estensione soggettiva del giudicato favorevole nella solidarieta

Transcript

estensione soggettiva del giudicato favorevole nella solidarieta
ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL GIUDICATO
FAVOREVOLE NELLA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA:
PRESUPPOSTI E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
A cura Dott. Angelo Buscema
SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA
La sentenza n. 18 del 17 marzo 2008 della Commissione Tributaria Regionale
di Roma sez. 9 merita di essere segnalata all’attenzione dell’operatore tributario,
poiché ha precisato che “La solidarietà tributaria non determina sul piano della
tutela giurisdizionale un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno
di essi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione
dell’amministrazione finanziaria, salva la possibilità di riunione dei procedimenti o,
in difetto, l’estensione al coobbligato del giudicato più favorevole formatosi nei
confronti dell’altro ai sensi dell’articolo 1306 cc. Tale ricostruzione è stata
considerata dalla giurisprudenza costituzionale conforme ai principi di parità di
trattamento, di adeguatezza della imposizione alla capacità contributiva e di
pienezza della tutela giurisdizionale”. La sentenza n. 27058 del 21 dicembre
2007della Corte Cass. sez. tributaria così recita: “I coeredi, ancorché siano
destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in
successione, sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur in rapporto di
solidarietà fra di loro. Tale solidarietà può essere invocata ai fini dell’estensione di
un giudicato riflesso, solo ai sensi dell’art. 1306 c.c. dal coerede o dai coeredi nei
cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto”(1).
Tali pronunce offrono lo spunto per la disamina dell’estensione soggettiva del
giudicato favorevole nella solidarietà tributaria ex articolo 1306 del cc secondo la più
recente giurisprudenza del giudice di legittimità.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI E LITISCONSORZIO NECESSARIO
Le obbligazioni solidali di imposta non configurano un litisconsorzio
necessario in quanto le singole obbligazioni, pur avendo identità di causa e contenuto,
restano rapporti tra loro distinti.
Nel litisconsorzio occorre la partecipazione di tutti i soggetti al giudizio,
altrimenti la sentenza non ha effetto per nessuno. Nel rapporto di solidarietà, invece,
il creditore può rivolgersi indifferentemente ad alcuni o a tutti i condebitori solidali
per ottenere l'intera prestazione e la sentenza emanata nei confronti di uno di essi non
ha effetto a danno degli altri.
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
La solidarietà tributaria non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un
litisconsorzio tra i condebitori, essendo ciascuno di questi, in conformità ai principi
civilistici in materia di obbligazioni solidali, separatamente soggetto ai poteri di
accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria.
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio, quando la causa ha ad oggetto
un'obbligazione solidale (fattispecie in tema di ricorso avverso avviso di rettifica ai
tre coeredi relativo al valore dei beni entrati in successione). La riunione di
procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 del codice di procedura civile), non
fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse e riunite nello stesso
processo, con la conseguenza che resta autonoma anche la posizione assunta dalle
parti in ciascuno dei giudizi. Non ricorre un identico rapporto tributario ma singoli ed
autonomi rapporti giuridici di imposta quanti sono gli eredi beneficiari. E nemmeno
la riunione – disposta dal giudice ex art. 274 del codice di procedura civile per
economia processuale - può inficiare tale autonomia. Di tal ché, non si può sostenere
che la riunione dei giudizi determini da quel momento un litisconsorzio necessario in
fase di gravame. Nessun dubbio può sussistere circa la natura solidale
dell'obbligazione degli eredi al pagamento dell'imposta di successione, posto che
trattasi di previsione di ordine legislativo.
Proprio la natura solidale dell'obbligazione, in forza della quale ciascuno dei
debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte
di uno libera gli altri, esclude che tra i predetti obbligati in solido si determini, ove
agiscano congiuntamente in giudizio, una situazione di inscindibilità delle cause e
quindi di litisconsorzio necessario, regolata dall'art. 102 del codice di procedura civile
(e, in sede di impugnazione, dall'art. 331 del codice di procedura civile).Infatti,
l'obbligazione solidale (dal lato passivo), pur avendo ad oggetto una medesima
prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito tra
loro distinti. Sicché, quand'anche le cause concernenti tali rapporti siano state trattate
in un unico processo, le stesse mantengono la loro autonomia e la sentenza di esso
conclusiva, pur formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quante sono le cause
trattate: pronunzie che rimangono indipendenti le une dalle altre.(Cass. n. 6043 e n.
