Testo della sentenza

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Testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Heinrich Zanon
Presidente
dott. Renzo Paolo Pacher
Consigliere estensore
dott. Bernhard Lageder
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 340/2001 R.G. promossa
da
X X X , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vinci di Vicenza e dall’avv.
Roberto Olivotto Terwege di Bolzano, via Rosmini n. 79, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, giusta delega a margine dell'atto di
citazione in appello dd. 11.10.2001
- appellante contro
Y Y Y , rappresentata e difesa dall'avv. Martin Zuegg di Merano, via Cassa di
Risparmio n. 24, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, giusta
delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dd. 20.04.1998
- appellata -
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O g g e t t o : Appello avverso sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione
distaccata di Silandro nr. 9/2001 dd. 28.03.2001 dep. 28.03.2001
– risarcimento danni da infortunio sportivo –
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2002, con assegnazione del
termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 15.07.2002 e
quello del 19.09.2002 per il deposito di memorie, sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori dell’apellante:
Voglia l’Ill’ma Corte d’Appello di Bolzano, in riforma dell’appellata sentenza
9/2001 del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Silandro:
in riforma dell’appellata sentenza, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la
responsabilità concorsuale nel sinistro de quo in capo alla sig.ra YYY,
conseguentemente condannarsi la medesima al pagamento di lire 39.000.000,
oltre ai costi per le cure mediche sostenute e le spese di CTU e CTP del
giudizio di primo grado in favore del sig. XXX, oltre agli interessi legali
maturati dalla data dell’evento al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
Comunque con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio.
del procuratore dell’appellata:
Voglia Ecc.ma Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ogni
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
confermarsi in ogni sua parte l’oggi impugnata sentenza, condannando
l’appellante al pagamento delle spese anche del presente grado.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 20.04.1998 XXX1, nella sua qualità di genitore
esercente la potestà sul figlio minore XXX, conveniva avanti alla Sezione
Distaccata di Silandro della Pretura Circondariale di Bolzano certa YYY e,
dopo aver premesso che il giorno 03.11.1996 in Senales il figlio Alessandro era
rimasto coinvolto in un infortunio sciistico, dovuto -a suo dire- a parziale
responsabilità della YYY (quest’ultima si sarebbe immessa nella traiettoria
seguita da XXX), infortunio a seguito del quale il figlio aveva riportato lesioni,
chiedeva la condanna della YYY a risarcire la metà dei danni subiti dal figlio
Alessandro, danni indicati in oltre £ 40.000.000.
Si costituiva la convenuta, la quale contestava la ricostruzione
dell’incidente, come effettuata dall’attore, ed affermava esser stato quest’ultimo
ad investirla da retro, cosicché chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nel corso di causa XXX raggiungeva la maggiore età e si costituiva
quindi personalmente, confermando le richieste e conclusioni formulate dal
padre.
Istruita la causa, il giudice di primo grado la decideva nel senso di
respingere la domanda attorea e di condannare l’attore alla rifusione, a favore
della convenuta, delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello XXX formulando le
conclusioni sopra riportate.
Anche nel presente grado di giudizio YYY resisteva alle richieste dello
XXX, indi la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo d’appello, la difesa di XXX sostiene che il primo
giudice avrebbe valutato in maniera errata gli esiti probatori del giudizio, atteso
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“esser stata proprio la YYY ad aver intersecato, con la sua andatura irregolare
ed imprevedibile, probabilmente a causa della sua imperizia, la composta
discesa dell’attuale appellante” (cfr. pag. 5 della citazione in appello), tanto più
che lo scontro si sarebbe verificato spalla a spalla.
Con il secondo motivo
d'appello, la difesa dello XXX lamenta inoltre l’erroneità ed illogicità della
motivazione addotta dal primo giudice, atteso che, dalle deposizioni
testimoniali, avrebbe tratto “un convincimento erroneo e del tutto infondato,
anzi del tutto opposto alle risultanze oggettive, ma anzi andando ben oltre
laddove improvvisamente va a descrivere la dinamica del sinistro come un
sorpasso effettuato dallo XXX” (cfr. pag. 5 della citazione in appello). Sempre
secondo l’appellante, le parti, nei rispettivi atti introduttivi, non avevano parlato
di “sorpasso” e nemmeno i testimoni avevano fatto cenno ad alcun sorpasso,
mentre la difesa della convenuta YYY vi aveva fatto cenno solamente nella
comparsa conclusionale, per cui appariva inspiegabile il fatto che tale elemento
fosse divenuto l’elemento chiave della sentenza.
