patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 2
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI
AD UNO SPECIFICO AFFARE
ottobre 2005
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PRESENTAZIONE
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall’esigenza, avvertita dalle principali parti
private e pubbliche italiane, di costituire uno “standard setter” nazionale dotato di ampia
rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.
L’OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.
Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle
imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni
pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l’OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri
“standard setter” europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il
supporto tecnico per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive
europee in materia contabile. L’OIC svolge altresì un’opera di assistenza al legislatore nazionale
nell’emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l’adeguamento della disciplina
interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla
Commissione Europea.
L’OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi
aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con
l’organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.
Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto
istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata
presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all’informazione contabile e, al
contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle
scelte. Il conseguimento dell’autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito
nazionale e internazionale sulla disciplina dell’informazione contabile è infatti maggiore quanto più
ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.
Il governo dell’OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di
Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei
Conti.
I principi contabili dell’OIC sono soggetti al parere della Banca d’Italia, della CONSOB,
dell’ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.
L’eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio
contabile approvato dal Comitato Esecutivo.
∗∗∗∗∗
I principi contabili nazionali sono pubblicati dall’OIC nelle seguenti due serie:
! la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l’OIC 1 I principali effetti della
riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio;
! la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
(attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione
anche nella versione modificata dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo
scopo di facilitarne l’uso da parte del lettore.
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INDICE
SCOPO E CONTENUTO ............................................................................................................................................ 4
PARTE PRIMA ................................................................................................................................................................ 5
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ................................................................................. 5
1. Patrimonio destinato: aspetti generali..................................................................................................................... 5
2. Scritture contabili del patrimonio destinato ............................................................................................................ 7
3. Rendiconto dello “specifico affare”........................................................................................................................ 8
4. Riflessi sul bilancio generale della società ............................................................................................................. 9
Stato Patrimoniale......................................................................................................................................................................9
Conto Economico .....................................................................................................................................................................11
Nota integrativa........................................................................................................................................................................11
5. Natura e rappresentazione contabile degli “apporti” dei terzi............................................................................... 14
Natura dell’apporto..................................................................................................................................................................14
Iscrizione in bilancio dell’apporto del terzo.............................................................................................................................15
Strumenti finanziari di partecipazione all’affare .....................................................................................................................16
6. Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società................................................................ 17
7. Rendiconto finale.................................................................................................................................................. 17
8. “Rientro” del patrimonio destinato nel patrimonio “generale” della società. ....................................................... 18
9. Piano economico – finanziario dell’“affare” ........................................................................................................ 19
PARTE SECONDA ........................................................................................................................................................ 20
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ...................................................................... 20
Aspetti generali......................................................................................................................................................... 20
1. Finanziamento senza contestuale istituzione di patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447-bis lett. a) .............. 20
2. Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un patrimonio “destinato” ....................................... 21
APPENDICE 1: DISCIPLINA DEI PATRIMONI DESTINATI........................................................................... 22
Codice civile - sezione XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare............................................................. 22
APPENDICE 2: MODIFICHE APPORTATE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI ................................ 25
Principio contabile 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di
servizi........................................................................................................................................................................ 25
Principio contabile 22 - Conti d’ordine .................................................................................................................... 26
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SCOPO E CONTENUTO
L’introduzione1 nel nostro ordinamento dei Patrimoni e dei Finanziamenti Destinati ad
uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e seguenti Cod.Civ., ha fatto nascere un ampio
dibattito interdisciplinare sulle caratteristiche peculiari e distintive dei due nuovi istituti.
Il dibattito ha riguardato, naturalmente, anche gli aspetti inerenti la loro rilevazione e
rappresentazione in bilancio, di competenza dell’OIC, dibattito che evidenzia ancora incertezze
dottrinarie2.
L’OIC, nel segnalare l’esistenza di tale dibattito intende con il presente documento
individuare le soluzioni tecniche più appropriate con riferimento alla disciplina positiva così come
oggi formulata riservandosi, eventualmente, di ritornare sul tema in caso di modifiche future della
stessa.
L’ambito di applicazione del presente documento è circoscritto, è bene sottolinearlo, alla
sola disciplina codicistica in materia di contabilità e bilancio; esulano dalle finalità di questo
Principio i problemi che si porranno a seguito dell’applicazione in Italia dei principi contabili
internazionali, tematiche sulle quali l’OIC si potrà esprimere in futuro.
Pur esulando ciò dalla trattazione di un principio contabile, si segnala che le nuove
disposizioni codicistiche non hanno trovato corrispondenti indicazioni sul fronte fiscale3.
1
La disciplina è stata introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del Diritto Societario in
attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. Per un esame dei principali effetti della riforma del diritto societario
sulla redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423 e ss.), si rinvia al Principio contabile OIC 1.
2
In primo luogo come l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 2447-septies del c.c. (obbligo di distinta indicazione dei
beni e dei rapporti facenti parte dei patrimoni destinati) viene inteso da una parte della dottrina come riferito allo Stato
Patrimoniale del bilancio individuale della società gemmante e non allo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato
della medesima società. D’altra parte, il comma 4 del medesimo articolo prevede l’obbligo di iscrivere in calce allo
Stato Patrimoniale (tra i conti d’ordine) del bilancio individuale l’impegno relativo all’eventuale responsabilità
illimitata assunta dalla società gemmante per le obbligazioni di cui risponde il patrimonio destinato. La situazione
descritta sembra assimilabile - mutatis mutandis - a quella in cui sussistono garanzie intercorrenti tra entità incluse in un
consolidamento. In tal caso, peraltro, il Principio contabile nazionale 17 (punto 8.2, lettera b)) esclude l’iscrizione tra i
conti d’ordine delle garanzie “intragruppo” relative alle entità consolidate visto che, tra l’altro, l’intero ammontare delle
rispettive passività (nel caso di specie quelle riferite al patrimonio destinato) viene ricompreso e rappresentato come se
fosse una passività propria dell’entità consolidante (nel caso di specie la società gemmante). Sempre in relazione alle
disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 2447-septies del Cod. Civ., nella sua attuale formulazione esso sembra opinabile
posto che una sua lettura ed interpretazione restrittiva potrebbe indurre a ritenere non richiesta e necessaria l’iscrizione
tra i conti d’ordine anche delle garanzie parziali e limitate eventualmente rilasciate dalla società gemmante a favore del
patrimonio destinato.
Inoltre, non sembra chiara la ratio del comma 3 dell’art. 2447-septies nella parte in cui prevede l’obbligo di illustrare,
nella Nota Integrativa del bilancio della società gemmante “il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici
compresi in ciascun patrimonio destinato”. Non si comprende infatti perché la suddetta Nota Integrativa debba
riproporre i medesimi dati già forniti dalla Nota Integrativa del rendiconto del patrimonio destinato il quale - si noti deve essere obbligatoriamente allegato al bilancio della società gemmante ai sensi del comma 2 del medesimo art.
2447-septies.
3
Infatti, in occasione della riforma del diritto societario era stata formata un’apposita commissione parlamentare, al fine
di studiare le problematiche fiscali e proporre eventuali modifiche da apportare al T.U.I.R.
