Franco LEONARDI
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Franco LEONARDI
Le frodi nei vini e negli aceti ed i rischi per il consumatore Franco LEONARDI Icqrf Emilia Romagna e Marche Ufficio d’Area di Modena Vino - attuale normativa OCM UNICA – Reg. UE n. 1308/2013 Pratiche enologiche e Trattamenti: Reg. CE n. 606/2009 DOP/IGP ed etichettatura: Reg. CE n. 607/2009 Registri e Documenti: Reg. (CE) n. 436/2009 Legge 20.02.2006 n. 82 (COLLAVINI) D.Lgs n. 61/2010: vini DOP e IGP Decreto 19 Marzo 2010: vini varietali e con annata Decreto 13 Agosto 2012: norme nazionali sull’etichettatura dei vini DOP, IGP, generici, Varietali e con annata. 12/11/2014 2 Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Rapporto attività 2013 Controlli (n.) 36.049………………………………………….(nel 2008 = 37.035) Operatori controllati (n.) 24.287……………………..(nel 2008 = 29.050) Operatori irregolari (%) 15,4…………………………….(nel 2008 = 11,8%) Prodotti controllati (n.) 54.974………………………..(nel 2008 = 89.724) Prodotti irregolari (%) 8,9………………….............(nel 2008 = 5,5%) Campioni analizzati (n.) 9.580………………………….(nel 2008 = 9.185) Campioni irregolari (n.) 982 Campioni irregolari (%) 10,3………………………………(nel 2008 = 10,6%) Notizie di reato (n.) 307…………………………………….(nel 2008 = 543) Contestazioni amministrative (n.) 5.078………….(nel 2008 = 4.547) Sequestri (n.) 500……………………………………………….(nel 2008 = 539) Prodotti sequestrati (n.) 650 Valore dei sequestri (€) 36.809.239…………………(nel 2008 = 181.598.095) 12/11/2014 3 Vitivinicolo (2013) Attività ispettiva Controlli (n.) 11.519……………………………………….(nel 2008 = 9.266) Operatori controllati (n.) 6.927 Operatori irregolari (%) 21,9 Prodotti controllati (n.) 16.847 Prodotti irregolari (%) 13,0 Attività analitica Campioni analizzati (n.) 2.554 Campioni irregolari (%) 9,7…………………………..(nel 2008 = 12,3) Risultati operativi Sequestri (n.) 247…………………………………………(nel 2008 = 234) Valore dei sequestri (€) 29.567.854……………(nel 2008 = 172.161.775) Notizie di reato (n.) 93………………………………..(nel 2008 = 119) Contestazioni amministrative (n.) 2.114…….(nel 2008 = 2037) 12/11/2014 4 Principali illeciti accertati nel settore vitivinicolo nel 2013 Sofisticazione di vini generici e talora a DOC per zuccheraggio e/o annacquamento Detenzione di prodotti vitivinicoli “in nero”, non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina Commercializzazione di vini qualificati a DOC risultati di composizione difforme dai prodotti originariamente certificati Produzione, vendita o distribuzione di vini a DOP e a IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione Violazioni delle disposizioni in materia di designazione e presentazione (etichettatura, pubblicità, contenitori ecc. ecc.) Violazioni di carattere documentale, riconducibili a inadempienze agli obblighi di tenuta della documentazione ufficiale di cantina (spesso strumentali ad alcune delle violazioni sopra descritte) 12/11/2014 5 Altri illeciti accertati nel settore vitivinicolo Utilizzo di macchine enologiche in maniera difforme dalla normativa, per ottenere vini con particolari caratteristiche (colore) oppure privi di caratteristiche indesiderate o difetti (aumentare le acidità totali naturali – abbassare o eliminare l’acidità volatile alta) Pratiche illecite per “accontentare” particolari richieste dei committenti dei prodotti finiti (vini con Acido Gluconico basso) Utilizzo di prodotti vitivinicoli difformi dallo standard codificato, al fine di ottenere performance superiori nei prodotti finiti (Mosto Concentrato Rettificato cristallino costituito solo da fruttosio e glucosio) Utilizzo di prodotti vietati e difficilmente rintracciabili anche dalle moderne tecniche analitiche (aromi, antifermentativi di ultima generazione, prodotti ammessi in altri settori) Vendita di prodotti “apparentemente” legali ma che in realtà non possono essere commercializzati come: Vino senza alcool, Vino alcool free, Vino dietetico ecc. ecc. 12/11/2014 6 Altri illeciti accertati nel settore vitivinicolo Commercializzazione di vini ottenuti da uve di ibridi produttori diretti, sia bianchi che rossi (CLINTON, ISABELLA ecc.ecc.) Produzione