LAMPADE E CINESCOPI - Aziende industriali

Transcript

LAMPADE E CINESCOPI - Aziende industriali
Contratto: LAMPADE E CINESCOPI - Aziende industriali
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle imprese produttrici di lampade elettriche
e valvole termojoniche
16 DICEMBRE 1994
(Decorrenza: 1° settembre 1994 - Scadenza: 31 agosto 1998)
La parte economica scade il 31 ottobre 1996
rinnovato per la parte economica
18 FEBBRAIO 1997
(Decorrenza: 1° novembre 1996 - Scadenza: 31 agosto 1998)
Parti stipulanti
Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi
luminescenti ed apparecchi termostatici
e
FILCEA-CGIL
FLERICA-CISL
UILCER-UIL
Campo di applicazione del c.c.n.l.
Aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota,
semiconduttori (non regolati da altri c.c.n.l.), trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade
e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Testo del c.c.n.l.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione Prima
Art. 1
(Relazioni industriali: sistema informativo e di osservazione nazionale sull'andamento
del settore - Comitati di impresa europei - Formazione professionale)
Le parti stipulanti il c.c.n.l. lampade elettriche, cinescopi ecc. e la Fulc, ferme restando
l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei comparti
merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, nell'intento di facilitarne lo
sviluppo ed accrescerne la competitività internazionale convengono - anche con riferimento agli
accordi interconfederali vigenti - di favorire un maggiore e nuovo sviluppo di relazioni industriali.
A tale scopo convengono di prevedere incontri a livello nazionale sulle tematiche settoriali
di comune interesse.
A tale riguardo l'Associazione e la Fulc procederanno ad incontri periodici per esaminare,
con gli opportuni approfondimenti, le seguenti tematiche generali del settore:
a) l'andamento del mercato nazionale ed internazionale;
b) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze
sui livelli occupazionali;
c) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie
e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e
riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il
numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
d) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione all'accordo
interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al
tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi n. 903/1977 e n.
125/1991, nonchè delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
e) eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori
extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
f) la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali paesi concorrenti,
comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della
competitività internazionale;
g) le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli
investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonchè il numero degli
addetti;
h) le tematiche della sicurezza ambientale, con riferimento alla normativa nazionale e
comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da
sottoporre alle autorità competenti;
i) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei
lavoratori e relativamente all'ambiente e alla sicurezza.
Il momento di incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema
informativo a livello aziendale, che si configura come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate
da una sola unità produttiva con più di 250 unità, forniranno alle R.S.U. e, tramite le
associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, informazioni sui seguenti
argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o
riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli
esistenti;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con
riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e ricerca accordate, ai
sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni, specificandone le leggi di
riferimento;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati
relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema
produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o
l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano
complessivamente sull'occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora
adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni
prestative e sull'occupazione;
g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei
lavoratori.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli
investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientaliecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione femminile e le pari
opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici dipendenti in possesso di adeguate
conoscenze della specifica materia. Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali
problematiche potranno essere portate all'attenzione delle parti stipulanti il c.c.n.l, al fine di
compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli
organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di
segreto industriale prevista per l'applicazione dell'articolo 623 cod. pen.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti
compreso tra 150 e 250, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai
competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle R.S.U., le notizie di cui al precedente
punto d).
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti al
comma 5, lettere e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che
la giustificano.
Comitati di impresa europei
Il realizzarsi del Mercato unico europeo e la nascita dell'Unione europea inducono le parti a
ritenere di comune interesse l'evoluzione del sistema delle relazioni industriali e delle
informazioni a livello europeo tenendo conto delle nuove realtà.
Le parti pertanto approfondiranno le norme comunitarie in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori di imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, onde
fornire un contributo alle rispettive confederazioni in rapporto al recepimento delle norme stesse
nella legislazione italiana.
Formazione professionale
Le parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di
formazione professionale, affermano concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai
fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla
trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- rispondere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di
ricercare soluzioni all'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale dei lavoratori stessi;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie
motivazioni.
In relazione a quanto sopra le parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto
dell'informazione da fornire ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune
valutazioni.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei
lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al
contenuto dei programmi ed alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della
prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative ed allo sviluppo professionale.
Art. 2
(Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio)
1) Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in
apposito incontro le R.S.U. e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente
Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di
fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la
stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle
operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o
dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.
2) I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di
trasformazione propria dell'azienda stessa, nonchè quelle di manutenzione ordinaria
continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che
devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia
accertata, previo esame con la R.S.U., l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in
azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla
migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca
delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di
programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di
continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonchè delle esigenze che le attività di
manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di
intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda
appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da
esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta della R.S.U.,
potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad
attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme
contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle
di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione al rumore.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali
(mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante
e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la
R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto.
In occasione dell'incontro previsto al punto 2) del precedente art. 1, le Associazioni
industriali daranno ai competenti Sindacati dei lavoratori, informazioni complessive sulla natura
delle attività conferite in appalto.
3) Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Associazioni
territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle
aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei
mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali
variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento
del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la
R.S.U. sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
Dichiarazione delle parti
Le parti dichiarano che la qualità dei servizi forniti da terzi concorre al miglioramento
continuo della prestazione dell'azienda.
Art. 3
(Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento)
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in
apposito incontro le R.S.U. e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato
provinciale di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che
interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle
necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività
aziendale.
Nota a verbale
Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui alle leggi ed agli accordi
interconfederali vigenti.
Art. 4
(Occupazione e orario di lavoro)
Le parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle
ristrutturazioni, riorganizzazioni, conversioni aziendali e innovazioni tecnologiche sia ispirata al
principio della riduzione dell'impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle
esigenze di competitività delle imprese.
A tal fine, ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli
strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991,
n. 223, legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n.
863, legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), le parti, in via sperimentale e per la
vigenza del presente contratto nazionale, convengono che a fronte di casi di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino consistenti esuberi
occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire - per quanto possibile e
nel rispetto dell'autonomia negoziale del livello aziendale - le conseguenze sociali di un minore
impiego della forza lavoro.
Nelle anzidette fattispecie, le parti stipulanti individuano il possibile ricorso ad una fruizione
collettiva delle riduzioni di orario nel ciclo annuo, al ricorso al part-time, ad idonee iniziative di
riqualificazione, nonchè ad ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà.
Più specificatamente, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per
affrontare le situazioni di cui sopra, sarà esaminata, tra direzione aziendale e R.S.U., nel
rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e delle compatibilità economiche delle singole
imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 14
del c.c.n.l., nonchè i permessi per ex festività e riposi aggiuntivi di cui all'articolo 20 ed i residui
delle giornate di ferie.
L'eventuale ricorso ad ulteriori riduzioni di orario, temporanee e reversibili, attraverso i
contratti di solidarietà, oltre a tener conto della tipologia delle lavorazioni e della omogeneità e
fungibilità professionale, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti
riduzioni retributive. Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge
attutisce l'onere economico per i lavoratori.
In sede nazionale saranno prese in considerazione le esperienze che dovessero essere
realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.
Art. 5
(Previdenza integrativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti esprimono la propria valutazione positiva in merito alla diffusione di forme di
previdenza integrativa a capitalizzazione, attualmente non favorita dalle norme di legge vigenti.
Le parti pertanto si impegnano a promuovere, previo esame congiunto a livello nazionale,
proprie iniziative finalizzate a sollecitare interventi legislativi che realizzino una diversa
normativa, in grado di agevolare realmente la realizzazione dei fondi pensione integrativi del
sistema pubblico. Nel contesto di tale diversa normativa, le parti si incontreranno per individuare
idonee soluzioni per il settore, tenendo conto di possibili criteri di riferimento quali, in particolare,
la volontarietà dell'adesione e l'eventuale utilizzo di quote del t.f.r.
---------N.d.R.: L'accordo 18 febbraio 1997 prevede quanto segue:
Fondo pensione complementare
Assolampade e Fulc,
- Visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, come modificato e
integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Considerato l'art. 5 del vigente c.c.n.l. 16 dicembre 1994 in tema di previdenza integrativa;
- Visto lo Statuto del Fondo pensione complementare FONCHIM,
hanno concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori
del settore.
1) Assolampade manifesta la volontà - della quale la Fulc prende positivamente atto - di aderire a FONCHIM, e si
impegna ad esperire, insieme alla Fulc, gli adempimenti formali necessari al riguardo.
2) La raccolta delle contribuzioni avverrà a partire dal 1° luglio 1998.
3) Le aliquote contributive sono le seguenti:
- con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 30 giugno 1998;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni alla stessa data del 30 giugno 1998;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
124/1993;
- eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla norma statutaria di FONCHIM, sono di
esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo.
4) La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 complessive per ciascun iscritto, da versarsi al momento della
presentazione della domanda, in ragione di lire 23.000 da parte dell'impresa e di lire 7.000 da parte del lavoratore.
5) Le parti provvederanno a notificare il presente accordo a FONCHIM.
6) Le parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di esame congiunto, nello
spirito e con la finalità della salvaguardia dell'autonomia del settore lampade - cinescopi.
Sezione Seconda
PARTE COMUNE ALLE TRE REGOLAMENTAZIONI
Art. 6
(Assunzione e visite mediche)
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà
specificato:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 11;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
a) il libretto di lavoro;
b) i prescritti documenti INPS;
c) lo stato di famiglia;
d) la carta di identità o documento equipollente.
Inoltre il lavoratore dovrà comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi
mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle
visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere
può essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 23 luglio
1991, n. 223, i livelli di qualifica individuati dalle parti stipulanti sono i seguenti: 6°, 5°, 4°, 3°
(par. 125 e par. 117).
Art. 7
(Portatori di handicap)
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento ai sensi delle leggi n. 482/1968 e
n. 104/1992 dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione
della capacità lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne le assenze facoltative di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971 ed i
permessi in caso di minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all'art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.
Art. 8
(Contratto a termine)
L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine.
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui
all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
all'art. 8-bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23
punto 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
1) sostituzione di lavoratori in aspettativa;
2) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
3) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da
quelle normalmente impiegate;
4) incremento di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o vincolate a
termini di consegna urgenti o perentori o da lancio di nuovi prodotti che, per volumi o termini di
consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di
lavoro;
5) lavorazioni connesse all'aggiudicazione di pubbliche commesse che presentino carattere
di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine per le
ipotesi sopra indicate è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nella unità produttiva. E' comunque consentita la stipulazione di almeno sei contratti di lavoro a
termine.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni
sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere
elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per
sopperire ad altre eventuali carenze di organico.
Art. 9
(Lavoro a tempo parziale - Part-time)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello
normale contrattuale. Esso potrà essere attuato con riferimento alla giornata, alla settimana, al
mese oppure all'anno.
L'instaurazione del rapporto part-time deve avvenire con il consenso dell'azienda e del
lavoratore, tenuto conto delle oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali;
tali requisiti sono necessari anche per la trasformazione del rapporto part-time in rapporto a
tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto, con l'indicazione
dell'inquadramento del lavoratore, della distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero o
settimanale o mensile o annuale nonchè di tutti gli altri elementi previsti dall'art. 6, Sezione
seconda.
I trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo
pieno saranno riconosciuti in misura proporzionale all'orario di lavoro concordato.
La durata del periodo di prova e di preavviso sarà la stessa, in termini di ore di lavoro, di
quella prevista per il personale a tempo pieno.
E' consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa, per accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore.
Nel caso in cui l'azienda debba procedere ad assunzioni a tempo pieno verrà data la
precedenza alla conversione dei contratti a tempo parziale, ove vi sia richiesta da parte dei
lavoratori interessati e non sussistano incompatibilità organizzative e di inquadramento
professionale in relazione alle mansioni da svolgere.
Al lavoro a tempo parziale non si applicano le riduzioni di orario di lavoro previste dal
presente c.c.n.l..
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i
settori produttivi cui si applica il presente contratto, è consentita la prestazione da parte dei
lavoratori a tempo parziale di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato, ciò in attuazione dei
commi 3°, lettera c) e 4° dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, in L. 19 dicembre 1984, n. 863.
Chiarimento a verbale
Le prestazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo saranno oggetto di tempestiva
informazione ai lavoratori interessati.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le
prestazioni eccedenti l'orario concordato.
Le ore eccedenti saranno regolate dalla normativa del vigente c.c.n.l.
Art. 10
(Periodo di prova)
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non ne è ammessa nè la protrazione nè la
rinnovazione.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo lavoro, è disciplinata nelle
Regolamentazioni particolari di questo contratto riguardanti rispettivamente le qualifiche
operaie, speciali, impiegatizie e dei quadri.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in
qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo
del preavviso nè l'obbligo della indennità di anzianità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente
contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del
lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 11
(Classificazione del personale)
I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria composta dai sottoindicati 6
livelli.
L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle
relative declaratorie e profili.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili
per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle
mansioni in essi considerati ed hanno valore esemplificativo minimo.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno
inquadrate sulla base della declaratoria pertinente, e con l'ausilio del riferimento analogico al
relativo profilo minimo ed a quelli contigui.
Commissione paritetica
Le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle
specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare
proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, che terranno
conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il mese di novembre 1995 e si concluderanno entro il mese di
giugno 1996. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo della
parte economica del vigente c.c.n.l. previsto per il secondo biennio.
VI livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche
indicate nella declaratoria di cui al V livello, siano preposti a più servizi, reparti, uffici
fondamentali dell'azienda e che abbiano acquisito grande esperienza direttiva a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni.
VI livello - Quadri
In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro
è riferibile, nell'ambito di questo livello, al personale con funzioni direttive, il quale, pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale attribuito e
per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Appartiene, pertanto, a questo livello, con qualifica di quadro:
- il personale cui è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di
autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed
importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa;
- il personale cui sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità,
funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e
natura dei compiti.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai
lavoratori interessati a far data dal 1° luglio 1987.
V livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto con funzioni direttive per l'attuazione
delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali e comunque con equivalenti mansioni
di concetto di particolare importanza e delicatezza.
IV livello
Declaratoria
a) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto, che
comportano cioè iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro.
Profili minimi
- Impiegato tecnico amministrativo o commerciale con competenza specialistica e/o con
compiti di controllo e coordinamento, nell'ambito dei rispettivi settori di attività.
- Impiegati tecnici che realizzano disegni costruttivi di congegni o eseguono analisi,
sviluppi, sperimentazioni, controlli di laboratorio, sulla base di studi o schemi di massima
prestabiliti.
- Impiegati adibiti a lavori di traduzione, di interpretazione e di corrispondenza a carattere
non ripetitivo in una o più lingue estere.
Declaratoria
b) Appartengono a questo livello i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla
condotta e ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di
un gruppo di lavoratori.
In questo ambito, alla qualifica speciale che, in possesso di capacità tecniche
particolarmente elevate nel settore della manutenzione e della produzione, esercita, in
condizioni di ampia autonomia decisionale e operativa in assenza di livelli di coordinamento
superiore, la guida, il controllo ed il coordinamento di significativi gruppi di lavoratori, sarà
riconosciuto un apposito minimo retributivo fisso di lire 80.000, con assorbimento fino a
concorrenza di quanto già aziendalmente riconosciuto allo stesso titolo.
c) Mansioni tassative:
- Manutentore meccanico/costruttore che con supporto di elevata competenza tecnica,
teorica e pratica, consolidata con specifica esperienza di lavoro e con scelta della successione
delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione esegue con l'interpretazione critica
del disegno e/o di schemi funzionali qualsiasi lavoro di montaggio e manutenzione inclusa
l'eventuale installazione di macchinari complessi con verifica del loro corretto funzionamento,
individua ed elimina i guasti con interventi risolutivi provvedendo anche alla riparazione e/o
costruzione di pezzi sia su banco che su macchine utensili.
- Manutentore elettromeccanico/elettronico che, in possesso di attestato tecnico
professionale o preparazione equivalente, opera, con interpretazione critica di disegni e/o
schemi funzionali, su apparecchiature ed impianti complessi di differenti caratteristiche esistenti nello stabilimento - inclusa l'eventuale installazione, individuando ed eliminando
qualsiasi tipo di guasto elettromeccanico ed elettronico, con interventi risolutivi, scegliendo a tal
fine modalità, successione, mezzi e strumenti necessari, anche complessi, provvedendo alla
riparazione, revisione e messa a punto di singoli componenti con verifica del corretto
funzionamento del complesso.
- Costruttore polivalente d'officina che con apporto di elevata competenza tecnica, teorica e
pratica, consolidata con specifica esperienza di lavoro, con scelta della successione delle
operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, esegue con l'interpretazione critica del
disegno qualsiasi lavoro di costruzione di prototipi o di piccole serie di elevato grado di difficoltà,
in relazione al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di
finitura. Il livello professionale presuppone la verificata capacità di eseguire lavori di costruzione
su banco e sulle varie macchine utensili provvedendo ad attrezzature complesse ed alla scelta
degli utensili anche in relazione ai diversi materiali da usare.
- Operatore polivalente di produzione che, in possesso di attestato di scuola professionale
o preparazione equivalente consolidata da specifica e lunga esperienza di lavoro, in condizioni
di ampia autonomia, è in grado di compiere congiuntamente su macchinari, impianti ed
attrezzature operazioni complesse di tipo meccanico, elettrico, elettronico, pneumatico di
notevole difficoltà per la predisposizione, messa a punto, registrazione, compresa la
manutenzione ordinaria di tutte le linee e/o gruppi dell'area di produzione lampade o cinescopi
diversificati sia per macchinari che per tipi di tecnologia produttiva con specifica conoscenza dei
componenti costruttivi e di tutte le diverse fasi del processo di produzione, procedendo alla
individuazione dei guasti e delle imperfezioni di registrazione con interpretazione critica di
schemi costruttivi e funzionali. Con diagnosi critica causa-effetto correla la qualità del prodotto
di eventuali anomalie e/o difetti dei macchinari o disfunzioni del ciclo produttivo, procedendo
alla individuazione dei guasti e delle imputazioni relative effettuando interventi o regolazioni di
elevata precisione, nel rispetto degli standards qualitativi/quantitativi della produzione. Provvede
eventualmente alla formazione del personale di produzione sostituendolo, se del caso, a tutti gli
effetti, garantisce la perfetta efficienza in collaborazione critica con gli specialisti, di tutto il
complesso dei macchinari, impianti ed attrezzature esistenti nell'area di produzione lampade o
cinescopi. Il livello professionale presuppone la verificata capacità di svolgere tutti i compiti
previsti dalla presente mansione.
III livello
Declaratoria
a) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che
richiedono specifica preparazione professionale e adeguata esperienza di lavoro.
Profili minimi
- Impiegati addetti ai settori amministrativi o commerciali che, nel rispetto delle procedure
stabilite, compiono operazioni contabili ricorrenti o svolgono pratiche commerciali semplici.
- Impiegati tecnici con mansioni di esecuzione, assistenza e controllo nell'ambito di
programmi, metodi e procedure stabiliti.
Declaratoria
b) Appartengono a questo livello i lavoratori il cui compito consiste nella guida,
coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori o che svolgono mansioni particolari di
fiducia o di responsabilità che non siano normalmente attribuite a lavoratori di categoria
inferiore.
Declaratoria
c) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle
quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro e la
interpretazione del disegno, conseguite in istituto professionale o mediante istruzione
equivalente, ovvero particolari capacità ed abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.
Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati nelle diverse specialità e si
esprimono, sulla base delle sopra indicate caratteristiche, in attività esercitate con diversi gradi
di professionalità ed autonomia.
Profili minimi (parametro ex 125)
- Manutentore meccanico, elettrico-elettronico che con maturata esperienza specifica di
lavoro, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti procede alla necessaria
individuazione dei guasti eseguendo in condizioni di autonomia lavori di elevata precisione e di
natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, il montaggio, la manutenzione e la messa a
punto di macchinari e di impianti.
- Costruttore d'officina che con apporto di competenza tecnica, teorico-pratica, e maturata
esperienza specifica di lavoro con valutazione del ciclo e interpretazione del disegno esegua
qualsiasi lavoro di costruzione di notevole grado di difficoltà in relazione al campo di tolleranza
prefissato. Il livello professionale presuppone la verificata capacità di eseguire lavori su più
macchine utensili con impegnativa messa in fase delle attrezzature e sostituzione degli utensili,
provvedendo, se del caso, ad aggiustaggio su banco.
- Operatore di produzione che con maturata esperienza specifica di lavoro, in condizioni di
autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, è in grado di compiere, previa verifica,
congiuntamente su macchinari, impianti ed attrezzature complesse operazioni di notevole
difficoltà per la predisposizione, controllo, messa a punto e/o ordinaria manutenzione di tutte le
macchine componenti la linea/gruppo produttivo con specifica conoscenza dei componenti
costruttivi e di tutte le fasi di lavorazione. Nel rispetto degli standards qualitativi/quantitativi
garantisce l'efficienza della linea o gruppo procedendo alla individuazione dei guasti e delle
imperfezioni di registrazione, effettuando interventi o regolazioni di elevata precisione con
interpretazione critica di schemi costruttivi e funzionali.
- Operatore di produzione in possesso di attestato tecnico professionale o preparazione
equivalente che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, in condizione di
massima autonomia esecutiva esegue prove di natura complessa per il controllo delle
caratteristiche tecnologiche del prodotto con l'ausilio di apparati elettronici complessi che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli
apparati stessi quali ad esempio lo yammaggio del cinescopio a colore.
Profili minimi (parametro ex 117)
- Operai addetti ad operazioni di controllo per variabili non integrate nella linea di
produzione lampade, effettuate con l'impiego di particolari apparecchiature complesse - anche
informatiche - con valutazione soggettiva dei parametri qualitativi della lampada che
presuppone specifica esperienza e conoscenza della correlazione tra i valori dei diversi
parametri che determinano la qualità del prodotto.
- Personale operaio che esegue con macchine utensili o manualmente operazioni e lavori
di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di semplici calcoli di officina e
strumenti di misura, operando su disegni o schemi predeterminati.
- Personale operaio che in base a metodi di lavoro prestabiliti esegue analisi di natura
chimica, sia qualitativa che quantitativa, provvedendo alle relative annotazioni.
