4.3 I liquidi schiumogeni a bassa espansione. - vigili del fuoco
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4.3 I liquidi schiumogeni a bassa espansione. - vigili del fuoco
I LIQUIDI SCHIUMOGENI A BASSA ESPANSIONE Un ulteriore tassello nel quadro normativo dei “prodotti” antincendio. Le norme tecnico procedurali per la classificazione e l’omologazione. Dott. ing. Aldo Irace - Direttore del Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze Antincendi Premessa Il decreto ministeriale 31 luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi” prevedeva al titolo XVII l’obbligo, tra l’altro, dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno delle “sostanze speciali per l’estinzione degli incendi”. Per dare concreta attuazione all’obbligo dell’approvazione si è resa necessaria la predisposizione di norme tecniche e procedurali relative ai prodotti di cui trattasi. E’ interessante osservare come nel tempo si è andato evolvendo il modo di operare dell’Amministrazione per dare concreta attuazione agli adempimenti cui si è fatto cenno. Inizialmente le norme tecnicoprocedurali poste a base dell’approvazione venivano predisposte dal Ministero dell’Interno e in particolare dal Centro Studi ed Esperienze sotto forma di disposizioni a carattere interno quali norme e procedure di prova di laboratorio, capitolati e simili. Successivamente l’Amministrazione ha inteso dare una maggiore valenza al corpo tecni- co normativo favorendo la partecipazione dei propri esperti all’elaborazione delle norme che andavano definendosi in campo internazionale, in particolare europeo. Un ulteriore passo avanti verso un più compiuto allineamento con le iniziative della CEE in materia Dalle norme tecniche a carattere “volontario” al Decreto Ministeriale 13 novembre 1995 di normazione sui prodotti, è stato fatto quando a seguito dell’emanazione da parte della CEE della Direttiva 83/189 del 28.3.1983 relativa alla procedura d’informazione nonché della Risoluzione del Consiglio del 7.5.1985, si è venuta a delineare nell’ambito dei paesi membri della Comunità Europea una nuova strategia in materia di armonizzaANTINCENDIO aprile 1996 zione tecnica e normalizzazione. Coerentemente infatti al nuovo approccio delineato dagli organi comunitari, il Ministero dell’Interno e per esso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha convenuto, come prassi generale anche se non esclusiva, di rinviare a norme tecniche a carattere “volontario” l’indicazione puntuale delle caratteristiche, prestazioni e metodologie di valutazione dei prodotti nel settore della sicurezza dall’incendio, esercitando però nel contempo un’azione determinante d’indirizzo, di coordinamento nonché di partecipazione diretta all’elaborazione della norma stessa. E’ in tale ottica che va inquadrata la convenzione stipulata tra il Corpo nazionale Vigili del Fuoco e gli Organi di normazione nazionali UNI e CEI. Uno dei più recenti risultati di quest’ultimo modo di procedere è stata l’emanazione della norma UNI 9493/CNVVF/CPAI “Liquidi schiumogeni a bassa espansione”. L’iter normativo ha poi trovato il suo coronamento con l’emanazione del Decreto Ministeriale 13 novembre 1995 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiu13 LIQUIDI SCHIUMOGENI mogeni a bassa espansione” (riportato in questo numero nella rubrica Normativa). Aspetti tecnici della norma UNI/CNVVF 9493 Generalità Scopo della norma è stabilire i requisiti e le modalità di prova atte a qualificare i liquidi schiumogeni a bassa espansione. Il campo di applicazione si riferisce ai liquidi schiumogeni utilizzabili per il controllo, lo spegnimento e l’inibizione alla riaccensione di incendi di combustibili non miscibili con l’acqua. Termini e definizioni Vengono dati i termini e le definizioni delle grandezze e dei parametri fondamentali di un liquido schiumogeno come segue: schiuma (antincendio): insieme di bolle ottenute, con aria o gas, da soluzioni acquose di concentrati schiumogeni; soluzione schiumogena: liquido atto alla formazione di schiuma mediante incorporazione di aria o gas; concentrato schiumogeno: liquido da diluire in acqua, dolce o di mare (nella misura consigliata dal produttore), per formare la soluzione schiumogena; rapporto di espansione (R.E.): rapporto tra il volume