Certificazione per lo spostamento e il trasporto dei volatili da cortile

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Certificazione per lo spostamento e il trasporto dei volatili da cortile
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13-10-2005
Contributi
pratici
Antonio Tranquillo
Pasquale Quarto
Mario Gentile
ASL CE/1
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Certificazione
per lo spostamento
e il trasporto
dei volatili da cortile
(pollame)
Con il presente lavoro, gli autori hanno inteso fornire ai colleghi veterinari un pronto e sintetico ausilio normativo per affrontare, con giudizio e conoscenza, la problematica della
movimentazione dei volatili da cortile.
Il controllo dello spostamento dei volatili da cortile costituisce per i Servizi Veterinari di
Sanità Pubblica un punto critico fondamentale. Spesso la diffusione di alcune malattie infettive è la conseguenza di movimentazione illecita di animali infetti. Il legislatore per limitare o scongiurare tale evenienza e per assicurare la sanità degli allevamenti e la salubrità delle produzioni ha tenuto nel corso degli anni
in massima considerazione la regolamentazione di tutta l’attività di
carico, di spostamento, di trasporto, di benessere e di protezione
degli animali, vincolandola ad una serie di controlli e certificazioni, spesso restrittivi. In ambito nazionale e in assenza di
malattie infettive a carattere epizootico (art. 32 DPR
320/54), quando il pollame da vita non è colpito da divieto
di spostamento, è solamente lo speditore che compila e
firma il mod. 4, senza il quale esso non può essere movimentato (art. 31 DPR 320/54). Generalmente per il trasporto si fa uso di gabbie o di altri mezzi di contenimento, per cui tali animali sono da considerarsi in gruppo e
non individualmente, quindi è opportuno riportare sul
mod. 4 sia il numero di gabbie che dei capi.
Nel caso di trasporto in regime di conto terzi, bisogna
compilare il modello 5 allegato al DPR 320/54, comprendente la specie e il numero degli animali, al fine di permettere eventuali riscontri incrociati.
Ma l’art. 39 del DPR 320/54 consente ancora di spostare i volatili da cortile su autoveicoli adibiti al trasporto di altre merci,
senza modello 4, senza autorizzazione sanitaria e in assenza
degli altri requisiti specifici previsti dagli artt. 31, 36, 37, 38 del
DPR 320/54, purché non superino la metà del carico totale e le
ceste o gabbie che li contengono siano pulite e disinfettate compreso l’automezzo, subito dopo lo scarico. È tempo e necessario che il legislatore apporti a questi articoli le dovute ed opportune modifiche! Il pollame
destinato al macello, invece, deve viaggiare scortato dal modello disciplinato
dall’allegato 1 del D.M. 11/02/2003, che redatto in duplice copia consente di
conservarne un esemplare in azienda, a disposizione dell’Autorità Competente.
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Se nell’allevamento di origine non viene effettuata l’ispezione sanitaria ante mortem, si
deve inviare al Servizio Veterinario del macello di destinazione, entro 72 ore dall’arrivo
degli animali, l’autocertificazione di cui all’allegato 2 del DM 11/02/2003 e copia del modello di accompagnamento contenente i
quadri A e D trascritti (quest’ultimo, solamente nel caso che gli animali siano stati
trattati con alimenti medicamentosi o con
medicinali).
L’attività di importazione e di scambi intracomunitari é regolamentata dal DPR 3 marzo
1993 n. 587 e dall’art. 51 del DPR 320/54;
quest’ultimo prevede il certificato di origine e
sanità da compilare in base all’art. 49, queste norme sono state modificate dalle disposizioni del DPR 05 marzo 2002 n. 32 e dei
DD.MM. n. 220/221 del 29/04/1998 in attuazione, rispettivamente, delle direttive
1999/90/CEE, 90/539/CEE e 93/120/CE,
93/121/CE, 91/494/CEE, riguardanti regole
di Polizia Sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni provenienti da Paesi
Terzi di pollame, di uova da cova e di carni
fresche di volatili da cortile.
Sono stati abrogati, sostanzialmente, gli ultimi tre commi dell’art. 49 e sostituiti, in parte,
l’art. 51 del DPR 320/54 e il DPR 587/93.
È comunque dovere ottemperare al DPR
587/93, che pur modificato dal DM 221, prevede all’art. 5 comma 1, lettera b, la movimentazione in ambito comunitario del pollame da macellazione (da abbattere entro 72
ore dall’arrivo), scortato dal certificato sanitario conforme al modello 5 dell’allegato IV,
(vedi pure l’allegato I, capitolo VI, punto 25,
del DPR 495/97).
Il pollame riproduttore, dunque, può essere
inviato a fine carriera alla macellazione se
garantisce i requisiti specifici fissati dal DPR
495/97 e dalle successive norme di modifica.
Il mancato arrivo al macello deve essere
tempestivamente comunicato all’Autorità Sanitaria Competente di origine per evitare che
galline ovaiole, a fine carriera produttiva,
prive di certificazione e delle garanzie sanitarie previste per gli animali da vita, vengano dirottate in allevamenti familiari e non.