- Personale operaio che interviene nella costruzione e/o manutenzione di macchinari,
impianti e strumenti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni tramite l'interpretazione
di schemi costruttivi e funzionali.
- Operai addetti all'attrezzatura, alla messa a punto ed al funzionamento di una o più
macchine automatiche ed operative, anche collegate tra loro e facenti parte di una linea o
gruppo, richiedenti specifiche conoscenze professionali.
- Operai addetti ai collaudi di produzione di cinescopi con particolari apparecchiature
complesse elettroniche e digitali di banco, con valutazione soggettiva dei parametri qualitativi e
cromatici dei prodotti finiti.
- Autisti meccanici e infermieri patentati.
II livello
Declaratoria
a) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che
richiedono semplici conoscenze professionali e specifica pratica d'ufficio.
Declaratoria
b) Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che
richiedono specifiche capacità pratiche e appropriate conoscenze professionali.
Profili minimi
- Operai addetti alla predisposizione, messa a punto e funzionamento di macchine non
complesse che richiedono buone cognizioni tecniche ed abilità nonchè interventi sulle stesse
atti a garantire il mantenimento dello standard del prodotto.
- Operai addetti all'esclusiva preparazione di miscele, polveri e soluzioni per il rifornimento
di diverse linee di produzione.
- Operai addetti ad operazioni di controllo e di misura con varietà dei parametri controllati,
anche con uso autonomo di strumenti ed apparecchiature di tipo elettrico e fisico-chimico o
fisico, relative a diverse fasi di lavorazione o diversi prodotti.
- Personale operaio di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale
impegno.
- Operai addetti ad operazioni per la fabbricazione di semi-conduttori, svolte su impianti
chimici, fisico-chimici e galvanici che richiedono buone conoscenze tecniche di base e che
comportano una valutazione dell'andamento dei risultati tali da consentire, nell'ambito dei
margini di tolleranza definiti dalle specifiche di processo, di apportare le variazioni e regolazioni
atte ad assicurare lo standard del prodotto.
- Personale operaio che esegue operazioni manuali complesse e di precisione sul prodotto
secondo metodi prestabiliti mediante impiego di attrezzature e/o strumenti con interventi sugli
stessi per garantire il mantenimento dello standard del prodotto.
- Autisti non meccanici e fattorini con mansioni di fiducia.
Nota a verbale
Agli addetti alle macchine di produzione spirali, in possesso di capacità tecniche adeguate
e di specifica esperienza, che operano su più macchine anche di differenti tecnologie, ferme
restando le valutazioni cui dovesse pervenire la Commissione nazionale di studio in materia di
classificazione, sarà riconosciuto apposito minimo retributivo.
I livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico
a mano, pulizia ed analoghi.
Appartengono inoltre a questo livello, limitatamente ad un periodo di sei mesi di effettiva
prestazione, al fine di conseguire l'adeguato accrescimento professionale, dopo il quale
passeranno al II livello, i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il
possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo.
***
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai, viene mantenuta agli effetti
di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un
trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il
seguente:
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di
quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Chiarimento a verbale
Quando non esplicitato diversamente, al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le
norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità,
le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso
un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità
che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa
distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo
compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili
supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento. Per l'attuazione delle fasi sperimentali
reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la
R.S.U. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due
mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione possono
comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli
contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali
che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle
nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle
declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa la eventuale
rotazione, dopo un esame dei risultati con la R.S.U., assistita dai componenti del gruppo
interessato.
Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione
della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori
tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Art. 12
(Passaggio di mansioni)
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente
a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purchè ciò non comporti alcun
peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi
dell'azienda.
Al lavoratore che venga destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo
si dovrà corrispondere un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione
percepita e il minimo del predetto livello superiore.
L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per
malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, richiamo alle armi non superiore a 6
mesi, ecc., non dà luogo al passaggio di livello salvo il caso della mancata riammissione del
lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello semprechè non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente - passa
definitivamente nel livello superiore:
- dopo un mese se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche operaie;
- dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche impiegatizie.
Per gli appartenenti alle qualifiche impiegatizie, agli effetti del passaggio di livello previsto
nel comma precedente, il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato
anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini
predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio al V o VI livello e di mesi 8 per
il passaggio agli altri livelli.
In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione
della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di parametro previsto dal comma precedente lo svolgimento della
mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei
singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
Art. 13
(Cumulo di mansioni)
Ai lavoratori ai quali vengano affidate, con carattere di continuità, mansioni pertinenti a
diversi livelli, sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa
ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
Art. 14
(Orario di lavoro)
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene
innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e
normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale
stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e R.S.U.
Le aziende verificheranno con la R.S.U. la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri,
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi di orario articolato su
39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 20, le 40 ore di
riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 nonchè le riduzioni di orario
di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le
parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi
settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze
retribuite.
Viene considerato lavoro supplementare quello compreso tra l'orario contrattuale ed il
massimo stabilito dalla legge.
Ogni ora di lavoro effettuato oltre l'orario contrattuale settimanale e fino all'orario
settimanale di legge sarà compensata con una quota oraria della normale retribuzione mensile
più il 20% del minimo tabellare e l'indennità di contingenza.
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48
settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60
settimanali per addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale; esso
deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali
da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, le necessità di far fronte ad esigenze di mercato
legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di
lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato
per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine
nonchè alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti
amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla R.S.U. tempestivamente.
Al di fuori dei casi previsti dall'8° comma, eventuali casi di lavoro supplementare o
straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le
prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di
obiettiva motivazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui all'8° comma.
L'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo può essere realizzato
anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa
contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni
sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane con
prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le
modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque in tempo utile dalla
data della richiesta aziendale. Gli scostamenti dal programma definito saranno
tempestivamente portati a conoscenza della R.S.U.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro supplementare quello attuato oltre le 40 ore
settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato
sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali
maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al 5° comma nè con quelle di cui al
successivo art. 15, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7)
sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 1994.
La collocazione dei 27 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di
festività, sia quelli di cui all'art. 20, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo d'intesa
del 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende sarà contrattato a livello aziendale senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione
ed il numero delle festività lavorate.
I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o
concordato nelle aziende.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affigersi
secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore dall'effettuare turni
giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il
lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la
sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite
per il lavoro supplementare e straordinario nonchè l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del
sostituto e nell'osservanza degli obblighi di legge.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 19.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente
contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi
individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario nonchè il lavoro festivo dovrà
essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali e
quanto stabilito dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, verrà riconosciuta una ulteriore
riduzione dell'orario di lavoro, in ragione d'anno, secondo le seguenti gradualità e misure:
a) turnisti 3x5 e 3x6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere:
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1988;
- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989;
- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1990;
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994;
- 4 ore a decorrere dal 1° luglio 1994;
b) giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6, turnisti 3x5 e 3x6 ciascuno di durata inferiore alle 8 ore
giornaliere:
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1988;
- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989;
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1990;
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Chiarimenti a verbale
1) Conformemente al disposto dell'art. 18, comma secondo, della legge 26 aprile 1934, n.
653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale
femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore
alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore
giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui
al R.D. 7 agosto 1936, n. 1721.
2) Lavori preparatori e complementari - Le parti convengono di perseguire l'obiettivo del più
ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario
settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti
organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri
qualitativi.
3) La maggiorazione di cui al 13° comma non si applica nei casi di lavoro a turni in cui
l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo plurisettimanale.
4) Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza, alle scadenze
previste, da riduzioni di orario di lavoro e/o riposi aggiuntivi già concessi e/o concordati a livello
aziendale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione.
5) Nei confronti dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6 di cui al punto a) 4 delle 8 ore di riduzione
dell'orario di lavoro che ricorreranno dal 1° gennaio 1990 saranno riproporzionate secondo la
seguente formula in relazione al numero delle settimane effettivamente lavorate in turno
notturno: (47:3 = 15,66; 15,66:100 = x:4h).
Nota a verbale n. 1, comune agli artt. 14, 16 e 20
Per le situazioni di orario esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo
d'intesa del 22 gennaio 1983, punto 11.
Nota a verbale n. 2
Con riferimento a quanto previsto dal comma 12 della presente norma, le situazioni
produttive che originano uno stabile incremento delle prestazioni lavorative formeranno oggetto
di valutazione tra le Parti, finalizzata all'individuazione di soluzioni alternative che, tenendo
conto della natura del lavoro e dell'equilibrio dei costi, possano armonizzare gli orari in atto a
quelli contrattuali.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce
comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche
migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti,
riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo
da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli
incontri previsti nella Sezione prima della Disciplina generale del presente contratto, la corretta
attuazione delle norme del presente articolo.
Art. 15
(Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni)
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) ....................................................
26%
2) lavoro straordinario notturno (feriale) .................................................
50%
3) lavoro straordinario notturno (festivo) .................................................
65%
4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ...............................
38%
5) lavoro in giorni festivi ........................................................................
60%
6) lavoro domenicale con riposo compensativo .......................................
15%
7) lavoro notturno compreso in turni avvicendati ......................................
38%
dal 1° gennaio 1996 ..........................................................................
39%
dal 1° gennaio 1997 ..........................................................................
40%
8) lavoro diurno compreso in turni avvicendati ..........................................
5%
9) lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) ...........................
15%
10) lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati .................... 45%
Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui ai
punti 1) e 2) dell'art. 22, comprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima contrattuale di
cottimo.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per le ore di lavoro
prestato, oltre alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria
maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai numeri 4 e 7 del presente articolo, si
intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti economici relativi al lavoro notturno in
turni avvicendati e al lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Art. 16
(Lavoro in turni)
Le parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di
mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da
eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono
nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30
minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state
esplicitamente concesse ad altro titolo.
Art. 17
(Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti
degli istituti contrattuali)
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative
maggiorazioni e successive modifiche previste dal c.c.n.l. (5% per le ore diurne e 38% per le
ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività e delle ferie sulla
base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore
partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della tredicesima mensilità,
corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato
lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Art. 18
(Riposo settimanale)
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste
dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori
siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno
della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di
riposo prefissato, il lavoratore non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello
stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.
Art. 19
(Festività)
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della Liberazione: 25 aprile;
la festa del lavoro: 1° maggio;
c) Capo d'anno: 1° gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
Lunedì di Pasqua: mobile;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1° novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
S. Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa
riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali
norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto
d).
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento economico per le festività è
disciplinato nella relativa regolamentazione particolare.
Chiarimento a verbale
Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto disposto dal
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la festività del Santo Patrono coincide con la ricorrenza dei
SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
Per i lavoratori di tali unità produttive i riposi compensativi retribuiti, di cui al successivo art.
20, sono pari a 8 ore per 3 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 4 giorni in
regime di prestazione su 6 giorni.
Art. 20
(Riposi aggiuntivi)
Per effetto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, i lavoratori hanno diritto di godere
annualmente di quattro giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo
interconfederale 26 gennaio 1977 per le ex festività religiose. Inoltre, in occasione del
pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte delle ex festività del 2 giugno e del 4
novembre e in sostituzione del trattamento per dette festività previsto dal precitato accordo
interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a otto quote orarie
della retribuzione mensile.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (tre turni per cinque o sei giorni
settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai
quattro giorni di riposo di cui al primo comma, tante giornate di riposo quante sono le festività di
cui all'art. 19, effettivamente lavorate e due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro
prestato in turno notturno.
