E` legittimo e sindacalmente opportuno che a lavoratori che
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E` legittimo e sindacalmente opportuno che a lavoratori che
Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca NOVEMBRE 2010 - formato elettronico NUMERO SPECIALE Questo numero è diffuso solo in formato elettronico LA DISCIPLINA DELLE PENSIONI E DELLE LIQUIDAZIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO A cura di Dino Pusceddu __________________________________________________________________________ Funzione Pubblica di Bergano 1 Iscrizione all’INPDAP I dipendenti dei comparti contrattualizzati del Pubblico impiego hanno l’obbligo di iscrizione all’INPDAP, la cassa obbligatoria per i dipendenti pubblici. I dipendenti di enti pubblici o aziende municipalizzate o consortili che cambiano natura giuridica possono mantenere l’iscrizione all’INPDAP solo a seguito della presentazione di una domanda entro 90 giorni dalla trasformazione giuridica. Ritenute previdenziali e assistenziali Le ritenute previdenziali sono, per i dipendenti dello stato, del 8,80% a carico del lavoratore e del 23,80% a carico dell’ente e per i dipendenti degli Enti locali, Sanità e Giustizia 8,85% a carico del lavoratore e del 23,80% a carico dell’ente e sono operate sulla retribuzione mensile. Contribuzione volontaria E’ possibile, in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro, versare i contributi per i periodi che altrimenti risulterebbero scoperti dalla contribuzione. Come interruzione del servizio, ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, vanno considerati anche i periodi nei quali il datore di lavoro non è costretto a corrispondere una retribuzione. E’ possibile essere autorizzati ai versamenti volontari anche nel caso in cui la retribuzione venga ridotta. A titolo semplificativo ma non esaustivo possiamo indicare i casi di aspettativa per motivi di famiglia, le aspettativa per motivi di studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali, i periodi scoperti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico. La facoltà di versare la contribuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa ovvero tre anni, nel quinquennio precedente l'istanza o un anno sempre nel quinquennio precedente nell'ipotesi di lavoro stagionale, part-time o temporaneo. Il costo dei versamenti è dato dalla media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti l’interruzione della contribuzione. La percentuale da versare è del 32,35%, oltre eventualmente quella aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente quando la retribuzione eccede il tetto pensionabile. La domanda va presentata all’INPDAP (anche tramite il patronato INCA) con la certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite (modello 98.2) che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato. 2 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E CONTRIBUZIONE NEI PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO I contributi figurativi coprono i periodi in cui non si è lavorato e si è stati in assenza di contribuzione. Tali periodi sono utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione medesima. Per gli assunti successivamente al 1° gennaio 1993 i contributi figurativi non devono superare il limite massimo di cinque anni. Maternità I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, anche in assenza di retribuzione, sono coperti dalla contribuzione figurativa. Il diritto è stato esteso, per talune situazioni, anche al padre lavoratore. Qualora non sia già stato indicato dall’Ente in sede di denuncia annuale dei contributi, per l’accredito è sufficiente la semplice domanda all'ente datore di lavoro. I periodi di astensione dal lavoro per maternità sono coperti dai contributi sia nei casi in cui manchi la corresponsione della retribuzione, sia per la parte differenziale qualora spetti una retribuzione ridotta. Quindi, in caso di maternità, i contributi sono comunque riconosciuti in pieno. Anche in caso di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è possibile avere l’accredito dei contributi a seguito di una richiesta da parte del lavoratore, se questo può far valere almeno cinque anni di contribuzione. Se l'astensione obbligatoria inizia durante il rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l'astensione obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro. Permessi o periodi di congedo per l’assistenza di portatori di handicap I lavoratori che usufruiscano di un congedo retribuito (massimo due anni) o dei permessi giornalieri per i portatori di handicap (tre giorni mensili) hanno diritto alla copertura della contribuzione figurativa per i periodi usufruiti. Malattia I periodi di malattia sono riconosciuti integralmente ai fini pensionistici, anche quanto le retribuzioni vengono ridotte. Disoccupazione I periodi di disoccupazione indennizzata sono coperti da contribuzione figurativa. Periodi di volontariato o di mandato amministrativo e sindacale I periodi di servizio civile, di mandato parlamentare, elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali e per motivi sindacali sono coperti da contribuzione figurativa. 