PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER L`ACCOGLIENZA, L

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PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER L`ACCOGLIENZA, L
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“A. DE VITI DE MARCO”
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PROTOCOLLO ALUNNI CON
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO E
CULTURALE
Sommario
1. ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE.................................................2
Riferimenti legislativi.......................................................................................................................2
L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI..........4
LE FASI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO SCOLASTICO......................................................4
Accoglienza......................................................................................................................................4
Inserimento.......................................................................................................................................5
Integrazione......................................................................................................................................5
Valutazione.......................................................................................................................................5
2. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO..................................................................6
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1. ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E
CULTURALE
Riferimenti legislativi

C.M. n. 205 del 26 luglio 1990 (La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.
L’educazione interculturale):
attribuisce come compito educativo della scuola la “mediazione fra le diverse culture”, in
quanto “la diversità culturale” va ritenuta una risorsa positiva per i complessi processi di
crescita della società e delle persone.

Legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza):
riconosce automaticamente il diritto di cittadinanza italiana ai minori, figli di uno dei due
genitori italiano. Invece, i bambini, nati in Italia, figli di genitori con nazionalità non
italiana, assumono la nazionalità dei genitori fino al 18° anno di età, momento in cui
possono richiedere la cittadinanza italiana.

Art. 36 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) della Legge n. 40 del 6
marzo 1998 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
riconosce il diritto allo studio; incoraggia le attività interculturali; promuove le attività di
accoglienza in convenzione con le Regioni e gli Enti Locali; prevede la figura del mediatore
nei rapporti con le famiglie.

Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
ribadisce il diritto all’istruzione del minore straniero e sollecita le attività miranti
all’integrazione sociale; sollecita il mantenimento e recupero della cultura d’origine e si rifà
alla legge n. 400/23.8.88, art.17, comma 1, che detta disposizioni circa la formazione e
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e sui criteri per l’adattamento dei
programmi d’insegnamento.

C.M. n. 302 del 1998:
tutela la libertà religiosa.

Art. 2 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 (Regolamento di attuazione concernente
l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età):
prevede l’obbligo formativo nei confronti di “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti
nel territorio dello Stato”.

Art. 45 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero):
garantisce il diritto all’istruzione del minore, anche in caso di “irregolarità” (i minori non
accompagnati o appartenenti a famiglie non in regola con il permesso di soggiorno, godono,
in ogni caso, del diritto all’istruzione); disciplina l’inserimento scolastico nelle classi in
riferimento all’età anagrafica, affidando ai docenti la responsabilità di spostamento in una
classe immediatamente superiore o inferiore. Inoltre tale articolo 45 afferma che «Il
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Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento».

C. M. n. 311 del 21 dicembre 1999 e C.M. n. 87 del 23 marzo 2000:
prevedono la possibilità di iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi momento dell’anno
scolastico, in attuazione dell’art. 45 comma 1 del D.P.R. n. 394/99.

Art. 3 della Direttiva MIUR n. 45 del 4 aprile 2005:
prevede interventi formativi per i docenti in materia di integrazione degli alunni di
cittadinanza non italiana.

Legge di riforma dell’ordinamento scolastico n. 53 del 28 marzo 2003:
contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi, attraverso la
personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici
appropriati a ciascuno studente.

C.M. n. 24 del primo marzo 2006:
nel dettare le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri afferma
che «Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità
dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio
linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano.
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al
centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di
qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E’ necessaria, pertanto, una programmazione
mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua
italiana, acquisita via via dall’alunno straniero» (pp. 12-13).
In tema di valutazione, le Linee Guida asseriscono che «Per il consiglio di classe che deve
valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico -per i quali i piani
individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto
curricolare- diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica
precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le
competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa
rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i
passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le
potenzialità di apprendimento dimostrate. […] Emerge chiaramente come nell’attuale
contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni
scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni» (p. 17).

C. M. n. 110 del 14 dicembre 2007:
definisce le modalità organizzative relative alle iscrizioni degli alunni alle scuole
dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie.

C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana):
individua i “criteri di carattere organizzativo sia dell’offerta formativa territoriale, sia della
gestione interna della singola istituzione scolastica”.
La medesima C.M. suggerisce inoltre le seguenti misure:
a. attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua
italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di
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altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento
dell’offerta formativa;
b. utilizzo della quota di flessibilità del 20 %, destinato per corsi di lingua italiana di
diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle
necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti
gli altri, stranieri e non);
c. partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana come lingua
seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o
organizzati dal territorio;
d. possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d’anno di essere inseriti nella
scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all’età
anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia
con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso
intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi –
giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).

