Regolamento per la gestione degli incentivi di cui all`art 18 comma 1

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Regolamento per la gestione degli incentivi di cui all`art 18 comma 1
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
(Provincia di Bologna)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL’ART’ 18 COMMA 1^ E 2^ DELLA L. 109/94 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 164 dell’ 11.09.2001
Revisioni://
1.
NOTE: //
•
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
PROVINCIA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL’ART. 18 - 1^ E 2^ COMMA L. 109/94 e succ. modifiche
Aggiornamento 9
Art. 1 Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi relativi ai lavori pubblici e agli atti di pianificazione, di cui
all’ art. 18 - 1° e 2° comma della legge 109/94 e succ. modifiche;
Ricadono in tali definizioni:
Tutti i Lavori Pubblici così come individuati dall’ art. 2 , comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni;
Gli atti di pianificazione quali: Piani Regolatori Generali, Varianti Generali di Piani Regolatori, Varianti
specifiche ai Piani Regolatori, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di attuazione del P.R.G. e
relative varianti ( compresi P.E.E.P., P.I.P., piani di recupero), Pianificazioni ambientali quali P.A.E.,
Zonizzazioni Rumori e relativi P.P.; Piano Urbano del Traffico, Piani Particolareggiati del Traffico
Urbano e relative varianti, Regolamento edilizio, PPA, Piani settoriali, sono altresì compresi gli strumenti
di pianificazione previsti dalla nuova legge regionale n. 217/2000 quali : PSC - piano strutturale
comunale, RUE - regolamento urbanistico ed edilizio, POC - Piano operativo comunale, PUA - piani
urbanistici attuativi, ovvero tutti gli atti che comportino assunzione di responsabilità di progettazione da
convalidare con firma di professionista abilitato. Ogni strumento potrà essere costituito da diversi atti di
pianificazione identificati da tempi e procedure diverse (p.e. adozione e controdeduzioni).
Art. 2 - Destinatari dell’incentivo
Destinatari dell’incentivo sono i dipendenti degli uffici tecnici dell’amministrazione.
In particolare:
Per gli atti di cui all’art.1 punto 1, hanno titolo a concorrere alla ripartizione degli incentivi il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo
nonché i loro collaboratori, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere.
Per gli atti di cui all’art.1 punto 2 hanno titolo a concorrere alla ripartizione del fondo i dipendenti dell’amministrazione che
lo abbiano redatto.
Art. 3 - Affidamento degli incarichi
A - LAVORI PUBBLICI
Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici, redazione piani di sicurezza, direzione lavori, collaudo sono affidati dal
Dirigente del Settore competente, sentito il parere del Responsabile del Procedimento, se persona diversa, o del
Responsabile del servizio.
Le attività di cui sopra sono distribuite tra i dipendenti dell’Ufficio tecnico, secondo criteri improntati alla collaborazione e
con riguardo ai carichi di lavoro, nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai
dipendenti stessi.
Con l’atto di conferimento dell’incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli interessati, deve essere:
individuato il lavoro o l’opera;
determinato il costo presuntivo del lavoro o dell’opera;
individuati i singoli dipendenti ed i relativi compiti assegnati;
indicato il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali e/o per gli altri adempimenti
assegnati;
definiti gli eventuali servizi o attività da acquisire all’esterno dell’ente.
B - PIANIFICAZIONE
Gli incarichi di redazione degli atti di pianificazione sono affidati dal Dirigente del Settore competente, sentito il parere del
Responsabile del Procedimento o del Servizio.
Le attività di cui sopra sono distribuite tra i dipendenti dell’Ufficio tecnico, secondo criteri improntati alla collaborazione e
con riguardo ai carichi di lavoro, nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai
dipendenti stessi.
Con l’atto di conferimento dell’incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli interessati, deve essere:
individuato l’atto di pianificazione da redigere;
definito l’importo del compenso incentivante da attribuire all’incarico
indicato il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali e/o per gli altri adempimenti
assegnati e le scadenze intermedie e relative eventuali penali;
individuati i singoli dipendenti costituenti la struttura operativa, ed i relativi compiti assegnati;
definiti gli eventuali servizi o attività da acquisire all’esterno dell’ente.
