Lavoro intermittente: le nuove limitazioni
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Lavoro intermittente: le nuove limitazioni
La contabilità regolare non salva dall’accertamento Renzo La Costa A condotta antieconomica nella gestione aziendale, fa ragionevolmente dubitare della veridicità delle operazioni contabili e dichiarate, anche in presenza di una regolare tenuta della contabilità . Ne consegue la legittimità dell’accertamento analitico ( Corte di Cassazione- Sentenza 13 dicembre 2013, n. 27912). L’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della CTR sostenendo che quest’ultima avrebbe errato nel ritenere illegittimo il ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'accertamento analiticoinduttivo, in presenza di una contabilità, seppure formalmente regolare, comunque tale da evidenziare, nella comparazione tra costi e ricavi, una condotta irragionevole ed antieconomica della società contribuente. Ha esordito la suprema Corte osservando che la presenza - presso il contribuente soggetto a verifica - di scritture contabili formalmente corrette non esclude, invero, la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73 (in materia di imposte dirette) e 54 d.P.R. 633/72 (in materia di IVA), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente medesimo . Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una contabilità che - sebbene formalmente regolare - evidenziava un esubero dei costi rispetto ai ricavi , tale da dare luogo ad una gestione imprenditoriale del tutto antieconomica, correttamente l’Ufficio ha proceduto - con l'ausilio anche dei dati desunti dalla c.t.u. contabile disposta nel giudizio penale - all'accertamento induttivo, mediante inventario analitico di tutte le merci, e non di alcuni articoli soltanto , e raffrontando i prezzi di acquisto con quelli di rivendita dei beni. A fronte della manifesta irragionevolezza dell' esposizione in contabilità di ricavi inesistenti e, quindi, tali da rendere assolutamente antieconomica la prosecuzione della gestione aziendale, l'Ufficio - ragionevolmente dubitando della veridicità delle operazioni dichiarate - ha, dipoi, proceduto, del pari correttamente, a determinare il maggior reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, la cui applicabilità prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'impresa risulti formalmente regolare.. Siffatto modus operandi, seguito dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto, non si presta, dunque, a censura alcuna. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate ha trovato accoglimento.