della schiuma ed il volume della soluzione con la quale la schiuma è stata prodotta: - bassa espansione: R.E. 1 a 20 14 - media espansione: R.E. 20 a 200 - alta espansione: R.E. oltre 200. Drenaggio del 25%: tempo impiegato dal 25% della soluzione schiumogena originaria per drenare dalla schiuma prodotta. Drenaggio del 50%: tempo impiegato dal 50% del volume della soluzione schiumogena originaria per drenare dalla schiuma prodotta. Applicazione indiretta o dolce: tipo di applicazione in cui la schiuma viene indirettamente versata sulla superficie del combustibile, per scorrimento su di una parete (parete di serbatoio o altra superficie) e successivo spandimento sulla superficie del liquido infiammabile. Applicazione diretta o forzata: tipo di applicazione mediante la quale la schiuma viene fatta cadere direttamente sulla superficie del liquido in fiamme. Classificazione Viene stabilito un duplice criterio di classificazione, il primo, tradizionale, sulla base della composizione chimica, il secondo, di nuova formulazione, sulla base delle caratteristiche di comportamento al fuoco. Per quanto attiene il primo criterio, si ripropone la consueta suddivisione in schiumogeni proteinici, fluoroproteinici, sintetici, filmanti e per solventi polari. Per quanto attiene il secondo criterio si riporta la tabella 1 che riproduce il punto 5.2 della norma UNI-VVF di cui si parla. ANTINCENDIO aprile 1996 Imballo e marcatura Di notevole importanza l’obbligo di riportare sull’imballo un’etichetta da cui risultino le caratteristiche fondamentali del prodotto, le sue prestazioni, i consigli di uso. In particolare devono essere indicate: - le classi di incendio per le quali lo schiumogeno è adatto (A, B, C, D) - il tipo di schiumogeno (classificazione chimica, classe e livello di appartenenza, nonché la concentrazione d’uso consigliata) - le informazioni sugli eventuali e ffetti fisiologici dannosi e le misure d’intervento necessarie - la temperatura di stoccaggio. Requisiti Vanno distinti in dipendenza della loro influenza sulla conservabilità e impiego del liquido schiumogeno e sull’ef f i c a c i a d’estinzione delle schiume. Tra quelli della prima categoria citiamo in particolare, la stabilità a caldo, la stabilità a freddo, l’attitudine a formare sedimenti, la viscosità, l’indice di pH, l’indice di corrosione. Per ciascuno di questi la norma stabilisce le modalità di prova e i valori ammissibili. Tra quelli della seconda categoria vanno compresi la fluidità della schiuma, la sua stabilità al drenaggio, la sua stabilità al calore, la sua stabilità agli inquinanti, la sua stabilità a rotture meccaniche del manto. La valutazione del drenaggio si esegue con una metodologia “ad hoc” LIQUIDI SCHIUMOGENI unitamente alla valutazione del rapporto di espansione e i relativi valori consentiti sono riportati nella tabella 2. Gli altri parametri vengono valutati indirettamente con la prova di estinzione di incendio. Le tabelle 3 e 4 riportano rispettivamente le prestazioni che devono essere assicurate dai diversi liquidi schiumogeni in dipendenza della classe di comportamento al fuoco attribuibile e le capacità estinguenti conseguibili dalle schiume prodotte dai liquidi schiumogeni distinti sulla base della loro composizione chimica. Aspetti essenziali del decreto 13 novembre 1995 Il decreto di cui si parla non costituisce un puro e semplice recepimento nel corpo normativo di prevenzione incendi della norma UNI/CNVVF 9493 ma oltre a fare riferimento a questa per gli aspetti tecnici che accoglie “in toto”, stabilisce altresì norme, criteri e procedure per la classificazione della capacità estinguente e l’omologazione dei liquidi schiumogeni a bassa espansione. • Con l’articolo 1 si stabilisce che la classificazione dei liquidi schiumogeni va fatta secondo quanto stabilito nella norma UNI/CNVVF 9493. Con l’articolo 2 s’impone nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi l’obbligo d’impiego di liquidi schiumogeni omologati. Al produttore è imposto l’obbligo del rilascio di una “Dichiarazione di conformità” che garantisce la conformità del prodotto commercializzato al prototipo omologato; al responsabile dell’attività è fatto obbligo di tenere a disposizione dei competenti organi di controllo, nella fattispe- cie ad esempio