PART TIME

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PART TIME
Part time
Aggiornamento agosto 2009
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PART TIME
NOZIONI GENERALI1
L’avvio del contratto a part time avviene con la firma del nuovo contratto di lavoro presso la
Direzione provinciale del Lavoro.
Il part time può essere:
 a tempo determinato per periodi minimi di:
- 3 anni, prorogabili alla scadenza per altri 3 anni
- 6 mesi, prorogabili per altri 6, in caso di gravi motivi familiari e/o personali;
 a tempo indeterminato, senza limiti di durata; viene concesso entro il limite massimo del 50%
del personale in servizio a part time2.
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI PART TIME
Le domande3 di part time per il personale in servizio, sia Aree professionali che Quadri direttivi,
possono essere accolte dall’azienda nella misura massima del 20% dell’organico a tempo
indeterminato dell’Area.
Fermo restando che l’azienda accoglierà, compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive, le domande di part time anche nelle filiali fino a 4 addetti, nelle altre filiali potranno
essere concessi part time, di norma, nelle quantità sotto indicate:
Filiali con n. addetti
da 5 a 8
da 9 a 11
da 12 a 16
da 17 a 22
oltre 22
Numero part time concedibili
1
2
3
4
5, comunque non oltre il 20% del
personale a tempo indeterminato assegnato
Ricordiamo che la legge4 prevede il diritto alla trasformazione del contratto a part time per il
personale affetto da patologie oncologiche, per il quale vi sia una ridotta capacità lavorativa (anche a
causa delle terapie) certificata dalla Commissione medica dell’ASL.
In presenza di più domande presso la stessa filiale, l’azienda procederà:
 accogliendo le domande secondo il seguente ordine di priorità:
- personale portatore di handicap;
- assistenza figli o coniuge o genitori affetti da patologie oncologiche; assistenza familiari
conviventi portatori di handicap in situazione di gravità,con necessità di assistenza
continua;
- assistenza figli o coniuge o familiari portatori di handicap in situazione di gravità;
- personale rimasto vedovo, separato o divorziato in situazioni di particolare disagio;
- assistenza figli fino a 3 anni di età;
- assistenza figli da 3 a 13 anni di età;
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D.Lgs 61/00 modificato dal D.Lgs 100/01 e dal D.Lgs 276/03. Accordo aziendale del 20/12/2007 (vedi Policy
aziendale)
2
Dato il numero significativo di richieste, l’azienda concede di massima part time a tempo determinato.
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Vi è apposita modulistica.
4
D.Lgs. 276/2003.
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assistenza familiari anziani malati o malati cronici;
motivi di studio o attività di volontariato;
 favorendo ulteriori trasformazioni rispetto ai numeri indicati nella tabella, qualora l’articolazione
di orario dei diversi part time assicuri il presidio effettivo dell’orario della filiale;
 valutando la possibilità di accogliere il part time unitamente alla richiesta di trasferimento presso
altra filiale.
RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
Sia il lavoratore, per motivi personali e/o familiari, che l’azienda, per comprovate esigenze tecnicoorganizzative, possono chiedere il reintegro a tempo pieno:
- in caso di part time a tempo determinato, il ripristino potrà avvenire con il consenso delle parti;
- in caso di part time a tempo indeterminato, il ripristino potrà avvenire su richiesta di una delle
parti e con preavviso di almeno 3 mesi.
Questa normativa si applica per i part time concessi dal 1/2/2008, e non per i part time a tempo
indeterminato già in essere a quella data (resta fermo l’eventuale ripristino a tempo pieno con il
consenso della lavoratrice/lavoratore).
ORARIO DI LAVORO
La durata settimanale dell’orario di lavoro è compresa fra un minimo di 15 e un massimo di 32,5 ore
settimanali, senza obbligo di ripartizione uniforme nella settimana o nel mese, fermo il limite
massimo giornaliero di 9 ore.
