i rapporti contrattuali nella distribuzione dei carburanti in italia

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i rapporti contrattuali nella distribuzione dei carburanti in italia
I RAPPORTI CONTRATTUALI
NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI IN ITALIA
Elementi di studio e riflessione sulle forme contrattuali, derivate dalla applicazione della
disciplina del c.c. , legislativa, normativa e dagli accordi collettivi.
A cura di
PIETRO ROSA GASTALDO
Segretario nazionale della Faib/Aisa Confesercenti
Federazione Autonoma Italiana Benzinai
Via Nazionale, 60 00184 Roma Tel. 06-47251 Fax 06-4740750
Mail: faib@confesercenti - www.faib.it
Roma, 22 gennaio 2005
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2. Le fonti di diritto applicabili al settore della distribuzione dei carburanti in
Italia, relative e conseguenti alla legislazione di settore:
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3.1 La Legge 496 del 20.12.1999, conversione con modifiche del Decreto
Legge 383 del 29.10.1999, recante disposizioni in materia di accise e
liberalizzazione del settore distributivo dei carburanti.
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I RAPPORTI CONTRATTUALI
NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI IN ITALIA
1. Le Fonti normative del Codice Civile
Le Forme contrattuali generali applicabili al settore della distribuzione dei
carburanti.
Le forme contrattuali che interessano sono essenzialmente:
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il contratto di comodato;
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il contratto di somministrazione o fornitura;
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il contratto di associazione in partecipazione;
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il contratto di commissione;
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l’autonomia contrattuale, ovvero i contratti atipici;.
1.1 Il contratto di comodato.
Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito (c.c. 1803) e serve per regolare un
rapporto fra due parti, una delle quali consegna all’altra una cosa mobile o immobile,
affinché se ne serva per un tempo (c.c. 1809) o per un uso determinato, con l’obbligo di
restituire la stessa cosa ricevuta.
La Cassazione Civile ha riaffermato la natura essenzialmente gratuita del comodato, con
sentenza del 20 gennaio 1984.
La sua natura cessa se a vantaggio del comodante viene fornito un corrispettivo del
godimento della cosa data in comodato, con natura di controprestazione.
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1.2 Il contratto di somministrazione.
Il contratto di somministrazione è l’obbligazione di una parte, verso corrispettivo di un
prezzo a favore dell’altra, per la fornitura di prestazioni periodiche o continuative di cose
(c.c. 1977).
La fornitura si distingue da altre forme, per la periodicità e continuità delle cose fornite in
funzione del fabbisogno del somministrato ed ogni prestazione è distinta ed autonoma
rispetto le altre, e diverge sostanzialmente con forme o contratti a consegne ripartite.
Uno dei fondamenti dei contratti di somministrazione nella distribuzione dei carburanti è
l’applicazione del diritto di esclusiva del somministrante che prevede il divieto, al
somministrante, di ricevere da altri terzi prestazioni della stessa natura (nel caso acquisto
di carburanti da terzi), norma prevista anche nel diritto di esclusiva dal regolamento CE
2790/99 relativo alle categorie di accordi verticali e pratiche concordate,
1.3 Il contratto dell’associazione in partecipazione.
La nozione di questo contratto consiste che l’associante attribuisce all’associato una
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso un corrispettivo di un
determinato apporto (c.c. 1350).
La Cassazione Civile, con sentenza del 5 novembre 1983, ha stabilito che la
configurabilità di un contratto di associazione in partecipazione presuppone, di norma, che
l’impresa sia gestita dall’associante ed è da escludere che l’associato rivesta le qualità
dell’imprenditore.
Sempre la Cassazione Civile (sentenza del 21 novembre 1985) stabilisce che: si è in
presenza di un’associazione in partecipazione nel caso in cui l’associato si limiti all’apporto
della sola attività lavorativa, bensì gli sia riconosciuta una partecipazione sui ricavi, con
esclusione dalla partecipazione ad eventuali perdite di gestione.
