CORSO DI FORMAZIONE SULL`ORDINAMENTO CONTABILE DEL

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CORSO DI FORMAZIONE SULL`ORDINAMENTO CONTABILE DEL
CORSO DI FORMAZIONE
SULL’ORDINAMENTO CONTABILE
DEL COMUNE
Cremona 22/29 OTTOBRE 2012
(a cura dott. Sergio Marzari)
1
PRINCIPI FONDAMENTALI
La gestione dell’ente locale si basa su due principi
fondamentali (legge 142/1990):
•
separazione dei ruoli
• i risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica
2
PRINCIPI FONDAMENTALI
SEPARAZIONE DEI RUOLI:
• Ruolo politico = indirizzo ed controllo
• Ruolo dirigenziale = responsabilità gestionale
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SIGNIFICATO SEPARAZIONE DEI RUOLI
La separazione dei due momenti sopraccitati comporta che :
• gli organi politici dell’Ente Locale decidono sugli obiettivi
politici e programmatici dettando gli indirizzi generali per
la loro realizzazione, provvedendo poi al controllo sul loro
conseguimento;
• la realizzazione degli obiettivi politici e programmatici,
decisi dagli organi politici, è demandata in via esclusiva ai
dirigenti e/o ai responsabili dei diversi servizi comunali
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ECCEZIONE
L’eccezione riguarda soltanto i comuni al di sotto dei
5000 abitanti, per i quali, vi è la possibilità, di attribuire ai
singoli componenti della Giunta la responsabilità di uffici
e di servizi ed il potere quindi dell’Assessore di adottare
atti anche di natura tecnica gestionale, quando tale
soluzione consente il contenimento della spesa, non
ricorrendo a figure esterne. Il contenimento della spesa
deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio
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STRUTTURA DEL BILANCIO
Con il Dlgs.77/1995 viene previsto un nuovo sistema
contabile costituito dalla:
• Contabilità finanziaria (avente natura autorizzatoria cioè fondata su
un bilancio che rappresenta il limite agli impegni di spesa che
possono essere assunti solo nella misura degli importi previsti nello
stesso)
•
Contabilità economica che rileva le operazioni sotto il duplice aspetto
numerario ed economico al fine di fornire informazioni
sull’economicità della gestione e sull’impatto della stessa sul
patrimonio dell’ente.
6
CONTABILITA’ ECONOMICA
Il legislatore ha lasciato la facoltà agli enti di scegliere la
forma che più ritengono idonea per le proprie esigenze
che poteva essere:
• Contabilità economico-patrimoniale in parallelo con la
contabilità finanziaria
• Contabilità “integrata” in grado di rilevare il fatto di
gestione simultaneamente sia sotto l’aspetto finanziario
sia sotto l’aspetto economico
• Nessun tipo di contabilità economica ma utilizzo, ai fini
della redazione del conto economico di fine esercizio, del
“prospetto di conciliazione”
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STRUTTURA DEL BILANCIO
BILANCIO BUDGETTARIO (di natura finanziaria):
•
•
•
•
Le unità elementari del bilancio diventano le “risorse” e gli “interventi”
ad ogni servizio è affidato un complesso di mezzi finanziari di cui
risponde il responsabile del servizio
l’organo esecutivo definisce il “piano esecutivo di gestione” con il
quale vengono definiti gli obiettivi di gestione il cui conseguimento
viene affidato ai responsabili dei servizi unitamente alle risorse
necessarie
viene prevista la “determinazione” quale strumento gestionale
utilizzabile da parte del responsabile del servizio in sostituzione della
delibera di giunta
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SCHEMA SISTEMA CONTABILE
Lo schema di sistema contabile diventa, pertanto, il
seguente:
• Bilancio di previsione approvato dal Consiglio
• Bilancio gestionale approvato dalla giunta
• Budget del dirigente/responsabile del servizio
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SISTEMA DEL BILANCIO
Il SISTEMA DEL BILANCIO è costituito da:
1) Documento previsionale
• Relazione previsionale e programmatica
• Bilancio pluriennale
• Programma triennale OO.PP.
• Bilancio annuale
• Piano esecutivo di gestione (PEG)/piano risorse obiettivi (PRO)
2) Rendiconto della gestione
“conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio”
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Rappresenta lo strumento cardine del processo di
pianificazione e programmazione delle attività da
realizzare.
Essa costituisce il piano strategico che traccia le linee
guida dell’azione amministrativa espresse dal Consiglio
cui debbono conformarsi le deliberazioni successive
adottate sia dal Consiglio che dalla Giunta in quanto
contiene i programmi ed i progetti da porre in essere nel
triennio di riferimento.
Nel regolamento di contabilità devono essere previsti i casi di
inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e
della Giunta che non siano coerenti con la RPP (art.170,comma 9)
Ha durata triennale in riferimento alla RPP della
Regione di appartenenza
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CONTENUTO DELLA RPP
Il modello previsto dal DPR 194/1996 è articolato in 6
sezioni:
1) Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’economia insediata e dei servizi dell’ente
2) Analisi delle risorse
3) Programmi e progetti
4) Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni
precedenti
5) Rilevazione per consolidamento dei conti pubblici
6) Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
rispetto ai documenti programmatici della Regione
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STRUTTURA DELLA RPP
SEZIONE 1^
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’economia insediata e dei servizi dell’ente
Essa guida l’operatore nell’individuazione delle principali caratteristiche
della realtà locale, al fine di poter definire successivamente ciò che è
necessario fare.
Oltre all’analisi delle caratteristiche salienti del territorio, appare
particolarmente importante l’analisi della popolazione sotto l’aspetto
del crescente invecchiamento con il conseguente fabbisogno dei
relativi
servizi
sociali,
senza
dimenticare
il
fenomeno
dell’immigrazione.
