Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico

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Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico
Antiriciclaggio
Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61
Indicatori di anomalia
per revisori di enti di interesse pubblico
utilizzabili anche dai professionisti
di Lucia Starola
La Banca d’Italia ha elaborato gli indicatori di anomalia, finalizzati ad agevolare la valutazione su
eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Gli indicatori, articolati a loro volta in sub-indici, sono distinti in quattro gruppi, rispettivamente connessi al
profilo soggettivo del cliente, al profilo oggettivo delle operazioni, alle modalità di pagamento utilizzate dal cliente e alle caratteristiche delle operazioni contabili e finanziarie. Alcuni indicatori, di sicura valenza per la specifica attività di revisione legale dei conti,
potrebbero essere utilmente utilizzati anche dai professionisti per l’individuazione di operazioni sospette, qualora si riscontrasse l’esistenza di tale anomalia.
La Banca d’Italia con il Provv. 30 gennaio 2013,
n. 61, in attuazione di quanto previsto dall’art.
41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231, ha emanato gli indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (1) di cui all’art. 13 dello stesso decreto (2).
Per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio gli indicatori di anomalia sono stati
emanati in precedenza e precisamente:
– decreto Ministero della giustizia 16 aprile
2010 per i professionisti come individuati dall’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007;
– provvedimento Banca d’Italia 24 agosto 2010,
n. 616, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 11 e altri soggetti finanziari di cui all’art.
10 del D.Lgs. n. 231/2007;
– decreto Ministero dell’interno 17 febbraio
2011 per gli operatori non finanziari richiamati
all’art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007, nonché per
gli esercenti alcune specifiche attività indicate
all’art. 10, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.
231/2007.
Il provvedimento in esame riporta all’art. 3 (Indicatori di anomalia) le indicazioni, già contenute nei precedenti citati, in merito alle finalità de-
gli indicatori, alla precisazione della non esaustività dell’elencazione, alla circostanza che la
mera ricorrenza di comportamenti descritti negli
indicatori non è di per sé sufficiente per la segnalazione e che, d’altro canto, l’assenza degli
indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. È quindi richiesta una valutazione complessiva della natura
dell’operazione sulla base di tutte le informazioni disponibili acquisite nell’ambito della propria
attività professionale e, stante la specificità della
revisione, vengono richiamati sia gli incarichi di
due diligence sia la necessità di utilizzo degli indicatori «in conformità con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli
specifici incarichi». Viene così in evidenza la
peculiarità che contraddistingue l’attività del revisore, il quale interviene sempre a posteriori rispetto alle decisioni ed agli atti di gestione dei
Lucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati
Note:
(1) Gli enti di interesse pubblico, per i quali la revisione deve essere svolta da revisori in possesso di requisiti specifici di indipendenza, sono elencati all’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 2012, n.
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LA BANCA D’ITALIA
conti correnti di corrisponclienti e quindi non potrebValutazione complessiva
denza, con particolare attenbe assumere un ruolo fundella natura dell’operazione sospetta
zione ai conti di passaggio.
zionale al meccanismo di
Il provvedimento della Banca d’Italia
Si tratta ovviamente di prorealizzazione del reato di ri30 gennaio 2013 richiede una
cedure non previste per i
ciclaggio, né porre in essere
valutazione complessiva della natura
professionisti, sia per la dicondotte atte ad impedirne
dell’operazione sospetta sulla base di
versa tipologia di attività e
la commissione.
