In vigore dal 2 giugno 2012
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In vigore dal 2 giugno 2012
PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NEL LAGO DI OSIGLIA approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 29 aprile 2010 modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 17/05/2012 ARTICOLO 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la navigazione nel bacino artificiale denominato “Lago di Osiglia”, sito nel comune di Osiglia (SV), in applicazione dell'articolo 105 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali) del Capo VII (Trasporti) del Titolo III (Territorio ambiente e infrastrutture) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e dell'articolo 9 (Competenze delle Province) comma 1 lettera b) della legge regionale 28/4/1999, n. 13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”. ARTICOLO 2 Natanti 1. La navigazione è consentita mediante l'utilizzo di natanti da diporto a remi e/o a vela e/o a propulsione umana, individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 18/7/2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172” e conformi alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/7/2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”. 2. La navigazione è consentita per il diporto e l'attività sportiva (promozione, didattica, formazione, allenamenti e competizioni). 3. La navigazione è altresì consentita per la “pesca con ciambella”, ex Allegato Tabella A (Art. 7), lettera B. Attrezzi vietati, punto 1., lettera n), della legge regionale 16/11/2004, n. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”; per la pesca con altre tipologie di natante potranno essere previste, dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla stessa legge regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della medesima legge regionale. 4. La navigazione è inoltre consentita, per non più di giorni 15 (quindici) all'anno Pagina 1 di 3 complessivamente, per lo svolgimento delle competizioni sportive espressamente autorizzate dal Comune di Osiglia, organizzate dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, dalla Federazione Italiana Canottaggio, dalla Federazione Italiana Vela, dalla Federazione Italiana Surfing e/o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate nonché dalla Federazione Italiana Motonautica (limitatamente al Settore Promozionale ed al Settore Giovanile nonché per le attività didattiche e formative di quest'ultima), comportanti l'utilizzo di natanti a motore appartenenti alle classi Circuito, Moto d'Acqua, Formula Future, Formula Junior, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Tecnici e Sportivi, calendarizzate nel rispetto delle deliberazioni della Giunta Provinciale della Provincia di Savona n. 191 dello 07/10/2008 e n. 250 del 14/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La navigazione è inoltre consentita mediante l'utilizzo di natanti e di mezzi anfibi a motore in dotazione agli Enti, Organi ed Associazioni istituzionalmente e/o normativamente preposti allo svolgimento di compiti e/o attività di vigilanza, soccorso e/o protezione civile e monitoraggio ambientale, comprese le attività addestrative di propria competenza, nonché al titolare dello sbarramento per le attività connesse all'esercizio idroelettrico e a chiunque debba prestare l'assistenza occorrente a persona ferita o altrimenti in pericolo ai sensi dell'articolo 593 comma 2 del codice penale. ARTICOLO 3 Area consentita e condizioni 1. La navigazione è consentita esclusivamente, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, dall'alba al tramonto e con condizioni meteorologiche favorevoli. 2. Nei mesi estivi la navigazione è consentita dall'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente con natanti a remi e/o a propulsione umana. 3. Il titolare della concessione demaniale del Ponte di “Manfrin”, che collega le due sponde del bacino artificiale, predispone, a propria cura, previa autorizzazione del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, apposita segnaletica finalizzata a indicare possibili pericoli di collisione con la struttura del ponte. 4. La navigazione è vietata, per motivi di sicurezza, salvo che per le attività di cui all'articolo 2, comma 5, del presente Regolamento, a meno di metri 300 (trecento) dalle paratoie della Diga; Tirreno Power S.P.A. predispone a propria cura, previa autorizzazione del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, apposita segnaletica. 5. La navigazione potrà essere vietata dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, previa segnalazione della Tirreno Power S.P.A., in caso di eventuali fenomeni rilevati di erosione delle sponde del Lago. 6. La navigazione dei natanti a motore di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento non è consentita nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, previo parere del Comune di Osiglia da allegare alla richiesta di autorizzazione, limitatamente ai natanti a motore di potenza non superiore a 11 (undici) chilowatt. 7. Ulteriori limitazioni potranno essere disposte per particolari e contingenti necessità di tutela della fauna nonché per l'applicazione di specifiche misure di conservazione del sito di importanza comunitaria IT 1323115 “Lago di Osiglia”. Pagina 2 di 3 ARTICOLO 4 Accessi e segnalazioni 1. L'accesso e l'approdo al bacino artificiale per le finalità del presente Regolamento sono consentiti esclusivamente attraverso gli appositi pontili di attracco installati dai soggetti interessati, previa autorizzazione del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, presso l'impianto sportivo polivalente canoa canottaggio “Imbarcadero di Osiglia”, presso la località “Giacchini” in corrispondenza del Bar Mazut e in prossimità dello sbocco del rio Gennaro. 2. E' consentito l'approdo dei natanti in altri punti del bacino artificiale esclusivamente per motivi di assistenza e di soccorso a persone e/o animali. ARTICOLO 5 Titoli, abilitazioni, assicurazioni e fideiussioni previste per la navigazione dei natanti 1. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento debbono essere titolari dei titoli o delle abilitazioni eventualmente previsti per la conduzione dei natanti stessi. 2. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e/o cose e per gli infortuni con massimale pari, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 e ad Euro 200.000,00, estesa agli occupanti i natanti ad altro titolo. 3. L'obbligo della polizza assicurativa di cui al comma 2 del presente articolo si ritiene assolto anche mediante contratti stipulati direttamente dai soggetti organizzatori di competizioni sportive nonché di attività didattiche e formative, a copertura dei partecipanti, a qualsiasi titolo, alle stesse o dai titolari di attività di noleggio di natanti a copertura dei fruitori del servizio. 4. I soggetti organizzatori di competizioni sportive nonché di attività didattiche e formative comportanti l'utilizzo di natanti a motore sono obbligati a stipulare polizza fideiussoria o fideiussione, di importo pari ad Euro 100.000,00, a favore della Provincia di Savona, per la copertura dei danni provocati a persone e/o cose non previsti o non coperti dalla polizza assicurativa di cui al comma 3 del presente articolo. ARTICOLO 6 Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Provinciale di Savona ed ai soggetti previsti dall'articolo 13 della legge 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 7 Sanzioni 1. Le violazioni di quanto previsto dal presente Regolamento sono punite mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Pagina 3 di 3