Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione

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Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione
Accertamento
Archivio dei rapporti finanziari:
esigenze di razionalizzazione
tra normativa fiscale e antiriciclaggio
di Michele Carbone
Con l’istituzione dell’archivio dei rapporti finanziari si è provveduto a dare impulso all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento in materia di imposte dirette e
di IVA, fornendo alla funzione di contrasto all’evasione uno strumento di straordinaria efficacia, che potrà incidere notevolmente sulla sfera privata dei contribuenti, se si considera
che la consultazione dei conti si inserisce in una fase di selezione precedente al controllo,
priva quindi delle tipiche garanzie procedimentali degli accertamenti bancari. Lo strumento di
monitoraggio selettivo dei dati finanziari è destinato ad avere un forte impatto anche sul sistema antiriciclaggio: non solo UIF, DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza vedranno notevolmente accresciuto il patrimonio conoscitivo dei dati finanziari, ma anche l’Agenzia delle entrate, che, in ragione di ciò, potrebbe affiancarsi, se non sovrapporsi, con
lo svolgimento di un’attività antiriciclaggio, all’attività di prevenzione svolta da tutto l’universo
degli intermediari finanziari.
L’istituzione dell’archivio dei rapporti finanziari, quale apposita sezione dell’Anagrafe tributaria (1) tramite procedura esclusivamente telematica, ha rappresentato un notevole potenziamento degli strumenti di indagine a disposizione
dell’Amministrazione tributaria, dal momento
che attraverso di esso è possibile l’immediata rilevazione degli operatori finanziari presso i quali il soggetto sottoposto ad accertamenti e/o indagini intrattiene rapporti ed esegue operazioni,
anche mediante delega conferita a terzi ovvero
ricevuta da terzi.
Elementi da comunicare e loro utilizzo
Ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, allo stato attuale gli operatori finanziari hanno l’obbligo di comunicare,
con cadenza mensile, all’Anagrafe tributaria:
– l’esistenza di rapporti continuativi e delle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori
di questi, in nome proprio o per conto o a nome
di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti che le effettuano;
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– i dati identificativi, compreso il codice fiscale,
dei soggetti che intrattengono con gli operatori
finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi;
– i dati relativi alla natura del rapporto, la data
di apertura, modifica o chiusura.
Pertanto, gli elementi finora forniti all’archivio
dei rapporti finanziari non hanno riguardato né
la consistenza né i movimenti del singolo rapporto.
In dettaglio, le informazioni relative all’esistenza e alla natura dei rapporti nonché le ulteriori
comunicazioni innanzi precisate sono utilizzate
(2) come segue:
– ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica, previa autorizzazione, nell’ambito delMichele Carbone - Ufficiale generale della Guardia di finanza (∗)
Note:
(*) Contributo a titolo personale che non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.
(1) Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248),
con il conseguente avvio operativo nell’ottobre del 2007.
(2) In base all’art. 7, comma undicesimo, del D.P.R. n. 605/1973.
Accertamento
SOLUZIONI OPERATIVE
le indagini finanziarie (3);
– per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo (Equitalia s.p.a. e agenti
della riscossione);
– negli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione delle prove nel corso di procedimenti penali,
nelle indagini di carattere
patrimoniale e per l’applicazione delle misure di prevenzione, nell’attività di
contrasto al riciclaggio di
denaro sporco (4).
Sono, inoltre, legittimati ad
utilizzare l’archivio dei rapporti finanziari sulla base di
specifiche disposizioni di
legge: la Commissione nazionale per le società e la
borsa (5); l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli (6); i
Comuni e i soggetti da essi
autorizzati alla riscossione
dei tributi (7).
colti, ordinati e archiviati su
scala nazionale nell’apposita sezione denominata archivio dei rapporti finanziari.
La previsione legislativa in
rassegna non è stata inserita
nel testo dell’art. 7 del
D.P.R. n. 605/1973, preferendosi, dunque, non modificare ed integrare ulteriormente la normativa sistematica delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
In estrema sintesi, il decreto
«salva Italia» ha provveduto a dare un altro impulso
all’utilizzo dei dati di natura finanziaria in sede di accertamento in materia di
imposte dirette e di IVA (9).
