Frequently Asked Questions

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Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions
Domande e Risposte sulla normativa REMIT
1. Cos’è REMIT?
Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il
Regolamento No 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso
(REMIT – Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).
Il REMIT definisce un nuovo quadro normativo per il monitoraggio dei mercati energetici
all’ingrosso con l’obiettivo di individuare e prevenire comportamenti identificabili in
manipolazioni di mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Il 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della
Commissione Europea, che individua le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso e
ai dati fondamentali che gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare ad ACER, nonché le
modalità e i tempi per l'adempimento di tale obbligo di segnalazione.
2. Chi è l’ACER?
Istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'ACER
(Agency for the Cooperation of Energy Regulators) è un'agenzia dell'Unione europea cui è
demandata l'attuazione del REMIT. Nello specifico, essa si occupa del coordinamento delle
Autorità nazionali di regolazione (in Italia l’AEEGSI – Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico) e della cooperazione con le altre autorità nazionali ed europee (autorità
finanziarie e antitrust).
3. Quali sono gli obblighi che discendono dal REMIT?
Secondo la normativa REMIT gli operatori di mercato sono tenuti a:
 registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti
o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui
svolgono attività; la registrazione è condizione necessaria per adempiere all’obbligo di
reporting;
 segnalare all’ACER i dettagli dei propri ordini ed eseguiti.
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4. Come si definisce un “Market Participant”?
All’articolo 2(7), il Regolamento definisce “Market Participant” o “operatore di mercato” «una
persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la
trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all’ingrosso».
5. Come si classificano i mercati ai sensi REMIT?
La normativa classifica i mercati nel seguente modo:
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Organised Market Places (OMP): mercati organizzati i.e. borse e piattaforme telematiche
degli intermediari (broker). L’elenco aggiornato degli OMP riconosciuti dal Regulator è
disponibile sul sito dell’ACER (https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces);
Over the Counter (OTC): mercati non organizzati.
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6. Chi è tenuto a registrarsi?
L'articolo 9 del REMIT prevede che debbano accreditarsi al registro REMIT tutti gli operatori di
mercato che concludono transazioni su mercati energetici all’ingrosso e sono quindi soggetti al
reporting regolamentare. A seguito del processo di registrazione, l’autorità nazionale
competente trasmetterà le informazioni contenute nei propri registri all’ACER, che rilascerà un
codice identificativo della controparte (“codice ACER”) necessario per poter effettuare il
reporting.
Quale è il codice ACER di Banca IMI?
Banca IMI ha provveduto a registrarsi come operatore di mercato presso l’AEEGSI e ha
ottenuto il seguente codice ACER: “A00023948.IT”.
7. Quale è la decorrenza degli obblighi di reporting?
La normativa (artt. 7 e 9 del Reg. di Esecuzione) prevede un avvio scaglionato degli obblighi di
segnalazione. Nello specifico:


7 ottobre 2015: avvio delle segnalazioni di ordini ed eseguiti relativi a contratti standard
negoziati su mercati organizzati;
5 gennaio 2016: invio massivo degli eseguiti relativi a contratti standard negoziati su
mercati organizzati prima del 7 ottobre 2015 (data di inizio dell’obbligo di segnalazione per
i contratti standard) e ancora attivi a tale data;
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

7 aprile 2016: avvio delle segnalazioni di eseguiti relativi a contratti standard e non standard
negoziati OTC;
6 luglio 2016: invio massivo degli eseguiti relativi a contratti standard e non standard
conclusi OTC prima del 7 aprile 2016 (data di inizio dell’obbligo di segnalazione per i
contratti negoziati OTC) e ancora attivi a tale data.
I due invii massivi hanno l’obiettivo di presentare all’ACER una fotografia completa delle
posizioni in essere al 7 ottobre 2015 e al 7 aprile 2016.
Per quanto riguarda la scadenza normativa del 7 Ottobre 2015, in capo a quale
soggetto ricade l’obbligo di reporting delle operazioni?
L’obbligo di reporting è in capo al soggetto che materialmente esegue la transazione sul
mercato organizzato. Nel caso specifico di clientela operante sul mercato tramite un
executing broker (es.: Banca IMI), il cliente non è soggetto all’obbligo di reporting ai fini
REMIT, in quanto tale obbligo è in capo esclusivamente all’executing broker o alla
borsa/piattaforma di intermediazione. Nel caso in cui il cliente acceda direttamente al
mercato organizzato, l’obbligo di reporting ricade sul cliente stesso.
8. Quali sono i canali di segnalazione delle operazioni?
L’Art. 6 e 11 del Reg. di Esecuzione del REMIT precisano che «al fine di garantire uno scambio
e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni», queste devono essere segnalate
all’ACER per il tramite di entità autorizzate e registrate presso l’Agenzia, gli RRM (Registered
Reporting Mechanism). La funzione di RRM può essere svolta:


da soggetti terzi come il mercato in cui è stata effettuata l’operazione o sistemi di riscontro
o di segnalazione delle operazioni (es.: Err (EFETnet), Trayport Complete, REGIS TR).
dagli stessi Market Participant (limitatamente ai contratti OTC, con obbligo di
segnalazione a partire dal 7 Aprile 2016) solo laddove siano in possesso dei requisiti
richiesti dall’ACER e si siano quindi debitamente registrati come RRM. Tali requisiti sono
indicati in un documento dell'ACER denominato “Requirements for the registration of
Registered Reporting Mechanisms (RRMs)” reperibile al link https://www.acerremit.eu/portal/custom-category/acer_remit_reporting_user_package.
Per una lista esaustiva ed aggiornata degli RRM abilitati alla reportistica, si consiglia di visitare
il sito dell’ACER all’indirizzo https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm.
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9. Secondo le prescrizioni normative, l’OMP è obbligato ad inviare i
dati all’ACER per conto del Market Participant?
Ai sensi dell'Art. 6(1) del Reg. di Esecuzione, il mercato organizzato in cui sono state effettuate
le operazioni relative al prodotto energetico all'ingrosso o in cui è stato emesso l'ordine è tenuto
a fornire, su richiesta dell'operatore di mercato, un accordo per la segnalazione (delega di
reporting). Tuttavia, è a piena discrezione del Market Participant decidere se usufruire di tale
servizio o adottare soluzioni di reporting alternative.
Tra le soluzioni alternative, l’ACER prevede anche la possibilità per il Market Participant di
richiedere all’OMP un report delle operazioni effettuate in formato XML (compatibile con il
formato ACER), che il Market Participant provvederà ad inviare autonomamente all’Autorità
tramite RRM prescelto.
Quali sono le scelte di Banca IMI in merito alle soluzioni di reporting?
Le borse in cui Banca IMI opera come membro diretto offrono il servizio di reporting dei
dati all’Agenzia. In particolare:
 ICE Futures Europe effettua segnalazioni a nome degli operatori in assenza di
indicazioni contrarie (“silenzio-assenso”);
 Borsa Italiana IDEX offre il servizio di reporting solo su esplicita richiesta
dell’operatore.
Banca IMI ha scelto di avvalersi della facoltà di delegare le attività di reporting nel
seguente modo:
 alle borse, per le transazioni concluse su ICE Futures Europe e Borsa Italiana IDEX;
 all’RRM Trayport Complete, per i deal conclusi sulla piattaforma Trayport Joule.
Diversamente da quanto previsto per EMIR, per REMIT non è previsto al momento il
servizio di reporting in delega da parte di Banca IMI per conto dei suoi clienti.
10. L’operatività infra-gruppo è soggetta all’obbligo di segnalazione ai
fini REMIT?
L’Art. 4(1) del Reg. di Esecuzione prevede che i contratti infragruppo − a meno che non siano
conclusi su mercati organizzati – siano da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia.
Trattandosi di contratti per lo più conclusi al di fuori di mercati organizzati, questi sono quindi
soggetti a segnalazione. Al punto 2 dell’Art.4, la normativa evidenzia che gli operatori di mercato
impegnati in contratti infragruppo sono tenuti ad effettuare l’accreditamento al registro REMIT.
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11. Il beneficiario dell’operazione, se diverso dal soggetto esecutore,
deve comparire in qualche modo nella segnalazione?
Se il beneficiary ID è noto all’OMP, questo deve essere segnalato (eventualmente anche dopo
la conclusione della transazione). Se le informazioni sul beneficiario dell'operazione non sono
disponibili al mercato organizzato, questo campo deve essere lasciato vuoto.
Nel caso specifico di Banca IMI, il tema del beneficiario riguarda esclusivamente l’operatività
listed in conto terzi. Banca IMI opera secondo il modello di “Principal” per cui non è richiesta la
segnalazione del beneficiario, in quanto non comunicato al mercato in fase di execution
dell’operazione.
12. Nella domanda di accreditamento al registro REMIT è richiesta la
compilazione della sezione “delegati”. In caso di reporting
secondo un modello misto, ossia “self reporting” tramite uno o più
RRM e delega di reporting a uno o più mercati cosa è necessario
indicare?
Ai fini della registrazione va indicato unicamente l’RRM scelto per il self reporting. Eventuali
mercati ai quali viene conferita la delega di reporting non vanno indicati (farà fede l’RRM indicato
dagli OMP di riferimento).
13. REMIT presenta alcune sovrapposizioni con la normativa EMIR.
Quali sono le implicazioni?
I derivati su gas ed energia elettrica sono disciplinati sia dal REMIT che da EMIR, generando
alcuni ambiti di sovrapposizione normativa. Al fine di “alleggerire” l’obbligo di reporting in capo
ai Market Participant, il REMIT stabilisce che l’obbligo di segnalazione ai fini REMIT si intende
automaticamente soddisfatto se la stessa operazione è già stata segnalata ai fini EMIR.
Rimangono tuttavia esclusi al momento gli ordini che EMIR non obbliga a segnalare. La
previsione di cui al punto 6 del Reg. di Esecuzione tuttavia non impedisce né vieta di riportare
le stesse operazioni sia sotto EMIR che sotto REMIT.
Per ulteriori informazioni sul REMIT è possibile consultare il sito https://www.acerremit.eu/portal/home.
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