Il part time può essere:
 orizzontale: l’orario di lavoro ridotto è distribuito su tutti i giorni della settimana, sia in modo
uniforme che diversificando l’orario in alcuni giorni (da minimo 3 ore a massimo 6 ore e 30
minuti al giorno);
 verticale: la prestazione è concentrata in alcuni giorni interi della settimana (da minimo 2 giorni
a massimo 4 giorni);
 misto: una combinazione tra part time orizzontale e part time verticale (ad esempio, per tre
giorni l’orario è di 5 ore e per due giorni è intero);
 ciclico: la prestazione è concentrata in alcune settimane nel mese o in alcuni mesi nell’anno5.
La durata giornaliera dell’orario di lavoro, qualora non venga effettuato l’intervallo meridiano, non
può superare le 6 ore6.
Nelle giornate semifestive il personale a part time mantiene il proprio orario di entrata, mentre
anticipa quello di uscita in modo proporzionale a quello del personale a tempo pieno, riducendo di
1/3 il proprio orario. Ad esempio:
 part time di 4 ore giornaliere: l’orario di lavoro sarà di 2 ore e 40 minuti;
 part time di 5 ore giornaliere: l’orario di lavoro sarà di 3 ore e 20 minuti;
 part time di 5 ore e 30 minuti giornalieri: l’orario di lavoro sarà di 3 ore e 40 minuti;
 part time di 6 ore giornaliere: l’orario di lavoro sarà di 4 ore.
ELASTICITÀ DI ORARIO
Il personale part time può richiedere l’elasticità d’orario di 45 minuti in ingresso.
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Nel caso di part time “ciclico”, i periodi di non lavoro sono scoperti sia ai fini del diritto che della misura della
pensione.
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D.Lgs. 66/2003
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Ricordiamo che la norma relativa all’elasticità di 30 minuti in ingresso si applica anche al personale
a part time.
INTERVALLO MERIDIANO
In deroga a quanto praticato nella filiale o nell’ufficio, i part time possono ottenere, compatibilmente
con le esigenze di servizio, di effettuare in via continuativa un intervallo di:
- 15 minuti, qualora l’orario di lavoro giornaliero a part time sia fino a 5 ore;
- 30 minuti, qualora l’orario di lavoro giornaliero a part time sia superiore a 5 ore.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Per le eventuali ore di lavoro supplementare i part time possono scegliere tra il riconoscimento della
relativa retribuzione o il recupero attraverso lo strumento della banca delle ore, con specifica
richiesta da inoltrare al momento della concessione del part time.
Ricordiamo, infine, che la normativa sul lavoro supplementare del personale a part time non si
applica ai Quadri Direttivi, che hanno la cosiddetta “autogestione”.
Il CCNL stabilisce che l’azienda può richiedere al personale a part time delle Aree Professionali
l’effettuazione di prestazioni supplementari nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno
esclusivamente per:
 operazioni di quadratura
 interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici
 assenze impreviste di altri dipendenti della stessa filiale / ente.
Per i part time orizzontali il compenso è pari alla paga oraria ordinaria fino al limite delle 7 ore e 30
minuti di orario giornaliero, e con la maggiorazione del 25% per la parte eccedente. Per i part time
verticali, le ore di straordinario vengono invece remunerate con la maggiorazione del 25%, come
previsto per il personale a tempo pieno.
FORMAZIONE
Per le eventuali ore di formazione retribuita effettuate al di fuori del proprio orario di lavoro, i part
time possono scegliere tra il riconoscimento della relativa retribuzione o il recupero attraverso lo
strumento della banca delle ore.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del part time viene determinato proporzionando la retribuzione
complessiva del personale a tempo pieno (con caratteristiche analoghe) alla minore durata della
prestazione lavorativa.
L’indennità di rischio è erogata con gli stessi criteri del personale a tempo pieno.
L’indennità locali sotterranei viene corrisposta quando l’adibizione del part time superi mediamente
nella settimana la metà del normale orario di lavoro giornaliero.
BUONO PASTO
Per il personale a part time il buono pasto è di importo diverso in base al tipo di contratto:
 part time orizzontale senza intervallo = € 4,00;
 part time orizzontale con intervallo = € 5,16;
 part time verticale = € 5,16;
 part time misto = € 4,00 o € 5,16 per i giorni a part time rispettivamente senza intervallo o
con intervallo nella settimana.