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E’ importante sottolineare i limiti dei poteri affidati all’associato nel contratto di
associazione in partecipazione:
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La Cassazione Civile ha sentenziato (sent. 05.01.84) che nell’associazione
in partecipazione è ammissibile l’affidamento della gestione dell’impresa
all’associato, sempre che questi ripeta i propri poteri gestori all’associante e
svolga la propria attività, anche rappresentativa, nei limiti dei poteri ricevuti
dall’associante.
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Sempre la Cassazione Civile ha stabilito che per l’associato cha apporta la
sua sola attività lavorativa, non trova l’applicazione il principio della
retribuzione sufficiente stabilito dall’art. 36 della Costituzione, ne l’associato
può rivendicare una integrazione dei suoi emolumenti
1. 4 Il Contratto di commissione
Il Contratto di commissione (c.c. 1730) è considerato come una specie di mandato, poiché
il commissionario agisce, in nome proprio, per conto del committente e percepisce una
provvigione per gli affari conclusi.
La forma del contratto non è definita, ne regolata da pattuizioni ed osserva solo le norme
del codice civile.
Il Committente può informare il contratto di commissione a sua discrezione e prevedere la
revoca del contratto stesso, senza alcuna garanzia di natura sindacale e di tutela del
commissionario.
E’ una formula contrattuale che limita significativamente i principiali fondamenti della
autonomia commerciale dell’imprenditore,
perché lo assoggetta alle scelte del
committente sia in materia di scelte e metodi vendita, sia delle azioni commerciali, sia
nella fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti.
Il commissionario vende, in nome proprio e per conto del committente, beni e servizi di
proprietà del committente stesso.
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1.5
L’autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto di un contratto nei limiti imposti
dalla Legge (c.c. 1321).
Le parti (c.c. 1322) possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare (c.c. 1323) purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
L’art. 1 comma sei del Decreto Legislativo 32/1988 prevede che: “ La gestione degli
impianti può essere affidata ai gestori con contratti gratuiti di comodato secondo le
modalità ed i termini definiti dagli accordi interprofessionali, ma non esclude però altre
forme contrattuali.
Gli altri aspetti contrattuali, conseguenti alla applicazione di questa norma, sono però
regolati dagli stessi predetti accordi professionali.
Se ne deduce che, nel caso di affidamento con contratti di comodato i rapporti sono
regolati dagli accordi professionali, applicabili per estensione e per analogia, anche ai
contratti atipici in base ai principi civilistici dell’applicazione degli usi e delle consuetudini
maggiormente diffuse.
2. Le norme di legge relative ai contratti applicabili al settore della distribuzione
dei carburanti in Italia, relative e conseguenti alla legislazione di settore.
2.1 Il decreto legislativo 32/98
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cancella le norme della Legge 1034 del 18 dicembre 1970 che ordinava la
materia della distribuzione dei carburanti;
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afferma il principio della libertà di esercitare la vendita della distribuzione dei
carburanti, con autorizzazione rilasciata dal Sindaco e supera il regime
concessorio, previsto dal D.L. n. 745 del 26 ottobre 1970;
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subordina l’autorizzazione alle disposizioni del piano regolatore, a quelle
fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, ai vincoli urbanistici
relativi ai centri storici e artistici;
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subordina l’autorizzazione alle norme d’indirizzo programmatico delle
Regioni.
2.2 Il sesto comma dell’art. 1 del D. Lgs 32/98: innovazione dei rapporti contrattuali.
Le norme prevedono:
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La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione
ad altri soggetti, denominato gestori;
- occorre precisare che si tratta di una norma che non corrisponde ad
un indirizzo obbligatorio, ma ad una facoltà del titolare della
concessione;
- tale norma, infatti, non impedisce, le gestioni dirette o forme di
gestione indiretta, atipica, esercitate dalle compagnie petrolifera e/o
loro società di sistema;
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Con il 32/98 la durata minima del contratto di comodato, applicato al settore
della distribuzione dei carburanti, da novennale diviene di un sessennio,
secondo le modalità ed i termini definiti dagli accordi interprofessionali fra le
Associazioni più rappresentative dei gestori ed i titolari dell’Autorizzazione;
- Occorre precisare che sia il contratto novennale che il sessennio
costituiscono la durata minima dei contratti, che può anche essere
superiore
- In caso di rinnovo tacito del contratto novennale si rinnova per nove o
più anni, sempre che non intervenga un nuovo contratto della durata di
sei anni.
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La norma prevede che gli accordi interprofessionali regolino anche gli altri
aspetti contrattuali:
- del non oil: ovvero delle attività esercitate in regime non di
esclusiva, ovvero i lavaggi, i bar, il ristorante i market ed
altro ancora esercitatile sul punto vendita.
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E’ previsto che gli accordi inteprofessionali siano depositati presso il
Ministero dell’Industria, che ne assicura la pubblicità.
E’ essenziale evidenziare, a questo punto, il rilievo pubblicistico
degli accordi
interprofessionali e quindi della contrattazione con le aziende, che è espressamente
previsto prevista dalla Legge, dal decreto legislativo 32/1988.
La norma contenuta nel comma sei, infatti, prevede il loro deposito al Ministero
dell’Industria, ora Attività produttive, anche ai fini della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la loro pubblicità.
Il sesto comma dell’art, 1 del D. Lgs. 32/98 prevede inoltre:
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il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di controversie individuali;
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prevede l’intervento del Ministero, su richiesta di una delle parti, di esperire
le mediazioni sulle vertenze collettive, ovvero sui casi di controversie
aziendali, per vertenze collettive.
2.3 Il settimo comma dell’art. 1 del D. Lgs 32/98: innovazione dei rapporti
contrattuali.
Le norme prevedono:
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la conferma dei vecchi contratti novennali, fino alla loro scadenza, anche in
caso di trasferimento della titolarità;
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il rinvio alle norme Europee, sugli aspetti relative alle esenzione degli
obblighi sulle restrizioni verticali degli acquisti in esclusiva, successivamente
intervenute con :
- Regolamento (CE) 2790/1999, relativo agli accordi e pratiche
concordate o verticali per la vendita di beni e servizi;
- La Comunicazione della Commissione del 13.10.2000
contenente le Linee Direttrici sulle restrizioni verticali in
applicazione del 2790/99.
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la possibilità, nell’area dell’impianto, di poter commercializzare, previa
comunicazione al Comune ed alle condizioni dei contratti fra le parti, altri
prodotti;
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la possibilità di esercitare gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione
dei veicoli a motore.
E’ di grande rilievo infine il comma 10 dell’art. 1 del D. Lgs 32/98 che prevede la
nullità di diritto di ogni pattuizione contraria all’art. 1 dello stesso Decreto
Legislativo 32/98.
3. Le Fonti normative sui contratti, successive al D. Lgs. 32/98.
Su questo quadro generale e fondamentale, appena illustrato, delle leggi per il settore
della distribuzione dei carburanti e che ha una gerarchia primaria, intervengono altre fonti
normative generali e particolari di pari gerarchia ed altre norme ed accordi di gerarchie
inferiori.
Tali norme sono destinate a rafforzare ed estendere alcuni principi contenuti nel D. Lgs
32/98, e talvolta, come nel caso della legge 496/99, sono fortemente innovative volte a
tutelare maggiormente il gestore, nei rapporti contrattuali e sono state fortemente
osteggiate dalla Unione Petrolifera e dalla Aziende petrolifere.
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3.1 La Legge 496 del 29.12.1999, conversione con modifiche del Decreto Legge 383
del 29/10/1999, recante disposizioni in materia di accise e liberalizzazione del
settore distributivo dei carburanti.
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la legge all’art. 2 comporta una innovazione legislativa fondamentale relativa
al contratto di cessione gratuita (comodato), che deve essere abbinato ad
contratto di fornitura ovvero di somministrazione dei carburanti.
- questa norma consente di evitare che, accanto al contratto di comodato
che serve per definire i rapporti di gestione delle attrezzature fisse e
mobili del punto vendita, vi siano dei contratti atipici di fornitura, come
quello di commissione, già diffusamente esercitato e sperimentato dalla
compagnie petrolifere alla fine degli anni novanta, anche sulla base di
disponibilità offerte dalla Associazioni di Categoria dei gestori.
3.2 L’art. 2 della L. 496/99:
Questo articolo prevede:
-
la definizione di nuovi impianti completi di dispositivi self post pay, la
completezza di servizi per l’automobile, l’automobilista e delle autonome
attività commerciali integrative previste dalla legge di riforma del Commercio,
la così detta “Legge Bersani”, ovvero il D. Lgs. 114 del 31 marzo 1998.
-
L’anticipo della liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti
al 1 luglio 2000, anziché al 1 luglio 2001;
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L’obbligo per le compagnie petrolifere di rendere noto i costi degli omaggi
delle promozioni e la possibilità, per il consumatore, dell’opzione allo sconto
sui carburanti. Quest’ultima norma è stata diffusamente disapplicata dalla
aziende petrolifere, anche perché in assenza delle relative sanzioni.
-
In comma 5 dell’art. 2 della L. 496/99, consente al consumatore che abbia
conseguito il diritto all’omaggio di optare per ritirare lo stesso oppure di
procedere ad uno sconto per la fornitura del carburante di pari valore del
costo diretto ed unitario dell’omaggio stesso.
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3.3 L’art. 2 – bis, della L. 496/99
Anche in questo caso è contenuta una norma essenziale che informa i rapporti contrattuali
per la parte non oil.
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La norma stabilisce che i gestori (ovvero i titolari della licenza dell’Ufficio
Tecnico di Finanza) hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al
settore merceologico alimentare e non alimentare.
- Si tratta della possibilità data ai gestori di esercitare direttamente
nei locali in gestione delle attività non oil, nel termine più esteso,
indipendentemente dai contingenti locali e dalle volontà aziendali,
con le quali comunque occorre pattuire contratti di affitto ed
autorizzazioni alla vendita.
-
Il comma 3 dell’art. 2 bis prevede la possibilità del consumo immediato dei
prodotti a condizione che non si configura la forma della somministrazione;
- occorre rilevare che si apre il principio, poi reso esplicito nell’art.
19 della Legge 57/2001, della possibilità di forme di consumo di
prodotti alimentari, con i limiti sopra indicati, che apre la strada al
vero e proprio diritti alla somministrazione di alimenti e bevande,
successivamente sancito, oltre i contingenti numerici previsti
dalla legislazione di settore (L. 287/1991) e dalle norme regionali
e comunali conseguenti.
La norma comunque rientra nei limiti imposti dalla riforma del
commercio
Bersani
e
l’attività
esercitata
rientra
nei
limiti
dell’esercizio di vicinato, anche ai fini delle individuazione delle superfici su cui
tali attività sono esercibili.
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La legge 57, art 19, del 30 marzo 2001
-
prevede che l’esercizio della somministrazione nei punti vendita, esercitata
dai soggetti diversi dai gestori (ovvero dai titolari ella licenza UTF, sia
soggetta alle disposizioni della Legge 287/91, ovvero la legge generale che
regola e contingenta, mediante delega alle Regioni, le attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
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la norma prevede che ciascuna Amministrazione locale, su norma prevista
dalla Legge regionale, predisponga un contingente speciale per i punti
vendita carburanti, ove è possibile esercitare tale attività, rilasciabile ai soli
titolari della licenza UTF, ovvero ai gestori e non ai titolari delle
autorizzazioni.
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la norma prevede altresì, la non trasferibilità delle autorizzazioni conferite ai
gestori, dal punto vendita.
L’art. 19 della Legge 57/01, con la norma contenuta nella Legge 496/99, che permette la
vendita di prodotti alimentari e non alimentari nei punti vendita carburanti, senza essere
assoggettato a limiti e contingenti locali, costituisce una svolta epocale per il settore che
apre davvero le porte al “non oil”
Al comma terzo dell’art. 19, è contenta una norma essenziale che riafferma il
principio contenuto nel comma sesto dell’art. 1 del decreto Legislativo 32/98.
“ i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione e concessione, o fornitori e le
associazioni dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, sono regolati secondo
modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali…”
Prosegue:
“Negli stessi accordi aziendali sono regolati i rapporti contrattuali ed economici inerenti le
attività aggiuntive a quelle della distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì
le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali.”
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Nel 4 comma dell’art. 19 della Legge 57/01 si afferma inoltre:
“… tutte le attrezzature fisse e mobili devono intendersi riferite anche alle attrezzature per
l’erogazione ed il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.”
Si tratta di una norma di rilievo, che ribadisce quanto già affermato nel D. Lgs. 32/98,
art. 1 comma 6, che prevede la gratuità delle attrezzature self service pre pay, per le
quali le aziende si facevano pagare dei canoni di affitto e/o manutenzione.
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3.5
questa norma ha dato la possibilità di risolvere definitivamente questo
problema, in sede di sottoscrizione dei nuovi accordi con le compagnie
petrolifere, le quali non avevano rispettato il dettato del 32/98 e lo avevano
aggirato trasformando i contratti di affitto in manutenzione o simili.
Il Decreto del Ministero dell’Industria Commercio Artigianato (Ministro
Marzano) del 31 ottobre 2001
Il Decreto non contiene norme particolari dirette che influenzino i rapporti contrattuali, ma
mediante le Linee Guida in esso contenute, che valgono da disposizioni di indirizzo per le
Regioni, per uniformare le norme regionali in materia di razionalizzazione ed
ammodernamento della rete, conferma i principi già contenuti nella legislazione di settore.
Questo decreto influisce sull’organizzazione del settore e per tanto influisce indirettamente
anche sui contenuti contrattuali.
Questo decreto è in linea con il completo trasferimento della competenza in materia di
distribuzione dei carburanti alle Regioni, a seguito della riforma del titolo V della
Costituzione.
Ciò premesso, occorre ricordare le Regioni non hanno competenze in materia
contrattuale.
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4. Gli Accordi Economici e normativi fra Associazioni dei gestori ed Aziende –
Accordi Inteprofessionali.
Gli accordi normativi generali fra le Aziende e le Associazioni dei gestori, che regolano
una parte fondamentale dei rapporti contrattuali e commerciali sono due:
- L’accordo interprofessionale del 29 luglio 1997
- L’accordo interprofessionale del 23 luglio 1998
4.1 L’accordo interprofessionale del 29 luglio 1997
Questo accordo, anche per la parte relativa ai contratti è propedeutico alla emanazione
del Decreto Legislativo 32/98, che ne contiene i principi e gli indirizzi espressi.
L’accordo prevede:
-
il contratto di affidamento in uso gratuito delle attrezzature fisse e mobili dei
punti vendita dei carburanti, con 25 mq. di locali gratuiti di ricovero del
gestore, anche se adibiti alla vendita di merci diverse dai carburanti (solo
accessori e ricambi auto);
-
Questa parte dell’accordo, sottoscritto prima della legge 496/1999 e della
legge 57/2001, va ora interpretato per estensione, ovvero si ritiene che nei
25 mq. Di ricovero gratuito del gestore possano essere esercitate anche le
attività di vendita e/o somministrazione, conferite successivamente dalla
Legge al gestore e gli affitti, anche per tali attività siano applicabili solo per le
superfici eccedenti ai 25 mq.
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la durata dei contratti diviene di sei anni, con prova di sei mesi per il primo
contratto che si sommerà alla durata minima;
- questa novità sarà poi ripresa nel D. Lgs. 32/98
-
rinnovo automatico del contratto per un periodo uguale di durata minima di
sei anni;
-
nel caso di disdetta contrattuale essa dovrà essere comunicata al gestore
nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale;
-
possibilità di esplicare un tentativo di conciliazione, anche con il ricorso alla
“Camera delle Professioni”;
-
si prevedono delle clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile e tali clausole sostituiscono quelle eventualmente contenute nei
contratti in vigore e/o lettere integrative;
-
la possibilità di avviare altre formule contrattuali (commissione);
-
la condivisione del gestore delle promozioni commerciali e la loro
partecipazione ai costi solo sui volumi aggiuntivi;
-
la definizione dei contratti per la gestione delle attività non oil;
-
affitto d’azienda, franchising e locazione commerciale nel caso d’investimenti
fatti dal gestore;
-
i nuovi contratti non oil saranno delle durata del contratto di comodato (sei
anni);
-
le attività non oil, correlate all’auto, vengono affidate al gestore, le altre
prioritariamente assegnate al gestore (modalità corretta con la Legge 496/99
che attribuisce al titolare della licenza UTF la possibilità di esercitarle anche
in deroga ai contingenti comunali, per il food).
