Il Turismo fattore di Sviluppo per l`Europa

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Il Turismo fattore di Sviluppo per l`Europa
IL TURISMO FATTORE DI
SVILUPPO PER L’EUROPA
2 - 3 DICEMBRE 2014
BRUXELLES
CONFTURISMO-CONFCOMMERCIO
CONFTURISMO - espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali
rappresentative delle imprese e delle professioni turistiche aderenti a
Confcommercio Imprese per l’Italia – è la struttura associativa di coordinamento
per il comparto del turismo promossa dalla Confederazione.
Le sinergie con il sistema Confcommercio – tanto a livello nazionale quanto
territoriale, per il tramite delle CONFTURISMO regionali delle quali si riafferma
l’importanza strategica – sono ulteriormente valorizzate.
Questo assetto, unito al rafforzato ruolo nella conduzione affidato alle Federazioni
fondatrici FAITA-FEDERCAMPING, FEDERALBERGHI, FIAVET, FIPE, RESCASA,
ANBBA e FEDERVIAGGIO, nonché delle Federazioni aderenti
ASSONAT e
CONFGUIDE, conferisce a CONFTURISMO strumenti ancora più qualificati per il
perseguimento delle finalità attribuitegli, tra le quali la promozione e tutela gli
interessi del settore nonché la valorizzazione della sua immagine.
CONFTURISMO inoltre, nel confermarsi l’Organizzazione di livello confederale
maggiormente rappresentativa del settore, si pone come interlocutore privilegiato
delle Istituzioni per lo studio e la definizione di nuove politiche di sviluppo del
turismo italiano e, nell’interesse generale delle Organizzazioni di cui è
espressione:
a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici del settore del
Turismo e ne valorizza l’immagine e la valenza qualitativa, rappresentandolo nella
sua globalità nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in
armonia con gli indirizzi di Confcommercio e delle singole Organizzazioni
Associate;
b) favorisce le relazioni tra le Organizzazioni aderenti per lo studio e la
risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo eventualmente i necessari
supporti di carattere tecnico ed operativo;
c) partecipa, sentita Confcommercio, ad enti, organi e commissioni nazionali ed
internazionali nei quali la rappresentanza generale ed unitaria
del settore del Turismo sia prevista, richiesta o consentita, provvedendo alla
designazione dei propri rappresentanti;
d) promuove ogni azione utile a favorire la crescita e lo sviluppo delle
Organizzazioni aderenti valorizzando nel contempo tutte le componenti territoriali
del sistema organizzativo
generale nonché svolgendo, d’intesa con
Confcommercio, eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi.
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ALLA GUIDA DI CONFTURISMO PER IL TRIENNIO 2013-2015:
Presidente
Luca Patanè – Presidente Federviaggio
Vice Presidenti
Giuseppe Cassarà – Presidente d’Onore Fiavet
Giancarlo Deidda – Vice Presidente Fipe
Marco Michielli – Vice Presidente Federalberghi
Comitato Direttivo
Piergianni Addis – Componente Direttivo Federviaggio, Riccardo Borgo – Componente
Giunta Fipe, Giovanni Bort – Presidente Rescasa, Paolo Corchia – Componente Giunta
Federalberghi, Fortunato Giovannoni – Presidente Fiavet, Raffaele Paletti – Delegato
Rescasa, Marco Piscopo – Presidente Anbba, Placido Rosi – Vice Presidente Vicario FaitaFedercamping, Maurizio Vianello – Presidente Faita-Federcamping
Consiglio Generale
Alessio Altamura – Componente Direttivo Federviaggio, Andrea Azzariti Fumaroli – Vice
Presidente Anbba, Vittorio Bonacini - Componente Giunta Federalberghi, Vittorio Cantella –
Revisore dei Conti Faita – Federcamping, Giuseppe Delli Compagni – Vice Presidente Faita –
Federcamping, Massimo Caravita – Componente Giunta Fiavet, Aldo Mario Cursano – Vice
Presidente Vicario Fipe, Alessandro Giorgetti – Componente Giunta Federalberghi, Costanzo
Iaccarino – Componente Giunta Federalberghi, Giorgio Macciocu – Componente Giunta
Federalberghi, Enzo Manunza – Componente Giunta Fiavet, Paola Migliosi – Presidente
Confguide, Maurizio Pasca – Vice Presidente Fipe, Luciano Serra –Presidente Assonat, Lino
Stoppani – Presidente Fipe
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ARGOMENTI TRATTATI
Il turismo nell’economia nazionale italiana
pag. 4
Le proposte di Confturismo per l’Europa
pag. 4
Politica estera: sicurezza e visti
pag. 8
Cibo e salute: indicazioni sul contenuto dei prodotti
somministrati nella ristorazione
pag. 9
Protezione dei consumatori: revisione della direttiva
sui pacchetti di viaggio
pag. 10
Diritti d’autore: manca una regolamentazione europea
sul settore audio-visivo
pag. 11
Promuovere l’Europa come destinazione turistica unica:
un’iniziativa da sostenere
pag. 12
Fiscalità: IVA, Black List e uso del contante le questioni irrisolte pag. 13
Mercato interno: la direttiva servizi
pag. 15
Commercio elettronico: il caso delle on line travel agencies
pag. 16
Regolamentazione del mercato: le condizioni di
maggior favore e la piaga dell’abusivismo
pag. 18
Regolamentazione delle professioni e libero stabilimento:
il caso delle guide turistiche
pag. 20
L’ambito di rappresentanza di Confturismo
pag. 22
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IL TURISMO NELL’ECONOMIA NAZIONALE ITALIANA
L’economia turistica offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza
italiana, allo sviluppo dell’occupazione e all’attivo della bilancia valutaria.