La relazione di accompagnamento al decreto evidenzia che la ratio della
norma è quella di superare
la situazione attuale, nella
quale l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di acquisire la movimentazione dei dati finanziari solo ad attività di
controllo già avviata, e di fornire, quindi, alla
Archivio dei rapporti finanziari
Dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all’Anagrafe tributaria
le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti continuativi, la
cui esistenza è già oggetto di
comunicazione alla stessa Anagrafe,
nonché ogni altra informazione riferita
a questi rapporti necessaria ai fini dei
controlli fiscali. Deve, altresì, essere
comunicato periodicamente l’importo
delle operazioni finanziarie effettuate
al di fuori del rapporto continuativo
(cosiddette operazioni «fuori conto»:
richiesta per contanti di assegni e
bonifici, cambio di valuta e assegni,
ecc.) per le quali è da tempo previsto
che vengano trasmessi i dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che
le effettuano. I dati e le notizie che
così pervengono sono raccolti,
ordinati e archiviati su scala nazionale
nell’apposita sezione denominata
archivio dei rapporti finanziari.
Impulso all’utilizzo dei dati di natura
finanziaria in sede di accertamento
Allo scopo di rendere più efficace l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, con il decreto
«salva Italia» (8), è stato previsto che, dal 1°
gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi, la cui esistenza è
già oggetto di comunicazione, nonché ogni altra
informazione riferita a questi rapporti necessaria
ai fini dei controlli fiscali.
La stessa disposizione ha, altresì, stabilito che
sia comunicato periodicamente l’importo delle
operazioni finanziarie effettuate al di fuori del
rapporto continuativo (cosiddette operazioni
«fuori conto»: richiesta per contanti di assegni e
bonifici, cambio di valuta e assegni, ecc.) per le
quali è da tempo previsto che vengano trasmessi
i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che le
effettuano.
I dati e le notizie che così pervengono sono rac-
Note:
(3) Art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51,
secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972.
(4) A cura dei soggetti di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 4 agosto
2000, n. 269: autorità giudiziaria, Ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal P.M. o specificamente designati dal responsabile del
ROS/SCO/SCICO, Unità di informazione finanziaria della Banca
d’Italia, Ministro dell’interno, capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della DIA, comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
(5) Art. 187-octies, comma 4, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 58/1998.
(6) Art. 1, comma 5, lett. b), del D.L. n. 262/2006; art. 15, comma
8-duodecies, del D.L. n. 78/2009.
(7) Art. 83, comma 28-sexies, del D.L. n. 112/2008.
(8) Ex art. 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(9) Occorre ricordare che le indagini finanziarie erano state - di
fatto - già potenziate con le norme in materia di accertamento
sintetico nella nuova duplice versione di spesometro e redditometro, ex artt. 21 e 22 del D.L. n. 78/2010.
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Accertamento
SOLUZIONI OPERATIVE
funzione di contrasto all’evasione uno strumento di
straordinaria efficacia.
Disposizioni attuative
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 25 marzo 2013 (10),
sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono state stabilite le modalità per la comunicazione
integrativa dei dati al suddetto archivio dei rapporti
da parte degli operatori finanziari.
In particolare, le informazioni da inserire nella comunicazione integrativa sono analiticamente indicate
nella Tabella di cui all’Allegato 1 del provvedimento
25 marzo 2013. Si tratta:
– dei dati identificativi del
rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più
soggetti;
– dei dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in
saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31
dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
– del saldo iniziale alla data di apertura per i
rapporti accesi nel corso dell’anno, del saldo
contabilizzato antecedente la data di chiusura
per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
– dei dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
– del numero totale annuo di accessi alle cassette di sicurezza;
– dell’ammontare e del numero totale annuo di
operazioni extraconto, di acquisto o vendita di
oro e metalli preziosi, ecc.
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Le informazioni di dettaglio
sul contenuto del rapporto
finanziario continueranno,
invece, ad essere acquisite e
trattate secondo le ordinarie
procedure.
La comunicazione integrativa è stabilita con cadenza
annuale (entro il 20 aprile
dell’anno successivo a
quello di riferimento); le informazioni relative al 2011
devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013 e
quelle relative al 2012 entro
il 31 marzo 2014.
La predetta comunicazione
integrativa e i flussi informativi di cui sopra non sostituiscono le comunicazioni previste dall’art. 7 del
D.P.R. n. 605/1973, nonché
dai provvedimenti attuativi
19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008.
Posto che l’obbligo della
comunicazione integrativa è
riferito genericamente agli
«operatori finanziari» (11),
le disposizioni attuative del 25 marzo 2013 individuano, quali soggetti obbligati all’adempimento in parola, gli operatori finanziari indicati
all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973,
già tenuti alla comunicazione di cui al Provv. 19
gennaio 2007 (12). Ne consegue l’assoluta identità dei soggetti sui quali incombono le due comunicazioni in rassegna.
