Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione
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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione
Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 1 1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per la ripartizione degli importi incentivanti la elaborazione di progetti di lavori ed attività connesse da parte dei dipendenti del Consiglio regionale. 2. Per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di energia naturalistica. 3. A norma dell’art. 128 del D.Lgs.163/2006 viene data priorità alla manutenzione, al recupero del patrimonio esistente, nonché al completamento di lavori già iniziati. 4. A norma dell’art.93 comma 7-bis del D.Lgs.163/2006, l’amministrazione destina al fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura massima pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere sugli stanziamenti di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo i coefficienti di cui al successivo art.3 commi 9 e 10. ART. 2 1. L’incarico formale di: predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi che compongono il progetto; predisposizione del piano della sicurezza; direzione lavori e collaudazione, è conferito nominativamente al personale dal Dirigente del competente servizio a mezzo di specifica disposizione scritta. 2. L’attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudazione svolta dai funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata. 3. Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, l’incarico di elaborazione dei progetti ed attività connesse viene affidato al personale del Consiglio regionale, abilitato all’esercizio della professione tecnica, ovvero, per il solo personale diplomato in materie tecniche, in assenza di abilitazione, con esperienza di progettazione o collaborazione nella attività di progettazione di almeno cinque anni. 4. Nell’individuazione del personale da incaricare occorrerà tener conto della professionalità dei carichi di lavoro e dell’esigenza di rotazione degli incarichi. 5. La disposizione di incarico, notificata agli interessati, definisce i tempi entro cui gli incarichi professionali devono essere resi, le quote, i fattori ed i coefficienti da applicare di cui al successivo articolo 3. 6. In caso di mancato rispetto dei tempi predetti, il Dirigente del competente servizio riduce gli incentivi come specificato nel successivo articolo 5, comma 5, o, nei casi in cui lo ritiene necessario, revoca gli incarichi e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dei procedimenti. 7. Al fine di evitare il cumulo dei benefici legati al salario accessorio, nell’orario in cui vengono rese le prestazioni oggetto del presente regolamento, non è possibile percepire lo straordinario. ART. 3 1. A norma dell’art.93 comma 7-ter del D.Lgs163/2006, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della elaborazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, è ripartito un importo pari all’80 % del fondo per la progettazione e l’innovazione e così determinato, salva diversa specifica disposizione di legge: 1 Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo per la progettazione e l’innovazione (Fpi) = coefficiente x 2% x Importo a base di gara (Ig) Importo incentivo lordo = 80% x Fpi - Comprensivo di oneri riflessi Importo incentivo netto = Importo incentivo lordo/(1+ oneri riflessi) - Al netto degli oneri riflessi Esempio: Importo a base di gara (Ig) = € 100.000,00 Fondo per la progettazione e l’innovazione (Fpi) = 1 x 2% x 100.000,00 = 2000,00 Importo incentivo lordo = 80% x Fpi = € 1.600,00 Oneri riflessi : € 0,34 (Riportare il valore stabilito dalle vigenti norme) Importo incentivo netto = 1.600/(1+0,34) = 1.194,03 Oneri riflessi = 0,34 x 1.194,03 = 405,97 Importo incentivo lordo (1,6%) = Imp. incentivo netto + Oneri riflessi (1.194,03+405,97=1.600,00) 2. In funzione del grado di approfondimento tecnico dei progetti e per le prestazioni dell’Ufficio di direzione Lavori, sono definiti i seguenti fattori da applicare all’importo incentivante: Appalto di sola esecuzione Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione Appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione Progetto preliminare 0,10 0,15 0,40 Progetto definitivo 0,30 0,35 Progetto esecutivo 0,20 Direzione e collaudazione 0,40 0,40 0,40 3. Nel caso di elaborazione diretta di progetto esecutivo o di manutenzione o di recupero, che riunisca in sé le valutazioni ed elaborazioni preliminari, definitive ed esecutive, sarà applicato il fattore cumulativo: 0,10 + 0,30 + 0,20 = 0,60 Parimenti, in caso di elaborazione del solo progetto definitivo che riunisca le valutazioni ed elaborazioni preliminare e definitiva, sarà applicato il fattore cumulativo 0,10 + 0,30 = 0,40 Oppure 0,15 + 0,35 = 0,50 4. Per la ripartizione dell’importo incentivante sono definite le quote sotto riportate, in funzione delle responsabilità e degli oneri professionali connessi alle specifiche seguenti prestazioni da svolgere: a. Quota Progettazione preliminare Responsabile del procedimento 30% Progettazione 40% Redazione 20% Segreteria 10% b. Quota Progettazione definitiva Responsabile del procedimento 30% 2 Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. Progettazione 35% Redazione 20% Segreteria 10% Coordinamento della sicurezza 5% c. Quota Progettazione esecutiva Responsabile del procedimento 30% Progettazione 35% Redazione 20% Segreteria 10% Coordinamento della sicurezza 5% d. Quota Controllo lavori Ufficio Direzione Lavori 65% Coordinamento della sicurezza 15% Collaudazione 20% 5. Le quote relative alle predette prestazioni possono essere attribuite anche allo stesso dipendente nel rispetto delle norme vigenti in materia. 