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STRUTTURA DELLA RPP
SEZIONE 2^
Analisi delle risorse
Il modello prevede inizialmente la compilazione di un prospetto in ordine
alle fonti di finanziamento mettendo a confronto quanto avvenuto dei
due anni precedenti e nell’anno in corso con le previsioni del triennio
successivo.
Si passa, quindi, a prospetti mirati che prendono in considerazione i vari
tipi di risorse in ordine alle quali occorre fare precise valutazioni per
dimostrarne l’effettiva veridicità ed attendibilità, giustificando gli
eventuali scostamenti.
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STRUTTURA DELLA RPP
SEZIONE 3^
Programmi e progetti
Riguarda la fase più difficile dell’intero processo di programmazione, vale
a dire la scelta delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
Il modello prevede, per ciascun programma e progetto, inizialmente
un’articolazione triennale delle spese, suddivise in consolidate, di
sviluppo, e di investimento, e successivamente la descrizione del
programma medesimo e dei relativi eventuali sottoprogetti, la
motivazione della scelta, le finalità da conseguire, nonché le risorse
umane e strumentali impiegate.
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STRUTTURA DELLA RPP
SEZIONE 4^
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni
precedenti
Al fine di garantire la coerenza fra quanto è stato realizzato negli anni
precedenti e quanto resta da realizzare, il modello prevede una
elencazione delle varie opere finanziate richiedendo per ciascuna di
esse:
• il riferimento alla Funzione ed al Servizio
• l’anno di impegno dei fondi
• l’ammontare già pagato
• la relativa fonte di finanziamento
Viene, infine, richiesta un’ampia valutazione sullo stato di attuazione dei
programmi medesimi.
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STRUTTURA DELLA RPP
SEZIONE 5^
Rilevazione per consolidamento dei conti pubblici
In tale sezione vengono enucleati i dati analitici di cassa dell’ultimo conto
consuntivo deliberato dal Consiglio comunale secondo una
classificazione economico-funzionale.
SEZIONE 6^
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
rispetto ai documenti programmatici della Regione
E’ evidente come, così redatta, la RPP rappresenti lo
strumento indispensabile per verificare a consuntivo
quanto è stato effettivamente realizzato
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METODO DI COMPILAZIONE DELLA RPP
La sua compilazione avviene sostanzialmente, pertanto,
attraverso le seguenti fasi:
• Ricognizione (analisi ambientale e diagnosi interna
dell’ente)
• Individuazione degli obiettivi
• Valutazione delle risorse a disposizione
• Scelta delle priorità
Non si tratta di uno schema rigido ma da strutturare il
documento in rapporto alle dimensioni demografiche
dell’ente; in sostanza i piccoli Comuni potranno limitarsi a
compilare lo schema minimo contenuto nel modello
ufficiale, al contrario del grande Comune che potrà
spaziare a suo piacimento.
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METODO DI COMPILAZIONE DELLA RPP
Si tratta di un documento fondamentale ma divenuto
utopistico per le seguenti ragioni:
•
•
•
•
Mutamento costante della legislazione
Continue impreviste riduzioni delle risorse
Modifica delle possibilità di indebitamento
Patto di stabilità
La sua importanza si limita di conseguenza al primo anno
del triennio
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PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Per gli enti che rinnovano i consigli l’art. 13, comma 3, del
Dlgs. 170/2006 prevede l’adozione del “piano generale
di sviluppo”.
La
Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con
deliberazione 16-3-2010, n. 374, ritiene che la mancata
adozione del “piano generale di sviluppo” non costituisca
elemento idoneo per inficiare la validità e la legittimità del
bilancio di esercizio o degli altri elementi contabili.
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BILANCIO PLURIENNALE
Il bilancio pluriennale è riferito ad un triennio in conformità
alla Relazione Previsionale e Programmatica.
Il relativo schema è previsto dal DPR 194/1996 ma il suo
utilizzo è stato reso facoltativo dalla legge 127/97.
Indipendentemente dallo schema seguito, la sua redazione è
comunque obbligatoria
Le spese indicate sono suddivise tra consolidate, di sviluppo
e di investimento
Ha carattere autorizzatorio al pari del bilancio annuale
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
E’ costituito da:
• Programma triennale delle OO.PP
• Programma annuale delle OO.PP
Lo schema di programma triennale e dell’elenco annuale
devono essere predisposti entro il 30 settembre ed
approvati dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre per
essere, successivamente, resi pubblici mediante
l’affissione degli stessi per almeno 60 gg. consecutivi
nella sede dell’amministrazione proponente ovvero con
altre forme di informazione purché predisposte in modo
da poter rispettare i termini per l’approvazione del
bilancio di previsione.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP
La scadenza del termine dei 60 gg è vincolante ai fini
dell’approvazione del bilancio di revisione.
Infatti gli stessi devono essere approvati dal Consiglio
comunale contestualmente all’approvazione del
bilancio di previsione di cui fanno parte integrante
Vanno inserite soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro
L’inserimento delle opere di importo inferiore ai 1.000.000 euro è
subordinato soltanto allo studio di fattibilità e non al progetto
preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP
I progetti inclusi nell’elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che si intende dare in permuta in sostituzione
totale o parziale delle somme di denaro.
Infine vanno inserite le opere realizzate da terzi a scomputo
degli oneri di urbanizzazione e mediante project
financing, nonché mediante locazione finanziaria.
