Passaggio di livello)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansione di livello superiore al lavoratore sarà corrisposta la
retribuzione relativa a detto livello per il solo periodo di prestazione effettiva.
L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per
una qualsiasi causa che dia diritto alla conservazione del posto di lavoro, non dà luogo a
passaggio di livello.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni di livello superiore al proprio,
semprechè non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa
definitivamente nel livello superiore dopo tre mesi di effettiva esecuzione di mansioni al livello
superiore.
Agli effetti dei passaggi di livello previsto dal precedente articolo, il disimpegno delle
mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la
somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di 12 mesi.
Capitolo V
ORARIO DI LAVORO
Art. 15
(Durata e distribuzione dell'orario di lavoro settimanale)
L'orario di lavoro è di: 40 ore per tutto l'anno 1988, 39 ore a partire dal 1° luglio 1989 e 38
ore e 30 minuti a partire dal 1° luglio 1990.
Ferma restando l'esigenza dei centri di rimanere aperti 7 giorni su 7, l'attività lavorativa
dovrà svolgersi di norma su sei giorni settimanali.
L'orario del personale amministrativo potrà essere distribuito su 5 giorni lavorativi.
L'orario giornaliero di lavoro non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la sua
articolazione e distribuzione verrà programmata e definita in relazione alle necessità aziendali,
tenendo il più possibile conto delle esigenze del personale.
Verranno assorbite fino a concorrenza con i valori di cui sopra le riduzioni di orario
eventualmente concordate negli accordi aziendali.
Art. 15 bis
Tra una prestazione di lavoro e l'altra deve intercorrere una interruzione minima di 9 ore.
Art. 16
(Lavoro straordinario, notturno, festivo)
E' lavoro straordinario quello svolto oltre l'orario giornaliero ed oltre l'orario settimanale
previsto.
E' lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
E' lavoro festivo quello prestato in giornate domenicali o nei corrispondenti giorni di riposo
compensativo o nelle giornate festive infrasettimanali.
Le prestazioni eccedenti il proprio orario di lavoro anche a turni, nonchè le prestazioni nei
giorni festivi, devono sempre essere disposte o comunque autorizzate preventivamente
dall'azienda.
Art. 17
(Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo)
Straordinario
20%
Notturno
30%
Straordinario notturno
50%
Festivo con riposo compensativo
Straordinario festivo 50%
Notturno festivo
60%
Straordinario notturno festivo
40%
65%
Le maggiorazioni di cui sopra sono computate su paga di fatto.
Art. 18
(Riposo settimanale)
Ai sensi di legge tutto il personale godrà di una interruzione dell'attività lavorativa per una
intera giornata (24 ore) di riposo settimanale coincidente con la domenica.
Se per esigenze aziendali, l'azienda stessa svolge la propria attività anche nei giorni di
domenica e/o festivi, potrà avvalersi anche del personale dipendente che dichiarerà la propria
disponibilità a lavorare nei suddetti giorni accettando il riposo compensativo in giorno diverso,
ferme restando le maggiorazioni di cui all'art. 17.
Per i dipendenti il cui orario settimanale è normalmente distribuito su sei giorni le ore di
lavoro eventualmente prestate nel corso del riposo settimanale domenicale dovranno essere
retribuite con la sola maggiorazione del 50% sulla retribuzione fissa ragguagliata ad ore, fermo
restante il diritto per il lavoratore al riposo compensativo nella settimana successiva alla
prestazione in parola.
Per il personale il cui orario settimanale è normalmente distribuito su cinque giorni le ore di
lavoro eventualmente prestate nel corso del riposo domenicale saranno compensate con il
150% della retribuzione fissa ragguagliata ad ore senza dar luogo a riposo compensativo.
Art. 19
(Ferie)
Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 26
giorni lavorativi retribuiti.
Fermo restando che ciò di cui sopra venga notificato ai lavoratori entro il 31 marzo
dell'anno.
