Appalto per la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro

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Appalto per la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro
REGIONE PIEMONTE
PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA
Sede legale e uffici: via Montepirchiriano 54 10051 Avigliana (TO)
tel. 011.9313000 fax. 011.9328055 E-MAIL: [email protected]
Appalto per la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo
ALLEGATO TECNICO
Art. 1 Oggetto della trattativa
La presente trattativa mira ad individuare la società (“agenzia per il lavoro”) che provvederà alla
realizzazione del servizio consistente nella somministrazione all’Ente di gestione del Parco naturale
dei Laghi di Avigliana (“ente utilizzatore”) di tutte le figure professionali (“prestatori di lavoro
temporaneo”) necessarie nell’arco del periodo del contratto da impiegarsi con la forma del contratto
di lavoro temporaneo (D.Lgs10settembre2003 n.276 e s.m.i.); si intendono tali le figure
professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato lì 11.04.2008.
Il citato servizio consiste nella somministrazione del personale temporaneo e la relativa gestione
amministrativa.
Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di procurare all’Ente utilizzatore uno strumento che
consenta l’impiego temporaneo di lavoratori in relazione ad esigenze a carattere non continuativo, a
cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio.
I prestatori di lavoro temporaneo verranno richiesti in base alle necessità dell'Ente e per periodi di
diversa durata e saranno individuati con separati contratti di somministrazione.
Art. 2 Importo a base di gara
Percentuale di ricarico massimo praticato dall’Agenzia per il servizio prestato riferito alle seguenti
categorie
Categoria B – posizione economica
B1 – area tecnica
B1 – area amministrativa
Categoria C – posizione economica
C1 – area tecnica
C1 – area amministrativa
Categoria D – posizione economica
D1 – area tecnica
D1 – area amministrativa
Art. 3. Requisiti di ammissione alla gara
Le ditte partecipanti, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei requisiti ed aver
reso le dichiarazioni di cui all’art4 del bando, che dovranno produrre, a pena di esclusione che si
richiamano integralmente:
A documentazione amministrativa composta da istanza di ammissione alla gara d'appalto di cui in
oggetto indirizzata all' Ente di Gestione del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana - Via
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Montepirchiariano n. 54 – 10051 Avigliana (TO), sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del
sottoscrittore al sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il numero di telefono e di fax dell’impresa
offerente, con allegate le dichiarazioni, successivamente verificabili, rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di specifica procura, attestante:
A1) il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alla procedura di gara, prescritti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non sia pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 575/1965; (N.B.: L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società);
c) che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non sia stata riportata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18. (N.B.: L’esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 del
codice di procedura penale);
d) che non sia stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990;
e) che non siano state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non sia stata commessa grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che non sia stato commesso errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non siano state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non siano state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
j) che sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto
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previsto dall’art 17 della L. 68/1999, ovvero che non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto dei disabili;
k) che a proprio carico non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett.
c) del decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
A2. che l’offerente possiede i seguenti requisiti di idoneità professionale previsti all’art.39 Dlgs
163/2006
A2.1) iscrizione alla C.C.I.A. per la tipologia di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto di
cui allega certificato o riporta le seguenti indicazioni:
 ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, generalità e
indicazione del titolare, in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali
rappresentanti in caso di impresa societaria;
 codice fiscale e partita I.V.A;
A2.2) di essere società autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esercizio di
tutte le attività di cui all’art.4 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 276/2003 ed iscritta all’albo Ministeriale
di cui all’art.4 del D.Lgs 276/2003 di cui allega certificato o riporta l’indicazione di tutti gli
estremi contenuti nel certificato.
A3 . di possedere polizze RCO ed RCT e l’importo dei relativi massimali;
A4. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 c.c., con altre
società concorrenti alla gara;
A5. di possedere una struttura organizzativa così come da D.Lgs. 276/04, con presenza nella
provincia di Torino;
A6. avere preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto della gara, di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto
dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali, di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo e
rispettoso dei parametri di legge relativi ai costi del lavoro e della sicurezza, di accettare, senza
condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nell'allegato tecnico e nella lettera di invito e di
avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione del
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, fatte salve eventuali future maggiorazioni conseguenti a normative
statali o regionali entrate in vigore successivamente alla data di scadenza del presente bando;
A7. l’accettazione integrale e l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole del Bando di gara,
nonché dell’allegato tecnico e del rispetto comunque della normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
A8. l’esprimere il consenso previsto dall’art. 13 della Legge 196/03 affinché l’Ente Parco di
Avigliana possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali di questa Impresa per
finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati
relativi al presente appalto;
Le predette dichiarazioni dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla fotocopia di
documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o comunque da soggetto
munito di specifica procura.
Art. 4 Modalità di aggiudicazione del servizio
L'Ente utilizzatore aggiudicherà il servizio con il criterio del prezzo più basso art.82 Dlgs 163/2006,
inteso come offerta economica meno onerosa determinata dalla percentuale di ricarico praticato
dall’Agenzia per il servizio prestato ed offerto in valore assoluto più basso tra quelli praticati dalle
Agenzie di Lavoro concorrenti ammesse alla gara.
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Art. 5 Durata del servizio
Il servizio di fornitura decorrerà dalla stipulazione del contratto di aggiudicazione ed avrà termine
alla scadenza del terzo anno.