D.M. del 27 dicembre 2012:
prevede la possibile elaborazione del Piano Didattico Personalizzato anche nei casi di alunni
adottati in ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola del minore e
la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la
stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure didattiche di
accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo. Ciò al fine di
attivare percorsi personalizzati, mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche
ritenute opportune, non prevedendo l’adozione di misure dispensative o di strumenti
compensativi (tranne nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici
dell’apprendimento).
Le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 19/12/2014 sono
state elaborate con l’obiettivo di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologico per
garantire ai ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori strumenti nel loro percorso di crescita.
L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI STRANIERI
La presenza di alunni stranieri nel contesto scolastico è un fenomeno che riguarda ormai ogni
ordine e grado di scuola e che richiede una consapevole assunzione di responsabilità da parte
dell’istituzione scolastica al fine di promuovere e favorire iniziative per l’inserimento degli studenti
stranieri. In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Istituto offre
supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana a favore degli studenti
stranieri, realizzando corsi di sostegno linguistico a vari livelli - prima alfabetizzazione, base,
intermedio, avanzato - e corsi di italiano per lo studio, elaborando nel contempo un vero progetto di
integrazione.
LE FASI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO SCOLASTICO
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Accoglienza
Finalizzata a facilitare l’ingresso nell’istituto scolastico e quindi a ridurre le difficoltà di
inserimento e integrazione, l’accoglienza consta di due momenti: l’uno formale costituito
dall’impatto iniziale con la Segreteria, con il Dirigente Scolastico e con il referente per l’inclusione,
volto ad acquisire elementi sulla scolarità pregressa, sul paese d’origine, sul livello di conoscenza
della lingua italiana, ecc., ai fini dell’inserimento successivo nella classe più idonea; l’altro didattico
e formativo, proprio del Consiglio di Classe, che inserendosi nel più ampio progetto Accoglienza
dell’Istituto, mira a mettere l’alunno nelle condizioni più favorevoli per un proficuo
inserimento/integrazione.
Inserimento
Fermo restando il principio sancito dalla normativa vigente dell’inserimento nella classe
corrispondente all’età anagrafica, il Dirigente Scolastico, valutati i documenti e sulla base del
colloquio con la famiglia e con lo studente, lo inserisce nella classe potenzialmente più favorevole
per il successo scolastico, e nella sezione a ciò più idonea (n. alunni, presenza alunni stranieri,
esperienza del C.d.C., ecc.). Nel caso di minori adottati, il Dirigente, in casi particolari, considera la
possibilità di inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all’età
anagrafica.
Il Dirigente Scolastico o il referente convocano all’uopo il C.d.C. o il coordinatore di classe.
Integrazione
Affinché si instauri un effettivo processo di insegnamento/apprendimento, la priorità va data
all’acquisizione delle competenze linguistiche. A tal fine, l’Istituto organizza appositi percorsi di
rinforzo linguistico; il C.d.C. procede, nel caso, alla riduzione dei programmi in saperi essenziali; i
singoli docenti hanno cura di provvedere alla semplificazione dei testi nelle varie discipline. Il
secondo livello di integrazione è quello più propriamente culturale. L’esperienza pregressa degli
studenti, il loro vissuto, la storia e cultura del loro paese devono costituire il punto di partenza per i
successivi arricchimenti, rappresentando anche una fonte privilegiata per la crescita culturale di
tutta la classe e quindi di tutto l’Istituto. A tal proposito è opportuno prendere contatti con gli Enti
locali e con altre scuole.
La normativa afferma chiaramente che, seppur è auspicabile e necessario che l’alunno trascorra più
tempo possibile all’interno della propria classe di appartenenza, sono altresì utili le attività di
laboratorio linguistico. Tali laboratori prevedono percorsi e strumenti specifici per l’insegnamento
intensivo dell’italiano, sono dedicati a gruppi di studenti stranieri di diversi livelli e possono essere
attivati sia in orario scolastico che extrascolastico, avvalendosi, ove possibile, delle risorse della
scuola.
Inoltre, sulla base di progetti di collaborazione finanziati dai Comuni, ci si può avvalere dell’aiuto
di esperti o collaboratori esterni, mediatori culturali o facilitatori linguistici, attraverso contratti
di prestazione d’opera o a di collaborazione continuata e collaborativa.
Valutazione
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli appena arrivati, impone l’attuazione di
strategie per l’integrazione e la facilitazione del successo scolastico e formativo.
All’uopo, il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento:
a. possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per
facilitare l’apprendimento della lingua italiana e l’integrazione sociale.
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b. Altresì, il Consiglio di Classe, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in
lingua italiana, può programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari
appropriati sulla base di quanto prima indicato. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe
deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato, che è il punto di riferimento
essenziale per la valutazione dell’alunno straniero.
Alla fine del primo quadrimestre o trimestre, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è stato tardivo,
il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, può esprimere, in ogni
singola disciplina, una valutazione di questo tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”, oppure: “La valutazione
espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli
apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
In pratica se non è stato possibile acquisire sufficienti elementi, si sospende la valutazione,
sostituendo la “pagella” di metà anno e le valutazioni intermedie con una scheda personalizzata e/o
con un colloquio con la famiglia.
Al termine del secondo quadrimestre, il C.d.C. procede allo scrutinio finale e alla valutazione
conclusiva ai fini dell’ammissione alla classe successiva, tenendo conto dei livelli raggiunti rispetto
alla classe frequentata, ma anche del progresso personale dell’alunno in base alla programmazione
individualizzata.
2. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO
In riferimento alla C.M. n.8 del 06/03/2015, tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla
base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Non è prevista alcuna certificazione
sanitaria.
Bisogna monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente
necessario; pertanto le misure dispensative devono avere carattere transitorio e attinente aspetti
didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che
strumenti compensativi e misure dispensative.
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