La commissione ha terminato i propri lavori affrontando anche le problematiche tipiche dei patrimoni destinati ed
offrendo una serie di possibili ed alternative modalità di trattamento tributario. Essa ha lavorato sul presupposto
dell’invarianza del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), in contemporanea peraltro alla definizione,
in forza della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, del primo pacchetto di riforma di questa fonte normativa. Il legislatore
delegato alla riforma fiscale non aveva, però, tra gli oggetti di delega il trattamento dei nuovi istituti del diritto
societario per cui si è resa necessaria la legge 29 dicembre 2003, n. 326, con cui si è delegato il governo ad apportare le
necessarie modifiche al sistema delle imposte sui redditi al fine di renderle idonee a disciplinare i nuovi tratti del diritto
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PARTE PRIMA
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
1. Patrimonio destinato: aspetti generali
Gli artt. 2447-bis–2447-novies del codice civile introducono una disciplina dei “patrimoni
destinati ad uno specifico affare” che presenta caratteri di assoluta novità per il diritto societario
italiano.
Viene di seguito riportata una sintesi della disciplina di tale nuovo istituto. In appendice si
riporta la sezione del codice civile dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare.
In conformità alla nuova disciplina la società per azioni enuclea dal proprio patrimonio
generale un insieme di beni, solitamente coordinati ad azienda o a ramo d’azienda, e li destina – con
delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese – allo svolgimento di uno specifico affare.
La società può costituire più patrimoni, destinati ciascuno ad un diverso specifico affare; essi
peraltro non possono superare, complessivamente, il valore di un decimo del patrimonio netto della
società.
Del patrimonio destinato possono fare parte “apporti di terzi”, della cui natura e
rappresentazione contabile si occupa il successivo paragrafo 5. I beni originariamente componenti il
patrimonio destinato devono essere specificamente indicati nella delibera istitutiva (che
normalmente viene adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione della società); se si tratta
di immobili o di mobili registrati la loro destinazione è soggetta a trascrizione. Con la destinazione
allo specifico affare i beni componenti il patrimonio destinato vengono sottratti alle pretese dei
creditori “generali” della società, cioè dei titolari di crediti non aventi causa nello svolgimento dello
specifico affare: per questa ragione contro la delibera istitutiva del patrimonio destinato possono
fare opposizione, entro 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, i creditori sociali
anteriori a tale iscrizione; decorsi i 60 giorni senza opposizione, oppure da quando l’opposizione è
respinta o il tribunale ordina l’esecuzione della deliberazione previa prestazione da parte della
società di idonea garanzia, il patrimonio destinato non costituisce più garanzia generica dei creditori
“generali” della società, passati e futuri; ciò fino alla cessazione della destinazione del patrimonio.
Reciprocamente, nel silenzio della delibera istitutiva, per le obbligazioni contratte nello
svolgimento dello specifico affare risponde solo il patrimonio destinato, cioè soltanto i beni
originariamente compresi in tale patrimonio o entrativi successivamente, e non rispondono gli altri
beni della società: è perciò necessario che gli atti di gestione del patrimonio indichino
espressamente che sono destinati a quello specifico affare, sì che risulti quali beni sono usciti e
quali entrati nel patrimonio destinato. Solo per le obbligazioni da fatto illecito – compiuto nella
gestione del patrimonio destinato – risponde anche il patrimonio generale della società; è inoltre
possibile che la delibera istitutiva preveda una responsabilità sussidiaria (eventualmente limitata nel
quantum) del patrimonio generale per le obbligazioni sorte nella gestione del patrimonio destinato.
societario. Pur in presenza dei necessari strumenti normativi, peraltro, nessuna modifica è stata apportata all’impianto di
riforma del T.U.I.R., al tempo dell’incarico oramai definito (D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).
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La legge (art. 2447-ter comma 1, lett. c)) richiede che la “delibera di destinazione” contenga
un apposito “piano economico-finanziario” dal quale risultino: la “congruità del patrimonio rispetto
alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si
intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi”. Il contenuto del “piano economicofinanziario” viene precisato nel paragrafo 9. La delibera di destinazione deve inoltre indicare le
“regole di rendicontazione dello specifico affare”.
Va precisato che l’“affare”, oltre ad essere “specifico”, ossia avere un oggetto ben individuato
e non generico (es.: la costruzione di un fabbricato e successiva vendita delle unità immobiliari di
cui si compone) deve avere una durata determinata (eventualmente stabilita per relationem: es.: il
tempo necessario per la costruzione e vendita di un fabbricato). Non sembra che esso possa avere
una durata indeterminata, come può avvenire per le società. Ciò risulta, oltre che dalla precisazione
che l’affare deve essere “specifico”, dalla previsione che per ogni affare deve esservi un apposito
piano economico-finanziario, il quale non può contenere previsioni di costi, ricavi e flussi finanziari
per una durata indeterminata. Risulta, inoltre, dalla norma dell’art. 2447-novies che parla di
momento in cui l’affare può considerarsi “realizzato” e che prevede la compilazione di un
“rendiconto finale” con riferimento ad una data che è necessariamente anteriore al termine di durata
della società.
Una volta realizzato l’“affare” o accertata l’impossibilità sopravvenuta di realizzarlo e redatto
l’apposito rendiconto finale previsto dall’art. 2447-novies, il patrimonio destinato “rientra” nel
patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare il particolare regime di
responsabilità istituito dall’art. 2447-quinquies, comma 1.
È importante notare che il patrimonio destinato pur facendo parte costantemente, dal punto di
vista giuridico-formale, del patrimonio della società che lo costituisce, può generare un regime
particolare di responsabilità che lo porta ad avere una vita economico-finanziaria propria ed
autonoma, distinta da quella della società gemmante, e viceversa.
La legge prevede anche che, se la società costituente, non assoggettata alla revisione contabile
da parte di una società di revisione, emetta “titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ed offerti ad investitori non professionali”, il controllo contabile sull’andamento
dell’affare (e, quindi, sui rendiconti dell’affare medesimo) sia effettuato da una società di revisione
iscritta nell’albo speciale tenuto dalla CONSOB, nominata nella medesima delibera di
“destinazione”1.
1
La Consob, ai fini dell’informativa, nel Regolamento Emittenti con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico
affare richiede quanto previsto dai seguenti articoli:
Art. 70-bis:
“1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del
mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla
richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.
2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico,
presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le
informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato,
la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato,
il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di
iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-decies, comma 3, lettera a).”
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2. Scritture contabili del patrimonio destinato
L’art. 2447-sexies prevede che per ciascuno specifico affare cui un patrimonio è destinato, gli
amministratori della società costituente “tengono separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dall’articolo 2214 e seguenti”.
Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti appositi:
- libro giornale e libro inventari;
- contabilità separata in partita doppia che porti, tra l’altro, ad uno stato patrimoniale e ad
un conto economico dell’affare.
Se l’affare dura più di un esercizio, occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti
nella contabilità separata. Occorre quindi far confluire la contabilità separata in quella generale. Si
ritiene che tale processo debba avvenire seguendo i principi e le regole di una ordinata contabilità. Il
processo di confluenza, potrà avvenire – a cadenza periodica - per saldi di conto e non per singole
scritture contabili, con le medesime tecniche della contabilità sezionale, tali da consentire un
raccordo con la contabilità generale della società2.
Il libro degli inventari deve contenere l’inventario iniziale del patrimonio destinato, ai sensi
dell’art. 2217, comma 1, Cod. Civ. In particolare, i beni, crediti e debiti “assegnati” dalla società al
patrimonio destinato sono iscritti nell’inventario iniziale ai medesimi valori contabili che avevano
nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi sono iscritti a valori
di mercato (in base al principio generale sulla stima dei conferimenti di beni e di crediti desumibile
dall’art. 2343 Cod. Civ.).
