estensione soggettiva del giudicato favorevole nella solidarieta
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estensione soggettiva del giudicato favorevole nella solidarieta
ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL GIUDICATO FAVOREVOLE NELLA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA: PRESUPPOSTI E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE A cura Dott. Angelo Buscema SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA La sentenza n. 18 del 17 marzo 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 9 merita di essere segnalata all’attenzione dell’operatore tributario, poiché ha precisato che “La solidarietà tributaria non determina sul piano della tutela giurisdizionale un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno di essi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell’amministrazione finanziaria, salva la possibilità di riunione dei procedimenti o, in difetto, l’estensione al coobbligato del giudicato più favorevole formatosi nei confronti dell’altro ai sensi dell’articolo 1306 cc. Tale ricostruzione è stata considerata dalla giurisprudenza costituzionale conforme ai principi di parità di trattamento, di adeguatezza della imposizione alla capacità contributiva e di pienezza della tutela giurisdizionale”. La sentenza n. 27058 del 21 dicembre 2007della Corte Cass. sez. tributaria così recita: “I coeredi, ancorché siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione, sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur in rapporto di solidarietà fra di loro. Tale solidarietà può essere invocata ai fini dell’estensione di un giudicato riflesso, solo ai sensi dell’art. 1306 c.c. dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto”(1). Tali pronunce offrono lo spunto per la disamina dell’estensione soggettiva del giudicato favorevole nella solidarietà tributaria ex articolo 1306 del cc secondo la più recente giurisprudenza del giudice di legittimità. OBBLIGAZIONI SOLIDALI E LITISCONSORZIO NECESSARIO Le obbligazioni solidali di imposta non configurano un litisconsorzio necessario in quanto le singole obbligazioni, pur avendo identità di causa e contenuto, restano rapporti tra loro distinti. Nel litisconsorzio occorre la partecipazione di tutti i soggetti al giudizio, altrimenti la sentenza non ha effetto per nessuno. Nel rapporto di solidarietà, invece, il creditore può rivolgersi indifferentemente ad alcuni o a tutti i condebitori solidali per ottenere l'intera prestazione e la sentenza emanata nei confronti di uno di essi non ha effetto a danno degli altri. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente La solidarietà tributaria non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un litisconsorzio tra i condebitori, essendo ciascuno di questi, in conformità ai principi civilistici in materia di obbligazioni solidali, separatamente soggetto ai poteri di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio, quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale (fattispecie in tema di ricorso avverso avviso di rettifica ai tre coeredi relativo al valore dei beni entrati in successione). La riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 del codice di procedura civile), non fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse e riunite nello stesso processo, con la conseguenza che resta autonoma anche la posizione assunta dalle parti in ciascuno dei giudizi. Non ricorre un identico rapporto tributario ma singoli ed autonomi rapporti giuridici di imposta quanti sono gli eredi beneficiari. E nemmeno la riunione – disposta dal giudice ex art. 274 del codice di procedura civile per economia processuale - può inficiare tale autonomia. Di tal ché, non si può sostenere che la riunione dei giudizi determini da quel momento un litisconsorzio necessario in fase di gravame. Nessun dubbio può sussistere circa la natura solidale dell'obbligazione degli eredi al pagamento dell'imposta di successione, posto che trattasi di previsione di ordine legislativo. Proprio la natura solidale dell'obbligazione, in forza della quale ciascuno dei debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, esclude che tra i predetti obbligati in solido si determini, ove agiscano congiuntamente in giudizio, una situazione di inscindibilità delle cause e quindi di litisconsorzio necessario, regolata dall'art. 102 del codice di procedura civile (e, in sede di impugnazione, dall'art. 331 del codice di procedura civile).Infatti, l'obbligazione solidale (dal lato passivo), pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito tra loro distinti. Sicché, quand'anche le cause concernenti tali rapporti siano state trattate in un unico processo, le stesse mantengono la loro autonomia e la sentenza di esso conclusiva, pur formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quante sono le cause trattate: pronunzie che rimangono indipendenti le une dalle altre.