E` legittimo e sindacalmente opportuno che a lavoratori che

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E` legittimo e sindacalmente opportuno che a lavoratori che
Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca
NOVEMBRE 2010 - formato elettronico
NUMERO SPECIALE
Questo numero è diffuso solo in formato elettronico
LA DISCIPLINA DELLE PENSIONI
E DELLE LIQUIDAZIONI
NEL PUBBLICO IMPIEGO
A cura di Dino Pusceddu
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Funzione Pubblica di Bergano
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Iscrizione all’INPDAP
I dipendenti dei comparti contrattualizzati del Pubblico impiego hanno l’obbligo di
iscrizione all’INPDAP, la cassa obbligatoria per i dipendenti pubblici.
I dipendenti di enti pubblici o aziende municipalizzate o consortili che cambiano natura
giuridica possono mantenere l’iscrizione all’INPDAP solo a seguito della presentazione di
una domanda entro 90 giorni dalla trasformazione giuridica.
Ritenute previdenziali e assistenziali
Le ritenute previdenziali sono, per i dipendenti dello stato, del 8,80% a carico del
lavoratore e del 23,80% a carico dell’ente e per i dipendenti degli Enti locali, Sanità e
Giustizia 8,85% a carico del lavoratore e del 23,80% a carico dell’ente e sono operate
sulla retribuzione mensile.
Contribuzione volontaria
E’ possibile, in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro, versare i
contributi per i periodi che altrimenti risulterebbero scoperti dalla contribuzione. Come
interruzione del servizio, ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, vanno
considerati anche i periodi nei quali il datore di lavoro non è costretto a corrispondere
una retribuzione. E’ possibile essere autorizzati ai versamenti volontari anche nel caso in
cui la retribuzione venga ridotta. A titolo semplificativo ma non esaustivo possiamo
indicare i casi di aspettativa per motivi di famiglia, le aspettativa per motivi di studio, i
periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali, i periodi scoperti nei
lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.
La facoltà di versare la contribuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa
far valere almeno 5 anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa ovvero tre anni, nel
quinquennio precedente l'istanza o un anno sempre nel quinquennio precedente
nell'ipotesi di lavoro stagionale, part-time o temporaneo. Il costo dei versamenti è dato
dalla media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi
di contribuzione effettiva antecedenti l’interruzione della contribuzione. La percentuale
da versare è del 32,35%, oltre eventualmente quella aggiuntiva dell'1% a carico del
dipendente quando la retribuzione eccede il tetto pensionabile.
La domanda va presentata all’INPDAP (anche tramite il patronato INCA) con la
certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite
(modello 98.2) che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta
dell'interessato.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E CONTRIBUZIONE NEI PERIODI DI ASSENZA DAL
LAVORO
I contributi figurativi coprono i periodi in cui non si è lavorato e si è stati in assenza di
contribuzione. Tali periodi sono utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia
per il calcolo della pensione medesima. Per gli assunti successivamente al 1° gennaio
1993 i contributi figurativi non devono superare il limite massimo di cinque anni.
Maternità
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, anche in assenza di retribuzione, sono
coperti dalla contribuzione figurativa. Il diritto è stato esteso, per talune situazioni,
anche al padre lavoratore.
Qualora non sia già stato indicato dall’Ente in sede di denuncia annuale dei contributi,
per l’accredito è sufficiente la semplice domanda all'ente datore di lavoro.
I periodi di astensione dal lavoro per maternità sono coperti dai contributi sia nei casi in
cui manchi la corresponsione della retribuzione, sia per la parte differenziale qualora
spetti una retribuzione ridotta. Quindi, in caso di maternità, i contributi sono comunque
riconosciuti in pieno.
Anche in caso di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è possibile avere l’accredito
dei contributi a seguito di una richiesta da parte del lavoratore, se questo può far valere
almeno cinque anni di contribuzione. Se l'astensione obbligatoria inizia durante il
rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l'astensione
obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro.
