Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione
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Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione
Accertamento Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio di Michele Carbone Con l’istituzione dell’archivio dei rapporti finanziari si è provveduto a dare impulso all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento in materia di imposte dirette e di IVA, fornendo alla funzione di contrasto all’evasione uno strumento di straordinaria efficacia, che potrà incidere notevolmente sulla sfera privata dei contribuenti, se si considera che la consultazione dei conti si inserisce in una fase di selezione precedente al controllo, priva quindi delle tipiche garanzie procedimentali degli accertamenti bancari. Lo strumento di monitoraggio selettivo dei dati finanziari è destinato ad avere un forte impatto anche sul sistema antiriciclaggio: non solo UIF, DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza vedranno notevolmente accresciuto il patrimonio conoscitivo dei dati finanziari, ma anche l’Agenzia delle entrate, che, in ragione di ciò, potrebbe affiancarsi, se non sovrapporsi, con lo svolgimento di un’attività antiriciclaggio, all’attività di prevenzione svolta da tutto l’universo degli intermediari finanziari. L’istituzione dell’archivio dei rapporti finanziari, quale apposita sezione dell’Anagrafe tributaria (1) tramite procedura esclusivamente telematica, ha rappresentato un notevole potenziamento degli strumenti di indagine a disposizione dell’Amministrazione tributaria, dal momento che attraverso di esso è possibile l’immediata rilevazione degli operatori finanziari presso i quali il soggetto sottoposto ad accertamenti e/o indagini intrattiene rapporti ed esegue operazioni, anche mediante delega conferita a terzi ovvero ricevuta da terzi. Elementi da comunicare e loro utilizzo Ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, allo stato attuale gli operatori finanziari hanno l’obbligo di comunicare, con cadenza mensile, all’Anagrafe tributaria: – l’esistenza di rapporti continuativi e delle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di questi, in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti che le effettuano; 2356 30/2013 – i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi; – i dati relativi alla natura del rapporto, la data di apertura, modifica o chiusura. Pertanto, gli elementi finora forniti all’archivio dei rapporti finanziari non hanno riguardato né la consistenza né i movimenti del singolo rapporto. In dettaglio, le informazioni relative all’esistenza e alla natura dei rapporti nonché le ulteriori comunicazioni innanzi precisate sono utilizzate (2) come segue: – ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica, previa autorizzazione, nell’ambito delMichele Carbone - Ufficiale generale della Guardia di finanza (∗) Note: (*) Contributo a titolo personale che non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. (1) Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), con il conseguente avvio operativo nell’ottobre del 2007. (2) In base all’art. 7, comma undicesimo, del D.P.R. n. 605/1973. Accertamento SOLUZIONI OPERATIVE le indagini finanziarie (3); – per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo (Equitalia s.p.a. e agenti della riscossione); – negli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione delle prove nel corso di procedimenti penali, nelle indagini di carattere patrimoniale e per l’applicazione delle misure di prevenzione, nell’attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco (4). Sono, inoltre, legittimati ad utilizzare l’archivio dei rapporti finanziari sulla base di specifiche disposizioni di legge: la Commissione nazionale per le società e la borsa (5); l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (6); i Comuni e i soggetti da essi autorizzati alla riscossione dei tributi (7). colti, ordinati e archiviati su scala nazionale nell’apposita sezione denominata archivio dei rapporti finanziari. La previsione legislativa in rassegna non è stata inserita nel testo dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, preferendosi, dunque, non modificare ed integrare ulteriormente la normativa sistematica delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria. In estrema sintesi, il decreto «salva Italia» ha provveduto a dare un altro impulso all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento in materia