Tutto quello che c`è da sapere quando si offrono i propri prodotti ai

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Tutto quello che c`è da sapere quando si offrono i propri prodotti ai
Il Nuovo Grano ­
Fiscale
Luglio ­ Agosto 2011
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Dal regime speciale per l’Iva alla dichiarazione di inizio o variazione di attività: ecco come evitare problemi
Il fisco e le vendite dirette
Tutto quello che c’è da sapere quando si offrono i propri prodotti ai consumatori
Le vendite dirette sono uno dei
nuovi fronti delle aziende agricole.
Ecco cosa bisogna sapere. In particolare, la disciplina richiede che l’attività di vendita diretta:
- sia esercitata da imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese
che non abbia subito condanne per
delitti in materia di igiene e sanità o
di frode nella preparazione degli alimenti;
- abbia ad oggetto prodotti agricoli
provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;
- possa avere ad oggetto anche
prodotti derivati ossia quelli ottenuti
a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Profili fiscali della vendita diretta
Gli obblighi tributari posti a carico
dall’imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita diretta dei
prodotti agricoli sono differenti a seconda che l’imprenditore adotti il regime speciale IVA ovvero opti per
l’applicazione del regime ordinario.
Il regime speciale IVA per i produttori
agricoli si fonda su un meccanismo
di forfetizzazione della detrazione
IVA basato su percentuali di compensazione da applicare all’importo
delle operazioni attive (cessioni di
prodotti agricoli) stabilite, per gruppi
di prodotti, da appositi decreti ministeriali.
Il regime speciale IVA si applica se
sussistono congiuntamente due presupposti:
1) quello oggettivo, ossia se i prodotti
agricoli e ittici sono compresi nella
prima parte della tabella A allegata
al D.P.R. 633 del 1972;
2) quello soggettivo, nel senso che
tali beni devono essere ceduti dai
produttori agricoli, ossia da soggetti
che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del Codice civile (agricole
e connesse). Si ricorda che il regime
in parola è applicabile, per espressa
previsione normativa, anche alle cooperative e loro consorzi.
Di seguito riassumiamo gli adempimenti fiscali (IVA e imposte dirette) a
cui è tenuto l’imprenditore agricolo
che intende esercitare la vendita diretta.
Adempimenti contabili
Tra gli adempimenti di natura fiscale
cui deve sottoporsi l’imprenditore
agricolo che intende esercitare la
vendita diretta dei propri prodotti - il
quale prescinde dal regime fiscale
adottato – è prevista la dichiarazione di inizio e/o variazione dati, la
quale serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate il luogo o i luoghi in cui l’imprenditore medesimo
intende esercitare la vendita diretta
dei propri prodotti (con l’indicazione
ad esempio, del mercato ovvero del
punto vendita diverso dalla sede
aziendale).
Dichiarazione di inizio attività
La dichiarazione deve esse fatta mediante apposito modello entro 30
giorni dall’inizio dell’attività di vendita diretta ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati
in precedenza.
In particolare, dovranno essere comunicati i luoghi di esercizio dell’attività di vendita indicando, nel caso di
esercizio dell’attività nei mercati
«stabili» (ossia attivi con cadenze
prestabilite), come tipologia di «sede» la voce residuale «A - Altre». È
bene ricordarsi anche di cancellare i
luoghi di esercizio delle attività non
più «attivi».
Registro dei corrispettivi
L’imprenditore agricolo che vende
al pubblico deve, altresì, istituire il registro dei corrispettivi in cui annotare
l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate in ciascuna giornata.
L’annotazione deve essere effettuata entro le ore ventiquattro del giorno successivo non festivo a quello
cui si riferisce.
Se il registro dei corrispettivi è tenuto
in luogo diverso da quello in cui si
svolge l’attività di vendita le annotazioni prescritte devono essere eseguite nei termini previsti, anche in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei
luoghi in cui si svolgono l’attività di
vendita.
L’imprenditore agricolo potrà, quindi, annotare gli importi delle singole
vendite dirette su una prima nota
per poi registrarli, nei termini di legge,
nel registro corrispettivi.
Fatturazione
Nel caso in cui è richiesta dal cliente,
ovvero nel caso di cessione a imprese, deve essere emessa la fattura.
Per i soggetti in regime di “esonero”
gli stessi sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili e l’obbligo di fatturazione è posto a carico
dei cessionari (autofattura).
Dichiarazione e opzione IVA
Possono presentare la dichiarazione
IVA in via autonoma i soggetti che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale.
I produttori agricoli in regime speciale IVA, nonché i produttori agricoli
esonerati che intendono optare per
l’applicazione dell’imposta nei modi
ordinari possono esercitare l’opzione
per l’applicazione del regime ordinario IVA dandone comunicazione
all’ufficio barrando l’apposita casella in dichiarazione.
Secondo tale decreto l’opzione e la
revoca di regimi di determinazione
dell’imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle
modalità di tenuta delle scritture
contabili. La validità dell’opzione e
della relativa revoca è subordinata
unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o
dell’attività.
Ne consegue che il produttore agricolo ha facoltà di non avvalersi del
regime speciale IVA manifestando
tale volontà nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alle scelta operata.
Nel caso di esonero dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione
annuale la scelta è comunicata con
le stesse modalità e i termini previsti
per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore
aggiunto. L’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio. Si ricorda che in
conseguenza delle variazioni di regime che comportano un diverso calcolo della detrazione dell’imposta ri-
La Coldiretti di Milano,
Lodi e Monza Brianza fa i migliori
auguri al collega Sergio Botta che
dopo una vita di lavoro ha lasciato
il suo incarico come responsabile
dell’area di Melegnano. Il nuovo
segretario di zona è Luigi Simonazzi
che proseguirà con la gestione
dell’ufficio e l’assistenza ai soci.
spetto a quella già operata (passaggio dal regime speciale agricolo di
cui al regime normale o viceversa), è
indispensabile procedere alla rettifica della detrazione IVA già operata,
limitatamente ai beni e servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati
nonché per i beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di cinque
anni e per i fabbricati o loro porzioni
acquistati od ultimati da non più di
10 anni.