3 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Il servizio militare Il servizio militare di leva è riconosciuto ai fini del diritto al raggiungimento dell’età pensionabile, per i periodi effettivamente effettuati, a seguito di una domanda all’ente previdenziale. Sono riconosciuti anche i periodi come obiettore di coscienza. RISCATTI E’ possibile riscattare ai fini pensionistici periodi scoperti da copertura contributiva, anche solo per la determinazione del futuro importo della pensione. La domanda di riscatto deve essere presentata dall’iscritto, o dai suoi superstiti, e può riguardare tutto il periodo riscattabile o solo una parte di esso; sarà il lavoratore a valutare la convenienza ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico. Possono essere riscattati anzitutto i periodi di studio e formazione. Tra questi: - GLI STUDI UNIVERSITARI Sono riscattabili i seguenti corsi universitari: - il diploma universitario o laurea breve, conseguibile con un corso non inferiore a 2 anni e non superiore a 3; - il diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di studi di durata compresa tra 4 e 6 anni; - il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni; - il dottorato di ricerca. E’ possibile riscattare anche i diplomi di laurea conseguiti all’estero la cui validità è riconosciuta in Italia. Per poter ottenere il riscatto è necessario: - aver conseguito il titolo di studio; - che i periodi che ne sono oggetto non siano già coperti da altra contribuzione I periodi sono riscattabili limitatamente al periodo di durata legale stabilita per il conseguimento del titolo e a condizione che si sia conseguito lo stesso. Sono ammessi a riscatto anche i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l’intera durata del periodo di servizio prestato. - DIPLOMI SUCCESSIVI AGLI STUDI SUPERIODI I periodi di frequenza dei corsi di formazione riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riscattabili. 4 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL I corsi in esame, per poter essere riscattati, devono avere una durata minima di un anno e devono richiedere come pre-requisito il titolo di studio di scuola media secondaria. Il titolo conseguito, inoltre, deve essere prescritto per l’ammissione al ruolo ricoperto. E’ riscattabile l’intera durata legale del corso, ma è possibile anche il solo riscatto parziale. Tale possibilità di riscatto è consentita soltanto ai lavoratori pubblici, dipendenti degli enti locali e della sanità. Sono altresì riscattabili i periodi di congedo per motivi di studio finalizzati : - AL COMPLETAMENTO SCUOLA DELL’OBBLIGO - ALL’OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI 2° GRADO - AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA - ALLA FREQUENZA A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE DIVERSE DA QUELLE POSTE IN ESSERE O FINANZIATE DAL DATORE DI LAVORO. Periodi di lavoro all’estero Anche i pubblici dipendenti hanno la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro prestati in paesi esteri non convenzionati con l’Italia e che altrimenti non sarebbero coperti da contribuzione. Aspettativa per servizio all’estero del coniuge I periodi di aspettativa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui il coniuge sia chiamato a prestare servizio all’estero, sono possibili oggetto di riscatto. I lavoratori iscritti alle CPDEL (Enti Locali, Regioni, etc.) non possono chiedere il riscatto della suddetta aspettativa, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello Stato. Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro Sono ammessi a riscatto i periodi di interruzione o sospensione previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali quali, ad esempio, le aspettative per motivi di famiglia, le sospensioni per motivi disciplinari. Tale periodi sono riscattabili fino ad un massimo di 3 anni nell’intera vita lavorativa. In alternativa i lavoratori possono essere autorizzati a pagare i contributi durante i periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro. Lavoro a tempo parziale I periodi di interruzione della prestazione, nel caso di part-time di tipo verticale, orizzontale o ciclico, possono essere riscattati. Questa tipologia di riscatto, peraltro, è finalizzata solo all’incremento dell’importo della pensione, in quanto tali periodi di lavoro sono comunque utili per il conseguimento del diritto a pensione. 5 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL I lavoratori possono essere autorizzati, in alternativa, ad effettuare i versamenti volontari durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale. Iscrizione agli albi professionali Sono ammessi a riscatto i periodi di iscrizione ad albi professionali; tale facoltà è ammessa per il solo numero di anni esplicitamente richiesti per l’ammissione all’albo. IL CALCOLO DELL’ONERE DEL RISCATTO Il calcolo dell’onere viene effettuato in maniera differente a seconda che ci si trovi nel sistema retributivo o in quello contributivo. IL COSTO DEL RISCATTO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO. Per determinare l’onere del riscattato è necessario determinare la quota di pensione, essa dovrà esse capitalizzata in relazione all’età, al sesso e alla quantità di anni di servizio che l’interessato potrà far valere alla data della domanda. I criteri attuariali applicati tengono conto di quanto tempo intercorre tra la domanda e la maturazione del diritto a pensione e per quanto tempo