Le
opere previste nel programma triennale devono
corrispondere con quelle indicate nel bilancio triennale.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP
L’elenco annuale degli interventi è vincolante nel senso che:
• un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato soltanto
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste fra i mezzi finanziari dell’Ente al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di
ribassi d’asta o di economie;
• i lavori non previsti nell’elenco annuale, a meno che non dipendano da eventi
imprevedibili o calamitosi nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da
parte di pubbliche amministrazioni;
• nel caso i finanziamenti siano rappresentati da contributi pubblici, gli stessi,
per poter essere inseriti nel bilancio di previsione, devono risultare già
stanziati nei rispettivi stati di previsione degli enti che concedono il
contributo.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP
In caso di intervenuta necessità di nuove opere in corso
dell’esercizio la conseguente variazione al bilancio è
obbligatoriamente subordinata alla preventiva modifica
del programma delle OO.PP.
L’anticipazione
di
un’opera
senza
il
preventivo
aggiornamento del programma causa l’illegittimità dei
provvedimenti amministrativi adottati, per violazione di
una norma di legge (TAR Calabria n. 130/2007)
Il programma triennale e l’elenco annuale devono essere
trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici entro 30
giorni dall’avvenuta loro approvazione da parte del
Consiglio comunale
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO RISORSE OBIETTIVI (PRO)
E’
lo strumento che realizza concretamente la
separazione tra organo politico ed organi
amministrativi
Il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE” (PEG) è obbligatorio
per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti
Il “PIANO RISORSE OBIETTIVI (PRO) è obbligatorio per
tutti i Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti con
la facoltà, in alternativa, di redigere il PEG
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PEG E PRO
Sono
approvati
formalmente
dalla
Giunta
dopo
l’approvazione del bilancio di previsione; con gli stessi i
macro obiettivi strategici indicati nella relazione
previsionale e programmatica vengono disaggregati in
obiettivi operativi ed affidati ai dirigenti/responsabili dei
servizi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie per il loro conseguimento.
La definizione degli obiettivi operativi dovrebbe avvenire
mediante una vera e propria “negoziazione” tra gli organi
politici ed i dirigenti/responsabili dei servizi destinatari
degli stessi.
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CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO
Il PEG è costituito da due parti:
• finanziaria (centri di responsabilità)
• economica (centri di costo)
Il PRO è costituito soltanto dalla parte finanziaria
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STRUTTURA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
CENTRI DI RESPONSABILITA’
OBIETTIVI
RISORSE
CENTRI DI COSTO
CAPITOLI
PIANO DEI CONTI
ARTICOLI
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CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO
In essi sono indicati:
• OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
• TERMINI ENTRO I QUALI CONSEGUIRLI
• BUDGET ASSEGNATO
Gli obiettivi da raggiungere devono essere
• misurabili
• raggiungibili
Il budget rappresenta nello stesso tempo:
• autorizzazione alla spesa
• limite delle risorse spendibili
• prenotazione della spesa
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CONTENUTO DEL PEG E DEL PRO
Evidenzia:
• COSA SI DEVE FARE
• QUANDO SI DEVE FARE
• COSA DEVE ESSERE PRODOTTO PER AVER RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO
E’ LO STRUMENTO NECESSARIO PER RICONOSCERE
LA PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE
E’ LO STRUMENTO NECESSARIO PER IL CONTROLLO
DI GESTIONE
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
.
Il termine di approvazione è il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento, ma può essere differito
con decreto del Ministro dell’interno in presenza di
motivate esigenze.
Entro lo stesso termine devono essere approvate le aliquote
delle imposte, delle tasse , dei tributi e delle tariffe dei
servizi pubblici, nonché i relativi regolamenti che hanno
effetto retroattivo dal 1 gennaio anche se approvate
successivamente
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ESERCIZIO PROVVISORIO
Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da
parte dell’organo regionale di controllo, l’organo
consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un
periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio
già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi
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GESTIONE PROVVISORIA
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato. La gestione provvisoria è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente.
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SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO
In caso di mancato rispetto del termine previsto dalla
legge per l’approvazione del bilancio di previsione e
senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo
predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale
caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso
il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura
per lo scioglimento del consiglio.
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO ANNUALE
L’ENTRATA si suddivide in:
Titoli in relazione alla provenienza (obbligatori)
I Titoli sono 6:
• Entrate tributarie
• Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
• Entrate extratributarie
• Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
• Entrate derivanti da accensioni di prestiti
• Entrate derivanti da servizi per conto di terzi
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
I Titoli si suddividono in categorie in relazione alla tipologia
(es. imposte, tasse, contributi, trasferimenti correnti dello
Stato ecc.) (sono obbligatorie)
Le categorie si suddividono in Risorse in relazione
all’oggetto. (si inseriscono a discrezione)
I Servizi per conto di terzi sono suddivisi in 6 capitoli (non
sono modificabili)
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Le entrate si suddividono in:
Entrate proprie
Entrate di natura derivata
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Le entrate proprie sono rappresentate da:
• imposte proprie
• addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
•
•
•
•
•
•
regionali
tasse
diritti per servizi pubblici
corrispettivi per servizi a domanda individuale
entrate proprie di natura patrimoniale
risorse per investimenti
altre entrate
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Le entrate di natura derivata
sono rappresentate:
• dai trasferimenti erariali, regionali e da altre pubbliche
amministrazioni
• da contributi di privati
Quanto sopra vale sia per la parte corrente che per quella in
c/capitale
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
La SPESA si suddivide in:
Titoli in relazione ai principali aggregati economici
I Titoli sono 4: (non sono modificabili)
• Spese correnti
• Spese in conto capitale
• Spese per rimborso di prestiti
• Spese per servizi per conto di terzi
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
I Titoli 1°e 2° si suddividono in 12 Funzioni in relazione alle
funzioni degli enti (es.: generali di amministrazione, di
istruzione pubblica, relative alla cultura, nel settore
turistico ecc.) (non sono modificabili)
Il Tit. 3° prevede soltanto “la funzione generale, di
amministrazione e di controllo”.