Sistema di interscambio dati
In considerazione della qualità e
quantità dei dati da comunicare da
parte degli operatori finanziari,
l’Agenzia delle entrate, in linea con
quanto indicato dall’autorità Garante
per la protezione dei dati personali, ha
realizzato una nuova infrastruttura
informatica denominata SID, Sistema
di interscambio dati, che contempla
l’interconnessione «application-toapplication» tra sistemi informativi ed
adeguate misure di sicurezza tecnica e
organizzativa per la raccolta,
trasmissione e conservazione dei
dati, agendo in modalità totalmente
automatizzata. Il SID è divenuto
ufficialmente operativo dal 24 giugno
2013. I dati sono conservati entro i
termini massimi di decadenza
prescritti in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, quindi fino al
31 dicembre del sesto anno
successivo ad ogni anno cui è riferibile
la comunicazione; allo scadere di tale
periodo saranno integralmente e
automaticamente cancellati.
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Sistema di interscambio dati
In considerazione della qualità e quantità dei dati da comunicare da parte degli operatori finanNote:
(10) Adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.L. n. 201/2011
e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(11) Art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
(12) Da ultimo, il Direttore dell’Agenzia delle entrate con Provv.
20 giugno 2012, n. 50136, ha aggiornato la tabella degli operatori
finanziari, tenendo inoltre conto delle società ed enti di assicurazione.
Accertamento
PROSPETTIVE FUTURE
ziari, l’Agenzia delle entraListe selettive ed
Liste selettive
te, in linea con quanto indiemersione dell’evasione
per l’emersione dell’evasione
cato dall’autorità Garante
Le nuove liste selettive coL’Agenzia delle entrate provvederà
per la protezione dei dati
stituiscono una potenziale
all’elaborazione, con procedure
personali (13), ha realizzato
fonte di innesco di controlli
centralizzate, di specifiche liste
una nuova infrastruttura infiscali, «al fine della valutaselettive di contribuenti a maggior
formatica denominata SID,
zione della capacità contririschio di evasione, sulla base degli
Sistema di interscambio dabutiva, nel rispetto dei diritelementi di natura finanziaria
ti, che contempla l’interconti e delle libertà fondamentrasmessi all’Anagrafe tributaria. Le
nessione application-totali dei contribuenti», come
nuove liste selettive costituiscono una
application tra sistemi inpuntualizzato dall’Agenzia
potenziale fonte di innesco di
formativi ed adeguate misudelle entrate nel Provv. 25
controlli fiscali. La predisposizione
re di sicurezza tecnica e ormarzo 2013. La predisposidegli elenchi avverrà presumibilmente
ganizzativa per la raccolta,
zione degli elenchi avverrà
sulla scorta di possibili indicatori di
trasmissione e conservaziopresumibilmente sulla scoranomalia in funzione della posizione
ne dei dati, agendo in modata di possibili indicatori di
fiscale individuale dei singoli
lità totalmente automatizzaanomalia in funzione della
contribuenti; è necessario, però, che
ta. Il SID è divenuto uffiposizione fiscale individuaprima di giungere ad un’attività
cialmente operativo dal 24
le dei singoli contribuenti; è
istruttoria di accertamento (controlli
giugno 2013 (14).
necessario, però, che prima
standardizzati, invio questionari,
I dati sono conservati entro
di giungere ad un’attività
verifica fiscale) l’anomalia riscontrata
i termini massimi di decaistruttoria di accertamento
sia suffragata dai dati delle
denza prescritti in materia
(controlli standardizzati, indichiarazioni dei redditi e delle
di accertamento delle impovio questionari, verifica fipossidenze patrimoniali dei soggetti
ste sui redditi, quindi fino al
scale) l’anomalia riscontrainteressati.
31 dicembre del sesto anno
ta sia suffragata dai dati
successivo ad ogni anno cui
delle dichiarazioni dei redè riferibile la comunicazione; allo scadere di tale diti e delle possidenze patrimoniali dei soggetti
periodo saranno integralmente e automaticamen- interessati (18).
te cancellati.