di imposte dirette e di IVA (9). La relazione di accompagnamento al decreto evidenzia che la ratio della norma è quella di superare la situazione attuale, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di acquisire la movimentazione dei dati finanziari solo ad attività di controllo già avviata, e di fornire, quindi, alla Archivio dei rapporti finanziari Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi, la cui esistenza è già oggetto di comunicazione alla stessa Anagrafe, nonché ogni altra informazione riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Deve, altresì, essere comunicato periodicamente l’importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori del rapporto continuativo (cosiddette operazioni «fuori conto»: richiesta per contanti di assegni e bonifici, cambio di valuta e assegni, ecc.) per le quali è da tempo previsto che vengano trasmessi i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che le effettuano. I dati e le notizie che così pervengono sono raccolti, ordinati e archiviati su scala nazionale nell’apposita sezione denominata archivio dei rapporti finanziari. Impulso all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento Allo scopo di rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione fiscale, con il decreto «salva Italia» (8), è stato previsto che, dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi, la cui esistenza è già oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. La stessa disposizione ha, altresì, stabilito che sia comunicato periodicamente l’importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori del rapporto continuativo (cosiddette operazioni «fuori conto»: richiesta per contanti di assegni e bonifici, cambio di valuta e assegni, ecc.) per le quali è da tempo previsto che vengano trasmessi i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che le effettuano. I dati e le notizie che così pervengono sono rac- Note: (3) Art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972. (4) A cura dei soggetti di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 4 agosto 2000, n. 269: autorità giudiziaria, Ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal P.M. o specificamente designati dal responsabile del ROS/SCO/SCICO, Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, Ministro dell’interno, capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della DIA, comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. (5) Art. 187-octies, comma 4, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 58/1998. (6) Art. 1, comma 5, lett. b), del D.L. n. 262/2006; art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. n. 78/2009. (7) Art. 83, comma 28-sexies, del D.L. n. 112/2008. (8) Ex art. 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (9) Occorre ricordare che le indagini finanziarie erano state - di fatto - già potenziate con le norme in materia di accertamento sintetico nella nuova duplice versione di spesometro e redditometro, ex artt. 21 e 22 del D.L. n. 78/2010. 30/2013 2357 Accertamento SOLUZIONI OPERATIVE funzione di contrasto all’evasione uno strumento di straordinaria efficacia. Disposizioni attuative Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013 (10), sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono state stabilite le modalità per la comunicazione integrativa dei dati al suddetto archivio dei rapporti da parte degli operatori finanziari. In particolare, le informazioni da inserire nella comunicazione integrativa sono analiticamente indicate nella Tabella di cui all’Allegato 1 del provvedimento 25 marzo 2013. Si tratta: – dei dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; – dei dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione; – del saldo iniziale alla data di apertura per i rapporti accesi nel corso dell’anno, del saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno; – dei dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua; – del numero totale annuo di accessi alle cassette di sicurezza; – dell’ammontare e del numero totale annuo di operazioni extraconto, di acquisto o vendita di oro e metalli preziosi, ecc. 2358 Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario continueranno, invece, ad essere acquisite e trattate secondo le ordinarie procedure. La comunicazione integrativa è stabilita con cadenza annuale (entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento); le informazioni relative al 2011 devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013 e quelle relative al 2012 entro il 31 marzo 2014. La predetta comunicazione integrativa e i flussi informativi di cui sopra non sostituiscono le comunicazioni previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, nonché dai provvedimenti attuativi 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008. Posto che l’obbligo della comunicazione integrativa è riferito genericamente agli «operatori finanziari» (11), le disposizioni attuative del 25 marzo 2013 individuano, quali soggetti obbligati all’adempimento in parola, gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, già tenuti alla comunicazione di cui al Provv. 