Nessuna suddivisione è prevista nel Titolo 4°.
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Le Funzioni si suddividono in Servizi in relazione ai singoli
uffici che gestiscono un complesso di attività (es.: organi
istituzionali, segreteria generale, gestione economico
finanziaria, gestione dei beni demaniali, turismo, viabilità
ecc.) (non sono modificabili).
I Servizi si suddividono in Interventi (unità elementare) in
relazione alla natura economica dei fattori produttivi (non
sono modificabili)
I Servizi per conto di terzi sono suddivisi in 6 capitoli (non
sono modificabili)
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STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Gli interventi di “parte corrente” (Tit. 1°) sono:
1. personale
2. acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3. prestazioni di servizi
4. utilizzo beni di terzi
5. trasferimenti
6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi
7. Imposte e tasse
8. Oneri straordinari di parte corrente
9. ammortamenti di esercizio
10. fondo svalutazione crediti
11. fondo di riserva
45
STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Gli interventi “in conto capitale” (Tit. 2°) sono:
1.
2.
3.
4.
5.
acquisizione di beni immobili
espropri e servitù onerose
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
acquisizione di beni di terzi per realizzazioni in economia
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche
6. incarichi professionali esterni
7. trasferimenti di capitale
8. partecipazioni azionarie
9. conferimenti di capitale
10. concessioni di crediti e anticipazioni
46
STRUTTURA CONTABILE DEL BILANCIO
Gli interventi per il “rimborso di prestiti” (Tit. 3°) sono:
•
•
•
•
•
rimborso per anticipazioni di cassa
rimborso di finanziamenti a breve termine
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
rimborsi di prestiti obbligazionari
rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
47
PRINCIPI DEL BILANCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
deve essere redatto in termini di competenza
Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente tutte le spese, salvo le eccezioni di
legge
Annualità: l’unità temporale cui si riferisce il bilancio è l’anno finanziario che
corrisponde all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre); dopo tale termine non è più
possibile rilevare operazioni (accertamenti ed impegni) di competenza dell’esercizio
scaduto
Universalità: il bilancio deve contenere tutte le entrate e tutte le spese essendo unica
la gestione ed unico il bilancio; sono pertanto vietate le cosiddette gestioni fuori
bilancio (operazioni poste in essere dall’ente tramite contabilità separate senza farle
transitare nel bilancio)
Integrità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio al lordo di spese o entrate
ad esse correlate
Veridicità: il bilancio deve essere veritiero ed attendibile e tali principi devono essere
supportati da analisi riferite ad un congruo periodo di tempo. Il mancato rispetto può
dar luogo al “falso ideologico”
Pubblicità: deve essere assicurata ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio annuale.
Pareggio finanziario e pareggio economico
48
EQUILIBRI DI BILANCIO
•
EQUILIBRIO FINANZIARIO
•
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (pareggio economico)
•
EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE
•
EQUILIBRIO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
•
EQUILIBRIO MOVIMENTO DI FONDI
•
EQUILIBRIO PARTITE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE
49
EQUILIBRIO FINANZIARIO
TOTALE ENTRATE
=
TOTALE SPESE
50
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(PAREGGIO ECONOMICO)
ENTRATA
•
•
•
TITOLO I (al netto “una tantum”)
TITOLO II (al netto “una tantum”)
TITOLO III (al netto “una tantum”)
Meno
SPESA
•
•
TITOLO I (al netto “una tantum”))
TITOLO III
IL SALDO DEVE ESSERE PARI A ZERO O POSITIVO (avanzo economico)
51
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente possono
essere utilizzate, in via eccezionale:
• Proventi per concessioni edilizie (oneri di
urbanizzazione) nella misura massima stabilita dalla
legge
• Plusvalenze da destinare esclusivamente alla copertura
del rimborso di prestiti (Tit. 3°)
• Fondo ordinario investimenti soltanto da parte dei
Comuni fino a 3.000 abitanti da destinare esclusivamente
alla copertura del rimborso di prestiti (Tit. 3°)
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EQUILIBRIO DI PARTE IN C/CAPITALE
ENTRATA
• EVENTUALE AVANZO ECONOMICO
• EVENTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO
• ENTRATE “UNA TANTUM”
• TITOLO 4° (al netto oneri di urbanizzazione, plusvalenze e quota fondo ordinario
investimenti utilizzati per parte corrente)
•
TITOLO 5° (al netto anticipazione di cassa )
Meno SPESA
•
•
SPESE “UNA TANTUM”
TITOLO 2°
LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO
53
EQUILIBRIO SERVIZI C/TERZI
TITOLO 6°ENTRATA- SERVIZI PER C/TERZI
Meno
TITOLO 4°SPESA – SERVIZI PER C/TERZI
LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO
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EQUILIBRIO MOVIMENTI DI FONDI
ENTRATA
•
•
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (presente nel Tit. 5°)
RISCOSSIONE DI CREDITI (presente nel Tit. 4°)
meno
USCITA
•
•
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (presente nel Tit. 3°)
CONCESSIONE DI CREDITI (presente nel Tit. 2°)
LA DIFFERENZA DEVE ESSERE PARI A ZERO
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FONDI PRESENTI NEL BILANCIO
Nel bilancio di previsione possono essere presenti i seguenti
fondi:
• FONDO DI RISERVA (OBBLIGATORIO)
• FONDO AMMORTAMENTO (FACOLTATIVO)
• FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (FACOLTATIVO)
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FONDO DI RISERVA
Il
FONDO DI RISERVA deve essere obbligatoriamente inserito nel
bilancio in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2%
dell’importo delle spese correnti (Tit. 1°).