I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o
concordato nelle aziende.
Chiarimenti a verbale
1) Le lavorazioni "semicontinue" di cui al 2° comma sono quelle che si svolgono
ininterrottamente per 5 o 6 giorni settimanali ivi comprese le festività di cui all'art. 19.
2) Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo il trattamento di cui al
presente articolo è sostituito da quello per essi stabilito dall'art. 14.
3) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di
produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli impianti. A tal fine le parti
riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva.
Pertanto il godimento di riposi aggiuntivi dovrà tenere conto dell'esigenza suindicata,
coerentemente con quanto espressamente enunciato al punto 11 del Protocollo d'intesa del 22
gennaio 1983.
Art. 21
(Sospensione del lavoro)
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti
dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
Art. 22
(Elementi della retribuzione)
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale e aumenti periodici di anzianità, eventuali
aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) indennità di contingenza.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, ecc.);
c) premio di produzione o indennità sostitutiva;
d) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
e) tredicesima mensilità, eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo;
f) premio speciale.
Gli elementi retributivi sopraindicati trovano regolamentazione nei relativi articoli contenuti
nel presente contratto.
Art. 23
(Minimi contrattuali)
I minimi contrattuali mensili afferenti a ciascun livello sono riportati nella tabella allegata che
è parte integrante del presente contratto (Allegato n. 1).
I minimi tabellari sono comprensivi degli aumenti contrattuali di cui alla seguente tabella e
dell'importo dell'indennità di contingenza in atto al 31 gennaio 1977.
Tabelle retributive
Aumento dei minimi contrattuali
(*) Alla qualifica speciale che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della
manutenzione e della produzione, esercita, in condizioni di ampia autonomia decisionale e operativa in assenza di
livelli di coordinamento superiore, la guida, il controllo ed il coordinamento di significativi gruppi di lavoratori, sarà
riconosciuto un apposito minimo retributivo fisso di L. 80.000, con assorbimento fino a concorrenza di quanto già
aziendalmente riconosciuto allo stesso titolo.
Le parti si danno atto che - anche per effetto degli aumenti stabiliti nel presente contratto l'incremento complessivo del costo del lavoro dovrà essere controbilanciato da adeguati
recuperi di produttività.
Art. 24
(Aumenti periodici di anzianità)
I lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società),
avranno diritto mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento
retributivo stabilito nella misura sottoindicata, fino a raggiungere l'importo complessivo
corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello di inquadramento:
Ai fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l'anzianità maturata successivamente
al 1° gennaio 1980.
Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare non possono comunque
essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici
eventualmente maturati nel livello di provenienza.
Tale importo sarà proporzionato al valore dello scatto del nuovo livello al fine
dell'individuazione del numero di scatti che da quel momento si considerano maturati dal
lavoratore.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici (o frazione)
fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti all'ultimo
livello di inquadramento, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo biennio di anzianità.
Art. 25
(Premio speciale)
Alla fine del mese di giugno di ogni anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio speciale
nella misura del 9,5% del minimo tabellare mensile.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore
saranno concessi tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso
l'impresa.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal lavoro per
gravidanza, puerperio, malattia e infortunio, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto.
Analoghe corresponsioni o gratificazioni a carattere collettivo a qualsiasi titolo date, già in
atto presso le aziende, saranno assorbite fino a concorrenza.
Art. 26
(Premio aziendale di partecipazione)
Premessa all'articolo
Nel richiamare i principi ed i criteri ispiratori del Protocollo interconfederale del 23 luglio
1993 - in particolare quanto definito al punto 2) del Protocollo stesso circa gli assetti contrattuali
e le piccole imprese - le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarderà
materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente c.c.n.l.
Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico idoneo per la
realizzazione del secondo livello di contrattazione sarà, in azienda, il premio denominato "di
partecipazione".
Nel comune intento di migliorare l'efficienza delle aziende, le parti si danno altresì atto che
detto premio dovrà porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
*
*
*
Coerentemente con i principi di cui alla premessa, in ciascuna unità produttiva viene
costituito, attraverso contrattazione con la R.S.U., un premio variabile di partecipazione
collegato ad obiettivi e programmi concordati.
La realizzazione degli obiettivi ed il conseguimento dei risultati determineranno, a
consuntivo, l'entità dell'erogazione, che potrà essere differenziata in modo da tener conto delle
condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di erogazioni in rapporto alla
entità dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato, le parti valuteranno le condizioni produttive ed occupazionali
dell'impresa e le relative prospettive, in tale contesto le parti esamineranno la possibilità di
utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento
economico dell'impresa, in funzione anche dell'occupazione.
L'accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di
riferimento, selezionerà - anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità produttive - le
scelte sul peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono
rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi
parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l'accordo aziendale, le parti potranno indicare forme, tempi e altre clausole per
la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti
modificazioni delle condizioni delle unità produttive e dell'impresa.
Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni
ed obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base di riferimento.
Le disposizioni di cui alla norma transitoria dell'art. 25 (Premio di produzione) del c.c.n.l. 13
dicembre 1990 continuano a trovare applicazione per le imprese contemplate dalla norma
transitoria stessa (vedi Norma transitoria).
Salvo quanto previsto al comma precedente, dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l. non
trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 25 del c.c.n.l. 13 dicembre 1990. I premi di
produzione di cui al citato art. 25 e gli istituti retributivi analoghi, definiti a livello aziendale, non
correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
All'atto dell'istituzione dei premi aziendali di partecipazione, eventuali parti variabili dei
premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non
sostituiti, saranno armonizzati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro
regole.
Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, secondo il principio dell'autonomia dei cicli
negoziali.
Dichiarazione a verbale
Nel contesto della valutazione della situazione dell'impresa si farà riferimento alle
condizioni del settore lampade e cinescopi, caratterizzato dalla necessità di investimenti ad alta
intensità di capitale, dalla presenza di aziende operanti a livello mondiale, da una elevata
concorrenzialità basata sulla competitività dei costi e da un numero sempre più limitato di
insediamenti produttivi sul territorio nazionale, conseguenza di un processo di delocalizzazione
degli impianti.
Note a verbale
1) Per realizzare gli impegni del protocollo del 23 luglio 1993, gli accordi aziendali
conterranno clausule di adattamento alle norme di legge che dovessero essere emanate in
attuazione del protocollo. In particolare, tali clausole prevederanno l'adeguamento delle
soluzioni pattuite alle nuove normative di legge, al fine di applicare lo specifico trattamento
contributivo-previdenziale di cui al citato protocollo.
2) Le parti stipulanti convengono di dar vita ad incontri a livello nazionale, con il compito di
predisporre linee guida per la negoziazione dei premi di partecipazione. I lavori inizieranno nel
mese di dicembre 1995 e termineranno entro il 31 marzo 1996.
A partire da tale data i risultati saranno portati a conoscenza, secondo modalità da definire
a livello nazionale tra le parti, delle imprese e delle R.S.U. per il loro necessario orientamento ai
fini dell'impostazione di negoziati coerenti con la normativa contrattuale.
Norma transitoria
Le disposizioni di cui all'art. 3 - Parte comune - del c.c.n.l. 17 marzo 1970 (1) riguardanti il
premio di produzione resteranno in vigore finchè saranno definite le intese aziendali per
l'attuazione di quanto previsto all'articolo di cui sopra.
---------(1) Considerate le particolari difficoltà attinenti alla istituzione di un premio di produzione a carattere collettivo e
collegato ad elementi obiettivi, l'indennità sostitutiva del premio di produzione è fissata nella misura del 2,50% del
minimo tabellare della categoria cui appartiene ciascun lavoratore.
Per gli operai, a decorrere dal 1° luglio 1972, tale misura sarà pari al 2,10% del minimo tabellare di categoria.
L'indennità sostitutiva del premio di produzione di cui sopra da corrispondersi in due rate semestrali, verrà computata
sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate da ciascun lavoratore, ivi comprese le giornate di ferie e
festività
godute, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso o indennità di licenziamento.
Art. 27
(Mensa)
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una
regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le
indennità sostitutive finora corrisposte ai lavoratori, salva la facoltà di eventuali accordi locali o
aziendali.
Art. 28
(Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione sarà corrisposta nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto
gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla
scadenza di cui al comma precedente: in tal caso il lavoratore avrà anche la facoltà di risolvere
il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione al lavoratore
dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della
retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una apposita busta od altro
stampato su cui saranno specificati, oltre la ragione sociale dell'azienda, i singoli elementi di
competenza della retribuzione e le trattenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome, la qualifica e la categoria del
lavoratore ed il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta
paga, nonchè sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di
pura contabilità dovranno essere contestati entro 5 giorni, affinchè l'ufficio competente possa
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza.
Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel
periodo di paga successivo.
Art. 29
(Tredicesima mensilità)
A norma di quanto stabilito dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta
a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità
di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio del mese precedente o delle ultime
quattro settimane.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre
assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100%
dei ratei di tredicesima mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza,
puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei
periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente a carico dell'Azienda.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo non ha
carattere innovativo.
Art. 30
(Trattenute per risarcimento danni)
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati ai lavoratori
non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione
percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Art. 31
(Passaggi di qualifica)
Il passaggio di qualifica non costituisce di per sè motivo per la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 32
(Trasferimenti)
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In caso di trasferimento individuale l'azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive, di particolari situazioni familiari del lavoratore.
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della
stessa ditta, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di
residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda,
della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli,
ecc.). Inoltre, quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una
somma pari ad una mensilità di retribuzione; se senza congiunti a carico, una somma pari a
mezza mensilità di retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza
l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore, per effetto dell'anticipata risoluzione del
contratto in affitto, semprechè questo sia denunciato all'atto della comunicazione del
trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba
corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al preavviso o alla
relativa indennità sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della tredicesima mensilità;
diversamente il trasferimento si intende revocato.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessità, non competono le indennità di
cui sopra.
Art. 33
(Assenze)
Salvo quanto disposto dall'art. 41, le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati
all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa,
debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dall'inizio salvo il caso di
impedimento giustificato.
In mancanza della giustificazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'assenza ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della
retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare movimento della scheda (o
della medaglia) è considerato assente a meno che possa far risultare, in modo sicuro e
possibilmente prima dell'uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà
considerato ritardatario.
Art. 34
(Congedo matrimoniale)
Ai lavoratori che contraggono matrimonio sarà concesso un permesso di 16 giorni
consecutivi con decorrenza della normale retribuzione.
Nei confronti degli appartenenti alla qualifica operaia e speciale, verrà dedotto quanto
corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale o da quanto potranno disporre
eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre
matrimonio fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto
matrimonio.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali nè potrà essere
considerato come periodo di preavviso.
Art. 35
(Aspettativa)
L'azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non
inferiore ai 3 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o
familiari un periodo di aspettativa.
