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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 31/01/08
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO
MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
ICD 000003853
000119623-0001
Tedesco
RICHIEDENTE
RH ALURAD Höffken GmbH
Röntgenstraße 12
57439 Attendorn
Germania
RAPPRESENTANTE DELLA
RICHIEDENTE
Heinrich & Partner
Solmsstr. 2-22
D-60486 Frankfurt am Main
Germania
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung
GmbH
Linsenhalde 5
D-71364 Winnenden
Germania
RAPPRESENTANTE DELLA
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER
Kronenstr. 30
D-70174 Stuttgart
Germania
Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, Spagna
Tel. (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344 - Internet: http://oami.europa.eu/
La divisione Annullamento,
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Peter Rodinger (membro) e Eva Udovc
(membro), ha adottato in data 31 gennaio 2008 la seguente decisione:
1. La registrazione del modello comunitario n. 000119623-0001 è dichiarata nulla.
2. La titolare sopporterà l’onere delle spese e delle tasse sostenute dalla
richiedente nell’ambito del procedimento.
I. Fatti, prove e argomenti delle parti
(1)
Il modello comunitario n. 000119623-0001 (in prosieguo: “modello comunitario
registrato”) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito e priorità 4
luglio 2003. L’indicazione dei prodotti recita “cerchioni per veicoli” e il disegno è
rappresentato nelle due vedute riportate qui di seguito (pubblicate sul sito
http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2004/2004_026/000119623_0001.htm ):
(2)
In data 7 maggio 2007, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione
di nullità (in prosieguo: “domanda di nullità”) con cui contesta la validità del modello
comunitario registrato. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato
effettuato mediante bonifico con effetto dal 7 maggio 2007.
(3)
La richiedente chiede che il modello comunitario registrato contestato sia dichiarato
nullo in quanto non soddisfa i requisiti di novità e individualità. A parere della
richiedente, la controparte nel presente procedimento “già anteriormente, ovvero il
13 novembre 2001, aveva chiesto presso l’Ufficio Tedesco dei Brevetti e dei Marchi
la registrazione come modello di un altro cerchione, quasi identico, che presenta
tutte le caratteristiche individuali che caratterizzano il modello comunitario registrato
della controparte.”
(4)
La richiedente ha presentato, tra l’altro, i seguenti fatti e prove:
- Un estratto del registro relativo al modello tedesco registrato n. 401 09 792 (in
prosieguo: “D1”), reso noto in data 10 giugno 2002 dall’Ufficio Tedesco dei
Brevetti e dei Marchi. D1 rappresenta la seguente veduta (in prosieguo:
“modello anteriore”):
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(5)
La titolare ha presentato proprie osservazioni in data 26 ottobre 2007. A suo parere,
l’oggetto del marchio comunitario registrato è nuovo e il suo modello anteriore non è
tale da inficiare il carattere individuale del marchio comunitario registrato contestato.
Secondo la titolare, “il modello tedesco registrato DE 40109792.7 e il modello
comunitario registrato contestato sono diversi tra loro se non altro per quanto
attiene ai fori per le viti e alle viti nell’anello esterno della stella delle razze, fori e viti
che sono presenti nel modello tedesco registrato DE 40109792.7 ma assenti,
invece, nel modello comunitario registrato contestato.” Inoltre, la titolare osserva
che “sul lato interno rivolto verso la stella delle razze è presente (per quanto è dato
di vedere) una superficie interna a forma di cilindro con base circolare”, la quale “è
conseguente alla struttura doppia del modello anteriore rispetto” al modello
comunitario registrato, e che sussistono “differenze sostanziali per quanto attiene
alla disposizione dei raggi”. In particolare, “i bordi anteriori dei raggi, rivolti verso
l’osservatore, sono collocati in posizione arretrata rispetto al bordo anteriore
dell’anello del cerchione. Per contro, i bordi anteriori dei raggi, rivolti verso
l’osservatore, del modello comunitario registrato contestato (cerchione RS 8) sono
quasi allineati rispetto al bordo anteriore dell’anello del cerchione.” Gli acquirenti di
cerchioni sono abituati a notare differenze anche minime nei diversi modelli di
cerchioni in alluminio.
(6)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del
fascicolo.
