Certificazione per lo spostamento e il trasporto dei volatili da cortile
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Certificazione per lo spostamento e il trasporto dei volatili da cortile
Progresso_Vet_ottobre_05 13-10-2005 Contributi pratici Antonio Tranquillo Pasquale Quarto Mario Gentile ASL CE/1 10:40 Pagina 462 Certificazione per lo spostamento e il trasporto dei volatili da cortile (pollame) Con il presente lavoro, gli autori hanno inteso fornire ai colleghi veterinari un pronto e sintetico ausilio normativo per affrontare, con giudizio e conoscenza, la problematica della movimentazione dei volatili da cortile. Il controllo dello spostamento dei volatili da cortile costituisce per i Servizi Veterinari di Sanità Pubblica un punto critico fondamentale. Spesso la diffusione di alcune malattie infettive è la conseguenza di movimentazione illecita di animali infetti. Il legislatore per limitare o scongiurare tale evenienza e per assicurare la sanità degli allevamenti e la salubrità delle produzioni ha tenuto nel corso degli anni in massima considerazione la regolamentazione di tutta l’attività di carico, di spostamento, di trasporto, di benessere e di protezione degli animali, vincolandola ad una serie di controlli e certificazioni, spesso restrittivi. In ambito nazionale e in assenza di malattie infettive a carattere epizootico (art. 32 DPR 320/54), quando il pollame da vita non è colpito da divieto di spostamento, è solamente lo speditore che compila e firma il mod. 4, senza il quale esso non può essere movimentato (art. 31 DPR 320/54). Generalmente per il trasporto si fa uso di gabbie o di altri mezzi di contenimento, per cui tali animali sono da considerarsi in gruppo e non individualmente, quindi è opportuno riportare sul mod. 4 sia il numero di gabbie che dei capi. Nel caso di trasporto in regime di conto terzi, bisogna compilare il modello 5 allegato al DPR 320/54, comprendente la specie e il numero degli animali, al fine di permettere eventuali riscontri incrociati. Ma l’art. 39 del DPR 320/54 consente ancora di spostare i volatili da cortile su autoveicoli adibiti al trasporto di altre merci, senza modello 4, senza autorizzazione sanitaria e in assenza degli altri requisiti specifici previsti dagli artt. 31, 36, 37, 38 del DPR 320/54, purché non superino la metà del carico totale e le ceste o gabbie che li contengono siano pulite e disinfettate compreso l’automezzo, subito dopo lo scarico. È tempo e necessario che il legislatore apporti a questi articoli le dovute ed opportune modifiche! Il pollame destinato al macello, invece, deve viaggiare scortato dal modello disciplinato dall’allegato 1 del D.M. 11/02/2003, che redatto in duplice copia consente di conservarne un esemplare in azienda, a disposizione dell’Autorità Competente. OTTOBRE 2005 462 Progresso_Vet_ottobre_05 13-10-2005 10:40 Se nell’allevamento di origine non viene effettuata l’ispezione sanitaria ante mortem, si deve inviare al Servizio Veterinario del macello di destinazione, entro 72 ore dall’arrivo degli animali, l’autocertificazione di cui all’allegato 2 del DM 11/02/2003 e copia del modello di accompagnamento contenente i quadri A e D trascritti (quest’ultimo, solamente nel caso che gli animali siano stati trattati con alimenti medicamentosi o con medicinali). L’attività di importazione e di scambi intracomunitari é regolamentata dal DPR 3 marzo 1993 n. 587 e dall’art. 51 del DPR 320/54; quest’ultimo prevede il certificato di origine e sanità da compilare in base all’art. 49, queste norme sono state modificate dalle disposizioni del DPR 05 marzo 2002 n. 32 e dei DD.MM. n. 220/221 del 29/04/1998 in attuazione, rispettivamente, delle direttive 1999/90/CEE, 90/539/CEE e 93/120/CE, 93/121/CE, 91/494/CEE, riguardanti regole di Polizia Sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni provenienti da Paesi Terzi di pollame, di uova da cova e di carni fresche di volatili da cortile. Sono stati abrogati, sostanzialmente, gli ultimi tre commi dell’art. 49 e sostituiti, in parte, l’art. 51 del DPR 320/54 e il DPR 587/93. È comunque dovere ottemperare al DPR 587/93, che pur modificato dal DM 221, prevede all’art. 5 comma 1, lettera b, la movimentazione in ambito comunitario del pollame da macellazione (da abbattere entro 72 ore dall’arrivo), scortato dal certificato sanitario conforme al modello 5 dell’allegato IV, (vedi pure l’allegato I, capitolo VI, punto 25, del DPR 495/97). Il pollame riproduttore, dunque, può essere inviato a fine carriera alla macellazione se garantisce i requisiti specifici fissati dal DPR 495/97 e dalle successive norme di modifica. Il mancato arrivo al macello deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità Sanitaria Competente di origine per evitare che galline ovaiole, a fine carriera