19 gennaio 2007 (12). Ne consegue l’assoluta identità dei soggetti sui quali incombono le due comunicazioni in rassegna. Sistema di interscambio dati In considerazione della qualità e quantità dei dati da comunicare da parte degli operatori finanziari, l’Agenzia delle entrate, in linea con quanto indicato dall’autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha realizzato una nuova infrastruttura informatica denominata SID, Sistema di interscambio dati, che contempla l’interconnessione «application-toapplication» tra sistemi informativi ed adeguate misure di sicurezza tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, agendo in modalità totalmente automatizzata. Il SID è divenuto ufficialmente operativo dal 24 giugno 2013. I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza prescritti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. 30/2013 Sistema di interscambio dati In considerazione della qualità e quantità dei dati da comunicare da parte degli operatori finanNote: (10) Adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.L. n. 201/2011 e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. (11) Art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011. (12) Da ultimo, il Direttore dell’Agenzia delle entrate con Provv. 20 giugno 2012, n. 50136, ha aggiornato la tabella degli operatori finanziari, tenendo inoltre conto delle società ed enti di assicurazione. Accertamento PROSPETTIVE FUTURE ziari, l’Agenzia delle entraListe selettive ed Liste selettive te, in linea con quanto indiemersione dell’evasione per l’emersione dell’evasione cato dall’autorità Garante Le nuove liste selettive coL’Agenzia delle entrate provvederà per la protezione dei dati stituiscono una potenziale all’elaborazione, con procedure personali (13), ha realizzato fonte di innesco di controlli centralizzate, di specifiche liste una nuova infrastruttura infiscali, «al fine della valutaselettive di contribuenti a maggior formatica denominata SID, zione della capacità contririschio di evasione, sulla base degli Sistema di interscambio dabutiva, nel rispetto dei diritelementi di natura finanziaria ti, che contempla l’interconti e delle libertà fondamentrasmessi all’Anagrafe tributaria. Le nessione application-totali dei contribuenti», come nuove liste selettive costituiscono una application tra sistemi inpuntualizzato dall’Agenzia potenziale fonte di innesco di formativi ed adeguate misudelle entrate nel Provv. 25 controlli fiscali. La predisposizione re di sicurezza tecnica e ormarzo 2013. La predisposidegli elenchi avverrà presumibilmente ganizzativa per la raccolta, zione degli elenchi avverrà sulla scorta di possibili indicatori di trasmissione e conservaziopresumibilmente sulla scoranomalia in funzione della posizione ne dei dati, agendo in modata di possibili indicatori di fiscale individuale dei singoli lità totalmente automatizzaanomalia in funzione della contribuenti; è necessario, però, che ta. Il SID è divenuto uffiposizione fiscale individuaprima di giungere ad un’attività cialmente operativo dal 24 le dei singoli contribuenti; è istruttoria di accertamento (controlli giugno 2013 (14). necessario, però, che prima standardizzati, invio questionari, I dati sono conservati entro di giungere ad un’attività verifica fiscale) l’anomalia riscontrata i termini massimi di decaistruttoria di accertamento sia suffragata dai dati delle denza prescritti in materia (controlli standardizzati, indichiarazioni dei redditi e delle di accertamento delle impovio questionari, verifica fipossidenze patrimoniali dei soggetti ste sui redditi, quindi fino al scale) l’anomalia riscontrainteressati. 