Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda

Transcript

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 (domanda
C 56/4
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth — Germania) — Adam Opel AG/
Autec AG
(Causa C-48/05) (1)
(Rinvio pregiudiziale — Marchio — Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2,
e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE —
Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di
un terzo di un segno identico o simile a tale marchio —
Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli — Riproduzione
del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di
questa marca)
(2007/C 56/06)
Lingua processuale: il tedesco
10.3.2007
diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato
per i giocattoli;
— costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima
direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di
vietare — ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale — qualora
tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del
marchio.
2) Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli,
l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare
del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di
veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali
veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di
un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai
sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.
Giudice del rinvio
Landgericht Nürnberg-Fürth
(1) GU C 82 del 2.4.2005.
Parti nella causa principale
Ricorrente: Adam Opel AG
Convenuta: Autec AG
Interveniente: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 gennaio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
administratif de Lyon — Francia) — Jean Auroux, MarieHélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal
Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès
Ponramon, Elisabeth Roche/Commune de Roanne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht NürnbergFürth — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 6, n. 1,
lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) —
Diritto per il titolare di un marchio di opporsi all'uso del
marchio da parte di un terzo — Riproduzione del logo di un
costruttore di automobili su modelli in miniatura di autoveicoli
(Causa C-220/05) (1)
(Appalti pubblici — Direttiva 93/37/CE — Aggiudicazione
senza previo bando di gara — Convenzione per la realizzazione
di un'operazione di sistemazione urbanistica conclusa tra due
amministrazioni aggiudicatrici — Nozioni di «appalti pubblici
di lavori» e di «opere» — Modalità di calcolo del valore dell'appalto)
(2007/C 56/07)
Dispositivo
1) Quando un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per i
giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione
del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su
modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre
fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
— costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia
di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Lyon