Rifiuti. Aree di raccordo autostradale . ANAS
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Rifiuti. Aree di raccordo autostradale . ANAS
A Rifiuti. Aree di raccordo autostradale . ANAS costretta ancora a ‘ripulire’ le strade dalle discariche abusive, dai rifiuti abbandonati . di Avv. Rosa Bertuzzi Il Dlgs.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale “ , c.d. Testo Unico Ambientale, nelle definizioni della parte IV riservata ai rifiuti determina cosa si deve intendere per luogo di produzione degli stessi : “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti”. Le aree di sosta dei raccordi autostradali, pur costituendo area ad uso pubblico, quindi al Sindaco incombe l’obbligo di corretta pulizia di tale area, una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha stabilito che soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare “in sicurezza” la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie. TAR Campania, Sez.III, 04-02-2013, n.330 Come rilevato dal Consiglio di Stato, “anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale, come nel caso in esame. Si riporta per estratto la sentenza , ove l’ANAS chiede l’annullamento dell’ordinanza emessa da un Sindaco, con la quale ordina all’ANAS spa, in persona de legale rappresentante p.t. di provvedere alla pulizia delle piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino e ricadenti nel territorio di quel Comune con smaltimento dei rifiuti . “ ……. Infondate sono anche le restanti censure, tutte fondate sull’erroneo presupposto dell’applicabilità degli artt. 192-198 dlgs 152/2006 ed, in particolare, dell’art. 198 del dlgs che costituirebbe norma speciale rispetto all’art. 14 del dlgs 285/92 (Codice della Strada). Premesso che l’ordinanza sindacale qui gravata si fonda sull’art. 14 del Codice della Strada, in quanto i rifiuti urbani, di cui si ordina la rimozione all’ANAS, risultano collocati nelle piazzole di sosta del raccordo autostradale, non è condivisibile la ritenuta prevalenza, nel caso in esame, dell’art. 198 dlgs 152/2006 sulla prima disposizione. La norma dell’art. 14 della Codice della Strada, intitolato “… poteri e compiti degli enti proprietari delle strade…” ,e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari, “…allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione…”, debbano provvedere (lettera a) 1 “…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi…”, La disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, n. 38, del Codice laddove quest’ultimo articolo chiarisce che nell’ambito di “…strada…” vanno ricomprese anche le “…piazzole di sosta…”, definite espressamente “…parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli…”. Alla luce di tali disposizioni, ad avviso del Collegio, non vi sono dubbi che trovi applicazione la norma del codice della strada della quale sussistono tutti i presupposti. Come rilevato dal Consiglio di Stato, “anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale, come nel caso in esame. E’ soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare “in sicurezza” la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie” (Cfr. CdS, IV, 2677/2011, che conferma Tar Lazio 7027/2009, Tar Napoli 7428/2006 e Tar Basilicata n. 441/2010). La citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene l’art. 14 della Codice della Strada norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate. Né il dlgs 22 del 1997, previgente, né l’attuale dlgs 152/2006, contengono previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale. Da qui l’estraneità della disciplina richiamata dall’ANAS, di cui agli artt. 192 e ss del dlgs 152/2006. Non può, pertanto, rilevare la giurisprudenza relativa ad ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi dalla sede autostradale e sue pertinenze, trattandosi di ipotesi nelle quali, trovandosi i rifiuti “nelle vicinanze della sede stradale”, non sussistevano i presupposti minimi richiesti dalla più volte citata norma del codice della strada. La norma applicata dal Comune, ovvero l’art. 14 del codice della strada, inoltre, prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di garantire “la sicurezza e la fluidità della circolazione” (art. 14, primo comma) ed è incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi nelle piazzole di sosta lungo l’autostrada, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione. Alla luce delle sopra esposte osservazioni il ricorso va respinto, poiché infondato. “ 2