In vigore dal 2 giugno 2012

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In vigore dal 2 giugno 2012
PROVINCIA DI SAVONA
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NEL LAGO DI OSIGLIA
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 29 aprile 2010
modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 17/05/2012
ARTICOLO 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la navigazione nel bacino artificiale denominato “Lago di
Osiglia”, sito nel comune di Osiglia (SV), in applicazione dell'articolo 105 (Funzioni conferite
alle Regioni e agli Enti Locali) del Capo VII (Trasporti) del Titolo III (Territorio ambiente e
infrastrutture) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
L. 15 marzo 1997, n. 59” e dell'articolo 9 (Competenze delle Province) comma 1 lettera b) della
legge regionale 28/4/1999, n. 13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa,
ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero,
demanio marittimo e porti”.
ARTICOLO 2
Natanti
1. La navigazione è consentita mediante l'utilizzo di natanti da diporto a remi e/o a vela e/o a
propulsione umana, individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto legislativo
18/7/2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172” e conformi alle disposizioni del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/7/2008, n. 146 “Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
diporto”.
2. La navigazione è consentita per il diporto e l'attività sportiva (promozione, didattica,
formazione, allenamenti e competizioni).
3. La navigazione è altresì consentita per la “pesca con ciambella”, ex Allegato Tabella A (Art. 7),
lettera B. Attrezzi vietati, punto 1., lettera n), della legge regionale 16/11/2004, n. 21 “Norme
per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle
acque interne”; per la pesca con altre tipologie di natante potranno essere previste, dal Settore
Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, deroghe ai limiti e ai divieti
previsti dalla Tabella A allegata alla stessa legge regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
della medesima legge regionale.
4. La navigazione è inoltre consentita, per non più di giorni 15 (quindici) all'anno
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complessivamente, per lo svolgimento delle competizioni sportive espressamente autorizzate
dal Comune di Osiglia, organizzate dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, dalla Federazione
Italiana Canottaggio, dalla Federazione Italiana Vela, dalla Federazione Italiana Surfing e/o
Associazioni sportive dilettantistiche affiliate nonché dalla Federazione Italiana Motonautica
(limitatamente al Settore Promozionale ed al Settore Giovanile nonché per le attività didattiche
e formative di quest'ultima), comportanti l'utilizzo di natanti a motore appartenenti alle classi
Circuito, Moto d'Acqua, Formula Future, Formula Junior, in conformità a quanto previsto dai
rispettivi Regolamenti Tecnici e Sportivi, calendarizzate nel rispetto delle deliberazioni della
Giunta Provinciale della Provincia di Savona n. 191 dello 07/10/2008 e n. 250 del 14/11/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. La navigazione è inoltre consentita mediante l'utilizzo di natanti e di mezzi anfibi a motore in
dotazione agli Enti, Organi ed Associazioni istituzionalmente e/o normativamente preposti allo
svolgimento di compiti e/o attività di vigilanza, soccorso e/o protezione civile e monitoraggio
ambientale, comprese le attività addestrative di propria competenza, nonché al titolare dello
sbarramento per le attività connesse all'esercizio idroelettrico e a chiunque debba prestare
l'assistenza occorrente a persona ferita o altrimenti in pericolo ai sensi dell'articolo 593 comma
2 del codice penale.
ARTICOLO 3
Area consentita e condizioni
1. La navigazione è consentita esclusivamente, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, dall'alba al tramonto e
con condizioni meteorologiche favorevoli.
2. Nei mesi estivi la navigazione è consentita dall'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente
con natanti a remi e/o a propulsione umana.
3. Il titolare della concessione demaniale del Ponte di “Manfrin”, che collega le due sponde del
bacino artificiale, predispone, a propria cura, previa autorizzazione del Settore Tutela del
Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, apposita segnaletica finalizzata a indicare
possibili pericoli di collisione con la struttura del ponte.
4. La navigazione è vietata, per motivi di sicurezza, salvo che per le attività di cui all'articolo 2,
comma 5, del presente Regolamento, a meno di metri 300 (trecento) dalle paratoie della Diga;
Tirreno Power S.P.A. predispone a propria cura, previa autorizzazione del Settore Tutela del
Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, apposita segnaletica.
5. La navigazione potrà essere vietata dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della
Provincia di Savona, previa segnalazione della Tirreno Power S.P.A., in caso di eventuali
fenomeni rilevati di erosione delle sponde del Lago.
6. La navigazione dei natanti a motore di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento
non è consentita nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, salvo autorizzazioni in deroga
rilasciate dal Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, previo
parere del Comune di Osiglia da allegare alla richiesta di autorizzazione, limitatamente ai
natanti a motore di potenza non superiore a 11 (undici) chilowatt.
7. Ulteriori limitazioni potranno essere disposte per particolari e contingenti necessità di tutela
della fauna nonché per l'applicazione di specifiche misure di conservazione del sito di
importanza comunitaria IT 1323115 “Lago di Osiglia”.
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ARTICOLO 4
Accessi e segnalazioni
1. L'accesso e l'approdo al bacino artificiale per le finalità del presente Regolamento sono
consentiti esclusivamente attraverso gli appositi pontili di attracco installati dai soggetti
interessati, previa autorizzazione del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della
Provincia di Savona, presso l'impianto sportivo polivalente canoa canottaggio “Imbarcadero di
Osiglia”, presso la località “Giacchini” in corrispondenza del Bar Mazut e in prossimità dello
sbocco del rio Gennaro.
2. E' consentito l'approdo dei natanti in altri punti del bacino artificiale esclusivamente per motivi
di assistenza e di soccorso a persone e/o animali.
ARTICOLO 5
Titoli, abilitazioni, assicurazioni e fideiussioni previste per la navigazione dei natanti
1. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento debbono essere titolari
dei titoli o delle abilitazioni eventualmente previsti per la conduzione dei natanti stessi.
2. I conducenti dei natanti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere titolari di
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e/o cose
e per gli infortuni con massimale pari, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 e ad Euro
200.000,00, estesa agli occupanti i natanti ad altro titolo.
3. L'obbligo della polizza assicurativa di cui al comma 2 del presente articolo si ritiene assolto
anche mediante contratti stipulati direttamente dai soggetti organizzatori di competizioni
sportive nonché di attività didattiche e formative, a copertura dei partecipanti, a qualsiasi titolo,
alle stesse o dai titolari di attività di noleggio di natanti a copertura dei fruitori del servizio.
4. I soggetti organizzatori di competizioni sportive nonché di attività didattiche e formative
comportanti l'utilizzo di natanti a motore sono obbligati a stipulare polizza fideiussoria o
fideiussione, di importo pari ad Euro 100.000,00, a favore della Provincia di Savona, per la
copertura dei danni provocati a persone e/o cose non previsti o non coperti dalla polizza
assicurativa di cui al comma 3 del presente articolo.
ARTICOLO 6
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia
Provinciale di Savona ed ai soggetti previsti dall'articolo 13 della legge 24/11/1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 7
Sanzioni
1. Le violazioni di quanto previsto dal presente Regolamento sono punite mediante l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
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