DL libretto casa - Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
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DL libretto casa - Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE NORME PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ISTITUZIONE DEL LIBRETTO CASA Assise 2009 della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia Sheraton Hotel – Aci Castello 3 luglio 2009 Ultima versione del 14/07/2009 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Nel 1993 l’Unione Europea in un suo documento di indirizzo invitava i paesi membri a introdurre un “fascicolo con le caratteristiche dell’opera” che “assumerà la forma di schede di controllo ripartite in sezioni”, al fine di registrare e ordinare gli interventi succedutisi nel ciclo di vita di un immobile. In Italia, ma anche in Sicilia, tale strumento ha incontrato molte resistenze nonostante abbia la nobile finalità di prevenire i rischi e tutelare la pubblica incolumità, diversamente da quanto si è verificato in altri paesi europei. In Francia, ad esempio, esiste da tempo il carnet d’entretien (libretto periodicamente gli di manutenzione), interventi su manutentivi cui e devono essere modificativi annotati previsti o eseguiti nell’immobile. Nel Regno Unito vige l’obbligo da dieci anni di redigere una serie di documenti: health and safety file (schede di salute e sicurezza), conditions report (rapporto sulle condizioni), building survey (indagine dell’edificio), long term maintenance plan (piano di manutenzione a lungo termine), tutti finalizzati alla salvaguardia degli immobili ed alla conservazione della loro efficienza nel tempo. In Germania un’apposita norma stabilisce che deve essere fornito ai committenti, e depositato in copia presso gli uffici pubblici preposti (catasto, Vigili del Fuoco, ecc.), il nautagbuch (diario edilizio), che raccoglie la descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell’immobile e delle sue componenti costruttive ed impiantistiche. Per quanto sopra evidenziato dopo gli eventi sismici dell’Abruzzo, dove parecchi dubbi sono emersi in merito allo stato di manutenzione di alcuni edifici, e nell’imminenza del varo della legge sul “piano casa” che potrebbe consentire ampliamenti per gli edifici esistenti, si ritiene utile e doveroso proporre l’adozione del “libretto casa”. L’idea è quella di mettere in atto uno strumento sostanzialmente tecnico e non certo burocratico, da qui la definizione “libretto” alla stregua di Ultima versione del 14/07/2009 2 quello sanitario, che possa fare chiarezza sulla storia, sull’effettivo livello costruttivo e sullo stato conservativo delle nostre case e degli edifici pubblici in genere. I dati sul patrimonio edilizio in Italia, e ancor più in Sicilia, sono allarmanti: 340 mila edifici in cemento armato da monitorare, 125 mila in muratura in situazioni molto precarie, per non parlare del milione di edifici in stato “mediocre” sui quali uno screnning sarebbe necessario ed utile per capire quali interventi, su strutture ed impianti, ma anche sull’involucro edilizio, sui materiali da costruzione e sulle finiture potrebbero garantirne una vita ancora più lunga e sicura per l’uomo. Un “libretto casa” moderno ed in un’ottica di “medicina preventiva” che potrebbe intervenire quindi in dare materia indicazioni di chiare salubrità ed degli utili anche ambienti su come destinati all’abitazione, oltre che all’efficienza energetica ed alla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente, con adeguati e corretti interventi, anche minimali, sugli impianti, sui materiali e sulle finiture dell’edificio. Sugli aspetti strutturali ovviamente il libretto potrebbe dare indubbi vantaggi dal punto di vista di prevenzione ed adeguamento, ancor più per le strutture in muratura dove, in molti casi, modifiche distributive non corrette potrebbero aver sensibilmente ridotto la resistenza sismica degli edifici. Otto i capitoli essenziali in cui dovrà articolarsi il libretto, che verrà emanato con apposito regolamento dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge: gli aspetti generali identificativi; gli aspetti autorizzativi; gli aspetti strutturali; gli aspetti delle fonti energetiche utilizzate; (approvvigionamento, riciclo, gli aspetti scarico), gli del aspetti ciclo dell’acqua impiantistici; aspetti dei materiali incorporati nella costruzione; gli aspetti gli connessi ai programmi manutentivi. Ultima versione del 14/07/2009 3 NORME PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ISTITUZIONE DEL LIBRETTO CASA Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Con la presente legge, la Regione Siciliana, considerata la necessità e l’urgenza di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente nel territorio dell’Isola, di provvedere alla individuazione di situazioni a rischio relative all’impianto strutturale ed impiantistico dei fabbricati pubblici e privati, di evidenziarne la possibile migliore efficenza energetica, di individuare eventuali interventi di ristrutturazione onde prevenire rischi da eventi calamitosi, e di programmare la manutenzione periodica, istituisce il libretto casa per ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata che pubblica, nell'ambito del territorio di ogni Comune dell’Isola, indipendentemente dalla destinazione funzionale. 2. Il libretto casa deve assicurare, di norma, una conoscenza completa degli edifici a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti, in termini strutturali, impiantistici, dell’involucro edilizio e morfologici in genere, dei materiali incorporati nella costruzione. Art. 2 (Definizioni) 1. Per edifici, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Per edifici esistenti si intendono quelli ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per ultimazione si intende l’avvenuto rilascio del certificato di abitabità / agibilità. 2. Per proprietari si intendono: a) nel caso di edifici pubblici di nuova costruzione, i soggetti che si identificano con le stazioni appaltanti; per quelli privati i titolari della concessione; b) nel caso di edifici esistenti, o il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni del fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se costituito. Gli enti proprietari per gli edifici pubblici esistenti. 3. Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari, per legge ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo a costruire. Art. 3 (Regolamento di attuazione) 1. Il Presidente della Regione Siciliana, sentiti i soggetti di cui all’articolo 12 dello Statuto della Regione Siciliana, ed in particolare le rappresentanze regionali degli Ordini e Collegi di area tecnica, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nonché tutte le parti interessate, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che fissa: Ultima versione del 14/07/2009 4 a) lo schema ed i contenuti del libretto casa da redigere su supporto cartaceo e trasferibile su supporto informatico; b) i termini di scadenza per la redazione del libretto casa nelle aree di particolare rischio, secondo le indicazioni del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; c) le procedure di aggiornamento; d) l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche tipo; e) le modalità ed i principi della convenzione che la Regione, con apposito decreto, stipulerà con gli Ordini ed i Collegi professionali di area tecnica al fine di stabilire il compenso da riconoscere al redattore del libretto casa; compilazione del libretto casa ed il relativo 2. Altresì con apposito regolamento il Presidente della Regione Siciliana fissa le modalità attraverso le quali i Comuni individueranno le zone a rischio, in base ad un'indagine tecnica che tiene conto delle caratteristiche sismiche, geologiche e geotecniche del suolo e del sottosuolo, nonché della situazione delle infrastrutture dei servizi comunali, del livello delle falde freatiche, della presenza di insediamenti abusivi. Art. 4 (Libretto casa) 1. I proprietari affidano a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalle normative vigenti, l'incarico di predisporre il libretto casa, che deve contenere, di norma, per l’edificio e le sue pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, catastale, strutturale, impiantistica, autorizzativa, architettonica e dell’involucro edilizio e dei materiali che lo costituiscono incluse le finiture, con le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Il libretto deve contenere inoltre informazioni sullo stato ambientale dei luoghi immediatamente al contorno dell’edificio (contesto) e dell’eventuale situazione di criticità ambientale nelle vicinanze (discariche, siti contaminati, elettrodotti, ecc.) Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 saranno definiti i modelli di riferimento e saranno fornite le disposizioni necessarie per la redazione del libretto. Esso sarà articolato in otto capitoli principali: gli aspetti generali identificativi; gli aspetti autorizzativi; gli aspetti strutturali; gli aspetti delle fonti energetiche utilizzate; gli aspetti del ciclo dell’acqua (approvvigionamento, riciclo, scarico), gli aspetti impiantistici; gli aspetti dei materiali incorporati nella costruzione; gli aspetti connessi ai programmi manutentivi. 2. Il libretto, completo di tutti gli elaborati che saranno previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, e depositato presso il proprietario, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti. 3. Per gli edifici privati di nuova costruzione il libretto casa è obbligatorio a cura del direttore dei lavori, a partire dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso. Nessun ulteriore Ultima versione del 14/07/2009 5 compenso può essere richiesto oltre quello pattuito per la prestazione di direzione lavori. 4. Per gli edifici privati esistenti, le informazioni da acquisire e riportare nel libretto casa sono limitate allo stato di fatto degli immobili medesimi a far data dall’inizio della titolarità del diritto da parte del proprietario attuale. 5. In occasione di compravendite o locazioni, i venditori o i locatori sono tenuti, obbligatoriamente, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel libretto casa la cui presenza dovrà essere citata nell’atto di compravendita o locazione. Art. 5 (Aggiornamenti) 1. Il libretto casa dovrà essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d'uso dell'intero edificio o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti sull’edificio e sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi, come l’energia elettrica, l’acqua, il gas, il telefono ed infrastrutture di servizio in genere. L'aggiornamento deve essere completato entra trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e delle modifiche effettuate. 2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma precedente, i proprietari assicurano l'aggiornamento periodico del libretto casa, nel rispetto dei termini di scadenza che sono fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non potranno essere inferiori a tre anni e superiori a dieci anni. 3. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo saranno trasmessi all'ente preposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dal termine dei lavori come “integrazione” al libretto casa precedentemente elaborato che a sua volta sarà aggiornato, nella copia in possesso dei proprietari, con tale integrazione. Art. 6 (Compiti dei Comuni) 1. I Comuni sono gli enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge. 2. I Comuni devono: a) raccogliere su supporto informatico il libretto verificando le specifiche riportate che sono state redatte secondo il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1; b) trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti pubblici che ne facciano richiesta; c) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati; Ultima versione del 14/07/2009 6 d) utilizzare la banca dati del libretto casa per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione del patrimonio edilizio pubblico e privato. Art. 7 (Oneri e contributi) 1. Gli oneri per la redazione del libretto casa sono per il 50 per cento a carico della Regione Siciliana e per il 50 per cento a carico dei proprietari. L'onere a carico dei proprietari è interamente deducibile dall'imposta sugli immobili(ICI) o dall’imposta comunale per la gestione dei rifiuti. Se l'importo deducibile è maggiore dell'imposta dovuta, la differenza viene dedotta nel corso degli anni successivi. 2. La Regione individua le risorse su apposito capitolo per far fronte all’impegno di spesa derivante dal 50%, posto a suo carico, per l’onere di redazione del libretto. 3. La Regione trasferisce risorse ai Comuni per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed, in particolare, per specifici controlli specialistici o eventuali interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza dei fabbricati pubblici. 4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al comma 2. 5. L'acquisizione presso gli uffici pubblici della Regione Siciliana e dei Comuni della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del libretto casa, avviene senza alcuna corresponsione delle eventuali spese amministrative da parte del richiedente. Art. 8 (Disposizioni finali) 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Ultima versione del 14/07/2009 7