prodotto 12: Procedure per il riconoscimento di competenze non

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prodotto 12: Procedure per il riconoscimento di competenze non
“Progetto S.F.I.D.E.”
Strategie Formative per l’Implementazione e la Disseminazione di
ET2020
521370-LLP-1-2011-1-IT-KA1-KA1ECETA1
2011-4133/016-001
Prodotto 12
Procedure per il riconoscimento di
competenze non formali e informali
Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il contenuto del presente progetto non
riflette necessariamente la posizione della comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non impegna in
alcun modo la loro responsabilità.
Il riconoscimento delle competenze non formali ed informali Il riconoscimento delle competenze comunque acquisite da una persona ha come principale obiettivo il miglioramento della qualità della formazione continua e l'accesso alla stessa con conseguenze positive per la posizione, le opportunità di occupazione e vantaggi per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. La riqualificazione delle competenze consente infatti di accedere a migliori e più articolate possibilità lavorative. Oltre a riconoscimento è spesso utilizzato anche il termine accreditamento che viene inteso come modalità certificatoria in quanto ha il significato di riconoscimento formale di competenze per il raggiungimento di una qualificazione intesa come risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. Il termine competenza assume una definizione precisa nell’allegato 1 alla Raccomandazione sull’EQF comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Se si tratta dell’accesso ad un percorso formativo, sembra dunque più idoneo riferirsi ai risultati di apprendimento, mentre se si tratta di un’occupazione è preferibile considerare le competenze come prestazione lavorativa alla quale può essere attribuito un valore economico. I risultati di apprendimento espressi in conoscenze, abilità e competenze sono raggiungibili attraverso attività che possono essere formali, non formali ed informali. Le competenze non formali ed informali per essere riconosciute e quindi attestate rispetto all’accesso ad un percorso formale richiedono di poter essere riferite alle competenze che rendono riconoscibile una figura professionale. In relazione al format in cui si distingue la descrizione della figura professionale in due parti, della riconoscibilità e della filiera formativa, è opportuno puntualizzare che una procedura per il riconoscimento delle competenze non formali ed informali comunque acquisite rientra fra le modalità e i prerequisiti per l’accesso alla filiera formativa e non all’area della riconoscibilità. Facendo riferimento ai risultati ottenuti in diversi progetti e riportati nel sito del progetto SFIDE, possiamo evidenziare come l’accreditamento richieda due elementi fondamentali: • una descrizione dello standard della figura professionale in cui sia resa trasparente l’associazione delle competenze possedute dalla persona e legate al compito lavorativo nonché all’attività, con le risorse – conoscenze abilità competenze -­‐ necessarie allo svolgimento del compito stesso • una modalità di supporto e accompagnamento della persona nel preparare il dossier in cui espone in modo adeguato le competenze possedute come per esempio in Francia (VAE -­‐ Validation des acquis de l’éxperience) oppure modalità di verifica per l’accesso con test come avviene in Romania o anche con colloqui come avviene per gli IFTS italiani Il riconoscimento delle competenze nel contesto comunitario Uno dei primi e significativi documenti europei è rappresentato dal Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, pubblicato nel 2000 dalla Commissione europea, dove il tema del lifelong learning è visto come parte integrante del concetto di cittadinanza; la sua promozione si accompagna, tra l'altro, alla necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità professionale, di investire maggiormente nelle risorse umane, di ridurre il fenomeno di esclusione sociale, di poter disporre di opportunità formative diversificabili, flessibili e certificabili. Per una società fondata sulla conoscenza è indispensabile l'allargamento a una dimensione europea dei sistemi di istruzione e formazione, in cui l'imparare per l'intero arco della vita ha un ruolo fondamentale. Nel Memorandum per l’istruzione del 2000 si distinguono le competenze • formali -­‐ risultato di un percorso formativo erogato da un soggetto che ha come propria mission la formazione • non formali -­‐ risultato di un percorso formativo realizzato in un ambito non specificamente finalizzato alla formazione come per esempio un ambiente di lavoro 2
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informali -­‐ risultato di ciò che un soggetto apprende autonomamente come per esempio nella propria esperienza quotidiana. Il confronto tra i paesi membri dell'UE, lo scambio di informazioni e pratiche, l'uso condiviso di modelli, metodi e strumenti devono essere a questo punto molto attivi, soprattutto sui temi del riconoscimento, della valorizzazione, della certificazione, e quindi della trasferibilità delle competenze, acquisite in processi di apprendimento non formali e informali, oltre che naturalmente formali, in qualunque paese dell'UE. Nonostante il lifelong learning abbia un’importanza riconosciuta da tempo e la necessità di attuare il riconoscimento del non formale e dell’informale sia ribadita in tutte le raccomandazioni sui dispositivi europei – EQF, Europass, EQUAVET, ECVET., risulta difficile condividere modalità e procedure comuni. Nella raccomandazione ECVET sopra citata si forniscono con una netta distinzione le definizioni di • valutazione dei risultati dell'apprendimento: i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza • convalida dei risultati dell'apprendimento: il processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un'unità o una qualifica • riconoscimento dei risultati dell'apprendimento: il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche Nella strategia 2020 viene ribadito il ruolo fondamentale dell'istruzione e della formazione permanente sviluppata in percorsi di apprendimento formali, non formali e