4.3 I liquidi schiumogeni a bassa espansione. - vigili del fuoco

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4.3 I liquidi schiumogeni a bassa espansione. - vigili del fuoco
I LIQUIDI SCHIUMOGENI
A BASSA ESPANSIONE
Un ulteriore tassello nel quadro normativo dei “prodotti” antincendio.
Le norme tecnico procedurali per la classificazione e l’omologazione.
Dott. ing. Aldo Irace - Direttore del Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze Antincendi
Premessa
Il decreto ministeriale 31 luglio
1934 “Approvazione delle norme
di sicurezza per la lavorazione,
l’immagazzinamento, l’impiego o
la vendita di oli minerali, e per il
trasporto degli oli stessi” prevedeva al titolo XVII l’obbligo, tra
l’altro, dell’approvazione da parte
del Ministero dell’Interno delle
“sostanze speciali per l’estinzione degli incendi”.
Per dare concreta attuazione
all’obbligo dell’approvazione si è
resa necessaria la predisposizione di norme tecniche e procedurali relative ai prodotti di cui trattasi. E’ interessante osservare
come nel tempo si è andato
evolvendo il modo di operare
dell’Amministrazione per dare
concreta attuazione agli adempimenti cui si è fatto cenno.
Inizialmente le norme tecnicoprocedurali poste a base dell’approvazione venivano predisposte
dal Ministero dell’Interno e in
particolare dal Centro Studi ed
Esperienze sotto forma di disposizioni a carattere interno quali
norme e procedure di prova di
laboratorio, capitolati e simili.
Successivamente l’Amministrazione ha inteso dare una
maggiore valenza al corpo tecni-
co normativo favorendo la partecipazione dei propri esperti
all’elaborazione delle norme che
andavano definendosi in campo
internazionale, in particolare europeo.
Un ulteriore passo avanti verso
un più compiuto allineamento con
le iniziative della CEE in materia
Dalle norme tecniche
a carattere “volontario”
al Decreto Ministeriale
13 novembre 1995
di normazione sui prodotti, è stato fatto quando a seguito
dell’emanazione da parte della
CEE della Direttiva 83/189 del
28.3.1983 relativa alla procedura
d’informazione nonché della Risoluzione del Consiglio del
7.5.1985, si è venuta a delineare
nell’ambito dei paesi membri della Comunità Europea una nuova
strategia in materia di armonizzaANTINCENDIO aprile 1996
zione tecnica e normalizzazione.
Coerentemente infatti al nuovo
approccio delineato dagli organi
comunitari, il Ministero dell’Interno e per esso il Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco ha convenuto, come prassi generale anche
se non esclusiva, di rinviare a
norme tecniche a carattere “volontario” l’indicazione puntuale
delle caratteristiche, prestazioni
e metodologie di valutazione dei
prodotti nel settore della sicurezza dall’incendio, esercitando
però nel contempo un’azione
determinante d’indirizzo, di coordinamento nonché di partecipazione diretta all’elaborazione della norma stessa.
E’ in tale ottica che va inquadrata la convenzione stipulata
tra il Corpo nazionale Vigili del
Fuoco e gli Organi di normazione nazionali UNI e CEI. Uno
dei più recenti risultati di quest’ultimo modo di procedere è
stata l’emanazione della norma
UNI 9493/CNVVF/CPAI “Liquidi
schiumogeni a bassa espansione”.
L’iter normativo ha poi trovato il
suo coronamento con l’emanazione del Decreto Ministeriale 13 novembre 1995 “Norme tecniche e
procedurali per la classificazione
ed omologazione di liquidi schiu13
LIQUIDI
SCHIUMOGENI
mogeni a bassa espansione” (riportato in questo numero nella rubrica Normativa).
Aspetti tecnici della norma
UNI/CNVVF 9493
Generalità
Scopo della norma è stabilire i
requisiti e le modalità di prova atte a qualificare i liquidi schiumogeni a bassa espansione.
Il campo di applicazione si riferisce ai liquidi schiumogeni
utilizzabili per il controllo, lo spegnimento e l’inibizione alla riaccensione di incendi di combustibili non miscibili con l’acqua.
Termini e definizioni
Vengono dati i termini e le definizioni delle grandezze e dei
parametri fondamentali di un liquido schiumogeno come segue:
schiuma (antincendio): insieme
di bolle ottenute, con aria o gas,
da soluzioni acquose di concentrati schiumogeni;
soluzione schiumogena: liquido atto alla formazione di schiuma mediante incorporazione di
aria o gas;
concentrato schiumogeno: liquido da diluire in acqua, dolce o
di mare (nella misura consigliata
dal produttore), per formare la
soluzione schiumogena;
rapporto di espansione (R.E.):
rapporto tra il volume della schiuma ed il volume della soluzione
con la quale la schiuma è stata
prodotta:
- bassa espansione: R.E. 1 a 20
14
- media espansione: R.E. 20 a
200
- alta espansione: R.E. oltre 200.
