Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione

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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione
Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 1
1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per la ripartizione degli importi incentivanti la
elaborazione di progetti di lavori ed attività connesse da parte dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. Per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di energia naturalistica.
3. A norma dell’art. 128 del D.Lgs.163/2006 viene data priorità alla manutenzione, al recupero del
patrimonio esistente, nonché al completamento di lavori già iniziati.
4. A norma dell’art.93 comma 7-bis del D.Lgs.163/2006, l’amministrazione destina al fondo per la
progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura massima pari al 2 per cento degli importi posti
a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere sugli stanziamenti di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.
163/2006, secondo i coefficienti di cui al successivo art.3 commi 9 e 10.
ART. 2
1. L’incarico formale di:
 predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi che compongono il progetto;
 predisposizione del piano della sicurezza;
 direzione lavori e collaudazione,
è conferito nominativamente al personale dal Dirigente del competente servizio a mezzo di specifica
disposizione scritta.
2. L’attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudazione svolta dai funzionari pubblici è attività
professionalmente qualificata.
3. Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, l’incarico di elaborazione dei progetti ed
attività connesse viene affidato al personale del Consiglio regionale, abilitato all’esercizio della
professione tecnica, ovvero, per il solo personale diplomato in materie tecniche, in assenza di
abilitazione, con esperienza di progettazione o collaborazione nella attività di progettazione di almeno
cinque anni.
4. Nell’individuazione del personale da incaricare occorrerà tener conto della professionalità dei carichi di
lavoro e dell’esigenza di rotazione degli incarichi.
5. La disposizione di incarico, notificata agli interessati, definisce i tempi entro cui gli incarichi
professionali devono essere resi, le quote, i fattori ed i coefficienti da applicare di cui al successivo
articolo 3.
6. In caso di mancato rispetto dei tempi predetti, il Dirigente del competente servizio riduce gli incentivi
come specificato nel successivo articolo 5, comma 5, o, nei casi in cui lo ritiene necessario, revoca gli
incarichi e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dei procedimenti.
7. Al fine di evitare il cumulo dei benefici legati al salario accessorio, nell’orario in cui vengono rese le
prestazioni oggetto del presente regolamento, non è possibile percepire lo straordinario.
ART. 3
1. A norma dell’art.93 comma 7-ter del D.Lgs163/2006, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della elaborazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori, è ripartito un importo pari all’80 % del fondo per la progettazione e
l’innovazione e così determinato, salva diversa specifica disposizione di legge:
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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
Fondo per la progettazione e l’innovazione (Fpi) = coefficiente x 2% x Importo a base di gara (Ig)
Importo incentivo lordo = 80% x Fpi - Comprensivo di oneri riflessi
Importo incentivo netto = Importo incentivo lordo/(1+ oneri riflessi) - Al netto degli oneri riflessi
Esempio:
Importo a base di gara (Ig) = € 100.000,00
Fondo per la progettazione e l’innovazione (Fpi) = 1 x 2% x 100.000,00 = 2000,00
Importo incentivo lordo = 80% x Fpi = € 1.600,00
Oneri riflessi : € 0,34 (Riportare il valore stabilito dalle vigenti norme)
Importo incentivo netto = 1.600/(1+0,34) = 1.194,03
Oneri riflessi = 0,34 x 1.194,03 = 405,97
Importo incentivo lordo (1,6%) = Imp. incentivo netto + Oneri riflessi (1.194,03+405,97=1.600,00)
2. In funzione del grado di approfondimento tecnico dei progetti e per le prestazioni dell’Ufficio di
direzione Lavori, sono definiti i seguenti fattori da applicare all’importo incentivante:
Appalto di sola esecuzione
Appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione
Appalto di progettazione
definitiva, esecutiva ed
esecuzione
Progetto preliminare
0,10
0,15
0,40
Progetto definitivo
0,30
0,35
Progetto esecutivo
0,20
Direzione e collaudazione
0,40
0,40
0,40
3. Nel caso di elaborazione diretta di progetto esecutivo o di manutenzione o di recupero, che riunisca in
sé le valutazioni ed elaborazioni preliminari, definitive ed esecutive, sarà applicato il fattore cumulativo:
0,10 + 0,30 + 0,20 = 0,60
Parimenti, in caso di elaborazione del solo progetto definitivo che riunisca le valutazioni ed elaborazioni
preliminare e definitiva, sarà applicato il fattore cumulativo
0,10 + 0,30 = 0,40
Oppure
0,15 + 0,35 = 0,50
4. Per la ripartizione dell’importo incentivante sono definite le quote sotto riportate, in funzione delle
responsabilità e degli oneri professionali connessi alle specifiche seguenti prestazioni da svolgere:
a.
Quota Progettazione preliminare

Responsabile del procedimento
30%

Progettazione
40%

Redazione
20%

Segreteria
10%
b.
Quota Progettazione definitiva

Responsabile del procedimento
30%
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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.