Pertanto, nel libro degli inventari si parte da una situazione patrimoniale iniziale costituita
dalle attività e dalle (eventuali) passività che fanno parte del patrimonio destinato, nonché dai
diversi rapporti giuridici individuati nella delibera di “destinazione” ed iscritti fra i conti d’ordine
(cosiddetti off-balance sheet items nella terminologia internazionale). Sebbene non vi sia un
espresso obbligo legislativo in tal senso, è ragionevole attendersi che le disponibilità liquide
pertinenti all’affare (originarie e successive) siano rilevate in specifici conti correnti bancari e/o
postali, relativi a ciascun affare.
Se vengono emessi specifici strumenti finanziari, deve essere tenuto un apposito “libro” col
contenuto precisato dal 2° periodo dell’art. 2447-sexies (vedi paragrafo 5.3).
Art. 90-bis:
“1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) nel caso previsto dall'articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni
previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l'assemblea;
c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico;
d) il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico.”
2
In tema di riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale delle operazioni annotate nei libri giornali sezionali, cfr:
Ag. Entrate, risoluzione 31 ottobre 2002, n.341; Min. Finanze Ris. 15 luglio 1980, n.428. Sulla legittimità di
registrazioni di sintesi nel libro giornale in presenza di una pluralità di incassi omogenei a condizione che le
registrazioni contengano indicazioni idonee alla ricostruzione delle operazioni imprenditoriali implicanti tali incassi, V.
Cass., sez. I, 19 dicembre 1991, n.13672.
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3. Rendiconto dello “specifico affare”
L’art. 2447-septies, comma 2, stabilisce che “per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli
artt. 2423 e seguenti”. Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, il rendiconto
dello “specifico affare” è costituito da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota
di commento.
Se l’“affare” si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può
essere limitato all’illustrazione del risultato finale dell’affare medesimo e non si richiede che esso
assuma la struttura di un bilancio; se, invece, l’affare si protrae oltre l’esercizio iniziale, sono
necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio.
Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:
a) uno stato patrimoniale dello specifico affare redatto secondo lo schema dell’art. 2424
(con possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione). Nel Patrimonio
Netto figurerà la voce “Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell’affare”, suddivisa in:
importo originario, specifiche riserve previste al paragrafo 5 per gli apporti di terzi, utile
(perdita) di periodo, utili (perdite) dei periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione
va illustrata nella nota di commento;
b) un conto economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo
lo schema dell’art. 2425. Deve comunque ritenersi possibile l’utilizzo di voci e
sottovoci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell’affare. In questa
ipotesi va precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti
i relativi importi;
c) una nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale
e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni
intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo
specifico affare considerato. Si applicano qui le regole generali di cui all’art. 2427 n.1
ed all’art. 2426 Cod. Civ. Non si ritiene possano impiegarsi criteri di valutazione e
principi contabili diversi (es.: valori di mercato in luogo del costo storico o del minore
fra costo e mercato). Occorre, dunque, che i principi di valutazione, per categorie di
attività e passività, siano identici a quelli utilizzati nel bilancio generale;
d) regole di rendicontazione dell’affare
Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l’indicazione dei criteri seguiti per
la sua redazione. Tali criteri devono far riferimento almeno:
− ai criteri di valutazione adottati (anche per semplice richiamo ai criteri adottati dalla
società “madre”);
− ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell’affare e di ripartizione dei
costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, come
meglio precisato al successivo par. 4;
− ai criteri di individuazione dei ricavi dell’affare e di eventuale separazione di ricavi
comuni a più affari.
e) riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato
Va richiamato il contenuto essenziale della deliberazione di “destinazione”, specie per
quanto attiene alla natura dell’affare, alla composizione del patrimonio destinato, agli
apporti di terzi, alle eventuali garanzie rilasciate dalla società gemmante, agli eventuali
strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo
contabile sull’andamento dell’affare, la cui relazione deve essere allegata al rendiconto.
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4. Riflessi sul bilancio generale della società
Stato Patrimoniale
I componenti patrimoniali di ciascun affare devono figurare nello Stato Patrimoniale del
rendiconto dello specifico affare e, ai sensi della formulazione dell’articolo 2447-septies, 1° comma
del Cod. Civ., anche nello Stato Patrimoniale della società gemmante.
La citata norma, infatti, stabilisce che “i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai
sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della società”.
Tale disposizione richiede dunque l’indicazione, per ciascuna voce di attività e passività,
dell’importo relativo ai patrimoni destinati.
La rappresentazione richiesta dalla norma menzionata può essere ottenuta in vari modi:
a) creando, per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale, un “di cui”:
ad es. Crediti verso clienti 1.000, di cui per patrimonio destinato 300
oppure Crediti verso clienti
1.000
(di cui 300 per patrimonio destinato)
b) creando, per ciascuna voce, una specifica sottovoce:
ad es. Crediti verso clienti
a) per clienti relativi al patrimonio destinato
300
b) per clienti relativi all’attività generale della società 700
1.000
c) separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna, come di
seguito precisato:
STATO PATRIMONIALE
..........................................................................................
C) Attivo circolante
............................................................................................................
II – Crediti
1) verso clienti
Patrimonio destinato
300
Attività generale
700
Totale
1000
d) indicando distintamente le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato
in apposita zona, rispettivamente dell’attivo e del passivo, dopo tutte le altre voci
relative all’attività generale della società.
Questa rappresentazione consente di rilevare in modo immediato l’importo
complessivo delle attività e passività di pertinenza del patrimonio destinato costituito
dalla società, anche se, per ottenere l’importo complessivo di ciascuna voce
riguardante anche il patrimonio generale della società, è poi necessario sommare due
voci distinte: quella che riguarda il patrimonio destinato e quella che riguarda il
patrimonio generale. Si rende così anche più evidente il diverso regime di
responsabilità esistente per quelle attività e passività di pertinenza del patrimonio
destinato. Esempio riguardante le attività:
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ATTIVO
......................................................................................................
......................................................................................................
________
Totale 1.000.000
Attività di pertinenza del patrimonio destinato
− Immobilizzazioni materiali
− terreni e fabbricati
11.000
− impianti e macchinario
25.000
.....................................................................................
.....................................................................................
Totale
100.000
Totale Generale 1.100.000
Nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario iscrivere una voce complessiva del
tipo “Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati”, sia perché la porzione di patrimonio netto
correlabile ai patrimoni destinati non può essere suddivisa in capitale sociale, riserva legale, ecc. in
quanto tale suddivisione, che non è richiesta dalla legge, sarebbe comunque arbitraria; sia perché
tale porzione per la parte destinata dalla società al momento della costituzione del patrimonio
destinato è già compresa nell’importo del capitale e delle varie riserve che figurano nello schema di
cui all’art. 2424 Cod. Civ.. Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle
già previste dallo schema di legge, sono le seguenti:
a) “Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”
b) “Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo”
La prima sarà iscritta nella voce VII – Altre Riserve, con distinta indicazione ed illustrazione
nella nota integrativa; la seconda nella omonima voce VIII dello schema generale dell’art. 2424,
anch’essa con distinta indicazione ed illustrazione nella nota integrativa.
L’art. 2427-septies, comma 4, stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, “l’impegno da
ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo
criteri da illustrare nella nota integrativa”.
