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dal 11/07/2014 al 17/07/2014
Selezione delle notizie più rilevanti della settimana
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Contenuti :
Cessione dei crediti della P.a. Fissata la
percentuale dello sconto
1
La Circolare 21/E/2014 sulla disciplina fiscale dei
fondi di investimento alternativi
1
770, richiesta di proroga a macchia d'olio
2
Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali
3
Exit tax con modalità d'esercizio
3
Bonus Irpef. Libertà di compensazione
4
Scia, per l'edilizia modelli unici e semplici
4
Sanzioni sull'orario di lavoro: al via la
rideterminazione degli importi
5
Proroga per assunzione di extraUe formati
all'estero e conversione permessi soggiorno di
lungo periodo
5
Fondo di solidarietà: proroga sospensione per
personale del credito
6
Incentivi all'esodo anche per i lavoratori dello
spettacolo
6
Gestione commercianti: in arrivo gli avvisi bonari
per gli anni dal 2008 al 2010
6
Aziende in CIG: riduzione degli interessi di
dilazione o delle sanzioni civili
7
CIG e mobilità in deroga: firmato il decreto per 400
milioni di euro
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Contenuti :
Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti
residenti all'estero
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Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all'estero
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Cessione dei crediti della P.a. Fissata la percentuale dello sconto
I soggetti che possiedono crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture
ed appalti e per prestazioni professionali nei confronti della P.a. possono effettuare la
cessione pro−soluto del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una
banca o ad un intermediario finanziario. Con decreto del ministero dell'Economia e delle
Finanze del 27 giugno 2014 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 162 del 15 luglio – è stato fissato
lo sconto per l'operazione di cessione, nella misura massima dell'1,90%, in ragione di
anno, dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale
onere. Se l'ammontare della cessione risulta superiore a 50.000 euro, sull'importo che
eccede tale limite non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60 per cento in
ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.
16/07/2014 − eDotto.com – Edicola 8 luglio 2014 − Debiti Pa. Sì alla cessione dei crediti
alle banche grazie al decreto attuativo – Moscioni
16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 32 − Cessione crediti Decreto in GU
La Circolare 21/E/2014 sulla disciplina fiscale dei fondi di
investimento alternativi
Con il Dlgs 44/2014 è stata attuata in Italia la Direttiva 2011/61/Ue del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (cosiddetta “direttiva Aifim”) sui gestori di
fondi di investimento alternativi e sono state apportate una serie di modifiche civilistiche
e fiscali alla disciplina degli Organismi di investimento collettivo del risparmio. L'Agenzia
delle Entrate, con la circolare n. 21 del 10 luglio 2014, fornisce alcuni chiarimenti circa le
disposizioni fiscali emanate in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera p) della Legge
n. 96/2013, che sono contenute nel suddetto provvedimento. Nello specifico, la circolare
analizza il regime fiscale delle Sicaf immobiliari (società di investimento a capitale fisso);
le modalità di tassazione dei redditi da partecipazione ad Oicr italiani e ad Oicr esteri non
immobiliari; le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla
partecipazione ad Oicr e il nuovo regime fiscale per i redditi da partecipazione in fondi
immobiliari esteri. Regime fiscale delle Sicaf Alle Sicaf viene applicato il regime fiscale
previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare, nel caso in cui le stesse società
investano in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche. Trovano,
dunque, applicazione le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale
per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i
fondi immobiliari. Si applica, invece, il regime fiscale previsto per le Sicav nel caso si
tratti di società di investimento a capitale fisso diverse da quelle immobiliari. Tale regime
fiscale prevede le agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del
regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società. Infine, a prescindere
dall'oggetto dell'investimento, si applicano a tutte le Sicaf le stesse disposizioni previste
per le Sicav in materia di Irap, di cui agli articoli 3 e 6 del Dlgs n. 446/1997.
Partecipazione ad Oicr La circolare si sofferma poi sul trattamento impositivo dei redditi
di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicr, effettuando una distinzione tra i redditi
da partecipazione ad Oicr italiani non immobiliari e i redditi da partecipazione ad Oicr
esteri non immobiliari. Si sottolinea al riguardo che le modalità di determinazione della
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base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali organismi
hanno subito delle semplificazioni.
