ALPI EAGLES S.p.A. - Filt CGIL Regionale Veneto

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ALPI EAGLES S.p.A. - Filt CGIL Regionale Veneto
ALPI EAGLES S.p.A.
Contratto Collettivo di Lavoro
Personale di Terra
Parte normativa dal 01/04/2007 al 31/03/2011
Parte economica dal 01/04/2007 al 31/03/2009
INDICE
Capitolo 1
Premessa
Art. 1 – Relazioni Sindacali
Art. 2 – Innovazioni di carattere tecnico organizzativo
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 5 – Pari opportunità
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Diritti sindacali
Art. 6 – Diritto di affissione
Art. 7 – Costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie
Art. 8 – Permessi sindacali
Art. 9 - Assemblee in azienda
Art. 10 – Versamento dei contributi sindacali
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Tutele Sociali
Art. 11 – Tossicodipendenza
Art. 12 – Portatori di handicap
Art. 13 – Diritto allo studio
Art. 14 – Mercato del lavoro
Art. 14 bis – Formazione
Art. 15 – Ambiente di Lavoro (D.Lgs. 626/94)
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Capitolo 2
Art. 1 – Assunzione
Art. 2 – Periodo di prova
Art. 3 – Inquadramento
Art. 4 – Orario di lavoro e turni
Art. 5 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 6 – Infortuni sul lavoro
Art. 7 – Tutela delle dipendenti madri
Art. 8 – Minimi tabellari
Art. 9 – Indennità di contingenza
Art. 10 – Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 11 – Indennità di campo
Art. 12 – Mensa
Art. 13 – Indennità di trasporto
Art. 14 – Indennità di reperibilità
Art. 15 – Quadri
Art. 16 – Indennità di volo
Art. 17 – Trattamento di missione
Art. 18 – Indennità di missione “breve”
Art. 19 – Indennità di trasferimento
Art. 20 – Indennità di turno
Art. 21 – Indennità maneggio denaro
Art. 22 – Indennità di controllo a personale non
qualificato ENAC
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Art. 23 – Indennità di certificazione
Art. 24 – Passaggio di livello
Art. 25 – Elementi e computo della retribuzione
Art. 26 – Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 27 – Lavoro straordinario – festivo – notturno
Art. 28 – Ferie
Art. 29 – Vestiario
Art. 30 – Congedo matrimoniale
Art. 31 – Aspettativa
Art. 32 – Servizio militare
Art. 33 – Assenze e Permessi
Art. 34 – Norme di comportamento
Art. 35 – Divieti
Art. 36 – Provvedimenti disciplinari
Art. 37 – Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 38 – Trattamento di fine rapporto
Art. 39 – Restituzione dei documenti per cessazione
del servizio
Art. 40 – Previdenza Complementare
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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI TERRA DELLA COMPAGNIA
AEREA ALPI EAGLES S.P.A.
Oggi, 30 maggio 2007, presso la Unione degli Industriali della Provincia di Venezia
Tra la compagnia aerea Alpi Eagles s.p.a., rappresentata dal Presidente Sig. Paolo
Sinigaglia
E la Filt-Cgil provinciale rappresentata dal Sig. Umberto Tronchin, sig. Federica
Vedova e il sig. Fabio Cetomai;
E la Ugl rappresentata dal Sig. Enea Passino e la Sig.ra Donato Maria;
Si stipula il presente contratto collettivo di lavoro per il personale di terra della
compagnia aerea Alpi Eagles s.p.a.
CAPITOLO 1
Premessa
Nel quadro di un coerente sviluppo delle “ Relazioni Industriali”, le parti convengono
sull’opportunità di attivare, nel corso della vigenza del presente contratto, strumenti
che consentano di privilegiare fasi di concertazione tra Azienda e Sindacato
finalizzate alla realizzazione dei programmi definiti dalla Compagnia.
Sempre nel rispetto dell’ottica annunciata le parti, consapevoli dell’esigenza di dover
fornire risposte tempestive e flessibili all’evoluzione del mercato del Trasporto Aereo,
stante l’elevato livello di competitività e la crescente dinamicità del contesto di
riferimento, considerano prioritarie e qualificanti le problematiche riguardanti la
formazione professionale, l’organizzazione del lavoro, la qualità del servizio reso e
l’ambiente.
Qualora si definisse a livello nazionale un accordo contrattuale complessivo per tutto il
settore, si valuterà la possibilità di definire l’accordo di confluenza a quella tipologia
contrattuale.
Art.1- Relazioni Sindacali.
Le parti condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni
industriali, da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazioni rivolte a
realizzare una approfondita conoscenza, da parte delle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori stipulanti, della progettazione e realizzazione degli interventi di sviluppo
produttivo aventi riflessi sugli assetti occupazionali. Le parti convengono di superare i
contratti individuali nonché le forme di lavoro precario attraverso la confluenza nei
CCL definendo un accordo di stabilizzazione dei rapporto di lavoro. Le relazioni tra
l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si articolano nel seguente modo:
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Modello relazionale di informazione.
Le parti stipulanti
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quale momento prioritario e
qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di informazione improntato alla
trasparenza e tempestività;
- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante
miglioramenti dell’efficienza gestionale, della qualità del servizio e della
produttività;
- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità
competitiva dell’Azienda quale condizione essenziale per confrontarsi
validamente con la concorrenza, attesa la progressiva integrazione dei mercati ed
il processo di integrazione europea, tutto quanto sempre nell’ambito
dell’ottimizzazione dei costi aziendali;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente
assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema delle relazioni sindacali,
ravvisano l’opportunità di realizzare un “modello relazionale” secondo lo schema
sotto riportato.
L’Azienda esporrà, nel corso di appositi incontri alle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto, presente la RSU/RSA:
1) l’andamento relativo ai dati di traffico;
2) l’attività sviluppata in termini di acquisizione e/o accordi commerciali con altre
imprese;
3) l’andamento della produttività, del livello di efficienza in riferimento all’anno
precedente ed in rapporto con i principali concorrenti di riferimento;
4) le prospettive produttive nei programmi di investimento nonché i relativi
aggiornamenti dei progetti precedenti, con le prevedibili implicazioni
sull’occupazione, le condizioni di lavoro, le condizioni ambientali e la sicurezza
sul lavoro.
Art.2 – Innovazioni di carattere tecnico organizzativo.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico organizzativo che comportino sostanziali
modifiche dell’assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti
modifiche degli impianti, immissione di nuovi aeromobili, etc.), comprendendo nella
discussione anche il progetto dello sviluppo della nuova riorganizzazione del sistema
manutentivo, sarà data preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
stipulanti cui farà seguito, a richiesta di una delle parti ed entro sette giorni, un
incontro con l’esame in ordine ai riflessi sull’occupazione, sulle figure professionali e
sulle condizioni di lavoro. Tale esame, salvo diversi accordi scritti, dovrà essere
concluso nei trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
L’Azienda, comunque, non darà luogo alle modifiche suddette prima che sia
trascorso il termine in parola.