I volatili da cortile allevati per le produzioni
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biologiche devono sottostare alle indicazioni
stabilite dal DM 04/08/2000 del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali sulle modalità di attuazione del Reg. CE n. 1804/99,
che dispone in modo più restrittivo.
Si precisa inoltre, che il capitolo IV dell’allegato all’O.M. 25/01/1986 prevede la tenuta
del registro di entrata e/o di uscita degli animali, nella quale devono essere riportati
anche i casi di morte.
Le informazioni da riportare sul mod. 4, sul
documento di accompagnamento per il macello o su altre certificazioni, vengono schematicamente elencate di seguito:
Le disposizioni riguardanti la protezione e il
benessere durante il trasporto, discendono
dalla puntuale applicazione degli artt. 35, 36,
37, 38 e 39 del DPR 320/54 e dai DD.LL.vi
n. 532 del 30/12/1992 e n. 388 del 20/10/1998
in attuazione, rispettivamente, delle Direttive
91/628/CEE e 95/29/CE in materia di protezione animale. Esse garantiscono condizio463
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ni ottimali lungo il percorso, evitano qualunque disagio e non determinano sofferenze ai
volatili, anche se di specie, peso e categoria
diverse. Punti cardini sono:
• l’idoneità del mezzo di trasporto, ben lavato
e disinfettato;
• la densità di carico in relazione alla specie
e categoria degli animali;
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• la durata del viaggio e dei punti di sosta,
da mettere in conto preventivamente.
Al riguardo, e specificamente per il pollame
adulto, le ultime indicazioni ministeriali statuiscono l’utilizzo, nei trasporti di durata superiore a 12 ore con l’esclusione dei tempi di
carico e scarico, di densità di carico e di gabbie che permettano l’accesso a cibo adatto
ed acqua a sufficienza.
Quando, invece, la durata del viaggio è inferiore a 12 ore, possono essere usate densità di carico, gabbie o ceste che non dispongono di cibo ed acqua.
Quanto sopra è disciplinato anche dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22
dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il regolamento CE n.1255/97 e
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che all’articolo 33 prevede l’abrogazione, a
far data 5 gennaio 2007, della direttiva
91/628/CEE e del regolamento CE n.411/98.
Al fine di contenere la diffusione dell’influenza aviaria, in data due e sette settembre
2005, sono state diramate rispettivamente
dal Ministero della Salute e dal Sottosegretario di Stato alla Sanità On. Cursi, l’Ordinanza 26 agosto 2005 e diverse circolari
riguardanti misure di Polizia Veterinaria in
materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile.
Al riguardo è previsto:
• l’obbligo di registrazione delle aziende,
comprese le rurali, per cui gli allevamenti
non registrati a norma dell’art. 14 comma
1 del D.L.vo 336/99 non potranno, per un
tempo non inferiore a 45 giorni, commercializzare animali e prodotti derivati,
• il dovere da parte dei proprietari o responsabili delle aziende registrate, 24 ore prima dell’importazione dei volatili, di preavvisare il Servizio Veterinario di competenza al fine di consentire la quarantena dei
21 giorni, il “tutto pieno tutto vuoto”, i
dovuti controlli e campioni,
• la destinazione, esclusivamente per l’autoconsumo, del pollame detenuto nelle
aziende di tipo rurale,
• l’obbligo di attenersi, per i commercianti
all’ingrosso e dettaglianti a sede fissa,
ambulanti o itineranti, a quanto previsto
dagli artt. 31 e 32 del DPR 320/54,
• la rintracciabilità continua e permanente
della filiera avicola rurale e precipuamente, del pollame in genere, dei pulcini di un
giorno, del pollame riproduttore, il divieto
di introduzione dai Paesi Terzi di pollame,
nonchè starne da ripopolamento.
Interrogazione urgente al Governo in materia di "pandemia da influenza virale dei polli"
L’On. Mancuso, quale primo firmatario di una interrogazione
urgente, sull’argomento in oggetto è intervenuto nel question
time di ieri alla Camera dei Deputati.
L’occasione ha consentito al parlamentare novarese di esprimere alcune considerazioni tecnico - scientifiche, stante il suo
retroterra culturale, tese a sdrammatizzare il contenuto di notizie
allarmistiche diffuse dai media nazionali.
Nonostante l’Europa dei 25 possa avere qualche buco nella rete
sanitaria protettiva, specie tra i Paesi di recente ingresso nella
U.E., l’Italia dispone di servizi veterinari qualitativamente superiori alla media europea.
Questa è la prima barriera, cui segue la rete sanitaria umana ed
insieme saranno in grado di proteggere la comunità nazionale
da eventi assolutamente ipotetici.
Elementi informativi sul tema sono contenuti nell’intervento che
viene allegato in copia.
Il testo dell’interrogazione e dell’intervento parlamentare sono consultabili sul sito www.ilprogressoveterinario.it
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