tutte le informazioni disponibili
di operatività, sia per le
Importante è il richiamo
acquisite nell’ambito della propria
strutture spesso minimali
all’utilizzo degli schemi e
attività professionale e, stante la
che li caratterizzano. Dal
modelli di anomalia emanati
specificità della revisione, vengono
raffronto delle varie disposidall’UIF ai sensi dell’art. 6,
richiamati, sia gli incarichi di «due
zioni risalta come, per i procomma 7, lett. b), del
diligence», sia la necessità di utilizzo
fessionisti, la valutazione
D.Lgs. n. 231/2007, pubblidegli indicatori «in conformità con gli
non dipenda da strumenti
cati sul sito internet di Banobiettivi e i principi di revisione
meccanici, bensì essenzialca d’Italia. Tali schemi, elaapplicabili di volta in volta agli specifici
mente dall’intuito, dalborati dall’UIF sulla base di
incarichi». Il revisore, pertanto,
l’esperienza e dalla sensibiun vasto complesso di eleinterviene sempre a posteriori rispetto
lità professionale del singomenti emergenti dalle inforalle decisioni ed agli atti di gestione
lo soggetto. Nella pratica
mazioni in possesso deldei clienti e quindi non potrebbe
può non essere una situaziol’UIF ed oggetto di analisi e
assumere un ruolo funzionale al
ne facile ed immediata.
di studi, essendo tratti dalla
meccanismo di realizzazione del reato
Il provvedimento espressarealtà e non solo astrattadi riciclaggio, né porre in essere
mente ricorda che non demente configurati, indirizzacondotte atte ad impedirne la
vono essere oggetto di seno i destinatari della normacommissione.
gnalazione i fatti che attentiva a qualificare il sospetto
gono esclusivamente a viodi attività di riciclaggio o di
lazioni delle norme sull’uso del contante, oggetfinanziamento del terrorismo.
Come per i professionisti, l’art. 4 (Obbligo di to di comunicazione al Ministero dell’economia.
segnalazione) richiama l’obbligo di segnalazio- Tuttavia la frequenza e la significatività di opene indipendentemente dall’importo dell’opera- razioni con utilizzo di contanti o titoli al portazione sospetta. Viene poi indicato che «la mera tore ritornano come indice di anomalia in diverdecisione da parte del cliente di revocare l’inca- se casistiche (vedi 7.1, 7.2, 8.4, 11, ecc.).
rico non può costituire elemento fondante per
una segnalazione, così come le dimissioni ovve- Struttura degli indicatori
ro il rifiuto dell’accettazione dell’incarico non Con un’elencazione che appare più strutturata
esimono dalla segnalazione ove ne ricorrano i rispetto a quella del provvedimento per i profespresupposti».
sionisti, gli indicatori sono articolati in sub-indiL’art. 5 (Strumenti di selezione automatica) ri- ci, che costituiscono un’utile esemplificazione
chiama per i revisori la possibilità di «avvalersi dell’indicatore di riferimento. L’analisi evidendi strumenti di selezione automatica delle opera- zia che le indicazioni, specie quelle contenute
zioni anomale basati su parametri quantitativi, nei sub-indici, appaiono più specifiche, e talvolquali l’importo o la frequenza delle operazioni e ta meno banali, rispetto a quelle contenute nel
qualitativi, quali la tipologia e modalità delle citato provvedimento per i professionisti.
stesse». Analoga previsione è contenuta nel È opportuno evidenziare che alcuni indicatori,
provvedimento di Banca d’Italia per gli interme- di sicura valenza per la specifica attività di revidiari, con specificazioni di utilizzo di procedure sione legale dei conti, potrebbero essere utilinformatiche per l’operatività effettuata attraver- mente utilizzati anche dai professionisti per l’inso canali telefonici e telematici, per i servizi di dividuazione di operazioni sospette, qualora si
transitazione, per l’operatività che transita sui riscontrasse l’esistenza di tale anomalia.
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L’allegato al provvedimento distingue quattro
gruppi di indicatori, rispettivamente connessi:
– al profilo soggettivo del cliente;
– al profilo oggettivo delle operazioni;
– alle modalità di pagamento utilizzate dal
cliente;
– alle caratteristiche delle operazioni contabili e
finanziarie.
Si tratta complessivamente di 23 indicatori, oltre
a 34 sub-indici; alcuni ricalcano sostanzialmente
quelli dei professionisti, altri sono completamente nuovi.