Le parti confermano la volontà di voler effettuare appositi incontri al fine di sviluppare
le relazioni industriali, perseguendo un maggior grado di consenso e di partecipazione
dei soggetti sociali alla realizzazione dei programmi aziendali.
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L’Azienda dichiara che tutte le disposizioni al personale verranno comunicate ai
dipendenti tramite posta elettronica. Ad ogni dipendente sarà realizzata un’apposita
mail.
Art.3-Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti (operai, impiegati e quadri) che
operano a terra, negli aeroporti e negli uffici in tutti i settori (amministrativo, tecnico,
operativo, commerciale, ecc).
Nel rispetto degli accordi interconfederali in materia del 23/07/93, ha durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Decorre dal 1 aprile 2007 e avrà vigore fino al 31 marzo 2011; per la parte economica
il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2009.
Il contratto sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto
da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata A.R., tre mesi prima della
scadenza del contratto stesso.
Il presente contratto costituisce l’unico che vincola le parti.
Art.4- Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali e/o morali, ritenendosi per
tali quelle manifestazioni offensive per i soggetti destinatari, costituiscono violazione
della dignità e dei diritti della persona. Pertanto i rapporti di lavoro saranno improntati
ai sensi di collaborazione e di urbanità.
Dovranno essere evitati comportamenti inopportuni, offensivi ed insistenti
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di rilevante disagio della persona a cui sono rivolti, anche
al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica
delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire suddetti comportamenti l’Azienda adotterà le opportune iniziative,
ritenendo di dover individuare a breve un idoneo Codice di Condotta.
Art.5- Pari opportunità.
Le parti convengono sulla necessità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle
indicazioni europee e nazionali (L.125/91, L.53/2000, L.196/2000 e L.198/2006) e da
tutte le disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo donna nel lavoro, azioni
positive e progetti specifici per il raggiungimento di tali obiettivi.
Sempre in quest’ottica anche il diritto alla maternità/paternità viene affermato non
solo attraverso il recepimento nell’attuale C.C.L. della normativa vigente, non ultima
la L. 53/2000, ma attraverso un reale impegno delle parti ad utilizzare tutti gli strumenti
in essa contenuti per la realizzazione di un progetto specifico finanziabile attraverso
l’art. 9 della stessa legge. IL progetto nascerà con l’obiettivo di rispondere ad
esigenze reali d un’organizzazione del lavoro diversa e favorire tutti i lavoratori e
lavoratrici genitori destinatari della normativa stessa.
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Diritti Sindacali
Art.6 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall’art.25 della L 20 maggio 1970, n°300.
Art.7 – Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) possono essere costituite ad iniziativa del
lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano
firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro in linea con l’accordo
interconfederale in materia.
I dirigenti delle RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti nelle quantità stabilite dall'accordo interconfederale in materia di
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
I nominativi della RSU dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite
della rispettiva Organizzazione Sindacale territoriale.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In assenza di RSU la contrattazione aziendale sarà svolta dagli RSA.
Art.8 – Permessi sindacali.
I lavoratori membri di organi direttivi nazionali, regionali e provinciali delle
confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle federazioni nazionali di categoria
e dei sindacati regionali e provinciali, potranno fruire di permessi retribuiti fino ad un
massimo di 24 ore trimestrali nell’arco dell’anno solare per l’espletamento delle loro
mansioni.
In tali fattispecie, l’assenza dal lavoro sarà espressamente richiesta dalle
Organizzazioni Sindacali di categoria almeno 48 ore prima.
I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con quelli che eventualmente
dovessero derivare da disposizioni di legge.
Il trattamento economico sarà pari a quello che sarebbe spettato all'interessato in
caso di effettiva prestazione lavorativa.
Art.9 – Assemblee in azienda.
Le OO.SS. stipulanti possono chiedere di indire, in orario di lavoro e in locali messi a
disposizione dall'Azienda, assemblee retribuite del personale fino ad un massimo di 10
ore annuali.
Le OO.SS. interessate dovranno presentare la richiesta con un preavviso di almeno 48
ore rispetto alla data di convocazione.
La richiesta dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Tali argomenti dovranno riguardare questioni di diretto interesse del personale inerenti
alla disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro.
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La data, il luogo e l'ora dell'assemblea dovranno essere comunque concordate con
la Direzione dell’Azienda, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzati, in modo
da salvaguardare le esigenze aziendali e delle altre OO.SS.
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti
esterni del sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
In aggiunta alle ore di cui sopra, l’azienda metterà a disposizione delle OO.SS. dei
locali idonei allo svolgimento di assemblee non retribuite da svolgersi al di fuori
dell’orario di lavoro.
Art.10 – Versamento dei contributi sindacali.
L'Azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne
faccia specifica richiesta mediante apposita delega, l'importo dei contributi
associativi da versare all'Organizzazione Sindacale stipulante indicata dal lavoratore
stesso.
La delega dovrà contenere l’importo del contributo da trattenere che non potrà, in
ogni caso, essere superiore al 1% della retribuzione convenzionale costituita dal
minimo tabellare e dalla indennità di contingenza in vigore al mese di gennaio di
ciascun anno, per tredici mensilità.
Le deleghe saranno valide fino a revoca da parte del lavoratore interessato. In questo
caso l'Azienda sarà automaticamente liberata dall'obbligo della trattenuta e dei
relativi versamenti.
Tutele Sociali
Art.11 - Tossicodipendenza.
L’Azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita per la durata
dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture
terapeutiche riabilitative e socio assistenziali individuate dalla L.26 Giugno 1990 n.162.
L’Azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non
retribuita della durata complessiva non superiore a sei mesi e da fruire fino a
concorrenza per periodi continuativi non inferiori ad un mese, motivata dalla
comprovata necessita' di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni
documentate di tossicodipendenza, effettuino terapie di riabilitazione da eseguire
presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle
competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla
L. 26 giugno 1990, n. 162.
Art.12- Portatori di handicap.
Allo scopo di favorire 1'insediamento di portatori di handicap in posti di lavoro
confacenti alle loro attitudini e capacita' lavorative, compatibilmente con le esigenze
tecnico organizzative, l’Azienda si adopererà per interventi atti a superare le barriere
architettoniche, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di
finanziamento pubblico.
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Le parti, inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia confermano la
particolare attenzione verso l’evoluzione del quadro legislativo, in una prospettiva di
ricerca dei possibili ambiti d'intervento da realizzarsi con opportune verifiche tra le
parti stipulanti.
Art. 13 – Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali
parificate o legalmente riconosciute saranno immessi ove possibile, in turni di lavoro
che agevolino la frequenza.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame
potranno fruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni
lavorativi precedenti nel caso di esami universitari, oltre alle 150 ore annuali previste
dalla normativa. A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Fatte salve le esigenze tecnico produttive, l’azienda valuterà l’opportunità di
concedere eventuali permessi non retribuiti finalizzati alla preparazione degli esami
universitari.
Art.14- Mercato del Lavoro
Le Parti convengono sull'opportunità di fare ricorso agli strumenti che la normativa
vigente ed in corso di emanazione sul mercato del lavoro offre al fine di rafforzare la
capacita' competitiva della Azienda e la valorizzazione del contributo delle risorse
umane.