Drenaggio del 25%: tempo impiegato dal 25% della soluzione
schiumogena originaria per drenare dalla schiuma prodotta.
Drenaggio del 50%: tempo impiegato dal 50% del volume della
soluzione schiumogena originaria per drenare dalla schiuma
prodotta.
Applicazione indiretta o dolce:
tipo di applicazione in cui la
schiuma viene indirettamente
versata sulla superficie del combustibile, per scorrimento su di
una parete (parete di serbatoio o
altra superficie) e successivo
spandimento sulla superficie del
liquido infiammabile.
Applicazione diretta o forzata:
tipo di applicazione mediante la
quale la schiuma viene fatta cadere direttamente sulla superficie
del liquido in fiamme.
Classificazione
Viene stabilito un duplice criterio di classificazione, il primo, tradizionale, sulla base della composizione chimica, il secondo, di
nuova formulazione, sulla base
delle caratteristiche di comportamento al fuoco.
Per quanto attiene il primo criterio, si ripropone la consueta
suddivisione in schiumogeni proteinici, fluoroproteinici, sintetici,
filmanti e per solventi polari.
Per quanto attiene il secondo
criterio si riporta la tabella 1 che riproduce il punto 5.2 della norma
UNI-VVF di cui si parla.
ANTINCENDIO aprile 1996
Imballo e marcatura
Di notevole importanza l’obbligo di riportare sull’imballo un’etichetta da cui risultino le caratteristiche fondamentali del prodotto,
le sue prestazioni, i consigli di
uso.
In particolare devono essere
indicate:
- le classi di incendio per le quali
lo schiumogeno è adatto (A, B,
C, D)
- il tipo di schiumogeno (classificazione chimica, classe e livello di appartenenza, nonché la
concentrazione d’uso consigliata)
- le informazioni sugli eventuali
e ffetti fisiologici dannosi e le
misure d’intervento necessarie
- la temperatura di stoccaggio.
Requisiti
Vanno distinti in dipendenza
della loro influenza sulla conservabilità e impiego del liquido
schiumogeno e sull’ef f i c a c i a
d’estinzione delle schiume.
Tra quelli della prima categoria
citiamo in particolare, la stabilità
a caldo, la stabilità a freddo, l’attitudine a formare sedimenti, la
viscosità, l’indice di pH, l’indice di
corrosione. Per ciascuno di questi la norma stabilisce le modalità
di prova e i valori ammissibili.
Tra quelli della seconda categoria vanno compresi la fluidità
della schiuma, la sua stabilità al
drenaggio, la sua stabilità al calore, la sua stabilità agli inquinanti, la sua stabilità a rotture
meccaniche del manto. La valutazione del drenaggio si esegue
con una metodologia “ad hoc”
LIQUIDI
SCHIUMOGENI
unitamente alla valutazione del
rapporto di espansione e i relativi
valori consentiti sono riportati
nella tabella 2.
Gli altri parametri vengono valutati indirettamente con la prova
di estinzione di incendio.
Le tabelle 3 e 4 riportano rispettivamente le prestazioni che
devono essere assicurate dai diversi liquidi schiumogeni in dipendenza della classe di comportamento al fuoco attribuibile e
le capacità estinguenti conseguibili dalle schiume prodotte dai liquidi schiumogeni distinti sulla
base della loro composizione
chimica.
Aspetti essenziali del decreto
13 novembre 1995
Il decreto di cui si parla non
costituisce un puro e semplice
recepimento nel corpo normativo di prevenzione incendi della
norma UNI/CNVVF 9493 ma oltre a fare riferimento a questa
per gli aspetti tecnici che accoglie “in toto”, stabilisce altresì
norme, criteri e procedure per la
classificazione della capacità
estinguente e l’omologazione
dei liquidi schiumogeni a bassa
espansione.
• Con l’articolo 1 si stabilisce
che la classificazione dei liquidi
schiumogeni va fatta secondo
quanto stabilito nella norma
UNI/CNVVF 9493. Con l’articolo 2
s’impone nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi
l’obbligo d’impiego di liquidi schiumogeni omologati.
Al produttore è imposto
l’obbligo del rilascio di una “Dichiarazione di conformità” che garantisce la conformità del prodotto
commercializzato al prototipo
omologato; al responsabile
dell’attività è fatto obbligo di tenere a disposizione dei competenti
organi di controllo, nella fattispe-
cie ad esempio i Comandi Provinciali VVF, la suddetta dichiarazione di conformità.
• L’articolo 4 stabilisce le procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’omologazione.