4364/2001; Cass. n. 5275/1997; Cass. n. 5738 e n. 4300/1995).
I principi ora esposti valgono ovviamente anche per il caso di avvenuta
riunione delle cause per connessione, essendo evidente che la riunione, finalizzata
ad esigenze di speditezza ed economia processuale ... lascia inalterata l'autonomia dei
giudizi anche per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di
essi (Cass. ss. n. 12885/1992; Cass. n. 6733/2000)".
In definitiva "L'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima
prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti
giuridici distinti, anche se tra loro connessi" per cui "l'obbligazione solidale
passiva non comporta sul piano processuale inscindibilità delle cause e non dà
luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi
per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei
coobbligati".
Occorre ricondurre la fattispecie del ricorso proposto da più eredi, in
relazione all'imposta di successione, ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art.
103 del codice di procedura civile, contemplando, altresì, l'eventualità che il giudizio
sia instaurato a mezzo ricorso cumulativo, ovvero con unico ricorso proposto da più
soggetti contro una pluralità di atti dell'Amministrazione finanziaria; i ricorsi
mantengono la loro autonomia benché risultino formalmente riuniti in un unico atto.
Ricorre litisconsorzio facoltativo per le controversie relative all'impugnazione
dell'avviso di rettifica e accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro
promosse dall'acquirente e/o dal venditore.
CONDEBITORI SOLIDALI E GIUDICATO DI RIFLESSO EX ARTICOLO
1306 DEL CC
Si rammenta che l’articolo 1306, secondo comma, del c.c. opera sul piano
processuale in deroga ai comuni limiti soggettivi dell’autorità del giudicato posti
dall’articolo 2909 del c.c. (vd. Corte di Cassazione sentenza n. 12974 del 29/09/2000)
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. - che
consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva
favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro
condebitore, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato (cosiddetto riflesso) postula
che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio (Cass.
civ. sez. V, 26 gennaio 2006, n. 1589). Il condebitore solidale può, in base all'art.
1306, comma 2, del codice civile, fin quando non si sia formato un diverso giudicato,
"opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido - salvo
che il giudicato dei cui effetti si chiede l'estensione sia fondato su ragioni personali
del condebitore (Cass. civ. sez. V, 9 settembre 2005, n. 18014).
In tema di solidarietà tributaria, il vincolo solidale nell'adempimento
dell'obbligazione (es. imposta di registro per compravendita immobiliare) non incide
sull'autonomia ed indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun
obbligato. Ne consegue che, se i condebitori solidali hanno partecipato al giudizio in
cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per
effetto della mancata proposizione, da parte del creditore, di impugnazione nei suoi
confronti, non possono giovarsi di tale giudicato (cosiddetto diretto) per impedire
l'esame dell'impugnazione proposta invece nei loro confronti. A tal riguardo, la
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. - che consente al
condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non
fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore, in deroga ai
limiti soggettivi del giudicato (cosiddetto riflesso) - postula che il condebitore che la
invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio (Sentenza Cassazione civile, sez.
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Tributaria, 26-01-2006, n. 1589). Il principio del giudicato riflesso, ovvero il
principio per cui un coobbligato può avvalersi dei giudicato favorevole, emesso in un
giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi ha partecipato, può essere
invocato solamente dal soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e
contrario giudicato formatosi nel frattempo (Sentenza Cassazione civile, sez.
Tributaria, 10-06-2005, n. 12367; Cass. L. n. 12401 del 23.08.2003; n. 3306 del
6.3.2003 ).
In buona sostanza, il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 1306
comma 2° c.c. è dato dal fatto che nei confronti del coobbligato, rimasto estraneo alla
controversia conclusa con il giudicato di cui si chiede l'estensione, non si sia formato
un giudicato diretto; ciò in quanto, in ipotesi, quest'ultimo prevale sull'efficacia
riflessa del giudicato inter alios ( SS.UU. 22.06.1991 n. 7053).
PAGAMENTO
Orbene, qualora sussista un’obbligazione tributaria solidale, il condebitore, che
non (2) abbia impugnato l’avviso d’accertamento, può opporre
all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, codice
civile, la sentenza definitiva e favorevole ottenuta dal coobbligato solidale, purché
questa non si fondi su ragioni personali del condebitore ricorrente ed oggetto della
controversia sia stato l’intero rapporto tributario e non già la parte relativa a questo
ultimo, sempreché il condebitore inerte non abbia assolto il debito d’imposta (3).