Pertanto le Parti individuano quali strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa,
l’apprendistato professionalizzante, il lavoro a termine, il lavoro a tempo parziale, il
lavoro somministrato, nonché le ulteriori tipologie che l'ordinamento giuridico dovesse
introdurre. Si conviene che il lavoro a termine non debba essere superiore al 12% sul
totale e che i lavoratori interessati da questa modalità di lavoro debbano avere
priorità nella trasformazione a tempo indeterminato. Si ritiene inoltre che in virtù delle
professionalità acquisite da ciascun lavoratore a tempo determinato, al
raggiungimento del diciottesimo mese il rapporto di lavoro diverrà a tempo
indeterminato.
Per quanto riguarda i contratti di inserimento e/o i contratti a progetto si conviene
debbano rispettare le condizioni precise della normativa e non debbano superare il
2% dell’organico in essere. Relativamente alla disciplina di tali rapporti contrattuali
verrà valutato di recepire le indicazioni attualmente in via di discussione provenienti
dal tavolo di concertazione nazionale composto dai rappresentanti industriali,
sindacali e dalle autorità di governo.
Con riferimento alla specifica materia del part- time si ritiene di dover garantire un
numero minimo del 10% del numero complessivo dei rapporti di lavoro già in essere,
anche nell’ottica di un’organizzazione del lavoro che affermi il concetto di flessibilità
positiva con l’obiettivo di valorizzare le proprie risorse umane, anche nel principio
delle pari opportunità. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi indicati si
conviene di istituire una commissione paritetica (azienda/sindacato) denominata
commissione part-time.
Ovviamente si recepisce l’attuale normativa sul tempo parziale e si garantisce la
presenza dello stesso nelle tre articolazioni che per convenzione definiremo in parttime orizzontale, part–time verticale e part-time misto.
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Art.14 bis- Formazione
Le parti stipulanti concordano sulla necessità di una costante crescita professionale
del Personale di terra, al fine di rendere l’Azienda sempre più competitiva in
un’economia di mercato.
A tal fine l’Azienda annualmente predisporrà piani di formazione-aggiornamento di
tutto il personale di terra dei quali sarà data informazione preventiva alla RSU e alle
OO.SS.
Art.15- Ambiente di lavoro (D.Lgs 626/94)
1) Rappresentanti per la sicurezza
Ai sensi dell’Art.18 del decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni, i
rappresentanti della sicurezza devono essere designati o eletti tra i lavoratori.
Con riferimento all’accordo interconfederale in materia e viste le specificità delle
attività del personale di terra Alpi Eagles, le parti concordano di individuare un
numero di due rappresentanti della sicurezza, di cui uno per l’area tecnica ed uno
per tutte le altre attività.
2) Permessi
Ad ogni rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, spettano quaranta ore annue di
permesso retribuito per svolgere le attività di competenza, secondo quanto disposto
in merito dall’accordo interconfederale e dal D.Lgs.626/94.
L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con le stesse
modalità in vigore per la concessione dei permessi ai componenti della R.S.U.
Non sono imputati a tale monte ore i permessi utilizzati per l’espletamento degli
adempimenti previsti dall’Art.19 del D.Lgs. 626/94, lettere b),c),g),i),l).
3) Formazione degli RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza).
Le parti, nel comune intento di dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni
dei legge e in uno spirito di effettiva collaborazione finalizzata a promuovere la
sicurezza e la salute dei lavoratori, riconoscono l’importanza rivestita dalla formazione
dei rappresentanti della sicurezza.
Pertanto, ai rappresentanti della sicurezza sarà assicurata, con oneri a carico
dell’Azienda, un’adeguata formazione in materia, con particolare riferimento ai rischi
specifici esistenti nei relativi ambiti di rappresentanza, tali da assicurare loro adeguate
conoscenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi così
come previsto dall’Art.22 comma 4 del D.Lgs 626/94 con le modalità ed i limiti previsti
dall’accordo interconfederale del 22/6/95.
4) Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex. Art.19 del D.Lgs. 626/94 sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive nonché delle disposizioni legislative relative ai luoghi
di lavoro.
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Il rappresentante che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dovrà
darne comunicazione scritta all’Azienda almeno 48 ore prima, specificando il luogo
ed il motivo dell’accesso.
Le parti, fatte salve le norme di legge, concordano che tale accesso avvenga
congiuntamente ad un rappresentante Aziendale del servizio di protezione al quale
va fatta comunque specifica richiesta al fine di una puntuale analisi dei problemi e
delle possibili soluzioni.
CAPITOLO 2
Art.1 - Assunzione
1.1- L’assunzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in
materia.
1.2- L'assunzione viene formalizzata con lettera contenente le seguenti indicazioni:
- data e luogo di assunzione;
- orario di lavoro;
- località delle prestazioni di lavoro;
- livello di inquadramento;
- trattamento economico iniziale;
- durata dell'eventuale periodo di prova;
- n. di matricola;
- altre condizioni di lavoro eventualmente concordate.
1.3- All'atto dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
- codice fiscale
- un documento di identificazione personale;
- libretto di lavoro se esistente e/o modello C1;
- certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- certificato degli studi compiuti o autocertificazione;
- certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o autocertificazione.
L’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso
dalla residenza e il numero di telefono,nonché l’eventuale indirizzo di posta
elettronica privato e in caso di variazione, di darne tempestiva comunicazione
all’Azienda, specificatamente all’Ufficio Personale.
- tutti i documenti che la Società ritenesse opportuno richiedere in relazione alle
mansioni da affidare;
1.4- Il dipendente comunicherà alla Società le proprie coordinate bancarie:
1.5- Il dipendente può essere sottoposto a visita medica di assunzione da parte di un
medico fiduciario della Società;
1.6- Il dipendente non potrà esimersi dall’acquisire e mantenere in corso di validità le
certificazioni e specializzazioni necessarie all’espletamento delle mansioni affidategli;
1.7- Al dipendente verrà consegnata copia del presente contratto collettivo.
1.8- Il Datore di Lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
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1.9- In ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, co.2, della Legge 23 luglio 1991
n.223,non rientrano nelle quote di riserva stabilite dal co.1 del medesimo art.25, le
assunzioni relative alle figure professionali che vanno dal 4 al 1' livello super.
ART.2- Periodo di prova
2.1- L’assunzione può essere subordinata a un periodo di prova di effettiva prestazione
che deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’Art.1, capitolo 2. La durata della
prestazione non potrà essere superiore alle seguenti misure:
Livello 1S e 1
mesi 6
Livello 2A, 2B, 3, 4, 5, 6
mesi 3
Livello 7 e 8
mesi 2
2.2- Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di
infortunio, il dipendente è ammesso a completare il periodo stesso qualora sia in
grado di riprendere il servizio entro due mesi. Ove al termine di tale periodo non sia in
grado di riprendere, la Società può dar corso alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2.3- Durante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti
dal presente contratto. Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo
ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualunque momento, senza preavviso, né
indennità, né giustificazione.