l’interessato percepirà la pensione stessa. L’ONERE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Per la determinazione dell’onere di riscatto nel sistema contributivo vengono considerati i suddetti elementi: - la retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto; - l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda; - il numero di anni da riscattare. L’onere sarà pari all’importo dei contributi che, sulla base della retribuzione media, il lavoratore avrebbe versato se avesse lavorato per il numero di anni oggetto del riscatto. RICONGIUNZIONI La ricongiunzione è il procedimento attraverso il quale vengono trasferiti contributi tra diverse Casse Previdenziali. Ricongiunzione contributi versati all'INPS (art. 2 Legge 29/1979) Possono essere ricongiunti all'INPDAP i contributi versati all'INPS, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo (coltivatori diretti, gestione artigiani e gestione commercianti). 6 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL La domanda deve essere presentata dall'iscritto prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 90 giorni). Nel caso di contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può chiedere la ricongiunzione a condizione che alla data della domanda sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente. La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari. La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione. L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente. Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione. Ricongiunzione contributi versati alle Casse dei Liberi Professionisti (Legge 45/1990) Possono essere ricongiunti presso l'INPDAP i contributi versati presso le Casse dei Liberi Professionisti, in qualsiasi momento dell'attività lavorativa prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 2 anni). La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari. La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione. L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale, in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente Viene applicato un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda. Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione. Ricongiunzione servizi resi allo Stato (art. 113 TU 1092/73) 7 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Possono essere ricongiunti gratuitamente i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici per i quali è stata versata contribuzione alle diverse Casse amministrate dall'INPDAP: - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL - Cassa Pensioni Sanitari - CPS - Cassa Pensioni Insegnanti Asilo e Scuole Elementari Parificate - CPIAEP - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e Coadiutori – CPUGC Computo servizi presso Pubbliche Amministrazioni con contribuzione INPS (art. 12 TU 1092/73) I servizi pre-ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, per i quali sono stati versati contributi all'INPS possono essere computati gratuitamente. La domanda deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età o, entro 90 giorni negli altri casi. Ricongiunzione presso l'INPS (art. 1 Legge 29/1979 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78) Possono essere trasferiti all'INPS i contributi versati per i periodi di iscrizione all'INPDAP. Tale ricongiunzione può, se richiesta dopo il 1° luglio 2010, essere onerosa e la sua richiesta si può effettuare anche in costanza di servizio, dai lavoratori che abbiano accreditato presso l'INPS almeno un contributo settimanale. La ricongiunzione, come detto, può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica (art.2, commi dal 3 al 5 del D.Lgs. 30-4-1997 n. 184), calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione. L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente. Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione. La domanda va presentata all'INPS e deve riguardare la totalità dei contributi e/o periodi; non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda può essere richiesta solo all'atto del pensionamento, oppure ancora in servizio se l'interessato può far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione. Totalizzazione dei periodi assicurativi E’ possibile inoltre sommare la contribuzione maturata nelle varie gestioni per il raggiungimento del requisito del diritto alla maturazione del trattamento di vecchiaia, 8 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL anzianità o inabilità, ma le quote pensionistiche non si sommano. Ogni gestione calcola la quota a proprio carico con il sistema retributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione si applichi la decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi (18 mesi). I PERIODI UTILI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE I periodi utili per il riconoscimento del diritto alla pensione sono tutti quelli di iscrizione all’INPDAP, i periodi di contribuzione figurativa, i periodi riscattati o ricongiunti, le maggiorazioni previste in caso di handicap (cecità, invalidità grave riconosciuta), il servizio militare. Alcuni di questi periodi (servizio militare, servizio civile, maternità al di fuori dai periodi di servizio) sono computabili solo a seguito di una richiesta all’INPDAP. Altri sono computati direttamente