Permessi o periodi di congedo per l’assistenza di portatori di handicap
I lavoratori che usufruiscano di un congedo retribuito (massimo due anni) o dei permessi
giornalieri per i portatori di handicap (tre giorni mensili) hanno diritto alla copertura
della contribuzione figurativa per i periodi usufruiti.
Malattia
I periodi di malattia sono riconosciuti integralmente ai fini pensionistici, anche quanto le
retribuzioni vengono ridotte.
Disoccupazione
I periodi di disoccupazione indennizzata sono coperti da contribuzione figurativa.
Periodi di volontariato o di mandato amministrativo e sindacale
I periodi di servizio civile, di mandato parlamentare, elezione a cariche presso Enti
autonomi territoriali e per motivi sindacali sono coperti da contribuzione figurativa.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
Il servizio militare
Il servizio militare di leva è riconosciuto ai fini del diritto al raggiungimento dell’età
pensionabile, per i periodi effettivamente effettuati, a seguito di una domanda all’ente
previdenziale. Sono riconosciuti anche i periodi come obiettore di coscienza.
RISCATTI
E’ possibile riscattare ai fini pensionistici periodi scoperti da copertura contributiva,
anche solo per la determinazione del futuro importo della pensione.
La domanda di riscatto deve essere presentata dall’iscritto, o dai suoi superstiti, e può
riguardare tutto il periodo riscattabile o solo una parte di esso; sarà il lavoratore a
valutare la convenienza ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.
Possono essere riscattati anzitutto i periodi di studio e formazione.
Tra questi:
- GLI STUDI UNIVERSITARI
Sono riscattabili i seguenti corsi universitari:
- il diploma universitario o laurea breve, conseguibile con un corso non inferiore a 2
anni e non superiore a 3;
- il diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di studi di durata compresa
tra 4 e 6 anni;
- il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al
termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
- il dottorato di ricerca.
E’ possibile riscattare anche i diplomi di laurea conseguiti all’estero la cui validità è
riconosciuta in Italia.
Per poter ottenere il riscatto è necessario:
- aver conseguito il titolo di studio;
- che i periodi che ne sono oggetto non siano già coperti da altra contribuzione
I periodi sono riscattabili limitatamente al periodo di durata legale stabilita per il
conseguimento del titolo e a condizione che si sia conseguito lo stesso.
Sono ammessi a riscatto anche i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle
università, per l’intera durata del periodo di servizio prestato.
- DIPLOMI SUCCESSIVI AGLI STUDI SUPERIODI
I periodi di frequenza dei corsi di formazione riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono riscattabili.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
I corsi in esame, per poter essere riscattati, devono avere una durata minima di un anno
e devono richiedere come pre-requisito il titolo di studio di scuola media secondaria. Il
titolo conseguito, inoltre, deve essere prescritto per l’ammissione al ruolo ricoperto.
E’ riscattabile l’intera durata legale del corso, ma è possibile anche il solo riscatto
parziale.
Tale possibilità di riscatto è consentita soltanto ai lavoratori pubblici, dipendenti degli
enti locali e della sanità.
Sono altresì riscattabili i periodi di congedo per motivi di studio finalizzati :
- AL COMPLETAMENTO SCUOLA DELL’OBBLIGO
- ALL’OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI 2° GRADO
- AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
- ALLA FREQUENZA A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ
FORMATIVE DIVERSE DA QUELLE POSTE IN ESSERE O FINANZIATE DAL DATORE DI LAVORO.
Periodi di lavoro all’estero
Anche i pubblici dipendenti hanno la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro prestati
in paesi esteri non convenzionati con l’Italia e che altrimenti non sarebbero coperti da
contribuzione.
Aspettativa per servizio all’estero del coniuge
I periodi di aspettativa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui il coniuge sia chiamato
a prestare servizio all’estero, sono possibili oggetto di riscatto. I lavoratori iscritti alle
CPDEL (Enti Locali, Regioni, etc.) non possono chiedere il riscatto della suddetta
aspettativa, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello
Stato.
Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
Sono ammessi a riscatto i periodi di interruzione o sospensione previsti da specifiche
disposizioni di legge o contrattuali quali, ad esempio, le aspettative per motivi di famiglia,
le sospensioni per motivi disciplinari.
Tale periodi sono riscattabili fino ad un massimo di 3 anni nell’intera vita lavorativa.
In alternativa i lavoratori possono essere autorizzati a pagare i contributi durante i
periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro.
Lavoro a tempo parziale
I periodi di interruzione della prestazione, nel caso di part-time di tipo verticale,
orizzontale o ciclico, possono essere riscattati. Questa tipologia di riscatto, peraltro, è
finalizzata solo all’incremento dell’importo della pensione, in quanto tali periodi di lavoro
sono comunque utili per il conseguimento del diritto a pensione.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
I lavoratori possono essere autorizzati, in alternativa, ad effettuare i versamenti volontari
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Iscrizione agli albi professionali
Sono ammessi a riscatto i periodi di iscrizione ad albi professionali; tale facoltà è
ammessa per il solo numero di anni esplicitamente richiesti per l’ammissione all’albo.
IL CALCOLO DELL’ONERE DEL RISCATTO
Il calcolo dell’onere viene effettuato in maniera differente a seconda che ci si trovi nel
sistema retributivo o in quello contributivo.
IL COSTO DEL RISCATTO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO.
Per determinare l’onere del riscattato è necessario determinare la quota di pensione, essa
dovrà esse capitalizzata in relazione all’età, al sesso e alla quantità di anni di servizio che
l’interessato potrà far valere alla data della domanda.
I criteri attuariali applicati tengono conto di quanto tempo intercorre tra la domanda e la
maturazione del diritto a pensione e per quanto tempo l’interessato percepirà la pensione
stessa.
L’ONERE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per la determinazione dell’onere di riscatto nel sistema contributivo vengono considerati i
suddetti elementi:
- la retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto;
- l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda;
- il numero di anni da riscattare.
L’onere sarà pari all’importo dei contributi che, sulla base della retribuzione media, il
lavoratore avrebbe versato se avesse lavorato per il numero di anni oggetto del riscatto.
RICONGIUNZIONI
La ricongiunzione è il procedimento attraverso il quale vengono trasferiti contributi tra
diverse Casse Previdenziali.
Ricongiunzione contributi versati all'INPS (art. 2 Legge 29/1979)
Possono essere ricongiunti all'INPDAP i contributi versati all'INPS, sia da lavoro
dipendente che da lavoro autonomo (coltivatori diretti, gestione artigiani e gestione
commercianti).
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La domanda deve essere presentata dall'iscritto prima della cessazione dal servizio (o
dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 90 giorni).
Nel caso di contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può
chiedere la ricongiunzione a condizione che alla data della domanda sia in possesso di
almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola
volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi
particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi
da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica,
calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla
data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma
rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti,
ed è deducibile fiscalmente.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
Ricongiunzione contributi versati alle Casse dei Liberi Professionisti (Legge
45/1990)
Possono essere ricongiunti presso l'INPDAP i contributi versati presso le Casse dei Liberi
Professionisti, in qualsiasi momento dell'attività lavorativa prima della cessazione dal
servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 2 anni).
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola
volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi
particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi
da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica,
calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla
data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma
rateale, in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, ed è
deducibile fiscalmente
Viene applicato un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT
con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente
la data della domanda.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
Ricongiunzione servizi resi allo Stato (art. 113 TU 1092/73)
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Possono essere ricongiunti gratuitamente i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di
Enti Pubblici per i quali è stata versata contribuzione alle diverse Casse amministrate
dall'INPDAP:
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL
- Cassa Pensioni Sanitari - CPS
- Cassa Pensioni Insegnanti Asilo e Scuole Elementari Parificate - CPIAEP
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e Coadiutori – CPUGC
Computo servizi presso Pubbliche Amministrazioni con contribuzione INPS (art. 12 TU
1092/73)
I servizi pre-ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, per i quali sono
stati versati contributi all'INPS possono essere computati gratuitamente.