2.4- Qualora alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non provveda alla
risoluzione del rapporto, il dipendente si intende confermato in servizio ed il periodo
stesso è computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
ART.3- Inquadramento
3.1- Tutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati:
- livello 1S
- livello 1
- livello 2A
- livello 2B
- livello 3
- livello 4
- livello 5
- livello 6
- livello 7
- livello 8
Nel corso della vigenza di tale contratto le parti convengono di verificare
congiuntamente la congruità degli inquadramenti professionali in ragione
dell’evoluzione tecnica, formativa e organizzativa dei vari settori.
3.2- I livelli sono definiti dalle seguenti declaratorie. Ad ulteriore specificazione delle
stesse si riportano, per ciascun livello, alcune esemplificazioni. Tali esemplificazioni
sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la relativa posizione di
lavoro in riconoscimento dell'esperienza e/o della completa autonomia di esecuzione
che si conviene gli interessati abbiamo acquisito. Le posizioni cosi esemplificate
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possono anche essere inquadrate a livelli inferiori a quello relativo all'attestazione
finale, qualora i dipendenti non possiedano ancora i requisiti ritenuti necessari
dall'Azienda.
3.3-
La distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai soli effetti
delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che comunque,
fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
3.4- Resta inteso che i dipendenti eserciteranno, laddove necessario, mansioni plurime
in considerazioni delle attitudini professionali, senza che tale utilizzo ne provochi
il demansionamento.
3.5- Declaratorie ed esemplificazioni
LIVELLO 1S: Responsabile controllo di gestione; responsabile coordinamento servizi di
bordo; responsabile controllo qualità.
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che svolgono
mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e
capacità di altissimo livello professionale, acquisite anche a seguito di prolungato
esercizio delle funzioni, ampia facoltà di iniziativa, piena discrezionalità e libertà di
apprezzamento nella realizzazione delle direttive aziendali; effettuano attività di
altissima specializzazione e/o sono preposti a importanti e complesse unità
organizzative e servizi, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari
responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali.
LIVELLO 1: Responsabile sovrintendenza scali; responsabile coordinamento operativo;
responsabile acquisti; responsabile marketing.
Vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono affidate
mansioni di particolare importanza e complessità e/o, comunque, tali da implicare
responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità di altissimo livello
professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, autonomia decisionale,
facoltà di iniziativa.
LIVELLO 2A: Sovrintendente tecnico; responsabile tesoreria.
Vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti per
assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e/o,
comunque, tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e
capacità di alto livello professionale, anche in relazione all'esperienza acquisita,
nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di
apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute.
LIVELLO 2B: Capo turno al coordinamento operativo; capo turno assistenza tecnica;
responsabile gestione contratti.
Vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale,
tali da richiedere specifiche e adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da
definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di
specifiche attività aziendali.
13
Tecnici aeronautici in possesso di Certificazione ENAC di tipo C idonei a svolgere
mansioni di “Base Maintenance” Tecnico di linea con licenza ENAC di tipo B addetto
al coordinamento del personale, ovvero “capoturno“.
LIVELLO 3: Tecnico certificato; addetto al controllo di gestione.
Tecnici aeronautici in possesso di licenza ENAC di tipo B addetto al controllo di
gestione, capo squadra, responsabile di magazzino senior, istruttori security o altro,
addetto al planning senior, addetti uffici ingegneria, capi ufficio.
Appartengono a questo livello gli impiegati che con capacità professionale,
adeguate specifiche conoscenze ed elevata esperienza svolgono mansioni di
concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia
nell'ambito delle procedure inerenti l’attività del settore di appartenenza;
Gli operatori Aeronautici che in possesso di Certificato di Idoneità Tecnica di
manutentore, nel rispetto di procedure aziendali e per la propria specializzazione,
coordinano il lavoro di una squadra di Meccanici di Linea con licenza di manutentori
di tipo A inquadrati nel 4° Livello di cui sono responsabili, intervenendo all’occorrenza
direttamente nella esecuzione di operazioni di particolare complessità e/o difficoltà
emerse nel lavoro dei componenti la squadra.
Gli Operatori Aeronautici che sono in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica per
svolgere le funzioni di Tecnico di Linea anche su più tipi di aeromobile ed in caso di
particolare sopravvenute esigenze anche in hangar.
LIVELLO 4: Segretaria di Direzione; addetto ad attività contabili; addetto alla gestione
turni; ufficio operativo e coordinamento, ufficio commerciale, controllo spazi, ufficio
navigazione, ufficio personale, ufficio acquisti, addetto cassiere, addetto planning
junior, addetto magazzino junior.
Appartengono a questo livello gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute,
svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole
esperienza professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori
di livello inferiore;
Gli operatori Aeronautici in possesso di Certificazione Tecnica di “ Meccanici di Linea”
che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di
competenza tecnico- pratica, 1'attività di un gruppo di lavoratori di livello inferiore.
Gli operatori Aeronautici (Inspector) che, sulla base della documentazione tecnica e
nel rispetto delle procedure aziendali, eseguono mansioni che comportano
operazioni di controllo al fine di accertare che 1 lavori effettuati sul materiale
aeronautico vengano eseguiti in ottemperanza a quanto prescritto dalla
documentazione ufficiale e secondo gli standard di lavoro comunemente accettati.
Per ciascun controllo effettuato redigono su appositi moduli osservazioni di carattere
tecnico sulla qualità del lavoro eseguito, sull'efficienza e 1'idoneità delle attrezzature e
dei materiali impiegati, sulla completezza della documentazione utilizzata ed
emettono la relativa dichiarazione di controllo, rilevando gli inconvenienti riscontrati.
In particolare
- accertare il corretto funzionamento
- individuare eventuali anomalie
- determinare e/o eseguire i più opportuni provvedimenti correttivi sui più complessi
apparati, impianti ed accessori, in linea di massima più strettamente attinenti 1'attivita
14
aeronautica quando ciò comporti una approfondita conoscenza delle relative
caratteristiche funzionali.
LIVELLO 5: Magazziniere, addetto al booking, meccanico qualificato;
Appartengono a questo livello gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute
e/o nell'ambito di procedure prestabilite svolgono autonomamente mansioni di
concetto di normale complessità richiedenti lavoratori di livello inferiore;
LIVELLO 6: Addetto
documentazione;
ai
servizi
generali,
inserimento
dati,
aggiornamento
- Gli impiegati che, sulla base di disposizioni ricevute e/o nell’ambito di procedure
specifiche svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e preparazione
professionale.
- Gli operai che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato tirocinio
pratico ed efficiente preparazione tecnica eseguono a regola d'arte tutti i lavori di
costruzione, riparazione ed aggiustaggio, anche interpretando schemi, circuiti e
disegni.
- Gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e alla manovra
di qualsiasi mezzo e/o attrezzatura di particolare complessità richiedenti specifica
preparazione tecnica e autonomia nello svolgimento delle operazioni relative,
nonché alla conduzione e alla manovra di mezzi speciali;
- Gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione teorico
pratica, eseguono a regola d'arte tutti i lavori affidatigli.
- Gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il trasporto di
persone o cose, all'interno o all'esterno dell'area aeroportuale.