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ANZIANITÀ
I periodi di lavoro a part time sono equiparati a quelli a tempo pieno per comporto di malattia, scatti
tabellari, automatismi economici e termini di preavviso.
I periodi previsti dalla normativa sui percorsi professionali saranno invece aumentati in modo
proporzionale al minor orario di lavoro che per il personale a part time con orario settimanale
inferiore a 25 ore7; nulla cambia invece per i part time con orario settimanale di almeno 25 ore.
FERIE E PERMESSI EX FESTIVITÀ SOPPRESSE
Il trattamento di ferie è equiparato a quello a tempo pieno.
Ad esempio: se un lavoratore è nello scaglione dei 25 giorni lavorativi di ferie e ha un part time orizzontale
un orario di 4 ore giornaliere, avrà diritto a 25 giorni di ferie. Se il lavoratore avesse, invece, un part time
verticale settimanale, mensile o annuo, i giorni di ferie vanno riproporzionati al minor numero di giornate
lavorative. Così un part time, con orario di 3 giorni settimanali, avrà diritto nello stesso modo a 5 settimane
di ferie (se nello scaglione relativo ai 25 giorni), ognuna delle quali gli verrà conteggiata per tre giorni e il
suo periodo totale di ferie sarà formalmente di 15 giorni lavorativi.
I permessi relativi alle festività soppresse verranno riconosciuti al personale a part time con gli stessi
criteri previsti per il personale a tempo pieno.
PERMESSO CONTRATTUALE RETRIBUITO FRAZIONATO (PCR)
I part time hanno diritto a 4 giorni annui di permesso frazionato (cioè 30 ore), che vanno
proporzionati al proprio orario di lavoro.
Ricordiamo che i PCR possono essere utilizzati, inderogabilmente entro il 31 dicembre, anche in
modo frazionato nel limite minimo di un quarto d’ora8. Se non utilizzati nell’arco dell’anno, si
perdono e non verranno monetizzati.
Nel caso di inizio o scadenza del contratto a part time in corso d’anno, verranno calcolati anche in
base ai mesi a part time (per i mesi a tempo pieno maturano proporzionalmente le 23 ore della banca
ore e il giorno di PCR).
PERMESSI
Tutto la normativa su permessi e aspettative si applica come per i lavoratori a tempo pieno, salvo
quanto previsto per i lavoratori studenti.
Infatti, al personale a part time spetta il giorno di permesso per l’esame universitario se coincidente
con la prestazione lavorativa, e questo vale anche per i giorni di permesso previsti precedenti
all’esame stesso. I giorni di permesso per l’esame di laurea sono proporzionati alla ridotta
prestazione lavorativa.
PREVIDENZA
I periodi di lavoro a part time si considerano come interi ai fini della maturazione del diritto, dunque
è come se si fosse lavorato a tempo pieno. In pratica, 20 anni di lavoro a part time e 20 anni di lavoro
a tempo pieno sono 40 anni di anzianità contributiva utile per poter andare in pensione. Questa
norma è applicabile a condizione che risulti erogata per ciascuna settimana una retribuzione
7
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Ad esempio, con un part time di 24 ore settimanali, il periodo di 12 mesi diventa 19 mesi e così via.
Comunicazione aziendale del 28/11/2008 su Intesap.
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superiore al “minimale retributivo”9 previsto dall’INPS: nel nostro settore non ci sono problemi in
quanto le retribuzioni a part time superano il minimale retributivo.
Nel caso di part time “ciclico”, i periodi di non lavoro sono scoperti sia ai fini del diritto che della
misura della pensione.
Il calcolo della pensione per i periodi a part time è analogo a quello dei periodi a tempo pieno con
risultati ovviamente proporzionali alla retribuzione percepita. Ricordiamo che il sistema di calcolo
varia in base all’anzianità contributiva maturata al 31/12/199510.