I
due
motivi,
come
testé
riassunti,
possono
essere
trattati
congiuntamente, ma sono infondati.
Sebbene sia particolarmente difficoltoso ricostruire la dinamica degli
incidenti sciistici (le piste non presentano corsie di marcia; sulla pista non
rimangono tracce inequivocabili ed utili per ricostruire con esattezza i
movimenti dei vari sciatori; gli utenti delle piste hanno preparazione atletica e
tecnica, nonché esperienza eterogenee; gli incidenti avvengono in maniera
repentina; è assai raro che vi siano testimoni in grado di riferire tutti gli
elementi utili alla ricostruzione esatta del sinistro), ritiene la Corte che, nel caso
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di specie, siano stati comunque raccolti elementi sufficienti per ricostruire il
sinistro de quo con ragionevole sicurezza.
Dal materiale probatorio raccolto è emerso che:
-
il teste Zanardi Fausto, in occasione della sua escussione per rogatoria
avanti al giudice di Bologna, ha dichiarato: “la YYY scendeva a bassa
velocità in diagonale, mentre XXX scendeva dalla massima pendenza ad
alta velocità provenendo dalle spalle della YYY” ed ha precisato inoltre che
“lo XXX scendeva dritto ed è stato lui ad investire la YYY”;
-
sempre il teste Zanardi, all’udienza del 15.03.2000, dopo aver affermato di
“non aver visto lo XXX sciare, ossia di non aver osservato se lo stesso
scendeva a curve piccole e regolari”, ha precisato:“posso confermare che
l’impatto fosse avvenuto da retro.
Ho visto colpire la signora alla spalla
sinistra sul retro”;
-
lo schizzo eseguito dal teste Zanardi (pag. 32 del fasc. di primo grado; cfr.
la firma apposta sul lato sinistro, firma che corrisponde a quella apposta in
calce alle sue due deposizioni testimoniali) rappresenta chiaramente che
XXX procedeva a serpentina stretta occupando solo in parte l’ampiezza
della pista, mentre la YYY percorreva la pista in diagonale, occupandola
così da una parte all’altra;
-
non perfettamente chiaro appare invece lo schizzo redatto dal teste Schirato
Gianni (cfr. pag. 31 del fasc.; cfr. la corrispondenza delle firme), atteso che
il percorso seguito dallo XXX viene rappresentato nella parte situata a valle
del punto d’urto e non a monte;
-
il teste Schirato, di professione maestro di sci, ha dichiarato che “XXX
faceva regolari curve a serpentina”, mentre “la signora YYY stava per
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svoltare a destra ed io ho visto la collisione tra le spalle degli sciatori” ed
ha precisato altresì che la YYY, a differenza dello XXX, non era un’esperta
sciatrice ed aveva un’andatura insicura.
Con riferimento alla posizione
degli odierni contendenti sulla pista, il teste -il quale si trovava a valle- ha
precisato che la YYY proveniva da sinistra, mentre lo XXX “occupava uno
spazio di pista regolare a causa della sua andatura regolare ed a spazio
controllato”.
Ciò premesso, va osservato preliminarmente che vi è una certa
contraddizione tra lo schizzo effettuato dal teste Zanardi Fausto e la prima parte
della dichiarazione, resa all’udienza del 15.03.2000 e sopra riportata. Certo è
però che le modalità di discesa tenute dallo XXX sono state perfettamente
descritte dal teste e maestro di sci Schirato Gianni e che esse risultano
inequivocabilmente anche dallo schizzo redatto dallo Zanardi.
Per quanto
riguarda invece lo schizzo effettuato dallo Schirato, appare evidente che egli è
incorso in una svista e ha quindi redatto il disegno in modo erroneo: la
traiettoria a serpentina poteva essere tenuta dallo XXX solo a monte del luogo
dello scontro e non certo a valle, tanto più che egli, essendosi fratturato una
tibia, non poteva certo proseguire la propria discesa con gli sci dopo lo scontro
con la YYY.