Art. 4 Determinazione degli incentivi
A) Per le attività relative ai lavori pubblici (art.1 punto 1) il compenso e’ fissato nella misura dell’ 1,5%
dell’importo delle opere al lordo del ribasso d’asta, esclusi i casi di cui al punto 1 delle note alla tabella
B2; In caso di perizie di varianti suppletive verranno erogati i compensi a conguaglio in misura
proporzionale all’incremento della spesa a base del contratto di appalto, escluse quelle per revisione
prezzi.
L’importo opere su cui si calcola il compenso è relativo alle prestazione effettivamente eseguite. Per i progettisti e direttore
lavori interni, tale importo opere non dovrà tenere conto di quello delle opere la cui progettazione o direzione sia stata
affidata a professionisti esterni; per le attività di collaudo, di redazione piano di sicurezza, svolte da tecnici interni,
l’importo opere su cui si calcola il compenso è quello complessivo.
Al Responsabile del Procedimento spetta comunque il compenso stabilito dal presente regolamento, calcolat o sull’importo
complessivo opere, anche nel caso in cui tutte le attività tecniche siano svolte da professionisti esterni all’Amministrazione.
Per le singole attività di pianificazione il Dirigente determina, prima dell’affidamento, l’importo complessivo
del fondo nella misura del 30% della parcella calcolata come da tariffa professionale degli ingegneri e
architetti che per le prestazioni urbanistiche si richiama alla circ. LL.PP. 1 dicembre 1969 n. 6679 seguita
dalla circ. LL.PP. 10/ febbraio 1976 n. 22/SEG7V che prevede anche gli adeguamenti ISTAT.
Per le prestazioni non contemplate dalle circolari LL.PP. di cui sopra si farà riferimento a valutazioni correnti nell’ambito
delle attività professionali private.
Dalla parcella calcolata come da tariffa professionale sono esclusi i costi per incarichi di consulenza generale o necessari
per il reperimento di informazioni preliminari ed estranee, ma necessarie all’attività di progettazione quali: indagini
geologiche o geognostiche, studi di impatto ambientale, rilievi topografici, altre rilevazioni speciali.
Sono invece dedotti dalla parcella calcolata come da tariffa professionale le competenze, al netto dei relativi rimborsi spesa,
per incarichi di supporto affidati a consulenti esterni che l’Amministrazione abbia affiancato agli incaricati interni ,
conseguentemente il compenso degli incaricati interni assumerà come base di calcolo dell’importo del fondo la parcella
ridotta delle suddette competenze.
L’importo non comprenderà le quote previste dalle tariffe per quanto riguarda il rimborso spese poiché sostenute totalmente
dall’Amministrazione.
Tali somme saranno a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici.
Le somme non corrisposte costituiscono economie.
Art. 5 Ripartizione degli incentivi
La quota spettante al singolo atto di pianificazione (art. 1 punto 2) sarà suddivisa secondo l’allegata tabella A tra la
struttura operativa cosi’ come individuata all’ art. 5 punto B, mentre la quota spettante per gli atti relativi ai lavori pubblici
(art.1 punto 1) sarà suddivisa così come individuato:
a)
alla tabella B1 per tutte le singole fasi dei procedimenti concluse entro il 17.05.1999;
b)
alla tabella B2 per tutte le singole fasi dei procedimenti concluse dopo il 17.05.1999;
Art. 6 - Erogazione degli incentivi
Se non già effettuato precedentemente, entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Settore competente provvede alla
erogazione dei corrispettivi relativamente alle prestazioni già concluse, trasmettendo gli atti necessari al servizio
competente al pagamento che provvederà entro 30 gg. Decorsi tali termini scatteranno gli interessi di mora.
L’erogazione dell’incentivo avverrà tenendo conto del raggiungimento delle seguenti fasi:
A - LAVORI PUBBLICI
1) Progetto preliminare (30%)
2) Progetto definitivo (35%)
3) Progetto esecutivo (35%)
Fa fede della effettiva esecuzione delle varie prestazioni, a secondo della loro natura: l’atto di approvazione della specifica
fase di progetto, l’atto di affidamento, l’emissione dello stato finale, l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di
collaudo;
B - PIANIFICAZIONE
1) 30% ad avvenuta presentazione di una prima proposta da sottoporre all’esame della Giunta Comunale;
2) 70% a progetto o piano adottato dall’organo competente;
Nel caso non venisse seguito il precedente ordine di progettazione , ma si passasse direttamente ad una fase di progettazione
successiva, alla percentuale di quest’ultima saranno aggiunte le percentuali delle progettazioni precedenti.