11/07/2014 − fiscooggi.it − Partecipazione a Oicr: le modifiche al trattamento dei redditi
di capitale
11/07/2014 − ItaliaOggi, p. 27 − Società d'investimento a capitale fisso, Irap come le
Sicav −
11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31− Oicr tassati al valore effettivo −
Tamburro
770, richiesta di proroga a macchia d'olio
Dai consulenti del lavoro, dagli intermediari finanziari e società di gestione del risparmio
e da molte associazioni di commercialisti – in ultimo si aggiunge Unagraco − arriva la
richiesta all'agenzia delle Entrate di uno slittamento al 30 settembre della scadenza del
31 luglio 2014 del modello 770/2014, sia semplificato che ordinario. Oltre al ritardo nella
consegna dei software, da parte delle software house, ed ai chiarimenti dell'ultimo minuto
da parte dell'Agenzia delle entrate, a irrigidire la situazione è intervenuto il versamento
da parte degli intermediari, a dicembre 2013, dell'acconto sull'imposta sostitutiva sul
risparmio amministrato dovuto dalla clientela, ex articolo 2, comma 5 del Dl 133/2013. Il
nodo sta nel fatto che tale acconto è scomputabile solo dai versamenti della stessa
imposta effettuati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Permangono agli
intermediari ancora le incertezze sull'indicazione dell'acconto nel 770. La presidente del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, spiega la mozione: “Si
ripete ogni anno la medesima situazione che porta gli studi dei consulenti del lavoro e
degli altri professionisti a una concentrazione di scadenze che impediscono una ordinaria
e razionale gestione delle attività professionali. Situazione creata per una serie di eventi
non imputabili ai professionisti e agli imprenditori: lo slittamento delle scadenze fiscali,
peraltro sempre vicino ai giorni di termine, la conseguente quanto necessaria
distribuzione di nuove release da parte delle software house dei programmi gestionali, la
diffusione di note e chiarimenti che interferiscono su quanto già elaborato. In questa
situazione creatasi non è possibile svolgere con serenità e tempestività gli adempimenti
in scadenza”.
16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Professionisti e banche: 770 da
rinviare − Bellinazzo − www.anclsu.com
16/07/2014 − edotto.com – edicola del 10 luglio 2014 − Modello di dichiarazione
770/2014. Richiesta di proroga – A. Lupoi
16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Risparmio amministrato, rebus
sull'acconto – Piazza, Scagliarini
16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 29 − Unagraco: rinvio 770
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Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Con la circolare 14 luglio 2014, n. 23, Assonime esamina la normativa presente nel
nostro ordinamento per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni
commerciali: si va dal decreto legislativo n. 192/2012 al decreto legge n. 66/2014,
convertito dalla legge n. 89/2014. Tale ultimo provvedimento ha portato novità nel
sistema al fine di rendere più trasparenti i ritardi di pagamento delle pubbliche
amministrazioni e il conseguente cumulo di debiti nei confronti delle imprese; però, nello
stesso tempo, si è andati nella direzione di riconoscere incentivi alle amministrazioni che
riducono i tempi di pagamento. Prodotti agricoli Il documento di Assonime ricorda come
le norme Ue sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti non trovano spazio quando
si tratta di cessioni di prodotti agricoli e alimentari; quindi, in tale caso, entra in campo la
normativa particolare prevista dall'articolo 62, D.L. n. 1/2012. Interessi di mora in ambito
europeo Previsto dalle norme europee un tasso di interesse pari all'8,25%, per il primo
semestre 2014, da applicare alle transazioni commerciali. Il tasso opera anche in
assenza della costituzione in mora ed indipendentemente dal fatto che vi sia un termine
legale o contrattuale. Quando tale termine manca, gli interessi decorrono, di norma, dopo
30 giorni dal ricevimento della fattura. Clausola scritta se il termine è diverso Per quanto
riguarda la previsione di un termine di pagamento diverso da quello legale, si precisa che
una clausola in tal senso deve sempre essere messa per iscritto.
16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 33 − Interessi di mora, deroga in
agricoltura − De Stefani
Exit tax con modalità d'esercizio
E' sul sito Internet delle Entrate, il provvedimento 10 luglio 2014 (Prot. n. 2014/92134),
attuativo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014 (“Gazzetta
Ufficiale” n. 156 dell'8 luglio 2014), che adegua le norme sull'exit tax (imposta di uscita,
ex art. 166, c. 1 Tuir) alle richieste ed alle pronunce giurisprudenziali formulate in sede
europea dalla Commissione dell'Unione. Il documento agenziale regola le modalità
d'esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'imposta – che deve
avvenire presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un'apposita
comunicazione all'Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione
debitamente elencata nel provvedimento del 10 luglio scorso − in relazione ai
trasferimenti di residenza fiscale dell'attività commerciale in territorio estero effettuati da
un'impresa italiana in seguito all'entrata in vigore del citato Decreto ministeriale ed anche
quelli realizzati prima, in vigenza del Dm 2 agosto 2013 (Mef), ove compatibili. Il testo
regolamenta anche la prestazione delle garanzie e il loro rilascio, come pure l'obbligo di
monitoraggio annuale.