i Comandi Provinciali VVF, la suddetta dichiarazione di conformità. • L’articolo 4 stabilisce le procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’omologazione. Degno di nota l’obbligo del Ministero dell’Interno di rendere noto e di tenere costantemente aggiornato, con periodicità semestrale, l’elenco dei prodotti omologati. Ciò al fine di rendere un servizio nei confronti di quanti intendano per obbligo o per scelta utilizzare liquidi schiumogeni e nello stesso tempo rendere più agevole l’eff e t t u azione dei controlli da parte delle autorità competenti che lo stesso decreto prevede. • L’articolo 5 riguarda i liquidi schiumogeni commercializzati in Italia e di provenienza da un paese della Comunità Europea. L’utilizzo degli stessi nelle attività soggette alle norme di preTabella 1 CLASSIFICAZIONE SECONDO LE CARATTERISTICHE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO 1° classe: Ottima capacità estinguente se si ottiene l’estinzione con getto diretto, secondo la procedura standard, entro 3 minuti. 2° classe: Buona capacità estinguente se si ottiene l’estinzione, con getto diretto, entro 5 minuti. 3° classe: Normale capacità estinguente se si ottiene l’estinzione, con getto indiretto, entro 5 minuti. Livello A: La resistenza alla riaccensione supera i 15 minuti. Livello B: La resistenza alla riaccensione supera i 10 minuti. Livello C: La resistenza alla riaccensione supera i 5 minuti. ANTINCENDIO aprile 1996 15 LIQUIDI SCHIUMOGENI Tabella 2 PROPRIETA’ FISICHE DELLA SCHIUMA Classificazione Proteinico Fluoroproteinico Filmante o A.F.F.F. Sintetico Per liquidi polari base proteinica base sintetica R.E. min. Tempo di drenaggio min. 25% 50% 6 7 8 9 6:00 5:00 2:30 9:00 9:00 8:00 4:00 14:00 6 7 6:00 10:00 10:00 15:00 venzione incendi è possibile solo dopo riconoscimento del Ministero dell’Interno rilasciato a seguito di esame della documentazione presentata dal produttore interessato. • L’articolo 6 stabilisce gli obblighi e le responsabilità del produttore. Degna di nota l’im- posizione di un sistema di controllo della produzione che il produttore dovrà porre in essere per garantire la conformità della produzione al prototipo omologato. In analogia poi alla normativa sugli estintori portatili e carrellati, il produttore è tenuto come si è detto in precedenza a Tabella 3 CARATTERISTICHE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO Tipo di applicazione 1° Classe diretta 2° classe diretta 3° classe indiretta Tempo di applicazione di estinzione (max.) 3 min. 5 min. 5 min. Tempo di attesa 5 min. 5 min. 5 min. 15 min. 10 min. 5 min. 15 min. 10 min. 5 min. 15 min. 10 min. 5 min. Resistenza alla riaccensione Livello A Livello B Livello C 16 ANTINCENDIO aprile 1996 emettere la dichiarazione di conformità nonché ad apporre sul prodotto il relativo marchio. • Di notevole interesse l’articolo 7 relativo ai controlli in materia, di competenza del Ministero dell’Interno. Tale controllo potrà essere effettuato sia in fase di produzione che di commercializzazione, sia sul prodotto già utilizzato. • Gli articoli 4, 8 e 9 stabiliscono le procedure secondo le quali il Ministero dell’Interno e in particolare il Centro Studi ed Esperienze operano in materia di certificazione ed omologazione. • L’articolo 10 infine, relativo alle norme transitorie, impone due termini: il primo relativo alla fase di produzione, per la quale a partire dal gennaio 1997 sarà possibile produrre liquidi schiumogeni a bassa espansione solo se omologati ai sensi del decreto di cui trattasi, il secondo relativo alla fase di utilizzazione, per cui a decorrere dal novembre 2001 tutti i liquidi schiumogeni i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del citato decreto dovranno essere ritirati dall’esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell’esercente. LIQUIDI SCHIUMOGENI Tabella 4 CAPACITÀ ESTINGUENTI ORIENTATIVE Classificazione Estinzione (classi) Riaccensione (livelli) Film su idrocarburi Base proteinica Proteinico 3 A-B No Fluoroproteinico 1 2 3 B-C A-B A No No No Alcoli resistenti come fluoroproteinico come fluoroproteinico come fluoroproteinico Filmante o A.F.F.F. 1 2 3 c B-C B-C Sì Sì Sì Sintetico 3 B-C No come filmante o A.F.F.F. A-B-C Sì Base sintetica Alcoli resistenti ANTINCENDIO aprile 1996 17