Slide Disoccupazione - Dipartimento di Scienze Sociali ed

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Slide Disoccupazione - Dipartimento di Scienze Sociali ed
LA PROTEZIONE DELLA
DISOCCUPAZIONE IN ITALIA:
LE RIFORME DEL 2012 E DEL 2015
25/05/2015
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L’ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA:
LE RAGIONI DI UNA RIFORMA
1) Quale inclusione?
La maggior parte dei disoccupati NON godeva di un sostegno al reddito
2) Quale generosità?
Tassi di rimpiazzo e durata estremamente variabili
3) Quanto spendiamo per i disoccupati?
La quota più bassa del PIL fra i maggiori paesi dell’UE: 2,9% (media UE28 nel 2011: 5,6%*)
*Fonte: Eurostat, novembre 2013
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Disoccupazione e mercato del lavoro
 Diminuisce la flessibilità in entrata MA aumenta la flessibilità in uscita
 Per i neoassunti con il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti si ridimensionano le tutele NEL rapporto di lavoro,
circoscrivendo il campo di applicazione della reintegrazione
(licenziamenti nulli e discriminatori, e specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato) e introducendo una tutela
monetaria crescente
 È necessario rafforzare le tutele NEL mercato del lavoro, per assistere il
disoccupato nei periodi di non lavoro e aiutarlo nel reperimento di una
nuova occupazione
 Tutto ciò a costo zero (neutralità finanziaria) ovvero con individuazione
dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dei
corrispondenti mezzi di copertura (art. 81, par. 3, Cost.: “Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”)
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ISTAT – OCCUPATI E DISOCCUPATI
Dati relativi all’anno 2014 (2.3.2015)
 Il tasso di disoccupazione in Italia è del 12,7% (+0,6% rispetto alla
media 2013);
 L’incidenza della disoccupazione di lunga durata (12 mesi o più) si
situa al 60,7% (+ 4,3% rispetto alal media 2013)
 Si registra una percentuale elevata di disoccupazione giovanile
(42,7%, + 2,6% rispetto alla media 2013) per la fascia di età 15-24
anni (I Paesi membri con il tasso di disoccupazione giovanile minore sono la
Germania (7,1%), Austria (8,2%), e la Danimarca (10,8%), mentre quelli con il
tasso più elevato insieme all’Italia, sono Spagna (50,9%), Grecia (50,6% nel
novembre 2014), e Croazia (44,1% nell’ultimo trimestre)*.
 Il tasso di inattività si situa al 36,1% (-0,6% su base annua. La
riduzione interessa principlamente la popolazione femminile)
* Dati Eurostat, situazione al gennaio 2015
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L’ECCEDENZA DI PERSONALE PUÒ ESSERE:
 Temporanea
- Occorre un sostegno a
I e L necessario a
superare il momento
temporaneo di
difficoltà
- La Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria e
Straordinaria
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 Definitiva
- Licenziamento
individuale/collettivo
- Occorrono strumenti di
sostegno a favore dei
lavoratori espulsi
- Gli ammortizzatori
sociali (dall’Aspi alla
Naspi)
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DISOCCUPAZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
I DIVERSI STRUMENTI DI TUTELA
Sospensione temporanea
dal lavoro “qualificata”:
Disoccupazione
(perdita del lavoro)
 indennita’ di mobilita’ +
Cassa integrazione
guadagni ordinaria e
straordinaria +
fondi di solidarieta’
(l. 92/2012)
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trattamento ordinario di
disoccupazione +
trattamento a requisiti
ridotti/
 Aspi e miniAspi (l. n.
92/2012)
 Naspi e Asdi (l. n.
183/2014)
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GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO:
UN QUADRO DI SINTESI
 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): Strumento volto a salvaguardare,
durante fasi di contrazione dell’attività aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e
l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita
dall’intervento di una prestazione indennitaria (è circoscritto al lavoro subordinato e
copre solo una parte di questo). Le riforme del 2012 e 2014-15 mirano a razionalizzare
la normativa in materia d'integrazione salariale. La legge 92/12 ha istituito i Fondi di
solidarietà per i settori non coperti dalla CIG, sia in seno ai sistemi della bilateralità
consolidata, sia, per tutti gli altri, in seno all’INPS (Cfr. l. 92/12, art. 3 co. 19 e ss.).
 INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti della
disoccupazione del lavoratore causata da un licenziamento collettivo, posto in essere da
specifiche imprese, in vista di un suo ricollocamento. Sarà abolita dal 1° gennaio 2017
(l. n. 92/2012)
 INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre gli effetti della
disoccupazione involontaria. Dal 1° gennaio 2013 è sostituita dall’ASpI; dal 1°
maggio 2015 l’Aspi sara sostituita dalla NASpI
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LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE:
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
 Gli interventi riguardano sia le tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs,
fondi di solidarietà) sia, soprattutto, quelle in caso di perdita del lavoro
 Obiettivo della RIFORMA DEL 2012: migliorare l’efficienza, la coerenza e l’equità
dei trattamenti di disoccupazione e delle politiche attive per il lavoro, in una
prospettiva di universalizzazione della protezione e di rafforzamento
dell’occupabilità
 Obiettivo della RIFORMA DEL 2014: omogeneizzare le discipline previgenti;
assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori; incrementare la durata massima per i lavoratori
con carriere contributive piu' rilevanti; universalizzare il campo di applicazione
dell'ASpI; favorire il coinvolgimento attivo degli espulsi dal mercato del lavoro
ovvero dei beneficiari degli ammortizzatori sociali
 In entrambi gli interventi è forte l’esigenza di razionalizzare e rafforzare il
collegamento con le politiche attive del lavoro
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L’estinzione del rapporto di lavoro.
L’evoluzione degli strumenti, in sintesi
Trattamento di
disoccupazione
ordinario (anni
‘30);
Dal 2013:
Indennità di
mobilità (1991);
Aspi
Trattamento a
requisiti ridotti
(1988);
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MiniAspi
Dal 1 maggio
2015:
Naspi
Asdi
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LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE:
LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
LEGGE n. 92/2012
 Modalità:
 Introduzione di un’unica prestazione
(ASpI), rafforzata nella misura e
nella durata di percezione (rispetto
al precedente trattamento ordinario
di disoccupazione)
 Ad essa si affiancano: la miniASpI;
l’indennita’ una tantum per i
lavoratori a progetto
LEGGE N. 183/2014 (L. DELEGA)
 Modalità:
 Introduzione di un’unica
prestazione (Naspi);
 Introduzione dell’assegno sociale di
disoccupazione (ASdI);
 Introduzione dell’indennità di
disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (DIS-COLL);
 Introduzione del nuovo “contratto di
ricollocazione”, in un ottica di
rafforzamento delle politiche attive.
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ASPI, MINIASPI E NASPI:
GLI ELEMENTI IN COMUNE