Art 7 Modifiche organizzative
Nel caso di modifiche organizzative dell’Ente che dovessero comportare un diverso assetto dei servizi e dei settori
interessati dal presente regolamento, le eventuali necessarie modifiche alle tabelle ripartitrici, nel rispetto dei principi
adottati, verranno disposte con determina del o dei dirigenti competenti, previo accordo col personale tecnico dei suddetti
servizi, e a seguito di concertazione con le RSU/OO.SS.
Art 8 Assicurazioni
Sono a completo carico dell’Amministrazione i premi e i costi per le assicurazioni a copertura di tutti i rischi connessi con
le attività svolte per conto dell’Amministrazione stessa dalle seguenti figure tecniche: Responsabile del Procedimento,
Progettisti, Direttore Lavori, Collaudatore.
Tali assicurazioni dovranno essere stipulate: per il Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla nomina; per i
Progettisti all’atto dell’approvazione del progetto da porsi a base per l’appalto; per il Direttore Lavori e il Collaudatore in
Corso d’Opera, prima dell’inizio lavori; per il Collaudatore all’atto del collaudo.
Il Dirigente competente provvederà per la liquidazione dei suddetti premi e costi.
Art. 9 Rimborsi
Sono a carico dell’Amministrazione i rimborsi per le spese sostenute dai tecnici per le iscrizioni annuali ai rispettivi albi o
elenchi professionali.
Art. 10 Rapporto tra incentivi L. 109 e compenso incentivante di produttività ex art.15
CCNL 1998/2001
Ai dipendenti a cui il compenso di cui al presente regolamento corrisposto per l'anno di riferimento sia
pari ad almeno il triplo del compenso potenziale di produttività (calcolato ai sensi dell'art. 17, comma
2 lettera a) del CCNL 1.4.1999), quest'ultimo non sarà erogato.
qualora il compenso di cui al presente regolamento corrisposto per l'anno di riferimento rappresenti un
valore intermedio, compreso fra il doppio ed il triplo del compenso potenziale di produttività
potenziale, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per interpolazione lineare (con una proporzione fra
gli importi come calcolati ai punti 1. e 3.)
qualora il compenso di cui al presente regolamento sia pari ad almeno il doppio del compenso potenziale
di produttività, quest'ultimo verrà ridotto del 50%
qualora invece il compenso di cui al presente regolamento sia inferiore al doppio del compenso
potenziale di produttività, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per intero.
Art. 11 Disposizioni varie
I tecnici incaricati sono tenuti a concludere l’incarico ricevuto.
Il Responsabile del Procedimento verifica la completezza e la qualità degli elaborati progettuali e delle prestazioni
effettuate.
Il Dirigente potrà sospendere l’incarico affidato fermo restando il diritto dei soggetti interessati alla liquidazione del lavoro
fatto, qualora svolto correttamente, indipendentemente dal suo successivo utilizzo.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della delibera di approvazione.
Il presente regolamento si applica, previa eventuale necessaria integrazione di stanziamento del bilancio dell’Ente, anche a
tutti i lavori affidati precedentemente alla data di approvazione dello stesso e non ancora liquidati.
TABELLA DI RIPARTIZIONE A
(articolo 1, punto 2)
N.
1
FIGURE
PROGETTO DI
PROGETTO
TOTALE
MASSIMA DEFINITIVO (DA
(PRIMA
APPROVAREPROPOSTA)
ADOTTARE)
responsabile e coordinatore del gruppo di5%
3%
8%
progettazione
2
3
4
progettista o gruppo di progettazione
37%
lavoro amministrativo di supporto alla3%
redazione del piano
responsabile del procedimento
1%
45%
4%
82%
7%
2%
3%
46%
54%
100%
TOTALI
Nel caso in cui un’opera non richieda tutte le figure indicate le aliquote relative vengono inglobate nella figura 2.