all’atto della domanda di pensionamento. Servizi simultanei I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio e quindi non possono essere considerati due volte per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto, ma sono considerati ai fini del calcolo della pensione. LA PENSIONE DI VECCHIAIA Un lavoratore del Pubblico Impiego raggiunge il requisito, sia esso uomo o donna (così come modificato dall’art. 12-sexies del D.L. 31-5-2010 n. 78), al raggiungimento dell’età di 65 anni se in possesso di almeno 20 anni di contributi. Per le donne il requisito anagrafico scatterà a partire dal 1° gennaio 2012. Solo nel 2011 le donne potranno accedere alla pensione di vecchiaia col requisito anagrafico dei 61 anni di età. Per avere diritto alla pensione di vecchiaia resta confermato il requisito di 15 anni minimi di contribuzione per coloro che avevano maturato tale requisito entro il 31.12.1992. La pensione viene erogata dopo 12 mesi, il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione (es. 65 anni compiuti il 23 marzo 2012 – la pensione verrà erogata a partire dal 1° aprile 2013). E’ necessario cessare di lavorare almeno il giorno precedente alla data di erogazione della pensione. Età inferiori sono previste per i non vedenti e per gli invalidi con percentuale superiore all’80%. LA PENSIONE DI ANZIANITÀ 9 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Per poter accedere alla pensione di anzianità è necessario possedere almeno 40 anni di contributi senza tenere conto dell’età anagrafica oppure raggiungere le quote come da tabella: Lavoratori dipendenti Anno di raggiungimento del requisito Somma tra età anagrafica e anzianità contributiva Età minima per il raggiungimento del requisito 2010 95 59 2011 96 60 2012 97 60 2013 98 61 La pensione viene erogata dopo 12 mesi, il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione (es. 40 anni raggiunti il 18 aprile 2011 – la pensione verrà erogata a partire dal 1° maggio 2012). E’ necessario cessare di lavorare almeno il giorno precedente alla data di erogazione della pensione. Per i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda di pensionamento di anzianità non deve essere presentata prima di 12 mesi dalla data indicata per il pensionamento; entro quella data il rapporto di lavoro deve risultare terminato, altrimenti la domanda decade. COME SI CALCOLA LA PENSIONE? ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995 SISTEMA DI CALCOLO almeno 18 anni retributivo meno di 18 anni misto: retributivo fino al 31/12/95 contributivo dal 01/01/96 assunti dal 01/01/96 contributivo Coloro che hanno 15 anni di contributi di cui almeno 5 dal 1996 possono optare per il sistema contributivo. Sistema retributivo Il sistema retributivo lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dal lavoratore negli ultimi anni di servizio. Il calcolo avviene sulla base dell’età dell’interessato, anzianità contributiva, retribuzione lorda pensionabile. La pensione si compone di due quote: 10 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL • ultima retribuzione per la quota A (anzianità fino al 1992) • media retributiva ultimi 10 anni per quota B (anzianità dal 1993) Le retribuzioni Dall’esame delle retribuzioni degli ultimi anni di servizio devono essere ricercate ed individuate due basi pensionabili : • la prima da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre1992 (quota A di pensione); • la seconda da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (quota B di pensione). QUOTA “A” DI PENSIONE Per i dipendenti dello stato si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono quelli risultanti nell’ultima busta paga. In particolare lo stipendio tabellare, gli scatti di anzianità (se previsti), gli assegni ad personam, ecc. Altri assegni o indennità non sono considerati salvo diversa disposizione di legge che ne preveda espressamente l’inserimento nella base pensionabile. Per questa ragione dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc. Per i dipendenti degli enti locali si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e continuità. Fanno parte di tale retribuzione: • stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), assegni ad personam, tredicesima mensilità; • tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto. Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc. sono esclusi dal calcolo. QUOTA “B” DI PENSIONE La seconda base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni annue a) per 12 mensilità ( Stato) b) per 13 mensilità (EE.LL. , sanità) percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione, e debitamente rivalutate. 