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Ambiente e Territorio Eolico, illegittime normative e procedure regionali in assenza di linee guida nazionali sugli impianti Le linee guida assolvono il compito di definire l’inserimento corretto degli impianti nel paesaggio. Per questo le Regioni non possono autonomamente provvedere all’individuazione dei criteri Vittorio Italia, Guida agli Enti locali, Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2009, n. 25, p. 65 Corte costituzionale, Sentenza 18-29 maggio 2009 n. 166 LA MASSIMA Tutela dell’ambiente - Regione Basilicata - Costruzione di impianti eolici – Procedure autorizzatorie in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione unica - Prevista sottoposizione alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica - Illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007 n. 9. L’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti rinnovabili è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, che è di natura esclusiva. Pertanto, l’assenza delle linee guida nazionali «non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa». IL COMMENTO I problemi giuridici del nostro tempo sono difficili, perché vi sono delle imprecisioni nelle «categorie logiche» e nelle «categorie giuridiche» che costituiscono la base del ragionamento giuridico. Tra quelle logiche, la categoria della generalità e della specialità non è sempre osservata, e vi sono sovente eccezioni così numerose che si trasformano in regole speciali o addirittura in generali. Vi sono poi alcune «categorie giuridiche» (quali l’ambiente), o categorie di nuove fonti del diritto (come le linee guida), che sono imprecise e formano una «scacchiera» inesatta che non consente la corretta applicazione delle regole del gioco. La necessità di una rigorosa determinazione di queste categorie era già stata rilevata da studiosi del passato, anche in settori diversi dalla materia giuridica. Ad esempio, Platone, nel dialogo di Fedro, afferma che la suddivisione di un concetto generale in varie specie deve avvenire «seguendo le nervature naturali», e che non bisogna «lacerarne alcune parti, come potrebbe fare un cattivo macellaio». Il paragone è singolare ma è esatto, e trova un’applicazione nella sentenza che viene qui commentata. LA SENTENZA In questa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge della Regione Basilicata 9/2007, che contiene «Disposizioni in materia di energia». L’articolo 6 stabilisce che «le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla delibera della giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920». Il tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità del citato articolo 6 rispetto all’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa dello Stato la materia dell’«ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Ciò perché la delibera nella quale erano stati fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio e dell’ambiente, era stata emanata senza che fossero state adottate, in base all’articolo 12 comma 10 del Dlgs 387/2003, le linee guida da parte della Conferenza unificata. Oltre a ciò, poteva UNITELNews24 61 sorgere anche il dubbio di una violazione dell’articolo 3 della Costituzione perché le disposizioni contenute nell’atto di indirizzo richiamato dall’articolo 6, avrebbero esteso, in assenza dei presupposti necessari, la protezione prevista per alcuni siti di importanza comunitaria e per le zone di protezione speciale, alle fasce di territorio di 5 o 10 km esterne a esse. In tal modo - hanno rilevato i giudici del Tar della Basilicata - si rendeva impossibile la realizzazione di impianti eolici nell’ambito regionale. I giudici del palazzo della Consulta hanno ritenuto fondato il primo dubbio e hanno evidenziato che l’articolo 12 comma 10 del Dlgs 387/2003, stabilisce che: «in Conferenza unificata su proposta del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del ministro per i Beni e le Attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3, procedimento che è relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti eolici». Nella motivazione della sentenza si afferma che questa disposizione deve ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente che, inserita nella disciplina di questi procedimenti ha come precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Tali linee guida sono rivolte in particolare ad assicurare un corretto inserimento nel paesaggio degli impianti con lo specifico riguardo agli impianti eolici. I giudici della Corte costituzionale hanno seguito un rigoroso procedimento sillogistico e sono pervenuti a conclusioni coerenti. Ma si deve qui rilevare che la premessa maggiore di questo procedimento non è precisa e