Per i lavoratori in condizione di tossicodipendenza e per i lavoratori con familiari a carico in
condizioni di tossicodipendenza valgono le disposizioni di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano ad alcun effetto la maturazione
dell'anzianità sia per gli istituti contrattuali che aziendali, nè il diritto alla retribuzione.
Chiarimento a verbale
Per il lavoratore in condizione di tossicodipendenza nonchè per il lavoratore con familiari a
carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la compatibilità con le esigenze
aziendali, si prescinde dal requisito di cinque anni di anzianità per la concessione
dell'aspettativa.
Art. 36
(Volontariato)
In materia di volontariato, le parti si richiamano alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
Art. 37
(Permessi non retribuiti)
Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la
Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi
permessi non retribuiti.
In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata da:
- lavoratori tossicodipendenti che si sottopongano a terapie riabilitative presso il S.S.N.;
- lavoratori che abbiano la necessità di assistere familiari a carico tossicodipendenti che si
sottopongano a terapie riabilitative presso il S.S.N.;
- lavoratori che abbiano la necessità di assistere familiari a carico portatori di handicaps.
Art. 38
(Servizio militare)
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva
è disciplinato dal D.L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane
sospeso per tutto il periodo del servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla
conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a
presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio
militare; in difetto può essere considerato dimissionario.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte
le indennità competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal
caso non ricorre l'obbligo del preavviso nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi
di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle
leggi vigenti in materia.
Ai fini del computo dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal
presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo trascorso
sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio.
Art. 39
(Trattamento per maternità)
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e
puerperio, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di
legge, fino a raggiungere il cento per cento della normale retribuzione netta per i primi cinque
mesi di assenza, semprechè riprenda stabilmente servizio entro 9 mesi dall'inizio dell'assenza
stessa.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato mensilmente alle
lavoratrici il trattamento a carico dell'Istituto assicuratore, a condizione che quest'ultimo sia
abilitato dalla lavoratrice a rimettere direttamente all'azienda l'indennità da esso Istituto
liquidata.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia,
si applicano le norme di cui all'art. 41, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa,
semprechè dette norme risultino più favorevoli alla lavoratrice.
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il
reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza per maternità,
attraverso percorsi informativi e formativi.
Art. 40
(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali di
assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perchè possano
essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Nel caso di assenza per infortunio o malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle
disposizioni previste alla lett. a) dell'art. 41.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale
abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia
professionale il trattamento economico di cui al 1° comma, lett. c) dell'art. 41. Il lavoratore posto
in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del
preavviso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente quello per il
quale percepisca il trattamento di cui sopra, al lavoratore compete il normale trattamento
assicurativo.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di cui al presente articolo con quelli
previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato il trattamento economico
di cui ai precedenti commi mediante integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL. Tenuto
conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo al momento della
presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa all'indennità liquidata da
detto Istituto, l'azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di
infortunio o malattia professionale.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori semprechè l'infortunio o
la malattia professionale siano riconosciuti dall'INAIL e vengano presentate entro i termini
stabiliti le prescritte certificazioni mediche.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui
l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per
inadempienza del lavoratore stesso.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza
per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di
giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per avere disposizioni
in ordine alla ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai
punti a) e b) del 4° comma non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può
risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso
a tutti gli effetti.
L'assenza per infortunio o per malattia professionale, nei limiti fissati per la conservazione
del posto, è considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 41
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro)
a) Assenza dal lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda
entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata
all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto
riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore
deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo
di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo casi
di giustificato impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il
periodo della malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per
consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura
dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente
preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà
preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il
tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in
azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53, graduabili in relazione alla ripetitività delle infrazioni.
Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche
a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere tempestivamente comunicato all'azienda.
b) Conservazione del posto
Verificatesi l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, al lavoratore
non in prova verrà conservato il posto, per un periodo di:
1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti;
3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad
un arco temporale di 36 mesi; tali periodi saranno considerati nell'ambito di un periodo mobile
da determinare con riferimento ai 1095 giorni di calendario immediatamente precedenti.
Nel caso di unico evento morboso, ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto
non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata
superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere
servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Nel caso in cui un continuativo grave evento morboso determini il superamento del sopra
indicato periodo di conservazione del posto, il lavoratore, su richiesta scritta presentata prima
dello scadere del periodo stesso e debitamente documentata, potrà usufruire - una sola volta
nell'arco temporale di 36 mesi - di un periodo di aspettativa della durata massima di mesi 8;
durante l'aspettativa non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun
istituto.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà
procedere alla risoluzione del rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso
a tutti gli effetti.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto è considerata utile
per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti contrattuali.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la Tbc valgono le norme
legislative in vigore.
c) Trattamento economico
Durante i periodi di conservazione del posto di cui alla lettera b) del presente articolo al
lavoratore, non in prova e non in Cassa integrazione guadagni, assente per malattia o infortunio
non sul lavoro, viene corrisposto un trattamento economico pari alla:
- intera retribuzione netta per 4 mesi e alla metà di essa per successivi 4 mesi, se ha
un'anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 5 mesi e alla metà di essa per successivi 5 mesi, se ha
un'anzianità di servizio oltre tre e fino a sei anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 6 mesi ed alla metà di essa per successivi 6 mesi, se ha
un'anzianità di servizio oltre i sei anni compiuti.
Per il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, il trattamento economico
suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di cinque mesi
senza alcuna assenza per malattia e comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12
mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino
alla scadenza del preavviso.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia di cui al presente articolo
con quelli previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato il trattamento
economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INPS. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo al
momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa all'indennità
liquidata da detto Istituto, l'azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento
economico di malattia.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori semprechè la malattia o
l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e vengano presentate entro i termini
stabiliti le prescritte certificazioni mediche; inoltre il suddetto trattamento cesserà a partire dal
primo giorno di malattia e per l'intera durata della stessa nel caso in cui il medico non abbia
potuto eseguire la visita di controllo entro le fasce orarie di cui ai commi 6° e 7°, lettera a), del
presente articolo.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui
l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, non abbia avuto luogo o venga a mancare per
inadempienza del lavoratore stesso.
Chiarimento a verbale
Agli effetti di cui al 5° capoverso della lettera c), nel caso di più certificazioni mediche
consecutive il primo giorno di malattia, s'intende riferito a quello di prognosi dell'ultimo certificato
fermo restando quanto stabilito dall'ultimo capoverso della medesima lettera c).
Art. 42
(Sicurezza - Ambiente di lavoro)
L'azienda ed i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni
emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni
e delle malattie nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto
controllo eventuali problemi relativi al microclima ed alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze
tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American
Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle
tabelle stesse.
Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai
mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle R.S.A. ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978 vengono attribuiti alla R.S.U. i
seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di
prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n.
300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei
lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità e
contrattare con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni
ambientali nocive particolarmente gravose e che comportino pericolo per l'integrità psicofisica
del lavoratore;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente
l'esigenza, l'effettuazione d'indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro d'affidarsi, in
relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge n. 833/1978 ai servizi d'igiene
ambientale e di medicina del lavoro delle USL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto
pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente a tecnici particolarmente
qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del
libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle
indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente
esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici
specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati
a cura ed a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali ove ciò è possibile in
maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai
lavoratori interessati.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la R.S.U.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione
di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Per l'espletamento dei compiti ad essa demandati dal presente articolo, la R.S.U. potrà
designare, nel proprio ambito, rappresentanti in numero di uno nelle unità produttive fino a 200
dipendenti, non superiore a tre nelle unità produttive oltre 200 e fino a 1.000 dipendenti e a sei
nelle unità produttive con oltre 1.000 dipendenti.
Tali componenti la R.S.U., che si identificano con i rappresentanti per la sicurezza di cui
alla legislazione vigente ed i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla
Direzione aziendale, potranno essere destinatari delle attività formative del personale
programmate dall'azienda in materia di ambiente e sicurezza, nell'ambito delle linee guida
congiuntamente formulate dalle parti a livello nazionale.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle
indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche
agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad
utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse
possibile, ad esaminare con la R.S.U. soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza della R.S.U., su loro richiesta:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la
sicurezza;
b) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in
relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi
eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la USL;
c) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi alle
sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medicoscientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo
produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le
relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
e) notizie sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di
venire in contatto con l'uomo nonchè sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del D.M.
17 dicembre 1977 e successive modifiche;
f) informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale tenendo anche conto di
esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo
produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche,
sia a livello nazionale che internazionale;
g) adempimenti ed iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la R.S.U. la
possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto
controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle
imprese terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi
con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a
livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno
annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali
fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole
registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica.
In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami
periodici nonchè le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro
sarà tenuto dall'azienda a disposizione della R.S.U. e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di
fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle
visite mediche di assunzione e periodiche, degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli
infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento,
aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia
dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte
dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto,
posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione,
nonchè se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni
momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed
estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione,
alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17 dicembre
1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il dispositivo dell'art. 9
della legge n. 300/1970.
La R.S.U. è tenuta alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con
eventuali norme di legge od altre norme comunque obbligatorie per le aziende disciplinanti in
tutto o in parte le stesse materie.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e
degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, nel caso in cui le
competenti autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà
oggetto di esame tra le parti firmatarie del presente contratto.
Art. 43
(Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti)
Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso all'istruzione
professionale, come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare
ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo,
quando ve ne sia la possibilità e la necessità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale
di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati
a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a
richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 gg. l'anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuiti quanti sono i giorni degli
esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di
15 gg. nel corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno
essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al presente articolo.
Art. 44
(Diritto allo studio)
I lavoratori che al fine di migliorare la propria preparazione anche in relazione all'attività
aziendale, o al fine di conseguire la licenza della scuola dell'obbligo, intendono frequentare,
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni
indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale
messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo
anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per
l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei
dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli
successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità
produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza
occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività
produttiva, mediante accordi con la R.S.U.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per
triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende
partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e
con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore
triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto
comma, la direzione e la R.S.U. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori
in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei
permessi, fermo restando quanto previsto al quarto comma, quali età, anzianità di servizio,
caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre
che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo
saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione e la R.S.U.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili,
commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento
di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare
frequenza dell'intero corso.
Art. 45
(Indumenti di lavoro)
L'azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di lavoro obbligatori a
norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli
operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori
chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla
carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio
valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla
sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al
trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
L'azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e
metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una
particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli
indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
L'azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono
connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura
eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro
stesso.
Art. 46
(Norme aziendali)
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le
altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purchè non contengano
modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.
Art. 47
(Reclami e controversie)
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno
le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi
rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta
all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. A
seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente
contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 48
(Relazioni sindacali)
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti
assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 22
gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per
una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione
aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o
l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonchè l'informazione di cui alla Sezione prima
della Disciplina generale del presente c.c.n.l., l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti
aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 49
(Visite di inventario e di controllo)
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario e la visita personale di controllo che, per
ordine della ditta, venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonchè
la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in un locale
appartato con l'intervento di personale femminile all'uopo incaricato.
