DL libretto casa - Consulta Ordini Ingegneri Sicilia

Transcript

DL libretto casa - Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
NORME PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA
E PRIVATA INCOLUMITA’ IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE
ISTITUZIONE DEL LIBRETTO CASA
Assise 2009 della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Sheraton Hotel – Aci Castello 3 luglio 2009
Ultima versione del 14/07/2009
1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Nel 1993 l’Unione Europea in un suo documento di indirizzo invitava i paesi
membri a introdurre un “fascicolo con le caratteristiche dell’opera” che
“assumerà la forma di schede di controllo ripartite in sezioni”, al fine di
registrare e ordinare gli interventi succedutisi nel ciclo di vita di un
immobile.
In
Italia,
ma
anche
in
Sicilia,
tale
strumento
ha
incontrato
molte
resistenze nonostante abbia la nobile finalità di prevenire i rischi e
tutelare la pubblica incolumità, diversamente da quanto si è verificato in
altri paesi europei. In Francia, ad esempio, esiste da tempo il carnet
d’entretien
(libretto
periodicamente
gli
di
manutenzione),
interventi
su
manutentivi
cui
e
devono
essere
modificativi
annotati
previsti
o
eseguiti nell’immobile. Nel Regno Unito vige l’obbligo da dieci anni di
redigere una serie di documenti: health and safety file (schede di salute e
sicurezza), conditions report (rapporto sulle condizioni), building survey
(indagine dell’edificio), long term maintenance plan (piano di manutenzione
a lungo termine), tutti finalizzati alla salvaguardia degli immobili ed
alla conservazione della loro efficienza nel tempo. In Germania un’apposita
norma stabilisce che deve essere fornito ai committenti, e depositato in
copia
presso
gli
uffici
pubblici
preposti
(catasto,
Vigili
del
Fuoco,
ecc.), il nautagbuch (diario edilizio), che raccoglie la descrizione di
tutte
le
caratteristiche
tecniche
dell’immobile
e
delle
sue
componenti
costruttive ed impiantistiche.
Per quanto sopra evidenziato dopo gli eventi sismici dell’Abruzzo, dove
parecchi dubbi sono emersi in merito allo stato di manutenzione di alcuni
edifici,
e
nell’imminenza
del
varo
della
legge
sul
“piano
casa”
che
potrebbe consentire ampliamenti per gli edifici esistenti, si ritiene utile
e doveroso
proporre l’adozione del “libretto casa”.
L’idea è quella di mettere in atto uno strumento sostanzialmente tecnico e
non certo burocratico, da qui la definizione “libretto” alla stregua di
Ultima versione del 14/07/2009
2
quello sanitario, che possa fare chiarezza sulla storia, sull’effettivo
livello costruttivo e sullo stato conservativo delle nostre case e degli
edifici pubblici in genere. I dati sul patrimonio edilizio in Italia, e
ancor più in Sicilia, sono allarmanti: 340 mila edifici in cemento armato
da monitorare, 125 mila in muratura in situazioni molto precarie, per non
parlare del milione di edifici in stato “mediocre” sui quali uno screnning
sarebbe necessario ed utile per capire quali interventi, su strutture ed
impianti, ma anche sull’involucro edilizio, sui materiali da costruzione e
sulle finiture potrebbero garantirne una vita ancora più lunga e sicura per
l’uomo. Un “libretto casa” moderno ed in un’ottica di “medicina preventiva”
che
potrebbe
intervenire
quindi
in
dare
materia
indicazioni
di
chiare
salubrità
ed
degli
utili
anche
ambienti
su
come
destinati
all’abitazione, oltre che all’efficienza energetica ed alla minimizzazione
dell’impatto
sull’ambiente,
con
adeguati
e
corretti
interventi,
anche
minimali, sugli impianti, sui materiali e sulle finiture dell’edificio.
Sugli
aspetti
strutturali
ovviamente
il
libretto
potrebbe
dare
indubbi
vantaggi dal punto di vista di prevenzione ed adeguamento, ancor più per le
strutture
in
muratura
dove,
in
molti
casi,
modifiche
distributive
non
corrette potrebbero aver sensibilmente ridotto la resistenza sismica degli
edifici. Otto i capitoli essenziali in cui dovrà articolarsi il libretto,
che verrà emanato con apposito regolamento dopo 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge: gli aspetti generali identificativi; gli
aspetti autorizzativi; gli aspetti strutturali; gli aspetti delle fonti
energetiche
utilizzate;
(approvvigionamento,
riciclo,
gli
aspetti
scarico),
gli
del
aspetti
ciclo
dell’acqua
impiantistici;
aspetti dei materiali incorporati nella costruzione; gli aspetti
gli
connessi
ai programmi manutentivi.