Con il recente D.L. 174/2012 è stato disposto che la metà della quota
minima (0,15%) deve essere riservata alla copertura di eventuali
spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all’amministrazione.
Nel caso in cui l’ente si trovi nelle condizioni di utilizzare in termini di
cassa entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti, ovvero di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, il
limite minimo del fondo di riserva deve essere elevato allo 0,45%
delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.
Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa
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FONDO DI AMMORTAMENTO
È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell’apposito
intervento
di
ciascun
servizio
l’importo
dell’ammortamento accantonato per i beni relativi,
almeno per il trenta per cento del valore storico del bene.
(art. 167 del TUEL)
L’utilizzazione delle somme accantonate ai fini del
reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono
rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed
è possibile la sua applicazione al bilancio
Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Il fondo svalutazione crediti è iscritto facoltativamente nel bilancio di
previsione e riguarda residui attivi ritenuti di incerta esigibilità o
riferito ad entrate correnti che si presume di non realizzare.
Serve per garantire l’equilibrio economico del bilancio
Con l’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene
introdotto l’obbligo da parte degli enti locali, a partire dall’esercizio finanziario
2012, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non
inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata,
aventi anzianità superiore a 5 anni
Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla
base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti
abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del
credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
Sul fondo non possono essere effettuati impegni di spesa
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MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE
Il bilancio di previsione può subire delle modifiche nel corso dell’esercizio, con
l’obbligo del mantenimento degli equilibri, mediante:
• Variazioni al bilancio (con le variazioni viene modificato in aumento o
riduzione l’importo in cui il bilancio pareggia; consistono nel prevedere
maggiori o minori entrate contestualmente a maggiori o minori spese )
•
Storni (l’importo in cui il bilancio pareggia resta immutato; si tratta di operare
contestualmente riduzioni e aumenti di pari importo negli stanziamenti di
bilancio nell’ambito dei singoli Titoli; solitamente avvengono nel Titolo 1°
della spesa – spese correnti – e tra Titolo 1°e Titol o 3°.
Possono essere effettuati anche nel Tit. 2° solo tr a spese che non siano
finanziate con entrate aventi una specifica destinazione
60
STORNI VIETATI
Sono vietati prelievi dagli stanziamenti finanziati con le
entrate iscritte nei titoli 4° e 5° per aumentare gli
stanziamenti del titolo 1° (salvo particolari eccezioni),
mentre è possibile il contrario.
Sono vietati gli storni tra i capitoli iscritti nei servizi per conto
di terzi nonché dagli stessi n favore di stanziamenti di
spesa degli altri titoli.
Sono vietati gli storni tra residui e competenza
61
MODIFICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE
• PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA
• si tratta di incrementare e inserire nuove previsioni di
spesa sia di natura corrente che in c/capitale; anche in
questo caso l’importo in cui il bilancio pareggia resta
immutato
62
COMPETENZA MODIFICHE
Le modifiche , variazioni e storni, al bilancio di previsione sono di
competenza dell’organo consiliare.
Possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno
Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in
via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad
adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata.
63
COMPETENZA MODIFICHE
I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza
dell’organo esecutivo (Giunta) e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Le relative delibere devono essere comunicate all’organo
consiliare con cadenza indicata nel regolamento di
contabilità.
Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
64
ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO
Entro il 30 novembre deve essere effettuato l’assestamento
definitivo del bilancio di previsione.
L’assestamento definitivo
dell’organo consiliare.
è
di
esclusiva
competenza
Con l’assestamento definitivo si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio.
65
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, nonché alla verifica del permanere degli equilibri generali di
bilancio e, in caso di accertamento negativo per la presenza di debiti fuori
bilancio, di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato o in presenza di eventi che facciano prevedere un disavanzo alla
fine dell’esercizio, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
Per il ripristino dell’equilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i
due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle
provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione
per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili.
La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto
alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta lo
scioglimento del Consiglio.
66
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Il documento fondamentale per rendere più snella ed
efficiente la gestione del bilancio è rappresentato dal
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
L’art. 152 del TUEL prevede alcuni articoli dello stesso testo
unico che possono essere disciplinati in modo diverso
con il regolamento di contabilità
67
GESTIONE DEL BILANCIO
L’art. 107 del TUEL dispone che:
• spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi
di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
• ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dai medesimi organi;
• tali attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative
68
DETERMINAZIONE
La “determinazione” è l’atto monocratico con cui il
dirigente/responsabile del servizio gestisce le risorse a lui
assegnate per il conseguimento degli obiettivi indicati nel
PEG.
La “determinazione” deve contenere il “parere di regolarità
tecnica” e diventa esecutiva con il rilascio del parere di
regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria
da parte del responsabile del servizio finanziario
69
ATTI GESTIONALI
La gestione del bilancio avviene mediante:
ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE
IMPEGNI DI SPESA
70
FASI DELLE ENTRATE
Le entrate si realizzano attraverso le seguenti fasi:
• ACCERTAMENTO
• RISCOSSIONE
• VERSAMENTO
71
ACCERTAMENTO
L’entrata è accertata quando nasce il diritto a riscuotere che
si realizza in presenza di:
•
•
•
•
•
idonea documentazione
ragione del credito
titolo giuridico
debitore
scadenza
72
RISCOSSIONE
La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere della
riscossione delle somme dovute all’ente.
