La concessione dei servizi II Ed.

Transcript

La concessione dei servizi II Ed.
La concessione di servizi
Alberto Barbiero per IFEL
Webinar 20 novembre 2015
Evoluzione della disciplina delle concessioni
nell’ordinamento comunitario
La disciplina delle concessioni (di servizi, in particolare) è stata oggetto di una complessa
evoluzione nell’ambito dell’ordinamento comunitario.
Il trattato che istituisce la Comunità europea non definisce le concessioni. Soltanto con la
direttiva 93/37/CE sugli appalti pubblici è stato previsto un regime specifico riguardante le
concessioni di lavori, mentre le concessioni di servizi, che si sono sviluppate nella pratica in
diversi Stati membri, sono risultate sottoposte alle regole ed ai principi del trattato CE sino alla
direttiva 23/2014/Ue.
La Commissione ha per la prima volta codificato l’applicazione dei principi dell’ordinamento
comunitario alle concessioni di servizi con la Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel
diritto comunitario [Gazzetta ufficiale C 121 del 29.04.2000].
Elementi caratteristici delle concessioni
di servizi nell’ordinamento comunitario
La comunicazione riguarda le concessioni tramite le quali un'autorità pubblica affida ad un terzo
la gestione totale (o parziale) di un'attività economica rientrante di norma nella sua
responsabilità e per la quale tale terzo si assume i rischi relativi alla gestione.
La direttiva 2004/14/CE definisce (per la prima volta) le concessioni di servizi come contratti che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che
la contropartita della prestazione di servizi consiste o unicamente nel diritto di gestire il servizio,
ovvero nello stesso diritto accompagnato da un prezzo. Tuttavia, le concessioni di servizi non
sono sottoposte ad alcuna regola specifica della direttiva.
Nondimeno, le concessioni di servizi sono sottoposte alle regole ed ai principi derivanti dal
trattato CE. Si è in presenza di una concessione di servizi allorquando l'operatore si assume i
rischi connessi alla realizzazione ed alla gestione del servizio. Quest'ultimo trae la sua
remunerazione dall'utilizzatore, segnatamente per il tramite della riscossione di un diritto.
Così come avviene con le concessioni di lavori, le concessioni di servizi sono caratterizzate da
un trasferimento della responsabilità di gestione.
Elementi caratteristici delle concessioni
di servizi nella giurisprudenza
La giurisprudenza comunitaria ha sancito che la differenza tra un appalto di servizi ed una
concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura, nel senso che la seconda è
configurabile allorché il concessionario si assuma il rischio legato alla gestione del servizio (Corte
Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 196, caso Acoset).
Anche la giurisprudenza nazionale ha qualificato come concessione il rapporto con cui viene
affidata da una Azienda sanitaria ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione
all’interno di un complesso ospedaliero (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17937).
Esempio: Il servizio di gestione del bar interno è reso ad un pubblico di utenti della struttura
pubblica ed il rischio di gestione del servizio ricade sull’aggiudicatario, che non è dunque
remunerato dall’Amministrazione, ma si rifà sugli utenti: sussistono pertanto entrambi gli
elementi caratteristici della concessione (TAR Umbria, sez. I, sentenza n. 26 del 21 gennaio
2010).
Profili specifici per servizi in concessione
– elemento remunerativo
Quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, percependone il
corrispettivo dall’utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, allora si
ha concessione: è la modalità della remunerazione, quindi, il tratto distintivo della concessione
dall’appalto di servizi.
Così, si avrà concessione quando l’operatore si assuma in concreto i rischi economici della
gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un
qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si avrà appalto quando l’onere del servizio stesso venga
a gravare sostanzialmente sull’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5068 del 9
settembre 2011).
Le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti per il fenomeno di
traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato.
Distinzione tra concessione di lavori e
concessione di servizi
Al fine di distinguere le figure di concessione di lavori pubblici e quella di pubblico servizio oltre al criterio della
"prevalenza economica", deve essere svolta una valutazione di tipo funzionale, in virtù della quale deve optarsi
per l'ipotesi della concessione di lavori pubblici "se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione
dell'opera, in quanto diretta a consentire il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione, mentre si
versa in tema di concessione di servizi pubblici quando l'espletamento dei lavori è strumentale, sotto i profili della
manutenzione, del restauro e dell'implementazione, alla gestione di un servizio pubblico il cui funzionamento è
già assicurato da un'opera esistente".
Pertanto, in base al criterio funzionale, in caso di concessione di lavori l'attività di gestione dell'opera realizzata in
esecuzione della stessa è strumentale a reperire le risorse necessarie a sostenerne il costo di costruzione.