Secondo i dati forniti dal Conto Satellite del Turismo, realizzato da ISTAT e Banca
d’Italia e nell’elaborazione del quale sono intervenuti esperti di alcuni fra i
maggiori atenei italiani attivi nello studio dell’economia del turismo, il valore
aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di
euro, ovvero il 6% del totale dell’economia, escludendo alcuni elementi
dell’indiretto e dell’indotto, di più difficile calcolo, ai quali l’attuale versione del
Conto Satellite non riesce ancora ad arrivare.
I consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali
(circa 30 miliardi di euro) sono determinati dalle spese effettuate in Italia dai
turisti stranieri, che restano comunque elemento di minore impatto rispetto a
quello di maggiore rilievo che è costituito dalla spesa dei turisti Italiani per
l’effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all’estero.
Il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori
dipendenti.
LE PROPOSTE DI CONFTURISMO PER L’EUROPA
Con il presente documento intendiamo richiamare l’attenzione del Parlamento e
della Commissione Europea sui principali aspetti che richiedono riforme del
processo legislativo nonché della normativa in essere, al fine di sostenere lo
sviluppo del settore a livello Comunitario.
L’analisi degli impatti e le proposte formulate tengono, ovviamente, conto delle
specificità degli operatori italiani e delle istanze delle imprese e dei professionisti
nazionali del settore, che assumono comunque un valore rilevante dal momento
che l’Italia - stato membro il cui Governo esercita attualmente il turno di
Presidenza dell’Unione - è fra le economie leader in questo campo a livello
Comunitario e mondiale.
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Con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona del 2007 il turismo è entrato a far
parte delle materie di competenza dell’Unione Europea. Più precisamente, il
turismo è incluso fra le “competenze di sostenere, coordinare e completare
l'azione degli stati membri”, di cui all’art.6 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
Una competenza più limitata dunque rispetto a quelle più classiche di tipo
“esclusivo” o “concorrente” ma che comunque va oltre la mera facoltà di fornire
orientamenti per il coordinamento delle politiche degli stati membri. In pratica
tale competenza si realizza, secondo quanto previsto all’art. 195 del Trattato
stesso, promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore,
incoraggiando la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo e favorendo la
cooperazione tra stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone
pratiche.
Se dunque questa panoramica sembra molto chiara nel delimitare precisamente
gli ambiti nei quali gli Organi Comunitari possono intervenire con proprie norme
legislative sul settore, la realtà è ben diversa e la produzione normativa di fonte
europea che impatta effettivamente sul turismo è copiosa e stratificata a vari
livelli. Alla base di questo stato di cose c’è innanzitutto la definizione stessa di
“turismo”, che non è una materia, delimitata per definizione, bensì un settore
dell’economia caratterizzato da un altissimo livello di trasversalità con altri settori.
In pratica quindi, già ben prima del Trattato di Lisbona, le Direttive ed i
Regolamenti europei relativi a materie di competenza esclusiva - come ad
esempio la regolamentazione della concorrenza o la conclusione di accordi
internazionali - o di competenza concorrente, quali il mercato interno, l’ambiente,
la protezione dei consumatori, i trasporti o la sicurezza della salute pubblica,
impattavano pesantemente su elementi portanti del turismo e fissavano regole
tutt’ora valide e in fase di continuo aggiornamento.
Alcuni esempi pratici di queste implicazioni per il turismo di regolamentazioni
Comunitarie nate non specificamente per il settore sono:
 la Direttiva del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso” e la sua revisione in corso, che riguarda uno dei principali canali
5






di distribuzione dei servizi turistici, quanto meno quelli in forma
organizzata;
le Direttive del 1997 sulla contrattazione a distanza e del 2000 sul
commercio
elettronico
e
successive
modificazioni,
nonché
la
regolamentazione Comunitaria sulla protezione dei dati, che impattano
pesantemente sul crescente volume del commercio on-line di servizi
turistici.
la Direttiva del 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
e le sue recenti modifiche, che impatta su figure professionali del settore
come ad esempio le guide e gli accompagnatori turistici;
la Direttiva del 2006 relativa ai servizi del mercato interno, che impatta ad
esempio sul sistema delle concessioni demaniali ad uso turistico;
il Regolamento del 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario, quello del 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne, quello del 2009 relativo
norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus, e quello del 2004 che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, tutti con le
loro successive modificazioni;
il Regolamento del 2009 - che istituisce un Codice Comunitario dei visti - e
la sua revisione in atto, che ha effetti sulla concessione di visti turistici di
ingresso in tutta Europa area Schengen;
il Regolamento del 2011 relativo alle informazioni da fornire ai consumatori
sugli alimenti, che ha effetti sulle attività turistiche di ristorazione.
Non si tratta certo di un elenco esaustivo.
Quanto sopra esposto dà tuttavia l’idea chiara di come la sovrapposizione di
Direttive - di armonizzazione minima e massima - e di Regolamenti, e l’incrocio di
atti normativi specifici per il settore turismo con atti normativi dedicati invece ad
altri settori ma comunque con effetti anche sul turismo, abbiano creato in questi
anni una quantità decisamente copiosa, e a volte non del tutto coordinata, di
regole di riferimento per operatori e professionisti del settore.
