FONDO SOLIDARIETA` MUTUI PRIMA CASA

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FONDO SOLIDARIETA` MUTUI PRIMA CASA
FOGLIO INFORMATIVO
Data release 10/02/2015
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DOCUMENTO INFORMATIVO
Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
L. 244/2007 – Dm 132/2010 - DM n. 37/2013
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito con la Legge n. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008), nel giugno del 2010 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto) il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (in breve MEF) ha emanato il decreto DM 132/2010 contenente il
Regolamento attuativo del Fondo individuando nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici) il Gestore del Fondo.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 è stato
emanato il nuovo “Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132, concernente
norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”, ai sensi
dell’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E’ prevista la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare,
nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due
volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di una situazione di
temporanea impossibilità a provvedere ai pagamenti.
A fronte della sospensione, che determina la proroga del contratto di mutuo per un periodo pari alla
durata della sospensione stessa, il Fondo interviene rimborsando alle Banche i costi relativi alla quota
interessi delle rate oggetto di sospensione, per la sola parte corrispondente al parametro di riferimento
del tasso di interesse applicato (Euribor per i mutui a tasso variabile, Irs per quelli a tasso fisso), oltre agli
eventuali onorari notarili anticipati per conto del Cliente.
La differenza tra quanto rimborsato dal Fondo alla banca e quanto maturato nel periodo di sospensione e
calcolato al tasso contrattuale, sarà invece corrisposto dal Cliente.
Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse.
Sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le
“Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione” e il “Modello di richiesta di
sospensione mutuo” .
A CHI SPETTA.
I beneficiari dell’agevolazione prevista dal Fondo sono i Clienti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto
di un immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale.
Per accedere all’agevolazione i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della
richiesta, dei seguenti requisiti:
1. titolo di proprietà sull’immobile oggetto di mutuo;
2. titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un
anno;
3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a 30.000
euro.
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo ad uno dei mutuatari,
fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli
altri mutuatari.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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L’ammissione all’agevolazione è inoltre subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
successivi alla data di stipula del mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento
delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale:
a) perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure termine del contratto
di lavoro parasubordinato o assimilato. Tale evento deve riguardare unicamente l’intestatario del
mutuo, ovvero anche uno solo di essi nel caso di finanziamento cointestato;
b) morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza da parte dell’intestatario del mutuo.
SU QUALI MUTUI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE.
Possono essere oggetto di sospensione i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:
- erogati a persone fisiche;
- destinati all’acquisto dell’abitazione principale. L’immobile oggetto del mutuo deve costituire
l’abitazione principale del beneficiario e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nè possedere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2
agosto 1969;
- di importo erogato non superiore a 250.000 euro;
- in ammortamento da almeno un anno.
Rientrano nel perimetro di applicazione dell’agevolazione anche i mutui che, nel rispetto di quanto sopra
indicato, siano stati oggetto di:
- operazioni di portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 convertito dalla legge 40/2007. In tal
caso sono ammissibili i mutui che al momento della surroga presentano un debito residuo non
superiore a € 250.000,00;
- operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
- altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione
dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Non rientrano invece nel perimetro di applicazione dell’agevolazione i mutui per i quali:
- sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura degli eventi che possono determinare l’avvio
della sospensione (cfr par. “A chi spetta”). Tale polizza deve essere efficace nel periodo della
sospensione stessa e coprire almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione;
- ci sia un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione
della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio
del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata
avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- ci sia stata fruizione di agevolazioni pubbliche.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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COMPATIBILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE CON ALTRE MISURE DI SOSPENSIONE.
Al momento della presentazione della richiesta di sospensione il mutuo deve essere in corso di
ammortamento e pertanto l’ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario non stia già
beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la Banca o previste da altre leggi statali o
regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Nel caso in cui siano in corso delle altre
misure di sospensione il mutuatario potrà richiedere l’accesso ai benefici del Fondo una volta ripreso il
regolare ammortamento del mutuo.
MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO.
I beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare l’apposita Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà e relativa Integrazione, corredata della documentazione relativa allo
specifico evento per il quale si richiede la sospensione (l’elenco è riportato al punto “Documentazione da
presentare a corredo della richiesta”).
La Banca, acquisita la richiesta e la relativa documentazione, controlla la completezza e la regolarità
formale della stessa e inoltra a Consap entro dieci giorni la Dichiarazione sostitutiva corredata della
documentazione sopradetta.
Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione Consap verificata la disponibilità delle risorse
economiche del Fondo, provvede a:
- rilasciare il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in caso di pratica
completa e regolare;
- a comunicare alla Banca il diniego alla richiesta, in caso di mancanza dei requisiti previsti.
Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta della Consap, la Banca comunica al Cliente
l’accettazione della sospensione del mutuo o l’eventuale diniego mediante apposita comunicazione.
In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data di
accoglimento della richiesta.
CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE.
La sospensione del pagamento può essere richiesta per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel
corso dell’esecuzione del contratto e ha effetto sull’importo della quota interessi.
Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, fermo
restando il limite massimo di 18 mesi di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto
di sospensione non saranno dovuti.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo il Fondo rimborsa alle Banche:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati per conto del cliente (costi non
percepiti dalla nostra Banca);
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi, delle rate oggetto di sospensione, corrispondenti al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato al netto dello spread.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Per parametro di riferimento si intende:
§ per i mutui regolati a tasso variabile: Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in
mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di
pagamento delle rate;
§ per i mutui regolati a tasso fisso: IRS di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente
al momento della sospensione dell’ammortamento. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione
dell’IRS di pari durata alla vita residua del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile
par la durata successiva;
§ per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile): il parametro di indicizzazione corrisponde
a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione. Pertanto in caso di
mutuo regolato a tasso variabile sarà rimborsato l’Euribor come sopra descritto e in caso di mutuo
regolato a tasso fisso sarà rimborsato l’IRS con le modalità sopra descritte;
§ per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili): si applica lo stesso
parametro previsto per i mutui a tasso fisso.
Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di
quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente, senza applicazione di ulteriori
interessi.
A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della
sospensione.
Al termine della sospensione, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la
periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.
Il Cliente ha la facoltà di riprendere il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere
del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel
contratto di mutuo.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
Nel caso in cui Consap riscontri che l’accesso all’agevolazione sia stato determinato da dichiarazioni
mendaci e false attestazioni, Consap provvede alla revoca delle agevolazioni accordate.
Se l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’agevolazione avviene durante il periodo di
sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest’ultima e revoca il diritto
all’accesso al fondo.
A seguito della revoca dell’agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con
conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e
secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.
Qualora la revoca dell’agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il
beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma
corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai
“prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA RICHIESTA.
La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell’evento che
determina la richiesta di sospensione:
a) Perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro
parasubordinato o assimilato:
- in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento;
- in caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della
giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure
lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di
lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di
dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
- in caso di termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato: copia del contratto, nonché
eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
- in caso di termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato cessato a seguito di
dimissioni per giusta causa:
copia del contratto;
sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della
giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure
lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di
lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di
dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Deve inoltre essere prodotta una copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione,
resa dall’interessato al Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 21 aprile 2000, n° 181.
b) Morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza da parte dell’intestatario del mutuo:
- per il caso di morte: certificato di morte;
- per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: certificato rilasciato dall’apposita
commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore
di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo, degli
eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo e l’attestazione della situazione economica
equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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LEGENDA
Accollo
Ammortamento
Anteammortamento
Debito residuo
Erogazione
Estinzione anticipata
Euribor (Euro Interbank
Offered Rate)
Imposta sostitutiva
Interessi di mora
Interessi di
antemmortamento
Ipoteca
Istruttoria
Mutuatario
Parametro di
indicizzazione
Piano di ammortamento
“francese”
Preammortamento
Prima Casa
Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo del mutuo.
Processo attraverso il quale avviene la restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento
periodico di rate.
