I soggetti aggregatori nel D.L. 66/2016 - Floriana
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I soggetti aggregatori nel D.L. 66/2016 - Floriana
I SOGGETTI AGGREGATORI NEL D.L. 66/2016 Avv. Floriana Russo Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, ha ridisegnato il sistema di acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Il Legislatore è intervenuto per attuare la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione e l’efficientamento delle procedure di acquisto, mediante l’istituzione di centrali di committenza volte alla centralizzazione degli acquisti. L’obiettivo è quello di porre in essere meno gare per le stesse tipologie di acquisto e di conseguire una maggiore standardizzazione delle procedure, al fine di ottenere un risparmio di spesa senza compromettere la qualità. Si consideri, tuttavia, come la possibilità di costituire centrali di acquisto - che operano quali centrali di committenza - era già prevista dall’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 206 (articolo 1 comma 455): il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 - tuttavia - ha ridisegnato il sistema. La principale novità normativa introdotta dal d.l. 66/2014 è l’istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), di un elenco dei Soggetti Aggregatori (SSAA) che agiscono quali centrali di committenza per conto delle singole Stazioni Appaltanti nell'approvvigionamento di beni e servizi. La Delibera ANAC (delibera n.58 del 22/07/2015) ha istituito attualmente 35 SSAA , di cui Consip, 21 centrali di committenza regionali, 2 Province Autonome, 9 Città metropolitane, 1 consorzio1. I 35 Soggetti Aggregatori, è bene specificarlo, agiscono per conto di 32.000 Stazioni Appaltanti. Il DPCM del 24 dicembre 2015, di attuazione delle norme introdotte dal d.l. 66/2014, prevede agli artt. 1 e 2 che l'individuazione dei SSAA e delle Stazioni Appaltanti, per le quali le procedure di acquisto vengono accentrate, è compiuta dal Tavolo Tecnico dei SSAA. I Soggetti Aggregatori, a tal fine, possono stipulare le convenzioni di cui al comma 2, art. 9 del D.L. 66/20142 negli ambiti territoriali di competenza e ciascuno è tenuto a rendere noto l'elenco delle proprie iniziative, comprensivo delle tempistiche e dello stato di avanzamento delle stesse3. 1 I 35 SSAA: CONSIP;Abruzzo:Servizio Genio Civile dell'Aquila - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – S.U. A.; Basilicata:Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);Bolzano:Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Centrale di Committenza;Calabria: S.U.A;Campania: So.Re.Sa. – Società Regionale per la Sanità;Emilia-Romagna: IntercentER– Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici; Friuli VeneziaGiulia: Servizio Centrale Unica di Committenza della Direzione Centrale Funzione Pubblica; Lazio: Direzione Regionale Centrale Acquisti; Liguria: S.U.A.;Lombardia: ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti; Marche: SUAM; Molise: Servizio regionale Centrale unica di committenza;Piemonte: SCR – Piemonte;Puglia: InnovaPuglia;Sardegna: Servizio Provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze; Sicilia: Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi; Toscana: Regione Toscana; Trento: Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC; Umbria: Umbria Salute – CRAS;Veneto: CRAV; Valle d’Aosta: In.Va.; Altri SSAA: Città Metropolitana di Bari; Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze; Città Metropolitana di Genova; Città metropolitana di Milano; Città Metropolitana di Napoli; Città Metropolitana di Roma; Città Metropolitana di Torino; Città Metropolitana di Catania; Provincia di Perugia; Provincia di Vicenza, Consorzio CEV. 2 Art. 9, co. 2 d.l. 66/2014 prevede che <<I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni>>; l'art. 26, co. 1, l. 488/1999 definisce le convenzioni di cui sopra:<<convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente>>. Il d.l. 66/2014 demanda, inoltre, al DPCM del 24 dicembre 2015 l'individuazione delle categorie di beni e di servizi (c.d. categorie merceologiche) e delle soglie per cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono obbligatoriamente a Consip o agli altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Il