Trattandosi di una questione che riguarda il sistema dei conti d’ordine (impegni, rischi e beni
di terzi), valgono le regole ordinarie previste dal Principio contabile 22, a cui si rinvia. Ai fini
dell’applicazione del Principio va segnalato quanto segue. Se la delibera di destinazione prevede
una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte (cioè non limitata ai beni e
diritti che costituiscono il patrimonio destinato), essa deve risultare fra i suoi conti d’ordine con
specifica denominazione (sistema dei rischi: “Responsabilità illimitata assunta in relazione alla
costituzione del patrimonio destinato xy”). L’importo, da indicare perché espressamente richiesto
dalla legge pur trattandosi di una garanzia per debiti che fanno capo al medesimo soggetto giuridico
costituito dalla società, deve essere pari al rischio massimo che si corre (ossia al totale delle
obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio destinato); si dovrà tener conto inoltre delle
obbligazioni e passività potenziali identificate ed iscritte fra i conti d’ordine nel bilancio del
patrimonio destinato secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie, salvo che le stesse
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non abbiano richiesto già l’iscrizione “sopra la riga” in specifici fondi rischi (vedi Principi contabili
19 e 22).
Se la responsabilità delle società è limitata nel quantum, il rischio massimo deve essere
limitato a tale importo.
Conto Economico
Nel conto economico della società gemmante, diversamente da quanto è previsto per lo stato
patrimoniale, le norme non richiedono la distinta indicazione dei costi e dei ricavi relativi ai
patrimoni destinati. Tuttavia, è preferibile la distinta indicazione dei componenti positivi e negativi
di reddito di pertinenza del patrimonio destinato, in quanto tale indicazione dà una più immediata ed
intelligibile visione d’insieme dei componenti dell’unitario risultato economico della società. Nel
silenzio della normativa, si ritiene comunque accettabile che il conto economico non dia separata
evidenziazione di tali costi e ricavi. In tal caso, dei componenti positivi e negativi di reddito
afferenti ai patrimoni destinati è data specifica illustrazione nella nota integrativa nella sezione in
cui sono commentati i dati della società gemmante3.
Nota integrativa
In base a quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 2447-septies, comma 3 e dell’art. 2427 n.
20), per ciascun patrimonio destinato (e con riferimento al rendiconto allegato al bilancio generale
della società) devono essere illustrati (in apposita sezione intitolata “Informazioni relative ai
patrimoni destinati”):
a) Tipo di beni che li compongono o di “rapporti giuridici”
Breve descrizione della tipologia dei beni e “rapporti giuridici” con riferimento, per le
informazioni di dettaglio, al rendiconto del patrimonio destinato. Va anche illustrato il criterio
utilizzato per la valutazione del rischio di cui all’art. 2447-septies ultimo co., iscritto fra i conti
d’ordine.
b) Criteri per l’imputazione e la ripartizione dei costi
I criteri da utilizzare per l’imputazione e la ripartizione dei costi sono quelli previsti dai
documenti dei Principi contabili 13 Le rimanenze di magazzino, qualora l’“affare” consista nella
produzione per il mercato di determinati tipi di beni e servizi o nella distribuzione di determinate
partite di merci, o 23 Lavori in corso su ordinazione, qualora l’affare consista nella realizzazione di
un’opera o nella fornitura di servizi a seguito della stipula di contratti di appalto o di
somministrazione, che diano luogo a commesse pluriennali.
Per tutti i costi da essa sostenuti ed imputati all’“affare”, la società, oltre alla ordinaria
rilevazione di tali costi, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il
rimborso corrispondente.
3
Tra le alternative di rappresentazione compatibili con l’attuale disciplina non è stata ritenuta accettabile quella
rappresentata da un’informazione per sintesi ottenuta tramite l’iscrizione nel conto economico della società gemmante
del solo Utile o Perdita del patrimonio destinato. Quest’ultima soluzione, tra l’altro, renderebbe necessaria la
predisposizione di un bilancio “consolidato” nel quale ricomprendere i dati del patrimonio destinato.
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I costi generali amministrativi e di vendita andranno imputati tenendo nel debito conto le
caratteristiche dell’attività svolta; uno dei possibili criteri è quello che vede l’imputazione ottenuta
sulla base del costo industriale o di fabbricazione (totale dei costi di fabbricazione diretti e indiretti).
I costi generali di natura finanziaria relativi all’utilizzo da parte dell’affare di una quota di
finanziamenti a breve o medio-lungo termine propri della società, si imputano in proporzione
all’ammontare del finanziamento utilizzato.
Per quanto riguarda gli oneri tributari, ve ne sono alcuni che possono essere imputati
specificamente al singolo affare (tasse concessioni governative, imposta di bollo, imposta di
registro, IVA indetraibile addebitata dai fornitori o risultante dal pro-rata di IVA esente calcolato
per lo specifico affare). Per l’IRAP l’imputazione va fatta in base al calcolo della “produzione
netta” relativa all’affare.
Il risultato economico dell’affare non può, invece, essere calcolato al netto dell’ IRES, sia
perché se l’affare si chiude in perdita l’IRES non è dovuta, sia perché, in ipotesi di ripartizione
dell’utile con i terzi apportanti, la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio,
l’imposta sul reddito dovuta. Dunque questa non può essere inclusa fra i costi di realizzazione
dell’affare (salve, ovviamente, le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future
disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati). La soluzione proposta risulta
coerente con l’impostazione contabile prescelta, come meglio specificato nel successivo paragrafo
5.2.
1. Produzione per il mercato di beni o servizi
I costi diretti, sostenuti specificamente per un determinato “affare”, comprendono i costi di
materie e mano d’opera e tutti gli altri costi amministrativi, commerciali, finanziari e tributari
sostenuti specificamente per quel determinato affare (es.: spese di pubblicità; tributi indiretti
riguardanti esclusivamente quell’affare; ecc.). Gli oneri finanziari (interessi passivi, commissioni e
spese bancarie ed altri oneri) sono diretti quando relativi a finanziamenti specifici dell’affare.
I costi generali di fabbricazione si imputano a ciascun affare con i criteri precisati nel
Principio contabile 13, paragrafo D.III4.
I criteri sopra esposti si applicano anche, mutatis mutandis, quando l’affare consiste nella
commercializzazione e vendita di una o più partite di merci.
2. Produzione di opere e servizi in base a contratti di appalto, somministrazione e simili
In questa ipotesi ciascun affare comprende una o più commesse pluriennali; la valutazione
delle rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione può essere fatta “a costo”, in base al metodo
della commessa completata, o “a corrispettivo”, in base al metodo della percentuale di
completamento, così come previsto dal Principio contabile 23 sopra richiamato.
Per la determinazione dei costi e ricavi di commessa si applicano i criteri previsti da tale
Principio contabile. In particolare fra i costi della commessa si includono i costi per l’acquisizione
4
L'imputazione delle spese generali industriali si effettua con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del
processo produttivo di ogni singola impresa. Le spese generali di produzione si analizzano per determinare quali hanno
contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato e quali
non vi hanno contribuito. Le prime concorrono a far parte dei costi di trasformazione, le seconde vanno escluse. Si
escludono pertanto le spese di natura eccezionale o anomale; ad esempio: le spese di trasferimento di un impianto da
uno stabilimento ad un altro, le spese di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani ecc. Altri tipi
di spese, quali quelle relative all'ufficio spedizione si riferiscono più appropriatamente alle merci spedite e pertanto si
escludono dalle spese generali di produzione da imputarsi alle rimanenze di magazzino.
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della commessa, i costi pre-operativi ed i costi sostenuti per la chiusura della commessa. Va tenuto
conto anche di eventuali anticipi o acconti del committente e dei proventi ed oneri finanziari
previsti al paragrafo L del documento citato.