E’ disposta a mezzo di ordinativo di incasso trasmesso al tesoriere rappresentato
dalla reversale.
La reversale è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o da un suo
sostituto indicato dal regolamento di contabilità e contiene:
•
•
•
•
l’ammontare della somma da riscuotere;
la causale;
gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata,
distintamente per residui o competenza;
• la codifica;
• il numero progressivo;
• l’esercizio finanziario e la data di emissione.
Il tesoriere deve accettare la riscossione anche senza la reversale dandone
immediata comunicazione all’ente
73
VERSAMENTO
Il
versamento
costituisce
l’ultima
fase
dell’entrata,
consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse dell’ente.
Le reversali non estinte entro la fine dell’esercizio
devono essere annullate
74
RESIDUI ATTIVI
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell’esercizio.
Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata.
Costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i
quali è intervenuta la concessione definitiva da parte
della Cassa depositi e prestiti ovvero la stipula del
contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
Le somme non accertate entro il termine dell’esercizio
costituiscono minori accertamenti e concorrono
negativamente alla determinazione del risultato di
esercizio
75
FASI DELLA SPESA
Le fasi della spesa sono:
• IMPEGNO
• LIQUIDAZIONE
• ORDINAZIONE
•
• PAGAMENTO
76
IMPEGNO
La spesa si ritiene impegnata in presenza di un’obbligazione
giuridicamente perfezionata che si realizza in presenza
di:
• obbligo di pagare
• somma determinata
• a soggetto determinato
• per una ragione indicata
Sostanzialmente rappresenta un accantonamento della
somma necessaria per il sostenimento di una spesa
Limite all’assunzione
pertinente.
dell’impegno
77
è
lo
stanziamento
TIPO DI IMPEGNI
Gli impegni possono essere assunti :
• per legge
• per sentenza
• in riferimento ad accertamenti cui la spesa è correlata
•
(impegni impropri)
per attività contrattuale
Gli impegni in c/ capitale sono generalmente assunti nel
momento in cui viene accertata l’entrata ad essi correlata
78
REGOLE PER ASSUNZIONE IMPEGNI
Gli impegni possono essere assunti mediante:
• Determinazioni del dirigente/responsabile di servizio
• Delibere degli organi politici solo nei casi previsti dalla
legge
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l’attestazione della copertura finanziaria. Il dirigente/responsabile del
servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al
terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria contestualmente
all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il
terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (art.
191 TUEL)
79
REGOLE PER ASSUNZIONE IMPEGNI
Unica eccezione è rappresentata per l’ordinazione di lavori pubblici di
somma urgenza.
In tal caso, su proposta del responsabile del procedimento la Giunta
con proprio atto, entro 10 giorni dall’ordinazione della spesa, deve
sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento
della spesa medesima al pari di un debito fuori bilancio, prevedendo
la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per
la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il
provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30
giorni dalla data di adozione della delibera di Giunta, e comunque
entro il termine dell’esercizio qualora la scadenza dei 30 giorni sia
successiva. La comunicazione al terzo interessato è data
contestualmente all’adozione della delibera consiliare
In qualsiasi altro caso il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione tra il privato fornitore e l’amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
80
DEBITI FUORI BILANCIO
Il “debito fuori bilancio” nasce a seguito della violazione della procedura
prevista dall’art. 183 del TUEL.
Sono debiti fuori bilancio “per definizione” quelli indicati dall’art. 194 del TUEL e
cioè:
• sentenze esecutive;
• copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti
degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia
stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del TUEL
ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
• ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici
locali;
• procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica
utilità;
• acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2
e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza
81
DEBITI FUORI BILANCIO
Il “debito fuori bilancio” si può definire come:
obbligazione
giuridicamente
valida
perfezionata contabilmente
ma
non
La competenza al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio è esclusivamente dell’organo consiliare
Si
distingue dalla “passività pregressa” in quanto
quest’ultima non deriva dalla violazione della procedura
prevista per l’assunzione dell’impegno, bensì da un mero
errore contabile
82
LIQUIDAZIONE
La liquidazione consiste, in base ai documenti ed ai titoli atti
a comprovare il diritto acquisito del creditore, nel
determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
L’atto di liquidazione è sottoscritto dal responsabile del
servizio proponente
83
ORDINAZIONE
L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di
pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle
spese.
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o
da un suo sostituto indicato dal regolamento di contabilità e contiene i
seguenti elementi:
• il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario e la data di
emissione;
• l’intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è
allocata e la relativa disponibilità;
• la codifica;
• l’indicazione del creditore;
• l’ammontare della somma dovuta;
• la causale e gli estremi dell’atto che legittima l’erogazione della spesa;
• le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
84
PAGAMENTO
Il tesoriere, dopo la presa in carico del mandato di
pagamento, deve effettuare il pagamento entro i termini
previsti dalla convenzione o secondo i termini indicati nel
mandato di pagamento medesimo.
I mandati di pagamento presi in carico entro la fine
dell’esercizio e non pagati non possono essere annullati.
I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data
del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in
assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale
85
RESIDUI PASSIVI
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell’esercizio.
È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme
non impegnate con le procedure previste dalla legge.
Si considerano residui passivi gli stanziamenti di spesa
ancorché non impegnati ma finanziati con entrate
accertate aventi quel vincolo di destinazione (residui di
stanziamento)
Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio
costituiscono economia di spesa e concorrono
positivamente a determinare il risultato di esercizio.
