Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda
Transcript
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda
C 56/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth — Germania) — Adam Opel AG/ Autec AG (Causa C-48/05) (1) (Rinvio pregiudiziale — Marchio — Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio — Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli — Riproduzione del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di questa marca) (2007/C 56/06) Lingua processuale: il tedesco 10.3.2007 diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli; — costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare — ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale — qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio. 2) Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Giudice del rinvio Landgericht Nürnberg-Fürth (1) GU C 82 del 2.4.2005. Parti nella causa principale Ricorrente: Adam Opel AG Convenuta: Autec AG Interveniente: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lyon — Francia) — Jean Auroux, MarieHélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche/Commune de Roanne Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht NürnbergFürth — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Diritto per il titolare di un marchio di opporsi all'uso del marchio da parte di un terzo — Riproduzione del logo di un costruttore di automobili su modelli in miniatura di autoveicoli (Causa C-220/05) (1) (Appalti pubblici — Direttiva 93/37/CE — Aggiudicazione senza previo bando di gara — Convenzione per la realizzazione di un'operazione di sistemazione urbanistica conclusa tra due amministrazioni aggiudicatrici — Nozioni di «appalti pubblici di lavori» e di «opere» — Modalità di calcolo del valore dell'appalto) (2007/C 56/07) Dispositivo 1) Quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini: — costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il Lingua processuale: il francese Giudice del rinvio Tribunal administratif de Lyon