Nel caso inverso in cui i lavori abbiano la finalità di rendere possibile o a creare le condizioni per l'esercizio, o il
miglior esercizio, del servizio pubblico, il contratto è qualificabile come concessione di servizi (Consiglio di Stato,
sez. VI, sentenza n. 3631 del 21 luglio 2015).
La disciplina della concessione di servizi
nel Codice dei contratti pubblici - 1
Art. 3, comma 12
La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all’articolo 30.
Art. 30, comma 2
Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma
del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
La disciplina della concessione di servizi
nel Codice dei contratti pubblici - 2
«La differenza elaborata fra appalto e concessione di pubblici servizi [consiste] nel fatto che
mentre nel primo si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice al prestatore di servizi; nella concessione la remunerazione del prestatore di
servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per
l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei
servizi in questione». (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 9 gennaio 2007 n. 266).
Nell’ipotesi in cui pur riverberandosi sulla intera collettività, l’attività dell’affidatario è in ogni
caso remunerata direttamente e totalmente dall’Ente pubblico, si deve concludere che oggetto
della gara è un appalto di servizi e non una concessione di servizi.
Gli elementi di definizione caratterizzano il rapporto che si viene a costituire tra concedente
(l’amministrazione) e concessionario (il soggetto prestatore di servizi) secondo la configurazione
trilaterale e con riconduzione all’affidatario del rischio gestionale.
La disciplina della concessione di servizi
nel Codice dei contratti pubblici - 3
Art. 30
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi.
(…)
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa
gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
(…)
La disciplina della concessione di servizi
nel Codice dei contratti pubblici - 4
Art. 30
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline
specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a
soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività,
detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo
143, comma 7.
La disciplina della concessione di servizi
nel Codice dei contratti pubblici - 5
Art. 147
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche
prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del
preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
Focus: le criticità connesse alle eventuali variazioni del PEF sono gestibili con riferimento a
quanto previsto nel comma 8 dell’art. 147 del Codice.
La concessione di servizi nel Codice dei
contratti pubblici – elementi distintivi
L’art. 30 del codice dei contratti pubblici delinea una disciplina minima delle concessioni
di servizi e dei percorsi per il loro affidamento, ponendo un quadro sostanziale a
regolazione di questo particolare strumento di gestione di attività delle amministrazioni
pubbliche mediante ricorso a terzi.
La disposizione del codice recepisce:
a) la definizione delle concessioni di servizi formulata dalla direttiva 2004/18/ce;
b) la linea d inapplicabilità alle stesse della normativa generale in materia di appalti.
Il requisito costitutivo delle concessioni di servizio è stato individuato dalla
giurisprudenza nella traslazione dell'alea relativa alla gestione del servizio in capo al
concessionario (Consiglio di Stato, sezione V, decisione 9 settembre 2011 n. 5068; Corte
giustizia, sentenze C-206/08 del 10 settembre 2009, e C-348/10 del 10 novembre 2011).
La concessione di servizi nel Codice dei
contratti pubblici – elementi economici
La componente economica è modulata principalmente sull’introito, da parte del concessionario, dei diritti di
gestione del servizio (tariffe, prezzi, ecc.). Tuttavia l’amministrazione può versare al concessionario anche un
corrispettivo parziale per le prestazioni rese, quando
a) tariffe o diritti di gestione sono inferiori al costo effettivo del servizio;
b) è comunque necessario assicurare la tenuta del piano economico-finanziario del servizio affidato, anche a
fronte degli investimenti eventualmente effettuati dal concessionario stesso o dell’imposizione di specifici
obblighi non remunerativi.
Nelle concessioni di servizi l’efficacia e la tenuta del PEF senza un rilevante intervento dell’ente concedente
rappresentano la condizione dimostrativa dell’effettiva traslazione del rischio sull’operatore economico
concessionario.
E’ tuttavia possibile che la componente di valore non sia facilmente determinabile (soprattutto nelle concessioni
nelle quali l’attività del concessionario sia ampiamente connessa ad attività commerciali non esattamente
quantificabili - Tar Toscana, sezione III, sentenza n. 1282 del 24 settembre 2015).
La concessione di servizi nel Codice dei
contratti pubblici – affidamento 1
L’aspetto senza dubbio più particolare della disposizione è la configurazione di un percorso con regole
minime per scelta del concessionario, impostato secondo una procedura assimilabile alla procedura
negoziata senza pubblicazione del bando (con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici).
Nel complesso dei principi applicabili alla procedura sono riportati i principi dell’ordinamento comunitario,
fatto salvo il principio di (adeguata) pubblicità, del quale tuttavia si rende necessaria l’applicazione,
soprattutto per le concessioni «rilevanti» per il rispettivo mercato di riferimento, come richiesto dalla
giurisprudenza comunitaria e come ora rilevabile nell’evoluzione del quadro ordinamentale statuita con la
Direttiva 23/2014/Ue.
