Nuova circolare della FINMA relativa alla distribuzione di
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Nuova circolare della FINMA relativa alla distribuzione di
Nuova circolare della FINMA relativa alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale – conseguenze per i GPI Zurigo, dicembre 2013 – La riveduta legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e la riveduta ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) sono entrate in vigore il 1° marzo 2013. La revisione totale, divenuta necessaria, della circolare della FINMA relativa alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale è stata posticipata. Dal 1° ottobre 2013 la Circolare 2013/9 della FINMA « distribuzione di investimenti collettivi di capitale » (in seguito “Circolare”) sostituisce la vecchia prassi dell’autorità di vigilanza (racchiusa nella precedente Circ.FINMA 2008/8 « Appello al pubblico - investimenti collettivi di capitale »). Questa comunicazione concerne unicamente le conseguenze della precitata Circolare. Per le altre conseguenze risultanti dalla revisione delle LICol e dell’OICol si rinvia alle precedenti comunicazioni. Purtroppo la FINMA, attraverso la sua Circolare, non ha sufficientemente chiarito alcuni punti pressanti in relazione alla distribuzione e al collocamento di quote di fondi di investimenti collettivi di capitale nell’ambito della gestione patrimoniale indipendente. Su questi punti vi proponiamo qui di seguito delle raccomandazioni che, secondo noi e allo stato attuale delle nostre conoscenze, dovrebbero essere sufficienti per evitare delle eventuali violazioni delle disposizioni legali. Di seguito il riassunto dei principali cambiamenti e l’esposto delle nostre raccomandazioni a proposito delle questioni ancora poco chiare. Nozione di distribuzione ed eccezioni L’elemento centrale della revisione della LICol è la ridefinizione della nozione di distribuzione. Ormai ogni offerta o pubblicità per delle quote di fondi di investimenti collettivi di capitale è considerata una distribuzione. Investire averi dei clienti (effettuati dal GPI) in investimenti collettivi di capitale non configura attività di distribuzione se ciò avviene nel quadro di: - un contratto scritto di gestione patrimoniale, o un contratto scritto di consulenza agli investimenti, a lungo termine e a titolo oneroso, e se il GPI è affiliato ad un’organizzazione settoriale riconosciuta dalla FINMA. Sono considerati contratti di gestione patrimoniale unicamente quelle convenzioni con clienti in virtù delle quali il GPI può eseguire degli investimenti in maniera autonoma, ossia senza previa istruzione del cliente di caso in caso. Al contrario, tutte le convenzioni che indicano, indipendentemente dalla designazione del contratto, che il GPI può agire solo su istruzione del cliente vengono considerate dei contratti di consulenza. Il contratto di consulenza a titolo oneroso implica che il cliente corrisponda un onorario al GPI. Le remunerazioni che il GPI dovesse ricevere da terzi non non rientrano nel concetto di onorario pagato dal cliente. Infine, è opportuno assicurarsi che il contratto sia stato concluso a una data anteriore dalla raccomandazione del fondo. È probabile che la raccomandazione di investire in certi investimenti 18.12.2013 collettivi di capitale prima della conclusione del contratto sia considerata come una distribuzione illecita. Alle condizioni suindicate, il GPI potrà continuare ad utilizzare l’intero universo dei fondi di investimento, fatte salve le riserve espresse qui di seguito. Investitori qualificati Clienti con mandato di gestione, esclusi i clienti con mandato di consulenza La Circolare introduce delle novità per quanto riguarda la nozione di “investitore qualificato”. I clienti che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un socio dell’ASG che adempie alle disposizioni del Codice deontologico ASG restano considerati degli investitori qualificati ai sensi della LICol. D’ora in avanti, questi clienti hanno il diritto, in qualunque momento, di dichiarare per scritto che non desiderano essere considerati come degli investitori qualificati («opting-out»). Il GPI è tenuto ad informare i propri clienti, con i quali ha stipulato un mandato di gestione, del loro statuto di investitori qualificati e della possibilità di rinunciare per scritto a questo statuto. Se del caso. questa informazione è parte integrante degli obblighi d’informazione al cliente ai sensi dell’art. 6 del Codice deontologico ASG. Conviene aggiornare queste informazioni al cliente se intervengono delle modifiche sostanziali nelle condizioni quadro giuridico e sottoporle nuovamente ai clienti. Le conseguenze di un «opting-out» rimangono vaghe, sia per quanto riguarda la legge sia per quanto attiene alla Circolare. La questione deve dunque essere regolata tramite il contratto di gestione, la strategia di investimento convenuta con il cliente o ancora nelle restrizioni di investimento. In difetto, l’ASG raccomanda, per i clienti con mandato di gestione patrimoniale che hanno effettuato l’ «optingout» , di non collocare nel portafoglio degli stessi quote di investimento collettivo di capitali non ammessi alla distribuzione in Svizzera, anche se, nel fare ciò, non si configura nessuna attività di distribuzione. La stessa prudenza vale per i clienti con i quali il GPI ha concluso un contratto scritto di consulenza, poiché questi clienti non sono considerati come degli investitori qualificati. Anche se non si pone la questione dell’«opting-out», la soluzione dell’«opting-in» resta al contrario possibile a determinate condizioni (si veda qui di seguito). Persone facoltose La legge non considera più le persone facoltose come degli investitori qualificati. Queste hanno tuttavia la possibilità di rilasciare una dichiarazione scritta nella quale indicano che desiderano essere considerate degli investitori qualificati («opting-in») se una delle condizioni seguenti viene soddisfatta: - la persona facoltosa dispone di un patrimonio minimo di CHF 5 milioni ; o la persona facoltosa dispone di un patrimonio minimo di CHF 500’000.