Documento di trasporto
Il documento di trasporto è obbligatorio soltanto nell’ipotesi di fatturazione differita delle cessioni. Esso è
inoltre, idoneo, nei casi di consegna
dei beni a terzi a titolo non traslativo,
a superare le presunzioni di cessione
e di acquisto.
Con riguardo ai produttori agricoli, la
circolare del Ministero delle Finanze
11 ottobre 1996, n. 249/E ha chiarito
che per i trasporti di prodotti agricoli
effettuati dai produttori agricoli dal
luogo di produzione ai mercati all’ingrosso e al dettaglio non è richiesta
l’emissione di un documento di trasporto o di consegna.Ciò significa
che il documento di trasporto deve
essere emesso solo al momento della consegna dei beni al soggetto
non privato, sempre che si ricorra alla fatturazione differita. Per i soggetti
in regime di esonero l’obbligo di
emissione del documento di trasporto - nei casi di fatturazione differita risiede in capo al cessionario (autodocumento di trasporto).
Imposte dirette
Il reddito che l’imprenditore ritrae
dalla vendita diretta dei prodotti
agricoli ottenuti dalla coltivazione
del fondo ha natura di reddito agrario. Ciò significa che il reddito imponibile è determinato catastalmente
ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Si ricorda che il reddito agrario esprime la redditività media derivante
dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato in base ad un meccanismo forfetario mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite
dalla legge catastale per ciascuna
coltivazione ed è rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati
dal soggetto che esercita l’attività
agricola.
Esonero emissione scontrino o ricevuta fiscale
In base alla normativa riferita alla
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che applicano il regime
speciale IVA sono esonerati dal rilascio della certificazione fiscale
(scontrino o ricevuta fiscale) per la
cessione di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 a favore di consumatori finali.
Per le cessioni effettuate nei confronti di imprese, cioè di soggetti d’imposta che acquistano i beni e servizi
nell’esercizio dell’impresa, i produttori in argomento sono tenuti all’emissione di ordinarie fatture. Per i
soggetti in regime di esonero, l’obbligo di fatturazione è posto a carico
dei cessionari (autofattura).
Liquidazione dell’imposta
Nel regime speciale IVA, l’imposta
da versare periodicamente all’Erario
si determina come differenza tra: •
l’IVA a debito sulle vendite (ottenuta
applicando ai corrispettivi di vendita
le aliquote previste per i prodotti ceduti); • l’IVA «teorica» sugli acquisti
(determinata in modo forfetario applicando ai corrispettivi di vendita le
percentuali di compensazione).
Esonero dall’obbligo di certificazione degli incassi mediante scontrino
o ricevuta fiscale
Come già evidenziato i produttori
agricoli che agiscono in regime speciale IVA sono esonerati dal rilascio
della certificazione fiscale (scontrino
- ricevuta) in presenza di cessioni di
prodotti propri agricoli di cui alla prima parte della tabella A) allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 a favore di
consumatori finali.
Il predetto esonero non si applica
per le cessioni di prodotti agricoli
precedentemente acquistati da terzi e rivenduti, anche quando sia rispettato il criterio della prevalenza
dei prodotti propri.
Infatti, mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore
agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnico-economico dell’attività agricola, l’attività di semplice
commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è fiscalmente del tutto priva di
ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.
Ne consegue che per la cessioni di
prodotti di terzi sussiste obbligo di
certificazione degli incassi per la
vendita dei prodotti di terzi.
Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore agricolo oltre ai suoi prodotti (ai
quali applica il regime speciale) vende prodotti agricoli acquistati da altri
imprenditori, quest’ultima attività
configura una vera e propria attività
commerciale (seppur nei limiti della
prevalenza interna) che genera l’assoggettamento ad IVA nei modi ordinari.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i prodotti
agricoli vengano acquistati da terzi
per essere poi manipolati o trasformati unitamente ai propri, non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale
(analogamente a quanto previsto
per i prodotti propri) a condizione
che il prodotto finale ricada comunque nella tabella A) parte prima del
decreto IVA e venga garantita la
prevalenza dei prodotti propri su
quelli di terzi.
Obbligo di separazione della contabilità e liquidazione dell’imposta
Il produttore agricolo in regime speciale IVA che vende anche prodotti
di terzi è tenuto all’utilizzo contemporaneo di due diversi regimi di determinazione dell’IVA: quello speciale
agricolo e quello ordinario. Ciò comporta l’obbligo della separata tenuta della contabilità IVA. Pertanto, in
presenza di un imprenditore agricolo
che, nell’ambito della stessa impresa, oltre alla cessione di prodotti agricoli per la quale è applicabile il regime speciale di detrazione effettua
anche altre cessioni imponibili - soggette al regime ordinario IVA - deve
provvedere a registrare distintamente e indicare separatamente in sede
di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale l’imposta relativa alle operazioni soggette al regime ordinario IVA. Per quest’ultime, infatti,
dall’imposta relativa a tali operazioni
va detratta quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei
beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
Imposte dirette
Il reddito imponibile si determina in
base alla somma del reddito agrario,
per quanto concerne la vendita dei
prodotti propri, e del reddito d’impresa determinato nei modi ordinari,
con riferimento alla vendita dei prodotti di terzi.