II. Motivazione della decisione
A. Sull’ammissibilità
(7)
La domanda di nullità del modello comunitario registrato per mancanza di novità e
carattere individuale contiene una dichiarazione dei motivi su cui si basa la
domanda medesima, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i) REDC.
Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1 REDC sono del pari soddisfatti. La
domanda è quindi ammissibile.
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B. Sul merito
B.1 Novità
(8)
Il carattere di novità del modello comunitario registrato contestato sussiste qualora
l’oggetto del modello in questione non è identico all’oggetto di nessun modello
registrato anteriore. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
(9)
Entrambi i modelli registrati qui considerati riguardano cerchioni per veicoli e hanno
in comune quanto meno le seguenti caratteristiche:
- Entrambi i modelli hanno raggi; il numero dei raggi nei due modelli è identico,
ovvero 9.
- I raggi sono ritorti sul proprio asse, a forma di turbina.
I due modelli registrati qui considerati si differenziano sostanzialmente per le
seguenti caratteristiche:
- A differenza del modello comunitario registrato contestato, nel modello
anteriore sono visibili fori per viti con le relative viti.
- Sul lato interno, rivolto verso la stella delle razze, è presente una superficie
interna a forma di cilindro con base circolare, conseguente alla struttura
doppia del modello anteriore rispetto al modello comunitario registrato.
- Nel modello anteriore, i bordi anteriori dei raggi, rivolti verso l’osservatore,
sono collocati in posizione arretrata rispetto al bordo anteriore dell’anello del
cerchione. Per contro, i bordi anteriori dei raggi, rivolti verso l’osservatore, nel
modello comunitario registrato contestato sono più o meno allineati al bordo
anteriore dell’anello del cerchione.
(10)
Le differenze citate non riguardano soltanto dettagli irrilevanti ai sensi dell’articolo 5
RDC. Pertanto D1 non inficia il carattere di novità del modello comunitario registrato
contestato.
B.3 Carattere individuale
(11)
Il modello comunitario registrato contestato possiede un carattere individuale se
l’oggetto del modello produce nell’utilizzatore informato un’impressione globale
diversa da quella prodotta nello stesso utilizzatore da un modello registrato
anteriore. Ai fini della valutazione del carattere individuale del modello comunitario
registrato contestato si deve considerare il grado di libertà creativa e progettuale
dell’autore nell’elaborare il modello comunitario registrato contestato.
(12)
L’utilizzatore informato ha familiarità con i cerchioni. Gli è noto che sul mercato ci
sono molti cerchioni e che la libertà creativa e progettuale dell’autore di questo
genere di prodotti è limitata soltanto dalle esigenze di funzionalità dei cerchioni. In
particolare, nell’utilizzatore informato si può presupporre un interesse maggiore
rispetto a quello del normale acquirente per veicoli e accessori per veicoli, ivi
comprese la lettura di pubblicazioni specialistiche e la conoscenza dell’assortimento
dei negozi specializzati.
(13)
Entrambi i modelli registrati riguardano cerchioni per veicoli caratterizzati dalla
presenza di raggi ritorti sul proprio asse, a forma di turbina. L’impressione globale è
determinata da questa disposizione a forma di turbina dei raggi. Rispetto a tale
caratteristica dominante, le viti, lo spazio tra la stella delle razze e l’anello del
cerchione nonché le diverse curvature delle superfici interne rispetto all’anello del
cerchione, per effetto della diversa struttura dei cerchioni (doppia e singola),
costituiscono soltanto dettagli tecnici di rilievo secondario. La capacità di distinguere
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caratteristiche dominanti da dettagli tecnici secondari differenzia l’utilizzatore
informato dall’acquirente inteso come utente finale. I due modelli registrati qui
considerati producono pertanto nell’utilizzatore informato la stessa impressione
globale. Il modello comunitario registrato non possiede dunque il carattere di
individualità ai sensi dell’articolo 6 RDC.
C. Conclusione
(14)
Il modello comunitario registrato contestato deve essere dichiarato nullo per
mancanza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
RDC.
III. Sulle spese
(15)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1 RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1 REDC, la
titolare del modello comunitario registrato deve sopportare l’onere delle spese e
delle tasse sostenute dalla richiedente nell’ambito del procedimento.
IV. Diritto di ricorso
(16)
La presente decisone è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato
all’Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Il ricorso
non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa.
Entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione deve essere
presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Martin Schlötelburg
Peter Rodinger
5
Eva Udovc