In ogni caso, allo stato dell’art. 30, il principio di adeguata pubblicità deriva direttamente dal principio di
trasparenza, esplicitato nella norma.
L’adeguata pubblicità può essere assicurata una pubblicizzazione preliminare alla procedura selettiva, ad
esempio mediante avviso a presentare manifestazione d’interesse.
Vengono in ogni caso ad essere garantite eventuali procedure più articolate, in funzione della prevalenza di
eventuali discipline di settore (si pensi alle concessioni dei servizi di valorizzazione dei beni culturali, in base
a quanto previsto dagli artt. 112-115 del d.lgs. n. 42/2004).
La concessione di servizi nel Codice dei
contratti pubblici – affidamento 2
Secondo lo «schema minimo» dell’art. 30 l’amministrazione che voglia pervenire alla
concessione di servizi a soggetti terzi deve organizzare una gara informale (con un modulo simile
ad una procedura negoziata):
a) alla quale sono invitati almeno cinque concorrenti (se individuabili in tal numero in relazione
all’oggetto della concessione; la particolarità del servizio e delle sue modalità di gestione
potrebbe comportare per l’amministrazione concedente l’invio dell’invito ad un numero più
ristretto di potenziali affidatari);
b) che deve essere realizzata rispettando i principi di trasparenza (quindi con necessaria
definizione delle regole di sviluppo in un disciplinare di gara), non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità (quindi con definizione di requisiti di
partecipazione alla selezione adeguati)
c) con predeterminazione dei criteri selettivi.
La concessione di servizi nel Codice dei
contratti pubblici – affidamento 3
E’ interessante rilevare, peraltro, come il concessionario di servizi abbia la possibilità di realizzare
anche investimenti significativi in relazione a strutture e beni connessi ai servizi in concessione.
Tale aspetto è desumibile anche dalla disposizione del codice dei contratti pubblici che individua
le amministrazioni aggiudicatici (art. 32, comma 1, lett. f), nella quale sui precisa che
l’applicazione della normativa riguarda anche i lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi,
quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche
diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice.
Gli investimenti realizzabili dal concessionario, quindi, devono essere prefigurati già in sede di
procedura selettiva e possono concretizzarsi anche nell’esecuzione di lavori, finalizzati a
migliorare e potenziare le strutture affidate in gestione.
Non applicabilità norme del Codice
all’affidamento di concessioni - 1
L’art 30, comma 1, del ed. Codice dei contratti pubblici stabilisce, senza possibilità di equivoci,
che «Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi».
E' erronea, pertanto, l'applicazione analogica della disciplina dettata all'art. 70 del. Codice dei
contratti pubblici in materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici alla diversa materia
delle concessioni di servizi, in palese violazione della previsione racchiusa nell'art. 30, comma 1,
del medesimo Codice dei contratti pubblici.
Conclusioni analoghe e del tutto coerenti possono essere ripetute per quanto previsto
dall’articolo 75, trattandosi di disposizioni preordinata alla costituzione di idonea garanzia per la
valutazione dell’idoneità complessiva dell’offerta e rispetto alla quale non è possibile individuare
alcuna correlazione con le previsioni richiamate dal comma 1 del citato articolo 30 del codice dei
contratti pubblici (Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 4510 del 13 luglio 2010).
Non applicabilità norme del Codice
all’affidamento di concessioni - 2
Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, relative al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle
offerte, in particolare l'art. 86, non sono applicabili ad una procedura di affidamento in concessione delle attività
di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di manufatti pubblicitari comunali. Trattandosi, infatti, di una
procedura di affidamento di una concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, la stessa non è
soggetta alle norme del contenute nella parte II di tale corpus normativo, riguardante i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Infatti, il citato art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di
concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti
pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici
e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità.
Pertanto, in nessuno di questi principi generali può essere fatto rientrare l'art. 86, il quale, nel disciplinare i criteri
di individuazione delle offerte anormalmente basse, contiene regole puntuali, relative ai presupposti al ricorrere
dei quali le stazioni appaltanti sono tenute o meramente facoltizzate a verificare l'eventuale anomalia delle
offerte. Ciò si ricava in particolare dal c.3 dell'art. 86, che rimette alle valutazioni delle stazioni appaltanti la
verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti dai precedenti commi 1 e 2 (Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 5915 del 1 dicembre 2014).
Disposizioni del Codice applicabili «per
principio» all’affidamento di concessioni - 1
In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, co. 4 (relativo alle incompatibilità dei
componenti della commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del
D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento,
richiamati dall’art. 30, co. 3, del medesimo decreto (Consiglio di Stato, Ad. Plen., decisione n. 13 del 7
maggio 2013).