LIVELLO 7: Centralinista: fattorino/autista; addetto alla documentazione tecnica.
Appartengono a questo livello:
- Gli impiegati che svolgono mansioni esecutive richiedenti una esperienza e pratica
d'ufficio nell'esecuzione di dettagliate istruzioni proprie della categoria di
appartenenza.
- Gli operai che eseguono tutti i lavori per i quali sia richiesta una capacità pratica
conseguibile con adeguato tirocinio, anche servendosi di mezzi meccanici e/o di
attrezzature semplici.
LIVELLO 8: Receptionist; distributore di magazzino.
Appartengono a questo livello:
- Gli impiegati che svolgono mansioni tali da richiedere una generica
preparazione e pratica d'ufficio.
- Gli operai che eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di tirocinio
o lavori e servizi particolari per i quali occorre qualche specifica attitudine o
conoscenza.
Le parti si incontreranno entro la fine di settembre 2007 per definire le declaratorie ed
il relativo inquadramento delle figure professionali che svolgono attività particolari.
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ART.4 - Orario di lavoro e turni
4.1- La durata normale media dell'orario di effettivo lavoro è fissata nella misura
settimanale di 38 ore e 15 minuti, in quanto si intende fruita una riduzione dell’orario di
lavoro (r.o.l.) di 1 ora e 45 alla settimana. Diverse articolazioni settimanali dell’orario
saranno preventivamente discusse con la RSU/RSA.
Le parti convengono che eventuali permessi, previsti a titolo di r.o.l., da disposizioni di
legge e di contratto devono considerarsi assorbiti fino a concorrenza.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro viene stabilita dalla Direzione aziendale,
anche in modo non uniforme.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri ad orario
continuativo.
L’orario sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge,
mentre le ore di effettivo lavoro sono conteggiate con l'orologio della Società. Su
richiesta del lavoratore, fatte salve esigenze tecniche ed operative, è in facoltà
dell'Azienda disporre un orario di entrata elastico nel limite di mezz'ora di ritardo
rispetto all'orario stabilito e affisso in bacheca. Il ritardo accumulato in entrata sarà
recuperato ritardando, di pari tempo, l'uscita.
4.2 - Al fine di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro che consentano una
maggiore flessibilità a livello aziendale, si potranno istituire due o più turni giornalieri di
lavoro.
Salvo particolari esigenze tecnico operative, in caso di modifica del turno lavoro al
dipendente dovrà essere dato un preavviso di almeno 24 ore.
4.3- L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due
periodi separati tra loro da un periodo di riposo.
Nelle sedi secondarie l'orario giornaliero di lavoro, per tutti i dipendenti in servizio,
potrà essere o meno interrotto secondo la normativa in vigore in relazione alle locali
esigenze operative.
4.4- Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le
giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà
considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo sostitutivo
della domenica.
4.5- La ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni si applicherà, di norma, a
tutti i dipendenti, salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
4.6- Vengono recepite le indicazioni relative agli addetti alle turnazioni di cui al
disegno di Legge 66/2004, fatte salve le deroghe previste per il settore aereo.
Art.5- Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.
5.1- L’assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata alla
Azienda immediatamente e, comunque, entro il primo giorno di assenza, mentre il
certificato medico deve essere inviato entro i due giorni successivi l’inizio della
malattia o dell’infortunio non sul lavoro.
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In caso di prosecuzione, il lavoratore è tenuto a comunicare il proprio stato di
incapacità al lavoro entro il primo giorno in cui avrebbe dovuto riprendere servizio e
attestare ciò con successivi certificati medici da inviare entro il secondo giorno.
In caso di inosservanza di quanto previsto in ciascuno dei punti precedenti, l'assenza si
considera ingiustificata.
5.2- L'Azienda ha il diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. Qualora il personale di terra, durante l'assenza, debba, per particolari motivi,
risiedere in luogo diverso da quello noto alla Azienda, ne dovrà dare preventiva
comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.
5.3- Il Personale assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal
lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Società, in ciascun giorno anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge
vigenti. Il mancato rispetto da parte del Personale degli obblighi sopra indicati
comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con
l'applicazione di provvedimento disciplinare.
5.4- Il Personale impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo per sopravvenuta
malattia od infortunio, deve informare il proprio superiore ed attenersi alle stesse
norme dei punti precedenti.
5.5- In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di 12 mesi ed alla corresponsione dell'intera retribuzione mensile per i primi 6
mesi e del 50% della retribuzione stessa per i successivi sei mesi.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, il suddetto periodo di conservazione
del posto si intende riferito alle assenze complessive verificatesi nei tre anni precedenti
ogni nuovo ultimo episodio morboso.
5.6- Trascorso il periodo di 12 mesi di assenza per malattia, anche non continuativi,
nell'arco dei 36 mesi consecutivi, la Azienda può procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.7- Dal trattamento economico di malattia viene detratto quanto il dipendente ha
diritto di percepire da Istituti assicurativi, previdenziali o assistenziali.
5.8- Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico, il suddetto periodo di
comporto si riduce in proporzione all'orario lavorativo effettivamente prestato.
Art. 6 Infortuni sul lavoro
L’infortunio sul lavoro deve essere immediatamente denunciato dal lavoratore al
proprio superiore diretto al fine di prestare le dovute cure ed effettuare le denunce di
legge.
Se l’infortunio accade al di fuori della abituale sede di lavoro, la denuncia andrà fatta
al più vicino posto di pronto soccorso.
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Al lavoratore sarà conservato il posto fino alla guarigione clinica con il rilascio del
certificato medico da parte dell’Istituto assicuratore.
Qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere la propria mansione l’azienda,
previa una valutazione circa la possibile ricollocazione nell’ambito aziendale, potrà
procedere al licenziamento con il solo obbligo della corresponsione del trattamento
di fine rapporto.
Art.7 Tutela delle dipendenti madri.
Per quanto attiene alla tutela normativa ed economica delle dipendenti madri, si fa
riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia, prevedendo di definire
nell’ambito della normativa un progetto di azioni positive.
Art. 8 Salari Conglobati
Livello
1S
1
2A
2B
3
4
5
6
7
8
EURO
1.358,00
1.293,00
1.242,00
1.196,00
1.149,00
1.109,00
1.080,00
1.053,00
1.010,00
971,00
I suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute di legge.
Art.9- Aumento salariale
Con riferimento all’accordo interconfederale del 23/7/1993 si conviene su un
aumento salariale con riferimento parametrale 100 – 200 come di seguito riportato
Livello
1S
1
2A
2B
3
4
5
6
7
8
Dal 1/6/2007
86,50
82,00
77,50
73,00
68,50
64,00
58,50
54,00
49,50
45,00
Dal 1/1/2008
38,00
36,00
34,00
32,00
30,00
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00
I suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute di legge.
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Dal 1/7/2008
58,00
54,00
51,00
48,00
45,00
42,00
39,00
36,00
33,00
30,00
9.2- Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 bienni
per ogni categoria.
9.3 - Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
9.4- In caso di passaggio di livello, fermo restando il numero degli scatti e l’anzianità
maturata, il valore degli stessi verrà aggiornato secondo il valore corrispondente al
livello di appartenenza.