Nel sistema di calcolo “contributivo”, la pensione si ottiene moltiplicando il montante contributivo
individuale (cioè il 33% della retribuzione di ogni anno, debitamente rivalutata, che per il part time è
inferiore a quella del tempo pieno) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età
dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione.
Nel sistema di calcolo “retributivo”, la pensione si ottiene applicando l’aliquota di rendimento pari al
2% per ogni anno di lavoro alla retribuzione media degli ultimi 10 anni, debitamente rivalutata.
L’aliquota di rendimento sarà ridotta proporzionalmente negli anni di lavoro a part time: ad esempio,
nel caso di part time orizzontale di 5 ore al giorno, l’aliquota di rendimento annua sarà pari a 1,33%.
L’aliquota di rendimento viene applicata alla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.
Ovviamente, per non penalizzare i lavoratori che effettuano il part time negli ultimi anni di lavoro, il
periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è proporzionalmente maggiorato:
per il lavoratore a tempo pieno il calcolo viene effettuato sulle retribuzioni relative alle ultime 520
settimane (10 anni), per il lavoratore a part time con la stessa anzianità e con orario di 2/3 il periodo
di riferimento diventa di fatto di 15 anni.
Il personale già dipendente del Istituto Bancario San Paolo al 31/12/1990 è iscritto alla Cassa di
Previdenza Sanpaolo, che eroga una prestazione integrativa della pensione Inps fino ad arrivare
all’erogazione di una pensione pari al 2,25% per ogni anno di servizio, calcolato sull’ultimo
stipendio ragguagliato ad anno. L’aliquota del 2,25% sarà ridotta proporzionalmente negli anni di
lavoro a part time e, per non penalizzare coloro che sono a part time al momento del pensionamento,
il calcolo verrà effettuato sull’ultima retribuzione rapportata al tempo pieno.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPS11
Mentre in altri settori, dove le retribuzioni dei part time sono talvolta inferiori al “minimale
retributivo”, o nel caso di part time “ciclico” la contribuzione volontaria è utile anche ai fini del
raggiungimento del diritto, nella nostra realtà il versamento della contribuzione volontaria vale solo
ai fini della misura della pensione, quindi per integrare l’importo della futura pensione. La
contribuzione volontaria è onerosa ed è interamente a carico del lavoratore. Il costo è pari all’intera
contribuzione previdenziale stabilita ogni anno12 calcolata sulla quota di retribuzione mancante
rispetto al tempo pieno. Ancorché i contributi volontari siano deducibili dal reddito ai fini della
tassazione, il costo è quindi molto elevato: occorre pertanto valutare la convenienza o meno di
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Per evitare la costituzione di posizioni assicurative di comodo è stabilito un livello minimo retributivo, indicizzato
annualmente, al di sotto del quale la copertura assicurativa non è “piena”. Per il 2009 il minimale di retribuzione è
pari a € 183,10. Se il datore di lavoro versa comunque un importo inferiore, il lavoratore si vedrà ridotta l'anzianità
contributiva in misura proporzionale all'importo versato.
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Sistema retributivo e sistema contributivo:
- Lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/95: sistema retributivo.
- Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/95: sistema contributivo.
- Lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1/1/96 ma che alla data del 31/12/95 avevano
un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni: sistema di calcolo misto (sistema retributivo per la quota
maturata al 31/12/95 e sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/96).
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Circolare INPS n. 29 del 23/2/2006.
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Dal 2008 è il 30,87%.
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effettuare tale versamento. La domanda va presentata all’Inps, anche tramite Patronato INCACGIL13, entro i 12 mesi dalla data di consegna del CUD dell’anno in questione. La presentazione
della domanda non comporta alcun obbligo al versamento.
Per il personale già dipendente dell’Istituto Bancario San Paolo al 31/12/1990, la Cassa di
Previdenza Sanpaolo non prevede la contribuzione volontaria: pertanto, non vi è alcuna convenienza
a effettuare eventuali versamenti contributivi volontari all’Inps, i quali non aumenterebbero
comunque l’importo complessivo della pensione.
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L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it
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