Sotto il profilo soggettivo, in merito alle informazioni fornite dal cliente, è richiamato il caso
di difformità rispetto alle evidenze riscontrate
nello svolgimento delle procedure di revisione
(1.1), ovvero di documentazione che potrebbe
essere stata manipolata o presente solo in formato elettronico anziché in originale (1.2). Il subindice 2.1 - rifiuto di concedere accesso alle registrazioni contabili - configura un caso di impossibilità ad esperire l’incarico di revisione: ne
consegue, come accennato, l’obbligo di valutazione se effettuare una segnalazione, pur in presenza di rifiuto o di interruzione dell’incarico.
Nel gruppo degli indicatori connessi al profilo
oggettivo delle operazioni ritroviamo le seguenti
casistiche:
– operazioni con configurazione illogica;
– operazioni non coerenti con l’attività svolta,
con il profilo economico patrimoniale o finanziario, ovvero con il piano industriale del cliente
o del gruppo;
– operazioni inusuali rispetto alle prassi del
mercato ovvero rispetto alle modalità e strumenti utilizzati dagli operatori attivi nello stesso
comparto;
– operazioni frequenti o di importi significativi
in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del cliente, non giustificate dai
rapporti commerciali intercorrenti.
Quanto alle operazioni con «configurazione illogica» si richiama l’attenzione sui seguenti indicatori:
– 6.4 Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in
esercizi precedenti ovvero usualmente applicate
e che determinano notevoli variazioni nei valori
in assenza di giustificazioni debitamente documentate;
– 6.5 Effettuazione di operazioni complesse finalizzate a fornire una rappresentazione distorta
della situazione economico patrimoniale della
società.
Tra i sub-indici delle operazioni che risultano
«non coerenti» con l’attività, se non adeguatamente giustificate, si legge, in particolare:
– 7.1 Utilizzo di conti intestati a imprese o enti
da parte di soci, amministratori o dipendenti per
effettuare operazioni non riconducibili all’attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo;
– 7.2 Utilizzo di conti intestati a persone fisiche
(soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni
nell’interesse di imprese o di enti, specie se in
contanti o di importo significativo;
– 7.3 Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente.
Tra le operazioni definite «inusuali» si legge:
– 8.1 Stipulazione di accordi contrattuali apparentemente riconducibili a contratti tipo, con variazioni atte a favorire la gestione o la movimentazione di denaro non prevista dal contratto
tipo;
– 8.2 Versamento di anticipi che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.
Particolare attenzione è posta dall’indicatore 9 e
relativi sub-indici alle varie casistiche di garanzie o pagamenti o finanziamenti, da o verso terzi, non collegati da alcun rapporto commerciale,
specie se con soggetti insediati in Paesi o territori a rischio.
Il gruppo degli indicatori relativi alle modalità
di pagamento utilizzate dal cliente evidenzia talune incoerenze degli strumenti utilizzati rispetto alla prassi corrente e, in merito ai casi di utilizzo ripetuto e ingiustificato del contante,
esemplifica i pagamenti in favore di amministratori o di dipendenti, i trasferimenti da o in favore dei soci, gli incassi di crediti e i pagamenti o
incassi di fatture. Sono fattispecie in cui il ripetersi dell’utilizzo del contante, oltre all’obbligo
di comunicazione dell’infrazione, determina
l’obbligo di valutazione dell’esistenza di operazione sospetta.
Tra gli indicatori di anomalia relativi ad opera11/2013
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SOLUZIONI OPERATIVE
zioni contabili e finanziarie
rientrano: la presenza di
pluralità di finanziamenti in
assenza di garanzia - 17 -, la
sussistenza di fatture relative all’erogazione di servizi
che, in base all’attività di
revisione, non risultano effettivamente rese - 19 -,
l’emissione di fatture a controparti che risultano inesistenti o di comodo - 20 -, i
pagamenti di fatture con
l’intervento di terzi estranei
al rapporto negoziale - 21.
