Slide Disoccupazione - Dipartimento di Scienze Sociali ed
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LA PROTEZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA: LE RIFORME DEL 2012 E DEL 2015 25/05/2015 1 L’ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA: LE RAGIONI DI UNA RIFORMA 1) Quale inclusione? La maggior parte dei disoccupati NON godeva di un sostegno al reddito 2) Quale generosità? Tassi di rimpiazzo e durata estremamente variabili 3) Quanto spendiamo per i disoccupati? La quota più bassa del PIL fra i maggiori paesi dell’UE: 2,9% (media UE28 nel 2011: 5,6%*) *Fonte: Eurostat, novembre 2013 25/05/2015 2 Disoccupazione e mercato del lavoro Diminuisce la flessibilità in entrata MA aumenta la flessibilità in uscita Per i neoassunti con il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si ridimensionano le tutele NEL rapporto di lavoro, circoscrivendo il campo di applicazione della reintegrazione (licenziamenti nulli e discriminatori, e specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato) e introducendo una tutela monetaria crescente È necessario rafforzare le tutele NEL mercato del lavoro, per assistere il disoccupato nei periodi di non lavoro e aiutarlo nel reperimento di una nuova occupazione Tutto ciò a costo zero (neutralità finanziaria) ovvero con individuazione dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dei corrispondenti mezzi di copertura (art. 81, par. 3, Cost.: “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”) 25/05/2015 3 ISTAT – OCCUPATI E DISOCCUPATI Dati relativi all’anno 2014 (2.3.2015) Il tasso di disoccupazione in Italia è del 12,7% (+0,6% rispetto alla media 2013); L’incidenza della disoccupazione di lunga durata (12 mesi o più) si situa al 60,7% (+ 4,3% rispetto alal media 2013) Si registra una percentuale elevata di disoccupazione giovanile (42,7%, + 2,6% rispetto alla media 2013) per la fascia di età 15-24 anni (I Paesi membri con il tasso di disoccupazione giovanile minore sono la Germania (7,1%), Austria (8,2%), e la Danimarca (10,8%), mentre quelli con il tasso più elevato insieme all’Italia, sono Spagna (50,9%), Grecia (50,6% nel novembre 2014), e Croazia (44,1% nell’ultimo trimestre)*. Il tasso di inattività si situa al 36,1% (-0,6% su base annua. La riduzione interessa principlamente la popolazione femminile) * Dati Eurostat, situazione al gennaio 2015 4 L’ECCEDENZA DI PERSONALE PUÒ ESSERE: Temporanea - Occorre un sostegno a I e L necessario a superare il momento temporaneo di difficoltà - La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria 25/05/2015 Definitiva - Licenziamento individuale/collettivo - Occorrono strumenti di sostegno a favore dei lavoratori espulsi - Gli ammortizzatori sociali (dall’Aspi alla Naspi) 5 DISOCCUPAZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: I DIVERSI STRUMENTI DI TUTELA Sospensione temporanea dal lavoro “qualificata”: Disoccupazione (perdita del lavoro) indennita’ di mobilita’ + Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria + fondi di solidarieta’ (l. 92/2012) 25/05/2015 trattamento ordinario di disoccupazione + trattamento a requisiti ridotti/ Aspi e miniAspi (l. n. 92/2012) Naspi e Asdi (l. n. 183/2014) 6 GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: UN QUADRO DI SINTESI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): Strumento volto a salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria (è circoscritto al lavoro subordinato e copre solo una parte di questo). Le riforme del 2012 e 2014-15 mirano a razionalizzare la normativa in materia d'integrazione salariale. La legge 92/12 ha istituito i Fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla CIG, sia in seno ai sistemi della bilateralità consolidata, sia, per tutti gli altri, in seno all’INPS (Cfr. l. 92/12, art. 3 co. 19 e ss.). INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione del lavoratore causata da un licenziamento collettivo, posto in essere da specifiche imprese, in vista di un suo ricollocamento. Sarà abolita dal 1° gennaio 2017 (l. n. 92/2012) INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione involontaria. Dal 1° gennaio 2013 è sostituita dall’ASpI; dal 1° maggio 2015 l’Aspi sara sostituita dalla NASpI 25/05/2015 7 LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: GLI OBIETTIVI PRINCIPALI Gli interventi riguardano sia le tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) sia, soprattutto, quelle in caso di perdita del lavoro Obiettivo della RIFORMA DEL 2012: migliorare l’efficienza, la coerenza e l’equità dei trattamenti di disoccupazione e delle politiche attive per il lavoro, in una prospettiva di universalizzazione della protezione e di rafforzamento dell’occupabilità Obiettivo della RIFORMA DEL 2014: omogeneizzare le discipline previgenti; assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori; incrementare la durata massima per i lavoratori con carriere contributive piu' rilevanti; universalizzare il campo di applicazione dell'ASpI; favorire il coinvolgimento attivo degli espulsi dal mercato del lavoro ovvero dei beneficiari degli ammortizzatori sociali In entrambi gli interventi è forte l’esigenza di razionalizzare e rafforzare il collegamento con le politiche attive del lavoro 25/05/2015 8 L’estinzione del rapporto di lavoro. L’evoluzione degli strumenti, in sintesi Trattamento di disoccupazione ordinario (anni ‘30); Dal 2013: Indennità di mobilità (1991); Aspi Trattamento a requisiti ridotti (1988); 25/05/2015 MiniAspi Dal 1 maggio 2015: Naspi Asdi 9 LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE LEGGE n. 92/2012 Modalità: Introduzione di un’unica prestazione (ASpI), rafforzata nella misura e nella durata di percezione (rispetto al precedente trattamento ordinario di disoccupazione) Ad essa si affiancano: la miniASpI; l’indennita’ una tantum per i lavoratori a progetto LEGGE N. 183/2014 (L. DELEGA) Modalità: Introduzione di un’unica prestazione (Naspi); Introduzione dell’assegno sociale di disoccupazione (ASdI); Introduzione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL); Introduzione del nuovo “contratto di ricollocazione”, in un ottica di rafforzamento delle politiche attive. 25/05/2015 10 ASPI, MINIASPI E NASPI: GLI ELEMENTI IN COMUNE Gli isituti nascono dalla necessità di semplificare il sistema e renderlo più efficiente ed equo Presupposto dell’evento protetto: la situazione di “disoccupazione involontaria” (restano esclusi i part-timers verticali su base ciclica) La prestazione è condizionata al mantenimento della situazione di disoccupazione (ricerca attiva del lavoro e reinserimento nel tessuto produttivo); la l. 92/2012 ha inasprito il parametro economico del lavoro accettabile (“congruo)”: il disoccupato decade dal trattamento quando: a) rifiuta ingiustificatamente di partecipare ad un’azione di politica attiva di lavoro proposta dai servizi competenti, o non vi partecipa regolarmente; b) non accetta un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (art. 4, co. 41), nel rispetto di limiti geografici (50 km) e temporali (80 minuti con il trasporto pubblico) 25/05/2015 11 CHE COSA È L’ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO) Sostituisce, a decorrere dal 1°gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di mobilità Evento protetto: la «disoccupazione involontaria» (esclusione dei part-timers verticali su base ciclica) Maggiore equità MA mancata universalizzazione. Restano esclusi gli inoccupati, i disoccupati di lungo periodo, i lavoratori autonomi e ampie tipologie di lavoratori precari Requisiti di accesso (gli stessi del trattamento ordinario di disoccupazione) Entrata a regime del meccanismo: 1 gennaio 2017 Durata: aumentata; è determinata in base all’età anagrafica del beneficiario (1218 mesi) Importo: aumentato, ma sempre nei limiti di un massimale La prestazione è condizionata alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione 25/05/2015 12 CHE COSA E’ LA MINI ASPI Sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti E’ rivolta ai lavoratori occupati saltuariamente ed i lavoratori stagionali, che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni; Il requisito di accesso è la sola presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI (si applica, in generale, la normativa dell’ASpI) La durata massima e’ pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno (trattamento breve) Il FINANZIAMENTO di Aspi e MiniAspi (l. n. 92/2012): • Nuovo contributo addizionale del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato; • Nuovo contributo da versare all’Inps in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbe diritto all’ASpI (c.d. ticket 25/05/2015 13 licenziamento) LA DELEGA CONTENUTA NELLA L. N. 183/2014: I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento ...; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. 