Anche in questa ipotesi quote di costi generali amministrativi e commerciali sostenuti dalla
società, da ripartire con criteri analoghi a quelli precisati al precedente punto 1, vanno imputate alla
commessa. Per gli oneri tributari si applicano i medesimi criteri sopra enunciati.
c) Regime della responsabilità
Per ciascun patrimonio destinato va illustrato tale regime, con riferimento alle disposizioni
dell’art. 2447-quinquies: responsabilità esclusiva del patrimonio destinato; responsabilità illimitata
della società, o qualunque situazione intermedia.
d) Rappresentazione contabile del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio
generale
È possibile che, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superino
l’importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando un deficit patrimoniale per
la eccedenza delle passività sulle attività.
In questa ipotesi, se la società non ha concesso al patrimonio destinato la garanzia illimitata di
cui all’art. 2447-septies ultimo comma, il suo patrimonio “generale” non è impegnato per coprire le
passività che non troverebbero capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto, pur dovendo
tali passività, stante la previsione dell’art. 2447-septies, 1° comma, del Cod. Civ., essere rilevate
nella contabilità e nel bilancio generale della società, le relative perdite sono poi da elidere con
l’inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico (di importo
pari al deficit), in modo da ridurre a zero il deficit patrimoniale che si è venuto a creare, salvo il
caso in cui, pur in assenza di una clausola di garanzia illimitata, la società madre si assume a
proprio carico tutto il residuo deficit patrimoniale dello specifico affare.
Le poste correttive si sostanziano nell’inserimento di una sottovoce della voce 23 del conto
economico in contropartita di una voce negativa del patrimonio netto nello stato patrimoniale, con
la precisazione che si tratta di una voce esposta dopo il totale del patrimonio netto (che è quindi non
è inciso dal deficit del patrimonio destinato).
Nei due prospetti contabili la posta correttiva è denominata “deficit da patrimonio destinato di
cui non risponde il patrimonio generale”.
La voce 23 del conto economico risulta così composta:
CONTO ECONOMICO
23)
a) Utile (perdita) dell’esercizio comprensivo(a) del deficit del patrimonio destinato
di cui non risponde il patrimonio generale
b) Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale
c) Utile (perdita) dell’esercizio
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(1.000)
100
(900)
13
L’articolazione del patrimonio netto è la seguente:
PATRIMONIO GENERALE
A) Patrimonio netto
I Capitale
II-VII Riserve …
IX Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale
1.000
600
(900)
700
(100)
Nella nota integrativa della società occorre fornire una adeguata spiegazione della natura delle
poste rettificative e delle ragioni per le quali sono state iscritte, precisando che il patrimonio residuo
della società non risponde (neppure volontariamente) delle perdite che superano l’importo del
patrimonio destinato e che, in questa ipotesi, i creditori insoddisfatti potranno chiedere la
“liquidazione” del patrimonio destinato, nei termini e con le modalità previste dall’art. 2447-novies,
comma 2.
5. Natura e rappresentazione contabile degli “apporti” dei terzi
Occorre anzitutto precisare che il patrimonio destinato, anche se incrementato da apporti dei
terzi “non restituibili”, non costituisce un patrimonio che, al termine dell’affare, deve essere
“liquidato” e distribuito agli interessati (la società e i terzi apportanti): i terzi apportanti hanno
diritto solo ad una quota dell’eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell’affare, oltre alla
restituzione dell’apporto, se così è stato stabilito nei patti contrattuali. Ad una vera e propria
liquidazione del patrimonio può addivenirsi solo nelle ipotesi (patologiche) in cui non siano state
integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte dalla società per lo svolgimento dell’affare al
quale era destinato il patrimonio (art. 2447-novies, comma 2).
Natura dell’apporto
Trattandosi di apporto di un terzo, non di “conferimento” del socio in sede di costituzione o
aumento di capitale, non si applicano le limitazioni previste dall’art. 2342 Cod. Civ.
Pertanto, può essere apportato oltre al denaro, qualunque tipo di bene o servizio utile allo
svolgimento dell’affare:
− beni e crediti conferibili ex art. 2342, eventualmente gravati di debiti (es.: un immobile sul
quale insista un mutuo fondiario);
− diritti reali e personali di godimento (ritenuti conferibili dalla dottrina dominante);
− prestazioni di opera e servizi, che non possono formare oggetto di conferimento nelle S.p.A.;
− attività immateriali di qualunque tipo, purché siano attendibilmente valutabili anche se si
ritengono non conferibili in S.p.A. (es. know-how, che alcuni giuristi ritengono non sempre
conferibile).
Per le prestazioni d’opera del terzo apportante (es.: un ingegnere edile, che si impegna a
dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato ed ottiene come corrispettivo una partecipazione agli
utili derivanti dalla vendita delle relative unità immobiliari), al fine di assicurare la loro “effettività”
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e quindi iscrivibilità nell’attivo dello stato patrimoniale, deve ritenersi necessaria la garanzia
prevista dall’art. 2464, 6° comma in tema di conferimento in società a responsabilità limitata: ossia
la stipula di una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria.
A parte le prestazioni dell’opera personale del terzo, a seconda delle pattuizioni intercorse con
la società, gli apporti possono essere suddivisi in due categorie: apporti restituibili ed apporti non
restituibili. A meno che non sia stata esclusa dalle parti la restituzione del bene apportato, il terzo,
alla conclusione dell’affare, oltre ad ottenere la sua quota di utile ha diritto alla restituzione del bene
stesso o, se questo non c’è più, ad un equivalente importo in denaro. Se il terzo partecipa anche alle
perdite e l’affare si è chiuso in perdita, egli o riceve un importo in denaro pari al valore originario
del bene apportato ridotto della quota di perdita, oppure deve versare alla società l’importo della
perdita medesima.
Iscrizione in bilancio dell’apporto del terzo
Poiché l’apporto ha sempre una durata limitata che non può superare la durata dell’“affare”,
qualora il godimento sia a titolo gratuito, analogamente a quanto avviene in caso di apporto in
godimento da parte dell’associato in partecipazione, la società dovrà iscrivere all’attivo dello stato
patrimoniale del patrimonio destinato il valore dell’utilizzo del bene o della prestazione d’opera
personale (nell’importo convenuto con il terzo)5, con contropartita un’apposita riserva indisponibile
(“Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”). Tale valore verrà iscritto, a seconda dei casi, fra
le immobilizzazioni materiali o immateriali ed assoggettato ad ammortamento ed a riduzione per
perdite di valore per tutta la durata dell’affare, o per la minore durata di utilizzo prevista. Nelle note
al bilancio del patrimonio destinato occorre fornire opportune informazioni su: natura dell’apporto,
criterio di valutazione e modalità di imputazione al conto economico; occorre inoltre precisare che
vi è un debito di restituzione del bene alla conclusione dell’affare. Se dagli accordi col terzo risulta
che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento
dell’apporto, deve essere iscritto, ed incrementato gradualmente, un “Fondo per oneri di
manutenzione e ripristino di beni apportati”. Il relativo accantonamento costituisce un costo di
gestione dell’“affare”.
Se nel successivo esercizio l’affare produce utili e questi non sono stati ancora corrisposti, tra
le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata a favore del terzo apportante, al netto
dell’eventuale ritenuta fiscale che la società fosse obbligata ad effettuare. Nel caso in cui in un
successivo esercizio l’affare produce una perdita, l’importo della passività iscritta viene ridotta della
quota di perdita maturata nell’esercizio a carico del terzo apportante.
Con riguardo al conto economico, la quota di utile o perdita dell’affare di spettanza del terzo
apportante va iscritta rispettivamente come costo o provento. Si ritiene opportuno che, nello stato
patrimoniale del patrimonio destinato, la quota di utile (netto) o di perdita di pertinenza del terzo
apportante venga iscritta distintamente dal debito di restituzione dell’apporto.