31 dicembre del sesto anno ta sia suffragata dai dati successivo ad ogni anno cui delle dichiarazioni dei redè riferibile la comunicazione; allo scadere di tale diti e delle possidenze patrimoniali dei soggetti periodo saranno integralmente e automaticamen- interessati (18). te cancellati. Potrà aversi il caso di: incongruenza dell’andaCon successivo provvedimento (15) verranno definiti i criteri con cui l’Agenzia delle entrate Note: in via esclusiva provvederà all’elaborazione, (13) Sul punto si rinvia ad A. Iorio e L. Ambrosi, «Limiti all’utilizzo dell’archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla “pricon procedure centralizzate, di specifiche liste vacy”», in Corr. Trib. n. 22/2013, pag. 1752. selettive di contribuenti a maggior rischio di (14) La totalità dei mass-media ne ha dato grande risalto. Per la evasione, sulla base degli elementi di natura fi- carta stampata, vedi M. Sensini, «Conti correnti senza segreti», in Corriere della Sera del 22 giugno 2013, pag. 5; R. Galullo, «Al fisco i nanziaria trasmessi all’Anagrafe tributaria. sui conti correnti», in Il Sole - 24 Ore del 22 giugno 2013, pag. Una previsione analoga che agiva soprattutto sul dati 20; F. De Dominicis, «Ora il fisco può spiare i nostri conti», in Lipiano procedurale, superando i limiti della nor- bero del 23 giugno 2013, pag. 1; L. Ambrosi - A. Iorio, «Conti al Fimativa primaria e secondaria vigente, era stata sco, le mosse a tutela», in Il Sole - 24 Ore del 23 giugno 2013, pag. introdotta nel 2011 (16) e poi espressamente 23; M. Di Branco, «Fisco - Da oggi l’invio dei dati bancari. I condal 2014», in Il Messaggero del 24 giugno 2013, pag. 4; F. Anabrogata (17): l’Agenzia delle entrate avrebbe trolli geli, «Oggi lo Stato entra nei nostri conti», in il Giornale del 24 potuto effettuare interrogazioni all’archivio dei giugno 2013, pag. 5. rapporti al fine di elaborare specifiche liste se- (15) Emanato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011. lettive di contribuenti da sottoporre a controllo (16) Dall’art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. fiscale, basate sui dati di cui all’art. 7, sesto 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. comma, del D.P.R. n. 605/1973 (informazioni (17) Dall’art. 11, comma 5, del D.L. n. 201/2011. prive, pertanto, della consistenza dei rapporti e (18) Cfr. B. Santacroce, «Conti al test degli indici di anomalia», in Il Sole - 24 Ore del 26 giugno 2013, pag. 19. dei movimenti finanziari). 30/2013 2359 Accertamento IL PROBLEMA APERTO In buona sostanza, non si mento del rapporto (per meUtilizzo di dati verifica più la compressiodia o trend precedente) con e tutela del contribuente ne della sfera privata e firiferimento ai dati ed ai Con le nuove disposizioni sulle nanziaria dei contribuenti flussi reddituali contenuti comunicazioni dei dati finanziari solo a seguito di un accertanelle dichiarazioni dei redall’Anagrafe tributaria non si verifica mento tributario già avviaditi, oppure uscite che non più la compressione della sfera to, da cui possono emergere trovano raffronto con spese privata e finanziaria dei contribuenti riscontri positivi di evasioo incrementi patrimoniali solo a seguito di un accertamento ne da corroborare con le inindividuati nell’Anagrafe tributario già avviato, da cui possono dagini finanziarie, bensì il tributaria (compravendita di emergere riscontri positivi di evasione capovolgimento del quadro: immobili, di auto, di struda corroborare con le indagini prima verranno setacciati menti finanziari, di partecifinanziarie, bensì il capovolgimento del indiscriminatamente tutti i pazioni, ecc.) ovvero un nuquadro: prima verranno setacciati risparmi, le operazioni ed i mero di posizioni con consiindiscriminatamente tutti i risparmi, le rapporti finanziari di ogni stenze totali non coerenti operazioni ed i rapporti finanziari di cittadino poi, se si riuscirà sul piano territoriale e sotto ogni cittadino poi, se si riuscirà ad ad individuare qualche anoil profilo economico-finanindividuare qualche anomalia che malia che indurrà a decideziario o, invece, l’anomalia indurrà a decidere di sottoporre a re di sottoporre a verifica potrebbe essere anche data verifica fiscale un singolo contribuente, fiscale un singolo contridalla presenza di redditi diverrà avviato un accertamento buente, verrà avviato un acchiarati di importo superiore tributario. Ci si chiede quale valore certamento tributario (22). a quelli che hanno movisostanziale di tutela potrà ancora In proposito occorre sottolimentato il conto (19). avere un’autorizzazione all’utilizzo neare che l’invio delle coL’Agenzia delle entrate dedei dati