86
FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Le spese in c/capitale ossia gli investimenti contabilizzate nel Titolo 2°
possono essere finanziate mediante:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzo economico;
c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni
di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti,
da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali;
e) avanzo di amministrazione;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
87
REQUISITI PER RICORSO ALL’INDEBITAMENTO
Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente per la
realizzazione degli investimenti e solo se sussistono le seguenti
condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le
relative previsioni.
Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta
apposita variazione al bilancio annuale e contestualmente deve
provvedere a modificare il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti
dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione
88
Limiti di indebitamento
Nel triennio 2012/2014 è possibile aumentare la consistenza del
debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente solo se
l’importo degli interessi del nuovo debito sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate
ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi, non supera il limite del:
8% per il 2012
6% per il 2013
4% per il 2014
delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente.
89
GARANZIA SULL’INDEBITAMENTO
La garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti gli enti locali viene prestata mediante il
rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al
tesoriere e costituisce titolo esecutivo.
In caso di emissioni di obbligazioni di scopo la garanzia può
essere rappresentata da un apposito patrimonio costituito
da beni immobili disponibili di proprietà degli stessi enti
per un valore almeno pari all’emissione obbligazionaria e
destinato esclusivamente alla soddisfazione degli
obbligazionisti.
90
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della
giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite
massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di entrata
del bilancio accertate nel penultimo esercizio precedente.
Gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla
Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all’anticipazione di tesoreria.
L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della
deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e
viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è
attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell’ente
91
CONTO CONSUNTIVO
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio.
L’obbligo della redazione del conto economico è previsto solo per i
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell’organo di revisione
In caso di mancato rispetto del suddetto termine scatta la stessa
procedura relativa al mancato rispetto del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione che può portare allo scioglimento del
Consiglio.
92
CONTO CONSUNTIVO
La proposta è messa a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità.
L’organo di revisione è tenuto a rassegnare il parere sulla
proposta di approvazione del rendiconto e sullo schema
di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a venti giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall’organo esecutivo.
93
ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell’organo esecutivo;
b) la relazione dei revisori dei conti;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza
d) prospetti dati SIOPE
e) prospetto in cui indicare le spese di rappresentanza
sostenute nell’esercizio di riferimento
f) nota informativa (asseverata dall’organo di revisione)
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate
94
AGENTI CONTABILI
Sono agenti contabili tutti coloro che hanno maneggio di
pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni
degli enti locali.
Tutti gli agenti contabili devono rendere il conto della loro
gestione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
I modelli dei relativi rendiconti sono previsti dal D.P.R.
194/1996
95
AGENTI CONTABILI
Gli agenti contabili si distinguono in:
1^ classificazione:
•
•
•
•
•
Agenti contabili di diritto (investiti con atto formale)
Agenti contabili di fatto (attività svolta in assenza di atto formale)
Sub-agenti contabili o agenti secondari (incaricati di gestioni parziali
rispetto alla gestione principale effettuata dall’agente contabile, al quale deve
essere effettuato il riversamento delle somme)
Agenti contabili interni (legati da un rapporto di dipendenza con l’ente)
Agenti contabili esterni
96
AGENTI CONTABILI
2^ classificazione:
1) A DENARO:
a) TESORIERE
b) ECONOMO
autorizzati sia alla riscossione che al pagamento
• ALTRI AGENTI CONTABILI: sono da comprendersi i concessionari della
riscossione dei tributi locali, gli addetti all’introito delle sanzioni violazione
codice della strada, dei diritti di segreteria, delle concessioni cimiteriali, dei
proventi concessioni edilizie, addetti alla gestione dei buoni pasto ed alla
gestione delle partecipazioni azionarie.
autorizzati solo alla riscossione
2) A MATERIA
• consegnatari beni mobili
Secondo la Corte dei conti la proliferazione di agenti contabili genera confusione
e rappresenta un cattivo comportamento contabile
97
AGGIORNAMENTO INVENTARIO
L’aggiornamento degli inventari deve essere obbligatoriamente annuale (art. 230,
comma 7 del TUEL)
L’aggiornamento dell’inventario è un obbligo per tutti i Comuni
(Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, 16.2.2007, n.4
Il mancato adempimento è da considerarsi un’ “irregolarità gestionale”
Il punto di partenza dovrebbe essere il 31.12.1996, data entro la quale avrebbe
dovuto avvenire la ricostruzione dell’inventario ai sensi dell’art. 72 del Dlgs.
77/1995.
98
DETERMINAZIONE RESIDUI
Operazioni fondamentali per la redazione
consuntivo sono rappresentate dal
del
conto
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI
DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO DI COMPETENZA
99
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Consiste nel verificare se i residui derivanti dal precedente
esercizio ancora in sofferenza al 31 dicembre presentano
ancora i requisiti per essere considerati tali e, quindi,
riportati nell’esercizio successivo.
In pratica tale operazione rappresenta la verifica della
attendibilità del risultato del precedente esercizio
100
DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI COMPETENZA
Consiste nella verifica degli accertamenti di entrata e degli
impegni di spesa assunti nel corso dell’esercizio di
competenza in ordine alla loro regolarità, al fine di
considerare rispettivamente come residui attivi e residui
passivi le parti che non hanno avuto seguito al 31
dicembre.