Tali visite dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto dalla legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 50
(Rapporti in azienda)
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale
saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare,
esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo
professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera
personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di
lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto
dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e
disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle
quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi
in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1 - osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il
controllo delle presenze;
2 - dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando
le norme del presente contratto nonchè le disposizioni impartite dai superiori;
3 - conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con
danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell'azienda, nè svolgere
attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto
di lavoro, in forma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua
attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedono i limiti di cui al comma
precedente e comunque previsti dall'art. 2125 del codice civile.
Art. 51
(Conservazione degli strumenti e del materiale)
Il lavoratore riceverà in consegna dall'azienda gli utensili e i materiali occorrenti al
disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere preventivamente autorizzato
dal datore di lavoro.
In tal caso l'azienda corrisponderà al lavoratore un compenso o indennità per l'uso degli
strumenti stessi, da concordarsi tra datore di lavoro e lavoratore interessato.
L'azienda potrà in qualunque momento sostituire con strumenti propri quelli di proprietà del
lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli
armadietti, i disegni e in genere quanto come strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli;
in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente
la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà mediante trattenuta sulla retribuzione delle perdite e dei danni
eventuali che non derivino da uso o logorio, semprechè siano - dopo regolare accertamento - a
lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del
suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni recati al
materiale.
Art. 52
(Procedura per i provvedimenti disciplinari)
La adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 53, escluso il richiamo
verbale, deve essere preceduta dalla contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione
specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del
licenziamento di cui al successivo art. 54 l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la
sospensione cautelare del lavoratore.
I provvedimenti non potranno essere emanati se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione,
nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui il
lavoratore presenti tali giustificazioni, qualora il provvedimento disciplinare non venisse
comminato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle giustificazioni, queste si
intenderanno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale
assistenza di un rappresentante del sindacato cui aderisce ovvero di un rappresentante
sindacale aziendale.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal
lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Art. 53
(Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno
essere punite:
1) con richiamo verbale;
2) con l'ammonizione scritta;
3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) con il licenziamento.
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a
favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati
motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di
lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
g) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di
disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai
regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Art. 54
(Licenziamento senza preavviso)
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita della
indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni
alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o
materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno,
quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 53;
b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furto nello stabilimento;
f) trafugamento di schizzi, di disegni di macchine, di utensili, di documenti dello
stabilimento;
g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità
delle persone od alla sicurezza degli impianti;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione;
i) condanna ad una pena detentiva, comminata al lavoratore con sentenza passata in
giudicato per azione compiuta non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
l) assenza ingiustificata prolungatasi oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per
quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente alle ferie;
m) esecuzione, senza permesso, di lavoro per proprio conto o di terzi nei locali
dell'azienda;
n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 53, quando siano stati
comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi due anni.
Art. 55
(Trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta legge è
composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- contingenza ex legge n. 297/1982;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- indennità per specifiche circostanze (indennità di alloggio, indennità per lavorazioni
nocive, indennità di mensa);
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- tredicesima mensilità e premio speciale;
- maggiorazioni per lavoro in turno svolto con carattere di continuità.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto spettante ai
lavoratori con qualifica operaia è commisurato all'aliquota di 30/30 a partire dal 1987; fino al 31
dicembre 1986 si applicano le aliquote previste dai precedenti c.c.n.l.
Chiarimento a verbale
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di
fine rapporto quanto l'impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa
per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 99 della Regolamentazione impiegati.
Norma transitoria
Si richiamano le disposizioni del c.c.n.l. 31 ottobre 1979 relative alle anticipazioni
sull'indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in forza all'11 maggio 1976 e al 31 ottobre
1979 secondo gli accordi stipulati in pari data.
Art. 56
(Restituzione documenti di lavoro)
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà
consegnare al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente
aggiornati.
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile, l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il
libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è
stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti
dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Art. 57
(Indennità in caso di morte)
Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disciplinano la materia.
In base a queste norme, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del
preavviso e il trattamento di fine rapporto saranno liquidati a titolo di "indennità in caso di morte"
al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli
affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del
codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma, le indennità sono attribuite
secondo le norme di legge in materia di successione legittima.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto i ratei di ferie e di tredicesima
mensilità maturati, ed ogni altra competenza che sarebbe spettata al lavoratore defunto in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 58
(Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda)
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolvono il rapporto di
lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare,
salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dei lavoratori.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento dei lavoratori, o in caso di cessazione di
attività dell'azienda, il lavoratore avrà diritto al preavviso ed a quant'altro gli compete in base al
presente contratto.
Art. 59
(Rappresentanza sindacale unitaria)
1. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Filcea-CGIL, Flerica-CISL e Uilcer-UIL, in
ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la
disciplina della elezione ivi prevista.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo interconfederale,
l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni
sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4,
parte seconda, del richiamato Accordo interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20
maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
2. La R.S.U. è composta, per due terzi, dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da
tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti
dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il
residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa
copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse
qualifiche (operai, impiegati e quadri) dei lavoratori in forza all'unità produttiva.
3. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità produttive da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità produttive da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità produttive da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni a decorrere dalla data delle elezioni. I
nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della
Associazione industriale territoriale competente.
4. Nelle unità produttive con almeno 9 componenti la R.S.U., per i rapporti con la direzione
aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, si avvale di
un Comitato esecutivo designato tra i suoi componenti, i cui nominativi saranno comunicati per
iscritto dalla R.S.U. alla Direzione aziendale.
5. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al c.c.n.l. 13 dicembre 1990 e i suoi
componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti della R.S.A. di cui alla legge n. 300/1970 per
titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di
agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente
contratto.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell'ambito del numero
corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui
agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970.
Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei
beneficiari per il tramite della Associazione industriale territoriale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti
per un monte ore annuo globale elevato da due ore a due ore e mezza per dipendente in forza
all'unità produttiva. Tale monte ore assorbe fino a concorrenza eventuali condizioni di miglior
favore in atto a livello aziendale.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la
R.S.U. nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A.
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 300/1970.
Le Associazioni sindacali Filcea, Flerica e Uilcer, per lo svolgimento della loro attività
associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di un terzo del monte ore
di permessi retribuiti globalmente a disposizione della R.S.U. Tali permessi, di norma, saranno
usufruiti dai componenti la R.S.U. espressamente delegati dalle citate Associazioni.
I permessi debbono essere richiesti, di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore,
dagli Organi competenti della R.S.U. ed eventualmente dai Sindacati provinciali, alla Direzione
aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in
modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
7. Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte compatibilmente con
le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in
particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua
fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista
dall'Accordo Interconfederale.
Chiarimento a verbale
Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso numero di
componenti la R.S.U., ai sensi del punto 3 del presente articolo, saranno considerate utili al
momento della relativa nuova elezione.
Dichiarazioni a verbale
1. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le
disposizioni dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
2. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova
regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Norma transitoria
Le parti convengono sulla transitoria conferma, fino a scadenza del mandato, del numero
dei componenti la R.S.U. delle unità produttive ove le elezioni si siano svolte prima della
definizione della presente norma. Ciò subordinatamente al fatto che le elezioni stesse si siano
svolte nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Art. 60
(Patronati)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro
attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di
patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,
mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a
conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica,
rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare
eventuali variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo
svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività
aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato
dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per
l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne
daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al
lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario,
semprechè non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle
aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con
l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente
articolo.
Art. 61
(Assemblee)
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di
lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Organizzazioni
sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con
l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è
ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di
10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni
dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo
caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la
normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in
due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con
modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la
salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità
produttiva o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di
100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di esse.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali o provinciali delle
Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno
preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un
numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile,
all'interno dell'azienda.
Art. 62
(Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali)
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali è
concessa, a richiesta, un'aspettativa per la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete al lavoratore retribuzione alcuna, mentre decorre
l'anzianità non però agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie e del t.f.r.
Art. 63
(Permessi per cariche sindacali)
Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni
nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e aderenti, saranno concessi, compatibilmente
con le esigenze di servizio, permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 80 ore all'anno.
Il trattamento di cui al comma precedente non potrà in ogni caso comportare per ogni
singolo stabilimento avente non più di 300 dipendenti un onere superiore a complessive 96 ore
annuali per ognuna delle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie; per gli stabilimenti
che occupano oltre 300 dipendenti il monte ore annuo suddetto è proporzionalmente
incrementato.
Il permesso deve venire espressamente richiesto per iscritto all'azienda, tramite
l'Associazione provinciale dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni dei lavoratori interessate.
L'appartenenza agli organi di cui al comma 1° e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni competenti dei datori di
lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda interessata.
Art. 64
(Affissioni)
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria, aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni
a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi, di cui al primo comma,
della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità,
trasmessa a firma dello stesso Segretario responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla
Direzione aziendale.
E' consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell'orario di
lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale di informazione delle
Organizzazioni sindacali, anch'esso tempestivamente inoltrato in copia alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto all'imprenditore e ai
dirigenti dell'impresa.
Art. 65
(Versamento dei contributi sindacali)
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'azienda provvederà a trattenere sulla
retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo associativo su delega.
All'azienda verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale
debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà inviare
il contributo, il quale sarà commisurato ad una percentuale da computarsi sui minimi e sulla
contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento, non
dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante
versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso Sindacato.
Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuate mensilmente.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in
sede aziendale, restano invariati.
Nota a verbale
Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni dei c.c.n.l. precedenti conservano la loro
validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono essere rinnovate.
Art. 66
(Normalizzazione dei rapporti sindacali)
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno
concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di
lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme
generali o regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali
centrali degli industriali e dei lavoratori.
Art. 67
(Fondo di solidarietà)
Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del
Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo, dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla
riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al fondo
o presso Istituti di credito.
Art. 68
(Condizioni di miglior favore)
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso
modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Art. 69
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento di fine rapporto (per gli impiegati), anche quando siano
disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 70
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre
dal 1° settembre 1994 e sarà valido, per la parte retributiva, sino al 31 ottobre 1996 e per la
parte normativa sino al 31 agosto 1998.
Il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle
parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della
scadenza per quanto riguarda la parte retributiva, almeno 5 mesi prima della scadenza per
quanto riguarda la parte normativa.
Durante tali periodi, secondo quanto previsto dall'Intesa del 21 aprile 1989, parte integrante
dell'Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, la parte che ha ricevuto le richieste di modifica
del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.
Norma transitoria
Per il rinnovo biennale dei minimi retributivi, le parti si incontreranno in tempo utile - e
possibilmente entro il 30 settembre 1996 - per valutare l'adozione dei criteri di riferimento più
adeguati, in conformità di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Art. 71
(Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto)
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno
insieme l'esclusiva a tutti gli effetti.
E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza una copia del presente
contratto nell'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti.
DISCIPLINA SPECIALE
Sezione Prima
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI
ALLA QUALIFICA OPERAIA
Art. 72
(Periodo di prova)
L'assunzione in servizio dell'operaio avviene con un periodo di prova non superiore a:
- un mese e mezzo per gli operai appartenenti al 4° e al 3° livello;
- un mese per gli operai appartenenti al 2° livello;
- mezzo mese di lavoro per gli operai appartenenti al 1° livello.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato
servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa azienda con le stesse
mansioni.
Art. 73
(Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario
normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60
settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze,
per i quali vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:
- addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, usceri, infermieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la
refezione.