Nel caso in cui un’opera non seguisse l’ordine di progettazione indicato nella tabella A , ma si passasse direttamente ad una
fase di progettazione successiva, alla percentuale di quest’ultima saranno aggiunte le percentuali della progettazione
precedente.
La voce 2 deve essere ripartita in parti uguali tra il personale tecnico del gruppo di progettazione.
TABELLA B1
PER I LAVORI NON ANCORA LIQUIDATI AL 17.05.1999
art.1 punto 1, art 5 punto a)
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 1% PER I LAVORI PUBBLICI
BASE CALCOLO: IMPORTO PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI.
TOTALE INCENTIVO:
1,00%
FASI PROGETTAZIONE: percentuali calcolate sul totale incentivo
approvaz. preliminare
30%
approvazione definitivo
35%
approvaz. esecutivo
35%
% DI RIPARTIZIONE
COORD. UNICO
RESP. PROCED.
1
1
PERS. AMMINISTR.
quarto livello (B1-B2)
quinto livello (B3-B6)
sesto livello (C1-C4)
settimo livello (D1-D2)
ottavo livello (D3-D5)
TOTALE
N°
PERS. TECNICO
sesto livello (C1-C4)
settimo livello (D1-D2)
ottavo livello (D3-D5)
nono livello
TOTALE
N°
2,00%
3,00%
% TOTALE
% SING.
0,00%
0,00%
2,58%
1,29%
1,55%
1,55%
1,81%
1,81%
2,06%
2,06%
8,00%Percentuale ripartita
Peso
% TOTALE
% SING.
12,41%
4,14%
19,31%
4,83%
22,07%
5,52%
6,21%
6,21%
60,00%Percentuale ripartita
Peso
0
2
1
1
1
5
3
4
4
1
12
Progettisti
22,00%
direttore lavori
4,00%
progettista sicurezza
0,00%
collaudo
1,00%
totale
100,00%
Peso*num
4
5
6
7
8
0
10
6
7
8
31
Peso*num
6
7
8
9
18
28
32
9
87
art.1 punto 1,
art 5 punto b)
TABELLA B2
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELL'1,5% PER I LAVORI PUBBLICI
BASE CALCOLO: IMPORTO PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI.
TOTALE INCENTIVO:
1,50%(1,2% per i lavori di cui al punto 1 delle note)
FASI PROGETTAZIONE: percentuali calcolate sul totale incentivo
approvazione preliminare
30%
approvazione definitivo
35%
approvazione esecutivo
35%
% DI RIPARTIZIONE
COORD. UNICO
RESP. PROCED.
PERS. AMMINISTR.
quarto livello (B1-B2)
quinto livello (B3-B6)
sesto livello (C1-C4)
settimo livello (D1-D2)
ottavo livello (D3-D5)
PERS. TECNICO
sesto livello (C1-C4)
settimo livello (D1-D2)
ottavo livello (D3-D5)
nono livello
TOTALE
1
1
N°
0,00%
21,00%
% TOTALE
% SING.
0,00%
0,00%
0,86%
0,43%
0,52%
0,52%
0,60%
0,60%
0,69%
0,69%
% TOTALE
% SING.
2
1,34%
0,67%
5
3,91%
0,78%
4
3,58%
0,89%
1
1,01%
1,01%
17
12,50%Percentuale ripartita
Peso
0
2
1
1
1
N°
Progettisti
45,00%
Ufficio direzione lavori
14,00%
progettista sicurezza
5,00%
collaudo
1,00%
collaboratore R.P. fase gara e
contratto
1,50%
------->
6
7
8
9
1,30
1,30
1,30
1,30
(11% se ci sono assist. e 3% agli assistenti
interni in proporzione agli importi lavori)
peso progettisti per ripartizione %
qualifica
peso
collaboratore
0,3
prog. Diplomato
1
prog. Laurea breve
prog. Laureato
totale
coef. magg. Peso*num
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4
5
6
7
8
1,6
2
100,00%
NOTE ALLA TABELLA B2
L’incentivo è sempre pari a 1.5 % tranne nei seguenti casi :
- Lavori di manutenzione fabbricati in cui l’importo dei lavori di tinteggiatura superi i 2/3 dell’importo totale opere ;
- Lavori di manutenzioni stradali in cui l’importo dei lavori di rifacimento del manto stradale superi i 2/3 dell’importo
totale opere ;
In questi due casi l’incentivo è fissato al 1.2 % ;
0
10
6
7
8
15.6
45.5
41,6
11,7
145
Le percentuali totali per il personale amministrativo, tecnico e per i progettisti saranno singolarmente ripartite con media
pesata, tramite i pesi indicati.