11 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, pertanto, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti. COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della pensione, cioè sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat. Ad esse si applica altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. I RENDIMENTI Il coefficiente di rendimento rappresenta la percentuale della base pensionabile che determina la pensione nel sistema retributivo. Dall’esame degli anni utili a pensione sono ricercati e individuati due rendimenti: • il primo relativo agli anni posseduti al 31 dicembre 1992 (da utilizzare per la quota “A”); • il secondo relativo agli anni posseduti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (da utilizzare per la quota “B”). Ogni anno di anzianità contributiva, o per meglio dire ogni mese, determina un aumento percentuale tale da raggiungere: • l’80% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti dello Stato) ; • il 100% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti Enti locali) fino al 31 dicembre 1994. Dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono considerati al 2% all’anno nei casi in cui i precedenti rendimenti risultassero più elevati del 2%. Alla fine si somma la quota A e la quota B e questa viene divisa per 12 per il dipendenti dello stato e per 13 per i dipendenti degli enti locali in modo da individuare la quota mensile di pensione da erogarsi in 13 mensilità. Sistema contributivo E’ il calcolo della pensione basato sull’importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all’interessato” sotto forma di pensione, mediante l’utilizzo di un coefficiente detto di “trasformazione” legato all’età che ha il lavoratore alla data del pensionamento. 12 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o che optino per tale sistema, avendo meno di 18 anni di contributi entro l’anno 1995 e almeno 15, di cui almeno cinque riferiti a periodi successivi all’anno 1995. Sistema misto Il sistema misto risulta dall'applicazione congiunta del criterio retributivo e di quello contributivo. Si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. La pensione è composta da due parti: - la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995; - la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi. I requisiti d’accesso alle pensioni di vecchiaia e d’anzianità sono i medesimi previsti nel sistema retributivo. LA PENSIONE PRIVILEGIATA La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente. Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta. Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: • essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dall'impiego; • che tale inabilità si sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o cancausa di servizio. La domanda, in carta semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è consigliabile presentare la domanda anche al Ministero di appartenenza. La domanda deve contenere tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il trattamento privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno determinate e la documentazione sanitaria necessaria. La domanda va presentata entro 5 anni (o 10 anni in caso di parkinsonismo) dalla cessazione dal servizio. Successivamente alla presentazione della domanda la sede INPDAP competente chiede alla Prefettura competente di avviare la speciale istruttoria per l’accertamento del diritto. La Prefettura consegna la documentazione redatta dalla commissione medica militare e la documentazione sanitaria all’INPDAP che è competente all’esame della domanda 13 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL (tramite il proprio comitato tecnico per le commissioni di privilegio) e alla liquidazione della pensione di privilegio. La pensione privilegiata non è cumulabile con la rendita Inail, tuttavia, i titolari possono fruire di assegni accessori. LA CAUSA DI SERVIZIO La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta dovuta alle condizioni di lavoro. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di lavoro. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità. Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità ed equo indennizzo, ha diritto: • alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute; • al rimborso delle spese di cura; • all'abbreviazione dello scatto di anzianità ove previsto di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria, di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria. L’EQUO INDENNIZZO Il dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio ha diritto ad un equo indennizzo. La domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche dagli eredi. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la possibilità di revisione dell'equo indennizzo. Poiché tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente all'aggravamento, utilizzare tale possibilità verso la fine del quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data della notifica del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (per la richiesta di revisione) deve essere tassativamente rispettato per non perdere i relativi diritti. LA PENSIONE DI INABILITÀ 14 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL I pubblici dipendenti possono fare domanda di pensione in presenza di un’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da cause di servizio. La domanda di pensione deve essere presentata dall’interessato, sia in costanza di rapporto di lavoro, che dopo il collocamento a riposo, (per tramite di un apposito schema predisposto dall’INPDAP) all’amministrazione presso la quale il dipendente presta o ha prestato servizio, purché in presenza di almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi cinque. Se dal verbale della Commissione medica risulta lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede provinciale dell’Inpdap alla liquidazione della pensione. Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità al solo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale ricoperto, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e l’ente datore di lavoro attiva le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione qualora esista il posto disponibile in organico. Se non viene trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo. La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi. I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall’età anagrafica. LA LIQUIDAZIONE Il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Nel settore pubblico, dal 1° gennaio 2011, chi è collocato a riposo vedrà calcolata la propria indennità, per i periodi maturati successivamente a quella data, con il sistema di calcolo del TFR. Per i periodi precedenti la “liquidazione” è calcolata secondo le regole precedenti. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolo sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale. Il trattamento di fine rapporto, invece, è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall’art. 2120 del cod. civ. ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio. 15 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Prestazione Calcolo Contribuzione lavoratore Contribuzione datore di lavoro 1/12 dell’ultima 2,50% INPDAP (Stato) Indennità di buona retribuzione + 48% uscita IIS per anni utili 7,10% dell’80% 2,50% INPDAP (Enti locali, 1/15 ultima retribuzione Asl, ecc.) Indennità premio di annua compresa IIS fine servizio 3,60% INPDAP TFR 6,91% Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO I dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale assunti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, all’atto del collocamento a riposo, alla indennità premio di fine servizio. Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità premio di fine servizio i lavoratori che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha diritto alla prestazione il dipendente che, cessato dal servizio presso un Ente la cui cassa previdenziale sia l’INPDAP, venga immediatamente riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente pubblico con la stessa cassa); Le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico e il restante 2,5% a carico del lavoratore. La prestazione è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione soggetta a contribuzione degli ultimi 12 mesi comprensiva della tredicesima per ogni anno di servizio maturato, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. 16 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL L’indennità premio di fine servizio è una prestazione liquidata d’ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati. Viene erogata per intero nel caso in cui l’indennità sia inferiore ai novantamila euro. La normativa vigente in materia di indennità premio servizio non consente di corrispondere per alcun motivo anticipazioni sulla prestazione. L’INDENNITÀ DI BUONA USCITA I dipendenti statali assunti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto all’atto del collocamento a riposo all’indennità di buonuscita. Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita i lavoratori che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha diritto alla prestazione il dipendente che, cessato dal servizio presso un Ente la cui cassa previdenziale sia l’INPDAP, venga immediatamente riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente pubblico con la stessa cassa); Durante il periodo di lavoro le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all’INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del lavoratore. L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo, comprensiva della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio maturato, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Gli iscritti, inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I dipendenti pubblici, assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e quelli assunti con contratto a tempo determinato dal 30 maggio 2000 hanno diritto al TFR, istituto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Inoltre anche ai dipendenti assunti prima delle date sopra indicate, dal 1° gennaio 2011 verrà applicato il calcolo della “liquidazione” secondo le regole del TFR (è escluso il personale militare, i docenti e ricercatori universitari, ecc.). Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. 17 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL Il trattamento di fine rapporto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore: per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto. L’accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni. Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno attraverso l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT e riferito al dicembre dell’anno precedente. La retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci: • l’intero stipendio tabellare; • la retribuzione individuale di anzianità; • gli altri emolumenti con carattere di fissità e continuità della contribuzione. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto. Il Trattamento di Fine Rapporto è erogato d’ufficio ed è sufficiente sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo modello “TFR/1” che viene compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza 18 Il Foglio della Funzione Pubblica CGIL