La “Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”, man mano che si procede
all’ammortamento del valore di utilizzo dei relativi beni o al realizzo delle materie e merci
apportate dal terzo (ed il risultato economico dell’affare sia positivo o almeno in pareggio, al lordo
della quota di pertinenza dei terzi) diviene una riserva disponibile; in nota integrativa deve essere
indicata ed illustrata la composizione della riserva fra parte disponibile e parte indisponibile. In
alcune ipotesi tali dati sono disponibili non annualmente, bensì solo alla conclusione dell’affare. La
5
Il valore convenuto non potrà mai essere superiore al valore di mercato del diritto di utilizzo del bene apportato.
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parte disponibile della riserva può anche essere riclassificata ad altra riserva (disponibile) della
società.
Così come avviene nell’associazione in partecipazione, anche qui il terzo può aver convenuto
che la proprietà del bene, materiale o, più raramente, immateriale, passi alla società, la quale
tuttavia, alla conclusione dell’affare, è tenuta a restituire lo stesso bene (se si trova ancora in
patrimonio) o a versare una somma di denaro pari al suo valore. Nel caso in cui la società è tenuta a
restituire il bene ricevuto, essa deve iscrivere all’attivo l’intero valore del bene apportato
(nell’importo convenuto con il terzo) e non soltanto il valore del suo diritto di utilizzo temporaneo;
al passivo, la passività corrispondente alla restituzione dell’apporto6.
Con riferimento all’ammortamento del valore di utilizzo, nonché delle eventuali quote di utile
o perdita dell’affare, si effettueranno le stesse rilevazioni precedentemente indicate per l’apporto in
godimento.
È bene precisare che il conto economico del patrimonio destinato si chiude sempre con un
risultato netto che è pari alla sola quota di utile o di perdita di pertinenza della società, in quanto la
quota di pertinenza del terzo apportante è stata già rilevata: ove al terzo competa una quota di utile,
come costo dell’affare, ed ove il terzo subisca (pro quota) una perdita, come riduzione della perdita
dell’affare (ossia un provento a copertura della perdita “Quota di perdita dell’affare a carico dei
terzi apportanti”).
Se fra le parti è stato stabilito che il bene trasferito in proprietà alla società non deve essere
restituito, la società non dovrà iscrivere in contropartita un debito, bensì una apposita riserva
(“Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”). Anche in ipotesi di apporti non restituibili,
devono essere fornite, nelle note al bilancio del patrimonio destinato, le informazioni sopra richieste
in ipotesi di apporti restituibili.
Strumenti finanziari di partecipazione all’affare
La società può emettere, a norma dell’art. 2447-ter, comma 1, lett. e), strumenti finanziari di
partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono. Tali
strumenti verranno emessi, verosimilmente, soprattutto a fronte degli “apporti” di terzi e potranno
dar luogo a diverse “categorie” a seconda dei diversi diritti patrimoniali e/o amministrativi che
conferiscono ai loro possessori, i quali, riuniti in apposite assemblee “speciali”, dovranno deliberare
sulla nomina e revoca di un rappresentante comune per ciascuna categoria, sulla costituzione di un
fondo comune per le spese, sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari, sulle
controversie con la società e su altre questioni di interesse comune a ciascuna categoria (art. 2447octies).
In relazione agli strumenti finanziari emessi, la società deve tenere un apposito libro (analogo
al “libro delle obbligazioni”) indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di
quelli estinti, le generalità dei titolari di strumenti nominativi, i vincoli ad essi relativi ed i
trasferimenti dei titoli.
6
Tale passività potrà configurarsi come un vero e proprio debito ovvero potrà essere rappresentata da strumenti
finanziari di partecipazione all’affare.
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6. Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società
Anche se i patrimoni destinati non hanno una loro distinta soggettività giuridica e fanno parte,
almeno dal punto di vista giuridico-formale, del più ampio patrimonio generale della società, essi
godono di una vita economico-finanziaria distinta ed autonoma e possono pertanto essere ipotizzati
rapporti fra più patrimoni destinati e fra i patrimoni destinati ed il patrimonio generale della
società.7 I rapporti, nella normalità dei casi, consistono in trasferimenti da un patrimonio all’altro di
beni (es.: materie, merci, prodotti) o in prestazioni di servizi.
Ai fini della valorizzazione di tali “trasferimenti” va considerato quanto segue.
In primo luogo, gli apporti dei terzi, in proprietà o in godimento per una durata determinata,
vanno valorizzati al fair value del bene o del diritto di utilizzo temporaneo (es.: usufrutto)
analogamente a quanto stabilito dall’art. 2343 Cod. Civ. per gli apporti in società di beni e di
crediti. Invece, per quanto riguarda i beni e crediti trasferiti dal patrimonio generale al patrimonio
destinato in sede di costituzione iniziale di questo, il “trasferimento” (o meglio, l’attribuzione ai
beni della “destinazione” allo specifico affare, che non costituisce un atto di trasferimento in senso
tecnico in quanto opera nell’ambito del medesimo patrimonio di un unico soggetto) dovrà avvenire
a valori contabili. Ciò in quanto per la società nel suo complesso tale trasferimento non determina il
realizzo del maggior valore e quindi il maggior valore si configura come un utile interno nel
rendiconto dell’affare che va eliminato nel bilancio generale della società.
Per quanto riguarda poi le cessioni di prodotti, materie e merci a titolo oneroso (vendite,
permute) da uno ad altro patrimonio destinato o dalla società ad un patrimonio destinato e
viceversa, la relativa valorizzazione, ai fini di una corretta determinazione del risultato economico
dell’affare, deve essere effettuata al valore di mercato.
Mentre nei rendiconti dei singoli patrimoni destinati gli utili e le perdite “interni” derivanti
dagli scambi sopra menzionati devono essere rilevati ed incidono sulla determinazione del risultato
economico dell’affare, in sede di redazione del bilancio generale della società essi devono essere
eliminati, analogamente a quanto avviene in sede di redazione del bilancio consolidato.
Ovviamente, le voci derivanti da operazioni in corso fra la società e i patrimoni destinati o fra
gli stessi patrimoni destinati devono essere eliminate, oltre che dal conto economico generale della
società, anche dal suo stato patrimoniale generale in quanto voci “intrasocietarie”.
Qualora gli importi delle elisioni sono rilevanti, occorre dare una specifica illustrazione in
nota integrativa.
Per approfondimenti o esemplificazioni sulle problematiche delle eliminazioni dei saldi o
degli utili e perdite interni, si rinvia al Principio contabile nazionale 17, paragrafi 11.1 e 11.2 e
relativi allegati.
7. Rendiconto finale
L’art. 2447-novies, comma 1, stabilisce che quando l’affare “si realizza” ovvero “è divenuto
impossibile”, gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un rendiconto finale che
deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Il rendiconto finale deve essere
7
Per una autorevole dottrina giuridica si tratta di “rapporti intergestori”.
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17
accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile (che
sarà il normale revisore contabile o lo speciale revisore previsto dall’art. 2447-ter, comma 1, lett. f).
Nell’ipotesi in cui l’“affare” non si protragga oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il
rendiconto finale coincide con il rendiconto periodico dello specifico affare illustrato al paragrafo 3.
Esso deve contenere non solo il conto economico dal quale emerge il risultato economico
dell’affare, ma anche lo stato patrimoniale dal quale emerge la struttura finale del patrimonio
destinato. Quest’ultimo è necessario perché in presenza di debiti contratti nell’esecuzione
dell’affare e non pagati, i creditori possano conoscere l’esatta composizione del patrimonio
destinato ai fini delle eventuali azioni esecutive da svolgere o della richiesta di liquidazione del
medesimo ai sensi dell’art. 2447-novies, comma 2.