La domanda deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio
per limiti di età o, entro 90 giorni negli altri casi.
Ricongiunzione presso l'INPS (art. 1 Legge 29/1979 come modificato dal D.L. 31
maggio 2010, n. 78)
Possono essere trasferiti all'INPS i contributi versati per i periodi di iscrizione all'INPDAP.
Tale ricongiunzione può, se richiesta dopo il 1° luglio 2010, essere onerosa e la sua
richiesta si può effettuare anche in costanza di servizio, dai lavoratori che abbiano
accreditato presso l'INPS almeno un contributo settimanale.
La ricongiunzione, come detto, può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei
contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva
matematica (art.2, commi dal 3 al 5 del D.Lgs. 30-4-1997 n. 184), calcolata sulla base
dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di
ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma
rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti,
ed è deducibile fiscalmente.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
La domanda va presentata all'INPS e deve riguardare la totalità dei contributi e/o periodi;
non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda può
essere richiesta solo all'atto del pensionamento, oppure ancora in servizio se l'interessato
può far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
E’ possibile inoltre sommare la contribuzione maturata nelle varie gestioni per il
raggiungimento del requisito del diritto alla maturazione del trattamento di vecchiaia,
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
anzianità o inabilità, ma le quote pensionistiche non si sommano. Ogni gestione calcola
la quota a proprio carico con il sistema retributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che ai trattamenti pensionistici derivanti da
totalizzazione si applichi la decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi (18 mesi).
I PERIODI UTILI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE
I periodi utili per il riconoscimento del diritto alla pensione sono tutti quelli di iscrizione
all’INPDAP, i periodi di contribuzione figurativa, i periodi riscattati o ricongiunti, le
maggiorazioni previste in caso di handicap (cecità, invalidità grave riconosciuta), il
servizio militare. Alcuni di questi periodi (servizio militare, servizio civile, maternità al di
fuori dai periodi di servizio) sono computabili solo a seguito di una richiesta all’INPDAP.
Altri sono computati direttamente all’atto della domanda di pensionamento.
Servizi simultanei
I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla
Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio e quindi non
possono essere considerati due volte per il raggiungimento del requisito contributivo
richiesto, ma sono considerati ai fini del calcolo della pensione.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Un lavoratore del Pubblico Impiego raggiunge il requisito, sia esso uomo o donna (così
come modificato dall’art. 12-sexies del D.L. 31-5-2010 n. 78), al raggiungimento dell’età
di 65 anni se in possesso di almeno 20 anni di contributi. Per le donne il requisito
anagrafico scatterà a partire dal 1° gennaio 2012. Solo nel 2011 le donne potranno
accedere alla pensione di vecchiaia col requisito anagrafico dei 61 anni di età.
Per avere diritto alla pensione di vecchiaia resta confermato il requisito di 15 anni minimi
di contribuzione per coloro che avevano maturato tale requisito entro il 31.12.1992. La
pensione viene erogata dopo 12 mesi, il primo giorno del mese successivo a quello di
maturazione (es. 65 anni compiuti il 23 marzo 2012 – la pensione verrà erogata a partire
dal 1° aprile 2013). E’ necessario cessare di lavorare almeno il giorno precedente alla
data di erogazione della pensione.
Età inferiori sono previste per i non vedenti e per gli invalidi con percentuale superiore
all’80%.
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
Per poter accedere alla pensione di anzianità è necessario possedere almeno 40 anni di
contributi senza tenere conto dell’età anagrafica oppure raggiungere le quote come da
tabella:
Lavoratori dipendenti
Anno di
raggiungimento
del requisito
Somma tra età anagrafica e anzianità
contributiva
Età minima per il
raggiungimento del
requisito
2010
95
59
2011
96
60
2012
97
60
2013
98
61
La pensione viene erogata dopo 12 mesi, il primo giorno del mese successivo a quello di
maturazione (es. 40 anni raggiunti il 18 aprile 2011 – la pensione verrà erogata a partire
dal 1° maggio 2012). E’ necessario cessare di lavorare almeno il giorno precedente alla
data di erogazione della pensione.