6. Qualora non sia richiesta l’elaborazione del piano di sicurezza, la relativa quota viene accorpata a quella per la progettazione. 7. Il Dirigente del competente Servizio ripartisce la quota da attribuire al Responsabile del procedimento, su proposta dello stesso, anche tra il personale di supporto. 8. Il Dirigente del competente Servizio ripartisce, su proposta del Direttore dei Lavori, tra il personale dell’ufficio direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttori operativi ed Ispettori di cantiere), la quota spettate a detto ufficio D.L. 9. All’atto dell’incarico formale, in relazione all’entità e complessità del lavoro da realizzare, il Dirigente del competente servizio stabilisce il coefficiente variabile tra 0,7 a 1 da applicare alle predette quote per la determinazione dell’incentivo alla progettazione. 10.Per i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio pubblico nonché di completamento di lavori già iniziati il predetto coefficiente è pari a 1. Pertanto, quale esemplificazione, l’incentivo sarà così calcolato: importo incentivante = fattore x quota x coefficiente. 11.Qualora durante i lavori, in occasione di varianti non riconducibili a carenze progettuali, si renda necessaria la predisposizione di un adeguamento del progetto, l’incentivo sarà rideterminato tenendo conto dell’importo lordo dei maggiori lavori. 12.Ai fini del presente regolamento le funzioni dell’ufficio di direzione lavori comprendono anche quelle di misurazione e contabilità. ART. 4 1. Qualora ci si avvalga di prestazioni professionali e specialistiche affidate a tecnici esterni all’organico dell’amministrazione, per l’adeguato approfondimento della progettazione, concernenti studi di impatto ambientale e territoriale, calcoli statici, impiantistici, redazione dei piani di sicurezza ed altre analisi e rilevazioni speciali, ovvero per la direzione lavori o per la codirezione lavori, le quote parti delle somme di cui all’art. 3 costituiscono economie. 3 Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel caso di prestazioni svolte dal personale interno in collaborazione con i professionisti esterni, in considerazione con le attività svolte, se pur parziali, in ogni caso riguardano per impegno necessario e per durata temporale, l’intero intervento, sulle quote di cui all’art. 3, parzializzate in funzione del grado di collaborazione avuta, sarà applicata la maggiorazione del 25%, fermo restando che non potranno, in ogni caso, essere superate le predette singole quote di cui all’art. 3. 3. Il Dirigente del competente servizio su proposta del Responsabile del procedimento definisce presuntivamente, all’atto dell’incarico formale, gli importi degli incentivi. ART. 5 1. Nei quadri economici di spesa dei progetti, da approvare da parte dell'organo competente, sono previste oltre alle somme da ripartire tra il personale incaricato a norma dell'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, le quote di contributi costituenti gli oneri riflessi, nonché le somme destinate all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini pari al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione, fino alla concorrenza del 2% dell'importo a base di gara, come previsto all’art1 comma 4. 2. Ad avvenuta approvazione del progetto, il Dirigente del competente servizio provvede alla liquidazione degli importi incentivanti, inerenti il progetto, sulla base di apposita relazione del Responsabile del Procedimento. 3. Ad avvenuta approvazione degli stati di avanzamento dei lavori, il dirigente del competente servizio provvede alla liquidazione degli importi incentivanti inerenti il controllo dei lavori, sulla base di apposita relazione del Direttore dei lavori ed in percentuale pari agli stessi S.A.L.. 4. Le relazioni del Responsabile del procedimento e del Direttore dei lavori riferiscono circa l'impegno professionale, collaborativo e partecipativo del personale interessato, e propongono eventuali riduzioni o non corresponsione degli incentivi in argomento. 5. Nel caso di incrementi ingiustificati dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo l’incentivo subirà una decurtazione pari alla percentuale di aumento dei tempi e dei costi stessi. 6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo riferito all’esercizio precedente. ART. 6 1. Gli importi incentivanti e gli oneri riflessi fanno carico agli stanziamenti previsti sui competenti capitoli di spesa del bilancio annuale per la realizzazione dei lavori. 2. Dopo l'approvazione del progetto e con il provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 5, per il pagamento di detti importi ed oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. 3. Nelle more della costituzione dello specifico capitolo di entrata necessario per la detta commutazione, si provvederà al pagamento a valere direttamente sui competenti capitoli di spesa per la realizzazione dei lavori o per la elaborazione di progetti. ART. 7 4 Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Qualora sorgono contestazioni in merito ai tempi di esecuzione degli incarichi ed alla liquidazione degli importi incentivanti da ripartire fra il personale partecipante, su relazione e proposta del Responsabile del procedimento, il Dirigente del competente servizio assume le proprie determinazioni. 5