informali che spingono al potenziamento della formazione attraverso lo sviluppo di capacità e competenze ai fini della crescita economica e dell'occupazione; le iniziative faro –Youth on the Move e New skills for new jobs -­‐ sottolineano la necessità di percorsi di apprendimento più flessibili che possano facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento e , inoltre, la convalida dell'apprendimento non formale e informale. La proposta di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5.9.2012 prevede che entro il 2015 i Paesi dell’UE realizzino un loro sistema nazionale di riconoscimento delle competenze non formali ed informali rispettando le indicazioni riprese e presenti anche nel decreto legislativo 13/2013 sulla certificazione analizzato successivamente. Nell’allegato 1 alla proposta di Raccomandazione sopracitata c’è il glossario dei termini utilizzati -­‐ riportato a conclusione del presente documento -­‐ mentre nell’allegato 2 si riportano le pratiche definite efficaci; esse sono riferite alle prospettive europea (varie indicazioni e dispositivi), nazionale (NQF), organizzativa, individuale (centralità della persona), strutturale e relativa al processo di convalida, metodologiche, di affidabilità e competenza degli operatori del processo di convalida. A sostegno dell’implementazione delle procedure di riconoscimento delle competenze non formali ed informali l’UE • denuncia i punti di debolezza quali: la disoccupazione; l’insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori anziani; la mancanza di qualificazione; l’esclusione sociale ed un inserimento poco qualificato dei migranti • evidenzia quali punti chiave su cui insistere: attribuire una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita; favorire tutti gli aspetti della pari opportunità; sviluppare azioni indirizzate a particolari gruppi bersaglio, come i migranti • ribadisce la necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione in modo che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare. In tale scenario l’istruzione e la formazione rivestono un ruolo fondamentale ed è perciò irrinunciabile offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio • indica come ineludibile: definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l’arco della vita; dare maggiore trasparenza al riconoscimento delle qualifiche; contribuire alla valorizzazione delle competenze acquisite sia negli istituti di insegnamento e formazione, sia presso i datori di lavoro, sia nella vita quotidiana. Nel panorama legislativo europeo a proposito delle competenze e del loro accreditamento si può constatare che tutti i documenti fanno riferimento sostanzialmente a quattro ambiti: 3
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di indirizzo, che indicano, una volta analizzata la situazione in essere, la strada da seguire con i diversi percorsi possibili nell’ambito dell’occupazione, della mobilità, dell’istruzione e della formazione, della formazione permanente tecnici, che riguardano più specificamente competenze, qualifiche, diplomi economici, che riguardano gli investimenti da indirizzare al campo dell’istruzione e della formazione di cooperazione europea, che insistono sulla necessità che gli stati membri cooperino anche nel campo della formazione e dell’istruzione, coordinando sforzi e azioni, a tutto vantaggio dei cittadini europei. La nuova normativa in Italia In Italia l’innovazione normativa è rappresentata dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13, che definisce le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» Il decreto • promuove o l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale o la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità • definisce, allo scopo di individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea o le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni o gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza (Stato, regioni e province autonome) • stabilisce, in tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio che riguardano il processo, l’attestazione e il sistema. Gli standard minimi di processo prevedono l'articolazione nelle seguenti fasi: • identificazione: individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali ciò implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni • valutazione: accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; per gli apprendimenti non formali e informali ciò implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute • attestazione: rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni Inoltre si prevede l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi. Gli standard minimi di attestazione dei documenti di validazione e dei certificati, assicurati dall’ente pubblico titolare, sono: • i dati anagrafici del destinatario • i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento 4
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le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. La descrizione riporta: la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello EQF e eventuale referenziazione ai codici statistici (ATECO-­‐CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Se formale vanno indicati i dati essenziali del percorso formativo e della valutazione, se non formale o informale vanno indicati i dati essenziali relativi all'esperienza svolta la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino e in interoperatività con la dorsale informativa unica. Gli standard minimi di sistema sono assicurati dall'ente pubblico titolare attraverso: • repertori riferiti a qualificazioni e un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati • misure di informazione sulle opportunità dei servizi • addetti all'erogazione dei servizi con requisiti professionali idonei • sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa prevista dalla L.92 per il monitoraggio, la valutazione, la tracciabilita' e conservazione degli atti rilasciati • procedure conformi alla semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali • condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi del processo • dispositivi che assicurino gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati visibili in un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica Il sistema nazionale di certificazione delle competenze si sviluppa in linea con gli indirizzi UE Vi si distinguono: • gli enti pubblici titolari che operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale • gli enti titolati che individuano, validano, certificano le competenze o acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali o comprovabili attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida o riferibili alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale in base criteri di referenziazione EQF (in particolare anche al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali) o per l’università invece fanno riferimento all’art. 14, comma 2 legge 240/10 o agiscono solo su richiesta della persona, il processo è volontario o pongono al centro la persona o garantiscono a tutti i cittadini il rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione o rilasciano documenti di validazione e certificati che sono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente o realizzano il servizio in raccordo con la dorsale unica informativa e mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti o garantiscono l'affidabilità basata su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale o rispettano i principi di terzietà e indipendenza in base alle indicazioni del comitato tecnico nazionale, che organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida (che saranno approvate con decreto interministeriale), anche su richiesta delle parti stesse 5
o devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento in conformità alle norme tecniche UNI Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ha come Finalità • garantire, coerentemente con indicazioni comunitarie, la mobilità della persona • favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro • implementare la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni • promuovere l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo Funzionalità • quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze • progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli dell’istruzione e dell’IeFP • correlabilità dei titoli anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Composizione • tutti i repertori dei titoli dell’istruzione, dell’IeFP edel testo unico dell'apprendistato (decreto legislativo 167/11) codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici (es.ATECO -­‐ CP ISTAT); d) referenziazione all’EQF È pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica Glossario di cui all’art 2 del decreto legislativo 13/13 • apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale • apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari • apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese • apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero • competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale • ente pubblico titolare: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il 6
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui allalettera f) organismo nazionale italiano di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto sistema nazionale di certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto. Glossario in allegato alla Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale Apprendimento formale: apprendimento erogato in un ambiente organizzato e strutturato, specificamente dedicato all'apprendimento, che tipicamente porta all'ottenimento di qualifiche, di solito sotto forma di 7
certificati o diplomi. Comprende i sistemi di istruzione generale, la formazione professionale iniziale e l'istruzione superiore. Apprendimento non formale: apprendimento erogato mediante attività pianificate (in termini di obiettivi e tempi di apprendimento) con una qualche forma di supporto all'apprendimento (ad esempio la relazione studente-­‐docente). Può comprendere programmi per l'insegnamento di competenze professionali, alfabetizzazione degli adulti e istruzione di base per chi ha abbandonato la scuola prematuramente. Sono esempi tipici di apprendimento non formale la formazione impartita sul lavoro, mediante la quale le aziende aggiornano e migliorano le competenze dei propri dipendenti come ad esempio le competenze relative alle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ITC); l'apprendimento strutturato online (ad esempio con l'uso di risorse educative aperte) e i corsi organizzati dalle organizzazioni della società civile per i loro aderenti, i gruppi interessati o il pubblico generale. Apprendimento informale: apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto all'apprendimento.L'apprendimento informale può essere non intenzionale per il discente. Esempi di risultati di apprendimento acquisiti mediante l'apprendimento informale sono le competenze acquisite durante le esperienze di vita e lavoro come la capacità di gestire progetti o le competenze ITC acquisite sul lavoro; le lingue e le competenze interculturali acquisite durante il soggiorno in un altro paese; le competenze ITC acquisite al di fuori del lavoro, le competenze maturate nel volontariato, nelle attività culturali e sportive, nel lavoro, nell'animazione socio educativa e mediante attività svolte in casa (ad esempio l'accudimento dei bambini). (d) Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i risultati di apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. (e) Risultati di apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento definito in termini di conoscenze, capacità e competenze. (f) Quadro nazionale delle qualifiche: descrizione coerente e completa dei livelli delle qualifiche basata sui risultati di apprendimento. (g) Convalida: processo di conferma da parte dell'autorità competente che un individuo ha acquisito risultati di apprendimento in base a standard appropriati. È articolata in quattro fasi distinte: 1) identificazione mediante un dialogo delle esperienze individuali, 2) documentazione – per rendere visibile l'esperienza individuale – 3) valutazione formale dell'esperienza e 4) riconoscimento che porta a una certificazione, ad esempio una qualifica parziale o completa. 8