Per i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda di pensionamento di anzianità non deve
essere presentata prima di 12 mesi dalla data indicata per il pensionamento; entro quella
data il rapporto di lavoro deve risultare terminato, altrimenti la domanda decade.
COME SI CALCOLA LA PENSIONE?
ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995
SISTEMA DI CALCOLO
almeno 18 anni
retributivo
meno di 18 anni
misto:
retributivo fino al 31/12/95
contributivo dal 01/01/96
assunti dal 01/01/96
contributivo
Coloro che hanno 15 anni di contributi di cui almeno 5 dal 1996 possono optare
per il sistema contributivo.
Sistema retributivo
Il sistema retributivo lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dal
lavoratore negli ultimi anni di servizio.
Il calcolo avviene sulla base dell’età dell’interessato, anzianità contributiva, retribuzione
lorda pensionabile. La pensione si compone di due quote:
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
• ultima retribuzione per la quota A (anzianità fino al 1992)
• media retributiva ultimi 10 anni per quota B (anzianità dal 1993)
Le retribuzioni
Dall’esame delle retribuzioni degli ultimi anni di servizio devono essere ricercate ed
individuate due basi pensionabili :
• la prima da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre1992 (quota A di
pensione);
• la seconda da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla cessazione
(quota B di pensione).
QUOTA “A” DI PENSIONE
Per i dipendenti dello stato si fa riferimento al trattamento economico spettante alla
cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono
quelli risultanti nell’ultima busta paga. In particolare lo stipendio tabellare, gli scatti di
anzianità (se previsti), gli assegni ad personam, ecc.
Altri assegni o indennità non sono considerati salvo diversa disposizione di legge che ne
preveda espressamente l’inserimento nella base pensionabile.
Per questa ragione dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti
“accessori”,
quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc.
Per i dipendenti degli enti locali si fa riferimento al trattamento economico spettante alla
cessazione
dal servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e
continuità.
Fanno parte di tale retribuzione:
• stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), assegni ad personam, tredicesima
mensilità;
• tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto
collettivo di comparto.
Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra
richiamate, definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc.
sono esclusi dal calcolo.
QUOTA “B” DI PENSIONE
La seconda base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni annue
a) per 12 mensilità ( Stato)
b) per 13 mensilità (EE.LL. , sanità)
percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione, e debitamente
rivalutate.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore
riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, pertanto, sono considerati
anche gli elementi “accessori” corrisposti.
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della
pensione, cioè
sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi
al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat. Ad esse si applica
altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.
I RENDIMENTI
Il coefficiente di rendimento rappresenta la percentuale della base pensionabile che
determina la pensione nel sistema retributivo.
Dall’esame degli anni utili a pensione sono ricercati e individuati due rendimenti:
• il primo relativo agli anni posseduti al 31 dicembre 1992 (da utilizzare per la quota
“A”);
• il secondo relativo agli anni posseduti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (da
utilizzare per la quota “B”).
Ogni anno di anzianità contributiva, o per meglio dire ogni mese, determina un aumento
percentuale
tale da raggiungere:
• l’80% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti dello Stato) ;
• il 100% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti Enti locali)
fino al 31 dicembre 1994. Dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono considerati al
2% all’anno nei casi in cui i precedenti rendimenti risultassero più elevati del 2%.
Alla fine si somma la quota A e la quota B e questa viene divisa per 12 per il dipendenti
dello stato e per 13 per i dipendenti degli enti locali in modo da individuare la quota
mensile di pensione da erogarsi in 13 mensilità.
Sistema contributivo
E’ il calcolo della pensione basato sull’importo dei contributi accantonati durante tutta la
vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all’interessato” sotto forma di
pensione, mediante l’utilizzo di un coefficiente detto di “trasformazione” legato all’età che
ha il lavoratore alla data del pensionamento.
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che
optino per tale sistema, avendo meno di 18 anni di contributi entro l’anno 1995 e almeno
15, di cui almeno cinque riferiti a periodi successivi all’anno 1995.