Le percentuali singole di ripartizione risultanti potranno variare al variare del numero dei componenti dei gruppi.
Resteranno fisse le percentuali totali.
Eventuali successive modifiche dei singoli inquadramenti giuridici personali saranno recepite dal presente regolamento
previa disposizione del Dirigente del Settore. Analogamente si procederà nel caso di nuovi assunti o mobilità.
Nel caso di più progettisti e/o direttori lavori, qualora i progetti indichino chiaramente gli importi di rispettiva competenza,
la percentuale totale sarà ripartita in proporzione a tali importi, come risultante dal quadro tecnico economico (opere edili,
impianti elettrici, ecc.).
Nel caso di assistenti esterni, la percentuale del D.L. è 11%, e il restante 3 % andrà ripartito sul personale tecnicoamministrativo
Le percentuali di ripartizione per il personale amministrativo e tecnico sono motivate da una generica collaborazione alle
attività collaterali la redazione dei progetti. Per le singole ripartizioni quindi si terrà conto della effettiva presenza attiva in
servizio. A questo fine non sono considerate assenze :
assenze di qualunque natura per un totale complessivo inferiore ai 45 giorni;
i giorni di ferie;
Le quote non corrisposte verranno uniformemente ripartite tra il rimanente personale tecnico e amministrativo.
Per personale amministrativo e tecnico si intende il personale del 3° Settore Gestione Territorio, Servizi : Nuove Opere,
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, Manutenzioni, Impianti, Ambiente, Amministrativo. Modifiche organizzative
saranno recepite dal presente regolamento previa disposizione del Dirigente del Settore.
Per collaboratore del Responsabile del Procedimento per la fase di gara e contratto si intende la figura che cura gli aspetti
giuridici-amministrativi legati alla procedura di gara e di stesura del contratto e la cui funzione è attestata dal Responsabile
del procedimento stesso, attestazione necessaria ai fini della liquidazione. In caso tale ruolo non fosse presente o svolto, la
quota relativa andrà a sommarsi a quella già prevista per il Responsabile del Procedimento.
In via semplificata le percentuali di ripartizione della tabella potranno essere aggiornate con atto dirigenziale a seguito di
accordo con il personale tecnico e amministrativo di cui al punto 6, e a seguito di concertazione con le RSU/OO.SS.
*********
Allegato B
Alla Giunta Comunale
- Sede OGGETTO: Incentivo ex art. 18 della Legge 109/94 come modificata ed integrata ed oneri riflessi
La questione che si è posta agli operatori del settore al momento della liquidazione degli incentivi in
oggetto è stata quella degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro e, in
particolare, se tali oneri dovessero essere compresi nel Fondo ovvero dovessero essere corrisposti
all'ente previdenziale con risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'amministrazione.
Il problema è sorto con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare, di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la quale anche le somme percepite dal lavoratore ai sensi dell'art.
18 della legge 109/94 rientrano nel concetto di retribuzione da dichiarare ai fini della determinazione
della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 9, che richiama l'art. 12 della legge 30/04/1969 n.
153, a sua volta modificato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314)
Sulla base di tali disposizioni costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli
che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle
dipendenze di altri. A sua volta il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Con circolare I.N.P.D.A.P. n. 29, del 27 maggio 1998, è stato specificato che devono essere
assoggettati al contributo previdenziale, fra l'altro "i compensi incentivanti".
Per quanto riguarda il personale degli enti locali, la normativa che disciplina il riparto degli oneri
previdenziali fra lavoratore e datore di lavoro stabilisce che il contributo complessivo, per ogni iscritto,
dovuto alla Cassa per le pensioni è pari al 32,70% della retribuzione annua contributiva, ripartita per il
23,80% a carico dell'ente e per l'8,55% (+0,35%) a carico dell'iscritto.
