Causa C-96/13: Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 - EUR-Lex
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Causa C-96/13: Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 - EUR-Lex
C 129/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Con l’Ordinanza investita dalla presente impugnazione il Tribu nale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» del 9 giugno 2011, laddove afferma che la decisione della Commis sione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, pur man cando nella decisione gli elementi essenziali per la sua esecu zione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe evidenziato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commis sione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto. In base ai principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comi tato Venezia vuole vivere», in sede di recupero è lo Stato mem bro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimo strare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commis sione nell’avversata decisione avrebbe omesso di chiarire le «mo dalità» di siffatta verifica; conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — con la Legge 24 dicem bre 2012, n. 228 (all’art. 1, commi 351 e seguenti) — avrebbe deciso di invertire l’onus probandi, contrariamente a quanto sta bilito dalla giurisprudenza comunitaria. Secondo il legislatore italiano, in particolare, non spetterebbe allo Stato, bensì alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio provare che le agevolazioni in parola non falsano la concorrenza, né incidono sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concor renza e incidere sugli scambi comunitari è presunta. Tutto ciò sarebbe in evidente contrasto con i principi enunciati dalla Corte nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere». Ricorso proposto il 26 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Causa C-96/13) (2013/C 129/15) Lingua processuale: il greco Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Tokar) Convenuta: Repubblica ellenica Conclusioni della ricorrente — Dichiarare che la Repubblica ellenica ponendo condizioni in un bando di gara d’appalto con procedura aperta per la fornitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA [Idryma 4.5.2013 Koinonikon Asfaliseon: organismo greco di previdenza so ciale] e al sito internet dell’IKA nonché di alimentazione delle banche dati, per un periodo di 30 mesi (numero di bando L30/POY/9/5-6-2009 — pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea col n. 2009/S110-159234), in cui, da un lato, gli offerenti dovevano avere esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi presso un organismo greco di previdenza sociale e, dall’altro, l’esperienza dei su bappaltatori non poteva valere come esperienza per gli of ferenti, viola gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 44, paragrafo 2 e 48 in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE (1). — Condannare la Repubblica ellenica alle spese. Motivi e principali argomenti 1) La violazione invocata degli articoli 44, paragrafo 2, e 48 in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE riguarda la procedura di gara dell’IKA, in quanto amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla for nitura di servizi di assistenza tecnica al SII-IKA e al sito Internet dell’IKA nonché di alimentazione delle banche dati. 2) La Commissione ritiene che la condizione del bando se condo cui è richiesta esperienza nella realizzazione del si stema informatico integrato (SII) per un ente di previdenza sociale in Grecia, costituisce una condizione geografica che viola i principi di parità di trattamento e di non discrimi nazione sanciti dagli articoli 2, 44, paragrafo 2, e 48 della direttiva 2004/18. 3) Viene rilevato che nelle loro risposte al parere motivato della Commissione le autorità elleniche si sono impegnate a pro cedere a tutte le modifiche, conformemente alla censura della Commissione, ammettendo in sostanza la violazione contestata. 4) Parimenti, la Commissione ritiene che la condizione del bando che prevede che l’esperienza dei subappaltatori del l’offerente non vale come esperienza per quest’ultimo viola l’articolo 48 della direttiva 2004/18, in quanto, secondo detta condizione, gli offerenti non possono far valere l’espe rienza di terzi per dimostrare che dispongono della capacità tecnica richiesta per eseguire il contratto di cui trattasi. 5) Nella loro risposta, le autorità elleniche si sono impegnate affinché nel bando per la nuova gara verrà prevista esplici tamente la possibilità per le imprese offerenti di far valere l’esperienza pertinente di entità terze, quali i subappaltatori, ammettendo in sostanza anche la seconda censura della Commissione. 6) Comunque, le autorità elleniche non sono riuscite a fissare una data precisa per l’indizione della nuova gara e hanno invece deciso di prorogare la durata del contratto precedente adducendo ragioni di ordine pubblico interno. IT 4.5.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7) La Commissione ha inoltre constatato che la violazione in vocata delle disposizioni soprammenzionate della direttiva 2004/18 continua a sussistere e che i motivi dedotti non possono giustificarla, e ha quindi presentato ricorso alla Corte per accertare la violazione di cui trattasi. C 129/9 Parti Ricorrente: Martin Blomqvist Resistenti: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Questioni pregiudiziali Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Sibiu (Romania) il 27 febbraio 2013 — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (Causa C-97/13) (2013/C 129/16) Lingua processuale: il rumeno Giudice del rinvio Tribunalul Sibiu Parti Ricorrente: Silvia Georgiana Câmpean Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Me diaș, Administrația Fondului pentru Mediu Questioni pregiudiziali 1) Se la disciplina introdotta dalla legge n. 9/2012 contrav venga alle disposizioni dell’articolo 110 TFUE, e se si istitui sca in effetti una misura manifestamente discriminatoria. 2) Se l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta al regime introdotto dalla legge n. 9/2012 (nella sua formulazione originaria) con cui è stata istituita una tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disin centivare l’immissione in circolazione, in detto Stato mem bro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 27 febbraio 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA (Causa C-98/13) (2013/C 129/17) Lingua processuale: il danese Giudice del rinvio Højesteret 1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), debba es sere interpretato nel senso che si considera «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro di merci protette da diritto d’autore il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione delle merci ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui le merci sono protette dal diritto d’autore, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consuma tori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato. 2) Se l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem bri in materia di marchi d’impresa (2), debba essere inter pretato nel senso che si considera «uso nel commercio» di un marchio in uno Stato membro il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti tale marchio ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui il marchio è registrato, riceva il paga mento delle merci ed effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si ri chieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pub blicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web desti nato ai consumatori di tale Stato. 3) Se l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (3), debba essere interpretato nel senso che si considera «uso nel commercio» di un marchio in uno Stato membro il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti il marchio comunitario ad un acquirente pri vato il cui indirizzo è noto al venditore in uno Stato mem bro, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedi zione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.