Sentenza del tribunale di Roma
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Sentenza del tribunale di Roma
N. 10479 Decret. Ing. N. 27380/05 R.G. dep. 08/06/2005 TRIBUNALE DI ROMA Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo La B. XXXX S.r.l. con sede legale a XXXXXX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor XXXXX XXXXXXX, C.F. XXXXXX, presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Alice Smareglia del Foro di Livorno (C.F. XXXXXXX) e Francesca Romana Resse del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda a Roma in via XXXXX, come da mandato a margine del presente atto, premesso - che la B. XXXX S.r.l. svolge, tra le altre, attività di noleggio, gestione e locazione di natanti, imbarcazioni e navi sia di proprietà che per conto terzi (all. 1); - che, nello svolgimento di tale attività, riceveva incarico dal signor F. L., già cliente della società, di reperire un’imbarcazione da diporto in locazione in Turchia nel periodo 16-30 agosto 2003; - che, in ottemperanza all’incarico ricevuto, la B. XXXX S.r.l. reperiva la possibilità di locare due imbarcazioni, con imbarco e sbarco dal porto di Bodrum, modello Bavaria, delle dimensioni di 50 piedi e di 47 piedi per un costo di, rispettivamente, 6.980,00 € e di 5.900,00 €, comprensivo di spese di agenzia, facendo presente, come di consueto, la necessità di confermare la prenotazione mediante invio di importo corrispondente alla metà del prezzo di locazione che sarebbe stata inoltrata alla agenzia corrispondente estera; - che il 23 giugno 2003 (all. 2) il signor L. decideva di prenotare l’imbarcazione Bavaria 50 impegnandosi ad effettuare un bonifico dell’importo di 3.250,50 € corrispondente alla metà del costo totale di locazione oltre spese di agenzia, detratto un piccolo credito dallo stesso vantato con la B. XXXX S.r.l.; - che la B. XXXX S.r.l. provvedeva pertanto a confermare tale prenotazione all’agenzia A. Y. & T., ricevendo la relativa fattura pro forma con le richieste di pagamento da effettuarsi nella misura di metà al momento della prenotazione e della residua metà entro il 18 luglio 2003 (all. 3) ed il relativo contratto già sottoscritto dalla AYT (all. 3 bis); - che con ulteriore e-mail del 24 giugno 2003 il signor L. confermava di aver disposto bonifico in favore della B. XXXX S.r.l. per l’importo previamente concordato di 3.250,50 €, impegnandosi a far conoscere il numero di C.R.O. (all. 4); - che con successiva comunicazione e-mail del 25 giugno 2003 il signor L. comunicava il C.R.O. nel numero 000687176.09 (all. 5); - che tuttavia tale indicazione si rivelava falsa in quanto a tale numero di C.R.O. non corrispondeva bonifico alcuno (all. 6); - che nel frattempo, stante la correttezza dei rapporti commerciali intercorsi sino a quel momento sia con il signor L. che con l’agenzia corrispondente estera, e confidando nel fatto che il mancato ricevimento del bonifico asseritamene disposto dal signor L. fosse dovuto ad un mero errore materiale, il 27 giugno 2003 la B. XXXX S.r.l. effettuava bonifico dell’importo di 2.966,50 € (all. 8) in favore della agenzia AYT pari al 50% dell’importo richiesto dalla medesima agenzia per l’intercorsa disdetta della prenotazione della barca (all. 3); - che il signor L. decideva di disdire la prenotazione dell’imbarcazione Bavaria 50 in Turchia, chiedendo all’agenzia B. XXXX di fargli sapere quali altre barche avessero disponibili in Italia nel medesimo periodo dal 16 al 30 agosto 2003; - che l’agenzia B. XXXX si attivava per esaudire le nuove richieste del signor L. ricordando tuttavia al cliente la necessità di pagare la penale corrispondente al 50% dell’importo totale di locazione e delle spese di agenzia, come richiesto dalla AYT e già corrisposto alla stessa; - che, all’uopo, inoltrava al signor L. la comunicazione e-mail ricevuta dall’agenzia corrispondente estera tramite la quale era stata prenotata l’imbarcazione Bavaria 50 in Turchia ove si comunicava che, in caso di disdetta entro otto settimane dalla partenza, l’acconto corrispondente al 50% della locazione sarebbe stato trattenuto qualora non fosse stato possibile riprenotare l’imbarcazione a terzi richiedenti (all. 7); - che con ulteriori comunicazioni e-mail del 21 luglio 2003 (all. 9) il signor L. si impegnava ad effettuare un nuovo bonifico per l’importo dovuto alla B. XXXX S.r.l. pari ad € 3.250,50 (corrispondente alla somma richiesta per metà locazione oltre a spese di agenzia e detratto il piccolo credito vantato dl signor L. con la B. XXXX S.r.l.), dando ormai per smarrito e non giunto a buon fine