Progettazione
35%

Redazione
20%

Segreteria
10%

Coordinamento della sicurezza
5%
c.
Quota Progettazione esecutiva

Responsabile del procedimento
30%

Progettazione
35%

Redazione
20%

Segreteria
10%

Coordinamento della sicurezza
5%
d.
Quota Controllo lavori

Ufficio Direzione Lavori
65%

Coordinamento della sicurezza
15%

Collaudazione
20%
5. Le quote relative alle predette prestazioni possono essere attribuite anche allo stesso dipendente nel
rispetto delle norme vigenti in materia.
6. Qualora non sia richiesta l’elaborazione del piano di sicurezza, la relativa quota viene accorpata a quella
per la progettazione.
7. Il Dirigente del competente Servizio ripartisce la quota da attribuire al Responsabile del procedimento,
su proposta dello stesso, anche tra il personale di supporto.
8. Il Dirigente del competente Servizio ripartisce, su proposta del Direttore dei Lavori, tra il personale
dell’ufficio direzione lavori (Direttore dei lavori, Direttori operativi ed Ispettori di cantiere), la quota
spettate a detto ufficio D.L.
9. All’atto dell’incarico formale, in relazione all’entità e complessità del lavoro da realizzare, il Dirigente del
competente servizio stabilisce il coefficiente variabile tra 0,7 a 1 da applicare alle predette quote per la
determinazione dell’incentivo alla progettazione.
10.Per i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio pubblico nonché di completamento di lavori
già iniziati il predetto coefficiente è pari a 1.
Pertanto, quale esemplificazione, l’incentivo sarà così calcolato:
importo incentivante = fattore x quota x coefficiente.
11.Qualora durante i lavori, in occasione di varianti non riconducibili a carenze progettuali, si renda
necessaria la predisposizione di un adeguamento del progetto, l’incentivo sarà rideterminato tenendo
conto dell’importo lordo dei maggiori lavori.
12.Ai fini del presente regolamento le funzioni dell’ufficio di direzione lavori comprendono anche quelle di
misurazione e contabilità.
ART. 4
1. Qualora ci si avvalga di prestazioni professionali e specialistiche affidate a tecnici esterni all’organico
dell’amministrazione, per l’adeguato approfondimento della progettazione, concernenti studi di impatto
ambientale e territoriale, calcoli statici, impiantistici, redazione dei piani di sicurezza ed altre analisi e
rilevazioni speciali, ovvero per la direzione lavori o per la codirezione lavori, le quote parti delle somme
di cui all’art. 3 costituiscono economie.
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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso di prestazioni svolte dal personale interno in collaborazione con i professionisti esterni, in
considerazione con le attività svolte, se pur parziali, in ogni caso riguardano per impegno necessario e
per durata temporale, l’intero intervento, sulle quote di cui all’art. 3, parzializzate in funzione del grado
di collaborazione avuta, sarà applicata la maggiorazione del 25%, fermo restando che non potranno, in
ogni caso, essere superate le predette singole quote di cui all’art. 3.
3. Il Dirigente del competente servizio su proposta del Responsabile del procedimento definisce
presuntivamente, all’atto dell’incarico formale, gli importi degli incentivi.
ART. 5
1. Nei quadri economici di spesa dei progetti, da approvare da parte dell'organo competente, sono
previste oltre alle somme da ripartire tra il personale incaricato a norma dell'art. 93 comma 7-ter del
D.Lgs. 163/2006, le quote di contributi costituenti gli oneri riflessi, nonché le somme destinate
all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per
centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai
cittadini pari al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione, fino
alla concorrenza del 2% dell'importo a base di gara, come previsto all’art1 comma 4.
2. Ad avvenuta approvazione del progetto, il Dirigente del competente servizio provvede alla liquidazione
degli importi incentivanti, inerenti il progetto, sulla base di apposita relazione del Responsabile del
Procedimento.
3. Ad avvenuta approvazione degli stati di avanzamento dei lavori, il dirigente del competente servizio
provvede alla liquidazione degli importi incentivanti inerenti il controllo dei lavori, sulla base di apposita
relazione del Direttore dei lavori ed in percentuale pari agli stessi S.A.L..
4. Le relazioni del Responsabile del procedimento e del Direttore dei lavori riferiscono circa l'impegno
professionale, collaborativo e partecipativo del personale interessato, e propongono eventuali riduzioni
o non corresponsione degli incentivi in argomento.
5. Nel caso di incrementi ingiustificati dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo l’incentivo subirà
una decurtazione pari alla percentuale di aumento dei tempi e dei costi stessi.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non possono
superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo riferito
all’esercizio precedente.
ART. 6
1. Gli importi incentivanti e gli oneri riflessi fanno carico agli stanziamenti previsti sui competenti capitoli di
spesa del bilancio annuale per la realizzazione dei lavori.
2. Dopo l'approvazione del progetto e con il provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 5, per il
pagamento di detti importi ed oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà
alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente
sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al
pagamento degli oneri riflessi.
3. Nelle more della costituzione dello specifico capitolo di entrata necessario per la detta commutazione, si
provvederà al pagamento a valere direttamente sui competenti capitoli di spesa per la realizzazione dei
lavori o per la elaborazione di progetti.
ART. 7
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Disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 e 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Qualora sorgono contestazioni in merito ai tempi di esecuzione degli incarichi ed alla liquidazione degli
importi incentivanti da ripartire fra il personale partecipante, su relazione e proposta del Responsabile
del procedimento, il Dirigente del competente servizio assume le proprie determinazioni.
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