(Cass. n. 6043 e n. 4364/2001; Cass. n. 5275/1997; Cass. n. 5738 e n. 4300/1995). I principi ora esposti valgono ovviamente anche per il caso di avvenuta riunione delle cause per connessione, essendo evidente che la riunione, finalizzata ad esigenze di speditezza ed economia processuale ... lascia inalterata l'autonomia dei giudizi anche per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi (Cass. ss. n. 12885/1992; Cass. n. 6733/2000)". In definitiva "L'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi" per cui "l'obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati". Occorre ricondurre la fattispecie del ricorso proposto da più eredi, in relazione all'imposta di successione, ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 del codice di procedura civile, contemplando, altresì, l'eventualità che il giudizio sia instaurato a mezzo ricorso cumulativo, ovvero con unico ricorso proposto da più soggetti contro una pluralità di atti dell'Amministrazione finanziaria; i ricorsi mantengono la loro autonomia benché risultino formalmente riuniti in un unico atto. Ricorre litisconsorzio facoltativo per le controversie relative all'impugnazione dell'avviso di rettifica e accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro promosse dall'acquirente e/o dal venditore. CONDEBITORI SOLIDALI E GIUDICATO DI RIFLESSO EX ARTICOLO 1306 DEL CC Si rammenta che l’articolo 1306, secondo comma, del c.c. opera sul piano processuale in deroga ai comuni limiti soggettivi dell’autorità del giudicato posti dall’articolo 2909 del c.c. (vd. Corte di Cassazione sentenza n. 12974 del 29/09/2000) La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. - che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato (cosiddetto riflesso) postula che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio (Cass. civ. sez. V, 26 gennaio 2006, n. 1589). Il condebitore solidale può, in base all'art. 1306, comma 2, del codice civile, fin quando non si sia formato un diverso giudicato, "opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido - salvo che il giudicato dei cui effetti si chiede l'estensione sia fondato su ragioni personali del condebitore (Cass. civ. sez. V, 9 settembre 2005, n. 18014). In tema di solidarietà tributaria, il vincolo solidale nell'adempimento dell'obbligazione (es. imposta di registro per compravendita immobiliare) non incide sull'autonomia ed indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Ne consegue che, se i condebitori solidali hanno partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per effetto della mancata proposizione, da parte del creditore, di impugnazione nei suoi confronti, non possono giovarsi di tale giudicato (cosiddetto diretto) per impedire l'esame dell'impugnazione proposta invece nei loro confronti. A tal riguardo, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. - che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato (cosiddetto riflesso) - postula che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio (Sentenza Cassazione civile, sez. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Tributaria, 26-01-2006, n. 1589). Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi dei giudicato favorevole, emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente dal soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 10-06-2005, n. 12367; Cass. L. n. 12401 del 23.08.2003; n. 3306 del 6.3.2003 ). In buona sostanza, il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 1306 comma 2° c.c. è dato dal fatto che nei confronti del coobbligato, rimasto estraneo alla controversia conclusa con il giudicato di cui si chiede l'estensione, non si sia formato un giudicato diretto; ciò in quanto, in ipotesi, quest'ultimo prevale sull'efficacia riflessa del giudicato inter alios ( SS.UU. 22.06.1991 n. 7053). PAGAMENTO Orbene, qualora sussista un’obbligazione tributaria solidale, il condebitore, che non (2) abbia impugnato l’avviso d’accertamento, può opporre all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, codice civile, la sentenza definitiva e favorevole ottenuta dal coobbligato solidale, purché questa non si fondi su ragioni personali del condebitore ricorrente ed oggetto della controversia sia stato l’intero rapporto tributario e non già la parte relativa a questo ultimo, sempreché il condebitore inerte non abbia assolto il debito d’imposta (3). È principio di carattere generale quello secondo cui l’opponibilità di una decisione è comunque condizionata alla sua definitività, sempreché il condebitore inerte non abbia assolto il debito d’imposta. Il pagamento effettuato prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà — esercizio del diritto a richiedere l’estensibilità del giudicato più favorevole —, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato. Infatti, l’art. 1306, comma 2 c.c. consentendo di operare solo in via d’eccezione e non in via d’azione, offre uno strumento di tutela in forma puramente oppositiva e non anche pretensiva.In tema di solidarietà tributaria, il condebitore solidale (cui va equiparato il debitore dell'Invim rispetto a quello dell'imposta di registro), rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., "opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente del vincolo obbligatorio rientrante nel "fascio" di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente comma primo dello stesso art. 1306 cod. civ., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale formulata nell'art. 2909 cod. civ.) (Cass. civ. sez. V, 12 ottobre 2005, n. 19850). ESEMPI Esemplificando: a) I coeredi, destinatari di un unico avviso rettificativo del valore dei beni caduti in successione, anche se tra loro vincolati solidalmente al pagamento delle imposte, sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti e autonomi. Ne discende che le modifiche apportate al giudicato formatosi intorno all’avviso di accertamento, in senso favorevole al debitore, non si riflettono automaticamente anche agli altri coobbligati; l’estensione del giudicato riflesso ex articolo 1306, comma 2, del Codice civile, può essere concessa esclusivamente in presenza di rapporti tributari che non risultino definiti con sentenza passata in giudicato. I coeredi, ancorché siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione, sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur in rapporto di solidarietà fra di loro. Tale solidarietà può essere invocata ai fini dell'estensione di un giudicato riflesso, solo ai sensi dell'art. 1306 c.c., dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto (Corte di cassazione sentenza n. 27058 del 21 dicembre 2007). I coeredi che siano stati destinatari di un unico avviso d’accertamento di valore dei beni caduti in successione ereditaria sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti ed autonomi e sono legati da un vincolo solidale; qualora si formi un giudicato nei riguardi di uno dei coobbligati in solido, gli altri, i quali siano rimasti estranei al relativo processo e nei cui confronti non si sia formato alcun giudicato diretto, possono invocare l'estensione del giudicato riflesso, ai sensi dell'articolo 1306, secondo comma, del codice civile (Cassazione sentenza n. 2536 del 20/20/2003). b) Qualora uno dei coobbligati per imposta di registro insorgendo avverso l'avviso d’accertamento ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso d’accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (4) (salva l'irripetibilità di quanto già versato). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente SOSTITUZIONE TRIBUTARIA La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3109 del 3/04/2003, ha escluso che il lavoratore dipendente, sostituito a titolo di acconto, possa invocare a proprio favore il giudicato ottenuto dal datore di lavoro in merito all’intassabilità di somme corrisposte a titolo di contributo per differenza canoni ed indennità di trasferimento, a causa della diversità degli atti impugnati e della solo parziale coincidenza degli imponibili accertati in capo ai due soggetti, e non potendo comunque operare l’articolo 1306, comma 2, del codice civile, che interessa le sole fattispecie della responsabilità solidale. CONDONO L'art. 1306 non ricollega all'impugnazione di uno dei condebitori solidali l'effetto di precludere la definitività dell'accertamento anche nei confronti degli altri e la riunione dei procedimenti connessi non fa venire meno l'autonomia delle cause e delle posizioni assunte dalle parti nei rispettivi giudizi (Cass. n. 6733/2000, n. 7908/2001, n. 5595/2003, n. 19652/2004 e n. 19654/2005). La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior valore impedisce all’acquirente di un immobile di beneficiare della normativa di favore contenuta nella legge n. 413/1991, anche qualora siano stati riuniti i procedimenti connessi promossi dall’acquirente (relativamente alla liquidazione) e dall’alienante (relativamente all’accertamento) e, nei confronti di quest’ultimo (che - diversamente dall’acquirente - ha impugnato l’avviso) abbia trovato applicazione il condono (Cassazione civile Sentenza, sez. trib. 24/11/2006, n. 25003). In tema di INVIM, la omessa impugnazione da parte del venditore dell'avviso di liquidazione, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per condono dall'acquirente (nella specie, in base al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), ai fini della imposta di registro. Infatti, diversamente dall'ipotesi di accertamento giudiziale del valore del cespite, nella quale può essere invocato l'effetto estensivo del giudicato, di cui all'art. 1306 cod. civ., con riferimento al principio della solidarietà tributaria, il valore fissato per effetto del condono - in forza del quale, al fine di eliminare le liti e di far conseguire al fisco entrate in tempi brevi, viene operata una riduzione degli imponibili accertati - è solo fittizio, e non reale, sicché di esso non può giovarsi l'altro contribuente (Cass. civ. sez. V Sent. 9 marzo 2007, n. 5537). Note 1) contra, la sentenza n. 22523 del 26 ottobre 2007 che configura in un caso simile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 1057 del 18 gennaio 2007 secondo la quale: L'esigenza costituzionale di ancorare l'imposta alla capacità www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente contributiva (senza sperequazioni fra i diversi soggetti) esige l'unicità dell'accertamento giudiziario che investa una pluralità di soggetti e sia impugnato in riferimento alle ragioni unitarie. Perciò ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'Amministrazione finanziaria (oggi Agenzia delle Entrate) l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell'unicità della fattispecie costitutiva una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla coobbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546. E debbono essere cassate le sentenze di merito che non abbiano dato attuazione a simile principio con rinvio se necessario. 2) E’ consolidata (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-03-2007, n. 6189; Cass. 18025/04 ; Cass. 3306/03 ) la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nelle stesse ipotesi in cui si configuri solidarietà d'imposta, la facoltà del coobbligato d'imposta di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., della sentenza - passata in giudicato - pronunciata tra l'amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi - ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobligato solidale, trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto (Cassazione sez. 5 sentenza n. 03306 del 6/03/2003). Il principio che il coobbligato di imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (Cass. 18025/2004; conf. 3306/2003, 7783/2003, 13397/2003). In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato; il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti; a tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (cfr., ex multis, Cass., sentt. 