Testo della sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich Zanon Presidente dott. Renzo Paolo Pacher Consigliere estensore dott. Bernhard Lageder Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 340/2001 R.G. promossa da X X X , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vinci di Vicenza e dall’avv. Roberto Olivotto Terwege di Bolzano, via Rosmini n. 79, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello dd. 11.10.2001 - appellante contro Y Y Y , rappresentata e difesa dall'avv. Martin Zuegg di Merano, via Cassa di Risparmio n. 24, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, giusta delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dd. 20.04.1998 - appellata - N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 2/9 O g g e t t o : Appello avverso sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Silandro nr. 9/2001 dd. 28.03.2001 dep. 28.03.2001 – risarcimento danni da infortunio sportivo – Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2002, con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 15.07.2002 e quello del 19.09.2002 per il deposito di memorie, sulle seguenti CONCLUSIONI dei procuratori dell’apellante: Voglia l’Ill’ma Corte d’Appello di Bolzano, in riforma dell’appellata sentenza 9/2001 del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Silandro: in riforma dell’appellata sentenza, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale nel sinistro de quo in capo alla sig.ra YYY, conseguentemente condannarsi la medesima al pagamento di lire 39.000.000, oltre ai costi per le cure mediche sostenute e le spese di CTU e CTP del giudizio di primo grado in favore del sig. XXX, oltre agli interessi legali maturati dalla data dell’evento al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. Comunque con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. del procuratore dell’appellata: Voglia Ecc.ma Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: confermarsi in ogni sua parte l’oggi impugnata sentenza, condannando l’appellante al pagamento delle spese anche del presente grado. N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 3/9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dd. 20.04.1998 XXX1, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore XXX, conveniva avanti alla Sezione Distaccata di Silandro della Pretura Circondariale di Bolzano certa YYY e, dopo aver premesso che il giorno 03.11.1996 in Senales il figlio Alessandro era rimasto coinvolto in un infortunio sciistico, dovuto -a suo dire- a parziale responsabilità della YYY (quest’ultima si sarebbe immessa nella traiettoria seguita da XXX), infortunio a seguito del quale il figlio aveva riportato lesioni, chiedeva la condanna della YYY a risarcire la metà dei danni subiti dal figlio Alessandro, danni indicati in oltre £ 40.000.000. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la ricostruzione dell’incidente, come effettuata dall’attore, ed affermava esser stato quest’ultimo ad investirla da retro, cosicché chiedeva il rigetto della domanda attorea. Nel corso di causa XXX raggiungeva la maggiore età e si costituiva quindi personalmente, confermando le richieste e conclusioni formulate dal padre. Istruita la causa, il giudice di primo grado la decideva nel senso di respingere la domanda attorea e di condannare l’attore alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello XXX formulando le conclusioni sopra riportate. Anche nel presente grado di giudizio YYY resisteva alle richieste dello XXX, indi la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVAZIONE Con il primo motivo d’appello, la difesa di XXX sostiene che il primo giudice avrebbe valutato in maniera errata gli esiti probatori del giudizio, atteso N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 4/9 “esser stata proprio la YYY ad aver intersecato, con la sua andatura irregolare ed imprevedibile, probabilmente a causa della sua imperizia, la composta discesa dell’attuale appellante” (cfr. pag. 5 della citazione in appello), tanto più che lo scontro si sarebbe verificato spalla a spalla. Con il secondo motivo d'appello, la difesa dello XXX lamenta inoltre l’erroneità ed illogicità della motivazione addotta dal primo giudice, atteso che, dalle deposizioni testimoniali, avrebbe tratto “un convincimento erroneo e del tutto infondato, anzi del tutto opposto alle risultanze oggettive, ma anzi andando ben oltre laddove improvvisamente va a descrivere la dinamica del sinistro come un sorpasso effettuato dallo XXX” (cfr. pag. 5 della citazione in appello). Sempre secondo l’appellante, le parti, nei rispettivi atti introduttivi, non avevano parlato di “sorpasso” e nemmeno i testimoni avevano fatto cenno ad alcun sorpasso, mentre la difesa della convenuta YYY vi aveva fatto cenno solamente nella comparsa conclusionale, per cui appariva inspiegabile il fatto che tale elemento fosse divenuto l’elemento chiave della sentenza. I due motivi, come testé riassunti, possono essere trattati congiuntamente, ma sono infondati. Sebbene sia particolarmente difficoltoso ricostruire la dinamica degli incidenti sciistici (le piste non presentano corsie di marcia; sulla pista non rimangono tracce inequivocabili ed utili per ricostruire con esattezza i movimenti dei vari sciatori; gli utenti delle piste hanno preparazione atletica e tecnica, nonché esperienza eterogenee; gli incidenti avvengono in maniera repentina; è assai raro che vi siano testimoni in grado di riferire tutti gli elementi utili alla ricostruzione esatta del sinistro), ritiene la Corte che, nel caso N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 5/9 di specie, siano stati comunque raccolti elementi sufficienti per ricostruire il sinistro de quo con ragionevole sicurezza. Dal materiale probatorio raccolto è emerso che: - il teste Zanardi Fausto, in occasione della sua escussione per rogatoria avanti al giudice di Bologna, ha dichiarato: “la YYY scendeva a bassa velocità in diagonale, mentre XXX scendeva dalla massima pendenza ad alta velocità provenendo dalle spalle della YYY” ed ha precisato inoltre che “lo XXX scendeva dritto ed è stato lui ad investire la YYY”; - sempre il teste Zanardi, all’udienza del 15.03.2000, dopo aver affermato di “non aver visto lo XXX sciare, ossia di non aver osservato se lo stesso scendeva a curve piccole e regolari”, ha precisato:“posso confermare che l’impatto fosse avvenuto da retro. Ho visto colpire la signora alla spalla sinistra sul retro”; - lo schizzo eseguito dal teste Zanardi (pag. 32 del fasc. di primo grado; cfr. la firma apposta sul lato sinistro, firma che corrisponde a quella apposta in calce alle sue due deposizioni testimoniali) rappresenta chiaramente che XXX procedeva a serpentina stretta occupando solo in parte l’ampiezza della pista, mentre la YYY percorreva la pista in diagonale, occupandola così da una parte all’altra; - non perfettamente chiaro appare invece lo schizzo redatto dal teste Schirato Gianni (cfr. pag. 31 del fasc.; cfr. la corrispondenza delle firme), atteso che il percorso seguito dallo XXX viene rappresentato nella parte situata a valle del punto d’urto e non a monte; - il teste Schirato, di professione maestro di sci, ha dichiarato che “XXX faceva regolari curve a serpentina”, mentre “la signora YYY stava per N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 6/9 svoltare a destra ed io ho visto la collisione tra le spalle degli sciatori” ed ha precisato altresì che la YYY, a differenza dello XXX, non era un’esperta sciatrice ed aveva un’andatura insicura. Con riferimento alla posizione degli odierni contendenti sulla pista, il teste -il quale si trovava a valle- ha precisato che la YYY proveniva da sinistra, mentre lo XXX “occupava uno spazio di pista regolare a causa della sua andatura regolare ed a spazio controllato”. Ciò premesso, va osservato preliminarmente che vi è una certa contraddizione tra lo schizzo effettuato dal teste Zanardi Fausto e la prima parte della dichiarazione, resa all’udienza del 15.03.2000 e sopra riportata. Certo è però che le modalità di discesa tenute dallo XXX sono state perfettamente descritte dal teste e maestro di sci Schirato Gianni e che esse risultano inequivocabilmente anche dallo schizzo redatto dallo Zanardi. Per quanto riguarda invece lo schizzo effettuato dallo Schirato, appare evidente che egli è incorso in una svista e ha quindi redatto il disegno in modo erroneo: la traiettoria a serpentina poteva essere tenuta dallo XXX solo a monte del luogo dello scontro e non certo a valle, tanto più che egli, essendosi fratturato una tibia, non poteva certo proseguire la propria discesa con gli sci dopo lo scontro con la YYY. Ad avviso della Corte l’infortunio de quo può esser ricostruito esclusivamente nel