In relazione a quanto sopra esposto, Confturismo ritiene importante segnalare:
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1. che il Parlamento e la Commissione Europea dovrebbero tenere ben
presente che la loro azione normativa specifica sul settore turismo deve
limitarsi ad iniziative atte a promuovere la competitività delle imprese
dell'Unione e incoraggiare in questo modo la creazione di un ambiente
propizio allo sviluppo e alla cooperazione tra stati membri. La normazione di
aspetti per i quali non sia giustificata una dimensione di mercato unico va
assolutamente evitata, soprattutto in ragione dell’evidenziata ampia
produzione legislativa di fonte Comunitaria già esistente che impatta sul
turismo pur non essendo specificamente dedicata al settore;
2. che è della massima importanza, nei casi in cui l’emanazione a livello
Comunitario di norme sul turismo sia effettivamente necessaria ed
opportuna secondo i canoni di cui sopra, contemperare con attenzione
esigenze solo in apparenza divergenti: da un lato quella di avere norme che
salvaguardino comunque le fisiologiche differenze che caratterizzano non
solo il tipo di offerta turistica ma anche i sistemi economici turistici dei
diversi stati membri. Dall’altro però anche quella di avere al contempo
norme chiare e scritte con profonda cognizione dei diversi sistemi turistici
sui quali andranno ad operare, evitando di alimentare paradossalmente
forme distorsive della concorrenza fra operatori e professionisti
appartenenti proprio a quel mercato unico europeo che si vuole
regolamentare;
3. che la riduzione degli adempimenti burocratici dovrebbe essere un elemento
guida nelle scelte normative dell’Unione Europea, soprattutto laddove, come
nel caso del turismo, si agisce su una stratificazione ampia di norme e
regole a livello nazionale già esistenti, così come lo dovrebbe essere la
valorizzazione e scambio di processi di autoregolamentazione nati da
iniziative degli operatori del settore e dalle loro associazioni di riferimento,
in partica proprio le buone prassi che sono lo strumento esplicitamente
richiamato all’art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
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POLITICA ESTERA: SICUREZZA E VISTI
Consideriamo di particolare importanza le disposizioni inserite al Titolo V del
Trattato sull’Unione Europea dal Trattato di Lisbona, che rafforzano le competenze
dell’Unione in materia di politica estera e sicurezza comune per i propri cittadini.
In questo quadro non può non essere superata l’attuale incredibile divergenza che
si riscontra costantemente fra gli avvisi emessi dai Ministeri degli Affari Esteri dei
singoli stati dell’Unione relativamente al livello di sicurezza nei paesi esteri UE ed
extra UE. Si tratta di valutazioni ufficiali che hanno un peso enorme nella scelta
dei turisti sulla destinazione dei loro viaggi, oltre che sull’insorgere o meno a
carico degli operatori – tipicamente quelli del turismo organizzato – di obblighi di
rimborso previsti dalle norme e dai contratti relativi alle prenotazioni già ricevute.
Inoltre, la stessa materia della Convenzione di Schengen sull’accesso e la
circolazione dei passeggeri all’interno dell’Unione necessita ora di urgenti corollari
in sede applicativa. In un’Europa che si appresta a rivedere la griglia delle regole
comuni per la concessione di visti di ingresso per soggiorni brevi ai cittadini degli
stati extra comunitari interessati da questa regolamentazione, perdurano tutt’oggi
divergenze pesanti nelle procedure e tempi di rilascio da parte dei Consolati dei
diversi stati.
La revisione delle regole comuni europee sui visti – in particolare quelli turistici –
deve certamente lasciare agli stati membri uno spazio interpretativo autonomo
che tuttavia non può essere tale da giustificare discrepanze enormi, ad esempio
sulle regole per la traduzione dei documenti che l’interessato deve presentare o
addirittura sulla richiesta a quest’ultimo di presentarsi o meno personalmente al
Consolato per la richiesta. Va quindi rinforzata a nostro avviso a livello europeo
la possibilità di effettuare controlli e sanzionare eventuali interpretazioni non
conformi alle regole Comunitarie nelle procedure adottate dai Consolati degli stati
membri che operano nei paesi extra UE per i cui cittadini è richiesto il visto per
l’ingresso in area Schengen.
In questo senso ci sembra vada il pacchetto di misure per la revisione che nella
passata legislatura i Commissari Malmstrom e Tajani hanno presentato all’esame
del Parlamento, che introduce anche novità importanti sul tempo massimo di
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rilascio dei visti richiesti, per gli ingressi legati alla concomitanza di eventi e
manifestazioni di grande rilievo, per gli ingressi multipli nonché per favorire la
circuitazione dei flussi tra i diversi stati membri con soggiorni di durata ridotta.
Sull’utilizzo dell’on-line per le procedure, anch’esso compreso nelle novità
presentate dal pacchetto Malmstrom-Tajani, la nostra posizione è che si possa
andare oltre, prevedendo che anche il rilascio del visto, e non solo la sua
richiesta, possa essere effettuato on-line.
CIBO E SALUTE: INDICAZIONI SUL
SOMMINISTRATI NELLA RISTORAZIONE
CONTENUTO
DEI
PRODOTTI
Il Regolamento 1169/2011 sugli obblighi di informazione ai clienti circa il
contenuto dei prodotti somministrati nella ristorazione rischia di rendere sempre
più difficile l’utilizzo di prodotti freschi in questa attività che è uno degli elementi
di maggiore interesse per i turisti, soprattutto per coloro che soggiornano e
viaggiano in Italia.