quello precedentemente disposto; - che dietro ulteriore sollecito della B. XXXX s.r.l., con e-mail del 29 luglio 2003 (all. 10) il signor L. inoltrava alla B. XXXX una e-mail, asseritamene ricevuta da parte della sua banca, con la quale si comunicava il mancato buon esito addirittura del secondo bonifico disposto in favore della B. XXXX s.r.l.; - che, nel mese di ottobre 2003, sempre tramite e-mail, la B. XXXX tentava un recupero bonario del credito vantato nei confronti del signor L. a fronte delle anticipazioni effettuate su suo ordine e nel suo interesse, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno (all. 11); - che a nulla è valso nemmeno il sollecito inviato dal sottoscritto legale (all. 12); - che pertanto la B. XXXX S.r.l. è creditrice della somma di euro 3250,50 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; - che trattasi di credito di cui al n. 1 del comma 1 dell’ art. 633 c.p.c. in quanto fondato su prova scritta per avere il signor L. effettuato reiterate ricognizioni del medesimo debito ex art. 1988 cod. civ. con le comunicazioni e-mail allegate in copia recanti l’impegno al pagamento e le comunicazioni di disposizione del medesimo pagamento; - che le e-mail del 23 giugno 2003 (all. 2), del 24 giugno 2003 (all. 4), del 25 giugno 2003 (all. 5), del 21 luglio 2003 (all. 9) e del 29 luglio 2003 (all. 10) inviate dal signor F. L. alla B. XXXX S.r.l. costituiscono promessa unilaterale di pagamento e/o ricognizione di debito in forma di scrittura privata in quanto inviate mediante e-mail che comporta un’operazione di validazione consistente nell’inserimento di user-id e password; - che tali argomentazioni sono già state recepite dal Tribunale di Cuneo che, sulla base di email semplice, priva di firma digitale, ha emesso il decreto ingiuntivo 848/03 del 15 dicembre 2003 (all. 13) Tutto quanto sopra premesso, ricorre al Tribunale di Roma, affinché voglia ingiungere al signor F. L., nato a Roma il XXXXXX, C.F XXXXXXX, residente a Roma in viale XXXXXXX, il pagamento in favore della ricorrente ricorrente B. XXXX S.r.l. con sede legale a Milano in XXXXXX, C.F. XXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor XXXXXX XXXXX, C.F. XXXXXXXXXX, presidente del consiglio di amministrazione, come sopra domiciliato, della somma di somma di euro 3.250,50, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria essendo la ricorrente imprenditore commerciale. Ai fini del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è di Є 3.250,50 e che pertanto il contributo unificato ammonta ad euro 35,00. Si producono i seguenti documenti in copia: 1) certificato C.C.I.A.A. B. XXXX S.r.l.; 2) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 16 e 23 giugno 2003; 3) fattura pro forma del 23 giugno 2003 inviata dalla AYT alla B. XXXX S.r.l.; 3 bis) contratto del 23 giugno 2003 sottoscritto dalla AYT ; 4) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 24 giugno 2003; 5) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 25 giugno 2003; 6) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 30 giugno 2003; 7) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 2 luglio 2003; 8) ordine di bonifico ed estratto conto recante disposizione di bonifico da parte della B. XXXX S.r.l. in favore della agenzia corrispondente estera AYT ; 9) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 18-21 luglio 2003; 10) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 29 luglio 2003; 11) corrispondenza e-mail tra il signor L. e la B. XXXX S.r.l. del 7-15 ottobre 2003; 12) raccomandata avv. Smareglia del 10 novembre 2003; 13) articolo “Il valore probatorio del messaggio di posta elettronica” Rivista Avvocato novembre 2004; Livorno-Roma, 26 febbraio 2005 avv. Francesca Romana Resse avv. Alice Smareglia _____________________________________________________________ Il Tribunale di Roma letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati, ritenuta la propria competenza considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità dell’art. 633 ingiunge a L. F. – XXXXXXXXXXXX - di pagare esso debitore per titolo di cui al risorso, alla parte istante, la somma di € 3.250,50, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda, nochè le spese di questa procedura, che si liquidano in € 35,00, per spese, in € 238,00 per competenze e in € 119 per onorari, oltre C.P.A. (2%) ed I.V.A. (20%). Con l’avvertenza che, in difetto di pagamento delle suddette somme o di opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, si procederà ad esecuzione forzata. Roma, 8 giugno 2005 Il Giudice Valliulo Fulvio