L'epoca del godimento delle ferie verrà stabilita aziendalmente, d'accordo con la RSA, in
relazione alle richieste dei lavoratori ed alle esigenze dell'azienda.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti
dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale
spettante per legge e le festività nazionali infrasettimanali cadenti nel periodo di godimento delle
ferie. Conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le
predette giornate di riposo settimanale spettante per legge e le festività nazionali ed
infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che
spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Al fine del diritto
alle ferie, nel computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di
assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonchè per malattia o
infortunio limitatamente ai periodi di corresponsione dell'intero trattamento economico.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che ne abbia diritto, sarà
corrisposto il compenso per le ferie maturate e non godute in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di anzianità maturati.
Nei casi di cui al terzo e al quarto comma, la frazione di mese superiore a quindici giorni
sarà considerata mese intero.
L'eventuale periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Art. 20
(Festività)
Sono considerate festive ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 - che ha modificato le
precedenti disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1949, n. 260, nella legge 31 marzo
1954, n. 90 - e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, le seguenti giornate:
1) tutte le domeniche
2) il 1° gennaio - Capodanno
il 6 gennaio - Epifania
il 25 aprile - Anniversario della liberazione
il 1° maggio - Festa del lavoro
il giorno di Pasqua, mobile
il lunedì di Pasqua, mobile
il 15 agosto - Assunzione
il 1° novembre - Ognissanti
l'8 dicembre - Immacolata Concezione
il 25 dicembre - Natale
il 26 dicembre - S. Stefano
3) La ricorrenza del Patrono della località in cui ha sede l'azienda. Qualora la suddetta
ricorrenza deve essere coincidente con altra festività elencata al punto 2), d'accordo tra le parti,
potrà essere spostata in altro giorno;
4) Il 2 giugno - fondazione della repubblica - ed il 4 novembre - giorno dell'unità nazionale -,
che tuttavia vengono spostate, a norma dell'art. 1, secondo comma della legge n. 54/1977, nella
prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Trattamento economico per festività
Nelle festività elencate al punto 2 sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera ai
lavoratori anche se risultino assenti per i seguenti motivi:
a) ferie, permessi, congedo matrimoniale, malattia, infortunio;
b) sospensione del lavoro dovuta a causa non dipendente dalla loro volontà;
c) assenza dal lavoro dovuta a riposo compensativo;
d) assenza dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con riposo settimanale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera in una delle festività elencate al punto 2) è dovuta,
oltre alla retribuzione innanzi prevista, anche il compenso per le ore lavorate maggiorato con la
percentuale prevista, per il lavoro festivo, dall'art. 17 del presente contratto (50%).
Le giornate del 2 giugno e del 4 novembre sono ridotte a normali giornate lavorative che
vengono compensate nel seguente modo:
A) per gli impiegati ed equiparati, con la normale retribuzione mensile senza maggiorazioni
per il lavoro festivo;
B) per gli operai, con le quote orarie per le ore di lavoro effettivamente prestate senza
maggiorazione per il lavoro festivo.
Per la prima domenica di giugno e per la prima domenica di novembre, nelle quali le
suddette due festività sono trasferite, ai lavoratori verrà corrisposto il trattamento previsto per le
festività cadenti di domenica.
Eventuali future modificazioni di provvedimenti legislativi, nonchè dell'accordo
interconfederale 29 gennaio 1977, verranno automaticamente recepite.
Art. 21
(Riposi aggiuntivi per ex festività)
In sostituzione delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e del trattamento economico
sostitutivo già in passato accordato, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di
continuità dell'attività aziendale, di permessi individuali retribuiti fino a 32 ore per ogni anno in
correlazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa, maturando anche per le assenze per le
quali corre l'obbligo della retribuzione a carico dell'azienda nonchè per l'assenza obbligatoria
per maternità.
Tali permessi matureranno per dodicesimi solo nei casi di inizio e di cessazione del
rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione
superiore a quindici giorni.
Il lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà autorizzato a fruire delle ore
di cui sopra nella misura massima indicata come ferie o come permessi retribuiti.
Capitolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 22
(Minimi contrattuali mensili)
(*) Inoltre L. 70.000 per indennità di funzione in aggiunta.
Scadenza 31 dicembre 1990.
Art. 23
(Retribuzione oraria)
La retribuzione oraria è definita dividendo la retribuzione mensile per 173 per l'anno 1988,
per 169 a partire dal 1° settembre 1989, per 167 a partire dal 1° settembre 1990.