finanziari nel corso municazioni integrative vieve trasmettere annualmente dell’accertamento concessa dopo che ne effettuato in deroga alle alle Camere una relazione la stessa Amministrazione finanziaria procedure gerarchico-autocon la quale sono comunicaavrà già scandagliato i dati riservati rizzative (23) previste per ti i risultati relativi all’emerdel contribuente. le indagini finanziarie e, sione dell’evasione a seguiquindi, sono affievolite le to dell’applicazione delle disposizioni in commento. Sarà importante ap- garanzie a tutela del cittadino. Questa circostanpurare l’efficacia di tali risultati, rapportandoli, za deve necessariamente far escludere che i dati non soltanto in relazione all’ammontare annuo acquisiti possano essere utilizzati direttamente di tributi sottratti alle casse dell’Erario (120 mi- per operare accertamenti o rettifiche, diversaliardi di euro, con un’economia sommersa stimata in circa il 18% del PIL), ma tenendo conto anche dell’eccezionalità sul piano normativo Note: (19) Cfr. L. Starola, «Le nuove comunicazioni all’Anagrafe dei rapdella misura stessa. porti finanziari», in Corr. Trib. n. 18/2013, pag. 1430. È chiaro, infatti, come il nuovo strumento incida (20) Cfr. Cass., 18 febbraio 1992, n. 51, in Banca Dati BIG Suite, IPnotevolmente sulla sfera privata dei contribuen- SOA. ti, in quanto la consultazione dei conti si inseri- (21) Cfr. Cass., Ord. 6 luglio 2000, n. 260, in Banca Dati BIG Suite, sce in una fase di selezione precedente al con- IPSOA; F. Marrone, «Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei dati finanziari?», in il fisco n. 19/2013, pag. 2878. trollo. Siamo in presenza di un sovvertimento (22) Cfr. S. Capolupo, «Manovra Monti: l’utilizzo generalizzato dei della logica che ha sinora ispirato normativa- movimenti bancari e finanziari», il fisco n. 1/2012, pag. 35; F. Marromente l’utilizzo riservato ai fini fiscali dei dati ne, «Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei finanziari, conformemente all’indirizzo della dati finanziari?», cit., loc. cit., pag. 2878. (23) Ex artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 Corte costituzionale sulla «riservatezza banca- (Direttore centrale dell’accertamento/Direttore regionale delria» (20) e sulla tutela della libertà economica e l’Agenzia delle entrate, Comandante regionale della Guardia di finanza). dell’iniziativa privata (21). 2360 30/2013 Accertamento PROSPETTIVE FUTURE mente si eluderebbe l’attuale contesto normativo (24). Tuttavia ci si chiede quale valore sostanziale di tutela potrà ancora avere un’autorizzazione all’utilizzo dei dati finanziari nel corso dell’accertamento concessa dopo che la stessa Amministrazione tributaria avrà già scandagliato i dati riservati del contribuente. Le procedure innanzi richiamate possono rischiare, a questo punto, di apparire addirittura pleonastiche; di sicuro risultano indirettamente svuotate o disinnescate. sia le informazioni sulle movimentazioni contenute nelle comunicazioni integrative in esame, sono utilizzate ai fini previsti dall’art. 7, undicesimo comma, dello stesso decreto. Ciò significa che la UIF, la DIA, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nell’esercizio delle proprie funzioni antiriciclaggio vedono notevolmente accresciuto il patrimonio conoscitivo dei dati finanziari. A prescindere dall’eventuale inserimento dei soggetti interessati nelle liste selettive a cura dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni integrative offriranno - a monte - una maggiore e più qualificata chiave di lettura nell’attività di analisi delle segnalazioni delle operazioni sospette istituzionalmente affidata alla UIF, mentre sul piano strettamente operativo l’acquisizione di tale patrimonio informativo non potrà che meglio supportare ed orientare le indagini degli organi di polizia. Che impatto avrà lo strumento di monitoraggio selettivo dei dati finanziari sul sistema amministrativo di prevenzione antiriciclaggio? Sul punto giova preliminarmente evidenziare che l’Agenzia delle entrate, quale Ufficio della Pubblica amministrazione, rientra tra i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio (28), in relazione all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette; pertanto ha l’onere di segnalare Antiriciclaggio Con le comunicazioni integrative dei dati bancari all’Anagrafe tributaria la UIF, la DIA, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nell’esercizio delle proprie funzioni antiriciclaggio