Tutor e multa per eccesso di velocità

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Tutor e multa per eccesso di velocità
Tutor e multa per eccesso di
velocità
Il TUTOR è un dispositivo, posizionato su alcuni tratti della
rete autostradale, che permette di accertare le violazioni di
eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di
velocità percorsa tra due postazioni.
In giudice di Pace di Viterbo, con sentenza emessa lo scorso
ottobre ha ritenuto di poter accogliere il ricorso
tempestivamente depositato da un automobilista al quale era
stata contestata la violazione dell’art. 142 comma 8 del
Codice della Strada, ossia il mancato rispetto dei limiti di
velocità, rilevato per mezzo dell’apparecchio denominato
TUTOR.
In via preliminare il Giudice ha stabilito che il ricorso,
verso un verbale di accertamento di violazione rilevata
tramite apparecchiatura TUTOR, va presentato al Giudice di
residenza del trasgressore in quanto applicabile il principio
secondo il quale competente è il Giudice di residenza del
consumatore.
Nel merito il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso
in quanto “non era possibile conoscere l’effettiva violazione
commessa”.
Nel caso di specie la verbalizzazione dell’infrazione era
stata eretta a seguito della lettura dei dati provenienti da
un apparecchiatura TUTOR dai quali risultava che il veicolo
procedeva ad una velocità superiore al limite, nonostante
l’applicabilità della riduzione del 5%.
Secondo il Giudice di Pace di Viterbo, ai sensi dell’art. 345
del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada la riduzione del 5% deve essere applicata nei casi in
cui la rilevazione sia effettuata con mezzi “autovelox”.
Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso
di velocità non può essere applicata una riduzione del 5% ma
una diversa, progressiva del 5%, 10% e 15%, come precisato dal
comma 3 dell’art. 345 delle disposizioni di attuazione del
codice della strada, il quale prevede che “Il controllo
dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche
effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice,
attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui
biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione
del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza
tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle
tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti
proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è
associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari
al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta
risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a
70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a
130 km/ora”.
Secondo il Giudice, non può
AUTOVELOX il sistema TUTOR
ritenersi apparecchiatura
in quanto, a differenza
dell’autovelox che permette di rilevare la velocità di un
veicolo immediatamente, consente di accertare le violazioni di
eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di
velocità percorsa tra due postazioni.
Per cui, secondo il Giudice “in difetto di precisazione
normativa” vi è incertezza sulla riduzione da applicare ed
infatti: “ poichè la legge prevede in ogni caso la necessità
di effettuare una riduzione questa va comunque applicata ma,
non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse
le postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva
l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art.
142 violato.”
Per ciò “ in caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5%, nei casi di accertata violazione mediante
calcolo della velocità media, non vi è certezza dell’esatto
accertato superamento della velocità massima consentita.
In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in
quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto
per legge”.
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