Per gli operai discontinui, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro viene
fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60;
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50;
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45.
La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo
non uniforme.
Per le ore prestate entro il limite del normale orario contrattuale settimanale dell'operaio
continuo, compete al discontinuo lo stesso trattamento economico.
Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno
compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario contrattuale
settimanale di cui al quarto comma del presente articolo.
Nel caso in cui non sia possibile osservare i limiti dell'orario contrattuale, per ogni ora di
lavoro effettuata oltre i limiti di cui al quarto comma del presente articolo e fino agli orari
settimanali di legge, all'operaio sarà corrisposto, oltre la quota oraria della normale retribuzione,
un compenso pari al 20% del minimo di paga base e dell'indennità di contingenza del livello cui
l'operaio appartiene.
Chiarimento a verbale
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati
alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi
normalmente espletate tolga il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 74
(Regolamentazione del lavoro a cottimo)
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al
risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro
come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio una
prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un
risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia,
l'operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento
soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
Norme riguardanti il lavoro a cottimo
1) Le tariffe di cottimo (a tempo od a pezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da
garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità, il
conseguimento di un utile di cottimo non inferiore all'importo percepito alla data del 30
novembre 1994.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per tale almeno i
2/3) degli operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi
sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 3%, il che non
esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di
capacità ed operosità superiore alla normale.
2) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a
cottimo, all'operaio dovrà essere garantita una percentuale del minimo di paga corrispondente a
quella minima di cottimo.
3) Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto
dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salva l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento
delle condizioni di emissione della tariffa di cui al punto 14), la retribuzione gli verrà integrata
fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4) L'azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione
(casuali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma
precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i
servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa
denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di
carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in
calce all'articolo).
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4)
potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda e la R.S.U.
Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in
vigore, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative
ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al 1° comma al
fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.
Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la
rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà
applicazione la norma di cui all'art. 47 della parte comune.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando
sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto
4), 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.
Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione
la norma di cui all'art. 47, parte comune.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro,
per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o
collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a pezzo)
nonchè di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
8) L'azienda, nel caso sorga controversia, comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi
di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga.
La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali,
data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico
cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro
durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
9) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico
necessario perchè le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate:
pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di
stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
10) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti
direttamente interessate.
11) Durante il periodo di assestamento sarà concessa all'operaio una integrazione del
guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno
stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla
variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un
periodo superiore ai due mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel
presente comma sarà dell'85%.
12) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà all'operaio quando
la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai
successivi punti 13) e 14).
13) Le tariffe stabilite potranno essere variate, allorchè sia superato il periodo di
assestamento, solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche ed organizzative nelle
condizioni di esecuzione del lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno
che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di
assestamento.
14) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato,
variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, difetti di lavorazione
preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non
fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti
benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della
variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
15) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di cottimo la
R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Ove
ricorra l'ipotesi di cui al punto 6) del presente articolo, un esame di merito potrà essere
effettuato in sede sindacale.
16) Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto
complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna
tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione
dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell'operaio, fermo quanto previsto dal punto 8)
circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
17) Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in
corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte
inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata
per l'integrazione prevista dal punto 3) del presente articolo.
18) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo
ultimato ed all'operaio devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga,
acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
19) L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo
è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fin
dal momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il
cottimo sia ultimato, l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile
liquidazione.
20) Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella stessa
lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo ove rimangano inalterate le
condizioni di lavoro e la produzione individuale.
21) I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri
operai a cottimo e che, pure essendo soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella
propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai
benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui
sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'azienda comunicherà alla
R.S.U. i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione. L'azienda porterà
tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonchè le
sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione
comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
22) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare
quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del minimo di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione di lavoro,
circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno
determinate dalle modifiche stesse;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 14);
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati dai lavoratori
ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto
alla Direzione tramite la R.S.U. perchè venga esperito il tentativo di conciliazione tra la R.S.U.
stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette
giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni
successivi tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.
Protocollo di chiarimento all'art. 74, punto 4)
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi
indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al
cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il
metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di
correzione dei tempi. L'azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di
cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello
assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
Art. 75
(Inizio e cessazione del lavoro)
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue:
- il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo
segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a quest'ultimo segnale
l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale, resta in facoltà della Direzione di ammettere i
ritardatari.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o
mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare a seconda che il ritardo
sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 minuti e fino ai 30.
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro: nessun operaio potrà
cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 76
(Interruzione del lavoro e sospensioni)
In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà
corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri
lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento,
non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà
corrisposto il 75% della paga di fatto e dell'indennità di contingenza per la prima giornata di
sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non
sarà dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per
quanto riguarda il rimborso da chiedersi dalle aziende.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le
Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di
lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennità di anzianità, all'indennità sostitutiva
del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.
Art. 77
(Riduzione di lavoro e turni)
In caso di riduzione di lavoro, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di
ridurre il personale procederà alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.
Art. 78
(Recuperi)
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza
maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti
giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.
Art. 79
(Trattamento economico in caso di festività)
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festività di cui ai punti b),
c) e d) dell'art. 19 della Regolamentazione comune, è regolato come segue:
a) nel caso che la festività cada dal lunedì al venerdì (nella ipotesi di normale distribuzione
dell'orario di lavoro), qualora non vi sia prestazione d'opera il trattamento relativo è compreso
nella retribuzione mensile di cui al successivo art. 80;
b) nel caso che la festività cada in sabato, si intende compensata nel trattamento per ferie
stabilito all'art. 83 della presente Regolamentazione;
c) nel caso che la festività coincida con la domenica, è dovuto in aggiunta alla retribuzione
mensile un compenso pari a 6,66 quote orarie della stessa.
Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a
provvigione o con altre forme di compensi mobili non compresi nella retribuzione mensile di cui
all'art. 80, comprenderà il valore di tali quote mobili calcolate sul guadagno medio del mese
precedente o delle ultime quattro settimane.
Art. 80
(Modalità di corresponsione della retribuzione)
La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il
lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito
dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario
contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che
comportano il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 40 e 41 - Parte comune verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le festività di cui al
punto a) dell'art. 79 e le altre assenze retribuibili;
b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o
comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione
commisurata alle ore non lavorate, riproporzionate applicando al suddetto numero di ore il
coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo operaio):
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario
contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
In caso di distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane, come
previsto al tredicesimo comma dell'art. 14, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata
all'orario di quaranta ore settimanali, pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti
commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.
Art. 81
(Retribuzione oraria)
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173,33.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista ai punti 1) e 2)
dell'art. 22 della parte comune.
Art. 82
(Trasferte)
All'operaio in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale
retribuzione di fatto:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto
impiegati;
b) il rimborso di spese di vitto ed alloggio nei limiti della normalità quando la durata della
missione obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione
semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera di fatto,
comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla
sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24
ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la
sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad 1
mese, la indennità di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del
21%.
La indennità di cui alla lettera d) verrà corrisposta nella misura del 21% quando la
frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente
disimpegna (es.: autista non adibito alle altre mansioni).
Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e formazione
professionale, l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro
effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corso della missione si rendesse
necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa
essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come
straordinario.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto
di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo,
riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Art. 83
(Ferie)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della
retribuzione, di:
- 4 settimane per anzianità fino a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni per anzianità oltre i 10 e fino ai 18 anni compiuti; a tali lavoratori
sarà inoltre riconosciuto un ulteriore giorno di ferie con decorrenza dall'esercizio 1997/1998;
- 4 settimane più 4 gg. per anzianità oltre i 18 anni; a tali lavoratori sarà inoltre riconosciuto
1 ulteriore giorno di ferie, con decorrenza dall'esercizio 1994/1995.
Per i cottimisti dovrà essere fatto riferimento al guadagno medio del mese precedente o
delle ultime quattro settimane.
Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento economico si è
tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 19 della parte comune cadenti in
sabato, che in tal modo si intendono interamente compensate. Pertanto i trattamenti di miglior
favore al riguardo eventualmente in atto vengono assorbiti fino a concorrenza.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno ad una
settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 19 della parte comune, cadenti nei
giorni di ferie non sono computabili come ferie, ad eccezione di quelle coincidenti con il sabato.
Non è ammessa la rinuncia da parte dell'operaio al riposo annuale cui ha diritto, salvo il
caso che l'azienda, per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio, non sia in
grado di concederglielo; in tale evenienza l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una
indennità sostitutiva pari all'intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di ferie collettive o individuali, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie
intere, competeranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio spetterà il
pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15
giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero.
Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà
tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno
nella località dove godeva le ferie stesse.
Chiarimenti a verbale
1) Le dizioni del primo comma "fino a 10 anni compiuti", "oltre i 10 anni e fino ai 18 anni
compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4
settimane, per i successivi 8 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 2 giorni e per i
successivi periodi lo scaglione di 4 settimane più 4 giorni.
Nel caso in cui l'operaio abbia goduto nel primo anno di anzianità di servizio le frazioni del
detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale dell'undicesimo anno di anzianità
insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 2 giorni. Le rimanenti frazioni di questo
scaglione saranno godute nel periodo feriale del diciannovesimo anno di anzianità insieme alle
frazioni dello scaglione di 4 settimane più 4 giorni.
2) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere calcolata con
approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.
3) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di
produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli impianti. A tal fine le parti
riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva.
Pertanto il godimento di ferie dovrà tener conto dell'esigenza suindicata coerentemente con
i criteri espressamente enunciati al punto 11 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983.
Art. 84
(Preavviso)
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 54 della parte
comune o le dimissioni dell'operaio stesso possono aver luogo in qualunque giorno della
settimana con un preavviso di:
- 6 gg. di effettiva prestazione fino al quinto anno compiuto di anzianità di servizio;
- 9 gg. di effettiva prestazione oltre al quinto e fino al decimo anno di anzianità di servizio;
- 12 gg. di effettiva prestazione oltre il decimo anno compiuto di anzianità di servizio.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse effettuato il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso per la ricerca di nuova
occupazione, interverranno accordi tra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente
seguiti dall'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento
si trovi sospeso dal lavoro.
Art. 85
(Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti)
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene
riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 7% sulla paga effettivamente percepita (esclusa
la contingenza) limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui
sopra.
Art. 86
(Disciplina dell'apprendistato)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono
per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente contratto in quanto applicabili.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di quattro settimane; detto
periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratti di apprendista che abbia frequentato con
profitto corsi professionali per la qualificazione inerente all'apprendistato. Il periodo di prova
verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni, ma a seconda dell'età di
assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto
come risulta dalla tabella seguente:
Ai fini della durata dell'apprendistato, i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro
vengono cumulati a tutti gli effetti purchè essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni
superiori ad un anno e purchè i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda
industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a
quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire
corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
La retribuzione dell'apprendista viene fissata sulla base della retribuzione (minimo tabellare
e indennità di contingenza) dovuta all'operaio di 2° livello, secondo le percentuali della seguente
tabella:
Nei casi di durata dell'apprendistato pari ad anni 3 e mesi 6, ad anni 2 e mesi 6 e ad anni 1
e mesi 6, durante il primo semestre verrà corrisposta la retribuzione iniziale sopra stabilita
rispettivamente per l'apprendistato di durata di 4 anni, di 3 anni e di 2 anni.