vedono notevolmente accresciuto il patrimonio conoscitivo dei dati finanziari. Le comunicazioni integrative offriranno una maggiore e più qualificata chiave di lettura nell’attività di analisi delle segnalazioni delle operazioni sospette istituzionalmente affidata alla UIF, mentre sul piano strettamente operativo l’acquisizione di tale patrimonio informativo non potrà che meglio supportare ed orientare le indagini degli organi di polizia. Dichiarazione ISEE Le informazioni comunicate secondo il decreto «salva Italia» sono, infine, utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (25), concernente le notizie necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai fini della fruizione delle prestazioni sociali agevolate, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati indicati nella medesima dichiarazione (26). Antiriciclaggio Nella legislazione antiriciclaggio (27), l’archivio dei rapporti finanziari viene menzionato agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 231/2007, rispettivamente in tema di potestà dell’Unità di informazione finanziaria e della DIA/del Nucleo speciale di polizia valutaria, prevedendo la possibilità di avvalersi dei dati contenuti - appunto - nella sezione speciale dell’Anagrafe tributaria ai fini dell’analisi e dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. Con una formulazione che non brilla per chiarezza e per coordinamento sistematico, l’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, sia le informazioni relative all’esistenza e alla natura dei rapporti, già comunicate ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, Note: (24) Cfr. A. Cissello, «Le nuove comunicazioni a carico degli operatori finanziari», in il fisco n. 17/2013, pag. 2648. (25) Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. (26) Vedi art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011, come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (27) Ex D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per un approfondimento sistematico della materia si segnala: S. Capolupo - M. Carbone - S. M. Battaglia - G. Sturzo, Antiriciclaggio - Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, IPSOA, 2012, pagg. 1-768. (28) Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 231/2007. 30/2013 2361 Accertamento IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE È ragionevole ritenere che anomalie riscontrate nelUtilizzo delle liste selettive il legislatore con il D.L. n. l’ambito della propria attiviai fini antiriciclaggio 201/2011 abbia voluto raftà istituzionale. – Ci si chiede se le liste selettive di forzare il contrasto all’evaÈ opportuno anche considecontribuenti a maggior rischio di sione fiscale anche in termirare che l’elenco dei soggetevasione, elaborate a seguito del ni di speditezza operativa, ti tenuti all’alimentazione monitoraggio preventivo dei rapporti lasciando la fase di approdell’archivio dei rapporti fifinanziari, debbano confluire all’Unità fondimento investigativo a nanziari (29) corrisponde al di informazione finanziaria. tutti gli Uffici finanziari, novero degli «intermediari – In caso positivo, la scelta farebbe evidentemente sulla base di finanziari e altri soggetti lievitare il numero delle segnalazioni di programmi concordati. esercenti attività finanziaoperazioni sospette, ingolfando Ciò esclude che i soggetti ria» (30) nonché agli «adl’attività di accertamento tributario. È inseriti nelle liste selettive detti al commercio in oro» ragionevole ritenere che il legislatore siano automaticamente se(31) previsti nell’ambito abbia voluto rafforzare il contrasto gnalati alla UIF, fatti salvi della normativa antiriciclagall’evasione anche in termini di quei casi in cui emergano gio. Sono tuttora escluse da speditezza operativa, lasciando incontrovertibili elementi di quest’ultima attesa la manl’approfondimento investigativo a tutti azioni di riciclaggio. In canza di relazione con il gli Uffici finanziari, in base a queste circostanze, l’Agenpubblico, mentre sono inprogrammi concordati. Ciò esclude zia delle entrate potrebbe cluse nell’elenco degli opeche i soggetti inseriti nelle liste segnalare le posizioni, oltre ratori finanziari in questioselettive siano automaticamente all’articolazione della Banne, le holding di partecipasegnalati alla UIF, fatti salvi quei casi ca d’Italia, alla Guardia di zione o «casseforti» di fain cui emergano incontrovertibili finanza affinché quest’ultimiglia e le holding induelementi di azioni