Causa C-96/13: Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 - EUR-Lex

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Causa C-96/13: Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 - EUR-Lex
C 129/8
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribu­
nale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di
giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9
giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commis­
sione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la
sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur man­
cando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecu­
zione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe
evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commis­
sione nella Decisione controversa, con conseguente errore di
diritto.
In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comi­
tato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato mem­
bro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimo­
strare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art.
107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commis­
sione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «mo­
dalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo
degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero,
se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari
aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicem­
bre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe
deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto sta­
bilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore
italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle
singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di
sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la
concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in
difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concor­
renza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò
sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla
Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere».
Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 — Commissione
europea/Repubblica ellenica
(Causa C-96/13)
(2013/C 129/15)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A.
Tokar)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— Dichiarare che la Repubblica ellenica ponendo condizioni in
un bando di gara d’appalto con procedura aperta per la
fornitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA [Idryma
4.5.2013
Koinonikon Asfaliseon: organismo greco di previdenza so­
ciale] e al sito internet dell’IKA nonché di alimentazione
delle banche dati, per un periodo di 30 mesi (numero di
bando L30/POY/9/5-6-2009 — pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea col n. 2009/S110-159234),
in cui, da un lato, gli offerenti dovevano avere esperienza
nell’esecuzione di contratti analoghi presso un organismo
greco di previdenza sociale e, dall’altro, l’esperienza dei su­
bappaltatori non poteva valere come esperienza per gli of­
ferenti, viola gli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 2, 44, paragrafo 2 e 48 in combinato disposto con
l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE (1).
— Condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1) La violazione invocata degli articoli 44, paragrafo 2, e 48 in
combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva
2004/18/CE riguarda la procedura di gara dell’IKA, in
quanto amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla for­
nitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA e al sito
Internet dell’IKA nonché di alimentazione delle banche dati.
2) La Commissione ritiene che la condizione del bando se­
condo cui è richiesta esperienza nella realizzazione del si­
stema informatico integrato (SII) per un ente di previdenza
sociale in Grecia, costituisce una condizione geografica che
viola i principi di parità di trattamento e di non discrimi­
nazione sanciti dagli articoli 2, 44, paragrafo 2, e 48 della
direttiva 2004/18.
3) Viene rilevato che nelle loro risposte al parere motivato della
Commissione le autorità elleniche si sono impegnate a pro­
cedere a tutte le modifiche, conformemente alla censura
della Commissione, ammettendo in sostanza la violazione
contestata.
4) Parimenti, la Commissione ritiene che la condizione del
bando che prevede che l’esperienza dei subappaltatori del­
l’offerente non vale come esperienza per quest’ultimo viola
l’articolo 48 della direttiva 2004/18, in quanto, secondo
detta condizione, gli offerenti non possono far valere l’espe­
rienza di terzi per dimostrare che dispongono della capacità
tecnica richiesta per eseguire il contratto di cui trattasi.
5) Nella loro risposta, le autorità elleniche si sono impegnate
affinché nel bando per la nuova gara verrà prevista esplici­
tamente la possibilità per le imprese offerenti di far valere
l’esperienza pertinente di entità terze, quali i subappaltatori,
ammettendo in sostanza anche la seconda censura della
Commissione.
6) Comunque, le autorità elleniche non sono riuscite a fissare
una data precisa per l’indizione della nuova gara e hanno
invece deciso di prorogare la durata del contratto precedente
adducendo ragioni di ordine pubblico interno.
IT
4.5.2013
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
7) La Commissione ha inoltre constatato che la violazione in­
vocata delle disposizioni soprammenzionate della direttiva
2004/18 continua a sussistere e che i motivi dedotti non
possono giustificarla, e ha quindi presentato ricorso alla
Corte per accertare la violazione di cui trattasi.
C 129/9
Parti
Ricorrente: Martin Blomqvist
Resistenti: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
Questioni pregiudiziali
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
Sibiu (Romania) il 27 febbraio 2013 — Silvia Georgiana
Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului
Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-97/13)
(2013/C 129/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Sibiu
Parti
Ricorrente: Silvia Georgiana Câmpean
Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Me­
diaș, Administrația Fondului pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
1) Se la disciplina introdotta dalla legge n. 9/2012 contrav­
venga alle disposizioni dell’articolo 110 TFUE, e se si istitui­
sca in effetti una misura manifestamente discriminatoria.
2) Se l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso
che osta al regime introdotto dalla legge n. 9/2012 (nella
sua formulazione originaria) con cui è stata istituita una
tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, qualora
tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disin­
centivare l’immissione in circolazione, in detto Stato mem­
bro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza
però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa
vetustà e usura sul mercato nazionale.
Domanda
di
pronuncia
pregiudiziale
proposta
dall’Højesteret (Danimarca) il 27 febbraio 2013 — Martin
Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
(Causa C-98/13)
(2013/C 129/17)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione (1), debba es­
sere interpretato nel senso che si considera «distribuzione al
pubblico» in uno Stato membro di merci protette da diritto
d’autore il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web
in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione delle
merci ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al
venditore, nello Stato membro in cui le merci sono protette
dal diritto d’autore, riceva il pagamento per le merci ed
effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato,
ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione
che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di
un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consuma­
tori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o
presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale
Stato.
2) Se l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem­
bri in materia di marchi d’impresa (2), debba essere inter­
pretato nel senso che si considera «uso nel commercio» di
un marchio in uno Stato membro il fatto che un’impresa
stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto
di vendita e spedizione di merci recanti tale marchio ad un
acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore, nello
Stato membro in cui il marchio è registrato, riceva il paga­
mento delle merci ed effettui la spedizione all’acquirente
all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si ri­
chieda anche la condizione che le merci siano state oggetto,
prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pub­
blicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le
merci sono consegnate, o presentata su un sito web desti­
nato ai consumatori di tale Stato.
3) Se l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.
207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio
comunitario (3), debba essere interpretato nel senso che si
considera «uso nel commercio» di un marchio in uno Stato
membro il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web
in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di
merci recanti il marchio comunitario ad un acquirente pri­
vato il cui indirizzo è noto al venditore in uno Stato mem­
bro, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedi­
zione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale
situazione si richieda anche la condizione che le merci siano
state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o
di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro
in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web
destinato ai consumatori di tale Stato.