Pertanto dal 1° giugno 2007 i nuovi importi salariali sono come di seguito riportati:
Livello
1S
1
2A
2B
3
4
5
6
7
8
EURO
1.526,35
1.453,22
1.394,66
1.341,44
1.287,07
1.240,19
1.203,89
1.170,78
1.120,74
1.074,90
Art.10- Tredicesima e quattordicesima mensilità
10.1- L’azienda corrisponde al personale una tredicesima mensilità pari alla
retribuzione mensile di fatto percepita; la corresponsione di tale mensilità avviene non
oltre la vigilia di Natale.
Inoltre, con lo stipendio di giugno di ciascun anno, viene corrisposta una
quattordicesima mensilità ragguagliata ai dodici mesi precedemti e pari a 30/30 alla
retribuzione mensile di fatto percepita nello stesso mese.
10.2- Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e
quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese
pari o superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. La frazione di mese
inferiore a 15 giorni non viene considerata.
10.3- Nel caso di istituzione, per legge o per contratto, di una quattordicesima
mensilità o di analogo equivalente istituto contrattuale, l’importo così erogato si
intenderà assorbito fino a concorrenza.
Art.11- Indennità di campo.
Al Personale che presta servizio in aeroporto viene corrisposta, per ogni giornata di
servizio prestata pari ad almeno quattro ore di effettiva presenza, un'indennità di
campo nella misura di Euro 2,50 lordi.
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Art.12- Mensa
Per ogni giorno di effettiva presenza sul luogo di lavoro il dipendente ha diritto ad un
Buono Mensa giornaliero pari a Euro 5,20, implementabili secondo i valori di mercato.
Agli effetti della corresponsione della buono mensa il lavoratore dovrà essere
presente al lavoro per almeno sei ore consecutive.
Va definita un’apposita convenzione e l’Azienda integrerà la quota rimanente (oltre i
5,20 euro) fino ad un max di 7,50 euro.
Art.13- Indennità di trasporto
L’indennità di trasporto rimane fissata in Euro 3.50 lorde per ogni giorno effettivo di
presenza.
Art.14- Indennità di reperibilità
A tutto il personale espressamente individuato dalla direzione, esclusi i primi livelli, con
l’obbligo della reperibilità fuori dell’orario di lavoro viene corrisposta una indennità
mensile pari a Euro 45,00 lordi.
Le condizioni di reperibilità e il trattamento economico normativo in caso di chiamata
al lavoro sono stabiliti da apposito regolamento aziendale.
Resta inteso che tale indennità non verrà più corrisposta al venir meno delle condizioni
aziendali o individuali di reperibilità.
Art.15- Quadri
Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, legge 190/55 i lavoratori inquadrati al 1°
livello e 1° livello superiore sono considerati quadri. Tali lavoratori svolgono, con ampia
responsabilità e autonomia, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini del
conseguimento degli obiettivi aziendali.
A tali dipendenti, viene riconosciuta una indennità di funzione mensile lorda pari a:
- 1 livello Super
Euro 129,11
- 1 livello
Euro 77,47
Tale indennità è comprensiva di eventuali maggiori onerosità d’orario, rispetto a
quello normale, richiesta al dipendente in funzione del ruolo svolto.
Art.16- Indennità di volo
Ai dipendenti Certificati ENAC o comunque incaricati dall’Azienda, che vengono
comandati a prestare servizio di scorta a bordo di aeromobili è dovuta un'indennità
per ogni ora di volo effettuata pari a Euro 9.00 lordi.
Art.17- Trattamento di missione.
17.1- Al personale mandato in missione, fuori dalla sua sede di lavoro spetta di
viaggiare in aereo, treno o piroscafo in classe economica.
17.2- In aggiunta al rimborso del biglietto di viaggio, al personale in missione, verrà
corrisposto il costo complessivo sostenuto sulla base degli scontrini e delle ricevute
fiscali.
La voce “pernottamento”, se effettuato all’estero, è aumentata del 30% .
20
Art.18- Indennità di missione “breve”.
Verranno riconosciuti i costi sostenuti con le modalità dell’art. 17. va riconosciuta,
inoltre, un’indennità di trasferta pari a 30 euro giornalieri.
Art. 19- Indennità di trasferimento.
19.1- In caso di trasferimento per cambio di Sede di Lavoro in altra provincia disposto
dalla Azienda, al dipendente con almeno un familiare a carico spetta il seguente
trattamento:
a) un preavviso di 30 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio in 2°classe per il dipendente ed familiari
conviventi a carico.
c) a scelta del dipendente il rimborso delle spese preventivamente concordate
con la Azienda per il trasporto degli effetti familiari (mobilio, masserizie,
bagagli)fino ad un massimo di Euro 2500,00 ovvero qualora non vi sia il trasporto di
detti effetti, il pagamento da parte dell’Azienda di un importo pari a Euro 2500,00
lordi.
d) un importo, una tantum, equivalente alla retribuzione di fatto relativa a 15 giornate
lavorative.
19.2- Al Personale, senza familiari a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 30 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio in 2° classe;
c) a scelta del dipendente il rimborso delle spese preventivamente concordate
con l’Azienda per il trasporto di mobilio, masserizie e bagagli, con un massimo di Euro
2000,00 ovvero, qualora non vi sia il trasporto di detti effetti, il pagamento da parte
della Azienda di un importo pari a Euro 2000,00 lordi.
d) un importo, una tantum, equivalente alla retribuzione di fatto relativa a 15 giornate
lavorative.
Art.20- Indennità di turno
Al personale comandato a prestare la propria attività in turno continuo (h. 24) e
semiturno (h. 16) viene corrisposta una indennità di Euro 2,00 lordi per ogni giornata di
effettiva presenza.
Art.21- Indennità maneggio denaro.
Il dipendente la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per
pagamenti e riscossioni, con responsabilità per eventuali errori, anche finanziaria, ha
diritto ad un'indennità in misura pari al 5% del minimo tabellare mensile e
dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Tale indennità non viene più corrisposta col venir meno di tale funzione.
21
Art.22- Indennità di controllo a personale non qualificato ENAC
Agli Addetti Controllori non qualificati ENAC, ma con semplice mandato Aziendale è
riconosciuta, verificate le modifiche alle responsabilità derivanti dalla nuova
normativa vigente, un'indennità mensile di Euro 70,00 lordi per dodici mesi.
Art.23- Indennità di Certificazione
23.1- Al Personale Tecnico Aeronautico con Certificazione ENAC è riconosciuta la
seguente indennità mensile:
a) Base maintenance Euro 350.00 lorde
b) Tecnico di linea
Euro 280.00 lorde
c) Meccanico di linea Euro 200.00 lorde
Tale indennità, che sarà corrisposta per dodici mensilità, è valida per uno o più
aeromobili.
In caso di perdita della Certificazione l’Azienda, il lavoratore verrà adibito ad altre
mansioni più generiche in attesa di altra verifica che dovrà avvenire entro 3 mesi. In
caso di mancato superamento della verifica, a suo insindacabile giudizio, l’Azienda
può risolvere il rapporto di lavoro.
