Lavoro intermittente: le nuove limitazioni

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Lavoro intermittente: le nuove limitazioni
La contabilità regolare non salva dall’accertamento
Renzo La Costa
A condotta antieconomica nella gestione aziendale, fa ragionevolmente dubitare della
veridicità delle operazioni contabili e dichiarate, anche in presenza di una regolare tenuta
della contabilità . Ne consegue la legittimità dell’accertamento analitico ( Corte di
Cassazione- Sentenza 13 dicembre 2013, n. 27912). L’Agenzia delle Entrate ricorreva
avverso la sentenza della CTR sostenendo che quest’ultima avrebbe errato nel ritenere
illegittimo il ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'accertamento analiticoinduttivo, in presenza di una contabilità, seppure formalmente regolare, comunque tale da
evidenziare, nella comparazione tra costi e ricavi, una condotta irragionevole ed
antieconomica della società contribuente. Ha esordito la suprema Corte osservando che la
presenza - presso il contribuente soggetto a verifica - di scritture contabili formalmente
corrette non esclude, invero, la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito
d'impresa, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73 (in materia di imposte
dirette) e 54 d.P.R. 633/72 (in materia di IVA), qualora la contabilità stessa possa
considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della
ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del
contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle
operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise
e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del
contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere
della prova a carico del contribuente medesimo . Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una
contabilità che - sebbene formalmente regolare - evidenziava un esubero dei costi rispetto
ai ricavi , tale da dare luogo ad una gestione imprenditoriale del tutto antieconomica,
correttamente l’Ufficio ha proceduto - con l'ausilio anche dei dati desunti dalla c.t.u.
contabile disposta nel giudizio penale - all'accertamento induttivo, mediante inventario
analitico di tutte le merci, e non di alcuni articoli soltanto , e raffrontando i prezzi di
acquisto con quelli di rivendita dei beni. A fronte della manifesta irragionevolezza dell'
esposizione in contabilità di ricavi inesistenti e, quindi, tali da rendere assolutamente
antieconomica la prosecuzione della gestione aziendale, l'Ufficio - ragionevolmente
dubitando della veridicità delle operazioni dichiarate - ha, dipoi, proceduto, del pari
correttamente, a determinare il maggior reddito del contribuente utilizzando le percentuali
di ricarico, la cui applicabilità prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità
dell'impresa risulti formalmente regolare.. Siffatto modus operandi, seguito
dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto, non si presta, dunque, a censura
alcuna. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate
ha trovato accoglimento.