Sistema misto
Il sistema misto risulta dall'applicazione congiunta del criterio retributivo e di quello
contributivo. Si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità
contributiva inferiore a 18 anni.
La pensione è composta da due parti:
- la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio
maturato al 31 dicembre 1995;
- la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità
maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.
I requisiti d’accesso alle pensioni di vecchiaia e d’anzianità sono i medesimi previsti nel
sistema retributivo.
LA PENSIONE PRIVILEGIATA
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione
contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente. Tale pensione,
pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio
stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica
la condizione richiesta.
Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario:
• essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dall'impiego;
• che tale inabilità si sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o
cancausa di servizio.
La domanda, in carta semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è
consigliabile presentare la domanda anche al Ministero di appartenenza. La domanda
deve contenere tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il trattamento
privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno determinate e la documentazione
sanitaria necessaria.
La domanda va presentata entro 5 anni (o 10 anni in caso di parkinsonismo) dalla
cessazione dal servizio.
Successivamente alla presentazione della domanda la sede INPDAP competente chiede
alla Prefettura competente di avviare la speciale istruttoria per l’accertamento del diritto.
La Prefettura consegna la documentazione redatta dalla commissione medica militare e
la documentazione sanitaria all’INPDAP che è competente all’esame della domanda
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Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL
(tramite il proprio comitato tecnico per le commissioni di privilegio) e alla liquidazione
della pensione di privilegio.
La pensione privilegiata non è cumulabile con la rendita Inail, tuttavia, i titolari possono
fruire di assegni accessori.
LA CAUSA DI SERVIZIO
La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta
dovuta alle condizioni di lavoro. La concausa esiste quando una predisposizione
all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di lavoro.
La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai
superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in
cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.
Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o
infermità ed equo indennizzo, ha diritto:
• alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle
infermità riconosciute;
• al rimborso delle spese di cura;
• all'abbreviazione dello scatto di anzianità ove previsto di due anni per le infermità
ascrivibili dalla prima alla sesta categoria, di un anno per quelle ascrivibili alla
settimana ed ottava categoria.
L’EQUO INDENNIZZO
Il dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità
contratta per causa di servizio ha diritto ad un equo indennizzo.
La domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata
all'Amministrazione di appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche dagli eredi.
In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la possibilità di revisione dell'equo
indennizzo. Poiché tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni
dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente all'aggravamento,
utilizzare tale possibilità verso la fine del quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data
della notifica del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (per la richiesta di
revisione) deve essere tassativamente rispettato per non perdere i relativi diritti.
LA PENSIONE DI INABILITÀ
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I pubblici dipendenti possono fare domanda di pensione in presenza di un’inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da cause di servizio.
La domanda di pensione deve essere presentata dall’interessato, sia in costanza di
rapporto di lavoro, che dopo il collocamento a riposo, (per tramite di un apposito schema
predisposto dall’INPDAP) all’amministrazione presso la quale il dipendente presta o ha
prestato servizio, purché in presenza di almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi
cinque.
Se dal verbale della Commissione medica risulta lo stato di inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza provvede
alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede provinciale dell’Inpdap alla liquidazione
della pensione. Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità
al solo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale ricoperto, non si dà
luogo ad ulteriori accertamenti, e l’ente datore di lavoro attiva le procedure contrattuali
finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione qualora esista il posto
disponibile in organico.
Se non viene trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio
o collocato a riposo.
La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.
I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi
e 16 giorni di contribuzione.
I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14
anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall’età anagrafica.
LA LIQUIDAZIONE
Il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un
trattamento di fine servizio/rapporto.
Nel settore pubblico, dal 1° gennaio 2011, chi è collocato a riposo vedrà calcolata la
propria indennità, per i periodi maturati successivamente a quella data, con il sistema di
calcolo del TFR. Per i periodi precedenti la “liquidazione” è calcolata secondo le regole
precedenti.