Ultima versione del 14/07/2009
3
NORME PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ IN MATERIA DI
SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
ISTITUZIONE DEL LIBRETTO CASA
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Con la presente legge, la Regione Siciliana, considerata la necessità
e l’urgenza di conoscere lo stato conservativo
del patrimonio edilizio,
pubblico e privato, esistente nel territorio dell’Isola, di
provvedere
alla
individuazione
di
situazioni
a
rischio
relative
all’impianto
strutturale ed impiantistico dei fabbricati pubblici e privati, di
evidenziarne la possibile migliore efficenza energetica, di individuare
eventuali interventi di ristrutturazione onde prevenire rischi da eventi
calamitosi, e di programmare la manutenzione periodica, istituisce il
libretto casa per ogni costruzione esistente o
di
nuova realizzazione,
sia privata che pubblica, nell'ambito del territorio di ogni Comune
dell’Isola, indipendentemente dalla destinazione funzionale.
2. Il libretto casa deve assicurare, di norma, una conoscenza
completa
degli edifici a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando tutte
le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti, in termini
strutturali, impiantistici, dell’involucro edilizio e morfologici in
genere, dei materiali incorporati nella costruzione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per edifici, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono
i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per edifici esistenti si intendono quelli ultimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per ultimazione si
intende l’avvenuto rilascio del certificato di abitabità / agibilità.
2. Per proprietari si intendono:
a) nel caso di edifici pubblici di nuova costruzione, i soggetti che si
identificano con le stazioni appaltanti; per quelli privati i
titolari della concessione;
b) nel caso di edifici esistenti, o il singolo proprietario dell'intero
fabbricato o, in
solido, i proprietari delle singole porzioni del
fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se
costituito. Gli enti proprietari per gli edifici pubblici esistenti.
3. Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari, per
legge ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo a
costruire.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1. Il Presidente della Regione Siciliana, sentiti i soggetti di cui
all’articolo 12 dello Statuto della
Regione Siciliana, ed in particolare
le rappresentanze regionali degli Ordini e Collegi di area tecnica, la
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, nonché tutte le parti interessate, emana, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento
di attuazione che fissa:
Ultima versione del 14/07/2009
4
a)
lo schema ed i contenuti del libretto casa da redigere su supporto
cartaceo e trasferibile su supporto informatico;
b)
i termini di scadenza per la redazione del libretto casa nelle aree
di particolare rischio, secondo le indicazioni del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile;
c)
le procedure di
aggiornamento;
d)
l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche tipo;
e)
le modalità ed i principi della convenzione che la Regione, con
apposito
decreto,
stipulerà
con
gli
Ordini
ed
i
Collegi
professionali di area tecnica al fine di stabilire il compenso da
riconoscere al redattore del libretto casa;
compilazione
del
libretto
casa
ed
il
relativo
2. Altresì con apposito regolamento il Presidente della Regione
Siciliana fissa le modalità attraverso le quali i Comuni individueranno
le zone a rischio, in base ad un'indagine tecnica che tiene conto delle
caratteristiche sismiche, geologiche e geotecniche del suolo e del
sottosuolo, nonché della
situazione delle infrastrutture
dei servizi
comunali, del livello delle falde freatiche, della presenza di
insediamenti abusivi.
Art. 4
(Libretto casa)
1. I proprietari affidano a professionisti iscritti ai rispettivi albi
professionali, nel rispetto delle competenze previste dalle normative
vigenti, l'incarico di predisporre il libretto casa, che deve contenere, di
norma, per l’edificio e le sue pertinenze, tutte le
informazioni
riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, catastale, strutturale,
impiantistica, autorizzativa, architettonica e dell’involucro edilizio e
dei
materiali
che
lo
costituiscono
incluse
le
finiture,
con
le
modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Il
libretto deve contenere inoltre informazioni sullo stato ambientale dei
luoghi immediatamente al contorno dell’edificio (contesto) e dell’eventuale
situazione di criticità ambientale nelle vicinanze (discariche, siti
contaminati, elettrodotti, ecc.) Nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 3 saranno definiti i modelli di riferimento e saranno fornite
le disposizioni
necessarie per la redazione del libretto. Esso sarà
articolato
in
otto
capitoli
principali:
gli
aspetti
generali
identificativi; gli aspetti autorizzativi; gli aspetti strutturali; gli
aspetti delle fonti energetiche utilizzate; gli aspetti del ciclo
dell’acqua
(approvvigionamento,
riciclo,
scarico),
gli
aspetti
impiantistici; gli aspetti dei materiali incorporati nella costruzione; gli
aspetti connessi ai programmi manutentivi.