Decreto cit. all'art. 1 ha individuato, attualmente, 19 categorie merceologiche per le quali gli appalti dovranno necessariamente passare attraverso uno dei 35 Soggetti Aggregatori, tra cui 5 categorie di beni e servizi individuati dal decreto nel settore immobiliare e altre 14 categorie di beni e servizi riguardano il comparto della sanità4. Occorre specificare che le soglie, individuate dal DPCM, devono intendersi come importo massimo annuo negoziabile autonomamente per ciascuna categoria di beni e servizi dalle singole p.a. (art. 1, co. 2 DPCM 24 dicembre 2015)5. Si consideri, tuttavia, la deroga inserita per i Comuni per fabbisogni annui inferiori a 40.000 euro e quella per gli Enti Sanitari per i c.d. micro-acquisti inferiori a 1.000 euro: in tali ipotesi è possibile acquistare in forma singola. E' utile chiarire, altresì, che dette norme sono immediatamente attuative per tutte le amministrazioni regionali e statali, mentre per gli enti locali diventeranno obbligatorie tra sei mesi. Una nota si rende necessaria sulle principali novità introdotte dal d.l. 66/2014: qual è il rapporto tra i Soggetti Aggregatori e la Stazione Unica Appaltante (art. 33, d.lgs. 163/2006). L’ ANAC, con Determinazione n. 3 dell’Adunanza del 25 febbraio 2015, interviene sul punto e chiarisce il rapporto tra i due istituti. Il comune denominatore tra Stazione Unica Appaltante e Soggetti Aggregatori è rappresentato dalla nozione di Centrale di committenza. <<Nell’ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza>> (A.N.A.C. - adunanza del 25 febbraio 2015, Determinazione n. 3). 3 L'art. 2 del DPCM del 24 dicembre 2015 statuisce che le modalità operative e le relative informazioni sono reperibili sul portale www.acquistiinretepa.it alla sezione “soggetti aggregatori”. 4 Categorie merceologiche: Farmaci: 40.000; Vaccini: 40.000; Stent: soglia di rilevanza Comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicate dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali; ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali): 40.000; Protesi d'anca: soglia di rilevanza Comunitaria; Medicazioni generali: 40.000; Defibrillatori: soglia di rilevanza Comunitaria; Pace-maker: soglia di rilevanza Comunitaria; Aghi e siringhe: 40.000; Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali: 40.000; Servizi di pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 40.000; Servizi di ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 40.000; Servizi di lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale: 40.000; Servizi di smaltimento rifiuti sanitari: 40.000; Vigilanza armata: 40.000 euro; facility management immobili: soglia comunitaria; pulizia di immobili: soglia comunitaria; guardiania: 40.000 euro; manutenzione di immobili e impianti: soglia comunitaria. 5 Il d.l. 66/2014 contiene, altresì, altre prescrizioni per garantire il corretto funzionamento del nuovo sistema di acquisto, quali l’obbligo di pubblicità del programma biennale di fabbisogni di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro annuo (Comma505); la definizione, delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip (Commi507 - 508), nonché l’obbligo di utilizzo esclusivo dei Soggetti Aggregatori per le categorie merceologiche di spesa sanitaria individuate in applicazione dell’art.9, comma 3 del D.L.66/2014(Comma548). Si può desumere che il Legislatore ha inteso istituire un nuovo modello di procedura di acquisto di beni e servizi. Le p.a., per soddisfare i propri fabbisogni, sono tenute anzitutto a verificare se sia attiva una idonea iniziativa tra i Soggetti Aggregatori. Ciò, beninteso, qualora i fabbisogni dell’amministrazione siano superiori agli importi individuati dal DPCM ed enumerati nelle categorie merceologiche elaborate dallo stesso Decreto. Le amministrazioni, per conseguenza, possono acquistare in forma singola solo qualora non sia attiva presso i Soggetti Aggregatori una iniziativa ritenuta idonea ai propri fabbisogni: ANAC solo in tale ipotesi, a seguito della richiesta inoltrata mediante un modulo di autodichiarazione, potrà assegnare all’amministrazione un codice CIG per l'attivazione di una autonoma procedura di gara (v. sul punto ANAC- Comunicato del Presidente 10 febbraio 2016).