Potrà aversi il caso di: incongruenza dell’andaCon successivo provvedimento (15) verranno
definiti i criteri con cui l’Agenzia delle entrate Note:
in via esclusiva provvederà all’elaborazione, (13) Sul punto si rinvia ad A. Iorio e L. Ambrosi, «Limiti all’utilizzo
dell’archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla “pricon procedure centralizzate, di specifiche liste vacy”», in Corr. Trib. n. 22/2013, pag. 1752.
selettive di contribuenti a maggior rischio di (14) La totalità dei mass-media ne ha dato grande risalto. Per la
evasione, sulla base degli elementi di natura fi- carta stampata, vedi M. Sensini, «Conti correnti senza segreti», in
Corriere della Sera del 22 giugno 2013, pag. 5; R. Galullo, «Al fisco i
nanziaria trasmessi all’Anagrafe tributaria.
sui conti correnti», in Il Sole - 24 Ore del 22 giugno 2013, pag.
Una previsione analoga che agiva soprattutto sul dati
20; F. De Dominicis, «Ora il fisco può spiare i nostri conti», in Lipiano procedurale, superando i limiti della nor- bero del 23 giugno 2013, pag. 1; L. Ambrosi - A. Iorio, «Conti al Fimativa primaria e secondaria vigente, era stata sco, le mosse a tutela», in Il Sole - 24 Ore del 23 giugno 2013, pag.
introdotta nel 2011 (16) e poi espressamente 23; M. Di Branco, «Fisco - Da oggi l’invio dei dati bancari. I condal 2014», in Il Messaggero del 24 giugno 2013, pag. 4; F. Anabrogata (17): l’Agenzia delle entrate avrebbe trolli
geli, «Oggi lo Stato entra nei nostri conti», in il Giornale del 24
potuto effettuare interrogazioni all’archivio dei giugno 2013, pag. 5.
rapporti al fine di elaborare specifiche liste se- (15) Emanato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011.
lettive di contribuenti da sottoporre a controllo (16) Dall’art. 2, comma 36-undevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n.
fiscale, basate sui dati di cui all’art. 7, sesto 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
comma, del D.P.R. n. 605/1973 (informazioni (17) Dall’art. 11, comma 5, del D.L. n. 201/2011.
prive, pertanto, della consistenza dei rapporti e (18) Cfr. B. Santacroce, «Conti al test degli indici di anomalia», in
Il Sole - 24 Ore del 26 giugno 2013, pag. 19.
dei movimenti finanziari).
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Accertamento
IL PROBLEMA APERTO
In buona sostanza, non si
mento del rapporto (per meUtilizzo di dati
verifica più la compressiodia o trend precedente) con
e tutela del contribuente
ne della sfera privata e firiferimento ai dati ed ai
Con le nuove disposizioni sulle
nanziaria dei contribuenti
flussi reddituali contenuti
comunicazioni dei dati finanziari
solo a seguito di un accertanelle dichiarazioni dei redall’Anagrafe tributaria non si verifica
mento tributario già avviaditi, oppure uscite che non
più la compressione della sfera
to, da cui possono emergere
trovano raffronto con spese
privata e finanziaria dei contribuenti
riscontri positivi di evasioo incrementi patrimoniali
solo a seguito di un accertamento
ne da corroborare con le inindividuati nell’Anagrafe
tributario già avviato, da cui possono
dagini finanziarie, bensì il
tributaria (compravendita di
emergere riscontri positivi di evasione
capovolgimento del quadro:
immobili, di auto, di struda corroborare con le indagini
prima verranno setacciati
menti finanziari, di partecifinanziarie, bensì il capovolgimento del
indiscriminatamente tutti i
pazioni, ecc.) ovvero un nuquadro: prima verranno setacciati
risparmi, le operazioni ed i
mero di posizioni con consiindiscriminatamente tutti i risparmi, le
rapporti finanziari di ogni
stenze totali non coerenti
operazioni ed i rapporti finanziari di
cittadino poi, se si riuscirà
sul piano territoriale e sotto
ogni cittadino poi, se si riuscirà ad
ad individuare qualche anoil profilo economico-finanindividuare qualche anomalia che
malia che indurrà a decideziario o, invece, l’anomalia
indurrà a decidere di sottoporre a
re di sottoporre a verifica
potrebbe essere anche data
verifica fiscale un singolo contribuente,
fiscale un singolo contridalla presenza di redditi diverrà avviato un accertamento
buente, verrà avviato un acchiarati di importo superiore
tributario. Ci si chiede quale valore
certamento tributario (22).
a quelli che hanno movisostanziale di tutela potrà ancora
In proposito occorre sottolimentato il conto (19).