È principio di carattere generale quello secondo cui l’opponibilità di una
decisione è comunque condizionata alla sua definitività, sempreché il condebitore
inerte non abbia assolto il debito d’imposta. Il pagamento effettuato prima o dopo
il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce
esercizio negativo e consumazione di quella facoltà — esercizio del diritto a
richiedere l’estensibilità del giudicato più favorevole —, impedendo che possa
successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato. Infatti, l’art. 1306,
comma 2 c.c. consentendo di operare solo in via d’eccezione e non in via d’azione,
offre uno strumento di tutela in forma puramente oppositiva e non anche
pretensiva.In tema di solidarietà tributaria, il condebitore solidale (cui va equiparato il
debitore dell'Invim rispetto a quello dell'imposta di registro), rimasto estraneo al
giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., "opporre" al creditore
la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che non sia fondata su
ragioni personali al condebitore, parte del giudizio.
Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di
esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi
del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo
e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi
quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
del vincolo obbligatorio rientrante nel "fascio" di rapporti facenti capo a soggetti
distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione
una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione
(e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente comma
primo dello stesso art. 1306 cod. civ., espressione della regola generale sulla cosa
giudicata sostanziale formulata nell'art. 2909 cod. civ.) (Cass. civ. sez. V, 12 ottobre
2005, n. 19850).
ESEMPI
Esemplificando:
a) I coeredi, destinatari di un unico avviso rettificativo del valore dei beni caduti in
successione, anche se tra loro vincolati solidalmente al pagamento delle imposte,
sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti e autonomi. Ne discende che le
modifiche apportate al giudicato formatosi intorno all’avviso di accertamento, in
senso favorevole al debitore, non si riflettono automaticamente anche agli altri
coobbligati; l’estensione del giudicato riflesso ex articolo 1306, comma 2, del Codice
civile, può essere concessa esclusivamente in presenza di rapporti tributari che non
risultino definiti con sentenza passata in giudicato.
I coeredi, ancorché siano destinatari di un unico avviso di accertamento di
valore dei beni caduti in successione, sono titolari di rapporti giuridici tributari
autonomi, pur in rapporto di solidarietà fra di loro. Tale solidarietà può essere
invocata ai fini dell'estensione di un giudicato riflesso, solo ai sensi dell'art. 1306 c.c.,
dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto
(Corte di cassazione sentenza n. 27058 del 21 dicembre 2007). I coeredi che siano
stati destinatari di un unico avviso d’accertamento di valore dei beni caduti in
successione ereditaria sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti ed autonomi e
sono legati da un vincolo solidale; qualora si formi un giudicato nei riguardi di uno
dei coobbligati in solido, gli altri, i quali siano rimasti estranei al relativo processo e
nei cui confronti non si sia formato alcun giudicato diretto, possono invocare
l'estensione del giudicato riflesso, ai sensi dell'articolo 1306, secondo comma, del
codice civile (Cassazione sentenza n. 2536 del 20/20/2003).
b) Qualora uno dei coobbligati per imposta di registro insorgendo avverso l'avviso
d’accertamento ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato non è
precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso d’accertamento
ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede d’impugnazione
della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (4) (salva l'irripetibilità di
quanto già versato).
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
SOSTITUZIONE TRIBUTARIA
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3109 del 3/04/2003, ha escluso che il
lavoratore dipendente, sostituito a titolo di acconto, possa invocare a proprio favore
il giudicato ottenuto dal datore di lavoro in merito all’intassabilità di somme
corrisposte a titolo di contributo per differenza canoni ed indennità di trasferimento, a
causa della diversità degli atti impugnati e della solo parziale coincidenza degli
imponibili accertati in capo ai due soggetti, e non potendo comunque operare
l’articolo 1306, comma 2, del codice civile, che interessa le sole fattispecie della
responsabilità solidale.
CONDONO
L'art. 1306 non ricollega all'impugnazione di uno dei condebitori solidali
l'effetto di precludere la definitività dell'accertamento anche nei confronti degli altri e
la riunione dei procedimenti connessi non fa venire meno l'autonomia delle cause e
delle posizioni assunte dalle parti nei rispettivi giudizi (Cass. n. 6733/2000, n.