Posto che, secondo il nuovo sistema previdenziale, gli incentivi in oggetto costituiscono imponibile,
resta ora da chiarire se la somma individuata ai sensi dell'art. 18 rappresenta, a sua volta, la base
imponibile retributiva, sulla quale applicare le due distinte aliquote, oppure costituisce una somma al
lordo della quota di contributo a carico dell'ente datore di lavoro.
Sul punto si può dire che non emerge un orientamento prevalente, in quanto si rilevano posizioni
interpretative nell'uno o nell'altro senso.
Il Ministero dell'interno, supportato dal Ministero del tesoro, ha sostenuto che "In mancanza di una
espressa previsione normativa, se gli imponili corrisposti con l'utilizzo del Fondo vanno assoggettati a
contributo previdenziale, le somme occorrenti non possono considerarsi aggiuntive rispetto allo
stanziamento necessario per la formazione del Fondo come quantificato dalla disposizione normativa
che lo ha istituito. Operando diversamente si verrebbe a determinare un maggior costo non coperto né
dalla norma specifica né dalla norma di carattere generale. Il ministero del Tesoro ha confermato che
non è consentito porre oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate". A tale presa di
posizione è tuttavia possibile replicare che la previsione normativa che dovrebbe coprire il maggior
costo per l'amministrazione dovuto agli oneri previdenziali a suo carico è, per gli enti locali, l'art. 15,
comma l, della legge 1l aprile 1955, n 379, per cui individuata la base retributiva imponibile, viene
automaticamente individuata anche la quota a carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a
prevederla nei propri stanziamenti di bilancio fra le spese del personale. In caso contrario non sarebbe
l'assenza di una norma specifica o generale a legittimare l'imputazione sul fondo degli oneri in
questione (come sostengono i due ministeri citati), ma solo la conseguenza di una errata (o
insufficiente) previsione di bilancio.
Conclusioni diametralmente opposte sono invece pervenute dal dipartimento per la funzione
pubblica, il quale ha ritenuto che ''in carenza di ulteriori e più specifici riferimenti
normativi ......... il compenso di cui trattasi non comprenda gli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Come si vede anche tali orientamenti , fondati su motivazioni non irresistibili o quasi del tutto
carenti, non forniscono un valido supporto per l’operatore che si limita ad aderire ad un’interpretazione
o all’altra sulla base di criteri di pura fiducia o convenienza.
Il tenore letterale dell’art. 18, nelle sue evoluzioni temporali, lascia tuttavia intravedere margini per
sostenere che la somma ivi prevista deve rappresentare quanto il datore di lavoro pone a disposizione
degli uffici ai fini incentivanti, ossia quanto verrà ripartito fra il personale che abbia partecipato alle
attività oggetto di incentivazione.
Nel testo dell’art. 18, precedente la modifica operata dalla legge 144/99, la somma incentivante era
destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici. Sembra
evidente che, in difetto di ogni diversa disposizione, le risorse così stanziate non potessero prendere
altre vie se non quelle espressamente indicate dalla legge, secondo il seguente procedimento logico:
a) costituzione del fondo incentivante;
5) ripartizione dei fondo con i criteri definiti in sede di contrattazione aziendale;
il tutto senza nessuna decurtazione, diversa dalle trattenute di legge operate dal sostituto d'imposta a
carico del percettore della somma.
La diversa interpretazione si sarebbe dovuta sostenere introducendo arbitrariamente il passaggio
intermedio della depurazione degli oneri che per legge spetterebbero al datore di lavoro, in uno dei
seguenti momenti.
a) prima della costituzione del fondo;
5) prima della ripartizione del Fondo,
C) prima della liquidazione delle quote individuali
Tuttavia nessuna di queste fasi è stata prevista dall'art. 18, nè, tantomeno, sembrano coerenti con la
norma previdenziale che pone a carico dell'ente una quota della contribuzione. Quale contributo
pagherebbe il datore di lavoro se decurtasse il premio della quota a suo carico?
Con la legge 144/99, questa logica interpretativa sembrerebbe rafforzata in quanto è stato eliminato
il passaggio della costituzione del fondo, per pervenire ad una ripartizione diretta una volta individuata
la somma incentivante.
Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici la norma di cui al comma 1, dell'art. 18, sembra
quasi individuare passaggi automatici in ordine sequenziale:
a) individuazione dell'importo a base d’asta;
5) individuazione della somma incentivante attraverso l'applicazione della percentuale definita dalla
contrattazione aziendale (entro un massimo dell'1,5%);
c) ripartizione dell'incentivo così determinato, che rappresenta la base imponibile previdenziale;
d) applicazione delle percentuali di riparto degli oneri previdenziali, con quote a rispettivo carico.
In questo caso l'abbattimento degli oneri a carico del datore di lavoro dovrebbe allora avvenire in
uno dei seguenti momenti:
a) dopo l'applicazione, all'importo a base d'asta, della percentuale di incentivazione e prima della
ripartizione,
b) prima della liquidazione delle quote individuali,
Nessuno di questi passaggi ulteriori sembra comunque legittimo, non solo perché non previsti da
nessuna norma, ma anche perché ridurrebbero la somma incentivante complessiva ad un importo
diverso da quello stabilito in sede di contrattazione aziendale (caso "a"), oppure determinerebbero una
indebita trattenuta dal momento che, una volta operata la ripartizione, la quota assegnata
rappresenterebbe quella retribuzione contributiva sulla quale applicare le due distinte aliquote
(23,80%, a carico dell'ente e 8,55% + 035% a carico del lavoratore).
Nel caso in cui questa argomentazione logica non dovesse convincere soccorre comunque al dato
contrattuale.
Come è stato evidenziato per il personale dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie locali" il
c.c.n.l. 1994-1997 del 10/4/96, riconosceva espressamente gli incentivi di cui all'art. 18, quale risorsa
diretta a costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato (art. 37,
comma 1 lett. e) e, in particolare, con la specifica destinazione a questa seconda voce retributiva (art,
37 comma 3).
Fin qui nulla di particolarmente convincente in quanto, si poteva precisare, che prima della
costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, le risorse di cui all'art. 18, andassero
depurate deg]i oneri a carico del datore di lavoro, introducendo comunque un passaggio non
contemplato da nessuna disposizione normativa.
La chiarezza è invece intervenuta con il c.c.n.l., area dirigenziale dello stesso comparto, relativo al
biennio economico 96/97 sottoscritto il 19/12/96, il quale ha specificato che le risorse determinate ai
sensi dell’art. 37 del c.c.n.l. 10/04/96 (fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) fossero da
considerare al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.
Ora, se si sostiene che le risorse di cui all’art. 18 devono confluire nel fondo di cui all’art. 37 già
depurate, si cade in una palese contraddizione che priva di ogni senso e di qualsiasi effetto la norma
contrattuale appena citata, in quanto non ci sarebbe stato alcun bisogno di affermare che una somma
depurata, a monte, di tali oneri, non dovesse subire una seconda depurazione, a valle, una volta
confluita nel fondo di cui al citato art. 37. E’ il caso di rammentare che secondo il principio di
conservazione del contratto, nel dubbio, le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui
possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.).
E’ opportuno infine precisare che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nella determinazione n. 43 del 25 settembre
2000, nel fornire una sua interpretazione sull’incentivo di cui all’art. 18 della Legge Merloni a seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge 144/99, al terzo punto, secondo capoverso, sostiene che la soluzione della questione relativa agli
oneri riflessi, è stata deferita alle amministrazioni statali competenti non assumendo nessuna posizione in merito.
In conclusione a seguito delle diverse modifiche apportate all’art. 18 della Legge 109/94 e della sottoscrizione dei
nuovi contratti, sia dei dirigenti che del personale del comparto “Regioni-Enti locali”, non ci sono stati chiarimenti
normativi che possano far propendere per una modifica del regolamento di ripartizione dell’incentivo di cui trattasi,
attualmente in vigore e che considera l’incentivo al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’Amministrazione ed al lordo della percentuale che, per legge, sono poste a carico del dipendente. Al contrario ci sono
soltanto pareri ed interpretazioni contrastanti di esperti vari che sposano, a seconda dei casi, l’una o l’altra tesi.
I più cordiali saluti.
Data : 8/03/2001
Il Dirigente del III Settore
Ing. A. Stanzani
Allegato C)
San Lazzaro di Savena, 22.2.2001
Incentivi di cui all’art. 18, 1° comma L. 109/94 ed oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.