avere un’autorizzazione all’utilizzo
neare che l’invio delle coL’Agenzia delle entrate dedei dati finanziari nel corso
municazioni integrative vieve trasmettere annualmente
dell’accertamento concessa dopo che
ne effettuato in deroga alle
alle Camere una relazione
la stessa Amministrazione finanziaria
procedure gerarchico-autocon la quale sono comunicaavrà già scandagliato i dati riservati
rizzative (23) previste per
ti i risultati relativi all’emerdel contribuente.
le indagini finanziarie e,
sione dell’evasione a seguiquindi, sono affievolite le
to dell’applicazione delle
disposizioni in commento. Sarà importante ap- garanzie a tutela del cittadino. Questa circostanpurare l’efficacia di tali risultati, rapportandoli, za deve necessariamente far escludere che i dati
non soltanto in relazione all’ammontare annuo acquisiti possano essere utilizzati direttamente
di tributi sottratti alle casse dell’Erario (120 mi- per operare accertamenti o rettifiche, diversaliardi di euro, con un’economia sommersa stimata in circa il 18% del PIL), ma tenendo conto
anche dell’eccezionalità sul piano normativo Note:
(19) Cfr. L. Starola, «Le nuove comunicazioni all’Anagrafe dei rapdella misura stessa.
porti finanziari», in Corr. Trib. n. 18/2013, pag. 1430.
È chiaro, infatti, come il nuovo strumento incida (20) Cfr. Cass., 18 febbraio 1992, n. 51, in Banca Dati BIG Suite, IPnotevolmente sulla sfera privata dei contribuen- SOA.
ti, in quanto la consultazione dei conti si inseri- (21) Cfr. Cass., Ord. 6 luglio 2000, n. 260, in Banca Dati BIG Suite,
sce in una fase di selezione precedente al con- IPSOA; F. Marrone, «Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei dati finanziari?», in il fisco n. 19/2013, pag. 2878.
trollo. Siamo in presenza di un sovvertimento (22) Cfr. S. Capolupo, «Manovra Monti: l’utilizzo generalizzato dei
della logica che ha sinora ispirato normativa- movimenti bancari e finanziari», il fisco n. 1/2012, pag. 35; F. Marromente l’utilizzo riservato ai fini fiscali dei dati ne, «Sono legittime le nuove norme di acquisizione e utilizzo dei
finanziari, conformemente all’indirizzo della dati finanziari?», cit., loc. cit., pag. 2878.
(23) Ex artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972
Corte costituzionale sulla «riservatezza banca- (Direttore centrale dell’accertamento/Direttore regionale delria» (20) e sulla tutela della libertà economica e l’Agenzia delle entrate, Comandante regionale della Guardia di finanza).
dell’iniziativa privata (21).
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Accertamento
PROSPETTIVE FUTURE
mente si eluderebbe l’attuale contesto normativo (24).
Tuttavia ci si chiede quale
valore sostanziale di tutela
potrà ancora avere un’autorizzazione all’utilizzo dei
dati finanziari nel corso dell’accertamento concessa dopo che la stessa Amministrazione tributaria avrà già
scandagliato i dati riservati
del contribuente. Le procedure innanzi richiamate possono rischiare, a questo
punto, di apparire addirittura pleonastiche; di sicuro risultano indirettamente svuotate o disinnescate.
sia le informazioni sulle
movimentazioni contenute
nelle comunicazioni integrative in esame, sono utilizzate ai fini previsti dall’art. 7, undicesimo comma,
dello stesso decreto.
Ciò significa che la UIF, la
DIA, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza nell’esercizio
delle proprie funzioni antiriciclaggio vedono notevolmente accresciuto il patrimonio conoscitivo dei dati
finanziari. A prescindere
dall’eventuale inserimento
dei soggetti interessati nelle
liste selettive a cura dell’Agenzia delle entrate, le
comunicazioni integrative
offriranno - a monte - una maggiore e più qualificata chiave di lettura nell’attività di analisi
delle segnalazioni delle operazioni sospette istituzionalmente affidata alla UIF, mentre sul piano strettamente operativo l’acquisizione di tale
patrimonio informativo non potrà che meglio
supportare ed orientare le indagini degli organi
di polizia.
Che impatto avrà lo strumento di monitoraggio
selettivo dei dati finanziari sul sistema amministrativo di prevenzione antiriciclaggio?