7908/2001, n. 5595/2003, n. 19652/2004 e n. 19654/2005).
La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior valore
impedisce all’acquirente di un immobile di beneficiare della normativa di favore
contenuta nella legge n. 413/1991, anche qualora siano stati riuniti i procedimenti
connessi promossi dall’acquirente (relativamente alla liquidazione) e dall’alienante
(relativamente all’accertamento) e, nei confronti di quest’ultimo (che - diversamente
dall’acquirente - ha impugnato l’avviso) abbia trovato applicazione il condono
(Cassazione civile Sentenza, sez. trib. 24/11/2006, n. 25003).
In tema di INVIM, la omessa impugnazione da parte del venditore dell'avviso
di liquidazione, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la
stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per
condono dall'acquirente (nella specie, in base al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516), ai fini della imposta di registro. Infatti,
diversamente dall'ipotesi di accertamento giudiziale del valore del cespite, nella quale
può essere invocato l'effetto estensivo del giudicato, di cui all'art. 1306 cod. civ., con
riferimento al principio della solidarietà tributaria, il valore fissato per effetto del
condono - in forza del quale, al fine di eliminare le liti e di far conseguire al fisco
entrate in tempi brevi, viene operata una riduzione degli imponibili accertati - è solo
fittizio, e non reale, sicché di esso non può giovarsi l'altro contribuente (Cass. civ.
sez. V Sent. 9 marzo 2007, n. 5537).
Note
1) contra, la sentenza n. 22523 del 26 ottobre 2007 che configura in un caso simile un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 1057 del
18 gennaio 2007 secondo la quale: L'esigenza costituzionale di ancorare l'imposta alla capacità
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
contributiva (senza sperequazioni fra i diversi soggetti) esige l'unicità dell'accertamento
giudiziario che investa una pluralità di soggetti e sia impugnato in riferimento alle ragioni
unitarie. Perciò ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata
dall'Amministrazione finanziaria (oggi Agenzia delle Entrate) l'atto impositivo debba essere o sia
unitario, coinvolgendo nell'unicità della fattispecie costitutiva una pluralità di soggetti, e il
ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione
debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla
coobbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio
necessario nel processo tributario ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lg. 31 dicembre 1992,
n. 546. E debbono essere cassate le sentenze di merito che non abbiano dato attuazione a simile
principio con rinvio se necessario.
2) E’ consolidata (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-03-2007, n. 6189; Cass. 18025/04
; Cass. 3306/03 ) la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nelle stesse ipotesi in cui si
configuri solidarietà d'imposta, la facoltà del coobbligato d'imposta di avvalersi, ai sensi dell'art.
1306 cod. civ., della sentenza - passata in giudicato - pronunciata tra l'amministrazione finanziaria
ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale
esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Anche in
tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi - ai sensi dell'art. 1306,
secondo comma, cod. civ. - della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobligato
solidale, trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo
condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto (Cassazione sez. 5 sentenza n. 03306 del
6/03/2003).
Il principio che il coobbligato di imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in
un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c.,
opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può
invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in
solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già
conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi
confronti (Cass. 18025/2004; conf. 3306/2003, 7783/2003, 13397/2003).
In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato
favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale
stabilita dall'art. 1306 c.c., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato; il coobbligato
non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro
debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un
giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei
suoi confronti; a tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce
meramente processuali (cfr., ex multis, Cass., sentt. 13997 del 2002, 7053 del 2001 e SS.UU. n.
7053 del 1991;Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 21-03-2007, n. 6748). In tema di
solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato
favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale
stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato.
Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia
emessa nei riguardi d’altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma
abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una
decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.
A tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce
meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento
era stato dichiarato inammissibile per tardività (Cass. sez. v sentenza n. 13997 del 27/09/2002).
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
3) In tema di solidarietà tributaria, in materia di imposta di registro, qualora uno dei coobbligati,
insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore
accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di
accertamento, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione,
tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo
comma, cod. civ..