Analoga struttura (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, regole di
rendicontazione dell’affare, riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio
destinato) dovrà avere il rendiconto finale, che copre la frazione di esercizio nella quale l’affare
viene a compimento.
Tuttavia, poiché, il rendiconto finale, oltre ad essere allegato al bilancio della società quale
ultimo rendiconto periodico, deve essere contenuto in un documento distinto da depositare
nell’ufficio del registro delle imprese (documento che ha la funzione di rendere noto a tutti gli
interessati il risultato economico dell’affare ed i costi e ricavi che lo hanno determinato), si ritiene
necessario che esso si componga del conto economico dell’ultimo periodo e di una nota di riepilogo
di tutti i costi ed i ricavi riferiti all’affare.
Nell’ipotesi in cui l’affare sia divenuto impossibile, nel rendiconto finale devono essere
esposti i motivi di tale impossibilità.
Per quanto riguarda la distribuzione della quota di utile di pertinenza dei terzi apportanti, essa
deve avvenire in conformità agli accordi assunti con la società, ossia annualmente dopo
l’approvazione del bilancio di ciascun esercizio, o in unica soluzione a termine dell’affare.
8. “Rientro” del patrimonio destinato nel patrimonio “generale” della
società.
Una volta realizzato l’affare o accertato che la sua realizzazione è impossibile, il patrimonio
destinato (ossia il complesso di attività e passività patrimoniali che lo costituiscono) “rientra” nel
patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare lo speciale regime di “segregazione
patrimoniale” determinato con l’adozione della delibera di “destinazione” prevista dall’art. 2447ter. Ritornano così ad applicarsi le disposizioni generali dell’art. 2740 Cod. Civ. sulla responsabilità
patrimoniale.
Se vi sono obbligazioni contratte durante lo svolgimento dell’affare e non soddisfatte si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 2447-novies.
Va tenuto presente che il regime di “segregazione patrimoniale” previsto per il patrimonio
separato non si applica alla parte di tale patrimonio corrispondente alla quota di utile spettante alla
società, che resta assoggettata alla responsabilità patrimoniale generale nei confronti dei creditori di
essa (art. 2447-quinquies, comma 1).
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9. Piano economico – finanziario dell’“affare”
È un piano economico-finanziario, di solito pluriennale perché esteso a tutta la durata prevista
dell’affare, così composto:
a) Piano economico: costi e ricavi specifici e quota di costi comuni, risultato previsto
dell’affare dopo la copertura di tutti i costi;
b) Piano finanziario: flusso generato dai ricavi dell’affare; utilizzo di disponibilità liquide
ed altre attività finanziarie facenti parte del patrimonio dedicato; differenza costituente il
fabbisogno finanziario per la totale copertura dei costi, da reperire con apporti di terzi o
con specifici finanziamenti; indicazione delle garanzie offerte ai terzi finanziatori;
c) Piano degli investimenti da effettuare per realizzare l’affare e modalità di utilizzo dei beni
compresi nel patrimonio destinato (immobili, attrezzature, macchinari, impianti, ecc.).
Il piano deve dimostrare: a) la possibilità di coprire, con i ricavi dell’affare, tutti i costi e di
conseguire un margine positivo; b) la possibilità di reperire tutti i finanziamenti necessari per la
realizzazione dell’affare, tenuto conto delle attività finanziarie poste a disposizione dalla società e
comprese nel patrimonio destinato.
Dal riferimento contenuto nell’art. 2447-ter, comma 1, lett. c) alla necessaria “congruità” del
patrimonio (destinato) rispetto alla realizzazione dell’“affare”, sembra debba trattarsi, almeno
all’atto della sua costituzione, di un patrimonio positivo, in cui il valore dei beni e dei crediti deve
essere superiore a quello delle eventuali passività.
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PARTE SECONDA
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Aspetti generali
Si tratta in sostanza dell’operazione di project financing, che collega un finanziamento alla
realizzazione di una specifica operazione economica ed utilizza per il rimborso del finanziamento i
proventi dell’operazione (“affare”).
Vi sono due possibilità:
a) che si tratti di un finanziamento che prescinde dalla contemporanea esistenza di un
“patrimonio destinato” ai sensi del 1° comma, lett. a) dell’art. 2447-bis;
b) che il finanziamento venga negoziato in collegamento con la contemporanea istituzione
di un “patrimonio destinato”.
Nella prima ipotesi è necessario che il contratto di finanziamento contenga quanto segue:
un’indicazione dei costi previsti e dei ricavi attesi; il piano finanziario il quale precisi: quanta parte
dei costi viene coperta dal finanziamento destinato, quali proventi dell’operazione sono destinati al
suo rimborso, le garanzie eventualmente offerte al finanziatore,8 i tempi del rimborso ed i controlli
che il finanziatore può svolgere sulle modalità di realizzazione dell’affare; le modalità ed i tempi di
realizzazione dell’affare, i beni strumentali della società che la stessa destina alla realizzazione del
medesimo e le garanzie che la società offre in merito all’obbligo di eseguire il contratto e di
realizzare con correttezza e tempestività l’operazione.
Importante è la previsione della lett. h) art. 2447-decies ove è prevista l’indicazione del
“tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore”. In base a questa
disposizione, il terzo finanziatore può anche ricevere un importo complessivo che non copre l’intero
finanziamento accordato alla società, subendo così una perdita. La società realizza invece una
sopravvenienza attiva, perché rimborsa un importo inferiore a quello del finanziamento ricevuto.
Nella seconda ipotesi, alcuni degli elementi sopra indicati figurano già nella delibera di
istituzione del patrimonio destinato e nel piano economico-finanziario in essa contenuto (o ad essa
allegato), il quale deve indicare, fra le fonti finanziarie di copertura dei costi dell’“affare”, il ricorso
ad eventuali “finanziamenti destinati” (i quali non vanno confusi con gli “apporti di terzi”
remunerati con una quota di partecipazione agli utili dell’affare medesimo).
1. Finanziamento senza contestuale istituzione di patrimonio destinato
ai sensi dell’art. 2447-bis lett. a)
Le norme prevedono che sia costituito, in relazione a ciascun finanziamento destinato, un
patrimonio separato così formato (art. 2447-decies, commi 3 e 4):
− crediti relativi ai proventi dell’affare;
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Le garanzie previste dall’art. 2447-decies comma 2, lett. g) possono essere relative solo al rimborso di una parte del
finanziamento; altrimenti il rischio dell’affare graverebbe tutto sulla società.
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−
−
−
disponibilità liquide derivanti dall’incasso dei proventi dell’affare;
frutti di tali disponibilità (es.: interessi attivi bancari);
investimenti di liquidità eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore
(BOT, CCT, BTP, pronti c/termine ecc.).
Tali disponibilità devono essere destinate prioritariamente (nella quota pattiziamente fissata)
al servizio del finanziamento destinato. Esse costituiscono patrimonio separato dal restante
patrimonio della società ed i creditori sociali non possono soddisfarsi su di esse. Per altro verso, i
beni strumentali che la società destina alla realizzazione dell’affare (e che giustificano l’attribuzione
alla società di una quota, determinata nel contratto, dei proventi dell’operazione), pur non facendo
parte del patrimonio separato consistente nei proventi dell’affare, sono pur essi temporaneamente
sottratti (fino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine di cui al 2° comma lett. h)
alle azioni esecutive dei creditori della società: fino ad allora questi possono esercitare, su tali beni,
solo azioni conservative.