Art. 24
(Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini aziendali ed in ogni caso
non più tardi del secondo giorno lavorativo del mese successivo con una tolleranza di 6 (sei)
giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo
impediscono, deve essere corrisposto entro il termine indicato un acconto pari al 90% della
retribuzione presuntivamente dovuta con un conguaglio nei 10 giorni successivi.
Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a
mezzo busta paga, ove dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si
riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi
che concorrono a formare la cifra globale netta contenuta nella busta paga. Dovranno essere
parimenti elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Art. 25
(Tredicesima mensilità)
In occasione della ricorrenza natalizia e comunque entro il 20 dicembre, a tutto il personale
verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre
che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda e la frazione di
mese viene considerata mese intero se superiore a 15 gg. di calendario.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di
assenza dal lavoro non retribuiti.
Nota a verbale
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo
della tredicesima e della quattordicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della
media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo
di minore servizio prestato presso l'azienda.
Art. 26
(Quattordicesima mensilità, premio ferie)
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il
1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30
giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di anzianità lavorativa inferiore all'intero periodo di dodici mesi precedenti alla
suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in
vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima
mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima mensilità non raggiunga l'intero
importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della
quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a
titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa
riferimento alle analoghe norme riguardanti la tredicesima mensilità.
Nota a verbale
Trattandosi di un nuovo istituto contrattuale le Organizzazioni stipulanti convengono
sull'opportunità di realizzare tale istituto con gradualità.
Pertanto si conviene di corrispondere la quattordicesima mensilità in forma ridotta per il
primo e secondo anno per raggiungere una intera mensilità nel terzo anno.
Modalità di corresponsione
1° luglio 1988: 4/12 della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno 1988;
1° luglio 1989: 8/12 della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno 1989;
1° luglio 1990: 12/12 della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno 1990.
Art. 27
(Indennità di cassa e/o maneggio denaro)
L'indennità è corrispondente al 5% dell'importo della paga base.
Nota a verbale
Le indennità di maneggio denaro si intendono espressamente dovute solo ed
esclusivamente per il periodo di sussistenza dei requisiti per averne diritto. Le parti escludono
quindi ogni possibilità di consolidamento o acquisizione definitiva nel tempo, data dalla
eventuale continuità della corresponsione.
Art. 28
(Aumenti periodici di anzianità)
I lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, senza interruzione del rapporto
di lavoro, hanno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una
maggiorazione della retribuzione mensile come di seguito specificato.
Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
si compie il biennio di anzianità di servizio computata dalla data di assunzione. In caso di
eventuali passaggi di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici
maturati nel livello di provenienza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di
livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Il valore di ogni singolo aumento periodico biennale è quello risultante dalla seguente
tabella in relazione al livello di appartenenza al momento del compimento del biennio.
Vengono fissati 5 scatti biennali dei seguenti valori:
Art. 29
(Trasferte)
L'azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria
residenza.
La missione, se superiore ad un giorno, deve essere comunicata con lettera scritta con
almeno una settimana di anticipo rispetto alla sua effettuazione e non può superare i tre mesi
consecutivi salvo accordi con il lavoratore interessato.
In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
1) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
2) il rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta
obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
3) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione dell'espletamento della
missione, sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
4) un'indennità di trasferta pari al 25% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata
intera di assenza.
In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e per quanto riguarda l'indennità prevista al punto 4) la stessa resta
stabilita nel 30% calcolato come sopra.
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi dovranno essere concordati e
autorizzati preventivamente, di volta in volta dall'impresa.
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe
economica.
Art. 30
(Trasferimenti)
I trasferimenti di residenza possono essere disposti dal datore di lavoro, previo preavviso di
due mesi e con motivazione scritta, salvo diversi accordi con il lavoratore.
Essi danno diritto nei confronti del lavoratore che sia capo-famiglia e con congiunti a carico:
1) Al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sè e per ogni familiare a carico,
previa presentazione dei relativi giustificativi.
2) Il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa
presentazione dei relativi giustificativi.
3) Al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al sub affitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
4) Ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni
familiari).