- e dispone delle conoscenze necessarie per capire i rischi degli investimenti, grazie alla sua formazione personale e alla sua esperienza professionale o ad un’esperienza comparabile nel settore finanziario. Per i soci dell’ASG, questo «opting-in» è utile per tutti quei clienti con i quali non esiste alcun contratto scritto di gestione patrimoniale, quindi nei confronti dei clienti con contratto di consulenza per i quali 18.12.2013 sono previsti investimenti collettivi. L’utilizzo di informazioni sugli investimenti collettivi fornite da terzi (per es. banche o promotori di fondi di investimento) per i clienti con mandato di consulenza è ammesso soltanto se questi clienti sono considerati degli investitori qualificati (cfr. Anche il paragrafo sottostante “Il GPI quale investitore qualificato”). Se un socio dell’ASG desidera proporre a terzi - che non sono suoi clienti per i quali svolge la gestione patrimoniale o la consulenza agli investimenti - delle quote di investimenti collettivi di capitali che gestisce, tornano applicabili le regole per le persone facoltose. Tuttavia, le persone giuridiche non hanno la possibilità di fare un «opting-in». In particolare, non basta che gli aventi diritto economico di una persona giuridica rilascino una dichiarazione di «opting-in». Le persone giuridiche in qualità di investitori qualificati L’offerta a delle persone giuridiche di quote di investimenti collettivi di capitali, la cui distribuzione non è autorizzata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, è ammessa solo se la legge considera queste persone giuridiche come degli investitori qualificati o se hanno concluso un contratto che esclude la nozione di distribuzione (si veda quanto esposto sopra). Unicamente gli intermediari finanziari sottomessi alla sorveglianza della FINMA o di un’autorità estera equivalente, così come di altre persone giuridiche (in particolare gli istituti di previdenza) che dispongono loro stesse di una tesoreria professionale, fanno ancora parte della categoria degli investitori qualificati. Secondo la definizione di questo concetto data dalla FINMA in altre circolari ed il parere predominante della dottrina, una tesoreria professionale è data quando l’impresa affida in maniera duratura ad almeno una persona qualificata e con esperienza in ambito finanziario la gestione dei mezzi finanziari dell’impresa. È pertanto probabile che il mandato conferito ad un GPI non sia considerato come una tesoreria professionale. Per contro, se il GPI sufficientemente qualificato sul piano professionale esercita quest’attività a titolo di organo della persona giuridica, si dovrebbe poter partire dal principio, secondo l’ASG, che vi sia una tesoreria professionale. Il GPI quale investitore qualificato Nel rapporto esplicativo della nuova Circolare, la FINMA ha rifiutato l’estensione dello statuto di investitore qualificato in capo ai GPI. Il GPI in sé non è pertanto più considerato come investitore qualificato; ciò è corretto nella misura in cui non necessariamente tutti i GPI esercitano la gestione professionale della tesoreria e delle liquidità con il proprio patrimonio commerciale. Ciononostante le attività di distribuzione nei confronti di un GPI sono considerate come distribuzione a degli investitori qualificati, purché il GPI si impegni per scritto a utilizzare le informazioni ottenute solamente per quei clienti considerati come investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 LICol. Unicamente i clienti con mandato di gestione godono di questo statuto, non per contro i clienti con un mandato di consulenza. Le informazioni possono essere utilizzate per i clienti con un mandato di consulenza, se questi hanno rilasciato una dichiarazione scritta indicando che vogliono essere considerati come investitori qualificati («opting-in») e se soddisfano le condizioni richieste. Le dichiarazioni già richieste ai GPI da parte di alcune banche depositarie sono da intendere in questo senso. In questo contesto, la “messa a disposizione di informazioni” comprende sia la raccomandazione degli investimenti sia l’utilizzo del materiale informativo ricevuto. 18.12.2013 Quale sarà il seguito per i soci dell’ASG? Le prescrizioni esposte in questa comunicazione sono applicabili dal 1° ottobre 2013. Questi termini molto corti e l’arrivo quasi simultaneo dei nuovi obblighi d’informazione ai clienti, portano l’ASG a presentare ancora quest’anno diversi strumenti di sostegno agli associati. Per questi motivi presenteremo ai nostri associati, nel quadro dell’adattamento del Codice deontologico ASG alle Regole quadro per la gestione patrimoniale revisionate della FINMA, una nuova versione di modello di “informazione ai clienti” così come altri modelli di formulari. 18.12.2013