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Bilancio d’esercizio Cartolarizzazioni: irrilevanza fiscale degli interessi sulle junior notes Lo scorso aprile 2016, la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, ha espresso il proprio parere in merito all’irrilevanza fiscale dell’elisione tra interessi relativi ai titoli junior, facendo chiarezza sugli effetti fiscali delle operazioni di cartolarizzazione rilevate nei bilanci degli originator. In questo articolo verranno sintetizzati i principali effetti contabili e fiscali legati alle operazioni di cartolarizzazione nel bilancio dell’originator anche alla luce del predetto parere della Direzione Lombardia dell’Agenzia delle entrate. Premessa Com’è noto, l’attività di cartolarizzazione (o securitization) consente di trasformare determinate categorie di attività relativamente illiquide in titoli collocabili sul mercato e garantiti dagli investimenti sottostanti. In particolare nell’ambito di tali operazioni una società (originator) cede un portafoglio di attività (pool di crediti) ad un’altra società allo scopo costituita (Special Purpose Entity - SPE o Special Purpose Vehicle - SPV) che si finanzia emettendo titoli (Asset Backed Securities - ABS) con differenti livelli di rischio, rendimento e priorità di pagamento delle cedole. In base alle caratteristiche ed al livello di rischio del portafoglio sottostante, i titoli ABS si distinguono in senior notes, mezzanine notes e junior notes. La categoria delle senior notes è relativa alle esposizioni cartolarizzate che saranno rimborsate per prime, mentre la categoria delle junior notes è relativa alle esposizioni cartolarizzate che saranno rimborsate per ultime e che, pertanto, copriranno le prime perdite prodotte dall’operazione di cartolarizzazione. Le mezzanine notes hanno livelli di rischio e priorità di pagamento intermedi rispetto alle senior e alle junior notes. I titoli ABS hanno quindi un livello di subordinazione crescente in modo che le Bilancio e reddito d’impresa n. 10/2016 perdite sui crediti ceduti interessino principalmente le junior notes. Le operazioni di cartolarizzazione In Italia le operazioni di cartolarizzazione (o securitizations) sono regolate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e successive modificazioni. Le banche e gli intermediari finanziari, tramite le securitizations, oltre a reperire fonti di finanziamento, hanno la possibilità di cedere le posizioni di credito classificate a sofferenza migliorando la qualità del proprio portafoglio impieghi ed il rapporto tra impieghi e sofferenze nel bilancio. In conseguenza delle modalità di rifinanziamento adottate dalla Banca Centrale Europea (BCE) si sono diffuse nei principali Paesi europei le autocartolarizzazioni. Esse si differenziano dalle cartolarizzazioni tradizionali perché i titoli vengono sottoscritti interamente dall’originator che li mantiene in portafoglio per essere costituiti in pegno ed all’occorrenza utilizzati come collaterale di operazioni di rifinanziamento, in quanto la stessa BCE ha Nota: (*) Senior manager - BDO Italia S.p.A. 1 Bilancio&imposte di Francesco Ballarin (*) Bilancio d’esercizio Bilancio&imposte attribuito a tali titoli la eligibility. Nelle autocartolarizzazioni vi è dunque una sostituzione di attivi di bilancio (asset) con altri attivi di bilancio (bond derivanti dalla cartolarizzazione dei medesimi asset). Alle operazioni di cartolarizzazione sono connessi una serie di effetti sul bilancio dell’originator sia a livello patrimoniale che a livello reddituale; pertanto prima di porre in essere tali operazioni, dovranno essere necessariamente valutati e considerati tutti i costi/rischi connessi ed i relativi benefici ottenibili. In particolare le operazioni di securitizations, oltre a modificare la struttura finanziaria della banca cedente, consentono di modificare drasticamente la struttura dell’attivo e dei rischi, permettendo ad esempio di: • rimuovere dall’attivo i crediti e le riserve per fronteggiare i relativi rischi; abbandonare rapidamente settori ritenuti • non strategici; • migliorare la liquidità aziendale; • raccogliere risorse correlate alle caratteristiche dell’attivo riducendo il rischio di interesse; • rafforzare la posizione sul mercato dei capitali; • migliorare i quozienti patrimoniali (mezzi propri/impieghi) e gli indici di redditività; migliorare la gestione dei rischi. • Dall’altro lato, i principali costi e rischi connessi alle operazioni di cartolarizzazione sono: il costo dell’operazione, il rischio reputazionale, l’incompleta eliminazione dei rischi associati al portafoglio di crediti sottostante, il rischio operativo associato ai soggetti partecipanti, il rischio legale, nonché i rischi informativi legati alla trasparenza. Le predette valutazioni non potranno prescindere dagli aspetti contabili e fiscali che si rifletteranno nel bilancio successivo all’operazione. Gli stakeholder saranno interessati dunque a capire in quale modo e misura l’operazione di cartolarizzazione abbia inciso sulle variabili e sui ratio patrimoniali. Contabilizzazione delle operazioni di securitization essi. Spesso tale trasferimento non è sempre totale in quanto il pool degli asset ceduti comprende degli attivi caratterizzati da un rischio di default non basso che rimane in capo all’originator. I titoli ABS che incorporano tale maggior livello di rischio (i c.d. titoli junior) devono essere sottoscritti da parte dell’originator. Nel caso in cui l’originator mantenga buona parte dei rischi e benefici associati ai crediti ceduti, l’operazione di securitization si configura nella sostanza come un debito finanziario. In quest’ultima ipotesi lo IAS 39 vieta la cancellazione (c.d. derecognition) dei crediti cartolarizzati dallo Stato Patrimoniale dell’originator che dovrà continuare ad esporli in bilancio come se non fossero mai stati ceduti (continuing involvement). Il paragrafo 29 dello IAS 39 stabilisce infatti che quando il trasferimento non comporta l’eliminazione, perché l’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, l’entità deve continuare a riconoscere l’attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di cartolarizzazione lo IAS 39 e gli IFRS in generale non entrano nel merito della loro contabilizzazione che è trattata all’art. 2214 c.c. (1). Il legislatore Italiano prevede che il cedente adotti un sistema di scritture contabili tale da permettere una base adeguata per la conoscenza ed il controllo di gestione da parte dell’imprenditore, dei terzi e dei regulators. Le operazioni di cartolarizzazione sono di norma rilevate nel corso dell’esercizio secondo il criterio giuridico-formale che prevede che i crediti cartolarizzati siano stornati dalla contabilità del cedente. Mentre in sede di redazione del bilancio tali crediti devono essere ripristinati per aderire ad una rappresentazione sostanziale dell’operazione così come previsto dallo IAS 39. Dal punto di vista della cessione degli attivi la cartolarizzazione si caratterizza anche per il trasferimento dei rischi associati ad Nota: (1) L’art. 2214 c.c., al comma 1 prevede che l’imprenditore commerciale debba tenere il libro giornale, il libro degli inventari e, al comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che devono altresì essere tenute le scritture che siano richieste dalla natura, e dalle dimensioni dell’impresa. 2 Bilancio e reddito d’impresa n. 10/2016 Per quanto attiene alla contabilizzazione di tale fattispecie di cartolarizzazioni nel bilancio dell’originator si dovranno rilevare: i. nel corso dell’esercizio la rimozione dei crediti ceduti allo SPV e la rilevazione nell’attivo dei titoli junior sottoscritti; ii. il rimontaggio contabile della cessione, in sede di chiusura del bilancio dell’originator, al fine di ripristinare i crediti commerciali contro un debito finanziario. In particolare si dovranno rimuovere i crediti ceduti comprensivi degli interessi verso la clientela non maturati e contabilizzare i titoli junior sottoscritti e l’importo netto erogato dallo SPV (flusso di cassa) pari al valore dei crediti ceduti (comprensivi degli interessi non maturati) al netto dello sconto, del deposito di liquidità concesso al veicolo e dell’importo dei titoli junior. Il rimontaggio contabile dell’operazione consiste nel porre in essere le rilevazioni contabili che consentono di rappresentare l’impatto patrimoniale e reddituale dell’operazione di securitization come se la relativa cessione non fosse mai avvenuta; tale rimontaggio si sostanzia: • nel ripristino dei crediti verso la clientela e del debito finanziario netto derivante dall’operazione (per l’ammontare dei titoli ABS non sottoscritti dall’originator); • nel ripristino degli interessi verso clientela e nella rilevazione degli interessi passivi sul finanziamento netto derivante dall’operazione (per l’ammontare dei titoli ABS non sottoscritti dall’originator). I costi sostenuti dal veicolo sono riconducibili all’originator in quanto vanno a diminuire il rendimento del portafoglio ceduto in contropartita alla liquidità ottenuta dal cedente. L’importo dei titoli junior, comprensivo dell’eventuale rateo interessi maturati, e il credito derivante dal deposito di liquidità sono portati in diminuzione del debito finanziario al fine di rappresentare l’effettiva esposizione debitoria dell’operazione. Infine vengono elise le poste patrimoniali ed economiche relative ai titoli junior emessi dallo SPV sottoscritti dall’originator: • i titoli junior iscritti nell’attivo vengono eliminati riducendo l’importo del debito; • gli interessi attivi sui titoli junior, rilevati contabilmente dall’originator nel corso dell’esercizio, vengono eliminati in contropartita agli interessi passivi sugli stessi titoli rilevati nelle scritture contabili del veicolo. La Tavola 1 sintetizza le rilevazioni contabili in capo all’originator in sede di chiusura dell’esercizio. Tavola 1 – Cartolarizzazione: rilevazioni contabili di fine anno in capo all’originator Bilancio e reddito d’impresa n. 10/2016 3 Bilancio&imposte Bilancio d’esercizio Bilancio d’esercizio Bilancio&imposte Nello Stato Patrimoniale dell’originator post-operazione comparirà la voce “Debiti verso enti finanziari” che corrisponderà all’importo dei titoli sottoscritti da terzi nell’operazione di cartolarizzazione, comprensivo dei relativi ratei passivi, e degli altri debiti relativi ai servizi acquistati dal veicolo nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (ad es. servizi amministrativi e revisione contabile). Nel conto economico post-operazione comparirà la voce “Interessi passivi vs. enti finanziari” che accoglierà gli interessi passivi sui titoli sottoscritti da terzi e i costi per i servizi acquistati dal veicolo. Lo Stato Patrimoniale esporrà quindi l’importo dei crediti ceduti al netto del risconto per interessi non maturati e al netto della stima di svalutazioni per inesigibilità degli stessi. Mentre nel conto economico si avrà la rappresentazione del costo economico netto dell’operazione dato dal differenziale tra gli interessi passivi sul complesso dei titoli ABS e gli interessi attivi sui titoli sottoscritti. Sulla base dell’impostazione contabile descritta precedentemente gli interessi passivi relativi ai titoli junior sottoscritti dall’originator vengono quindi elisi dagli interessi attivi maturati sugli stessi titoli. L’elisione può avvenire in maniera diretta nel conto interessi passivi su titoli oppure attraverso l’imputazione degli interessi attivi maturati sui titoli junior a riduzione della voce di conto economico “interessi passivi e oneri assimilati”. Disclosure delle operazioni di cartolarizzazione Per quanto riguarda l’informativa da fornirsi nelle note esplicative, la circolare n. 262 del 22 dicembre 2015 di Banca d’Italia, richiede di inserire informazioni di natura qualitativa e quantitativa in merito alle operazioni di cartolarizzazione. Tra le informazioni di natura qualitativa devono essere fornite informazioni relativamente a: • gli obiettivi, le strategie ed il ruolo svolto nell’operazione di cartolarizzazione; i • sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi all’operatività in cartolarizzazioni; 4 • le politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni; • i risultati economici connessi con le posizioni in essere verso le cartolarizzazioni; • le agenzie di rating utilizzate. Le banche originator dovranno inoltre indicare le modalità organizzative di ciascuna operazione come ad esempio: il prezzo di cessione delle attività cartolarizzate, l’ammontare delle attività cartolarizzate al lordo ed al netto delle preesistenti rettifiche di valore ed i connessi ricavi o perdite da cessione realizzati, la tipologia e qualità delle attività cartolarizzate, l’esistenza di garanzie e linee di credito rilasciate dalla banca o da terzi, nonché la distribuzione delle attività cartolarizzate per aree territoriali e per principali settori di attività economica dei debitori ceduti. Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa la predetta circolare richiede di indicare: • le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti; • le esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” e di “terzi” ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni; • le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia; • l’ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio; • le interessenze in società veicolo; • le attività di servicer (incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo). Irrilevanza fiscale degli interessi sulle junior notes Dal punto di vista fiscale il principio di derivazione rafforzata contenuta nell’art. 83 del T. U.I.R., comporta il riconoscimento dei criteri di rappresentazione contabile previsti dai principi IAS/IFRS nella determinazione del reddito di impresa. Di conseguenza tutti i componenti positivi e negativi derivanti dai Bilancio e reddito d’impresa n. 10/2016 Bilancio d’esercizio crediti ceduti rilevano fiscalmente in capo all’originator (2). Poiché l’operazione di cartolarizzazione si qualifica in base allo IAS 39 in un finanziamento, gli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio e gli interessi passivi sul debito figurativo rappresentativo dei titoli ABS sottoscritti da terzi, concorreranno alla formazione del reddito imponibile. In particolare, per quanto riguarda gli interessi sui titoli junior, questi non figureranno nel bilancio d’esercizio, in quanto l’originator li ha elisi in contropartita agli interessi passivi maturati in capo al veicolo per effetto del recepimento delle scritture di quest’ultimo per riflettere la sostanza dell’operazione di cartolarizzazione (3). Infatti senza l’eliminazione degli interessi sui titoli junior si evidenzierebbero in bilancio interessi attivi e passivi che nella sostanza economica non sono mai stati conseguiti o sostenuti poiché fanno riferimento alla medesima partita economica considerata una volta in capo al veicolo e un’atra in capo all’originator. Sulla base di quanto sopra esposto, la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate, ha ritenuto condivisibile la soluzione proposta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in merito alla irrilevanza fiscale dell’elisione tra gli interessi relativi ai titoli junior. Pertanto gli interessi passivi relativi ai titoli junior (direttamente o indirettamente elisi dagli interessi attivi sui medesimi titoli) non costituiscono una compensazione tra componenti positivi totalmente imponibili e oneri parzialmente deducibili ai sensi dell’art. 96, comma 5-bis del T.U.I.R. (4). Bilancio e reddito d’impresa n. 10/2016 5 Le operazioni di cartolarizzazione rappresentano oggi più che mai un canale fondamentale di finanziamento e di lifting degli attivi bancari con il quale le banche possono anche liberarsi del peso dei loro crediti deteriorati. Il parere fornito dalla Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate in merito alla irrilevanza degli interessi passivi sulle junior notes, in linea con il principio di derivazione rafforzata dell’art. 83 del T.U.I.R., chiarisce da un punto di vista fiscale e quindi facilita ulteriormente l’accesso a questi strumenti da parte di banche ed intermediari finanziari. Note: (2) Con la circolare n. 33/E del 10 luglio 2009, l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che il mantenimento del credito nel bilancio IAS dell’originator genera componenti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti, quali le svalutazioni di crediti o le plus/minusvalenze in caso di realizzo. (3) Nel quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e nella risposta fornita dalla Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate, si parla di “consolidamento” delle scritture del veicolo. (4) In base all’art. 96, comma 5-bis del T.U.I.R. “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 (banche ed altri soggetti finanziari indicati all’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87), sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96% del loro ammontare”. Bilancio&imposte Conclusioni