Al lavoratore che non sia capo-famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i
rimborsi di cui ai punti 1), 2), 3) di cui sopra, mentre la indennità di cui al punto 4) sarà ridotta al
50%.
A norma degli artt. 13 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può
essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle
spese per il ritorno suo e della propria famiglia nel luogo di provenienza, purchè il rientro sia
effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Capitolo VII
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 31
(Servizio militare)
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e di richiamo alle armi, sono
disciplinati dal D.L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane
sospeso per tutto il periodo di servizio militare. Il lavoratore conserva, per tutta la durata del
servizio, il diritto al posto.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo alle armi, il lavoratore è
tenuto a presentarsi alla Direzione dell'azienda entro 15 giorni dalla data di cessazione del
servizio militare.
In difetto, l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro a norma di legge.
Richiamo alle armi
Il richiamo alle armi è regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 370, e dalla legge 10 giugno
1940, n. 653.
Obiezione di coscienza
Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15
dicembre 1972, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestino
servizio civile retribuito.
Art. 32
(Lavoratori studenti)
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Art. 33
(Diritto alla studio)
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Art. 34
(Assenze e permessi)
Tutte le assenze dovranno essere giustificate entro la stessa giornata del verificarsi di
esse, salvo giustificato motivo di impedimento.
Al dipendente che ne faccia domanda, l'azienda accorderà permessi per un massimo di 24
ore annuali per giustificati motivi e con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali permessi non possono essere computati in conto dell'eventuale periodo di ferie, salvo
che il lavoratore ne faccia richiesta.
In caso di grave lutto di famiglia (decesso del coniuge, del genitore, dei figli, dei fratelli o
sorelle) al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di tre giorni.
Art. 35
(Permessi retribuiti per cure mediche)
Al lavoratore che ha necessità di sottoporsi a cure ambulatoriali, previa presentazione di
idonea certificazione medica, potranno essere concessi, per un massimo di 16 ore annue
compatibilmente alle esigenze di servizio, permessi retribuiti.
Nel certificato medico dovrà essere precisato:
- il tipo di cura cui il lavoratore deve sottoporsi
- l'istituto o l'ambulatorio prescelto
- il tempo occorrente per l'effettuazione della cura
- la durata della cura.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione
rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prescrizione che è
condizione necessaria per la retribuzione dei permessi usufruiti.
Art. 36
(Congedo matrimoniale)
Il congedo matrimoniale è fissato in giorni 15 consecutivi retribuiti per tutte le categorie dei
lavoratori.
Le quote di retribuzione si intendono comprensive della quota a carico dell'Istituto
previdenziale.
Alla richiesta di congedo matrimoniale deve far seguito l'esibizione della relativa
documentazione.
Art. 37
(Congedo straordinario)
In caso di comprovata grave disgrazia a familiari del lavoratore legati da stretto vincolo di
parentela o di affinità, nonchè nei casi di grave calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo
straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza
reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di tre
giorni di calendario
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle
ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve
durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di
un'ora al giorno a regime normale.
Art. 38
(Igiene e sicurezza del lavoro)
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori,
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico dell'azienda purchè ci sia preventivo accordo tra le parti
sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
Capitolo VIII
UTENSILI E MATERIALE - INDUMENTI DI LAVORO
Art. 39
(Utensili e materiale)
Gli utensili, attrezzi e materiali occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno
essere forniti dall'azienda: per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il
personale deve farne richiesta alla Direzione.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna.
La perdita e la rottura degli oggetti in consegna e il loro deterioramento per ragioni di uso
non costituiscono motivo di addebito, salvo che ciò sia avvenuto per colpa del lavoratore.
Art. 40
(Indumenti di lavoro)
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a
carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori
siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Capitolo IX
ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA
Art. 41
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente
contratto e di altri contratti ed accordi, comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende
comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di
conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da
esperirsi presso l'Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente
alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, con l'assistenza:
a) per datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d'opera, dell'Organizzazione sindacale locale della FILIS-CGIL, della
FISASCAT-CISL e della FILSIC-UIL.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale, alla quale si è iscritta e abbia conferito
mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta
denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata
con A.R.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro,
l'Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con A.R. al
prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione sindacale dei
lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l'Associazione dei commercianti provvede entro 10 giorni alla
convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà
esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere
sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Due copie
del verbale saranno inviate dall'Associazione dei commercianti all'Ufficio del lavoro competente
per territorio, per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come
modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione
delle vertenze di lavoro.