Né una siffatta facoltà è esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento
dell'imposta (non spontaneamente a richiesta dell'ufficio finanziario, per l'intera somma portata
dall'avviso di liquidazione, ma) in forza dell'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria di un terzo
dell'imposta, in ottemperanza al disposto dell'art. 56 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale
condizione "ex lege" per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l'atto impositivo
al fine di conseguirne l'annullamento, altrimenti precluso, in via giurisdizionale(Cass. civ. sez. V,
22 maggio 2006, n. 12014)Il condebitore solidale d'imposta, rimasto estraneo al giudizio, può
giovarsi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1306 del Codice civile, del giudicato favorevole
formatosi tra l'Amministrazione finanziaria e un altro condebitore, al fine di opporsi alla pretesa di
pagamento dell'imposta, ma non anche al fine di ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato.
Non è recuperabile il pagamento dell'Invim dell'obbligato solidale che interferisce
sull'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 1306 del Codice civile; il pagamento non
spontaneo (effettuato per evitare una procedura esecutiva) vale, infatti, come rinuncia all'eccezione
concessa agli obbligati solidali, ex articolo 1306 c.c. Tale importante principio è stato statuito dalla
sentenza della Corte di cassazione n. 15826 del 12 luglio 2006. In particolare, con la pronuncia è
stato puntualizzato quanto segue:


nell'ipotesi in cui l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Invim sia fondato
sull'eccezione dì cui al secondo comma dell'articolo 1306 c.c., il pagamento effettuato dai
condebitori solidali (ricorrenti) costituisce esercizio negativo e consumazione della facoltà
di proporre la suddetta eccezione, impedendo la successiva ripetizione di quanto pagato e
togliendo, pertanto, ogni interesse alla prosecuzione della lite
il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel
"fascio" di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a
fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del
creditore solo in via di eccezione e ciò in maniera tassativa, come si evince dal tenore del
primo comma del medesimo articolo 1306 c.c., espressione della regola generale sulla cosa
giudicata e sui suoi limiti soggettivi (Cassazione, sentenze 998/2001, 9519/1999,
1225/1995).
4) Secondo l’orientamento prevalente del giudice di legittimità (sentenza n. 3306 del 06/03/2003
della Corte di Cassazione - sez. V) anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore
solidale di avvalersi - ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - della sentenza favorevole
intervenuta tra creditore ed altro coobligato solidale, trova un limite alla sua applicazione
nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul
medesimo punto; l'opponibilità al fisco del giudicato favorevole, determinatosi nei confronti d’altro
condebitore trova ostacolo nella formazione di un giudicato diretto.
Il condebitore non può opporre all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1306,
comma 2 c.c., la sentenza favorevole pronunciata per altro coobbligato solidale in quanto la
preclusione processuale scaturente dalla res judicata è ostativa all’applicabilità della disposizione di
cui trattasi al condebitore nei cui confronti sia intervenuto un giudicato diretto verificatosi nello
stesso processo (come nel caso in cui il condebitore, presente nel giudizio, non impugni la sentenza
a lui sfavorevole che altri invece impugnino) o in altro processo, come nel caso in cui il condebitore
abbia separatamente agito per contestare l’obbligazione e sia rimasto definitivamente soccombente.
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del
giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola
generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso
giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva
pronuncia emessa nei riguardi d’altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte,
ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una
decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.
L'opponibilità, da parte degli altri condebitori,
della
sentenza pronunziata tra
l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo
comma, cod. Civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio
creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione. Infatti, l'eventuale
anticipazione d’efficacia della sentenza rispetto a tale momento e' possibile solo rispetto alle
statuizioni di condanna, che invece difettano nel caso di un’impugnazioni del contribuente
avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il relativo giudizio è diretto
a riscontrare l'esistenza delle ragioni d’annullamento dedotte con il ricorso (Cassazione sez. v
sentenza n. 07783 del 19/05/2003).
L'interesse di uno dei debitori in solido ad opporre al creditore il giudicato a lui
sfavorevole formatosi nel rapporto con altro debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma
cod. civ. diviene attuale solo se e quando il creditore medesimo reclami l'adempimento.
Pertanto, con riguardo all'obbligazione tributaria solidale dei coeredi in tema d’imposta di
successione, si deve negare l'invocabilita' della citata norma, da parte di uno di detti condebitori,
nell'ambito del procedimento d'impugnazione dell'avviso d’accertamento di maggior valore,
perché il suddetto interesse postula che nei suoi confronti sia stato emesso avviso di
liquidazione od ingiunzione di pagamento (Cassazione sez. v sentenza n. 05595 del 09/04/2003).
Aneglo Buscema
10 Aprile 2008
www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente