Confederazione Nazionale dell`Artigianato e della Piccola e
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa DIREZIONE POLITICHE FISCALI POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE Via S. Giovanni in Laterano, 152 00184 Roma P.zza Mariano Armellini , 9/A 00161 Roma Roma, 26 luglio 2016 Prot. AT/853/2016 Prot. CC/36/2016 Egr. Dott. Aldo POLITO Direttore Centrale Accertamento Agenzia delle entrate Via C. Colombo, 426 C/D 00145 ROMA p.c. Dott. Massimo VARRIALE Ufficio Studi di settore [email protected] p.c. Spett.le SOSE - Dott.ssa Marina Eusebio ([email protected]) - Dott. Fabio Zaccaria ([email protected]) Trasmissione a mezzo fax 06 50059258 OGGETTO: Studio di settore WG68U - Autotrasporto – Indice di coerenza “costo per litro del carburante” Nel corso dell’applicazione dello studio di settore relativo all’autotrasporto, è stata riscontrata una grave incongruenza in uno degli indici di coerenza relativi allo studio in oggetto (WG68U). Incongruenza che comporta, in numerosi casi, il mancato accesso al regime premiale disciplinato dall’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011. E’ opportuno premettere che lo studio di settore WG68U, è stato revisionato nel 2014 utilizzando la base dati del periodo d’imposta 2012, compresi quelli utili per la costruzione dei valori soglia relativi agli indicatori di coerenza. Il costo medio per litro del carburante, al netto dell’IVA, relativo al periodo d’imposta 2015 è nettamente inferiore a quello medio del 2012 su cui era stato costruito l’indice di coerenza relativo al “costo per litro del carburante consumato nel periodo d’imposta”. Il calo medio (pari a circa il 18%) intercorso fra il 2012 ed il 2015, comporta che il valore minimo utilizzato nell’indicatore (1,26 uguale per tutti i soggetti) è superiore al prezzo medio praticato nel 2015. Infatti, il costo medio del gasolio per autotrazione (tipologia di carburante utilizzata dalle imprese di autotrasporto), è passato, così come emerge dal portale del MISE, da un costo medio per litro di € 1,41 nel 2012, ad un costo medio per litro nel 2015 di € 1,15, ben inferiore al limite stabilito per la coerenza dell’indicatore (1,26). Ciò determina per le imprese un illogico esito di “non coerenza” con l’ulteriore conseguenza che i contribuenti, pur congrui e coerenti agli altri indicatori, non potranno beneficiare, come già detto, del sistema premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Alla luce di quanto indicato, si chiede di attivare da subito le procedure necessarie affinché le imprese di autotrasporto che presentano tutti i parametri per accedere al regime premiale ad eccezione, per le ragioni sopra addotte, dell’indicatore relativo al “costo per litro del carburante consumato nel periodo d’imposta”, siano ammesse al citato regime premiale. Nel ringraziarLa per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. CONFARTIGIANATO CNA IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DIREZIONE POLITICHE FISCALI ANDREA TREVISANI POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE CLAUDIO CARPENTIERI