produttiva, prive di certificazione e delle garanzie sanitarie previste per gli animali da vita, vengano dirottate in allevamenti familiari e non. I volatili da cortile allevati per le produzioni Pagina 463 biologiche devono sottostare alle indicazioni stabilite dal DM 04/08/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle modalità di attuazione del Reg. CE n. 1804/99, che dispone in modo più restrittivo. Si precisa inoltre, che il capitolo IV dell’allegato all’O.M. 25/01/1986 prevede la tenuta del registro di entrata e/o di uscita degli animali, nella quale devono essere riportati anche i casi di morte. Le informazioni da riportare sul mod. 4, sul documento di accompagnamento per il macello o su altre certificazioni, vengono schematicamente elencate di seguito: Le disposizioni riguardanti la protezione e il benessere durante il trasporto, discendono dalla puntuale applicazione degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 del DPR 320/54 e dai DD.LL.vi n. 532 del 30/12/1992 e n. 388 del 20/10/1998 in attuazione, rispettivamente, delle Direttive 91/628/CEE e 95/29/CE in materia di protezione animale. Esse garantiscono condizio463 OTTOBRE 2005 ni ottimali lungo il percorso, evitano qualunque disagio e non determinano sofferenze ai volatili, anche se di specie, peso e categoria diverse. Punti cardini sono: • l’idoneità del mezzo di trasporto, ben lavato e disinfettato; • la densità di carico in relazione alla specie e categoria degli animali; Progresso_Vet_ottobre_05 13-10-2005 10:40 • la durata del viaggio e dei punti di sosta, da mettere in conto preventivamente. Al riguardo, e specificamente per il pollame adulto, le ultime indicazioni ministeriali statuiscono l’utilizzo, nei trasporti di durata superiore a 12 ore con l’esclusione dei tempi di carico e scarico, di densità di carico e di gabbie che permettano l’accesso a cibo adatto ed acqua a sufficienza. Quando, invece, la durata del viaggio è inferiore a 12 ore, possono essere usate densità di carico, gabbie o ceste che non dispongono di cibo ed acqua. Quanto sopra è disciplinato anche dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n.1255/97 e Pagina 464 che all’articolo 33 prevede l’abrogazione, a far data 5 gennaio 2007, della direttiva 91/628/CEE e del regolamento CE n.411/98. Al fine di contenere la diffusione dell’influenza aviaria, in data due e sette settembre 2005, sono state diramate rispettivamente dal Ministero della Salute e dal Sottosegretario di Stato alla Sanità On. Cursi, l’Ordinanza 26 agosto 2005 e diverse circolari riguardanti misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Al riguardo è previsto: • l’obbligo di registrazione delle aziende, comprese le rurali, per cui gli allevamenti non registrati a norma dell’art. 14 comma 1 del D.L.vo 336/99 non potranno, per un tempo non inferiore a 45 giorni, commercializzare animali e prodotti derivati, • il dovere da parte dei proprietari o responsabili delle aziende registrate, 24 ore prima dell’importazione dei volatili, di preavvisare il Servizio Veterinario di competenza al fine di consentire la quarantena dei 21 giorni, il “tutto pieno tutto vuoto”, i dovuti controlli e campioni, • la destinazione, esclusivamente per l’autoconsumo, del pollame detenuto nelle aziende di tipo rurale, • l’obbligo di attenersi, per i commercianti all’ingrosso e dettaglianti a sede fissa, ambulanti o itineranti, a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del DPR 320/54, • la rintracciabilità continua e permanente della filiera avicola rurale e precipuamente, del pollame in genere, dei pulcini di un giorno, del pollame riproduttore, il divieto di introduzione dai Paesi Terzi di pollame, nonchè starne da ripopolamento. Interrogazione urgente al Governo in materia di "pandemia da influenza virale dei polli" L’On. Mancuso, quale primo firmatario di una interrogazione urgente, sull’argomento in oggetto è intervenuto nel question time di ieri alla Camera dei Deputati. L’occasione ha consentito al parlamentare novarese di esprimere alcune considerazioni tecnico - scientifiche, stante il suo retroterra culturale, tese a sdrammatizzare il contenuto di notizie allarmistiche diffuse dai media nazionali. Nonostante l’Europa dei 25 possa avere qualche buco nella rete sanitaria protettiva, specie tra i Paesi di recente ingresso nella U.E., l’Italia dispone di servizi veterinari qualitativamente superiori alla media europea. Questa è la prima barriera, cui segue la rete sanitaria umana ed insieme saranno in grado di proteggere la comunità nazionale da eventi assolutamente ipotetici. Elementi informativi sul tema sono contenuti nell’intervento che viene allegato in copia. Il testo dell’interrogazione e dell’intervento parlamentare sono consultabili sul sito www.ilprogressoveterinario.it OTTOBRE 2005 464