Art.24- Passaggio di Livello
Il passaggio di livello dall’ottavo al settimo livello è previsto automaticamente dopo 8
mesi dall’assunzione. Dopo 18 mesi dalla data di assunzione si passa
automaticamente dal settimo al sesto livello.
Art.25- Elementi e computo della retribuzione.
25.1- Salvo i casi in cui sia diversamente disposto, la retribuzione di fatto mensile, a tutti
gli effetti del presente contratto è costituita da: minimo tabellare, indennità di
contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, superminimo ad personam, e
superminimo assorbibile.
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, fanno parte della
retribuzione la tredicesima e la quattordicesima mensilità e tutte le indennità
continuative e di ammontare determinato con esclusione dell’indennità di campo, di
trasporto, di reperibilità, di volo e di turno
Per determinare la quota giornaliera di retribuzione si divide la retribuzione di fatto
mensile per 25.
La quota oraria si ottiene dividendo la predetta retribuzione per 170.
25.2- La retribuzione mensile viene corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo e
quello di maturazione con la specificazione di tutti i suoi elementi costitutivi.
Art.26- Giorni festivi e riposo settimanale.
26.1- Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
22
a) tutte le domeniche;
b) 25 aprile
1° maggio,
2 giugno,
Capodanno (1° gennaio),
Epifania (6 gennaio),
Lunedì di Pasqua,
Assunzione Santa Vergine (15 agosto),
Ognissanti (1 novembre),
Immacolata Concezione (8 dicembre),
Natale (25 dicembre),
S. Stefano (26 dicembre),
c) 10 Dicembre Festa del Santo Patrono dell’Aeronautica, che sostituisce a tutti gli
effetti il patrono della località Sede di Lavoro.
26.2- Il riposo settimanale cade, di regola, di domenica, salvo le eccezioni di
legge, e non deve essere inferiore a 24 ore.
Qualora, per esigenze di servizio, il riposo di cui sopra non venga concesso
la domenica, al personale è dovuto un riposo compensativo in altro giorno
della settimana.
Per il personale che presta normalmente servizio nel giorno di domenica, con riposo
compensativo in altro giorno della settimana, la domenica viene considerata giorno
lavorativo senza alcuna maggiorazione, mentre è considerate festivo, a tutti gli effetti,
il giorno fissato per il riposo compensativo.
Ove la giornata di riposo compensativo coincida con un giorno considerato festivo a
norma del presente articolo, il personale ha diritto a percepire, in aggiunta alla
normale retribuzione, una giornata di retribuzione per la giornata festiva in cui ha
osservato il riposo settimanale.
Le parti ribadiscono comunque la necessità di osservare un giorno di riposo dopo sei
giorni consecutivi di lavoro.
Al personale comandato in servizio nei giorni festivi e la domenica, viene riconosciuto
un’indennità di euro 9.00.
Art.27- Lavoro straordinario - festivo – notturno.
27.1- Il personale, salvo giustificato motivo d'impedimento, non può esimersi
dall'effettuare lavoro straordinario, festivo, notturno, che venga richiesto dall’Azienda
entro i limiti di legge.
27.2- E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il limite di orario
giornaliero o settimanale, salvo quanto disposto dall'Art.4 del presente contratto.
E' da considerarsi lavoro festivo quello effettuato in giorno riconosciuto festivo, ovvero
quello compiuto nei giorni diversi dai festivi destinati a riposo compensativo.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
27.3- Il lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo deve essere autorizzato
preventivamente dall’Azienda.
27.4- Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno da
corrispondere oltre alla normale retribuzione sono le seguenti:
23
a) lavoro straordinario feriale diurno
b) lavoro straordinario feriale notturno
c) lavoro straordinario festivo diurno
d) lavoro straordinario festivo notturno
e) lavoro straordinario di sabato
f) lavoro festivo
g) lavoro feriale notturno non compreso in regolari turni periodici
h) lavoro festivo notturno non compreso in regolari turni periodici
i) lavoro feriale notturno compreso in regolari turni periodici
j) lavoro festivo notturno compreso in regolari turni periodici
35%
50%
50%
55%
40%
55%
50%
55%
50%
55%
27.5- Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo non sono cumulabili
tra loro, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di maggiorazione vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione,
normale di fatto ottenuta dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente 170.
27.6- In caso di richiamo in servizio durante un giorno di riposo o dopo la conclusione
del normale orario di lavoro, ai dipendenti, con esclusione di quelli inquadrati ai livelli
1S e 1, verrà corrisposto un minimo di 4 ore retribuite con la maggiorazione per lavoro
straordinario, secondo le percentuali esposte al precedente punto 4.
27.7- Per il personale in scorta tecnica ai velivoli il conteggio delle ore di straordinario
viene effettuato limitatamente alle ore di servizio a terra effettivamente prestate per
l’esercizio dei propri incarichi.
Art.28- Ferie.
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un periodo di
riposo retribuito la cui durata è stabilita in giorni lavorativi dal seguente prospetto:
- Livelli 1S,1,2A,2B
22 giorni
- Altri (Anz.superiore ad 1 anno)
22 giorni
- Altri (Anz.inferiore ad 1 anno)
18 giorni
Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le due settimane, salvo diverse
intese aziendali e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Per l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro,
il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione. Le frazioni
di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate per mese intero, mentre sono
trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni. Le giornate festive ricorrenti nel periodo di
ferie non sono computabili nelle stesse. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo
nel periodo di preavviso.
Qualora il dipendente venga richiamato in servizio durante il periodo di godimento
delle ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e
documentate, sia per il rientro in sede, sia per l’eventuale ritorno nella località dove
egli godeva delle stesse
La malattia interrompe il periodo di ferie solo in caso di:
1) prognosi superiore ai cinque giorni lavorativi;
2)ricovero ospedaliero;
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi
di comunicazione e di certificazione.
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Le ferie sono retribuite con la retribuzione normale di fatto, eccettuati eventuali
compensi, anche continuativi, che abbiano carattere in relazione e prestazioni
lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori
fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Le modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali vengono stabilite a livello
aziendale.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha
luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di
novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che
coincidono con la domenica.
Art. 29 - Vestiario
L’azienda fornirà al personale tecnico che opera sul piazzale aeromobili un vestiario
adeguato e in linea con le attuali norme in tema di igiene e sicurezza sul luogo di
lavoro.
Art. 30 – Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un
congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà
essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso
di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale e la relativa indennità sono altresì dovuti alla lavoratrice
che si dimetta per contrarre matrimonio.
Art.31- Aspettativa.
Al Personale dipendente può essere concessa un’aspettativa non retribuita, da uno a
sei mesi, a giudizio della Azienda.
Art.32- Servizio Militare
31.1- La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il
dipendente chiamato o richiamato ha diritto alla conservazione del posto sino ad un
mese dopo la cessazione del servizio militare. Trascorso tale termine il lavoratore potrà
essere considerato dimissionario e , come tale, liquidato.
Art.33- Assenze e Permessi.
33.1- Il dipendente non può lasciare il luogo di lavoro se non autorizzato dalla
Direzione. Il dipendente che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado di
avvertire l’azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha iniziato
l’assenza,
salvo
casi
di
comprovata
forza
maggiore.