Gli isituti nascono dalla necessità di semplificare il sistema e renderlo più
efficiente ed equo
Presupposto dell’evento protetto: la situazione di “disoccupazione
involontaria” (restano esclusi i part-timers verticali su base ciclica)
La prestazione è condizionata al mantenimento della situazione di
disoccupazione (ricerca attiva del lavoro e reinserimento nel tessuto
produttivo); la l. 92/2012 ha inasprito il parametro economico del lavoro
accettabile (“congruo)”: il disoccupato decade dal trattamento quando: a)
rifiuta ingiustificatamente di partecipare ad un’azione di politica attiva di lavoro
proposta dai servizi competenti, o non vi partecipa regolarmente; b) non accetta
un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20
per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (art. 4, co. 41),
nel rispetto di limiti geografici (50 km) e temporali (80 minuti con il trasporto
pubblico)
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CHE COSA È L’ASPI
(ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO)
 Sostituisce, a decorrere dal 1°gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione







ordinaria e l’indennità di mobilità
Evento protetto: la «disoccupazione involontaria» (esclusione dei part-timers
verticali su base ciclica)
Maggiore equità MA mancata universalizzazione. Restano esclusi gli inoccupati,
i disoccupati di lungo periodo, i lavoratori autonomi e ampie tipologie di
lavoratori precari
Requisiti di accesso (gli stessi del trattamento ordinario di disoccupazione)
Entrata a regime del meccanismo: 1 gennaio 2017
Durata: aumentata; è determinata in base all’età anagrafica del beneficiario (1218 mesi)
Importo: aumentato, ma sempre nei limiti di un massimale
La prestazione è condizionata alla presenza e permanenza dello stato di
disoccupazione
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CHE COSA E’ LA MINI ASPI
 Sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
 E’ rivolta ai lavoratori occupati saltuariamente ed i lavoratori stagionali, che non
possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni;
 Il requisito di accesso è la sola presenza di almeno 13 settimane di contribuzione
negli ultimi 12 mesi;
 L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI (si
applica, in generale, la normativa dell’ASpI)
 La durata massima e’ pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo
anno (trattamento breve)
 Il FINANZIAMENTO di Aspi e MiniAspi (l. n. 92/2012):
• Nuovo contributo addizionale del 1,4% per i lavoratori non a tempo
indeterminato;
• Nuovo contributo da versare all’Inps in tutti i casi di interruzione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che darebbe diritto all’ASpI (c.d. ticket
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licenziamento)
LA DELEGA CONTENUTA NELLA L. N. 183/2014:
I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con
omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti
brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del
lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più
rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento
...;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione,
eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in
disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della
situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
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Il d.lgs. n. 22 del 2015
Il decreto legislativo n. 22/2015 si compone di 19
articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti,
rispettivamente, la Nuova Assicurazione sociale per
l’impiego (Titolo I, articoli 1-14), l’Indennità di
disoccupazione per i collaboratori (Titolo II, articolo
15), l’Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16),
il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17) e le
disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 1819).
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“La Naspi sostituisce le prestazioni di Aspi e mini-Aspi
introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° maggio 2015” (art. 1)
“Alla Naspi si applicano le disposizioni in