2. Il libretto, completo di tutti gli elaborati che saranno previsti dal
regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, e depositato presso il
proprietario, a disposizione
per ogni controllo da parte delle autorità
competenti.
3. Per gli edifici privati di nuova costruzione il libretto casa è
obbligatorio a cura del direttore dei lavori, a partire dall’entrata in
vigore del regolamento di attuazione dello stesso. Nessun ulteriore
Ultima versione del 14/07/2009
5
compenso può essere richiesto oltre quello pattuito per la prestazione di
direzione lavori.
4. Per gli edifici privati esistenti, le informazioni da acquisire e
riportare nel libretto casa sono limitate allo stato di fatto degli
immobili medesimi a far data dall’inizio della titolarità del diritto da
parte del proprietario attuale.
5. In occasione di compravendite o locazioni, i venditori o i locatori sono
tenuti, obbligatoriamente, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati
e le informazioni contenute nel libretto casa la cui presenza dovrà essere
citata nell’atto di compravendita o locazione.
Art. 5
(Aggiornamenti)
1. Il libretto casa dovrà essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o
modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d'uso
dell'intero edificio o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere
effettuato anche nel caso di
lavori eseguiti sull’edificio e sulle
relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi, come l’energia
elettrica, l’acqua, il gas, il telefono ed infrastrutture di servizio in
genere. L'aggiornamento deve essere completato entra trenta giorni dalla
data di ultimazione dei lavori e delle modifiche effettuate.
2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma precedente, i proprietari
assicurano l'aggiornamento periodico del libretto casa, nel rispetto dei
termini di scadenza che sono fissati dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 3, comma 1, sulla base anche della vetustà degli edifici e
della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non
potranno essere inferiori a tre anni e superiori a dieci anni.
3. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo saranno trasmessi all'ente
preposto
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dal
termine dei lavori come “integrazione” al libretto casa precedentemente
elaborato che a sua volta sarà aggiornato, nella copia in possesso dei
proprietari, con tale integrazione.
Art. 6
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni sono gli enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria
competenza
territoriale,
a
provvedere
alla
diretta
vigilanza
sull'attuazione della presente legge.
2. I Comuni devono:
a) raccogliere su supporto informatico il libretto verificando le
specifiche riportate che sono state redatte secondo il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 3, comma 1;
b) trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti
pubblici che ne facciano richiesta;
c) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati;
Ultima versione del 14/07/2009
6
d) utilizzare la banca dati del libretto casa per attuare una politica
di prevenzione e corretta gestione del patrimonio edilizio pubblico e
privato.
Art. 7
(Oneri e contributi)
1. Gli oneri per la redazione del libretto casa sono per il 50 per cento a
carico della Regione Siciliana e per il 50 per cento a carico
dei
proprietari. L'onere a carico dei proprietari è interamente deducibile
dall'imposta sugli immobili(ICI) o dall’imposta comunale per la gestione
dei rifiuti. Se l'importo deducibile è
maggiore dell'imposta dovuta, la
differenza viene dedotta nel corso degli anni successivi.
2. La Regione individua le risorse su apposito capitolo per far fronte
all’impegno di spesa derivante dal 50%, posto a suo carico, per l’onere di
redazione del libretto.
3. La Regione trasferisce risorse ai Comuni per gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge ed, in particolare, per specifici
controlli specialistici o eventuali interventi necessari a ripristinare
le condizioni di sicurezza dei fabbricati pubblici.
4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate le
modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al
comma 2.
5. L'acquisizione presso gli uffici pubblici della Regione Siciliana e dei
Comuni
della
documentazione
tecnico-amministrativa
necessaria
alla
predisposizione del libretto casa, avviene senza alcuna corresponsione
delle eventuali spese amministrative da parte del richiedente.
Art. 8
(Disposizioni finali)
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Ultima versione del 14/07/2009
7