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Occorre richiamare le clausole risolutive espresse previste dal punto 7 di tale
accordo, che sono:
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inadempimento dei pagamenti delle forniture;
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violazione degli acquisti in esclusiva;
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alterazioni e manipolazioni con intenti fraudolenti dei prodotti petroliferi in
esclusiva;
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manomissione dei sigilli e degli strumenti di misurazione;
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gravi e ripetute violazioni verso disposizioni di legge che determinino un
danno al concessionario ( ora titolare d’autorizzazione nella rete ordinaria);
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rimozione o alterazione dei segni distintivi del marchio;
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cessione o modifica della titolarità della gestione;
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risoluzione, nel caso di cessazione del contratto di comodato, di ogni altri
contratti e patti;
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chiusura dell’impianto, fatto salvo il diritto del gestore di seguire la
concessione;
Ogni altra clausola di risoluzione contrattuale, passate, presenti e future, come
diffusamente le compagnie petrolifere ed i retisti privati prevedono sui contratti, sono nulle
di diritto, non solo per il principio riaffermato successivamente nel D. Lgs 32/98, ma anche
per gli effetti degli ultimi due capoversi del comma 7 dell’accordo del 29 luglio 1997.
Tali clausole improprie vanno sempre impugnate innanzi al giudice del lavoro, od
ordinario, in relazione alle caratteristiche dell’impresa di gestione del punto vendita, ove
siano utilizzate dal concessionario o titolare dell’autorizzazione per risolvere
anticipatamente il contratto o non prevederne il rinnovo alla prima scadenza del sessennio
4.2 L’accordo interprofessionale del 23 luglio 1998
Quest’accordo riprende quanto contenuto in quello dell’anno precedente e le norme del
decreto legislativo 32/98 e contiene alcune norme nuove che influiscono sui contratti e sui
rapporti commerciali fra gestore ed azienda:
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-
l’istituzione del concesso di “sofferenza” economica che comporta un
supplemento di contrattazione individuale, volta a compensare gli sbilanci
economici del punto vendita;
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separazione del conto economico fra l’oil ed il non oil;
-
riaffermazione della partecipazione dei gestori ai costi delle promozioni, solo
sui volumi incrementali;
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definizione di una tabella allegata all’accordo per i canoni degli affitti delle
attività non oil, ad esclusione dei lavaggi;
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nomina del Presidente della Camera delle Professione (mai attivata, per la
difficoltà di concordarne la regolamentazione di attività);
-
riaffermazione dell’inserimento nei contratti delle “clausole risolutive
espresse” al fine di togliere quelle vessatorie.
5. Nota finale
Dopo la paralisi della contrattazione economica collettiva, dovuta all’intervento
dell’Antitrust nei rapporti commerciali fra aziende e gestori, si è avviata una contrattazione
verticale e riservata con ciascuna compagnia petrolifera, sia per la rete ordinaria, sia per
quella autostradale.
A far data dalla stipula del primo accordo con la Esso, nel luglio del 2002, fermi restando i
principi fondamentali qui esposti sui contratti, è ora avviata anche una specifica
negoziazione con ogni singola azienda, per definire eventualmente anche i nuovi rapporti
contrattuali, sulla base di modelli e schemi proposti dalle aziende.
Le forme contrattuali, infatti debbono sempre più corrispondere all’esigenza della tutela
della categoria e all’evoluzione del mercato, ma sempre improntate alla tutela dei diritti
sanciti dalla Legge e dal Codice.
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