Art. 6 Caratteristiche e disciplina del servizio
Il servizio di somministrazione dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di somministrazione di lavoro, in particolare dovranno essere osservate le norme
di principio previste dal D.Lgs. 276/03, dal vigente CCNL per i dipendenti del comparto RegioniAutonomie Locali stipulato il 11.04.2008. Dovrà inoltre essere rispettato quanto stabilito nel
presente allegato tecnico, nel contratto di aggiudicazione e dai singoli contratti di somministrazione
di lavoro, e nel rispetto delle seguenti modalità:
 l'ente utilizzatore potrà procedere, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il
triennio di durata del contratto di aggiudicazione, alla richiesta di singole somministrazioni
di lavoro temporaneo all'agenzia, per iscritto tramite lettera firmata dal Direttore. Il servizio
di somministrazione dovrà essere fornito entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta da
parte dell’Ente Parco, detto termine potrà essere ampliato in casi espressamente consentiti
dall'Ente utilizzatore.
Ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere corredata delle seguenti
informazioni:
a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di
specializzazione ed il grado di esperienza necessario,
b) le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
c) la sede e l'orario di lavoro;
L'Ente utilizzatore, qualora fosse necessario, si riserva l'opportunità di sottoporre a colloquio
selettivo il personale presentato dall'agenzia.
I prestatori di lavoro temporaneo oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni
previste per i dipendenti degli Enti Locali, cat. B, C e D del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali e per tipologie di utilizzo
previste dalla vigente normativa in materia.
L'orario di lavoro a tempo pieno settimanale sarà di 36 ore, mentre l'eventuale orario a tempo
parziale sarà articolato su 24 oppure su 18 ore; dell'articolazione dell'orario si darà comunicazione
in ogni singola richiesta di somministrazione.
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, sono a carico del somministratore ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 276/2003.
La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL, che verrà comunicata nella
lettera di richiesta di somministrazione dello specifico profilo professionale.
L'ente utilizzatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza e gli obblighi di protezione
connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
salva la formazione di base.
Art. 7 Prezzo del servizio e modalità di pagamento
L’offerta economica formulata dal concorrente per la fornitura del servizio si intende fissato in base
a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e
forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salve eventuali
maggiorazioni dovute ad incrementi conseguenti all’entrata in vigore di norme statali o regionali
successive alla data del presente bando.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fatture emesse in base al servizio rilevato su
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un'apposita scheda, cartolina o foglio firma, sottoscritta dal lavoratore e dal Direttore o suo
delegato, indicante le ore effettivamente prestate, entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture
emesse ogni fine mese o a fine contratto, e comunque secondo le disposizioni di legge in materia di
contabilità degli Enti Pubblici.
Art. 8 Vincolo giuridico e cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento del contratto di aggiudicazione, l'impresa fornitrice
aggiudicataria dovrà provvedere al versamento della cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale
secondo le modalità indicate nella lettera di aggiudicazione e riportate nel bando.
Nel caso in cui l’agenzia di lavoro aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto di
aggiudicazione o trascurasse ripetutamente l'adempimento delle condizioni di contratto, l'ente
utilizzatore potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere il rapporto con l'aggiudicatario
stesso, a maggiori spese di questo, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, provvedendo
all'incameramento della cauzione.
La cauzione di cui sopra verrà restituita all'agenzia al termine della durata del contratto di
aggiudicazione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Art. 9 Interruzioni
Nel caso di interruzione della prestazione di lavoro tempoaraneo per causa imputabile al lavoratore
o all'agenzia, l'impresa dovrà sostituire il lavoratore entro cinque giorni lavorativi. Nel caso in cui
l'agenzia non provvedesse alla sostituzione o l'Ente non l'accettasse, si applicherà il successivo art.
11.
Art.10 Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’agenzia di lavoro sarà
tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro
temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di
prova.
Art. 11 Clausola risolutiva
Qualora l’agenzia non rispettasse i termini prescritti nel presente allegato, nel contratto di
aggiudicazione e nei singoli contratti di somministrazione di lavoro, si procederà all'applicazione di
una penale pari al 20% del costo del lavoratore temporaneo che l'impresa avrebbe dovuto fornire,
fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno; la penale si calcolerà nel seguente modo: 20% del
costo giornaliero del lavoratore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione. Gli importi
delle penali così applicate saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento o,
in mancanza, sulla cauzione costituita a norma dell'art 8; superati i 30 giorni di mancata
sostituzione, i contratti di somministrazione di lavoro saranno risolti di diritto.
L'ente utilizzatore si riserva la facoltà di recedere dal contratto di aggiudicazione in qualsiasi
momento, con semplice comunicazione scritta all’agenzia, senza che la stessa possa nulla vantare a
risarcimento o compenso, ma solo il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato
in base alle effettive ore prestate dai lavoratori interinali, spettante fino alla naturale scadenza dei
singoli contratti di somministrazione di lavoro posti in essere.
La risoluzione del contratto di aggiudicazione può essere richiesta dall’ente utilizzatore:
1. nei casi di subappalto;
2. in caso di cessione del contratto da parte dell’agenzia aggiudicataria, di cessazione
dell’attività, di fallimento, di stato di moratoria e di atti di sequestro o di pignoramento a
carico della stessa;
3. nei casi di reiterate in ottemperanze a quanto previsto dal presente allegato tecnico e dalla
vigente normativa in materia.
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Art. 12 Foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto di aggiudicazione, sarà
competente il Foro Giudiziale di Torino.
Art. 13 Provvedimenti disciplinari
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 276/2003 l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro
temporaneo e' riservata al somministratore; l’ente utilizzatore provvederà a comunicare gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dello statuto dei lavoratori articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..
Art. 14 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di fare riferimento alle norme di cui alla
L. 30/2003 e D.Lgs 276/2003 e s.m.i. intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e
regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo, nonché l’art. 2 del CCNL integrativo per i
dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato lì 11.04.2008
Sono fatti salvi altresì i disposti dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, secondo
cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da
parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, e gli art.li 49 e 76 del D. Lgs. n.
112 del 25.6.2008 coordinato con la L. 133 del 06/08/2008, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione.
Il Direttore
Dr. Claudio Rolando
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