senso che XXX -esperto sciatore, nonostante la giovane etàpercorreva «a serpentina», cioè praticando evoluzioni strette e veloci, il lato sinistro della pista ed occupava meno di metà della larghezza della pista stessa, mentre YYY -sciatrice poco esperta e piuttosto insicura-, al chiaro fine di controllare la propria velocità, eseguiva evoluzioni in diagonale da un lato N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 7/9 all’altro della pista e la occupava quindi quasi integralmente. Questa essendo la situazione che ha preceduto il sinistro, se ne deve trarre la conseguenza che, quando XXX ha affrontato la discesa, si trovava più a monte, rispetto a YYY, la quale si trovava invece sul lato destro della pista, ma più a valle, e che sarebbe spettato quindi allo XXX, che si trovava a monte, l’onere di accertarsi che la pista, che si apprestava a percorrere, fosse libera. La «regola n. 3» (regole di condotta dello sciatore approvate dalla F.I.S.) impone, infatti, allo sciatore a monte di tenere una direzione, che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle (solo chi si trova in posizione dominante ha, infatti, la possibilità di scegliere il percorso più idoneo), cosicché lo XXX, nel caso di specie, avrebbe dovuto prevedere il rischio che la YYY si spostasse ulteriormente verso sinistra -venendo così ad intersecare la traiettoria che egli intendeva seguire- ed avrebbe dovuto quindi regolare in modo opportuno sia la propria velocità che la propria traiettoria. In buona sostanza, è vero che, nel caso di specie, sia improprio parlare di «sorpasso», ma è altrettanto vero che incombeva allo sciatore a monte -cioè allo XXX- l’onere di prevenire lo scontro con la sciatrice che si trovava a valle e quindi o sceglieva una traiettoria diversa o si fermava ed attendeva che la pista fosse libera. In conclusione, non resta che confermare la decisione del primo giudice, secondo cui l’integrale responsabilità del sinistro è da attribuire a XXX, escludendo ogni concorso di colpa da parte di YYY. Non risulta, infatti, provato che la pista in questione fosse particolarmente difficoltosa (che fosse cioè una «nera», per usare la terminologia in uso per classificare il grado di difficoltà delle piste da sci), cosicché non è possibile rimproverare alla YYY di essersi avventurata su una pista di difficoltà eccessiva, mentre spettava N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 8/9 esclusivamente allo XXX l’onere di evitare di scontrarsi con gli sciatori che si trovavano a valle. Con il terzo motivo d'appello, la difesa di XXX lamenta che il primo giudice avrebbe liquidato a YYY spese di lite in misura eccessiva. Il motivo è infondato. Per quanto riguarda le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio medica, emerge dal verbale d’udienza dd. 15.03.2000 che è stata proprio parte attrice, una volta esaurite le prove orali, a chiedere che venisse immediatamente disposta la consulenza, mentre avrebbe potuto chiedere di poter concludere sull’an debeatur e riservarsi all’esito la richiesta di consulenza. Per quanto riguarda le ulteriori spese liquidate, alla Corte non risulta che il primo giudice abbia superato il massimo previsto dalla tariffa e pare invece che tale giudice abbia fatto buon uso del potere discrezionale che gli artt. 91 e 92 c.p.c. gli conferiscono. In conclusione, non resta che respingere l’appello e confermare l’appellata sentenza. Le spese seguono la soccombenza, riservata la liquidazione al dispositivo. P. Q. M. La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respinge l’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 9/2001 dd. 28.03.2001 della Sezione Distaccata di Silandro del Tribunale di Bolzano e condanna N. 340/2001 R.G. XXX / YYY pag. 9/9 l’appellante XXX a rifondere le spese di lite sostenute dall’appellata YYY, spese che liquida in complessivi Euro 2.423,65, di cui Euro 93,65 per anticipazioni esenti, Euro 20,00 per altre spese, Euro 500,00 per diritti di procuratore, Euro 1.600,00 per onorari di avvocato ed Euro 210,00 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori conseguenti per legge (contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e successive occorrende. Così deciso in Bolzano il 02.10.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Renzo Paolo Pacher dott. Heinrich Zanon Depositata in Cancelleria addì __________________