101
RISULTATO DI ESERCIZIO
Somma algebrica fra introiti e pagamenti di competenza
+ residui attivi derivanti dalla competenza
- Residui passivi derivanti dalla competenza
Si ottiene il risultato contabile di gestione (o di competenza)
Fondo di cassa al 1.1
+ somma algebrica fra il totale degli introiti e dei pagamenti effettuati
nell’esercizio
+ residui attivi totali
- residui passivi totali
Si ottiene il risultato contabile di amministrazione (complessivo della
gestione residui e di competenza)
Se positivo = avanzo di amministrazione
Se negativo = disavanzo di amministrazione
102
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato contabile di amministrazione, sia positivo che
negativo, deve essere suddiviso nelle seguenti
componenti:
• fondi vincolati
• fondi per finanziamento spesa in conto capitale
• fondi di ammortamento
• fondi non vincolati
I fondi vincolati possono trasformare l’eventuale formale
avanzo in effettivo disavanzo
103
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di disavanzo di amministrazione l’organo consiliare
deve provvedere immediatamente ad adottare i necessari
provvedimenti di ripristino dell’equilibrio mediante
l’applicazione dello stesso al bilancio di previsione in
corso,
individuando
le
modalità
di
copertura
rappresentate dalla possibilità di utilizzo per l’anno in
corso ed eventualmente per i due successivi, di tutte le
entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle
provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi
specifica destinazione per legge, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
104
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del conto
consuntivo, può
essere utilizzato:
a)
per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte
passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento ;
e) per l'estinzione anticipata di prestiti
105
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione, immediatamente dopo l’approvazione del
conto consuntivo, può essere applicato al bilancio dell’esercizio in
corso, solo per il finanziamento di spese di investimento, spese
correnti “una tantum” ed estinzione anticipata di mutui.
La quota da utilizzare deve rappresentare la parte che si ritiene si
trasformerà in concreta liquidità, ipotesi derivante da una completa
disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi.
106
IMPEDIMENTO ALL’UTILIZZO DELL’AVANZO
L’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel
caso in cui l’ente utilizzi in termini di cassa entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti ovvero ricorra all’anticipazione di tesoreria.
107
CONTO ECONOMICO
Evidenzia il risultato economico della gestione in termini di
miglioramento o peggioramento della situazione
patrimoniale dell’ente
Indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta, esso deve
essere redatto attraverso il prospetto di conciliazione
108
CONTO DEL PATRIMONIO
Rappresenta la fotografia del patrimonio esistente alla fine
dell’esercizio, evidenziando il mutamento che le varie
voci hanno subito nel corso dell’esercizio per effetto della
gestione.
Deve essere redatto con riferimento ai dati risultanti dal
prospetto di conciliazione, fatta eccezione per i Comuni
fino a 3.000 abitanti non avendo gli stessi l’obbligo della
redazione del conto economico.
109
ADEMPIMENTI DOPO L’APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO
Entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto devono
essere trasmessi alla sezione giurisdizionale della Corte
dei conti i rendiconti degli agenti contabili.
Il termine non è perentorio.
Trasmissione del referto sul controllo di gestione da parte
della relativa struttura operativa:
1. Agli amministratori
2. Ai dirigenti/responsabili di servizio
3. Alla Corte dei conti
110
PATTO DI STABILITA’
SIGNIFICATO
Il principio del Patto di stabilità e crescita nasce con il trattato di Maastricht che
impone ai paesi che partecipano alla Unione Monetaria di mantenere il
rapporto deficit/Pil al di sotto della soglia del 3% ed il rapporto Debito
pubblico /P.I.L. convergente verso il 60%.
Sostanzialmente il Patto di Stabilità interno altro non è se l’impegno che lo Stato
Italiano ha assunto con gli altri Paesi Europei di ridurre il proprio debito
pubblico osservando delle regole che limitano fortemente le possibilità di
spesa degli enti stessi.
In altre parole è un mezzo per contenere l’aumento incontrollato della spesa
pubblica e rapportarla alle effettive possibilità di spesa
111
ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA’
A DECORRERE DAL 2013:
•
Regioni
•
Province autonome
•
Province
•
Comunità Montane
•
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
A DECORRERE DAL 2014
•
Rientreranno nell’obbligo anche le Unioni di Comuni ex art. 16 del
D.L. 138/2011
112
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da
considerare ai fini dell’applicazione delle regole del patto
di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall’art.
156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente
secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2013, quella al 31
dicembre 2011. (lett. A.1., circolare ministero
economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2).
113
DETERMINAZIONE OBIETTIVO DA CONSEGUIRE
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti applicano alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così
come desunta dai certificati di conto consuntivo,una
percentuale determinata dalla legge.
la suddetta percentuale, a partire dal 2013, è del 15,8%
114
Modalita’ di calcolo
Il saldo finanziario tra entrate finali (Tit.1°,2°, 3°e 4°) e spese
finali (Tit.1°e 2°) calcolato in termini di compete nza mista
è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessione di crediti.
115
REQUISITO DI LEGITTIMITA’
Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.
31, comma 18, legge 183/2011
116
VERIFICA OBIETTIVO
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti
interessati devono trasmettere, unicamente a mezzo raccomandata, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno
successivi a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in
termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo
stesso decreto più sopra citato.
La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida
ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.
La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al
patto di stabilità
Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo il divieto di assunzione di
personale a qualsiasi titolo.
117
SANZIONI
1. riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue.
2.
impegnare spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio .
3. divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti
4. divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco.
Il mancato rispetto del patto di stabilità blocca sia le assunzioni sia qualsiasi
incremento della spesa di personale, compreso l’incremento del fondo risorse
decentrate le quali sono bloccate anche in caso di ipotesi di mancato rispetto del patto
nel corso dell’esercizio.
5. riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
amministratori rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.6.2010
118
Atti elusivi
I contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo
l’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (cioè dal luglio 2011) che si
configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli
Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti
accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a
carico degli amministratori fino ad un massimo di dieci volte
l’indennità di carica percepita al momento della commissione
dell’elusione ed a carico del responsabile del servizio
economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli
oneri).
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