Degno di nota l’obbligo del Ministero dell’Interno di rendere
noto e di tenere costantemente
aggiornato, con periodicità semestrale, l’elenco dei prodotti
omologati. Ciò al fine di rendere
un servizio nei confronti di
quanti intendano per obbligo o
per scelta utilizzare liquidi schiumogeni e nello stesso tempo
rendere più agevole l’eff e t t u azione dei controlli da parte delle
autorità competenti che lo stesso decreto prevede.
• L’articolo 5 riguarda i liquidi
schiumogeni commercializzati in
Italia e di provenienza da un
paese della Comunità Europea.
L’utilizzo degli stessi nelle attività soggette alle norme di preTabella 1
CLASSIFICAZIONE SECONDO LE CARATTERISTICHE
DI COMPORTAMENTO AL FUOCO
1° classe:
Ottima capacità estinguente se si ottiene l’estinzione con getto diretto,
secondo la procedura standard, entro 3 minuti.
2° classe:
Buona capacità estinguente se si ottiene l’estinzione, con getto diretto, entro 5 minuti.
3° classe:
Normale capacità estinguente se si ottiene l’estinzione, con getto indiretto, entro 5 minuti.
Livello A:
La resistenza alla riaccensione supera i 15 minuti.
Livello B:
La resistenza alla riaccensione supera i 10 minuti.
Livello C:
La resistenza alla riaccensione supera i 5 minuti.
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LIQUIDI
SCHIUMOGENI
Tabella 2
PROPRIETA’ FISICHE DELLA SCHIUMA
Classificazione
Proteinico
Fluoroproteinico
Filmante o A.F.F.F.
Sintetico
Per liquidi polari
base proteinica
base sintetica
R.E.
min.
Tempo di drenaggio
min.
25%
50%
6
7
8
9
6:00
5:00
2:30
9:00
9:00
8:00
4:00
14:00
6
7
6:00
10:00
10:00
15:00
venzione incendi è possibile solo dopo riconoscimento del Ministero dell’Interno rilasciato a seguito di esame della documentazione presentata dal produttore interessato.
• L’articolo 6 stabilisce gli obblighi e le responsabilità del
produttore. Degna di nota l’im-
posizione di un sistema di controllo della produzione che il
produttore dovrà porre in essere
per garantire la conformità della
produzione al prototipo omologato. In analogia poi alla normativa sugli estintori portatili e carrellati, il produttore è tenuto come si è detto in precedenza a
Tabella 3
CARATTERISTICHE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO
Tipo di applicazione
1° Classe
diretta
2° classe
diretta
3° classe
indiretta
Tempo di applicazione
di estinzione (max.)
3 min.
5 min.
5 min.
Tempo di attesa
5 min.
5 min.
5 min.
15 min.
10 min.
5 min.
15 min.
10 min.
5 min.
15 min.
10 min.
5 min.
Resistenza
alla riaccensione
Livello A
Livello B
Livello C
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emettere la dichiarazione di
conformità nonché ad apporre
sul prodotto il relativo marchio.
• Di notevole interesse l’articolo
7 relativo ai controlli in materia, di
competenza del Ministero dell’Interno. Tale controllo potrà essere
effettuato sia in fase di produzione che di commercializzazione,
sia sul prodotto già utilizzato.
• Gli articoli 4, 8 e 9 stabiliscono le procedure secondo le quali
il Ministero dell’Interno e in particolare il Centro Studi ed Esperienze operano in materia di certificazione ed omologazione.
• L’articolo 10 infine, relativo alle norme transitorie, impone due
termini: il primo relativo alla fase
di produzione, per la quale a partire dal gennaio 1997 sarà possibile produrre liquidi schiumogeni
a bassa espansione solo se
omologati ai sensi del decreto di
cui trattasi, il secondo relativo alla fase di utilizzazione, per cui a
decorrere dal novembre 2001
tutti i liquidi schiumogeni i cui
prototipi non siano stati omologati ai sensi del citato decreto dovranno essere ritirati dall’esercizio e resi inutilizzabili a cura del
produttore o dell’esercente.
LIQUIDI
SCHIUMOGENI
Tabella 4
CAPACITÀ ESTINGUENTI ORIENTATIVE
Classificazione
Estinzione
(classi)
Riaccensione
(livelli)
Film
su idrocarburi
Base proteinica
Proteinico
3
A-B
No
Fluoroproteinico
1
2
3
B-C
A-B
A
No
No
No
Alcoli resistenti
come
fluoroproteinico
come
fluoroproteinico
come
fluoroproteinico
Filmante o A.F.F.F.
1
2
3
c
B-C
B-C
Sì
Sì
Sì
Sintetico
3
B-C
No
come filmante
o A.F.F.F.
A-B-C
Sì
Base sintetica
Alcoli resistenti
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