D. A giugno ho pagato la prima rata imu sulla mia prima casa. Ad

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D. A giugno ho pagato la prima rata imu sulla mia prima casa. Ad
Una sola abitazione principale
D. A giugno ho pagato la prima rata imu sulla mia prima casa. Ad agosto ho acquistato l’appartamento confinante che poi verrà fuso a quello di cui sono già proprietaria e i due appartamenti uniti risulteranno essere un’unica prima casa. Al momento però, ogni appartamento ha la sua rendita catastale, perché i lavori di fusione sono ancora aperti. Si possono considerare unica abitazione principale? R. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. Ne deriva che nel caso in specie la seconda abitazione acquistata in agosto dovrà essere considerata abitazione a disposizione fino alla riunione catastale dei due immobili. Abitazione principale e attività di affittacamere D. Si può considerare abitazione principale, e quindi usufruire della detrazione prima casa e figlio minore di 26 anni, un immobile presso cui si ha la propria residenza ma al contempo venga eseguita, nello stesso immobile, attività di Affittacamere non professionale, affittando una stanza. R. L'attività di affittacamere non professionale (e quindi svolta presso la propria abitazione) non fa
venire meno l'utilizzo dell'abitazione da parte del proprietario e quindi la sua residenza anagrafica; pertanto,
ai fini IMU, l'immobile è considerato abitazione principale e sconta l'aliquota e le detrazioni per questa
previste.
Terreni agricoli D. I terreni agricoli sono soggetti al pagamento dell’imposta? R. I terreni agricoli sono esenti da IMU così come lo erano da ICI. Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria dello 0,81%, le aree a destinazione edificatoria nel P.R.G. Cosa si intende per unità immobiliare a disposizione Si tratta di tutti gli immobili che non sono oggetto di locazione o concessione in uso da oltre un anno (alla data dei pagamenti in acconto e saldo) indipendentemente dalla categoria catastale cui appartengono. Ad esempio un A/10 (ufficio) , un negozio (C/1) o un laboratorio (C/3) che non vengano utilizzati da oltre un anno e per i quali non siano in atto contratti di affitto regolarmente registrati. Si considera immobile a disposizione anche il secondo garage o posto auto (C/6) o la seconda cantina (C/2 e C/7). Esempio: in caso di abitazione principale + C/2 + C/6 + C/6 le aliquote da applicare sono ‐ 0,46% per l’abitazione, per il C/2 (pertinenza) e per uno solo dei C/6 (pertinenza) ‐ 1,06 per il secondo C/6 Abitazioni concesse in uso gratuito D. Una cliente ha una abitazione principale in San Casciano con relativa pertinenza, in più ha anche il 25% di un altra abitazione ed un altro garage dove risiede la madre. Che aliquota devo applicare per la seconda casa? R. L'immobile abitato dalla madre (la circostanza deve risultare da residenza anagrafica) è soggetto ad imposta con l'aliquota ordinaria dello 0,81%. Il secondo garage, se pertinenza dell'abitazione della madre, segue il medesimo trattamento; se, invece, non è configurabile come asservito all'abitazione deve essere considerato immobile a disposizione e sconta l'aliquota dell’1,06%. Abitazioni locate D. Un cliente possiede un’abitazione con garage nel Comune di San Casciano affittata con patti in deroga fino dal 1993. Quale aliquota si deve applicare ? Si deve presentare la dichiarazione IMU? R. L’aliquota da applicare è lo 0,99%; (abitazioni locate con contratto a canone libero ex art. 2, comma
1, L. 431/1998).
Se l’affitto avviene invece a canone concordato (ex art. 2, comma 3, L. 431/1998) l’aliquota da
applicare è quella ordinaria.
In caso di garage e/o cantina, con rendita separata, asserviti all’abitazione affittata, si applica
l’aliquota dell’abitazione affittata.
L'obbligo di dichiarazione IMU, come indicato nelle istruzioni ministeriali, permane per gli immobili
che godono di una agevolazione di imposta e quelli per i quali il Comune non ha possibilità di acquisire
informazioni. Quindi in caso di locazioni, sia concordate che a canone libero, non si presenta la
dichiarazione IMU.
Pertinenze di abitazioni a disposizione D. La pertinenza (cat. C6) di una casa tenuta a disposizione va tassata ad aliquota ordinaria (0,81%), o
con aliquota maggiorata?
R.
L’aliquota dell’1,06% si applica a tutte le unità immobiliari tenute a disposizione, indipendentemente
dalla categoria catastale. Inoltre l’immobile che costituisce pertinenza di una abitazione segue generalmente
la medesima destinazione e pertanto va assoggettato alla medesima aliquota; quindi il garage (C/6) di una
abitazione tenuta a disposizione sconterà l’aliquota dell’1,06% come la casa cui è annesso.
Seconda pertinenza In caso di abitazione principale con più unità immobiliari di pertinenza si ribadisce che si considerano tali, con applicazione dell’aliquota per abitazione principale e relativa detrazione, gli immobili classificati C/2, C/6, C/7, in ragione di UNA unità per categoria. Le ulteriori unità immobiliari, pur se classificate in queste categorie, scontano l’aliquota di immobili a disposizione (1,06%).