materia di Aspi in quanto compatibili” (art. 14)
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Dall’Aspi alla Naspi
 la Naspi è istituita a decorrere dal 1° maggio 2015
 sostituisce l’Aspi e la mini-Aspi con riferimento agli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015
 permanenza dell’ASpI e della mini-ASpI per tutti gli eventi
di disoccupazione che si verificheranno entro il 30 aprile 2015
 l’introduzione della Naspi non comporta il superamento
dell’indennità di mobilità, che rimane regolata nei termini di
cui alla Legge Fornero
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La NASpI (dal 1° maggio 2015)
 Non cambiano i destinatari
 Tutela la perdita involontaria del lavoro
 Requisiti di accesso vengono ridimensionati (13 settimane di contributi negli





ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno)
Importo rapportato a retribuzione di ultimi quattro anni (stesso calcolo di
Aspi); massimale mensile pari a 1300 €; decalage (ma – 3% al mese a partire
dal 91°giorno)
Durata: dipende da anzianità contributiva del lavoratore (si prescinde da età
anagrafica): max 24 mesi (18 mesi, a partire da 1/1/2017)
Rimodulazione di contribuzione figurativa, con apposizione di un limite
retributivo massimo (penalizza l’accesso alla pensione)
Incentivo all’autoimprenditorialità; compatibilità e cumulabilità con lavoro
subordinato e autonomo
Condizionalità (ricerca attiva di occupazione e reinserimento nel tessuto
produttivo: rinvio ad apposito decreto legislativo)
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Da l’Aspi alla Naspi

Stretta relazione con l’anzianità contributiva del lavoratore

Condizioni di accesso più agevoli
beneficiari

Aumenta la durata (fino al 2017) e diventa omogenea per tutti i
disoccupati

L’importo aumenta nel breve periodo, ma diminuisce
all’aumentare della durata di godimento
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aumenta la platea dei
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“Alla Naspi si applicano le disposizioni in
materia di Aspi in quanto compatibili” (art. 14)
La dote economica al datore
di lavoro che, senza esservi
tenuto, assuma a tempo
pieno e indeterminato il
beneficiario dell’Aspi (co. 10-
La normativa sul
finanziamento
bis, l. n. 92/2012, introdotto dall’art. 7,
co. 5, lett. b), d.l. 28.6.2013, n. 76, conv.
in l. 9.8.2013, n. 99)
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La DISS-COLL
 E’ rivolta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa






e a progetto
E’ misura sperimentale per il 2015. Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2015,
l’efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano l’indennità una
tantum per i collaboratori, prevedendo un periodo di sperimentazione più breve
(un anno) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega (periodo “almeno
biennale”);
E’ riconosciuta in presenza di specifici requisiti di accesso
La modalita’ di calcolo e` la stessa della NASpI, così come il regime di
decalage
La durata massima di erogazione e’ pari a sei mesi
Regime di condizionalità
Per il periodo di fruizione del trattamento non sono riconosciuti i contributi
figurativi
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L’ASDI (Assegno di disoccupazione)
 E’ la prima forma di prestazione assistenziale per la disoccupazione
 Ha carattere sperimentale (per l’anno 2015), a decorrere dal 1 maggio 2015
 E’ rivolto ai soli percettori della NASpI, che ne abbiano fruito per l’intera






durata e che siano in una condizione economica di bisogno
E’ prioritariamente riservata ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con
minorenni e quindi ai soggetti “in età vicina al pensionamento”
E’ erogato nei limiti di un plafond di risorse (200 ml.)
E’ erogato per una durata massima di sei mesi
L’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e
comunque non superiore all’assegno sociale, incrementato per gli eventuali
carichi di famiglia
L’erogazione è condizionata all’adesione a un progetto personalizzato di
“laboriosità”
Le modalità attuative saranno definite in apposito decreto ministeriale
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