di riciclaggio. ma possa approfondirle striali, che esercitano l’attiprontamente con gli ampi vità in base all’art. 10, compoteri riconosciuti di polizia economico-finanma 10, del D.Lgs. n. 141/2010. Si ritiene utile ricordare poi che, nel 2012, gli ziaria e giudiziaria. operatori finanziari destinatari delle disposizioni - in commento - di contrasto all’evasione fiscale Attività di elaborazione delle liste selettive e al denaro sporco hanno effettuato in tutto da parte dell’Agenzia delle entrate 64.485 segnalazioni per operazioni sospette (pa- e attività di prevenzione antiriciclaggio ri al 96,5%) su un totale complessivo di 66.855. degli operatori finanziari Una parte considerevole di tali segnalazioni Più complessi si presentano i rapporti tra l’atticoncernono violazioni di tipo tributario. vità di elaborazione delle liste selettive da parte dell’Agenzia delle entrate e l’attività di prevenzione antiriciclaggio degli operatori finanziari. Trasmissione delle liste selettive Poiché, come accennato, una parte considerevoall’Unità di informazione finanziaria Alla luce di quanto sopra, ci si chiede innanzi- le delle segnalazioni di operazioni sospette protutto se le liste selettive di contribuenti a mag- dotte da questi ultimi riguarda anomalie di ordigior rischio di evasione, elaborate a seguito del ne tributario va da sé che si potrebbero verificamonitoraggio preventivo dei rapporti finanziari, re numerose ipotesi di soggetti inseriti nelle liste debbano confluire all’Unità di informazione fi- in parola già evidenziati dagli intermediari nanziaria (32). Naturalmente, in caso positivo, la scelta farebbe verosimilmente lievitare il nu- Note: mero delle segnalazioni di operazioni sospette, (29) Secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 giugno 2012, n. 50136. ingolfando l’attività di accertamento tributario, (30) Contemplati dall’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007. in particolare, della Guardia di finanza, quale (31) Art. 10, comma 2, lett. e), n. 1), del D.Lgs. n. 231/2007. (32) Ex artt. 10 e 41 del D.Lgs. n. 231/2007. esclusiva destinataria di tali segnalazioni. 2362 30/2013 Accertamento PROSPETTIVE FUTURE strazione tributaria, porterà, nell’esercizio delle loro funRaccordo tra Agenzia delle entrate non soltanto all’elaboraziozioni antiriciclaggio. e Guardia di Finanza ne di liste selettive ma di A parere di chi scrive, queSi potrebbero verificare numerose fatto, per le ragioni innanzi st’ultima è una novità soipotesi di soggetti inseriti nelle liste precisate, anche allo svolgistanziale importante perché selettive di contribuenti già mento di un’attività antiricidi fatto viene svuotata la evidenziati dagli intermediari claggio che andrà ad affiancompetenza esclusiva della nell’esercizio delle loro funzioni carsi se non a sovrapporsi Guardia di finanza in mateantiriciclaggio. In questi casi di fatto (presumibilmente in tantisria di approfondimento di viene svuotata la competenza sime circostanze) all’attività tutte quelle segnalazioni di esclusiva della Guardia di finanza in di prevenzione svolta da tutoperazioni sospette fondate materia di approfondimento di tutte to l’universo degli intermesu indizi di evasione/elusioquelle segnalazioni di operazioni diari finanziari. ne fiscale ovvero, in generasospette fondate su indizi di Se è vero che il citato unile, di violazione delle norme evasione/elusione fiscale o, in verso non potrà mai essere tributarie. generale, di violazione delle norme sottratto all’assoggettamenAl riguardo, la disciplina vitributarie. La disciplina vigente non to degli adempimenti antirigente non consente, infatti, consente, infatti, la trasmissione delle ciclaggio, tuttavia la consela trasmissione delle segnasegnalazioni di operazioni sospette guenza naturale di questo lazioni di operazioni sospetall’Agenzia delle entrate, ma nuovo assetto normativo te all’Agenzia delle entrate, unicamente alla Guardia di finanza. Nel può e deve essere un ritorno ma unicamente alla Guardia prossimo futuro, l’approfondimento degli operatori finanziari aldi finanza - titolare del tributario delle liste selettive lo spirito originario della S.I.VA. (Sistema informaticondotto dalle strutture dell’Agenzia disciplina contenuta nel vo valutario, cioè la banca non potrà, comunque, prescindere da D.Lgs. n. 231/2007, basato dati delle sos) - laddove non un raccordo info-investigativo con la essenzialmente sull’indivivi siano collegamenti con la Guardia di finanza, pena