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, non derivanti da provvedimento disciplinare,
devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Capitolo X
NORME DISCIPLINARI
Art. 42
(Rapporti in azienda e doveri del lavoratore)
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità e di funzioni nell'organizzazione
aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto
dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica,
funzionale e disciplinare in modo da evitare possibili equivoci circa le persone delle quali, oltre
che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di
necessità.
In particolare il lavoratore deve:
a) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il
controllo delle presenze;
b) dedicare assiduità e diligenza al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le
disposizioni impartite dal superiore;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno
dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle mansioni dell'azienda, nè svolgere attività
contrarie agli interessi aziendali;
d) usare modi cortesi con il pubblico;
e) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per
ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Direzione, salvo quanto diversamente previsto
dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
f) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente
contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro;
g) ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro
deve attenersi alle disposizioni da questo impartite;
h) durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo
aver ottenuto il consenso del suo superiore;
i) il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nei luoghi ove l'azienda
esercita la sua attività, senza il permesso della Direzione;
l) è assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcooliche, psicofarmaci o farmaci
nell'azienda;
m) è vietato fumare nei locali dell'azienda;
n) in considerazione della particolare delicatezza delle varie mansioni in contatto continuo
con il pubblico, il lavoratore è tenuto a curare scrupolosamente la propria igiene personale ed il
proprio aspetto esteriore.
In considerazione delle norme di igiene che debbono essere osservate in azienda, al
lavoratore verrà consegnata una copia del regolamento aziendale per la particolare disciplina di
comportamenti nei locali aziendali.
Art. 43
(Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto, potranno dar luogo,
a seconda delle loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale
b) ammonizione scritta
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a gg. 10
e) licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la
contestazione scritta al lavoratore con la indicazione specifica della infrazione commessa.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione,
nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni, e potrà farsi assistere da
un rappresentante sindacale.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto con lettera
raccomandata.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
Art. 44
(Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni)
Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto
previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge n. 604/1966 il lavoratore che:
1) abbandona temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
4) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo
superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento
degli apparecchi stessi;
5) sia trovato addormentato;
6) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla
sicurezza e al normale andamento del lavoro;
8) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
9) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale dell'azienda;
10) commetta altre mancanze di gravità consimili quali, ad esempio, atteggiamento
sconveniente ed offensivo nei confronti dei clienti;
11) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni anche non consecutivi fino
ad un massimo di giorni 3, abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
12) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito
cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
13) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che
portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Art. 45
(Licenziamento per giusta causa)
Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza
preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le
seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 42;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre tre giorni anche non consecutivi;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze di
lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone ed
alla sicurezza degli impianti (centrali termiche, impianti di condizionamento di aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale previo accertamento delle
responsabilità sul fatto avvenuto;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di
pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei
colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto
materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di
inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13 della legge 300/1970, dopo l'applicazione
delle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 43;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) ripetuto stato di ubriachezza.
Capitolo XI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 46
(Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le dimissioni del dipendente che sia o non in servizio, devono essere presentate con
disdetta scritta e con il rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 47.
Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo
cessare subito il rapporto di lavoro.
Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della
scadenza del termine di preavviso, potrà farlo, corrispondendo però al dimissionario l'indennità
relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. ha diritto, oltre
all'indennità di anzianità, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 47
(Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono
i seguenti:
L'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un
preavviso da comunicare per iscritto.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato a
tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
In caso di licenziamento durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda
concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La distribuzione e la durata dei permessi saranno stabiliti dall'azienda in rapporto alle
esigenze di servizio.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Art. 48
(Cessione - Trapasso - Trasformazione dell'azienda)
In caso di cessione e di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda il personale
conserva i diritti acquisiti.
Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano
stati liquidati dal precedente proprietario come previsto dal codice civile.
Art. 49
(Trattamento di fine rapporto)
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà liquidata per ciascun anno di anzianità di
servizio una indennità di fine rapporto pari ad una mensilità da determinarsi secondo i criteri e le
disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 50
(Restituzione documenti di lavoro)
Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne
rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro documento di sua pertinenza, i Modd. 101 e
102 o dichiarazione fiscale sostitutiva, nonchè il Mod. 01/M.
La consegna dei documenti dovrà effettuarsi in ogni caso indipendentemente, cioè dalle
eventuali divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di 3 gg. dalla data
di cessazione del rapporto, salvo che per il Mod. 01/M ed i Modd. 101 e 102 che dovranno
essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre il 15° giorno del mese successivo
quello della cessazione del rapporto.
Capitolo XII
MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITA'
Art. 51
(Malattia)
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Art. 52
(Infortunio)
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Art. 53
(Maternità)
In materia si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge.
Capitolo XIII
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 54
(Contributi sindacali)
Tutti i lavoratori ai quali è applicato il presente contratto sono tenuti al pagamento di un
contributo sindacale dell'1% a meno di specifico divieto del lavoratore sulla paga base e
contingenza, effettivamente percepita, contributo che sarà versato dalla Direzione alle
Organizzazioni sindacali FILIS-CGIL, FISASCAT-CISL, FILSIC-UIL.
La trattenuta sarà effettuata ogni mese sulle competenze del lavoratore.
La Direzione trasmetterà al sindacato unitamente al versamento l'elenco dei dipendenti in
cui fa riferimento detta trattenuta, ad ogni lavoratore verrà distribuita copia del presente
contratto di lavoro.
Art. 55
(Rappresentanti sindacali aziendali)
In relazione anche alle norme contenute nel c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso "erga omnes"
ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a
15, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato
aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per
l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai
sensi della legge.
Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'Unità produttiva dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali,
dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle Associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine del terzo mese
successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni
della Commissione stessa per un periodo di 6 mesi a quello in cui è cessato l'incarico per tutti
gli altri.
Art. 56
(Congedo per funzioni pubbliche)
Ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali per elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato e per altri eventuali casi previsti dalle disposizioni di
legge, saranno concessi, indipendentemente dal normale periodo di ferie, tre giorni di
calendario di permesso retribuito.
Il presente trattamento non è cumulabile con quello previsto - allo stesso titolo - da
disposizioni di legge.
Art. 57
(Diritto di affissione)
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse e del lavoro.
Art. 58
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali
verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'orario dell'assemblea verrà concordato con l'azienda in modo da creare il minor disagio
possibile alla clientela.
Per le aziende con meno di 5 dipendenti le ore retribuite saranno 5.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro almeno tre giorni
prima.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.
Capitolo XIV
CLAUSOLE PARTICOLARI
Art. 59
(Patto di non concorrenza)
Il patto di non concorrenza può essere stipulato sia precedentemente alla costituzione del
rapporto di lavoro, sia durante il suo svolgimento, sia all'atto della sua risoluzione.
Esso è regolato dall'art. 2125 del c.c.
Art. 60
(Contratti a termine)
Per i contratti a termine si fa riferimento alla normativa di legge.
La normativa del presente contratto si applica anche ai contratti a termine.
La decadenza del contratto per spirare del termine comporta l'automatica decadenza delle
obbligazioni di ciascun singolo istituto. L'eventuale protrazione cronologica delle cause che
danno luogo all'operatività degli istituti (ad esempio: malattie che si protraggono oltre il termine
di decadenza del contratto) non tengono in alcun modo in vita il contratto stesso, nè producono
effetto alcuno al di là del termine contrattuale.
Art. 61
(Condizioni di miglior favore)
Tutte le condizioni di miglior favore stipulate nei contratti aziendali e territoriali vengono
fatte salve.
Art. 62
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto entra in vigore il 1° ottobre 1988 e scade il 31 dicembre 1990.
Esso si intende tacitamente rinnovato se non viene disdetto da una delle due parti
firmatarie con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante data anteriore di almeno tre
mesi la scadenza.