Ad avviso della Corte l’infortunio de quo può esser ricostruito
esclusivamente nel senso che XXX -esperto sciatore, nonostante la giovane etàpercorreva «a serpentina», cioè praticando evoluzioni strette e veloci, il lato
sinistro della pista ed occupava meno di metà della larghezza della pista stessa,
mentre YYY -sciatrice poco esperta e piuttosto insicura-, al chiaro fine di
controllare la propria velocità, eseguiva evoluzioni in diagonale da un lato
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all’altro della pista e la occupava quindi quasi integralmente. Questa essendo
la situazione che ha preceduto il sinistro, se ne deve trarre la conseguenza che,
quando XXX ha affrontato la discesa, si trovava più a monte, rispetto a YYY, la
quale si trovava invece sul lato destro della pista, ma più a valle, e che sarebbe
spettato quindi allo XXX, che si trovava a monte, l’onere di accertarsi che la
pista, che si apprestava a percorrere, fosse libera. La «regola n. 3» (regole di
condotta dello sciatore approvate dalla F.I.S.) impone, infatti, allo sciatore a
monte di tenere una direzione, che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a
valle (solo chi si trova in posizione dominante ha, infatti, la possibilità di
scegliere il percorso più idoneo), cosicché lo XXX, nel caso di specie, avrebbe
dovuto prevedere il rischio che la YYY si spostasse ulteriormente verso sinistra
-venendo così ad intersecare la traiettoria che egli intendeva seguire- ed avrebbe
dovuto quindi regolare in modo opportuno sia la propria velocità che la propria
traiettoria.
In buona sostanza, è vero che, nel caso di specie, sia improprio
parlare di «sorpasso», ma è altrettanto vero che incombeva allo sciatore a monte
-cioè allo XXX- l’onere di prevenire lo scontro con la sciatrice che si trovava a
valle e quindi o sceglieva una traiettoria diversa o si fermava ed attendeva che
la pista fosse libera.
In conclusione, non resta che confermare la decisione del primo giudice,
secondo cui l’integrale responsabilità del sinistro è da attribuire a XXX,
escludendo ogni concorso di colpa da parte di YYY.
Non risulta, infatti,
provato che la pista in questione fosse particolarmente difficoltosa (che fosse
cioè una «nera», per usare la terminologia in uso per classificare il grado di
difficoltà delle piste da sci), cosicché non è possibile rimproverare alla YYY di
essersi avventurata su una pista di difficoltà eccessiva, mentre spettava
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esclusivamente allo XXX l’onere di evitare di scontrarsi con gli sciatori che si
trovavano a valle.
Con il terzo motivo d'appello, la difesa di XXX lamenta che il primo
giudice avrebbe liquidato a YYY spese di lite in misura eccessiva.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
medica, emerge dal verbale d’udienza dd. 15.03.2000 che è stata proprio parte
attrice, una volta esaurite le prove orali, a chiedere che venisse immediatamente
disposta la consulenza, mentre avrebbe potuto chiedere di poter concludere
sull’an debeatur e riservarsi all’esito la richiesta di consulenza.
Per quanto riguarda le ulteriori spese liquidate, alla Corte non risulta che
il primo giudice abbia superato il massimo previsto dalla tariffa e pare invece
che tale giudice abbia fatto buon uso del potere discrezionale che gli artt. 91 e
92 c.p.c. gli conferiscono.
In conclusione, non resta che respingere l’appello e confermare
l’appellata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, riservata la
liquidazione al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e
reietta,
respinge
l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 9/2001 dd. 28.03.2001 della
Sezione Distaccata di Silandro del Tribunale di Bolzano e
condanna
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l’appellante XXX a rifondere le spese di lite sostenute dall’appellata YYY,
spese che liquida in complessivi Euro 2.423,65, di cui Euro
93,65 per
anticipazioni esenti, Euro 20,00 per altre spese, Euro 500,00 per diritti di
procuratore, Euro
1.600,00 per onorari di avvocato ed Euro
210,00 per
rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori conseguenti per
legge (contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano il 02.10.2002
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
dott. Renzo Paolo Pacher
dott. Heinrich Zanon
Depositata in Cancelleria addì __________________