I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della
prestazione (calcolo sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è
caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella
dell’amministrazione statale o dell’ente locale.
Il trattamento di fine rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali di quote
della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina
prevista dall’art. 2120 del cod. civ. ed erogati in forma di capitale al momento della
cessazione dal servizio.
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Prestazione
Calcolo
Contribuzione
lavoratore
Contribuzione
datore di lavoro
1/12
dell’ultima 2,50%
INPDAP (Stato)
Indennità di buona retribuzione + 48%
uscita
IIS per anni utili
7,10%
dell’80% 2,50%
INPDAP (Enti locali, 1/15
ultima retribuzione
Asl, ecc.)
Indennità premio di annua compresa IIS
fine servizio
3,60%
INPDAP
TFR
6,91%
Somma
degli
accantonamenti
annui, pari al 6,91%
della
retribuzione
annua
utile
rivalutata
annualmente ad un
tasso
costituito
dall’1,5% + 75%
dell’indice Istat dei
prezzi al consumo
IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
I dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale assunti con contratto a
tempo indeterminato hanno diritto, all’atto del collocamento a riposo, alla indennità
premio di fine servizio.
Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità premio di fine servizio i lavoratori che
abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non
ha diritto alla prestazione il dipendente che, cessato dal servizio presso un Ente la cui
cassa previdenziale sia l’INPDAP, venga immediatamente riassunto, senza soluzione di
continuità, presso un altro Ente pubblico con la stessa cassa);
Le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari
al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico
e il restante 2,5% a carico del lavoratore.
La prestazione è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione soggetta a contribuzione degli
ultimi 12 mesi comprensiva della tredicesima per ogni anno di servizio maturato,
considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
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L’indennità premio di fine servizio è una prestazione liquidata d’ufficio, quindi non
occorre domanda degli interessati. Viene erogata per intero nel caso in cui l’indennità sia
inferiore ai novantamila euro.
La normativa vigente in materia di indennità premio servizio non consente di
corrispondere per alcun motivo anticipazioni sulla prestazione.
L’INDENNITÀ DI BUONA USCITA
I dipendenti statali assunti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto all’atto del
collocamento a riposo all’indennità di buonuscita.
Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita i lavoratori che abbiano
risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha
diritto alla prestazione il dipendente che, cessato dal servizio presso un Ente la cui cassa
previdenziale sia l’INPDAP, venga immediatamente riassunto, senza soluzione di
continuità, presso un altro Ente pubblico con la stessa cassa);
Durante il periodo di lavoro le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare
all’INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della
prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del lavoratore.
L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua
lorda percepita al momento del collocamento a riposo, comprensiva della tredicesima
mensilità, per ogni anno di servizio maturato, considerando anno intero la frazione di
anno superiore a sei mesi.
Gli iscritti, inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della
buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili
o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non
coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I dipendenti pubblici, assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e quelli
assunti con contratto a tempo determinato dal 30 maggio 2000 hanno diritto al TFR,
istituto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.
Inoltre anche ai dipendenti assunti prima delle date sopra indicate, dal 1° gennaio 2011
verrà applicato il calcolo della “liquidazione” secondo le regole del TFR (è escluso il
personale militare, i docenti e ricercatori universitari, ecc.).
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15
giorni continuativi nell’arco di un mese.
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Il trattamento di fine rapporto è costituito da accantonamenti annuali di quote della
retribuzione percepita dal lavoratore: per ciascun anno di servizio si accantona una
quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
L’accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In
quest’ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese
intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata
nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno attraverso l’applicazione di un
tasso costituito dall’1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT e riferito al dicembre dell’anno
precedente.
La retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:
• l’intero stipendio tabellare;
• la retribuzione individuale di anzianità;
• gli altri emolumenti con carattere di fissità e continuità della contribuzione.
Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.
Il Trattamento di Fine Rapporto è erogato d’ufficio ed è sufficiente sottoscrivere la
dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo modello “TFR/1” che viene compilato a
cura dell’ente o amministrazione di appartenenza
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