La necessità di evidenziare il patrimonio separato comporta quanto segue:
a) nella contabilità della società, una distinta fatturazione e la tenuta di appositi conti
bancari (e schede contabili) intestati ai proventi dell’affare (ed agli investimenti con essi
effettuati);
b) nella nota integrativa, per ciascun finanziamento destinato, occorre indicare sia l’importo
delle disponibilità liquide e dei titoli appartenenti al patrimonio separato, con i relativi
vincoli, sia la natura e il valore dei beni strumentali della società destinati alla
realizzazione dell’affare.
In mancanza di una espressa previsione legislativa, non occorre dare separata evidenza negli
schemi di bilancio delle voci e degli importi vincolati al finanziamento destinato. D’altro canto, a
fini conoscitivi è sufficiente l’illustrazione fornita nella nota integrativa della società.
Peraltro, considerata la particolare natura dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare,
devono ritenersi applicabili le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2423-ter del Cod. Civ. Di
conseguenza, i finanziamenti destinati sono iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, in
apposita voce o sottovoce, secondo le circostanze. Analoga evidenza è fornita per le componenti
reddituali di pertinenza del finanziamento destinato.
2. Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un
patrimonio “destinato”
Vanno fornite, nella contabilità e nel bilancio della società le evidenze richieste dall’art. 2447decies che non siano già comprese in quelle relative al patrimonio destinato ex art. 2447-bis lett. a).
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APPENDICE 1: DISCIPLINA DEI PATRIMONI DESTINATI
Codice civile - sezione XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico
affare.
2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo
comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento
del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari
attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). La deliberazione che ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve
indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla
realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende
perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai
risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica
indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando
la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed
emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non
professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata
dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). La deliberazione prevista
dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’art. 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i
creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante
l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della
società di idonea garanzia.
2447-quinquies (Diritti dei creditori). Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente
articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso
derivanti.
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Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la
disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare
non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall’art. 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso
destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti
da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). Con riferimento allo specifico affare
cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, gli
amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante
le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli
strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
2447-septies (Bilancio). I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
del primo comma dell’art. 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della
società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al
bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la
tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli
apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata
della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò
derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo
criteri da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies (Assemblee speciali). Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e)
del primo comma dell’art. 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di
controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro
confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei
possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2415, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli artt. 2417 e 2418.
2447-novies (Rendiconto finale). Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è
stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, gli
amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese.
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Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo
svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono
chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni
dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni
sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti
dei creditori previsti dall'art. 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione
della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della
società si applicano le disposizioni del presente articolo.
2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). Il contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis
può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva,
tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a. una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità
ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b. il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a
carico della società;
c. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d. le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di
corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione
dell'operazione;
f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello
relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a
condizione:
a. che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b. che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni
momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti
eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte
dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore
risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo
comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al
secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono
esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano
le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per
il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui
al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi
ai beni.
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APPENDICE 2: MODIFICHE APPORTATE AI PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI
Principio contabile 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
di imprese mercantili, industriali e di servizi
Sono inserite le seguenti parti:
Capitolo 4 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO DI IMPRESE
MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED
ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE
Schema di stato patrimoniale
Attivo e Passivo
È inserito, come ultimo paragrafo, il seguente:
È fatto salvo quanto disposto dall’art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti
giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del
primo comma dell’articolo 2447-bis.
Considerazioni di carattere generale
Al punto h), è inserito, come 2° paragrafo, il seguente:
Inoltre, per quanto concerne la disciplina dei patrimoni destinati, come indicato dall’art.
2447-septies, comma 4, se nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato dovesse
essere prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in
relazione allo specifico affare, l’impegno derivante da ciò dovrà risultare in calce allo stato
patrimoniale. I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione devono essere
illustrati in nota integrativa.
Capitolo 5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
Informativa richiesta dalla normativa civilistica
Informazioni richieste dall’art. 2427:
al 4° paragrafo, è inserito, come punto 20), il seguente testo:
20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo
2447-bis;
al 7° paragrafo, è inserito, come punto o) il seguente:
o) Il n. 20 richiede l’illustrazione, in relazione alla disciplina dei patrimoni destinati ad uno
specifico affare, del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in
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ciascun patrimonio, compresi quelli apportati da terzi, dei principi adottati per
l‘imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e del regime della responsabilità.
Principio contabile 22 - Conti d’ordine
È inserita la seguente parte:
Capitolo 3 I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN
BILANCIO
B. Classificazione
In B.II. h) è inserito come 2° paragrafo, il seguente:
Tali considerazioni, per analogia, sono applicabili anche alla fattispecie in cui la società,
avendo costituito uno o più patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 2447-bis e seguenti del
Codice Civile, abbia concesso garanzie a terzi per obbligazioni contratte dai patrimoni
destinati.
È inserita ad integrazione del Principio la sezione E. “I patrimoni destinati ad uno specifico
affare”:
Il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto nell’ambito della disciplina delle società per azioni, un istituto
del tutto nuovo per il nostro ordinamento.
Il patrimonio destinato deve essere considerato parte integrante del patrimonio della società e
deve essere rappresentato nel suo bilancio anche se in modo distinto e sulla base di una
apposita contabilità.
La caratteristica fondamentale del patrimonio destinato è quella di essere sottratto alla
responsabilità patrimoniale ex art. 2740, 1° comma del Codice Civile, nei confronti della
generalità dei creditori della società rimanendo, viceversa, assoggettato alla responsabilità nei
confronti dei soli creditori per le obbligazioni contratte nello svolgimento dell’affare.
Se nella delibera consiliare di “destinazione” non viene disposto nulla, per le obbligazioni
assunte risponde il solo patrimonio destinato.
Tuttavia, in linea con quanto stabilito all’art. 2447-quinquies, 3° comma del Codice Civile, è
possibile prevedere nella delibera costitutiva del patrimonio destinato una responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni contratte dal patrimonio destinato nel corso dello
svolgimento dello specifico affare.
In tale ipotesi dovranno essere adottate le seguenti indicazioni:
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E.I. – Classificazione
Qualora la delibera di destinazione preveda una responsabilità illimitata della società per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare (e non solo limitata ai beni e diritti,
che costituiscono il patrimonio destinato) la responsabilità, ai sensi dell’art. 2447-septies, 4°
comma del Codice Civile, deve risultare fra i conti d’ordine con specifica denominazione
(sistema dei rischi: “Responsabilità assunta in ordine ai patrimoni destinati”).
In relazione alle diverse caratteristiche delle obbligazioni e garanzie assunte, appare
opportuno l’individuazione di due distinte sottovoci: la prima relativa alle passività presenti
nel bilancio del patrimonio destinato; la seconda a fronte di quanto il patrimonio stesso ha
indicato nei propri conti d’ordine tra gli impegni e rischi.
E.II. – Valutazione
L’importo da appostare deve essere pari al rischio massimo assunto (totale delle obbligazioni
assunte, iscritte al passivo del patrimonio); si dovrà inoltre tener conto delle obbligazioni e
passività potenziali identificate e riportate al rendiconto del patrimonio destinato (conti
d’ordine e/o nota integrativa) secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie
interpretate ed integrate dal presente Principio.
Analoga iscrizione, laddove risulti l’esistenza dei procedimenti in corso, va fatta per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito contratte nell’esecuzione dell’“affare” per le quali
risponde illimitatamente la società.
E.III. – Informazioni integrative
Deve essere illustrato in nota integrativa il criterio utilizzato per la valutazione del rischio
sopra indicato. Si applicano le regole generali di cui al presente documento.
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