di Vini Passiti non ottenuti da uve sottoposte ad appassimento naturale su pianta o in locali chiusi Utilizzo in etichetta di termini ingannevoli che non solo sfruttano l’ITALIAN SOUNDING ma che richiamano prodotti di successo commerciale (Champagnino, Persecco, LoBrusco ecc. ecc.) Omessa indicazione in etichetta delle effettiva origine del prodotto (Stato Membro dove sono state coltivate le uve, Stato membro dove sono state vinificate e Stato memebro dove si imbottigliano i vini da esse ottenute) Utilizzo di Anidride Carbonica esogena (in bombole) nella elaborazione di vini frizzanti e vini spumanti senza menzionarlo in etichetta Indicazioni BIO su vini che all’analisi chimica non presentano residui di fitofarmaci ma non sono stati ottenuti secondo le norme BIO Falsa, erronea o mancante indicazione in etichetta degli allergeni presenti 12/11/2014 7 ACETO L’aceto era conosciuto già nell’antichità, sia come alimento sia per le sue capacità di conservare i cibi vegetali ed animali. L’ aceto, ha trovato impiego come dimagrante sin dai tempi della Scuola Salernitana, come disinfettante delle ferite e delle piaghe e nell’elaborazione di alcuni prodotti farmaceutici, quali l’aceto aromatico per collutori e gargarismi e da fiutare in caso di svenimento (lipotimia), per il singhiozzo e per la cura degli stati febbrili. In profumeria i suoi esteri ed aldeidi venivano usati nella preparazione di essenze e profumi. Nel 1864 Pasteur dimostrò che l’acido acetico è un prodotto dell’ossidazione dell’alcol etilico, che avviene ad opera di batteri aerobi che si sono sviluppati nello stesso mezzo. Da allora sono stati effettuati numerosissimi studi che hanno portato a chiarire la composizione chimico-fisica e le caratteristiche organolettiche di questo prodotto, di cui si conoscono più approfonditamente i meccanismi che regolano la sua produzione. 12/11/2014 8 ACETO- Le prime norme In Italia, le prime norme riguardanti l’aceto furono emanate col Regio Decreto Legislativo 15 ottobre 1925 n 2033 convertito in legge con la legge 18 marzo 1926 n 562 “Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari”, che definivano aceto di vino il prodotto ottenuto con la fermentazione acetica del vino o del vinello contenente almeno il 5 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l’enocianina o di altre sostanze. Veniva vietata la vendita e il commercio di aceto : ottenuto per diluizione di acido acetico grezzo o pirolegnoso, nonché di aceto ottenuto per diluizione dell’acido acetico buon gusto. alterati per putridume o invasi dalle anguillule o che abbiano acquistato odori o sapori estranei disgustosi contenenti acidi estranei, (acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.), sostanze vegetali di sapore forte come pepe di Spagna, zenzero, timo, aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune, composti metallici tossici, sostanze coloranti anche non nocive. Era altresì proibito il commercio dell’aceto ottenuto da vini corrotti, alterati per agrodolce o per girato o difettosi per muffaticcio. 12/11/2014 9 ACETO-normativa successiva D.P.R. 12 febbraio 1965 n° 162 “Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, che regolamenta e consente però la commercializzazione dei soli aceti di vino. La Legge 2 agosto 1982 n° 527 “ Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri “, introduceva la denominazione di “agro di……” che consentiva anche per il nostro paese l’importazione, la produzione e la vendita di aceti prodotti da altre materie prime , purché ne recassero chiaramente l’indicazione in etichetta. 12/11/2014 10 ACETO-normativa successiva Il Decreto del Ministro dell’agricoltura e foreste 27 marzo 1986 Norme per la preparazione e la commercializzazione degli aceti venne varato per tutelare i prodotti di qualità che si affacciavano sul mercato degli agri e introduceva limiti minimi e massimi, per le principali sostanze chimiche presenti nell’aceto ( acidità, estratto, ceneri, metalli), sia per gli aceti normali che per quelli di qualità. N.B. prevedeva il campionamento sistematico ed obbligatorio di tutte le materie prime destinate alla acetificazione, denaturate con TIAMINA in ragione di 5 grammi/quintale. Tali prodotti rimanevano sequestrate in azienda fino al responso delle analisi del Laboratorio Icqrf……(?!!??) 