Periodo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio maturazione
della prima rata di ammortamento/preammortamento. In tale periodo maturano interessi
calcolati al tasso di ammortamento ovvero preammortamento qualora presente.
Parte del capitale iniziale che il mutuatario deve ancora rimborsare.
Versamento da parte della Banca al mutuatario dell’importo concesso. Operazione tramite la
quale avviene il perfezionamento del contratto di credito.
Possibilità riconosciuta al mutuatario di estinguere totalmente o in maniera parziale il prestito
prima della scadenza prevista.
Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor che maggiorato dello spread
concordato determina il tasso che regolerà il finanziamento.
Nel caso di mutui il pagamento di tale imposta sostituisce il pagamento delle imposte indirette
previste quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e di bollo.
Interessi calcolati sulle rate scadute e non pagate per il periodo di ritardato pagamento.
Interessi calcolati sull’importo erogato in base all’anno commerciale per i giorni che vanno dalla
data di erogazione (compreso) al giorno che precede l’inizio della maturazione della prima rata
di ammortamento o preammortamento. L’importo è addebitato:
- unitamente alla prima rata qualora il periodo di ante ammortamento sia inferiore al mese
- mediante apposita rata nel caso di mutui con rata semestrale e ante ammortamento
maggiore di un mese.
Garanzia reale su un bene immobile che attribuisce alla Banca, in caso di insolvenza del
mutuatario, il potere di ottenere l’espropriazione del bene, procedere alla sua vendita ed essere
pagata con preferenza sul netto ricavo.
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Intestatario del finanziamento
Indice del mercato monetario preso a riferimento per determinare il tasso d’interesse nominale
annuo applicato.
Il piano di rimborso del mutuo più diffuso in Italia con indicazione della composizione delle
singole rate, calcolate al tasso definito nel contratto. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a
mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale
aumenta.
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
sulla base del DPR 131/86 la qualifica di “prima casa” è condizione essenziale per l’applicazione
dell’imposta di registro agevolata. Per ottenere tale qualifica e usufruire delle agevolazioni è
necessario rispettare determinati requisiti:
- L’acquisto deve riguardare una casa di abitazione non “di lusso”;
-
Quota capitale
L’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui
intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria
attività principale.
- L’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune
dove si trova l’immobile da acquistare. Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in
comunione legale, sul territorio nazionale,di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Quota della rata periodica destinata a rimborsare il capitale concesso.
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Quota interessi
Rata
Spese di istruttoria
Spese di perizia
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso di interesse
nominale annuo
Tasso di
preammortamento
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso minimo
Tasso variabile
TUR BCE
Visura camerale
Visura catastale
e
visura ipotecaria
Quota della rata periodica costituita dagli interessi maturati
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo
cadenze stabilite contrattualmente. Ciascuna rata è composta da una quota capitale e una
quota interessi.
Spese per l’analisi di concedibilità del mutuo
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia effettuata da un tecnico
incaricato.
Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso finito da
applicare per lo sviluppo del piano di ammortamento
Costo totale del mutuo su base annua espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio
spese di istruttoria della pratica, imposta sostitutiva e spesa di incasso rata. Alcune spese non
sono comprese, per esempio quelle notarili, il costo della polizza assicurativa ed eventuali spese
per certificazioni interessi rilasciate a richiesta.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale prestato.
Tasso applicato sulla somma finanziata nel periodo di preammortamento, cioè per il periodo che
va dal momento di erogazione del mutuo all’inizio dell’ammortamento dello stesso
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso d’interesse applicato qualora il tasso variabile determinato sulla base del parametro di
indicizzazione applicato e dello spread concordato risulti inferiore a tale soglia, valido fino a che
il tasso variabile non risale sopra tale soglia e valido per tutta la durata del finanziamento.
Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione
specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Tasso minimo applicato sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato
periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE).
Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva,
iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia).
La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio, che identifica un bene
immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. Essa identifica la posizione di un immobile
sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio,
ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda).
La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche,
pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile. È possibile verificare: i contratti di vendita e di
acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di
ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso
dichiarazione di successione.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)