la duazione attenta di possibili criminalità organizzata. Nel duplicazione dell’attività di controllo concrete condotte di money prossimo futuro, l’approfonnei confronti della persona interessata. laundering dei loro clienti. dimento tributario delle liste Ciò richiede un cambio di selettive condotto dalle strutture dell’Agenzia non potrà, comunque, rotta (in termini di norme, disposizioni attuative, prescindere da un raccordo info-investigativo prassi, atteggiamento mentale) da parte di tutti con la Guardia di finanza, pena la duplicazione gli attori coinvolti: legislatore, autorità di vigidell’attività di controllo nei confronti della per- lanza, governance aziendale, singoli operatori. sona interessata. Potrebbe anche verificarsi che la segnalazione Tenuta dell’archivio unico informatico (AUI) sia ancora nella fase dell’analisi da parte della Un breve cenno va dedicato all’attualità della teUIF e, quindi, non ancora fruibile da un punto di nuta dell’archivio unico informatico (AUI), prevista operativo. Si crea così un sorta di limbo visto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007, discidove la segnalazione fatta dagli operatori finan- plinato con il provvedimento della Banca d’Itaziari potrebbe paradossalmente intervenire a si- lia 23 dicembre 2009 (33), alla luce della crestema dopo l’avvio e conclusione dell’attività di verifica fiscale, vanificando in tal modo l’impe- Nota: gno antiriciclaggio dei citati soggetti soprattutto (33) È opportuno evidenziare che, dal 1° gennaio 2014, entra in vigore il provvedimento della Banca d’Italia 3 aprile 2013, pubbliin presenza di identità del contenuto. Sul punto, si deve poi riconoscere che il maggior cato nella G.U. n. 105 del 7 maggio 2013, S.O., recante «Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per patrimonio conoscitivo dei dati finanziari da par- le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 te dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle al- e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231», in Banca tre corroboranti notizie in possesso dell’Ammini- Dati BIG Suite, IPSOA. 30/2013 2363 Accertamento scente capacità informativa dell’archivio dei rapporti finanziari. I costi di gestione dell’AUI sono molto alti. Si potrebbe pensare di implementare ulteriormente gli elementi informativi (cfr. art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007) adesso contenuti nell’archivio dei rapporti in modo da allineare la banca dati e consentire la soppressione dell’archivio unico informatico. Ciò comporterebbe riduzione di spese sia per lo Stato che per gli intermediari finanziari. Va, tuttavia, ricercata - nella fase applicativa - la compatibilità di tale soluzione con la normativa europea in tema di antiriciclaggio e, soprattutto, la buona volontà degli stessi intermediari finanziari. Ipotesi di riciclaggio in assenza di segnalazioni di operazioni sospette Resta, infine, da fare qualche riflessione circa quei casi acclarati di riciclaggio emersi a seguito dell’elaborazione delle liste selettive da parte dell’Agenzia delle entrate a fronte dei quali non vi è stata alcuna segnalazione di operazione sospetta da parte degli operatori finanziari. In pratica l’attività dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011, conduce alla scoperta di azioni di riciclaggio senza che la banca o altro intermediario si sia accorto del comportamento vietato del proprio cliente nell’attuazione degli obblighi di collaborazione richiesti dalla disciplina antiriciclaggio. In merito si ricorda che il discrimine tra illecito amministrativo (omessa segnalazione di operazioni sospetta) (34) e violazione penale (35) è dato proprio dalla valutazione dell’elemento soggettivo che ha determinato la mancata segnalazione dell’operazione. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato (esistenza di una situazione fattuale dal significato inequivoco, che imponga al soggetto obbligato una scelta consapevole: agire segnalando, o, al contrario, omettere di intervenire, consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa), nei casi sopra evidenziati la sanzione amministrativa potrà essere evitata solo superando l’assunto, di cui al nuovo decalogo della Banca d’Italia del 24 agosto 2010, che «la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta, parimen- 2364 30/2013 ti l’assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta». Note: (34) Ex art. 57 del D.Lgs. n. 231/2007. (35) Artt. 40, 110, 648-bis c.p.