12/11/2014 11 Aceto-Normativa attuale L’ OCM UNICA (Reg. UE N. 1308/2013) nella parte II dell’Allegato VII definisce l’aceto come: Il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; Avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l. Legge 20 febbraio 2006 n° 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” 12/11/2014 12 ACETO-Principali limiti L’allegato VII, parte II del Reg. UE n. 1308/2013 (OCM unica) fissa un solo limite per l’aceto, quello dell’acidità totale che non deve essere inferiore a 60 g di acido acetico per litro. La legge n° 82 riprende il limite per il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo che non deve superare 1.5 % vol. L’articolo 3 del D.M. 27 marzo 1986 rimasto in vigore, fissa per l’aceto i seguenti limiti massimi: - Zinco 5 mg/l - Rame 1 mg/l - Piombo 0.3 mg/l - Bromo 1 mg/l - Acido borico 60 mg/l - Sorbitolo*70 mg/l (ad eccezione degli agri di frutta). A differenza degli altri prodotti vinosi, per l’aceto non è stato modificato il limite consentito per legge del contenuto in piombo (0.2 mg/l) , che rimane quello previsto nella normativa italiana, probabilmente per il limitato consumo che si fa di questo prodotto. 12/11/2014 13 Aceto – principali sofisticazioni Un tempo all’aceto venivano addizionati acidi minerali quali: l’acido solforico, l’acido nitrico, sostanze coloranti di natura estranea quali il caramello e i derivati del catrame. Una frode molto diffusa era l’aggiunta di acido acetico pirolegnoso che non era facilmente rilevabile in quanto chimicamente simile a quello naturalmente presente nell’aceto, di sostanze acri quali pepe zenzero, timo e senape, di composti metallici tossici e di aldeidi. Al momento attuale la qualità dei prodotti commerciali è decisamente migliorata, analogamente a quanto si è realizzato per il vino, grazie all’impiego di tecnologie più moderne, alla sanificazione degli acetifici, all’impiego di prodotti enologici non nocivi per la salute umana, constatando una notevole diminuzione del numero e della varietà delle frodi praticate (tranne quelle “commerciali”….) 12/11/2014 14 Aceto - principali sofisticazioni Aggiunta di acido acetico di sintesi Aggiunta illecita di acido acetico di altra origine Miscele ottenute da aceti di diversa origine: vino, uve appassite e poi ricostituite (aceto dalla Grecia, sidri di frutti diversi, aceto di alcool ecc. Aceti IGP e DOP ottenuti senza rispettare il Disciplinare di Produzione, in particolare per quanto riguarda l’origine delle materie prime impiegate e le pratiche enologiche utilizzate (termoconcentrazione, osmosi, aggiunta di addensanti ecc. ecc.) 12/11/2014 15 VINI BASE ACETO COMUNI FRODI DEL VINO BASE ACETO Parametri Isotopici 5% 3% 2% 40% 15% Difetti Organolettici Metalli Pesanti Anidride Solforoasa Metanolo 35% Difetti Microbiologici 12/11/2014 16 Rischi per i Consumatori Vino e aceto sono “alimenti” a tutti gli effetti ma i quantitativi di assunzione giornaliera sono ridotti rispetto al passato, diminuendo i rischi per la salute dei consumatori l’elevato numero di controlli in campo vitivinicolo deriva dalla “storica ciclicità” degli illeciti accertati in passato e da episodi “potenzialmente nocivi” per la salute (Metanolo del 1986) che giustificano il mantenimento di un alto livello di attenzione. La sofisticazione “classica” dei prodotti “fatti con il bastone” ha lasciato sempre più spazio alla “sofisticazione dell’etichetta”, meno dannosa per la salute ma altrettanto nociva sotto il profilo economico, storico e sociale Vino e aceto sono alimenti legati alla dieta mediterranea e fanno parte della nostra millenaria tradizione agricola, alimentare e culinaria. Va salvaguardata la credibilità di tutti i nostri alimenti, affinchè i nostri figli e nipoti possano continuare a consumarli perché BUONI, SICURI e RICONOSCIBILI. 12/11/2014 17 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !!! 12/11/2014 18