Sul punto giova preliminarmente evidenziare
che l’Agenzia delle entrate, quale Ufficio della
Pubblica amministrazione, rientra tra i soggetti
destinatari della disciplina antiriciclaggio (28),
in relazione all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette; pertanto ha l’onere di segnalare
Antiriciclaggio
Con le comunicazioni integrative dei
dati bancari all’Anagrafe tributaria la
UIF, la DIA, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza
nell’esercizio delle proprie funzioni
antiriciclaggio vedono notevolmente
accresciuto il patrimonio
conoscitivo dei dati finanziari. Le
comunicazioni integrative offriranno
una maggiore e più qualificata chiave
di lettura nell’attività di analisi delle
segnalazioni delle operazioni
sospette istituzionalmente affidata alla
UIF, mentre sul piano strettamente
operativo l’acquisizione di tale
patrimonio informativo non potrà che
meglio supportare ed orientare le
indagini degli organi di polizia.
Dichiarazione ISEE
Le informazioni comunicate
secondo il decreto «salva Italia» sono, infine,
utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica (25), concernente le notizie necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) ai fini della fruizione delle
prestazioni sociali agevolate, nonché in sede di
controllo sulla veridicità dei dati indicati nella
medesima dichiarazione (26).
Antiriciclaggio
Nella legislazione antiriciclaggio (27), l’archivio dei rapporti finanziari viene menzionato agli
artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 231/2007, rispettivamente in tema di potestà dell’Unità di informazione finanziaria e della DIA/del Nucleo speciale di polizia valutaria, prevedendo la possibilità
di avvalersi dei dati contenuti - appunto - nella
sezione speciale dell’Anagrafe tributaria ai fini
dell’analisi e dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.
Con una formulazione che non brilla per chiarezza e per coordinamento sistematico, l’art. 11,
comma 4, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che,
sia le informazioni relative all’esistenza e alla
natura dei rapporti, già comunicate ai sensi
dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973,
Note:
(24) Cfr. A. Cissello, «Le nuove comunicazioni a carico degli operatori finanziari», in il fisco n. 17/2013, pag. 2648.
(25) Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
(26) Vedi art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011, come novellato
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(27) Ex D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per un approfondimento sistematico della materia si segnala: S. Capolupo - M. Carbone
- S. M. Battaglia - G. Sturzo, Antiriciclaggio - Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, IPSOA, 2012, pagg. 1-768.
(28) Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 231/2007.
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2361
Accertamento
IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
È ragionevole ritenere che
anomalie riscontrate nelUtilizzo delle liste selettive
il legislatore con il D.L. n.
l’ambito della propria attiviai fini antiriciclaggio
201/2011 abbia voluto raftà istituzionale.
– Ci si chiede se le liste selettive di
forzare il contrasto all’evaÈ opportuno anche considecontribuenti a maggior rischio di
sione fiscale anche in termirare che l’elenco dei soggetevasione, elaborate a seguito del
ni di speditezza operativa,
ti tenuti all’alimentazione
monitoraggio preventivo dei rapporti
lasciando la fase di approdell’archivio dei rapporti fifinanziari, debbano confluire all’Unità
fondimento investigativo a
nanziari (29) corrisponde al
di informazione finanziaria.
tutti gli Uffici finanziari,
novero degli «intermediari
– In caso positivo, la scelta farebbe
evidentemente sulla base di
finanziari e altri soggetti
lievitare il numero delle segnalazioni di
programmi concordati.
esercenti attività finanziaoperazioni sospette, ingolfando
Ciò esclude che i soggetti
ria» (30) nonché agli «adl’attività di accertamento tributario. È
inseriti nelle liste selettive
detti al commercio in oro»
ragionevole ritenere che il legislatore
siano automaticamente se(31) previsti nell’ambito
abbia voluto rafforzare il contrasto
gnalati alla UIF, fatti salvi
della normativa antiriciclagall’evasione anche in termini di
quei casi in cui emergano
gio. Sono tuttora escluse da
speditezza operativa, lasciando
incontrovertibili elementi di
quest’ultima attesa la manl’approfondimento investigativo a tutti
azioni di riciclaggio. In
canza di relazione con il
gli Uffici finanziari, in base a
queste circostanze, l’Agenpubblico, mentre sono inprogrammi concordati. Ciò esclude
zia delle entrate potrebbe
cluse nell’elenco degli opeche i soggetti inseriti nelle liste
segnalare le posizioni, oltre
ratori finanziari in questioselettive siano automaticamente
all’articolazione della Banne, le holding di partecipasegnalati alla UIF, fatti salvi quei casi
ca d’Italia, alla Guardia di
zione o «casseforti» di fain cui emergano incontrovertibili
finanza affinché quest’ultimiglia e le holding induelementi di azioni di riciclaggio.
ma possa approfondirle
striali, che esercitano l’attiprontamente con gli ampi
vità in base all’art. 10, compoteri riconosciuti di polizia economico-finanma 10, del D.Lgs. n. 141/2010.
