regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria

Transcript

regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onoraria
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4 del 25.02.2014
INDICE
Art. 1
Oggetto
3
Art. 2
Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria
3
Art. 3
Modalità di concessione della cittadinanza onoraria
3
Art. 4
Revoca della cittadinanza onoraria
4
Art. 5
Istituzione dell’albo dei cittadini onorari
4
Art. 6
Cerimonia di concessione della cittadinanza onoraria
4
2
Articolo 1
1.
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria di Cernobbio a
persone.
Articolo 2
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1.
2.
3.
Il Comune di Cernobbio può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte
nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze,
delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola,
dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere,
imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Cernobbio o in azioni di alto
valore a vantaggio della nazione o dell’umanità intera.
Il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui
condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non
riconosciuti.
Il Comune riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore
età, i minori nati sia in Italia sia all’estero, residenti a Cernobbio e che non siano in
possesso della cittadinanza italiana. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti
all’anagrafe, che siano nati e residenti ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere
la cittadinanza italiana facendone domanda prima di compiere i diciannove anni. 1
1
legge n. 91/1992 sulla cittadinanza (art. 4 comma 2) e dpr 572/1993 (art. 3 comma 4 e art. 14
commi 1 e 2).
Articolo 3
MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 è
avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un Assessore o di un
Consigliere comunale.
La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 può
altresì essere avanzata da un terzo dei Consiglieri.
Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai precedenti commi 1 e 2 il
Consiglio comunale si esprime con atto di indirizzo. La proposta è approvata se ha ottenuto
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La cittadinanza onoraria di cui al comma 3 dell’art. 2 è concessa d’ufficio ed è conferita dal
Sindaco agli interessati con le modalità di cui al successivo comma 5, previa informazione
del Consiglio comunale.
La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia
ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del
provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del
riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
Nei casi di concessione della cittadinanza previsti dal comma 1 dell’art. 2, in fase istruttoria
il Comune accerta il consenso dell’interessato o di chi ne esercita la tutela legale. Nei casi
di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 la cittadinanza onoraria si intende accettata ove non sia
esplicitamente rifiutata dall’insignito o da chi ne esercita la tutela legale
3
Articolo 4
REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA
1.
Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare
gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio.
Articolo 5
ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI CITTADINI ONORARI
1.
2.
3.
4.
5.
È istituito l’albo dei cittadini onorari di Cernobbio , nel quale sono iscritti coloro cui è stata
concessa la cittadinanza onoraria. L’albo è composto da due sezioni distinte:
a. nella sezione “A” vengono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la
cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2;
b. nella sezione “B” vengono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la
cittadinanza onoraria d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 .
L’iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi
del provvedimento di concessione della cittadinanza.
Nella sezione “A” all’inizio saranno riportati i nomi dei cittadini onorari di Cernobbio,
eventualmente presenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
L’albo è tenuto a cura del responsabile dei Servizi demografici e la sezione “B” verrà
aggiornata annualmente iscrivendo d’ufficio tutti i cittadini stranieri di cui all’art. 2, comma 3,
nati o immigrati nel periodo compreso tra l’ultimo aggiornamento e 30 giorni antecedenti la
cerimonia annuale di concessione, mentre la sezione “A” solo se ricorre la fattispecie.
In fase di prima attuazione, la sezione “B” dell’albo comprenderà tutti i cittadini stranieri
minorenni, residenti in Cernobbio 60 giorni antecedenti la cerimonia.
Articolo 6
CERIMONIA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA
L’organizzazione della cerimonia e la predisposizione degli attestati sono di competenza delle
seguenti aree:
1.
2.
3.
per la concessione prevista dall’art. 2, commi 1 e 2, del Responsabile dell’Area
Amministrativa;
per la concessione prevista dall’art. 2, comma 3, del Responsabile a cui sono affidate “Le
politiche giovanili”
Al fine di permettere l’organizzazione della cerimonia a favore dei soggetti di cui all’art. 2,
comma 3, il Responsabile dell’area demografica, trasmetterà, al Responsabile a cui sono
affidate “Le politiche giovanili”, un elenco.
4