In questo caso, così come in altre situazioni che verranno richiamate in questo
documento, si raccomanda, in sede di revisione delle norme Comunitarie in
essere o di produzione di nuove normative, di considerare la centralità per il
turismo delle micro-piccole imprese che, se da un lato hanno proprio nella
creatività e artigianalità il loro elemento di maggiore attrazione, dall’altro non
possono essere caricate di oneri che prevedono l’applicazione di processi
standardizzati incompatibili con il loro modello di attività.
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PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUI
PACCHETTI DI VIAGGIO
La tanto attesa revisione della Direttiva CE 90/314 è finalmente giunta a un punto
decisivo. La Commissione ha presentato una proposta lo scorso mese di luglio al
Parlamento, che ha a sua volta presentato una serie di emendamenti.
La proposta di nuova Direttiva ci appare in prima battuta perseverare nella
tendenza di “ipertutelare” il consumatore imponendo, in capo ai soggetti che
realizzano e vendono pacchetti di viaggio, obblighi difficilmente ossequiabili nella
realtà del mercato. Obblighi come indennizzare il viaggiatore per danni quali il
forzato soggiorno nel luogo della vacanza nel caso di eventi catastrofali, oppure
rivedere al ribasso il prezzo pattuito nel caso di riduzione dei costi dei servizi
inclusi nel pacchetto – con problemi enormi di prova e di calcolo – che non
tengono conto del rischio d’impresa e potrebbero avere come effetto un
incremento dei prezzi dei pacchetti che li porterà del tutto fuori mercato. In
sostanza, potremmo avere un prodotto tutelatissimo che però nessuno si può
permettere.
Inoltre, le definizioni utilizzate nel testo di revisione della Direttiva, come ad
esempio quella dei “servizi turistici assistiti”, sono di difficile comprensione e gli
attribuiscono scarsa chiarezza, a scapito proprio dei consumatori che si vogliono
tutelare. In effetti la formulazione del testo proposto genera dubbi anche fra gli
esperti del settore. Ad esempio, la vendita di servizi ancillari da parte di un
operatore ricettivo ai propri clienti si intende configurare un servizio turistico
assistito? A nostro avviso no, né ciò era fra gli obiettivi del legislatore. E il cliente
che acquista un cosiddetto “clic through package” in quali termini ed entro che
limiti è tutelato dalle previsioni del nuovo testo di Direttiva? A nostro avviso lo è
poco e comunque molto meno di quanto il legislatore intendeva fosse.
Riteniamo, pertanto, che la proposta della Commissione debba essere oggetto di
un approfondito riesame e lo proponiamo con l’obiettivo di favorire la
realizzazione di una nuova Direttiva che sia effettivamente rispondente al mercato
ed ai tipi di servizi turistici in forma organizzata che su questo sono realmente
disponibili.
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DIRITTI D’AUTORE: MANCA UNA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SUL
SETTORE AUDIO-VISIVO
Dopo la recente approvazione della Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore, va ora adottata con urgenza una norma omogenea nel settore audiovisivo.
Le imprese turistiche, segnatamente quelle dell’intrattenimento e della ricettività,
riconoscono la necessità di ricompensare equamente i titolari di diritti di autore ed
i diritti connessi per l’utilizzo delle loro opere all’interno delle strutture.
Bisogna però considerare le difficoltà, specialmente per le imprese di minore
dimensione, nel rapportarsi con i molti e diversi organismi rappresentativi di tali
diritti, che spesso agiscono in concorrenza tra loro e con i quali è impossibile
contrattare su un piano paritario.
E’ quindi indispensabile che intervenga ora in questo campo una normazione di
livello europeo chiara, che individui correttamente le fattispecie da cui scaturisce
l’obbligo di corresponsione di tali diritti e che imponga agli stati membri di
effettuare un “riconoscimento” degli organismi legittimati ad agire in
rappresentanza dei titolari degli stessi, per evitare il sovrapporsi di richieste
plurime nei confronti degli utilizzatori.
Andrebbe altresì fissato un tetto massimo complessivo per il costo dei diritti di
riproduzione, proporzionato alla effettiva utilizzazione delle opere stesse.
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PROMUOVERE L’EUROPA COME
UN’INIZIATIVA DA SOSTENERE
DESTINAZIONE
TURISTICA
UNICA:
Le imprese ed i professionisti del turismo italiani sono preoccupati dalle
perplessità sollevate dai governi di alcuni stati membri, di recente anche
nell’incontro dei ministri del turismo a latere del Forum Europeo di Napoli dello
scorso mese di ottobre, circa l’opportunità di agire, anche con fondi Comunitari
appositamente stanziati, sul versante della promozione turistica unitaria della
destinazione Europa sui mercati extra europei.
Le nostre imprese e i nostri professionisti sanno che da tale iniziativa non avranno
che da ricavare risultati utili e non temono in questo caso la concorrenza delle
altre destinazioni del continente, nonostante molte di queste operino in regimi
fiscali e di semplificazione delle procedure ben più favorevoli di quelli adottati nel
nostro paese.
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FISCALITA’: IVA, BLACK LIST E USO DEL CONTANTE LE QUESTIONI
IRRISOLTE
Per un’Europa che vede costantemente incrementare il peso – in termini di arrivi,
di presenze e di spesa – dei flussi di origine extra UE rispetto a quelli interni,
l’imposizione indiretta diventa un elemento ancora più critico di quanto già non lo
fosse. Ricordiamo infatti che l’IVA, nella comparazione dei prezzi delle offerte
turistiche del nostro continente rispetto a quelle concorrenti, è un pesante fardello
che gioca a nostro sfavore.
Una tassa che spesso gli stranieri non capiscono, i cui effetti comunque vengono
solo parzialmente mitigati dai meccanismi di “tax refund”, appesantiti come sono
non solo dalle franchigie di legge ma anche dagli alti costi applicati dagli operatori
che li gestiscono in termini di fee e di tassi sul cambio valuta.
La pubblicazione dello staff working document della Commissione dello scorso 30
ottobre, che getta le basi per la transizione al regime IVA Comunitario definitivo,
ci lascia qualche dubbio laddove parla di mettere fine alla validità di regimi di
favore transitori quali esenzioni, aliquote stand still e parking rate.
In realtà, se gli effetti di questa revisione si limitassero a ciò non avremmo
motivo di preoccuparci, non avendo il settore mai fruito di alcuna di queste
agevolazioni. Tuttavia, se l’opera di incremento del gettito così compiuta dovesse
spingersi a mettere mano alle aliquote ridotte, allora dovremmo riaffermare che
non solo è necessario che sia confermata l’applicazione di tale regime ridotto per
le categorie della ricettività e della ristorazione, ma anche che questa previsione
andrebbe estesa alle altre imprese del settore (quali gli stabilimenti balneari, le
imprese dell’intrattenimento e le agenzie di viaggio).
Un’altra questione della massima importanza per noi riguarda la sentenza della
Corte di Giustizia europea di settembre 2013, concernente l’applicazione del
regime speciale IVA sul margine dell’attività di organizzazione di pacchetti e
servizi turistici da parte delle agenzie di viaggi.
Se questo atto ha, da un lato, finalmente risolto le ben otto procedure
d’infrazione, contro l’Italia ed altri stati membri, che applicano il regime del
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margine anche alle operazioni B2B, dall’altro ha paradossalmente creato, nei
restanti 20 stati, una situazione di contrasto delle loro normative nazionali con la
citata sentenza.
Appare quindi evidente l’urgenza di una iniziativa immediata da parte della
Commissione europea per giungere al più presto alla normazione uniforme di
questo aspetto.
Nell’ambito della governance fiscale dell’Unione europea, una questione
importante è anche l’attuazione, da parte degli stati membri, di azioni coordinate
per determinare i paesi a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paradisi fiscali.
Dovrebbero esserci, a nostro avviso, criteri comuni a tutti gli stati membri per la
redazione degli elenchi nazionali dei paesi da inserire nelle “black list” fiscali, dalle
quali derivano pesanti adempimenti per gli operatori dei paesi UE che con aziende
di tali paesi operano transazioni. Anzi, a nostro avviso, qui più che altrove
avrebbe senso una black list fiscale unica e valida per tutti gli stati membri
dell’Unione.
Per concludere, il turismo è un fenomeno economico complesso che genera
transazioni e ricadute economiche positive su molti altri comparti, in particolare
del commercio. Esercitano dunque un impatto fortemente negativo - non solo
sugli operatori turistici ma anche su quelli del commercio, dei trasporti, della
cultura e via discorrendo - le limitazioni imposte all’uso del contante per i
pagamenti introdotti con le direttive del 2005 e del 2006 sull’antiriciclaggio.
Limitazioni che diventano una pesante turbativa della concorrenza tra
destinazioni: grazie all’ampio margine di adeguamento ai termini della normativa
concesso dal legislatore europeo, oggi solo 9 dei 28 stati membri hanno introdotto
un valore massimo per le transazioni che possono essere pagate in contanti e
oltretutto questo limite massimo oscilla tra i 1.000 euro di Italia e Portogallo e i
15.000 euro di Belgio e Slovenia. Per un turista, di qualsiasi provenienza e con
qualsiasi motivazione di vacanza, a maggiore ragione lo shopping, i limiti in
questione sono un elemento rilevante per la scelta della destinazione, a discapito
proprio di paesi come l’Italia che hanno fissato i livelli più restrittivi.
Richiediamo una revisione della normativa Comunitaria che fissi una soglia limite
unica per i pagamenti in contanti per tutti gli stati membri.
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MERCATO INTERNO: LA DIRETTIVA SERVIZI
Merita un capitolo a sé il provvedimento più contestato e impopolare dell’intera
produzione normativa Comunitaria.
I suoi effetti sul turismo si sono sentiti su più fronti ma senza dubbio quello più
ampio e palese riguarda l’impatto sui meccanismi di assegnazione e rinnovo delle
concessioni demaniali ad uso turistico, in particolare quelle marittime, visto che
l’Italia e la Grecia fra tutti gli stati membri godono del primato in termini di
chilometri di costa balneabile e che il turismo balneare è ai primi posti tra le
preferenze dei turisti di tutto il mondo.
Se lo stesso Commissario Europeo agli affari marittimi e alle coste Maria
Damanaki, dopo avere incontrato le Commissioni Parlamentari Comunitarie ad
Atene la primavera scorsa, ha ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni ufficiali
che mettono in predicato la validità dell’applicazione della Direttiva al regime
delle concessioni demaniali marittime, affermando che la norma andrebbe
riadattata per tenere conto dell’elevato livello di specificità in materia dei singoli
paesi, siamo certi che anche gli esponenti della nuova legislatura europea in corso
sapranno tener conto di questo suggerimento e procedere di conseguenza con
tutta l’urgenza necessaria.
Un’urgenza che diventa ancora più evidente dopo che la Commissione ha
trasmesso la Comunicazione COM 2014 86 sulla strategia europea per una
maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. Un documento
che va oltre il riferimento alla sostenibilità, che aveva caratterizzato le due
precedenti comunicazioni, e crea le basi per un vero e proprio quadro di
valutazione complessiva dell’impatto economico che le attività turistiche, condotte
sulle coste europee, esercitano sulla creazione di valore aggiunto, fornendo altresì
alcune ipotesi di azioni tramite le quali questo patrimonio del territorio potrebbe e
dovrebbe essere valorizzato.
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COMMERCIO ELETTRONICO: IL CASO DELLE ON LINE TRAVEL AGENCIES
In materia di commercio elettronico è indispensabile un’azione di allineamento
delle regolamentazioni, oggi assai divergenti da paese a paese dell’Unione
nonostante l’emanazione di un sostanzioso pacchetto di direttive e norme in
materia a livello Comunitario.
La mancanza di allineamento favorisce pesanti distorsioni della concorrenza, dove
aziende tecnologicamente avanzate ma localizzate in paesi con norme più
arretrate, vengono discriminate rispetto ad altre che possono operare in paesi con
norme più moderne e orientate allo sviluppo del commercio on-line su base
nazionale ed internazionale.
Inoltre si richiama l’attenzione sulla necessità di fare andare di pari passo lo
sviluppo del commercio elettronico con l’adeguamento della disciplina dei diritti –
ma anche dei doveri - dei consumatori, che non può continuare invece ad essere
legata a visioni tipiche del commercio tradizionale: diritti importanti, come quello
di critica, sono equi ed inviolabili nel rapporto contrattuale fornitore-cliente in un
sistema tradizionale, ma possono diventare profondamente iniqui - se non
diffamatori - in un contesto di rete elettronica.
Se il consumatore va difeso va anche però data al fornitore la possibilità di
tutelare la sua attività, il suo marchio e la sua credibilità. In buona sostanza, se
una lettera o una mail di critica genera un danno, la messa in rete della stessa
critica ne genera uno molto superiore, e vanno rivisti conseguentemente i criteri
di perseguibilità dell’autore della critica o di chi l’ha resa pubblica – qualora
questa risulti infondata – a secondo dei mezzi utilizzati per la sua diffusione.
L’Europa deve inoltre tenere conto della numerosità e molteplicità degli argomenti
sui quali sono in fase istruttoria e decisionale, in tutto il continente, numerosi
ricorsi giudiziari che vedono tipicamente opposti grandi distributori on-line di
servizi turistici e le rappresentanze delle categorie dei fornitori, in particolar modo
le imprese ricettive.
Gli argomenti che vedono contrapposte le parti si chiamano utilizzo non
autorizzato del marchio delle imprese ricettive da parte dei distributori,
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applicazione obbligatoria della condizione di “parity rate” e di “parity availability”,
l’imposizione di contingenti minimi fissati di disponibilità da concedere al
distributore, l’accesso da parte di quest’ultimo a tutte le offerte commerciali del
fornitore indipendentemente dal soggetto per il quale tali offerte sono state
studiate e dedicate, la trasparenza nei meccanismi di rating e tanti altri ancora.
L’Unione Europea, alla data odierna, non può che prendere atto dell’esistenza di
posizioni ampiamente contrastanti fra le parti sulle quali le Autorità garanti della
concorrenza e del mercato di quasi tutti gli stati membri sono impegnate ad
emettere i propri giudizi. Non appena questi saranno però passati in giudicato
andrà a nostro avviso operata una riflessione sull’opportunità di normare la
materia a livello Comunitario.
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REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO: LE CONDIZIONI DI MAGGIOR
FAVORE E LA PIAGA DELL’ABUSIVISMO
Stesso mercato, stesse regole. Eliminare regimi di favore fiscali, lavoristici,
amministrativi ed altro rivolti solo ad alcuni tipi di attività escludendone altre che
erogano tipologie di servizi di fatto identici. Questo è il pensiero di Confturismo
che le definisce “forme distorsive della concorrenza fra operatori e professionisti”
appartenenti proprio a quel mercato unico europeo che l’Europa vuole
regolamentare.
Nel campo della ricettività, l’autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici
era originariamente motivata con l’esigenza di rispondere ad esigenze di segmenti
limitati e specifici di domanda e di integrare il reddito di soggetti economicamente
deboli, che svolgono le relative attività̀ in via occasionale e comunque accessoria
rispetto all’attività̀ principale. Del tutto simile il campo della ristorazione, ad
esempio con la somministrazione cosiddetta “occasionale” al pubblico di pasti e
bevande da parte di Associazioni in concomitanza con eventi, sagre e
manifestazioni. Ma lo stesso vale anche per l’intermediazione, dove oltretutto oggi
la possibilità di compiere transazioni on-line consente di superare il vincolo della
localizzazione fisica del fornitore, aprendo il fianco a situazioni in cui al cliente
vengono applicate tutele e regole contrattuali valide nel paese dove ha sede chi
vende, anche se gli effetti della transazione e spesso anche il fenomeno turistico
si svolgono interamente nel paese di chi acquista.
Inoltre, la sostanziale assenza di controlli, o anche banalmente di incroci tra i dati
delle autorizzazioni concesse e quelli pubblicati sui maggiori siti promocommerciali, comporta che fenomeni di abusivismo vero e proprio siano proliferati
in modo indiscriminato degenerando in un vero e proprio fenomeno macroscopico
di concorrenza sleale.
Se dunque la nascita e lo sviluppo di nuove forme di offerta turistica e di tipologie
di operatori è la risposta coerente del settore alle evoluzioni della domanda, la
mancanza di regole certe e di controlli fiscali, amministrativi e di applicazione
degli standard di qualità e sicurezza favorisce quel sommerso che, inserendosi
abusivamente nel processo di rinnovamento, lo mina alla base a danno di tutti:
consumatori, operatori tradizionali e nuovi operatori che esercitano in modo
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regolare e corretto la loro attività. In tale campo, un’azione incisiva sugli stati
membri da parte dell’Unione per aumentare i controlli e favorire così la
competitività delle imprese, è a nostro avviso decisamente auspicabile.
In questo panorama vanno altresì considerati le ricadute sul turismo – settore la
cui trasversalità è unica nel suo genere - delle diverse forme di aiuto ai settori
dell’agricoltura e della pesca, che parimenti non devono creare distorsioni del
mercato. Si pensi in tale senso alle attività puramente turistiche dell’agricoltura,
con gli agriturismi, e della pesca, con gli ittiturismi. Se la realizzazione di queste è
resa possibile grazie al supporto nell’attività principale – agricoltura o pesca - di
aiuti consentiti dalle norme Comunitarie, si ricade anche qui in comportamenti di
ingiustificata turbativa di mercato e del corretto regime concorrenziale.
In Europa comincia dunque ad affermarsi la necessità di un controllo rigido sulla
miriade di esercizi abusivi che inquinano il mercato con un'offerta parallela a
quella regolarmente autorizzata, sfuggendo alle regole basilari di fisco,
previdenza, lavoro, igiene e sicurezza. Ma serve anche una normazione specifica
ed aggiornata che si attagli alle nuove tipologie di servizio turistico ed ai soggetti
che le erogano, che dia regole chiare e univoche, che eviti sperequazioni di
trattamento rispetto a quelli che offrono tipologie tradizionali e che tuteli entrambi
dalla piaga dell’abusivismo.
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REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI E LIBERO STABILIMENTO: IL
CASO DELLE GUIDE TURISTICHE
Il Commissario europeo del mercato interno e dei servizi finanziari Michel Barnier
a marzo di quest’anno è stato chiamato a rispondere ad una interrogazione
parlamentare sul motivo per cui, nell'ambito della procedura EU Pilot
4277/12/MARK, la Commissione avesse ritenuto di applicare la direttiva servizi
2006/123/CE alla disciplina delle qualifiche professionali di guida turistica in
Italia, le quali rientrano già nel campo di applicazione della direttiva servizi
2005/36/CE.
Nel rispondere egli ha precisato che, per quanto riguarda l'accesso alla
professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2005/36/CE, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono
disciplinate dalla direttiva servizi. Di conseguenza ha confermato la legittimità
della procedura di preinfrazione, dal momento che questa non era basata sulla
supposta errata o mancata applicazione della direttiva professioni, ma piuttosto
su quella del dettato dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva servizi, il quale
stabilisce che “L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di
servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale”.
L’esito di questa risposta è stato l’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, che
ha disposto l’abilitazione su scala nazionale delle guide turistiche italiane e
soprattutto la libertà per le guide turistiche abilitate in qualsiasi stato dell’Unione
di esercitare la loro professione nello stato italiano senza bisogno di alcuna
ulteriore abilitazione.
Osserviamo innanzitutto che la succitata risposta del Commissario Barnier
all’interrogazione parlamentare contraddice in parte quanto lo stesso
Commissario aveva affermato nel rispondere ad altra interrogazione nel mese di
settembre 2013, laddove precisava che restava di esclusiva competenza degli
stati membri regolamentare l'accesso e l'esercizio delle attività professionali
nonché il campo delle attività coperte da una professione o ad essa riservate. Tale
posizione risultava peraltro coerente con quanto scritto nella Comunicazione del
Parlamento agli stati membri del 19 ottobre 2007, epoca nella quale erano già
vigenti tanto la direttiva professioni quanto la direttiva servizi.
Inoltre, in
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maniera non chiara, la risposta di marzo accenna alla regolamentazione
dell’esercizio delle “attività autorizzate” mentre, per quanto riguarda le guide così
come gli accompagnatori turistici, siamo nel campo delle “professioni abilitate”.
Venendo però alle conseguenze pratiche, ci troviamo, a nostro avviso, ad
affrontare non solo un grave danno per l’economia turistica italiana - derivante
dal fatto che i grandi tour organizzati provenienti dal centro e nord Europa
portano con sé le loro guide turistiche e quindi fanno PIL sul nostro patrimonio
culturale – ma anche, cosa che è di competenza degli Organi Comunitari, di un
clamoroso caso in cui la Legge non è stata in grado di dare una corretta
vestizione ai fatti.
Se è giusto che un geometra abilitato in uno stato dell’Unione possa esercitare la
professione liberamente anche in altri stati, dal momento che l’oggetto della sua
prestazione è identico, così non è per le guide turistiche che, nella loro attività di
mediatori culturali, sostengono le loro prove di abilitazione su materie e
argomenti che non possono che essere riferiti allo specifico dell’area in cui
operano.
Dunque non comprendiamo con quale cognizione di causa una guida turistica
abilitata sul patrimonio culturale di Berlino, della Slovenia o della Francia, possa
esercitare la propria professione a Venezia, in Umbria o in Italia, senza dovere
prima dimostrare di possedere cognizioni adatte sul patrimonio culturale di queste
aree. E se questo è un problema di dimensioni ridotte per paesi il cui patrimonio
culturale è altamente concentrato in piccole aree o scarsamente diffuso su tutto il
territorio, così non è affatto per l’Italia che, secondo l’Unesco, detiene tra il 60 e il
70% del patrimonio culturale mondiale.
La nostra richiesta è quindi che il legislatore europeo si faccia carico di un esame
del combinato disposto della direttiva servizi e della direttiva professioni, e che
tenga conto di questo come di altri casi ponendo mano a norme che, così come
altre analizzate nel presente documento, alla loro applicazione pratica sono causa
di pesanti e ingiustificate turbative della concorrenza.
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L’AMBITO DI RAPPRESENTANZA DI CONFTURISMO
Sono Organizzazioni Associate fondatrici di Confturismo:
FAITA – FEDERCAMPING: rappresenta e tutela gli interessi ed i diritti delle
Imprese Turistico ricettive dell’aria aperta (camping e villaggi turistici). La
Federazione è attiva ed opera da più di 50 anni associando la maggioranza delle
imprese italiane del settore attraverso 18 associazioni regionali.
FEDERALBERGHI: da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale
maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani. Rappresenta le esigenze
e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle
organizzazioni politiche, economiche e sindacali, proponendosi di valorizzare gli
interessi economici e sociali degli imprenditori turistici del comparto e di favorire il
riconoscimento del loro ruolo sociale, l'affermazione dell'economia turistica, la
promozione dell'offerta turistico ricettiva nazionale.
FIAVET: opera da oltre 50 anni ed è la rappresentativa più consolidata degli
Agenti di Viaggio Italiani. Raggruppa e rappresenta, in logica federativa, 16
Associazioni regionali o sovra-regionali di Agenti di Viaggio, con una copertura
totale del territorio nazionale.
FIPE: è l’associazione leader nei settori della ristorazione, dei servizi balneari e di
intrattenimento. Rappresenta e tutela nel loro complesso gli interessi di tali
comparti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche e
private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello
nazionale ed internazionale. Si adopra per il rafforzamento della cultura
imprenditoriale, per l’innalzamento dei livelli di qualità del servizio e per la
valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano come punto di forza
decisivo dell’offerta turistica nazionale.
RESCASA: è l’associazione di categoria che rappresenta i residence e le case ed
appartamenti per vacanze così come inquadrati dalle diverse leggi regionali. A
tutela dei loro interessi, Rescasa svolge un’attività istituzionale di rappresentanza
ed un’attività di assistenza in tutti i campi attinenti alla gestione aziendale.
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ANBBA: è l’associazione di categoria che rappresenta i bed and breakfast e gli
affittacamere. Essa è riconosciuta dall’anno 2004 dal Ministero delle Attività
Produttive e dal 2005 dall’ISTAT come soggetto di riferimento per la raccolta dati
rispetto al fenomeno dell’ospitalità nelle summenzionate tipologie di strutture
ricettive. ANBBA svolge attività di formazione dell’ospitalità nei comparti
rappresentanti e di stimolo all’emersione delle attività condotte in modo illecito.
FEDERVIAGGIO: riunisce componenti diverse del sistema produttivo del turismo
organizzato. Tour operator, GDS, aggregatori, società di servizi, assicurazioni,
autonoleggi, compagnie aeree e operatori dell’on-line trovano in Federviaggio un
luogo comune, anche sul piano associativo, in cui fare politica di sistema e
sviluppare progetti di sviluppo a ricaduta sull’intera filiera.
FEDERALBERGHI e FIPE rappresentano inoltre i rispettivi comparti nella
Federazione europea degli alberghi e dei ristoranti HOTREC. FIAVET rappresenta
il comparto dell’intermediazione nella Federazione europea delle agenzie di
viaggio ECTAA. Tali rappresentanze sono uniche ed esclusive per l’Italia.
Sono Organizzazioni associate aderenti:
ASSONAT è l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici in abito
Confcommercio. Nasce nel 1982, senza scopo di lucro, con l'obiettivo di tutelare
gli interessi delle Aziende che si occupano della costruzione o della gestione degli
Approdi Turistici Italiani e si occupa delle problematiche riguardanti il settore della
nautica da diporto.
Collabora con FEE Italia, Foundation for Environmental Education, con il patrocinio
della Comunità Europea, per l'assegnazione della "Bandiera Blu d'Europa", ambito
riconoscimento per Aziende e meritevoli che gestiscono approdi turistici e spiagge
attrezzate. E’ inoltre una delle organizzazioni componenti il Raggruppamento
Europeo di Cooperazione ODYSSEA.
CONFGUIDE è l’Associazione Nazionale Guide Turistiche in Ambito
Confcommercio e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle
guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici che si riconoscono
nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività
d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
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