14 Il d.lgs. n. 22 del 2015 Il decreto legislativo n. 22/2015 si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti, rispettivamente, la Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Titolo I, articoli 1-14), l’Indennità di disoccupazione per i collaboratori (Titolo II, articolo 15), l’Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16), il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17) e le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 1819). 25/05/2015 15 “La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-Aspi introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015” (art. 1) “Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili” (art. 14) 25/05/2015 16 Dall’Aspi alla Naspi la Naspi è istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 sostituisce l’Aspi e la mini-Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 permanenza dell’ASpI e della mini-ASpI per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 30 aprile 2015 l’introduzione della Naspi non comporta il superamento dell’indennità di mobilità, che rimane regolata nei termini di cui alla Legge Fornero 25/05/2015 17 La NASpI (dal 1° maggio 2015) Non cambiano i destinatari Tutela la perdita involontaria del lavoro Requisiti di accesso vengono ridimensionati (13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno) Importo rapportato a retribuzione di ultimi quattro anni (stesso calcolo di Aspi); massimale mensile pari a 1300 €; decalage (ma – 3% al mese a partire dal 91°giorno) Durata: dipende da anzianità contributiva del lavoratore (si prescinde da età anagrafica): max 24 mesi (18 mesi, a partire da 1/1/2017) Rimodulazione di contribuzione figurativa, con apposizione di un limite retributivo massimo (penalizza l’accesso alla pensione) Incentivo all’autoimprenditorialità; compatibilità e cumulabilità con lavoro subordinato e autonomo Condizionalità (ricerca attiva di occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo: rinvio ad apposito decreto legislativo) 25/05/2015 18 Da l’Aspi alla Naspi Stretta relazione con l’anzianità contributiva del lavoratore Condizioni di accesso più agevoli beneficiari Aumenta la durata (fino al 2017) e diventa omogenea per tutti i disoccupati L’importo aumenta nel breve periodo, ma diminuisce all’aumentare della durata di godimento 25/05/2015 aumenta la platea dei 19 “Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili” (art. 14) La dote economica al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario dell’Aspi (co. 10- La normativa sul finanziamento bis, l. n. 92/2012, introdotto dall’art. 7, co. 5, lett. b), d.l. 28.6.2013, n. 76, conv. in l. 9.8.2013, n. 99) 25/05/2015 20 La DISS-COLL E’ rivolta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto E’ misura sperimentale per il 2015. Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2015, l’efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano l’indennità una tantum per i collaboratori, prevedendo un periodo di sperimentazione più breve (un anno) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega (periodo “almeno biennale”); E’ riconosciuta in presenza di specifici requisiti di accesso La modalita’ di calcolo e` la stessa della NASpI, così come il regime di decalage La durata massima di erogazione e’ pari a sei mesi Regime di condizionalità Per il periodo di fruizione del trattamento non sono riconosciuti i contributi figurativi 25/05/2015 21 L’ASDI (Assegno di disoccupazione) E’ la prima forma di prestazione assistenziale per la disoccupazione Ha carattere sperimentale (per l’anno 2015), a decorrere dal 1 maggio 2015 E’ rivolto ai soli percettori della NASpI, che ne abbiano fruito per l’intera durata e che siano in una condizione economica di bisogno E’ prioritariamente riservata ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai soggetti “in età vicina al pensionamento” E’ erogato nei limiti di un plafond di risorse (200 ml.) E’ erogato per una durata massima di sei mesi L’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e comunque non superiore all’assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi di famiglia L’erogazione è condizionata all’adesione a un progetto personalizzato di “laboriosità” Le modalità attuative saranno definite in apposito decreto ministeriale 25/05/2015 22