Il Turismo fattore di Sviluppo per l`Europa
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Il Turismo fattore di Sviluppo per l`Europa
IL TURISMO FATTORE DI SVILUPPO PER L’EUROPA 2 - 3 DICEMBRE 2014 BRUXELLES CONFTURISMO-CONFCOMMERCIO CONFTURISMO - espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese e delle professioni turistiche aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia – è la struttura associativa di coordinamento per il comparto del turismo promossa dalla Confederazione. Le sinergie con il sistema Confcommercio – tanto a livello nazionale quanto territoriale, per il tramite delle CONFTURISMO regionali delle quali si riafferma l’importanza strategica – sono ulteriormente valorizzate. Questo assetto, unito al rafforzato ruolo nella conduzione affidato alle Federazioni fondatrici FAITA-FEDERCAMPING, FEDERALBERGHI, FIAVET, FIPE, RESCASA, ANBBA e FEDERVIAGGIO, nonché delle Federazioni aderenti ASSONAT e CONFGUIDE, conferisce a CONFTURISMO strumenti ancora più qualificati per il perseguimento delle finalità attribuitegli, tra le quali la promozione e tutela gli interessi del settore nonché la valorizzazione della sua immagine. CONFTURISMO inoltre, nel confermarsi l’Organizzazione di livello confederale maggiormente rappresentativa del settore, si pone come interlocutore privilegiato delle Istituzioni per lo studio e la definizione di nuove politiche di sviluppo del turismo italiano e, nell’interesse generale delle Organizzazioni di cui è espressione: a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici del settore del Turismo e ne valorizza l’immagine e la valenza qualitativa, rappresentandolo nella sua globalità nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi di Confcommercio e delle singole Organizzazioni Associate; b) favorisce le relazioni tra le Organizzazioni aderenti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo eventualmente i necessari supporti di carattere tecnico ed operativo; c) partecipa, sentita Confcommercio, ad enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali nei quali la rappresentanza generale ed unitaria del settore del Turismo sia prevista, richiesta o consentita, provvedendo alla designazione dei propri rappresentanti; d) promuove ogni azione utile a favorire la crescita e lo sviluppo delle Organizzazioni aderenti valorizzando nel contempo tutte le componenti territoriali del sistema organizzativo generale nonché svolgendo, d’intesa con Confcommercio, eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi. 1 ALLA GUIDA DI CONFTURISMO PER IL TRIENNIO 2013-2015: Presidente Luca Patanè – Presidente Federviaggio Vice Presidenti Giuseppe Cassarà – Presidente d’Onore Fiavet Giancarlo Deidda – Vice Presidente Fipe Marco Michielli – Vice Presidente Federalberghi Comitato Direttivo Piergianni Addis – Componente Direttivo Federviaggio, Riccardo Borgo – Componente Giunta Fipe, Giovanni Bort – Presidente Rescasa, Paolo Corchia – Componente Giunta Federalberghi, Fortunato Giovannoni – Presidente Fiavet, Raffaele Paletti – Delegato Rescasa, Marco Piscopo – Presidente Anbba, Placido Rosi – Vice Presidente Vicario FaitaFedercamping, Maurizio Vianello – Presidente Faita-Federcamping Consiglio Generale Alessio Altamura – Componente Direttivo Federviaggio, Andrea Azzariti Fumaroli – Vice Presidente Anbba, Vittorio Bonacini - Componente Giunta Federalberghi, Vittorio Cantella – Revisore dei Conti Faita – Federcamping, Giuseppe Delli Compagni – Vice Presidente Faita – Federcamping, Massimo Caravita – Componente Giunta Fiavet, Aldo Mario Cursano – Vice Presidente Vicario Fipe, Alessandro Giorgetti – Componente Giunta Federalberghi, Costanzo Iaccarino – Componente Giunta Federalberghi, Giorgio Macciocu – Componente Giunta Federalberghi, Enzo Manunza – Componente Giunta Fiavet, Paola Migliosi – Presidente Confguide, Maurizio Pasca – Vice Presidente Fipe, Luciano Serra –Presidente Assonat, Lino Stoppani – Presidente Fipe 2 ARGOMENTI TRATTATI Il turismo nell’economia nazionale italiana pag. 4 Le proposte di Confturismo per l’Europa pag. 4 Politica estera: sicurezza e visti pag. 8 Cibo e salute: indicazioni sul contenuto dei prodotti somministrati nella ristorazione pag. 9 Protezione dei consumatori: revisione della direttiva sui pacchetti di viaggio pag. 10 Diritti d’autore: manca una regolamentazione europea sul settore audio-visivo pag. 11 Promuovere l’Europa come destinazione turistica unica: un’iniziativa da sostenere pag. 12 Fiscalità: IVA, Black List e uso del contante le questioni irrisolte pag. 13 Mercato interno: la direttiva servizi pag. 15 Commercio elettronico: il caso delle on line travel agencies pag. 16 Regolamentazione del mercato: le condizioni di maggior favore e la piaga dell’abusivismo pag. 18 Regolamentazione delle professioni e libero stabilimento: il caso delle guide turistiche pag. 20 L’ambito di rappresentanza di Confturismo pag. 22 3 IL TURISMO NELL’ECONOMIA NAZIONALE ITALIANA L’economia turistica offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza italiana, allo sviluppo dell’occupazione e all’attivo della bilancia valutaria. Secondo i dati forniti dal Conto Satellite del Turismo, realizzato da ISTAT e Banca d’Italia e nell’elaborazione del quale sono intervenuti esperti di alcuni fra i maggiori atenei italiani attivi nello studio dell’economia del turismo, il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell’economia, escludendo alcuni elementi dell’indiretto e dell’indotto, di più difficile calcolo, ai quali l’attuale versione del Conto Satellite non riesce ancora ad arrivare. I consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) sono determinati dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri, che restano comunque elemento di minore impatto rispetto a quello di maggiore rilievo che è costituito dalla spesa dei turisti Italiani per l’effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all’estero. Il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti. LE PROPOSTE DI CONFTURISMO PER L’EUROPA Con il presente documento intendiamo richiamare l’attenzione del Parlamento e della Commissione Europea sui principali aspetti che richiedono riforme del processo legislativo nonché della normativa in essere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello Comunitario. L’analisi degli impatti e le proposte formulate tengono, ovviamente, conto delle specificità degli operatori italiani e delle istanze delle imprese e dei professionisti nazionali del settore, che assumono comunque un valore rilevante dal momento che l’Italia - stato membro il cui Governo esercita attualmente il turno di Presidenza dell’Unione - è fra le economie leader in questo campo a livello Comunitario e mondiale. 4 Con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona del 2007 il turismo è entrato a far parte delle materie di competenza dell’Unione Europea. Più precisamente, il turismo è incluso fra le “competenze di sostenere, coordinare e completare l'azione degli stati membri”, di cui all’art.6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Una competenza più limitata dunque rispetto a quelle più classiche di tipo “esclusivo” o “concorrente” ma che comunque va oltre la mera facoltà di fornire orientamenti per il coordinamento delle politiche degli stati membri. In pratica tale competenza si realizza, secondo quanto previsto all’art. 195 del Trattato stesso, promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore, incoraggiando la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo e favorendo la cooperazione tra stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. Se dunque questa panoramica sembra molto chiara nel delimitare precisamente gli ambiti nei quali gli Organi Comunitari possono intervenire con proprie norme legislative sul settore, la realtà è ben diversa e la produzione normativa di fonte europea che impatta effettivamente sul turismo è copiosa e stratificata a vari livelli. Alla base di questo stato di cose c’è innanzitutto la definizione stessa di “turismo”, che non è una materia, delimitata per definizione, bensì un settore dell’economia caratterizzato da un altissimo livello di trasversalità con altri settori. In pratica quindi, già ben prima del Trattato di Lisbona, le Direttive ed i Regolamenti europei relativi a materie di competenza esclusiva - come ad esempio la regolamentazione della concorrenza o la conclusione di accordi internazionali - o di competenza concorrente, quali il mercato interno, l’ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti o la sicurezza della salute pubblica, impattavano pesantemente su elementi portanti del turismo e fissavano regole tutt’ora valide e in fase di continuo aggiornamento. Alcuni esempi pratici di queste implicazioni per il turismo di regolamentazioni Comunitarie nate non specificamente per il settore sono: la Direttiva del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” e la sua revisione in corso, che riguarda uno dei principali canali 5 di distribuzione dei servizi turistici, quanto meno quelli in forma organizzata; le Direttive del 1997 sulla contrattazione a distanza e del 2000 sul commercio elettronico e successive modificazioni, nonché la regolamentazione Comunitaria sulla protezione dei dati, che impattano pesantemente sul crescente volume del commercio on-line di servizi turistici. la Direttiva del 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e le sue recenti modifiche, che impatta su figure professionali del settore come ad esempio le guide e gli accompagnatori turistici; la Direttiva del 2006 relativa ai servizi del mercato interno, che impatta ad esempio sul sistema delle concessioni demaniali ad uso turistico; il Regolamento del 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, quello del 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, quello del 2009 relativo norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, e quello del 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, tutti con le loro successive modificazioni; il Regolamento del 2009 - che istituisce un Codice Comunitario dei visti - e la sua revisione in atto, che ha effetti sulla concessione di visti turistici di ingresso in tutta Europa area Schengen; il Regolamento del 2011 relativo alle informazioni da fornire ai consumatori sugli alimenti, che ha effetti sulle attività turistiche di ristorazione. Non si tratta certo di un elenco esaustivo. Quanto sopra esposto dà tuttavia l’idea chiara di come la sovrapposizione di Direttive - di armonizzazione minima e massima - e di Regolamenti, e l’incrocio di atti normativi specifici per il settore turismo con atti normativi dedicati invece ad altri settori ma comunque con effetti anche sul turismo, abbiano creato in questi anni una quantità decisamente copiosa, e a volte non del tutto coordinata, di regole di riferimento per operatori e professionisti del settore. In relazione a quanto sopra esposto, Confturismo ritiene importante segnalare: 6 1. che il Parlamento e la Commissione Europea dovrebbero tenere ben presente che la loro azione normativa specifica sul settore turismo deve limitarsi ad iniziative atte a promuovere la competitività delle imprese dell'Unione e incoraggiare in questo modo la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo e alla cooperazione tra stati membri. La normazione di aspetti per i quali non sia giustificata una dimensione di mercato unico va assolutamente evitata, soprattutto in ragione dell’evidenziata ampia produzione legislativa di fonte Comunitaria già esistente che impatta sul turismo pur non essendo specificamente dedicata al settore; 2. che è della massima importanza, nei casi in cui l’emanazione a livello Comunitario di norme sul turismo sia effettivamente necessaria ed opportuna secondo i canoni di cui sopra, contemperare con attenzione esigenze solo in apparenza divergenti: da un lato quella di avere norme che salvaguardino comunque le fisiologiche differenze che caratterizzano non solo il tipo di offerta turistica ma anche i sistemi economici turistici dei diversi stati membri. Dall’altro però anche quella di avere al contempo norme chiare e scritte con profonda cognizione dei diversi sistemi turistici sui quali andranno ad operare, evitando di alimentare paradossalmente forme distorsive della concorrenza fra operatori e professionisti appartenenti proprio a quel mercato unico europeo che si vuole regolamentare; 3. che la riduzione degli adempimenti burocratici dovrebbe essere un elemento guida nelle scelte normative dell’Unione Europea, soprattutto laddove, come nel caso del turismo, si agisce su una stratificazione ampia di norme e regole a livello nazionale già esistenti, così come lo dovrebbe essere la valorizzazione e scambio di processi di autoregolamentazione nati da iniziative degli operatori del settore e dalle loro associazioni di riferimento, in partica proprio le buone prassi che sono lo strumento esplicitamente richiamato all’art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 7 POLITICA ESTERA: SICUREZZA E VISTI Consideriamo di particolare importanza le disposizioni inserite al Titolo V del Trattato sull’Unione Europea dal Trattato di Lisbona, che rafforzano le competenze dell’Unione in materia di politica estera e sicurezza comune per i propri cittadini. In questo quadro non può non essere superata l’attuale incredibile divergenza che si riscontra costantemente fra gli avvisi emessi dai Ministeri degli Affari Esteri dei singoli stati dell’Unione relativamente al livello di sicurezza nei paesi esteri UE ed extra UE. Si tratta di valutazioni ufficiali che hanno un peso enorme nella scelta dei turisti sulla destinazione dei loro viaggi, oltre che sull’insorgere o meno a carico degli operatori – tipicamente quelli del turismo organizzato – di obblighi di rimborso previsti dalle norme e dai contratti relativi alle prenotazioni già ricevute. Inoltre, la stessa materia della Convenzione di Schengen sull’accesso e la circolazione dei passeggeri all’interno dell’Unione necessita ora di urgenti corollari in sede applicativa. In un’Europa che si appresta a rivedere la griglia delle regole comuni per la concessione di visti di ingresso per soggiorni brevi ai cittadini degli stati extra comunitari interessati da questa regolamentazione, perdurano tutt’oggi divergenze pesanti nelle procedure e tempi di rilascio da parte dei Consolati dei diversi stati. La revisione delle regole comuni europee sui visti – in particolare quelli turistici – deve certamente lasciare agli stati membri uno spazio interpretativo autonomo che tuttavia non può essere tale da giustificare discrepanze enormi, ad esempio sulle regole per la traduzione dei documenti che l’interessato deve presentare o addirittura sulla richiesta a quest’ultimo di presentarsi o meno personalmente al Consolato per la richiesta. Va quindi rinforzata a nostro avviso a livello europeo la possibilità di effettuare controlli e sanzionare eventuali interpretazioni non conformi alle regole Comunitarie nelle procedure adottate dai Consolati degli stati membri che operano nei paesi extra UE per i cui cittadini è richiesto il visto per l’ingresso in area Schengen. In questo senso ci sembra vada il pacchetto di misure per la revisione che nella passata legislatura i Commissari Malmstrom e Tajani hanno presentato all’esame del Parlamento, che introduce anche novità importanti sul tempo massimo di 8 rilascio dei visti richiesti, per gli ingressi legati alla concomitanza di eventi e manifestazioni di grande rilievo, per gli ingressi multipli nonché per favorire la circuitazione dei flussi tra i diversi stati membri con soggiorni di durata ridotta. Sull’utilizzo dell’on-line per le procedure, anch’esso compreso nelle novità presentate dal pacchetto Malmstrom-Tajani, la nostra posizione è che si possa andare oltre, prevedendo che anche il rilascio del visto, e non solo la sua richiesta, possa essere effettuato on-line. CIBO E SALUTE: INDICAZIONI SUL SOMMINISTRATI NELLA RISTORAZIONE CONTENUTO DEI PRODOTTI Il Regolamento 1169/2011 sugli obblighi di informazione ai clienti circa il contenuto dei prodotti somministrati nella ristorazione rischia di rendere sempre più difficile l’utilizzo di prodotti freschi in questa attività che è uno degli elementi di maggiore interesse per i turisti, soprattutto per coloro che soggiornano e viaggiano in Italia. In questo caso, così come in altre situazioni che verranno richiamate in questo documento, si raccomanda, in sede di revisione delle norme Comunitarie in essere o di produzione di nuove normative, di considerare la centralità per il turismo delle micro-piccole imprese che, se da un lato hanno proprio nella creatività e artigianalità il loro elemento di maggiore attrazione, dall’altro non possono essere caricate di oneri che prevedono l’applicazione di processi standardizzati incompatibili con il loro modello di attività. 9 PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUI PACCHETTI DI VIAGGIO La tanto attesa revisione della Direttiva CE 90/314 è finalmente giunta a un punto decisivo. La Commissione ha presentato una proposta lo scorso mese di luglio al Parlamento, che ha a sua volta presentato una serie di emendamenti. La proposta di nuova Direttiva ci appare in prima battuta perseverare nella tendenza di “ipertutelare” il consumatore imponendo, in capo ai soggetti che realizzano e vendono pacchetti di viaggio, obblighi difficilmente ossequiabili nella realtà del mercato. Obblighi come indennizzare il viaggiatore per danni quali il forzato soggiorno nel luogo della vacanza nel caso di eventi catastrofali, oppure rivedere al ribasso il prezzo pattuito nel caso di riduzione dei costi dei servizi inclusi nel pacchetto – con problemi enormi di prova e di calcolo – che non tengono conto del rischio d’impresa e potrebbero avere come effetto un incremento dei prezzi dei pacchetti che li porterà del tutto fuori mercato. In sostanza, potremmo avere un prodotto tutelatissimo che però nessuno si può permettere. Inoltre, le definizioni utilizzate nel testo di revisione della Direttiva, come ad esempio quella dei “servizi turistici assistiti”, sono di difficile comprensione e gli attribuiscono scarsa chiarezza, a scapito proprio dei consumatori che si vogliono tutelare. In effetti la formulazione del testo proposto genera dubbi anche fra gli esperti del settore. Ad esempio, la vendita di servizi ancillari da parte di un operatore ricettivo ai propri clienti si intende configurare un servizio turistico assistito? A nostro avviso no, né ciò era fra gli obiettivi del legislatore. E il cliente che acquista un cosiddetto “clic through package” in quali termini ed entro che limiti è tutelato dalle previsioni del nuovo testo di Direttiva? A nostro avviso lo è poco e comunque molto meno di quanto il legislatore intendeva fosse. Riteniamo, pertanto, che la proposta della Commissione debba essere oggetto di un approfondito riesame e lo proponiamo con l’obiettivo di favorire la realizzazione di una nuova Direttiva che sia effettivamente rispondente al mercato ed ai tipi di servizi turistici in forma organizzata che su questo sono realmente disponibili. 10 DIRITTI D’AUTORE: MANCA UNA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SUL SETTORE AUDIO-VISIVO Dopo la recente approvazione della Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, va ora adottata con urgenza una norma omogenea nel settore audiovisivo. Le imprese turistiche, segnatamente quelle dell’intrattenimento e della ricettività, riconoscono la necessità di ricompensare equamente i titolari di diritti di autore ed i diritti connessi per l’utilizzo delle loro opere all’interno delle strutture. Bisogna però considerare le difficoltà, specialmente per le imprese di minore dimensione, nel rapportarsi con i molti e diversi organismi rappresentativi di tali diritti, che spesso agiscono in concorrenza tra loro e con i quali è impossibile contrattare su un piano paritario. E’ quindi indispensabile che intervenga ora in questo campo una normazione di livello europeo chiara, che individui correttamente le fattispecie da cui scaturisce l’obbligo di corresponsione di tali diritti e che imponga agli stati membri di effettuare un “riconoscimento” degli organismi legittimati ad agire in rappresentanza dei titolari degli stessi, per evitare il sovrapporsi di richieste plurime nei confronti degli utilizzatori. Andrebbe altresì fissato un tetto massimo complessivo per il costo dei diritti di riproduzione, proporzionato alla effettiva utilizzazione delle opere stesse. 11 PROMUOVERE L’EUROPA COME UN’INIZIATIVA DA SOSTENERE DESTINAZIONE TURISTICA UNICA: Le imprese ed i professionisti del turismo italiani sono preoccupati dalle perplessità sollevate dai governi di alcuni stati membri, di recente anche nell’incontro dei ministri del turismo a latere del Forum Europeo di Napoli dello scorso mese di ottobre, circa l’opportunità di agire, anche con fondi Comunitari appositamente stanziati, sul versante della promozione turistica unitaria della destinazione Europa sui mercati extra europei. Le nostre imprese e i nostri professionisti sanno che da tale iniziativa non avranno che da ricavare risultati utili e non temono in questo caso la concorrenza delle altre destinazioni del continente, nonostante molte di queste operino in regimi fiscali e di semplificazione delle procedure ben più favorevoli di quelli adottati nel nostro paese. 12 FISCALITA’: IVA, BLACK LIST E USO DEL CONTANTE LE QUESTIONI IRRISOLTE Per un’Europa che vede costantemente incrementare il peso – in termini di arrivi, di presenze e di spesa – dei flussi di origine extra UE rispetto a quelli interni, l’imposizione indiretta diventa un elemento ancora più critico di quanto già non lo fosse. Ricordiamo infatti che l’IVA, nella comparazione dei prezzi delle offerte turistiche del nostro continente rispetto a quelle concorrenti, è un pesante fardello che gioca a nostro sfavore. Una tassa che spesso gli stranieri non capiscono, i cui effetti comunque vengono solo parzialmente mitigati dai meccanismi di “tax refund”, appesantiti come sono non solo dalle franchigie di legge ma anche dagli alti costi applicati dagli operatori che li gestiscono in termini di fee e di tassi sul cambio valuta. La pubblicazione dello staff working document della Commissione dello scorso 30 ottobre, che getta le basi per la transizione al regime IVA Comunitario definitivo, ci lascia qualche dubbio laddove parla di mettere fine alla validità di regimi di favore transitori quali esenzioni, aliquote stand still e parking rate. In realtà, se gli effetti di questa revisione si limitassero a ciò non avremmo motivo di preoccuparci, non avendo il settore mai fruito di alcuna di queste agevolazioni. Tuttavia, se l’opera di incremento del gettito così compiuta dovesse spingersi a mettere mano alle aliquote ridotte, allora dovremmo riaffermare che non solo è necessario che sia confermata l’applicazione di tale regime ridotto per le categorie della ricettività e della ristorazione, ma anche che questa previsione andrebbe estesa alle altre imprese del settore (quali gli stabilimenti balneari, le imprese dell’intrattenimento e le agenzie di viaggio). Un’altra questione della massima importanza per noi riguarda la sentenza della Corte di Giustizia europea di settembre 2013, concernente l’applicazione del regime speciale IVA sul margine dell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici da parte delle agenzie di viaggi. Se questo atto ha, da un lato, finalmente risolto le ben otto procedure d’infrazione, contro l’Italia ed altri stati membri, che applicano il regime del 13 margine anche alle operazioni B2B, dall’altro ha paradossalmente creato, nei restanti 20 stati, una situazione di contrasto delle loro normative nazionali con la citata sentenza. Appare quindi evidente l’urgenza di una iniziativa immediata da parte della Commissione europea per giungere al più presto alla normazione uniforme di questo aspetto. Nell’ambito della governance fiscale dell’Unione europea, una questione importante è anche l’attuazione, da parte degli stati membri, di azioni coordinate per determinare i paesi a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paradisi fiscali. Dovrebbero esserci, a nostro avviso, criteri comuni a tutti gli stati membri per la redazione degli elenchi nazionali dei paesi da inserire nelle “black list” fiscali, dalle quali derivano pesanti adempimenti per gli operatori dei paesi UE che con aziende di tali paesi operano transazioni. Anzi, a nostro avviso, qui più che altrove avrebbe senso una black list fiscale unica e valida per tutti gli stati membri dell’Unione. Per concludere, il turismo è un fenomeno economico complesso che genera transazioni e ricadute economiche positive su molti altri comparti, in particolare del commercio. Esercitano dunque un impatto fortemente negativo - non solo sugli operatori turistici ma anche su quelli del commercio, dei trasporti, della cultura e via discorrendo - le limitazioni imposte all’uso del contante per i pagamenti introdotti con le direttive del 2005 e del 2006 sull’antiriciclaggio. Limitazioni che diventano una pesante turbativa della concorrenza tra destinazioni: grazie all’ampio margine di adeguamento ai termini della normativa concesso dal legislatore europeo, oggi solo 9 dei 28 stati membri hanno introdotto un valore massimo per le transazioni che possono essere pagate in contanti e oltretutto questo limite massimo oscilla tra i 1.000 euro di Italia e Portogallo e i 15.000 euro di Belgio e Slovenia. Per un turista, di qualsiasi provenienza e con qualsiasi motivazione di vacanza, a maggiore ragione lo shopping, i limiti in questione sono un elemento rilevante per la scelta della destinazione, a discapito proprio di paesi come l’Italia che hanno fissato i livelli più restrittivi. Richiediamo una revisione della normativa Comunitaria che fissi una soglia limite unica per i pagamenti in contanti per tutti gli stati membri. 14 MERCATO INTERNO: LA DIRETTIVA SERVIZI Merita un capitolo a sé il provvedimento più contestato e impopolare dell’intera produzione normativa Comunitaria. I suoi effetti sul turismo si sono sentiti su più fronti ma senza dubbio quello più ampio e palese riguarda l’impatto sui meccanismi di assegnazione e rinnovo delle concessioni demaniali ad uso turistico, in particolare quelle marittime, visto che l’Italia e la Grecia fra tutti gli stati membri godono del primato in termini di chilometri di costa balneabile e che il turismo balneare è ai primi posti tra le preferenze dei turisti di tutto il mondo. Se lo stesso Commissario Europeo agli affari marittimi e alle coste Maria Damanaki, dopo avere incontrato le Commissioni Parlamentari Comunitarie ad Atene la primavera scorsa, ha ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni ufficiali che mettono in predicato la validità dell’applicazione della Direttiva al regime delle concessioni demaniali marittime, affermando che la norma andrebbe riadattata per tenere conto dell’elevato livello di specificità in materia dei singoli paesi, siamo certi che anche gli esponenti della nuova legislatura europea in corso sapranno tener conto di questo suggerimento e procedere di conseguenza con tutta l’urgenza necessaria. Un’urgenza che diventa ancora più evidente dopo che la Commissione ha trasmesso la Comunicazione COM 2014 86 sulla strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. Un documento che va oltre il riferimento alla sostenibilità, che aveva caratterizzato le due precedenti comunicazioni, e crea le basi per un vero e proprio quadro di valutazione complessiva dell’impatto economico che le attività turistiche, condotte sulle coste europee, esercitano sulla creazione di valore aggiunto, fornendo altresì alcune ipotesi di azioni tramite le quali questo patrimonio del territorio potrebbe e dovrebbe essere valorizzato. 15 COMMERCIO ELETTRONICO: IL CASO DELLE ON LINE TRAVEL AGENCIES In materia di commercio elettronico è indispensabile un’azione di allineamento delle regolamentazioni, oggi assai divergenti da paese a paese dell’Unione nonostante l’emanazione di un sostanzioso pacchetto di direttive e norme in materia a livello Comunitario. La mancanza di allineamento favorisce pesanti distorsioni della concorrenza, dove aziende tecnologicamente avanzate ma localizzate in paesi con norme più arretrate, vengono discriminate rispetto ad altre che possono operare in paesi con norme più moderne e orientate allo sviluppo del commercio on-line su base nazionale ed internazionale. Inoltre si richiama l’attenzione sulla necessità di fare andare di pari passo lo sviluppo del commercio elettronico con l’adeguamento della disciplina dei diritti – ma anche dei doveri - dei consumatori, che non può continuare invece ad essere legata a visioni tipiche del commercio tradizionale: diritti importanti, come quello di critica, sono equi ed inviolabili nel rapporto contrattuale fornitore-cliente in un sistema tradizionale, ma possono diventare profondamente iniqui - se non diffamatori - in un contesto di rete elettronica. Se il consumatore va difeso va anche però data al fornitore la possibilità di tutelare la sua attività, il suo marchio e la sua credibilità. In buona sostanza, se una lettera o una mail di critica genera un danno, la messa in rete della stessa critica ne genera uno molto superiore, e vanno rivisti conseguentemente i criteri di perseguibilità dell’autore della critica o di chi l’ha resa pubblica – qualora questa risulti infondata – a secondo dei mezzi utilizzati per la sua diffusione. L’Europa deve inoltre tenere conto della numerosità e molteplicità degli argomenti sui quali sono in fase istruttoria e decisionale, in tutto il continente, numerosi ricorsi giudiziari che vedono tipicamente opposti grandi distributori on-line di servizi turistici e le rappresentanze delle categorie dei fornitori, in particolar modo le imprese ricettive. Gli argomenti che vedono contrapposte le parti si chiamano utilizzo non autorizzato del marchio delle imprese ricettive da parte dei distributori, 16 applicazione obbligatoria della condizione di “parity rate” e di “parity availability”, l’imposizione di contingenti minimi fissati di disponibilità da concedere al distributore, l’accesso da parte di quest’ultimo a tutte le offerte commerciali del fornitore indipendentemente dal soggetto per il quale tali offerte sono state studiate e dedicate, la trasparenza nei meccanismi di rating e tanti altri ancora. L’Unione Europea, alla data odierna, non può che prendere atto dell’esistenza di posizioni ampiamente contrastanti fra le parti sulle quali le Autorità garanti della concorrenza e del mercato di quasi tutti gli stati membri sono impegnate ad emettere i propri giudizi. Non appena questi saranno però passati in giudicato andrà a nostro avviso operata una riflessione sull’opportunità di normare la materia a livello Comunitario. 17 REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO: LE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE E LA PIAGA DELL’ABUSIVISMO Stesso mercato, stesse regole. Eliminare regimi di favore fiscali, lavoristici, amministrativi ed altro rivolti solo ad alcuni tipi di attività escludendone altre che erogano tipologie di servizi di fatto identici. Questo è il pensiero di Confturismo che le definisce “forme distorsive della concorrenza fra operatori e professionisti” appartenenti proprio a quel mercato unico europeo che l’Europa vuole regolamentare. Nel campo della ricettività, l’autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici era originariamente motivata con l’esigenza di rispondere ad esigenze di segmenti limitati e specifici di domanda e di integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che svolgono le relative attività̀ in via occasionale e comunque accessoria rispetto all’attività̀ principale. Del tutto simile il campo della ristorazione, ad esempio con la somministrazione cosiddetta “occasionale” al pubblico di pasti e bevande da parte di Associazioni in concomitanza con eventi, sagre e manifestazioni. Ma lo stesso vale anche per l’intermediazione, dove oltretutto oggi la possibilità di compiere transazioni on-line consente di superare il vincolo della localizzazione fisica del fornitore, aprendo il fianco a situazioni in cui al cliente vengono applicate tutele e regole contrattuali valide nel paese dove ha sede chi vende, anche se gli effetti della transazione e spesso anche il fenomeno turistico si svolgono interamente nel paese di chi acquista. Inoltre, la sostanziale assenza di controlli, o anche banalmente di incroci tra i dati delle autorizzazioni concesse e quelli pubblicati sui maggiori siti promocommerciali, comporta che fenomeni di abusivismo vero e proprio siano proliferati in modo indiscriminato degenerando in un vero e proprio fenomeno macroscopico di concorrenza sleale. Se dunque la nascita e lo sviluppo di nuove forme di offerta turistica e di tipologie di operatori è la risposta coerente del settore alle evoluzioni della domanda, la mancanza di regole certe e di controlli fiscali, amministrativi e di applicazione degli standard di qualità e sicurezza favorisce quel sommerso che, inserendosi abusivamente nel processo di rinnovamento, lo mina alla base a danno di tutti: consumatori, operatori tradizionali e nuovi operatori che esercitano in modo 18 regolare e corretto la loro attività. In tale campo, un’azione incisiva sugli stati membri da parte dell’Unione per aumentare i controlli e favorire così la competitività delle imprese, è a nostro avviso decisamente auspicabile. In questo panorama vanno altresì considerati le ricadute sul turismo – settore la cui trasversalità è unica nel suo genere - delle diverse forme di aiuto ai settori dell’agricoltura e della pesca, che parimenti non devono creare distorsioni del mercato. Si pensi in tale senso alle attività puramente turistiche dell’agricoltura, con gli agriturismi, e della pesca, con gli ittiturismi. Se la realizzazione di queste è resa possibile grazie al supporto nell’attività principale – agricoltura o pesca - di aiuti consentiti dalle norme Comunitarie, si ricade anche qui in comportamenti di ingiustificata turbativa di mercato e del corretto regime concorrenziale. In Europa comincia dunque ad affermarsi la necessità di un controllo rigido sulla miriade di esercizi abusivi che inquinano il mercato con un'offerta parallela a quella regolarmente autorizzata, sfuggendo alle regole basilari di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza. Ma serve anche una normazione specifica ed aggiornata che si attagli alle nuove tipologie di servizio turistico ed ai soggetti che le erogano, che dia regole chiare e univoche, che eviti sperequazioni di trattamento rispetto a quelli che offrono tipologie tradizionali e che tuteli entrambi dalla piaga dell’abusivismo. 19 REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI E LIBERO STABILIMENTO: IL CASO DELLE GUIDE TURISTICHE Il Commissario europeo del mercato interno e dei servizi finanziari Michel Barnier a marzo di quest’anno è stato chiamato a rispondere ad una interrogazione parlamentare sul motivo per cui, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK, la Commissione avesse ritenuto di applicare la direttiva servizi 2006/123/CE alla disciplina delle qualifiche professionali di guida turistica in Italia, le quali rientrano già nel campo di applicazione della direttiva servizi 2005/36/CE. Nel rispondere egli ha precisato che, per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva servizi. Di conseguenza ha confermato la legittimità della procedura di preinfrazione, dal momento che questa non era basata sulla supposta errata o mancata applicazione della direttiva professioni, ma piuttosto su quella del dettato dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva servizi, il quale stabilisce che “L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale”. L’esito di questa risposta è stato l’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha disposto l’abilitazione su scala nazionale delle guide turistiche italiane e soprattutto la libertà per le guide turistiche abilitate in qualsiasi stato dell’Unione di esercitare la loro professione nello stato italiano senza bisogno di alcuna ulteriore abilitazione. Osserviamo innanzitutto che la succitata risposta del Commissario Barnier all’interrogazione parlamentare contraddice in parte quanto lo stesso Commissario aveva affermato nel rispondere ad altra interrogazione nel mese di settembre 2013, laddove precisava che restava di esclusiva competenza degli stati membri regolamentare l'accesso e l'esercizio delle attività professionali nonché il campo delle attività coperte da una professione o ad essa riservate. Tale posizione risultava peraltro coerente con quanto scritto nella Comunicazione del Parlamento agli stati membri del 19 ottobre 2007, epoca nella quale erano già vigenti tanto la direttiva professioni quanto la direttiva servizi. Inoltre, in 20 maniera non chiara, la risposta di marzo accenna alla regolamentazione dell’esercizio delle “attività autorizzate” mentre, per quanto riguarda le guide così come gli accompagnatori turistici, siamo nel campo delle “professioni abilitate”. Venendo però alle conseguenze pratiche, ci troviamo, a nostro avviso, ad affrontare non solo un grave danno per l’economia turistica italiana - derivante dal fatto che i grandi tour organizzati provenienti dal centro e nord Europa portano con sé le loro guide turistiche e quindi fanno PIL sul nostro patrimonio culturale – ma anche, cosa che è di competenza degli Organi Comunitari, di un clamoroso caso in cui la Legge non è stata in grado di dare una corretta vestizione ai fatti. Se è giusto che un geometra abilitato in uno stato dell’Unione possa esercitare la professione liberamente anche in altri stati, dal momento che l’oggetto della sua prestazione è identico, così non è per le guide turistiche che, nella loro attività di mediatori culturali, sostengono le loro prove di abilitazione su materie e argomenti che non possono che essere riferiti allo specifico dell’area in cui operano. Dunque non comprendiamo con quale cognizione di causa una guida turistica abilitata sul patrimonio culturale di Berlino, della Slovenia o della Francia, possa esercitare la propria professione a Venezia, in Umbria o in Italia, senza dovere prima dimostrare di possedere cognizioni adatte sul patrimonio culturale di queste aree. E se questo è un problema di dimensioni ridotte per paesi il cui patrimonio culturale è altamente concentrato in piccole aree o scarsamente diffuso su tutto il territorio, così non è affatto per l’Italia che, secondo l’Unesco, detiene tra il 60 e il 70% del patrimonio culturale mondiale. La nostra richiesta è quindi che il legislatore europeo si faccia carico di un esame del combinato disposto della direttiva servizi e della direttiva professioni, e che tenga conto di questo come di altri casi ponendo mano a norme che, così come altre analizzate nel presente documento, alla loro applicazione pratica sono causa di pesanti e ingiustificate turbative della concorrenza. 21 L’AMBITO DI RAPPRESENTANZA DI CONFTURISMO Sono Organizzazioni Associate fondatrici di Confturismo: FAITA – FEDERCAMPING: rappresenta e tutela gli interessi ed i diritti delle Imprese Turistico ricettive dell’aria aperta (camping e villaggi turistici). La Federazione è attiva ed opera da più di 50 anni associando la maggioranza delle imprese italiane del settore attraverso 18 associazioni regionali. FEDERALBERGHI: da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani. Rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali, proponendosi di valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori turistici del comparto e di favorire il riconoscimento del loro ruolo sociale, l'affermazione dell'economia turistica, la promozione dell'offerta turistico ricettiva nazionale. FIAVET: opera da oltre 50 anni ed è la rappresentativa più consolidata degli Agenti di Viaggio Italiani. Raggruppa e rappresenta, in logica federativa, 16 Associazioni regionali o sovra-regionali di Agenti di Viaggio, con una copertura totale del territorio nazionale. FIPE: è l’associazione leader nei settori della ristorazione, dei servizi balneari e di intrattenimento. Rappresenta e tutela nel loro complesso gli interessi di tali comparti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello nazionale ed internazionale. Si adopra per il rafforzamento della cultura imprenditoriale, per l’innalzamento dei livelli di qualità del servizio e per la valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano come punto di forza decisivo dell’offerta turistica nazionale. RESCASA: è l’associazione di categoria che rappresenta i residence e le case ed appartamenti per vacanze così come inquadrati dalle diverse leggi regionali. A tutela dei loro interessi, Rescasa svolge un’attività istituzionale di rappresentanza ed un’attività di assistenza in tutti i campi attinenti alla gestione aziendale. 22 ANBBA: è l’associazione di categoria che rappresenta i bed and breakfast e gli affittacamere. Essa è riconosciuta dall’anno 2004 dal Ministero delle Attività Produttive e dal 2005 dall’ISTAT come soggetto di riferimento per la raccolta dati rispetto al fenomeno dell’ospitalità nelle summenzionate tipologie di strutture ricettive. ANBBA svolge attività di formazione dell’ospitalità nei comparti rappresentanti e di stimolo all’emersione delle attività condotte in modo illecito. FEDERVIAGGIO: riunisce componenti diverse del sistema produttivo del turismo organizzato. Tour operator, GDS, aggregatori, società di servizi, assicurazioni, autonoleggi, compagnie aeree e operatori dell’on-line trovano in Federviaggio un luogo comune, anche sul piano associativo, in cui fare politica di sistema e sviluppare progetti di sviluppo a ricaduta sull’intera filiera. FEDERALBERGHI e FIPE rappresentano inoltre i rispettivi comparti nella Federazione europea degli alberghi e dei ristoranti HOTREC. FIAVET rappresenta il comparto dell’intermediazione nella Federazione europea delle agenzie di viaggio ECTAA. Tali rappresentanze sono uniche ed esclusive per l’Italia. Sono Organizzazioni associate aderenti: ASSONAT è l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici in abito Confcommercio. Nasce nel 1982, senza scopo di lucro, con l'obiettivo di tutelare gli interessi delle Aziende che si occupano della costruzione o della gestione degli Approdi Turistici Italiani e si occupa delle problematiche riguardanti il settore della nautica da diporto. Collabora con FEE Italia, Foundation for Environmental Education, con il patrocinio della Comunità Europea, per l'assegnazione della "Bandiera Blu d'Europa", ambito riconoscimento per Aziende e meritevoli che gestiscono approdi turistici e spiagge attrezzate. E’ inoltre una delle organizzazioni componenti il Raggruppamento Europeo di Cooperazione ODYSSEA. CONFGUIDE è l’Associazione Nazionale Guide Turistiche in Ambito Confcommercio e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti. 23