Infine, singolare ma significativo, l’indicatore che richiama la mancata presenza
nei magazzini delle merci
risultanti dagli inventari 23.
Organizzazione
amministrativa
e procedure di controllo
interno
La disposizione in esame richiama il provvedimento adottato da CONSOB (3), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.
L’adozione di tali procedure, espressamente prevista dalla normativa primaria per gli intermediari finanziari (4) e per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su
enti di interesse pubblico, nelle strutture complesse appare essenziale per l’individuazione
delle operazioni sospette. Analoga previsione
non si rinviene nella normativa primaria per i
professionisti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.
231/2007. Tuttavia l’allegato al decreto che ha
individuato gli indicatori di anomalia per i professionisti recita espressamente: «per una più efficace rilevazione delle operazioni, può essere
opportuno che i professionisti - in particolare se
operanti nell’ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che
prevedano una regolamentazione dell’iter valutativo seguito.
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Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di
comportamenti, assicurano
la pronta ricostruibilità a
posteriori delle motivazioni
delle decisioni assunte in
caso di richieste da parte
delle autorità competenti,
consentono la ripartizione
delle rispettive responsabilità.
Le misure eventualmente
adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e
delle dimensioni organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la
conoscenza dei presupposti
e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori».
Analoga indicazione è contenuta nel decreto del Ministero dell’interno che detta gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari.
Non si tratta di creare una burocratizzazione,
che può apparire inutile e fastidiosa specie nelle
strutture minimali, bensì di istituzionalizzare,
nell’ambito del proprio studio, in armonia con
quelle che sono le regole, scritte e non, che ogni
organizzazione si deve necessariamente dare per
svolgere la propria attività, un minimo di indicazioni uniformi da seguire nell’iter valutativo
delle anomalie riscontrate, dell’esistenza di fattispecie richiamate dagli indicatori ovvero di altri fatti incongruenti che, al termine del procedimento valutativo, inducono ad effettuare o meno
la segnalazione.
È essenziale che delle valutazioni effettuate si
Rilevazione delle operazioni sospette
Per una più efficace rilevazione delle
operazioni sospette, può essere
opportuno che i professionisti si
avvalgano di procedure interne che
prevedano una regolamentazione
dell’iter valutativo seguito. Tali
procedure, infatti, garantiscono
omogeneità di comportamenti,
assicurano la pronta ricostruibilità a
posteriori delle motivazioni delle
decisioni assunte in caso di richieste
da parte delle autorità competenti,
consentono la ripartizione delle
rispettive responsabilità. Le misure
eventualmente adottate sono modulate
tenendo conto delle specificità della
professione svolta e delle dimensioni
organizzative e operative. Le
procedure previste favoriscono la
diffusione e la conoscenza dei
presupposti e della procedura di
segnalazione delle operazioni sospette
tra i propri dipendenti e collaboratori.
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Note:
(3) Del. CONSOB 28 giugno 2011, n. 17836.
(4) Per gli intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono
attività finanziaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007 le procedure sono delineate dal provvedimento Banca d’Italia 10 marzo
2011.
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IL PARERE DELLA GDF
lazione di operazioni soconservi traccia per l’evenIndividuazione di ruoli, compiti
spette;
tuale esibizione in caso di
e responsabilità del professionista
– il/i responsabile/i cui
controlli da parte dell’autoLa Guardia di finanza ha precisato che,
compete la segnalazione,
rità competente.
nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità
l’eventuale frequentazione
In proposito, nella circolare
operativa ha cura di individuare i ruoli,
di corsi di formazione tesi a
della Guardia di finanza 19
i compiti e le responsabilità
favorire la diffusione e la
marzo 2012, n. 83607 (5),
eventualmente affidate dal
conoscenza dei presupposti
nel modulo operativo n. 6,
professionista all’interno della struttura
e della procedura di segnasi legge che, nelle fasi inia fini antiriciclaggio. A tal fine, risulta
lazione delle operazioni soziali dell’ispezione, l’unità
importante per lo sviluppo dei
spette tra propri dipendenti
operativa ha cura di «indivisuccessivi accertamenti di merito:
e collaboratori eventualduare i ruoli, i compiti e le
– identificare il personale
mente incaricati all’assolviresponsabilità eventualmenformalmente incaricato dal
mento del citato obbligo ante affidate dal professionista
professionista all’assolvimento degli
tiriciclaggio;
all’interno della struttura a
obblighi di adeguata verifica dei
– le procedure interne di refini antiriciclaggio.
clienti, di registrazione,
golamentazione dell’iter
A tal fine, risulta importante
conservazione e di segnalazione
valutativo per i professioni(anche attraverso l’acquisidelle operazioni sospette;
sti operanti nell’ambito di
zione di dichiarazioni dal
– verificare il sistema delle deleghe
strutture associate o socielegale rap presentante e dal
interne e di eventuali direttive
tarie che devono garantire
personale addetto) per lo
impartite dal professionista a
omogeneità di comportasviluppo dei successivi acdipendenti e/o collaboratori destinatari
menti, assicurare la pronta
certamenti di merito:
di incarichi ai fini dell’assolvimento
ricostruibilità a posteriori
– identificare il personale
degli obblighi antiriciclaggio;
delle motivazioni delle deformalmente incaricato dal
– appurare l’esistenza di normativa e
cisioni assunte e, in caso di
professionista all’assolvimanualistica interna, nonché
richieste da parte delle aumento degli obblighi di adel’adozione da parte professionista
torità competenti, consentiguata verifica dei clienti, di
ispezionato di misure di formazione
re la ripartizione delle riregistrazione, conservazione
del personale dipendente incaricato;
spettive responsabilità».
e di segnalazione delle ope– riscontrare l’istituzione di eventuali
Ed infine, a proposito della
razioni sospette;
sistemi di controllo interni, idonei a
verifica delle ipotesi di
– verificare il sistema delle
verificare il corretto adempimento
omessa segnalazione di
deleghe interne e di evendegli obblighi antiriciclaggio.
operazioni sospette, si legtuali direttive impartite dal
ge:
professionista a dipendenti
e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini «- viene ricostruito a posteriori, con l’ausilio del
professionista, l’iter logico che sottostà alla dedell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
– appurare l’esistenza di normativa e manualisti- cisione di inoltrare la segnalazione o di archica interna, nonché l’adozione da parte del pro- viarla, valutandone la coerenza logica; a tal fine,
fessionista ispezionato di misure di formazione è importante verificare se il soggetto obbligato
abbia o meno effettuato nel momento iniziale
del personale dipendente incaricato;
– riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di dell’iter della segnalazione un esame approfoncontrollo interni, idonei a verificare il corretto dito - oltre che del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale/rapporto contiadempimento degli obblighi antiriciclaggio».
Ed ancora, a proposito dell’attività propedeutica nuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche
al controllo della segnalazione di operazioni so- del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attispette, si legge:
«la necessità di conoscere preliminarmente:
Nota:
– le risorse coinvolte nel procedimento di segna- (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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vità professionale e sulla capacità economica,
sul suo consueto “modus operandi”, e quindi se
abbia valutato adeguatamente il fattore “conoscenza del cliente”;
– vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate dall’operatore di
primo livello rispetto alle operazioni per le quali
si è deciso di procedere all’archiviazione;
– viene riscontrato l’utilizzo appropriato degli
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indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato».
Si tratta di indicazioni fornite alle unità operative che effettuano le verifiche ispettive sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dal
D.Lgs. n. 231/2007. Conoscendole è possibile
prevenire, con un minimo di formalizzazione,
eventuali contestazioni che nel merito non
avrebbero consistenza.