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33.2- Al dipendente che ne faccia domanda l’Azienda può accordare fino a 16 ore
di permessi retribuiti per giustificati motivi. Tali permessi o brevi congedi non sono
computati in conto dell’annuale periodo di ferie.
33.3- In caso di grave lutto familiare( decesso di genitori, coniuge, figlio, fratello od
altro familiare la cui convivenza risulti da certificazione) e sempre che il lutto stesso
non intervenga nel periodo di ferie o di malattia del dipendente, l’Azienda è tenuta a
concedere due giorni di permesso retribuito.
Art.34- Norme di comportamento.
Il dipendente deve svolgere la propria attività secondo le direttive impartite, usando
la necessaria diligenza perché non sia procurato alcun danno a persone e cose. Nei
rapporti interpersonali, dovrà mantenere un comportamento tale da non ledere la
dignità della persona altrui e da non compromettere il buon nome dell’Azienda.
In particolare il dipendente dovrà:
a)rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Azienda per il
controllo delle presenze;
b)seguire le abitudini ambientali nell’espletamento delle proprie mansioni;
c)è obbligo di tutto il personale l’utilizzo dell’e-mail aziendale che verrà assegnata al
momento dell’assunzione;
d)non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’Azienda né
divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione della Azienda e
farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio;
c)aver cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti affidatigli;
d)il dipendente dovrà considerare confidenziale e riservata qualsiasi notizia o fatto
che riguardi la Società, di cui venga a conoscenza durante la propria attività.
e)l’Azienda avrà cura di mettere gli addetti in condizione di evitare possibili equivoci
circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascuno è tenuto a rivolgersi
in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
Art.35- Divieti.
E’ fatto divieto al dipendente:
a) di utilizzare tessere magnetiche di presenza diversa dalla propria.
b) di procedere, senza autorizzazione della Direzione, a collette, raccolte di
firme e vendite di biglietti o di oggetti nel luogo di lavoro.
c) di adoperare, senza autorizzazione, macchine non assegnategli.
Art.36- Provvedimenti disciplinari
36.1- In conformità all’Art.7 della Legge 20 Maggio 1970 n°300, le mancanze del
Personale possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da
parte della Società:
a) rimprovero verbale.
b) rimprovero scritto.
c) multa non superiore a quattro ore dello stipendio di fatto.
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
e) licenziamento con preavviso.
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f) licenziamento senza preavviso
Incorre nei provvedimenti di sanzione o sospensione il dipendente che trasgredisca
1'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che comporti
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza o che procuri qualsiasi
danno all’Azienda.
36.2- Le mancanze dovranno essere formalmente contestate agli interessati onde
consentire loro di produrre eventuali elementi a propria giustificazione
prima dell'adozione del provvedimento disciplinare.
36.3- Per tali mancanze gli interessati avranno la facoltà di produrre per iscritto
eventuali elementi a propria discolpa entro i cinque giorni successivi al ricevimento
della contestazione. Il dipendente potrà' farsi assistere da un rappresentante
dell’Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Esperita tale fase, la
Società potrà procedere all'adozione del provvedimento. L'eventuale adozione dello
stesso deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 10
giorni dal ricevimento delle sue giustificazioni. In caso di omissione di queste, l'Azienda
potrà adottare il provvedimento entro 30 giorni dal termine assegnato al lavoratore
per presentare le sue giustificazioni.
36.4- Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria, il dipendente al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento
può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla
quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzione, tramite la D.P.L, di un collegio
di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal Direttore
della D.P.L.. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
36.5- Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla D.P.L. a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al punto precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce all'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
36.6- Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni
dalla loro applicazione.
Art. 37. Preavviso di licenziamento e dimissioni.
37.1- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle parti,
purché questa ne dia regolare preavviso all’altra, osservando i termini di cui al punto
successivo.
37.2- Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene ad opera dell’Azienda i
termini di preavviso debbono essere.
- Giorni 15 per ogni anno di anzianità con un minimo di due mesi ed un massimo di
quattro mesi per i livelli 1S,1,2A e 2B.
- Giorni 15 per ogni anno di anzianità con un minimo di un mese ed un massimo di
tre mesi per gli altri livelli.
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L’anno di anzianità non compiuto verrà conteggiato per dodicesimi computandosi
come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.
Se la risoluzione avviene per dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti della metà,
fermo restando il limite minimo di un mese. I termini di disdetta del licenziamento o
delle dimissioni decorrono dal giorno della comunicazione che deve essere fatta per
iscritto.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza che osservi i termini di preavviso previsti
sarà tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione dovuta per il periodo di mancato preavviso.
Durante lo svolgimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, la Società
può concedere al dipendente dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
La concessione e la durata dei permessi sono determinati dalla Società tenendo
conto delle esigenze di servizio e di quelle del dipendente.
Il preavviso non sarà osservato quando l’altra parte abbia dato giusta causa alla
risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Art.38- Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il trattamento di fine
rapporto come disposto dall’Art.2120 del Codice Civile.
Art. 39- Restituzione dei documenti per cessazione del servizio.
In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'Azienda ha l'obbligo di
restituire al dipendente, all'atto della cessazione del rapporto:
a) il libretto di lavoro, con annotazione della data di fine rapporto;
b) i previsti attestati per le assicurazioni sociali obbligatorie, debitamente aggiornati;
c) il modello idoneo di disoccupazione;
d) gli eventuali documenti consegnati all'atto dell'assunzione, o prodotti dal
dipendente durante il servizio.
Art. 40 – Previdenza Complementare.
Le parti convengono di attivare da subito le procedure per l’adesione al Fondo
Prevaer. Si conviene che l’adesione comporterà la corresponsione del 2% delle voci
contrattuali sottoelencate a carico del lavoratore e del 2% a carico dell’impresa.
Per la determinazione di tale importo concorrono le seguenti voci salariali:
1) Salario conglobato;
2) Scatti anzianità.
L’adesione avverrà a norma dello Statuto del Fondo. Si conviene di erogare nelle
quantità e nelle forme indicate nei prospetti allegati le quote economiche relative ai
periodi 1/03/2003 – 30/11/2004, 11/12/2004 – 28/3/2007. Le quote saranno erogate in
n. 3 tranches a partire da marzo 2007.
Si conviene inoltre che al personale a cui venga corrisposto un E.D.R. assorbibile
l’importo che viene recuperato sia del 50% degli aumenti dati.
28
-Allegato n. 1 – 2 - 3 al Contratto Collettivo di Lavoro per il personale di terra
della compagnia aerea Alpi Eagles s.p.a.
29
-Allegato n. 4 al Contratto Collettivo di Lavoro per il personale di terra della
compagnia aerea Alpi Eagles s.p.a.
Le parti convengono che relativamente a tutte le questioni di carattere
individuale inerenti il rapporto di lavoro verranno affrontate dalla compagnia
aerea e dal lavoratore interessato singolarmente, con la presenza
dell’Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore fa riferimento entro fine
settembre 2007
Letto, confermato e sottoscritto.
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