Si ritiene utile ricordare poi che, nel 2012, gli ziaria e giudiziaria.
operatori finanziari destinatari delle disposizioni
- in commento - di contrasto all’evasione fiscale Attività di elaborazione delle liste selettive
e al denaro sporco hanno effettuato in tutto da parte dell’Agenzia delle entrate
64.485 segnalazioni per operazioni sospette (pa- e attività di prevenzione antiriciclaggio
ri al 96,5%) su un totale complessivo di 66.855. degli operatori finanziari
Una parte considerevole di tali segnalazioni Più complessi si presentano i rapporti tra l’atticoncernono violazioni di tipo tributario.
vità di elaborazione delle liste selettive da parte
dell’Agenzia delle entrate e l’attività di prevenzione antiriciclaggio degli operatori finanziari.
Trasmissione delle liste selettive
Poiché, come accennato, una parte considerevoall’Unità di informazione finanziaria
Alla luce di quanto sopra, ci si chiede innanzi- le delle segnalazioni di operazioni sospette protutto se le liste selettive di contribuenti a mag- dotte da questi ultimi riguarda anomalie di ordigior rischio di evasione, elaborate a seguito del ne tributario va da sé che si potrebbero verificamonitoraggio preventivo dei rapporti finanziari, re numerose ipotesi di soggetti inseriti nelle liste
debbano confluire all’Unità di informazione fi- in parola già evidenziati dagli intermediari
nanziaria (32). Naturalmente, in caso positivo,
la scelta farebbe verosimilmente lievitare il nu- Note:
mero delle segnalazioni di operazioni sospette, (29) Secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 20 giugno 2012, n. 50136.
ingolfando l’attività di accertamento tributario, (30) Contemplati dall’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007.
in particolare, della Guardia di finanza, quale (31) Art. 10, comma 2, lett. e), n. 1), del D.Lgs. n. 231/2007.
(32) Ex artt. 10 e 41 del D.Lgs. n. 231/2007.
esclusiva destinataria di tali segnalazioni.
2362
30/2013
Accertamento
PROSPETTIVE FUTURE
strazione tributaria, porterà,
nell’esercizio delle loro funRaccordo tra Agenzia delle entrate
non soltanto all’elaboraziozioni antiriciclaggio.
e Guardia di Finanza
ne di liste selettive ma di
A parere di chi scrive, queSi potrebbero verificare numerose
fatto, per le ragioni innanzi
st’ultima è una novità soipotesi di soggetti inseriti nelle liste
precisate, anche allo svolgistanziale importante perché
selettive di contribuenti già
mento di un’attività antiricidi fatto viene svuotata la
evidenziati dagli intermediari
claggio che andrà ad affiancompetenza esclusiva della
nell’esercizio delle loro funzioni
carsi se non a sovrapporsi
Guardia di finanza in mateantiriciclaggio. In questi casi di fatto
(presumibilmente in tantisria di approfondimento di
viene svuotata la competenza
sime circostanze) all’attività
tutte quelle segnalazioni di
esclusiva della Guardia di finanza in
di prevenzione svolta da tutoperazioni sospette fondate
materia di approfondimento di tutte
to l’universo degli intermesu indizi di evasione/elusioquelle segnalazioni di operazioni
diari finanziari.
ne fiscale ovvero, in generasospette fondate su indizi di
Se è vero che il citato unile, di violazione delle norme
evasione/elusione fiscale o, in
verso non potrà mai essere
tributarie.
generale, di violazione delle norme
sottratto all’assoggettamenAl riguardo, la disciplina vitributarie. La disciplina vigente non
to degli adempimenti antirigente non consente, infatti,
consente, infatti, la trasmissione delle
ciclaggio, tuttavia la consela trasmissione delle segnasegnalazioni di operazioni sospette
guenza naturale di questo
lazioni di operazioni sospetall’Agenzia delle entrate, ma
nuovo assetto normativo
te all’Agenzia delle entrate,
unicamente alla Guardia di finanza. Nel
può e deve essere un ritorno
ma unicamente alla Guardia
prossimo futuro, l’approfondimento
degli operatori finanziari aldi finanza - titolare del
tributario delle liste selettive
lo spirito originario della
S.I.VA. (Sistema informaticondotto dalle strutture dell’Agenzia
disciplina contenuta nel
vo valutario, cioè la banca
non potrà, comunque, prescindere da
D.Lgs. n. 231/2007, basato
dati delle sos) - laddove non
un raccordo info-investigativo con la
essenzialmente sull’indivivi siano collegamenti con la
Guardia di finanza, pena la
duazione attenta di possibili
criminalità organizzata. Nel
duplicazione dell’attività di controllo
concrete condotte di money
prossimo futuro, l’approfonnei confronti della persona interessata.