Il regolamento per il riparto degli incentivi di cui alla L. 109/94, approvato nel 1998, prevedeva
la necessità di imputare gli oneri riflessi (contributi previdenziali, assistenziali ed IRAP) alle spese
correnti in aggiunta agli stanziamenti effettuati sui capitoli delle spese in conto capitale e relativi agli
incentivi stessi, in quanto basato sull’interpretazione che il fondo di cui all’art. 18 della L. 109/94 era
da intendersi completamente destinato ai dipendenti incaricati della progettazione.
Questa interpretazione era una delle possibili letture di tale articolo, in quanto è stato riscontrato un diverso
comportamento in proposito da parte dalle varie amministrazioni chiamate a dare applicazione a tale normativa.
Nel mese di maggio 2000, con comunicazione indirizzata al Direttore Generale, ai Dirigenti dei settori tecnici ed al
Dirigente del servizio finanziario, ho evidenziato come risultasse arbitrario da parte del Comune di San Lazzaro di Savena
decidere di aggiungere il costo degli oneri riflessi alla percentuale riservata agli incentivi dalla legge 109, in quanto nessuna
previsione in tal senso derivava dalla legge stessa. A supporto di questa posizione riportavo i pareri espressi in merito
dall’Anci, pareri che si sono modificati nel tempo nel senso che, per ammissione dell’Anci stessa, inizialmente erano basati
sull’esame della natura dei compensi del salario accessorio come individuati dalla precedente normativa contrattuale (art.
31 del CCNL 6.7.1995), mentre successivamente all’entrata in vigore della Legge 335/95 l’assoggettabilità a contribuzione
di ogni voce stipendiale non espressamente esclusa ha determinato la necessità di valutare se la base di calcolo degli
emolumenti traeva origine da un importo netto (come le voci del salario accessorio) o lordo (come ad esempio queste voci
di incentivo, per le quali la legge non prevede un aggravio di spesa per l’applicazione degli oneri riflessi).
Pertanto con la stessa lettera comunicavo l’intenzione di non procedere oltre a pagare gli oneri riflessi in capitoli di spesa
corrente in aggiunta agli importi accantonati ai fini dell’art. 18 delle Legge 109 (1 o 1,5% della progettazione lavori
pubblici e 30% della tariffa professionale per le pianificazioni urbanistiche).
Da quel momento le liquidazioni dei compensi sono state eseguite, sulla base degli atti di liquidazione pervenuti, ma
comprendendo gli oneri riflessi e l’IRAP nell’importo complessivo del fondo, non in aggiunta ad esso.
Nel dicembre 2000 anche l’Aran ha diffuso un parere del proprio Comitato Giuridico in merito, ribadendo che la
somma derivante dal calcolo della percentuale massima dell’1,5% dell’importo dei lavori (o del 30% della tariffa
professionale per le pianificazioni urbanistiche) deve essere intesa come comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente,
al fine di evitare un irragionevole ed ingiustificato aumento di spesa. L’Aran, nel motivare la propria posizione, ricordava
che la propria lettura interpretativa è confortata anche da identiche posizioni già assunte dal Ministero del Tesoro e
dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Esistono anche interpretazioni di segno opposto, che traggono spunto dalla mancanza di una
specifica previsione da parte della legge 109/94 circa le modalità di finanziamento di tali spese, per lo
più contenuti nella dottrina e non espressi da associazioni od enti rappresentativi della parte pubblica.
Di fronte alla mancanza di una certezza normativa, il dubbio (fondato) di generare ingiustificati
aumenti di spesa a carico dell’Amministrazione, con le inevitabili correlate responsabilità patrimoniali,
determina da parte mia una conferma dell’orientamento già espresso con la nota del 16 maggio 2000.
Ne consegue che, in mancanza di nuovi e sostanziali elementi di segno contrario, le liquidazioni dei
compensi di cui all’art. 18 della Legge 1909/94 saranno effettuate comprendendo gli oneri riflessi e
l’Irap nel fondo complessivamente calcolato, senza aumento della spesa a carico dell’Ente.
Distinti saluti,
La Dirigente del 1° e 5° Settore
(Dr.ssa Alessandra Biondi)