L'applicabilità delle disposizioni legislative specifiche, di per sé estranee alla concessione di servizi, è
predicabile quando esse trovino la propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al
servizio di esigenze più particolari, ma sempre configurandosi come estrinsecazioni essenziali dei
principi medesimi (Consiglio di Stato, Ad. Plen. Decisione n. 19 del 6 agosto 2013).
L’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali nell’offerta (economica) si applica anche
alle concessioni (Consiglio di Stato, Ad. Plen., decisione n. 3 del 20 marzo 2015).
Disposizioni del Codice applicabili «per
principio» all’affidamento di concessioni - 2
Non sussiste alcuna preclusione nelle gare per l'affidamento in concessione di servizi contro l'uso dell'avvalimento
ex art. 49 del Dlg 163/2006.
Nelle gare per l'affidamento in concessione di servizi non vi è una preclusione contro l'avvalimento ex art. 49 del
Dlg 163/2006, istituto, invece, che ha efficacia generale ed è ammesso, senza sbarramenti rilevanti, per ogni tipo
di requisito tecnico, professionale o finanziario.
L'avvalimento serve infatti a garantire la massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, consentendo ai
concorrenti, che siano privi di quelli richiesti dal bando, di parteciparvi ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, così
agevolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori e, quindi, la concorrenza fra le imprese.
L'affidamento delle concessioni, conformemente alla giurisprudenza europea e nazionale, deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e dei principi generali sui contratti ad evidenza pubblica, all'uopo
distinguendo tra principi e disposizioni. Si devono allora intendere riconducibili ai primi (e quindi estensibili anche
alle concessioni di servizi) tutte quelle norme che, pur configurandosi a guisa di disposizioni legislative specifiche,
rappresentino la declinazione dei principi generali della materia e trovino la propria ratio immediata nei medesimi
principi: siffatte norme sono, dunque, esse stesse come principi generali della materia (Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza n. 5091 del 9 novembre 2015).
Elementi caratteristici nuova disciplina
concessioni – Direttiva 23/2014/UE - A
RISCHIO OPERATIVO / A
La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio,
implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica
che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se
una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
L’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non
sarebbe giustificata se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sollevasse
l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o
superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in
relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi
remunerati esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei
costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva
domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.
Elementi caratteristici nuova disciplina
concessioni – Direttiva 23/2014/UE - B
RISCHIO OPERATIVO / B
Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come
quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore
economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione come
concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio
operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che
possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta ovvero
contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell’offerta. Per rischio sul lato
della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono
oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei
lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi
non corrisponda alla domanda. Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere
preso in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell’insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 1
PRINCIPI
La Direttiva 23/2014/UE definisce il nuovo quadro di riferimento (comunitario) per l’affidamento delle
concessioni, introducendo un sistema di norme codificate regolanti l’affidamento delle concessioni di
servizi.
L’art. 3 stabilisce i principi generali per l’affidamento.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano
di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.
La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non
è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della
procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 28 della direttiva
(tutela della riservatezza).
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 2
DURATA
L’art. 18 stabilisce che la durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo
di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti
effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito
tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli
in corso di concessione.
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 3
PROCEDURA AFFIDAMENTO
L’art. 30 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono liberi di
organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della direttiva.
La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi
enunciati nell’articolo 3 della direttiva
In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri.
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 4
BANDI – PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA
L’art. 31 della Direttiva stabilisce che:
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione.
Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell’allegato V e, ove opportuno, ogni altra informazione
ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, secondo il formato dei modelli uniformi.
In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un
bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni:
a) l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;
b) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) esistenza di un diritto esclusivo;
d) tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all’articolo 5, punto 10.
Le eccezioni di cui al primo comma, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative o
sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per
l’aggiudicazione della concessione.
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 5
PROCEDURA SELETTIVA
La direttiva definisce elementi specifici in relazione allo sviluppo delala procedura selettiva per
l’affidamento delle concessioni:
Articolo 36: Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 37: Garanzie procedurali
Articolo 38: Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 39: Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
Articolo 40: Comunicazione ai candidati e agli offerenti
Articolo 41: Criteri di aggiudicazione
Evoluzione del quadro di riferimento:
Direttiva 23/2014/Ue – Concessioni - 6
ESECUZIONE CONCESSIONE
La Direttiva definisce regole specifiche in ordine all’esecuzione della concessione, disciplinando
in particolare subappalto, varianti e cause di risoluzione/cessazione.
Articolo 42: Subappalto
Articolo 43: Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 44: Cessazione delle concessioni
Articolo 45: Monitoraggio e relazioni
Grazie per l’attenzione
Alberto Barbiero per IFEL
In collaborazione col Dipartimento Finanza Locale IFEL
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione
@Formazioneifel
Facebook
Youtube