laundering dei loro clienti.
dimento tributario delle liste
Ciò richiede un cambio di
selettive condotto dalle
strutture dell’Agenzia non potrà, comunque, rotta (in termini di norme, disposizioni attuative,
prescindere da un raccordo info-investigativo prassi, atteggiamento mentale) da parte di tutti
con la Guardia di finanza, pena la duplicazione gli attori coinvolti: legislatore, autorità di vigidell’attività di controllo nei confronti della per- lanza, governance aziendale, singoli operatori.
sona interessata.
Potrebbe anche verificarsi che la segnalazione Tenuta dell’archivio unico informatico (AUI)
sia ancora nella fase dell’analisi da parte della Un breve cenno va dedicato all’attualità della teUIF e, quindi, non ancora fruibile da un punto di nuta dell’archivio unico informatico (AUI), prevista operativo. Si crea così un sorta di limbo visto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 231/2007, discidove la segnalazione fatta dagli operatori finan- plinato con il provvedimento della Banca d’Itaziari potrebbe paradossalmente intervenire a si- lia 23 dicembre 2009 (33), alla luce della crestema dopo l’avvio e conclusione dell’attività di
verifica fiscale, vanificando in tal modo l’impe- Nota:
gno antiriciclaggio dei citati soggetti soprattutto (33) È opportuno evidenziare che, dal 1° gennaio 2014, entra in
vigore il provvedimento della Banca d’Italia 3 aprile 2013, pubbliin presenza di identità del contenuto.
Sul punto, si deve poi riconoscere che il maggior cato nella G.U. n. 105 del 7 maggio 2013, S.O., recante «Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per
patrimonio conoscitivo dei dati finanziari da par- le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7
te dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle al- e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231», in Banca
tre corroboranti notizie in possesso dell’Ammini- Dati BIG Suite, IPSOA.
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2363
Accertamento
scente capacità informativa dell’archivio dei
rapporti finanziari. I costi di gestione dell’AUI
sono molto alti. Si potrebbe pensare di implementare ulteriormente gli elementi informativi
(cfr. art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007) adesso contenuti nell’archivio dei rapporti in modo da allineare la banca dati e consentire la soppressione
dell’archivio unico informatico. Ciò comporterebbe riduzione di spese sia per lo Stato che per
gli intermediari finanziari. Va, tuttavia, ricercata
- nella fase applicativa - la compatibilità di tale
soluzione con la normativa europea in tema di
antiriciclaggio e, soprattutto, la buona volontà
degli stessi intermediari finanziari.
Ipotesi di riciclaggio in assenza
di segnalazioni di operazioni sospette
Resta, infine, da fare qualche riflessione circa
quei casi acclarati di riciclaggio emersi a seguito
dell’elaborazione delle liste selettive da parte
dell’Agenzia delle entrate a fronte dei quali non
vi è stata alcuna segnalazione di operazione sospetta da parte degli operatori finanziari.
In pratica l’attività dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011, conduce alla scoperta di azioni di riciclaggio senza che la banca
o altro intermediario si sia accorto del comportamento vietato del proprio cliente nell’attuazione degli obblighi di collaborazione richiesti dalla disciplina antiriciclaggio.
In merito si ricorda che il discrimine tra illecito
amministrativo (omessa segnalazione di operazioni sospetta) (34) e violazione penale (35) è
dato proprio dalla valutazione dell’elemento
soggettivo che ha determinato la mancata segnalazione dell’operazione.
Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato (esistenza di una situazione fattuale dal significato
inequivoco, che imponga al soggetto obbligato
una scelta consapevole: agire segnalando, o, al
contrario, omettere di intervenire, consentendo
così il perpetrarsi della condotta criminosa), nei
casi sopra evidenziati la sanzione amministrativa potrà essere evitata solo superando l’assunto,
di cui al nuovo decalogo della Banca d’Italia del
24 agosto 2010, che «la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di
anomalia non è motivo di per sé sufficiente per
la segnalazione di operazione sospetta, parimen-
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ti l’assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta».
Note:
(34) Ex art. 57 del D.Lgs. n. 231/2007.
(35) Artt. 40, 110, 648-bis c.p.