potrebbe determinare delle conseguenze. Infatti, il concetto di ambiente costituisce una categoria giuridica, ma si tratta di una categoria che non presenta - come puntualmente aveva affermato Platone - delle «nervature naturali ». Infatti, si è pervenuti a questo concetto attraverso una serie di passaggi che hanno intorbidato il concetto stesso. Si è partiti dalle «bellezze naturali» (articolo 1 della legge 1497/1939), e - attraverso i «beni culturali» (legge 1089/1939), i «beni ambientali», i «beni culturali e ambientali» (legge 5/1975), si è pervenuti all’ambiente come materia di legislazione esclusiva statale. Nella categoria giuridica di ambiente sono stati perciò inseriti vari elementi e concetti, e di ciò si è accorta la dottrina più avveduta (ad esempio Giannini), che ha ritenuto che l’ambiente non era una materia bensì un valore. L’imprecisione di questa materia è poi confermata dal fatto che lo stesso articolo 117, comma 2 lettera s) sottopone alla legislazione esclusiva statale la materia della «tutela» dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, mentre nell’articolo 117, comma 3, della Costituzione si stabilisce che spetta alla legislazione concorrente la materia della «valorizzazione» dei «beni culturali e ambientali nonché la promozione e organizzazione di attività culturali». Tale distinzione tra tutela e valorizzazione, che interferiscono l’una con l’altra, appare più come un rompicapo che una distinzione rivolta a stabilire precise linee differenziatrici. Sinora non sono stati stabiliti, da parte dello Stato i «princìpi fondamentali », mentre varie Regioni hanno legiferato, anche con leggi di sistema, su alcuni aspetti che si ricollegano all’ambiente. L’imprecisione della materia «ambiente» si riverbera anche nei rapporti con l’altra categoria giuridica del paesaggio, richiamata nel secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione (la Repubblica (...) tutela il paesaggio…). Di questa imprecisione sembra essersi accorto anche l’attento estensore della motivazione di questa sentenza, quando afferma che la tutela dell’ambiente «(…) ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio» e che «La prevalenza della tutela paesaggistica (…) non esclude che essa (…) incida anche su altre materie attribuite alla competenza concorrente (produzione, trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio)». L’altra categoria giuridica imprecisa è quella delle linee guida, che sono approvate dalla Conferenza unificata e hanno come contenuto e finalità lo svolgimento di un procedimento amministrativo. Queste linee guida non sono previste nell’elenco delle fonti (articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale) e sono atti amministrativi generali, che stabiliscono delle indicazioni per il futuro, fissando come delle direttrici o degli argini per lo svolgimento di successivi procedimenti amministrazioni. Vi è perciò una netta distinzione tra le leggi di competenza dello Stato, e le linee guida di competenza della Conferenza unificata. Si opera un salto logico se le leggi dello Stato e le linee guida sono poste sullo stesso piano, se si afferma che ci si trova di fronte a una espressione di competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente. Questo salto logico emerge con maggiore evidenza allorché si afferma, nella motivazione, che «tale disposizione (cioè quella dell’articolo 12, comma 10, Dlgs 387/2003) è da ritenersi espressione della competenza statale in UNITELNews24 62 materia di tutela dell’ambiente, in quanto, inserita nell’ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopraccennati, ha, quale precipua finalità, quella di proteggere il paesaggio». LIMITI LABILI La sentenza della Corte costituzionale è pervenuta a una conclusione che è degna di approvazione. Si è stabilito che le Regioni non possono provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Ma i passaggi logici di questa sentenza si sono mossi sulle «caselle» di una scacchiera giuridica che non è precisa e l’esatta osservazione del «preminente interesse della tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale» trova degli ostacoli proprio nell’imprecisione del concetto di ambiente e di paesaggio e nell’equiparazione alle leggi dello Stato delle linee guida emanate da un organo non legislativo. Il nostro tempo vive una situazione di incertezza che coinvolge alcuni punti importanti della scacchiera giuridica. Sarebbe necessario che questa scacchiera fosse rimessa in ordine sulla base delle «nervature legislative» di queste materie, seguendo in ciò la tesi - singolare ma precisa addotta da un antico filosofo greco, la cui ultima grande opera - conviene qui ricordarlo - aveva come oggetto le «Leggi». UNITELNews24 63