13997 del 2002, 7053 del 2001 e SS.UU. n. 7053 del 1991;Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 21-03-2007, n. 6748). In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi d’altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento era stato dichiarato inammissibile per tardività (Cass. sez. v sentenza n. 13997 del 27/09/2002). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3) In tema di solidarietà tributaria, in materia di imposta di registro, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ.. Né una siffatta facoltà è esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento dell'imposta (non spontaneamente a richiesta dell'ufficio finanziario, per l'intera somma portata dall'avviso di liquidazione, ma) in forza dell'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria di un terzo dell'imposta, in ottemperanza al disposto dell'art. 56 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale condizione "ex lege" per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l'atto impositivo al fine di conseguirne l'annullamento, altrimenti precluso, in via giurisdizionale(Cass. civ. sez. V, 22 maggio 2006, n. 12014)Il condebitore solidale d'imposta, rimasto estraneo al giudizio, può giovarsi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1306 del Codice civile, del giudicato favorevole formatosi tra l'Amministrazione finanziaria e un altro condebitore, al fine di opporsi alla pretesa di pagamento dell'imposta, ma non anche al fine di ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato. Non è recuperabile il pagamento dell'Invim dell'obbligato solidale che interferisce sull'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 1306 del Codice civile; il pagamento non spontaneo (effettuato per evitare una procedura esecutiva) vale, infatti, come rinuncia all'eccezione concessa agli obbligati solidali, ex articolo 1306 c.c. Tale importante principio è stato statuito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15826 del 12 luglio 2006. In particolare, con la pronuncia è stato puntualizzato quanto segue: nell'ipotesi in cui l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Invim sia fondato sull'eccezione dì cui al secondo comma dell'articolo 1306 c.c., il pagamento effettuato dai condebitori solidali (ricorrenti) costituisce esercizio negativo e consumazione della facoltà di proporre la suddetta eccezione, impedendo la successiva ripetizione di quanto pagato e togliendo, pertanto, ogni interesse alla prosecuzione della lite il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel "fascio" di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione e ciò in maniera tassativa, come si evince dal tenore del primo comma del medesimo articolo 1306 c.c., espressione della regola generale sulla cosa giudicata e sui suoi limiti soggettivi (Cassazione, sentenze 998/2001, 9519/1999, 1225/1995). 4) Secondo l’orientamento prevalente del giudice di legittimità (sentenza n. 3306 del 06/03/2003 della Corte di Cassazione - sez. V) anche in tema di solidarietà tributaria, la facoltà del debitore solidale di avvalersi - ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobligato solidale, trova un limite alla sua applicazione nell'eventuale esistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto; l'opponibilità al fisco del giudicato favorevole, determinatosi nei confronti d’altro condebitore trova ostacolo nella formazione di un giudicato diretto. Il condebitore non può opporre all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1306, comma 2 c.c., la sentenza favorevole pronunciata per altro coobbligato solidale in quanto la preclusione processuale scaturente dalla res judicata è ostativa all’applicabilità della disposizione di cui trattasi al condebitore nei cui confronti sia intervenuto un giudicato diretto verificatosi nello stesso processo (come nel caso in cui il condebitore, presente nel giudizio, non impugni la sentenza a lui sfavorevole che altri invece impugnino) o in altro processo, come nel caso in cui il condebitore abbia separatamente agito per contestare l’obbligazione e sia rimasto definitivamente soccombente. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi d’altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. L'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. Civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione. Infatti, l'eventuale anticipazione d’efficacia della sentenza rispetto a tale momento e' possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, che invece difettano nel caso di un’impugnazioni del contribuente avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il relativo giudizio è diretto a riscontrare l'esistenza delle ragioni d’annullamento dedotte con il ricorso (Cassazione sez. v sentenza n. 07783 del 19/05/2003). L'interesse di uno dei debitori in solido ad opporre al creditore il giudicato a lui sfavorevole formatosi nel rapporto con altro debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ. diviene attuale solo se e quando il creditore medesimo reclami l'adempimento. Pertanto, con riguardo all'obbligazione tributaria solidale dei coeredi in tema d’imposta di successione, si deve negare l'invocabilita' della citata norma, da parte di uno di detti condebitori, nell'ambito del procedimento d'impugnazione dell'avviso d’accertamento di maggior valore, perché il suddetto interesse postula che nei suoi confronti sia stato emesso avviso di liquidazione od ingiunzione di pagamento (Cassazione sez. v sentenza n. 05595 del 09/04/2003). Aneglo Buscema 10 Aprile 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente