CORSO DI FORMAZIONE SULL`ORDINAMENTO CONTABILE DEL
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CORSO DI FORMAZIONE SULL`ORDINAMENTO CONTABILE DEL
CORSO DI FORMAZIONE SULL’ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE Cremona 22/29 OTTOBRE 2012 (a cura dott. Sergio Marzari) 1 PRINCIPI FONDAMENTALI La gestione dell’ente locale si basa su due principi fondamentali (legge 142/1990): • separazione dei ruoli • i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica 2 PRINCIPI FONDAMENTALI SEPARAZIONE DEI RUOLI: • Ruolo politico = indirizzo ed controllo • Ruolo dirigenziale = responsabilità gestionale 3 SIGNIFICATO SEPARAZIONE DEI RUOLI La separazione dei due momenti sopraccitati comporta che : • gli organi politici dell’Ente Locale decidono sugli obiettivi politici e programmatici dettando gli indirizzi generali per la loro realizzazione, provvedendo poi al controllo sul loro conseguimento; • la realizzazione degli obiettivi politici e programmatici, decisi dagli organi politici, è demandata in via esclusiva ai dirigenti e/o ai responsabili dei diversi servizi comunali 4 ECCEZIONE L’eccezione riguarda soltanto i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, per i quali, vi è la possibilità, di attribuire ai singoli componenti della Giunta la responsabilità di uffici e di servizi ed il potere quindi dell’Assessore di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, quando tale soluzione consente il contenimento della spesa, non ricorrendo a figure esterne. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio 5 STRUTTURA DEL BILANCIO Con il Dlgs.77/1995 viene previsto un nuovo sistema contabile costituito dalla: • Contabilità finanziaria (avente natura autorizzatoria cioè fondata su un bilancio che rappresenta il limite agli impegni di spesa che possono essere assunti solo nella misura degli importi previsti nello stesso) • Contabilità economica che rileva le operazioni sotto il duplice aspetto numerario ed economico al fine di fornire informazioni sull’economicità della gestione e sull’impatto della stessa sul patrimonio dell’ente. 6 CONTABILITA’ ECONOMICA Il legislatore ha lasciato la facoltà agli enti di scegliere la forma che più ritengono idonea per le proprie esigenze che poteva essere: • Contabilità economico-patrimoniale in parallelo con la contabilità finanziaria • Contabilità “integrata” in grado di rilevare il fatto di gestione simultaneamente sia sotto l’aspetto finanziario sia sotto l’aspetto economico • Nessun tipo di contabilità economica ma utilizzo, ai fini della redazione del conto economico di fine esercizio, del “prospetto di conciliazione” 7 STRUTTURA DEL BILANCIO BILANCIO BUDGETTARIO (di natura finanziaria): • • • • Le unità elementari del bilancio diventano le “risorse” e gli “interventi” ad ogni servizio è affidato un complesso di mezzi finanziari di cui risponde il responsabile del servizio l’organo esecutivo definisce il “piano esecutivo di gestione” con il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione il cui conseguimento viene affidato ai responsabili dei servizi unitamente alle risorse necessarie viene prevista la “determinazione” quale strumento gestionale utilizzabile da parte del responsabile del servizio in sostituzione della delibera di giunta 8 SCHEMA SISTEMA CONTABILE Lo schema di sistema contabile diventa, pertanto, il seguente: • Bilancio di previsione approvato dal Consiglio • Bilancio gestionale approvato dalla giunta • Budget del dirigente/responsabile del servizio 9 SISTEMA DEL BILANCIO Il SISTEMA DEL BILANCIO è costituito da: 1) Documento previsionale • Relazione previsionale e programmatica • Bilancio pluriennale • Programma triennale OO.PP. • Bilancio annuale • Piano esecutivo di gestione (PEG)/piano risorse obiettivi (PRO) 2) Rendiconto della gestione “conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio” 10 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Rappresenta lo strumento cardine del processo di pianificazione e programmazione delle attività da realizzare. Essa costituisce il piano strategico che traccia le linee guida dell’azione amministrativa espresse dal Consiglio cui debbono conformarsi le deliberazioni successive adottate sia dal Consiglio che dalla Giunta in quanto contiene i programmi ed i progetti da porre in essere nel triennio di riferimento. Nel regolamento di contabilità devono essere previsti i casi di inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non siano coerenti con la RPP (art.170,comma 9) Ha durata triennale in riferimento alla RPP della Regione di appartenenza 11 CONTENUTO DELLA RPP Il modello previsto dal DPR 194/1996 è articolato in 6 sezioni: 1) Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente 2) Analisi delle risorse 3) Programmi e progetti 4) Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti 5) Rilevazione per consolidamento dei conti pubblici 6) Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai documenti programmatici della Regione 12 STRUTTURA DELLA RPP SEZIONE 1^ Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente Essa guida l’operatore nell’individuazione delle principali caratteristiche della realtà locale, al fine di poter definire successivamente ciò che è necessario fare. Oltre all’analisi delle caratteristiche salienti del territorio, appare particolarmente importante l’analisi della popolazione sotto l’aspetto del crescente invecchiamento con il conseguente fabbisogno dei relativi servizi sociali, senza dimenticare il fenomeno dell’immigrazione. 13 STRUTTURA DELLA RPP SEZIONE 2^ Analisi delle risorse Il modello prevede inizialmente la compilazione di un prospetto in ordine alle fonti di finanziamento mettendo a confronto quanto avvenuto dei due anni precedenti e nell’anno in corso con le previsioni del triennio successivo. Si passa, quindi, a prospetti mirati che prendono in considerazione i vari tipi di risorse in ordine alle quali occorre fare precise valutazioni per dimostrarne l’effettiva veridicità ed attendibilità, giustificando gli eventuali scostamenti. 14 STRUTTURA DELLA RPP SEZIONE 3^ Programmi e progetti Riguarda la fase più difficile dell’intero processo di programmazione, vale a dire la scelta delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Il modello prevede, per ciascun programma e progetto, inizialmente un’articolazione triennale delle spese, suddivise in consolidate, di sviluppo, e di investimento, e successivamente la descrizione del programma medesimo e dei relativi eventuali sottoprogetti, la motivazione della scelta, le finalità da conseguire, nonché le risorse umane e strumentali impiegate. 15 STRUTTURA DELLA RPP SEZIONE 4^ Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti Al fine di garantire la coerenza fra quanto è stato realizzato negli anni precedenti e quanto resta da realizzare, il modello prevede una elencazione delle varie opere finanziate richiedendo per ciascuna di esse: • il riferimento alla Funzione ed al Servizio • l’anno di impegno dei fondi • l’ammontare già pagato • la relativa fonte di finanziamento Viene, infine, richiesta un’ampia valutazione sullo stato di attuazione dei programmi medesimi. 16 STRUTTURA DELLA RPP SEZIONE 5^ Rilevazione per consolidamento dei conti pubblici In tale sezione vengono enucleati i dati analitici di cassa dell’ultimo conto consuntivo deliberato dal Consiglio comunale secondo una classificazione economico-funzionale. SEZIONE 6^ Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai documenti programmatici della Regione E’ evidente come, così redatta, la RPP rappresenti lo strumento indispensabile per verificare a consuntivo quanto è stato effettivamente realizzato 17 METODO DI COMPILAZIONE DELLA RPP La sua compilazione avviene sostanzialmente, pertanto, attraverso le seguenti fasi: • Ricognizione (analisi ambientale e diagnosi interna dell’ente) • Individuazione degli obiettivi • Valutazione delle risorse a disposizione • Scelta delle priorità Non si tratta di uno schema rigido ma da strutturare il documento in rapporto alle dimensioni demografiche dell’ente; in sostanza i piccoli Comuni potranno limitarsi a compilare lo schema minimo contenuto nel modello ufficiale, al contrario del grande Comune che potrà spaziare a suo piacimento. 18 METODO DI COMPILAZIONE DELLA RPP Si tratta di un documento fondamentale ma divenuto utopistico per le seguenti ragioni: • • • • Mutamento costante della legislazione Continue impreviste riduzioni delle risorse Modifica delle possibilità di indebitamento Patto di stabilità La sua importanza si limita di conseguenza al primo anno del triennio 19 PIANO GENERALE DI SVILUPPO Per gli enti che rinnovano i consigli l’art. 13, comma 3, del Dlgs. 170/2006 prevede l’adozione del “piano generale di sviluppo”. La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con deliberazione 16-3-2010, n. 374, ritiene che la mancata adozione del “piano generale di sviluppo” non costituisca elemento idoneo per inficiare la validità e la legittimità del bilancio di esercizio o degli altri elementi contabili. 20 BILANCIO PLURIENNALE Il bilancio pluriennale è riferito ad un triennio in conformità alla Relazione Previsionale e Programmatica. Il relativo schema è previsto dal DPR 194/1996 ma il suo utilizzo è stato reso facoltativo dalla legge 127/97. Indipendentemente dallo schema seguito, la sua redazione è comunque obbligatoria Le spese indicate sono suddivise tra consolidate, di sviluppo e di investimento Ha carattere autorizzatorio al pari del bilancio annuale 21 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E’ costituito da: • Programma triennale delle OO.PP • Programma annuale delle OO.PP Lo schema di programma triennale e dell’elenco annuale devono essere predisposti entro il 30 settembre ed approvati dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre per essere, successivamente, resi pubblici mediante l’affissione degli stessi per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell’amministrazione proponente ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l’approvazione del bilancio di previsione. 22 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP La scadenza del termine dei 60 gg è vincolante ai fini dell’approvazione del bilancio di revisione. Infatti gli stessi devono essere approvati dal Consiglio comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione di cui fanno parte integrante Vanno inserite soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro L’inserimento delle opere di importo inferiore ai 1.000.000 euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità e non al progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore. 23 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP I progetti inclusi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che si intende dare in permuta in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro. Infine vanno inserite le opere realizzate da terzi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e mediante project financing, nonché mediante locazione finanziaria. Le opere previste nel programma triennale devono corrispondere con quelle indicate nel bilancio triennale. 24 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP L’elenco annuale degli interventi è vincolante nel senso che: • un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste fra i mezzi finanziari dell’Ente al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie; • i lavori non previsti nell’elenco annuale, a meno che non dipendano da eventi imprevedibili o calamitosi nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni; • nel caso i finanziamenti siano rappresentati da contributi pubblici, gli stessi, per poter essere inseriti nel bilancio di previsione, devono risultare già stanziati nei rispettivi stati di previsione degli enti che concedono il contributo. 25 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP In caso di intervenuta necessità di nuove opere in corso dell’esercizio la conseguente variazione al bilancio è obbligatoriamente subordinata alla preventiva modifica del programma delle OO.PP. L’anticipazione di un’opera senza il preventivo aggiornamento del programma causa l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, per violazione di una norma di legge (TAR Calabria n. 130/2007) Il programma triennale e l’elenco annuale devono essere trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici entro 30 giorni dall’avvenuta loro approvazione da parte del Consiglio comunale 26 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO RISORSE OBIETTIVI (PRO) E’ lo strumento che realizza concretamente la separazione tra organo politico ed organi amministrativi Il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” (PEG) è obbligatorio per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti Il “PIANO RISORSE OBIETTIVI (PRO) è obbligatorio per tutti i Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti con la facoltà, in alternativa, di redigere il PEG 27 PEG E PRO Sono approvati formalmente dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione; con gli stessi i macro obiettivi strategici indicati nella relazione previsionale e programmatica vengono disaggregati in obiettivi operativi ed affidati ai dirigenti/responsabili dei servizi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento. La definizione degli obiettivi operativi dovrebbe avvenire mediante una vera e propria “negoziazione” tra gli organi politici ed i dirigenti/responsabili dei servizi destinatari degli stessi. 28 CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO Il PEG è costituito da due parti: • finanziaria (centri di responsabilità) • economica (centri di costo) Il PRO è costituito soltanto dalla parte finanziaria 29 STRUTTURA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CENTRI DI RESPONSABILITA’ OBIETTIVI RISORSE CENTRI DI COSTO CAPITOLI PIANO DEI CONTI ARTICOLI 30 CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO In essi sono indicati: • OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE • TERMINI ENTRO I QUALI CONSEGUIRLI • BUDGET ASSEGNATO Gli obiettivi da raggiungere devono essere • misurabili • raggiungibili Il budget rappresenta nello stesso tempo: • autorizzazione alla spesa • limite delle risorse spendibili • prenotazione della spesa 31 CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO Evidenzia: • COSA SI DEVE FARE • QUANDO SI DEVE FARE • COSA DEVE ESSERE PRODOTTO PER AVER RAGGIUNTO L’OBIETTIVO E’ LO STRUMENTO NECESSARIO PER RICONOSCERE LA PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE E’ LO STRUMENTO NECESSARIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 32 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE . Il termine di approvazione è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ma può essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze. Entro lo stesso termine devono essere approvate le aliquote delle imposte, delle tasse , dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, nonché i relativi regolamenti che hanno effetto retroattivo dal 1 gennaio anche se approvate successivamente 33 ESERCIZIO PROVVISORIO Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi 34 GESTIONE PROVVISORIA Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 35 SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO In caso di mancato rispetto del termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione e senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 36 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO ANNUALE L’ENTRATA si suddivide in: Titoli in relazione alla provenienza (obbligatori) I Titoli sono 6: • Entrate tributarie • Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici • Entrate extratributarie • Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti • Entrate derivanti da accensioni di prestiti • Entrate derivanti da servizi per conto di terzi 37 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO I Titoli si suddividono in categorie in relazione alla tipologia (es. imposte, tasse, contributi, trasferimenti correnti dello Stato ecc.) (sono obbligatorie) Le categorie si suddividono in Risorse in relazione all’oggetto. (si inseriscono a discrezione) I Servizi per conto di terzi sono suddivisi in 6 capitoli (non sono modificabili) 38 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Le entrate si suddividono in: Entrate proprie Entrate di natura derivata 39 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Le entrate proprie sono rappresentate da: • imposte proprie • addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o • • • • • • regionali tasse diritti per servizi pubblici corrispettivi per servizi a domanda individuale entrate proprie di natura patrimoniale risorse per investimenti altre entrate 40 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Le entrate di natura derivata sono rappresentate: • dai trasferimenti erariali, regionali e da altre pubbliche amministrazioni • da contributi di privati Quanto sopra vale sia per la parte corrente che per quella in c/capitale 41 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO La SPESA si suddivide in: Titoli in relazione ai principali aggregati economici I Titoli sono 4: (non sono modificabili) • Spese correnti • Spese in conto capitale • Spese per rimborso di prestiti • Spese per servizi per conto di terzi 42 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO I Titoli 1°e 2° si suddividono in 12 Funzioni in relazione alle funzioni degli enti (es.: generali di amministrazione, di istruzione pubblica, relative alla cultura, nel settore turistico ecc.) (non sono modificabili) Il Tit. 3° prevede soltanto “la funzione generale, di amministrazione e di controllo”. Nessuna suddivisione è prevista nel Titolo 4°. 43 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Le Funzioni si suddividono in Servizi in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività (es.: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico finanziaria, gestione dei beni demaniali, turismo, viabilità ecc.) (non sono modificabili). I Servizi si suddividono in Interventi (unità elementare) in relazione alla natura economica dei fattori produttivi (non sono modificabili) I Servizi per conto di terzi sono suddivisi in 6 capitoli (non sono modificabili) 44 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Gli interventi di “parte corrente” (Tit. 1°) sono: 1. personale 2. acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3. prestazioni di servizi 4. utilizzo beni di terzi 5. trasferimenti 6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7. Imposte e tasse 8. Oneri straordinari di parte corrente 9. ammortamenti di esercizio 10. fondo svalutazione crediti 11. fondo di riserva 45 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Gli interventi “in conto capitale” (Tit. 2°) sono: 1. 2. 3. 4. 5. acquisizione di beni immobili espropri e servitù onerose acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia acquisizione di beni di terzi per realizzazioni in economia acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6. incarichi professionali esterni 7. trasferimenti di capitale 8. partecipazioni azionarie 9. conferimenti di capitale 10. concessioni di crediti e anticipazioni 46 STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO Gli interventi per il “rimborso di prestiti” (Tit. 3°) sono: • • • • • rimborso per anticipazioni di cassa rimborso di finanziamenti a breve termine rimborso di quota capitale di mutui e prestiti rimborsi di prestiti obbligazionari rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 47 PRINCIPI DEL BILANCIO • • • • • • • • deve essere redatto in termini di competenza Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente tutte le spese, salvo le eccezioni di legge Annualità: l’unità temporale cui si riferisce il bilancio è l’anno finanziario che corrisponde all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre); dopo tale termine non è più possibile rilevare operazioni (accertamenti ed impegni) di competenza dell’esercizio scaduto Universalità: il bilancio deve contenere tutte le entrate e tutte le spese essendo unica la gestione ed unico il bilancio; sono pertanto vietate le cosiddette gestioni fuori bilancio (operazioni poste in essere dall’ente tramite contabilità separate senza farle transitare nel bilancio) Integrità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio al lordo di spese o entrate ad esse correlate Veridicità: il bilancio deve essere veritiero ed attendibile e tali principi devono essere supportati da analisi riferite ad un congruo periodo di tempo. Il mancato rispetto può dar luogo al “falso ideologico” Pubblicità: deve essere assicurata ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale. Pareggio finanziario e pareggio economico 48 EQUILIBRI DI BILANCIO • EQUILIBRIO FINANZIARIO • EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (pareggio economico) • EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE • EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI • EQUILIBRIO MOVIMENTO DI FONDI • EQUILIBRIO PARTITE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE 49 EQUILIBRIO FINANZIARIO TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE 50 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (PAREGGIO ECONOMICO) ENTRATA • • • TITOLO I (al netto “una tantum”) TITOLO II (al netto “una tantum”) TITOLO III (al netto “una tantum”) Meno SPESA • • TITOLO I (al netto “una tantum”)) TITOLO III IL SALDO DEVE ESSERE PARI A ZERO O POSITIVO (avanzo economico) 51 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente possono essere utilizzate, in via eccezionale: • Proventi per concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione) nella misura massima stabilita dalla legge • Plusvalenze da destinare esclusivamente alla copertura del rimborso di prestiti (Tit. 3°) • Fondo ordinario investimenti soltanto da parte dei Comuni fino a 3.000 abitanti da destinare esclusivamente alla copertura del rimborso di prestiti (Tit. 3°) 52 EQUILIBRIO DI PARTE IN C/CAPITALE ENTRATA • EVENTUALE AVANZO ECONOMICO • EVENTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO • ENTRATE “UNA TANTUM” • TITOLO 4° (al netto oneri di urbanizzazione, plusvalenze e quota fondo ordinario investimenti utilizzati per parte corrente) • TITOLO 5° (al netto anticipazione di cassa ) Meno SPESA • • SPESE “UNA TANTUM” TITOLO 2° LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO 53 EQUILIBRIO SERVIZI C/TERZI TITOLO 6°ENTRATA- SERVIZI PER C/TERZI Meno TITOLO 4°SPESA – SERVIZI PER C/TERZI LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO 54 EQUILIBRIO MOVIMENTI DI FONDI ENTRATA • • ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (presente nel Tit. 5°) RISCOSSIONE DI CREDITI (presente nel Tit. 4°) meno USCITA • • ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (presente nel Tit. 3°) CONCESSIONE DI CREDITI (presente nel Tit. 2°) LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO 55 FONDI PRESENTI NEL BILANCIO Nel bilancio di previsione possono essere presenti i seguenti fondi: • FONDO DI RISERVA (OBBLIGATORIO) • FONDO AMMORTAMENTO (FACOLTATIVO) • FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (FACOLTATIVO) 56 FONDO DI RISERVA Il FONDO DI RISERVA deve essere obbligatoriamente inserito nel bilancio in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% dell’importo delle spese correnti (Tit. 1°). Con il recente D.L. 174/2012 è stato disposto che la metà della quota minima (0,15%) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. Nel caso in cui l’ente si trovi nelle condizioni di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ovvero di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, il limite minimo del fondo di riserva deve essere elevato allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio. Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa 57 FONDO DI AMMORTAMENTO È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore storico del bene. (art. 167 del TUEL) L’utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa 58 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Il fondo svalutazione crediti è iscritto facoltativamente nel bilancio di previsione e riguarda residui attivi ritenuti di incerta esigibilità o riferito ad entrate correnti che si presume di non realizzare. Serve per garantire l’equilibrio economico del bilancio Con l’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene introdotto l’obbligo da parte degli enti locali, a partire dall’esercizio finanziario 2012, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa 59 MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione può subire delle modifiche nel corso dell’esercizio, con l’obbligo del mantenimento degli equilibri, mediante: • Variazioni al bilancio (con le variazioni viene modificato in aumento o riduzione l’importo in cui il bilancio pareggia; consistono nel prevedere maggiori o minori entrate contestualmente a maggiori o minori spese ) • Storni (l’importo in cui il bilancio pareggia resta immutato; si tratta di operare contestualmente riduzioni e aumenti di pari importo negli stanziamenti di bilancio nell’ambito dei singoli Titoli; solitamente avvengono nel Titolo 1° della spesa – spese correnti – e tra Titolo 1°e Titol o 3°. Possono essere effettuati anche nel Tit. 2° solo tr a spese che non siano finanziate con entrate aventi una specifica destinazione 60 STORNI VIETATI Sono vietati prelievi dagli stanziamenti finanziati con le entrate iscritte nei titoli 4° e 5° per aumentare gli stanziamenti del titolo 1° (salvo particolari eccezioni), mentre è possibile il contrario. Sono vietati gli storni tra i capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi nonché dagli stessi n favore di stanziamenti di spesa degli altri titoli. Sono vietati gli storni tra residui e competenza 61 MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE • PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA • si tratta di incrementare e inserire nuove previsioni di spesa sia di natura corrente che in c/capitale; anche in questo caso l’importo in cui il bilancio pareggia resta immutato 62 COMPETENZA MODIFICHE Le modifiche , variazioni e storni, al bilancio di previsione sono di competenza dell’organo consiliare. Possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 63 COMPETENZA MODIFICHE I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo (Giunta) e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Le relative delibere devono essere comunicate all’organo consiliare con cadenza indicata nel regolamento di contabilità. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 64 ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO Entro il 30 novembre deve essere effettuato l’assestamento definitivo del bilancio di previsione. L’assestamento definitivo dell’organo consiliare. è di esclusiva competenza Con l’assestamento definitivo si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 65 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, nonché alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo per la presenza di debiti fuori bilancio, di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato o in presenza di eventi che facciano prevedere un disavanzo alla fine dell’esercizio, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. Per il ripristino dell’equilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta lo scioglimento del Consiglio. 66 REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ Il documento fondamentale per rendere più snella ed efficiente la gestione del bilancio è rappresentato dal REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ L’art. 152 del TUEL prevede alcuni articoli dello stesso testo unico che possono essere disciplinati in modo diverso con il regolamento di contabilità 67 GESTIONE DEL BILANCIO L’art. 107 del TUEL dispone che: • spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; • ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; • tali attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative 68 DETERMINAZIONE La “determinazione” è l’atto monocratico con cui il dirigente/responsabile del servizio gestisce le risorse a lui assegnate per il conseguimento degli obiettivi indicati nel PEG. La “determinazione” deve contenere il “parere di regolarità tecnica” e diventa esecutiva con il rilascio del parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario 69 ATTI GESTIONALI La gestione del bilancio avviene mediante: ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE IMPEGNI DI SPESA 70 FASI DELLE ENTRATE Le entrate si realizzano attraverso le seguenti fasi: • ACCERTAMENTO • RISCOSSIONE • VERSAMENTO 71 ACCERTAMENTO L’entrata è accertata quando nasce il diritto a riscuotere che si realizza in presenza di: • • • • • idonea documentazione ragione del credito titolo giuridico debitore scadenza 72 RISCOSSIONE La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere della riscossione delle somme dovute all’ente. E’ disposta a mezzo di ordinativo di incasso trasmesso al tesoriere rappresentato dalla reversale. La reversale è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o da un suo sostituto indicato dal regolamento di contabilità e contiene: • • • • l’ammontare della somma da riscuotere; la causale; gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza; • la codifica; • il numero progressivo; • l’esercizio finanziario e la data di emissione. Il tesoriere deve accettare la riscossione anche senza la reversale dandone immediata comunicazione all’ente 73 VERSAMENTO Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente. Le reversali non estinte entro la fine dell’esercizio devono essere annullate 74 RESIDUI ATTIVI Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. Costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti ovvero la stipula del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. Le somme non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti e concorrono negativamente alla determinazione del risultato di esercizio 75 FASI DELLA SPESA Le fasi della spesa sono: • IMPEGNO • LIQUIDAZIONE • ORDINAZIONE • • PAGAMENTO 76 IMPEGNO La spesa si ritiene impegnata in presenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata che si realizza in presenza di: • obbligo di pagare • somma determinata • a soggetto determinato • per una ragione indicata Sostanzialmente rappresenta un accantonamento della somma necessaria per il sostenimento di una spesa Limite all’assunzione pertinente. dell’impegno 77 è lo stanziamento TIPO DI IMPEGNI Gli impegni possono essere assunti : • per legge • per sentenza • in riferimento ad accertamenti cui la spesa è correlata • (impegni impropri) per attività contrattuale Gli impegni in c/ capitale sono generalmente assunti nel momento in cui viene accertata l’entrata ad essi correlata 78 REGOLE PER ASSUNZIONE IMPEGNI Gli impegni possono essere assunti mediante: • Determinazioni del dirigente/responsabile di servizio • Delibere degli organi politici solo nei casi previsti dalla legge Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria. Il dirigente/responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (art. 191 TUEL) 79 REGOLE PER ASSUNZIONE IMPEGNI Unica eccezione è rappresentata per l’ordinazione di lavori pubblici di somma urgenza. In tal caso, su proposta del responsabile del procedimento la Giunta con proprio atto, entro 10 giorni dall’ordinazione della spesa, deve sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa medesima al pari di un debito fuori bilancio, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera di Giunta, e comunque entro il termine dell’esercizio qualora la scadenza dei 30 giorni sia successiva. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della delibera consiliare In qualsiasi altro caso il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. 80 DEBITI FUORI BILANCIO Il “debito fuori bilancio” nasce a seguito della violazione della procedura prevista dall’art. 183 del TUEL. Sono debiti fuori bilancio “per definizione” quelli indicati dall’art. 194 del TUEL e cioè: • sentenze esecutive; • copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del TUEL ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; • ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; • procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; • acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 81 DEBITI FUORI BILANCIO Il “debito fuori bilancio” si può definire come: obbligazione giuridicamente valida perfezionata contabilmente ma non La competenza al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è esclusivamente dell’organo consiliare Si distingue dalla “passività pregressa” in quanto quest’ultima non deriva dalla violazione della procedura prevista per l’assunzione dell’impegno, bensì da un mero errore contabile 82 LIQUIDAZIONE La liquidazione consiste, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, nel determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. L’atto di liquidazione è sottoscritto dal responsabile del servizio proponente 83 ORDINAZIONE L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo sostituto indicato dal regolamento di contabilità e contiene i seguenti elementi: • il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario e la data di emissione; • l’intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità; • la codifica; • l’indicazione del creditore; • l’ammontare della somma dovuta; • la causale e gli estremi dell’atto che legittima l’erogazione della spesa; • le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; 84 PAGAMENTO Il tesoriere, dopo la presa in carico del mandato di pagamento, deve effettuare il pagamento entro i termini previsti dalla convenzione o secondo i termini indicati nel mandato di pagamento medesimo. I mandati di pagamento presi in carico entro la fine dell’esercizio e non pagati non possono essere annullati. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale 85 RESIDUI PASSIVI Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate con le procedure previste dalla legge. Si considerano residui passivi gli stanziamenti di spesa ancorché non impegnati ma finanziati con entrate accertate aventi quel vincolo di destinazione (residui di stanziamento) Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e concorrono positivamente a determinare il risultato di esercizio. 86 FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI Le spese in c/capitale ossia gli investimenti contabilizzate nel Titolo 2° possono essere finanziate mediante: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo economico; c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 87 REQUISITI PER RICORSO ALL’INDEBITAMENTO Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti e solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale e contestualmente deve provvedere a modificare il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione 88 Limiti di indebitamento Nel triennio 2012/2014 è possibile aumentare la consistenza del debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente solo se l’importo degli interessi del nuovo debito sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il limite del: 8% per il 2012 6% per il 2013 4% per il 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. 89 GARANZIA SULL’INDEBITAMENTO La garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali viene prestata mediante il rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo. In caso di emissioni di obbligazioni di scopo la garanzia può essere rappresentata da un apposito patrimonio costituito da beni immobili disponibili di proprietà degli stessi enti per un valore almeno pari all’emissione obbligazionaria e destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. 90 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di entrata del bilancio accertate nel penultimo esercizio precedente. Gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria. L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’ente 91 CONTO CONSUNTIVO La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. L’obbligo della redazione del conto economico è previsto solo per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione In caso di mancato rispetto del suddetto termine scatta la stessa procedura relativa al mancato rispetto del termine per l’approvazione del bilancio di previsione che può portare allo scioglimento del Consiglio. 92 CONTO CONSUNTIVO La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. L’organo di revisione è tenuto a rassegnare il parere sulla proposta di approvazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. 93 ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO Sono allegati al rendiconto: a) la relazione dell’organo esecutivo; b) la relazione dei revisori dei conti; c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza d) prospetti dati SIOPE e) prospetto in cui indicare le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio di riferimento f) nota informativa (asseverata dall’organo di revisione) contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate 94 AGENTI CONTABILI Sono agenti contabili tutti coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli enti locali. Tutti gli agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. I modelli dei relativi rendiconti sono previsti dal D.P.R. 194/1996 95 AGENTI CONTABILI Gli agenti contabili si distinguono in: 1^ classificazione: • • • • • Agenti contabili di diritto (investiti con atto formale) Agenti contabili di fatto (attività svolta in assenza di atto formale) Sub-agenti contabili o agenti secondari (incaricati di gestioni parziali rispetto alla gestione principale effettuata dall’agente contabile, al quale deve essere effettuato il riversamento delle somme) Agenti contabili interni (legati da un rapporto di dipendenza con l’ente) Agenti contabili esterni 96 AGENTI CONTABILI 2^ classificazione: 1) A DENARO: a) TESORIERE b) ECONOMO autorizzati sia alla riscossione che al pagamento • ALTRI AGENTI CONTABILI: sono da comprendersi i concessionari della riscossione dei tributi locali, gli addetti all’introito delle sanzioni violazione codice della strada, dei diritti di segreteria, delle concessioni cimiteriali, dei proventi concessioni edilizie, addetti alla gestione dei buoni pasto ed alla gestione delle partecipazioni azionarie. autorizzati solo alla riscossione 2) A MATERIA • consegnatari beni mobili Secondo la Corte dei conti la proliferazione di agenti contabili genera confusione e rappresenta un cattivo comportamento contabile 97 AGGIORNAMENTO INVENTARIO L’aggiornamento degli inventari deve essere obbligatoriamente annuale (art. 230, comma 7 del TUEL) L’aggiornamento dell’inventario è un obbligo per tutti i Comuni (Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, 16.2.2007, n.4 Il mancato adempimento è da considerarsi un’ “irregolarità gestionale” Il punto di partenza dovrebbe essere il 31.12.1996, data entro la quale avrebbe dovuto avvenire la ricostruzione dell’inventario ai sensi dell’art. 72 del Dlgs. 77/1995. 98 DETERMINAZIONE RESIDUI Operazioni fondamentali per la redazione consuntivo sono rappresentate dal del conto RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO DI COMPETENZA 99 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Consiste nel verificare se i residui derivanti dal precedente esercizio ancora in sofferenza al 31 dicembre presentano ancora i requisiti per essere considerati tali e, quindi, riportati nell’esercizio successivo. In pratica tale operazione rappresenta la verifica della attendibilità del risultato del precedente esercizio 100 DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI COMPETENZA Consiste nella verifica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa assunti nel corso dell’esercizio di competenza in ordine alla loro regolarità, al fine di considerare rispettivamente come residui attivi e residui passivi le parti che non hanno avuto seguito al 31 dicembre. 101 RISULTATO DI ESERCIZIO Somma algebrica fra introiti e pagamenti di competenza + residui attivi derivanti dalla competenza - Residui passivi derivanti dalla competenza Si ottiene il risultato contabile di gestione (o di competenza) Fondo di cassa al 1.1 + somma algebrica fra il totale degli introiti e dei pagamenti effettuati nell’esercizio + residui attivi totali - residui passivi totali Si ottiene il risultato contabile di amministrazione (complessivo della gestione residui e di competenza) Se positivo = avanzo di amministrazione Se negativo = disavanzo di amministrazione 102 RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE Il risultato contabile di amministrazione, sia positivo che negativo, deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: • fondi vincolati • fondi per finanziamento spesa in conto capitale • fondi di ammortamento • fondi non vincolati I fondi vincolati possono trasformare l’eventuale formale avanzo in effettivo disavanzo 103 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE In caso di disavanzo di amministrazione l’organo consiliare deve provvedere immediatamente ad adottare i necessari provvedimenti di ripristino dell’equilibrio mediante l’applicazione dello stesso al bilancio di previsione in corso, individuando le modalità di copertura rappresentate dalla possibilità di utilizzo per l’anno in corso ed eventualmente per i due successivi, di tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 104 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del conto consuntivo, può essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento ; e) per l'estinzione anticipata di prestiti 105 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di amministrazione, immediatamente dopo l’approvazione del conto consuntivo, può essere applicato al bilancio dell’esercizio in corso, solo per il finanziamento di spese di investimento, spese correnti “una tantum” ed estinzione anticipata di mutui. La quota da utilizzare deve rappresentare la parte che si ritiene si trasformerà in concreta liquidità, ipotesi derivante da una completa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi. 106 IMPEDIMENTO ALL’UTILIZZO DELL’AVANZO L’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti ovvero ricorra all’anticipazione di tesoreria. 107 CONTO ECONOMICO Evidenzia il risultato economico della gestione in termini di miglioramento o peggioramento della situazione patrimoniale dell’ente Indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta, esso deve essere redatto attraverso il prospetto di conciliazione 108 CONTO DEL PATRIMONIO Rappresenta la fotografia del patrimonio esistente alla fine dell’esercizio, evidenziando il mutamento che le varie voci hanno subito nel corso dell’esercizio per effetto della gestione. Deve essere redatto con riferimento ai dati risultanti dal prospetto di conciliazione, fatta eccezione per i Comuni fino a 3.000 abitanti non avendo gli stessi l’obbligo della redazione del conto economico. 109 ADEMPIMENTI DOPO L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO Entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto devono essere trasmessi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti i rendiconti degli agenti contabili. Il termine non è perentorio. Trasmissione del referto sul controllo di gestione da parte della relativa struttura operativa: 1. Agli amministratori 2. Ai dirigenti/responsabili di servizio 3. Alla Corte dei conti 110 PATTO DI STABILITA’ SIGNIFICATO Il principio del Patto di stabilità e crescita nasce con il trattato di Maastricht che impone ai paesi che partecipano alla Unione Monetaria di mantenere il rapporto deficit/Pil al di sotto della soglia del 3% ed il rapporto Debito pubblico /P.I.L. convergente verso il 60%. Sostanzialmente il Patto di Stabilità interno altro non è se l’impegno che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Paesi Europei di ridurre il proprio debito pubblico osservando delle regole che limitano fortemente le possibilità di spesa degli enti stessi. In altre parole è un mezzo per contenere l’aumento incontrollato della spesa pubblica e rapportarla alle effettive possibilità di spesa 111 ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA’ A DECORRERE DAL 2013: • Regioni • Province autonome • Province • Comunità Montane • Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti A DECORRERE DAL 2014 • Rientreranno nell’obbligo anche le Unioni di Comuni ex art. 16 del D.L. 138/2011 112 POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall’art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2013, quella al 31 dicembre 2011. (lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2). 113 DETERMINAZIONE OBIETTIVO DA CONSEGUIRE Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo,una percentuale determinata dalla legge. la suddetta percentuale, a partire dal 2013, è del 15,8% 114 Modalita’ di calcolo Il saldo finanziario tra entrate finali (Tit.1°,2°, 3°e 4°) e spese finali (Tit.1°e 2°) calcolato in termini di compete nza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. 115 REQUISITO DI LEGITTIMITA’ Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art. 31, comma 18, legge 183/2011 116 VERIFICA OBIETTIVO Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono trasmettere, unicamente a mezzo raccomandata, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivi a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato. La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. 117 SANZIONI 1. riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 2. impegnare spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio . 3. divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti 4. divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Il mancato rispetto del patto di stabilità blocca sia le assunzioni sia qualsiasi incremento della spesa di personale, compreso l’incremento del fondo risorse decentrate le quali sono bloccate anche in caso di ipotesi di mancato rispetto del patto nel corso dell’esercizio. 5. riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.6.2010 118 Atti elusivi I contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo l’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (cioè dal luglio 2011) che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione dell’elusione ed a carico del responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri). 119