La durata delle ferie è di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni
e di 4 settimane per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme
legislative e, in caso di esito favorevole, consegue la qualifica.
Compiuti i 18 anni e dopo aver effettuato almeno la metà del periodo di tirocinio,
l'apprendista può richiedere di essere ammesso ad una prova anticipata di idoneità. Uguale
possibilità ha l'apprendista di età inferiore ai 18 anni che abbia effettuato almeno la metà del
tirocinio ed abbia prestato un anno di effettivo servizio presso l'azienda.
Le suddette richieste debbono essere sottoposte alla Direzione aziendale per iscritto.
Sezione Seconda
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI
ALLA QUALIFICA SPECIALE
Art. 87
(Criteri di appartenenza)
Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al riconoscimento della
qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare
rilievo, rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili pertinenti si
applicherà il trattamento della presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che esplichino mansioni di
specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria
massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con
apporto di particolare competenza tecnico-pratica, semprechè non partecipino con ininterrotta
continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili
già regolate dalle classificazioni operaie.
Art. 88
(Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro)
In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposta dall'azienda
o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subirà
riduzioni.
Art. 89
(Clausole di rinvio)
Per quanto non contemplato nella presente Regolamentazione si rinvia alle disposizioni
normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati di pari livello, in quanto applicabili e
senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.
Sezione Terza
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI
ALLE QUALIFICHE QUADRI ED IMPIEGATIZIA
Art. 90
(Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per quadri ed
impiegati di 6° livello e per impiegati di 5° livello ed a tre mesi per quelli degli altri livelli. Il
periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi ed a 2 mesi per i seguenti quadri ed
impiegati:
a) per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno
un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio almeno un biennio
presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da
conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione
sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due
mesi nel caso di quadro ed impiegato di 6° livello e di impiegato di 5° livello, o durante il primo
mese nel caso dell'impiegato appartenente agli altri livelli. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta
a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il
licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese
stesso.
Art. 91
(Disposizioni particolari per quadri ed impiegati con funzioni direttive)
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali
aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la responsabilità, il
coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia
discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, si
conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento
aggiuntivo al t.f.r. pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di
licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento,
procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Art. 92
(Computo della retribuzione)
Il quadro e l'impiegato possono anche essere remunerati, in tutto o in parte con provvigioni,
con compartecipazioni agli utili nonchè con premi di produzione ed in tali casi sarà loro
garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione secondo il livello di inquadramento. In
questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà essere
comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui all'art. 22 della
parte comune.
Per trattamento retributivo complessivo mensile, si intende la dodicesima parte
dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui all'art. 22 della parte comune, corrisposti
di fatto o comunque spettanti al quadro ed all'impiegato nel corso dell'anno.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile si divide lo
stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque).
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai punti 1) e 2)
dell'art. 22 della parte comune.
Art. 93
(Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro)
In caso di sospensione dal lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui
all'art. 14 della parte comune, disposta dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio
mensile di fatto e la contingenza non subiranno riduzioni.
Art. 94
(Trasferta)
Al quadro ed all'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà,
oltre alla normale retribuzione mensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto
impiegati;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata
della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, semprechè
siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e
contingenza).
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per
missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta
per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il quadro o l'impiegato venga inviato in missione, per incarichi che
richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi
superiori ad 1 mese, l'indennità di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella
misura del 30%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente,
l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda.
Parimenti per il quadro o l'impiegato inviato in trasferta per addestramento, aggiornamento
o formazione professionale l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto
di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo,
riconoscendosi al quadro e all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto
più favorevole.
Art. 95
(Alloggio)
Qualora nella località ove il quadro o l'impiegato svolgano normalmente la sua attività non
esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località
stessa con centri abitati o il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 km, l'azienda che non
provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 96
(Ferie)
Il quadro e l'impiegato hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie con
decorrenza della retribuzione mensile pari a:
- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Nelle aziende nelle quali si sia proceduto alla ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su
5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno ad una settimana. Identico rapporto si applicherà in caso
di godimento di singole giornate.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 19 della parte comune cadenti nei giorni
di ferie non sono computabili come ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse del
quadro e dell'impiegato.
Qualora il quadro o l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove
trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall'art. 94 della presente Regolamentazione. Il
periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per il ritorno nella località
di riposo, non verrà computato nelle ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno, il
quadro e l'impiegato non in prova hanno diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di
anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale
oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di ferie collettive o individuali, al quadro e all'impiegato che non abbiano maturato il
diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di anzianità.
Chiarimenti a verbale
1) Le dizioni del primo comma "fino ai 2 anni compiuti", "oltre i 2 anni e fino agli 8 anni
compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi due periodi di ferie vale lo scaglione di 4
settimane, per i successivi sei periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 1 giorno, per i
successivi dieci periodi lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo
scaglione di 5 settimane.
Nel caso in cui il quadro e l'impiegato abbiano goduto, nel corso del primo anno di anzianità
di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto
scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del terzo anno di anzianità insieme alle
frazioni dello scaglione di 4 settimane più 1 giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione
saranno godute nel periodo feriale del nono anno di anzianità, insieme alle frazioni di questo
scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno
godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5
settimane.
2) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere calcolata con
approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.
3) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di
produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli impianti. A tal fine le parti
riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva.
Pertanto il godimento di ferie e di riposi aggiuntivi dovrà tenere conto dell'esigenza
suindicata coerentemente con i criteri espressamente enunciati al punto 11 del Protocollo
d'intesa del 22 gennaio 1983.
Art. 97
(Indennità maneggio denaro - Cauzione)
Il quadro o l'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per
riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una
particolare indennità mensile pari all'8% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di
appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al quadro o all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno
essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di
comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del quadro e dell'impiegato.
Art. 98
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due
parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e del livello
cui appartengono il quadro e l'impiegato:
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il
periodo di mancato preavviso.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il
rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda
concederà al quadro e all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle
esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Art. 99
(Previdenza)
Per la previdenza a favore dei quadri e degli impiegati dell'industria, di cui all'art. 25 del
contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria, e del contratto
collettivo 21 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, ci si atterrà alle norme dei
citati contratti collettivi e delle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante
accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Allegato 1
Minimi tabellari mensili
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
(*) Alla qualifica speciale che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della
manutenzione e della produzione, esercita, in condizioni di ampia autonomia decisionale e operativa in assenza di
livelli di coordinamento superiore, la guida, il controllo ed il coordinamento di significativi gruppi di lavoratori, sarà
riconosciuto un apposito minimo retributivo fisso di L. 80.000, con assorbimento fino a concorrenza di quanto già
aziendalmente riconosciuto allo stesso titolo.
---------N.d.R.: L'accordo 18 febbraio 1997 prevede quanto segue:
Importi e decorrenze
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo sarà corrisposto l'importo una tantum di L. 200.000
lorde, con la retribuzione del mese di marzo 1997, in ragione del servizio prestato nel periodo novembre 1996 - gennaio
1997.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il t.f.r., sarà proporzionalmente ridotto in
caso di assenze, nel periodo novembre 1996 - gennaio 1997, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a
zero ore, aspettativa non retribuita post partum ex art. 7, L. n. 1204/1971, e sarà altresì proporzionato in caso di attività
a part-time.
Allegato 2
Lettera Assolampade
16 dicembre 1994
Spett.le
FULC
Via Bolzano, 16
00198 ROMA
Vi confermiamo che, con riferimento alle segnalazioni effettuateci, sarà compiuta, in
applicazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 13 maggio 1985, nelle realtà aziendali in
cui ciò si renda necessario, la comunicazione dell'attribuzione della qualifica di Quadro agli
interessati, entro il mese di gennaio 1995.
La comunicazione di cui sopra avverrà con riferimento a quanto previsto dalla normativa
concernente i Quadri di cui all'articolo 10 del contratto nazionale di lavoro.
Allegato 3
Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti fisici
e indici biologici di esposizione ACGIH 1994 - 1995
(Omissis)
I
Accordo 18 febbraio 1997
per il rinnovo della parte economica
del c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese produttrici di
lampade elettriche e valvole termojoniche
Addì 18 febbraio 1997, a Roma
tra
ASSOLAMPADE
e
FILCEA-CGIL,
FLERICA-CISL,
UILCER-UIL (FULC),
con riferimento a quanto previsto dall'art. 70 del vigente c.c.n.l. 16 dicembre 1994 e dal
Protocollo 23 luglio 1993, sono stati concordati gli incrementi retributivi di seguito riportati, riferiti
al secondo biennio di vigenza contrattuale.
Importi e decorrenze
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo sarà corrisposto
l'importo una tantum di L. 200.000 lorde, con la retribuzione del mese di marzo 1997, in ragione
del servizio prestato nel periodo novembre 1996 - gennaio 1997.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il t.f.r., sarà
proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo novembre 1996 - gennaio 1997, per
servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, aspettativa non retribuita post
partum ex art. 7, L. n. 1204/1971, e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.
Fondo pensione complementare
Assolampade e Fulc,
- Visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sulla disciplina di forme pensionistiche
complementari, come modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Considerato l'art. 5 del vigente c.c.n.l. 16 dicembre 1994 in tema di previdenza integrativa;
- Visto lo Statuto del Fondo pensione complementare FONCHIM,
hanno concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura
previdenziale per i lavoratori del settore.
1) Assolampade manifesta la volontà - della quale la Fulc prende positivamente atto - di
aderire a FONCHIM, e si impegna ad esperire, insieme alla Fulc, gli adempimenti formali
necessari al riguardo.
2) La raccolta delle contribuzioni avverrà a partire dal 1° luglio 1998.
3) Le aliquote contributive sono le seguenti:
- con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 30
giugno 1998;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni alla stessa data
del 30 giugno 1998;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;
- eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla norma statutaria
di FONCHIM, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo.
4) La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 complessive per ciascun iscritto, da
versarsi al momento della presentazione della domanda, in ragione di lire 23.000 da parte
dell'impresa e di lire 7.000 da parte del lavoratore.
5) Le parti provvederanno a notificare il presente accordo a FONCHIM.
6) Le parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di
esame congiunto, nello spirito e con la finalità della salvaguardia dell'autonomia del settore
lampade - cinescopi.
Lavori usuranti
Assolampade e Fulc concordano di costituire una Commissione con il compito di:
1) Acquisire quanto prima l'orientamento del Ministero del lavoro sulla intera problematica
dei lavori usuranti.
2) Valutare, alla luce degli orientamenti del Ministero, previa verifica delle mansioni già
riconosciute dalla legge come usuranti, una griglia per la individuazione dell'eventuale esistenza
delle mansioni alle quali applicare i benefici di legge, considerando anche le possibili
implicazioni di costo in una logica di ripartizione tra Stato, imprese e lavoratori secondo le
previsioni di legge.
3) Attivare un confronto con il Ministero del lavoro sulla legge e sugli orientamenti relativi ai
dispositivi applicativi.
4) La commissione inizierà i suoi lavori entro la fine di settembre 1997.