11/07/2014 − ItaliaOggi, p. 27 − Exit tax comunicazione ad hoc − Stroppa
11/07/2014 − Edotto.com – Edicola 9 luglio 2014 − Exit tax. Opzione per il versamento
delle imposte sulla plusvalenza da cessione − Moscioni
11/07/2014 − fiscooggi.it − Exit tax: sospendere o rateizzare si può, ma solo all'interno
dell'Ue
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11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Exit tax differita anche senza
garanzie − Albano − www.fiscooggi.it
Bonus Irpef. Libertà di compensazione
Dopo le circolari nn. 8 e 9 del 2014, l'agenzia delle Entrate con la nuova circolare n. 22
dell'11 luglio ritorna a fornire chiarimenti sul recupero, da parte dei datori di lavoro, degli
80 euro erogati ai lavoratori dopo le modifiche intervenute sul Dl 66/2014 a seguito della
legge di conversione. Modifiche della legge di conversione: compensazione libera La
conversione in legge del DL 66 contiene una rilevante modifica circa la modalità di
recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta: la compensazione del bonus Irpef
con modello F24 può avvenire liberamente, senza che operino i limiti ordinari vigenti.
Pertanto non si applicano nè il limite annuale di 700mila euro né il divieto di
compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di
importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010). I sostituti di imposta, nel
modello di pagamento F24, potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito erogato
per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel
medesimo F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Se rimane un credito non
utilizzato in compensazione, potrà essere fruito nei successivi versamenti da eseguire
sempre con modello F24. Inoltre, spiega la circolare, il datore di lavoro deve inserire il
codice tributo 1655 – istituito con risoluzione n. 48/2014 − nella sezione Erario del
modello F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda
dell'oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni,
IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi. Come indicare il mese e
l'anno di erogazione L'agenzia delle Entrate spiega che per indicare il mese e l'anno di
pagamento del credito al lavoratore deve aversi riguardo al giorno in cui è avvenuto il
pagamento delle retribuzioni. Però se la retribuzione è pagata entro il 12 gennaio 2015,
si considera come avvenuta nel mese di dicembre 2014. La circolare illustra altre
casistiche accompagnandole con esempi pratici.
14/07/2014 − fiscooggi.it − Bonus Irpef: le news sul recupero del credito erogato ai
lavoratori − Chini
Scia, per l'edilizia modelli unici e semplici
Al via i moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di
costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. L'adozione dei
modelli arriva con la pubblicazione, sul supplemento ordinario 56 della “Gazzetta
Ufficiale” del 14 luglio 2014, dell'accordo del 12 giugno 2014 della Conferenza Unificata
Governo, regioni ed enti locali.
15/07/2014 − eDotto.com − Edicola del 14 giugno 2014 − Decreto crescita e
semplificazioni, aziende con sconti su elettricità e diritti camerali – G. Lupoi
15/07/2014 − ItaliaOggi, p. 26 − Via ai moduli unificati per la Scia e i permessi
15/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 36 − In breve − Modello unificato per
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Scia e permesso
Sanzioni sull'orario di lavoro: al via la rideterminazione degli importi
A seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, con cui è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003
(così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f). del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213), che
disciplinava il sistema sanzionatorio legato alla violazione degli: − artt. 4, commi 2, 3 e 4
(durata massima dell'orario di lavoro); − art. 7, comma 1 (riposo giornaliero); − art. 9,
comma 1 (riposo settimanale); − art. 10, comma 1, (ferie annuali); il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito
indicazioni operative ai propri Uffici in merito alle sanzioni riferite alle violazioni
commesse nell'arco temporale che va dall'1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 (dal 25
giugno 2008, infatti, l'art. 18 bis è stato modificato dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008, conv.
dalla L. n. 133/2008). Innanzitutto la nota chiarisce che la perdita di efficacia della
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni
giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende
“chiuse”, in quanto regolate da sentenze passate in giudicato, da atti amministrativi
definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di
decadenze. Stante quanto sopra gli Uffici dovranno provvedere a rideterminare gli
importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9
del R.D.L. n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di: − rapporti ex art.
17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di
contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla
norma dichiarata incostituzionale; − ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia
spirato il termine per l'opposizione giudiziale; − opposizione proposta quando il relativo
giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
Qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso (verbali già
pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di
contenziosi con sentenze passate in giudicato), gli atti adottati sono intangibili.
11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 35 − Le maxi−sanzioni vanno
ricalcolate − Caiazza, Caiazza
Proroga per assunzione di extraUe formati all'estero e conversione
permessi soggiorno di lungo periodo
Il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare
congiunta del 10 luglio 2014, hanno comunicato che la quota di n. 3.000 ingressi per
lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di
origine, fissata dal DPCM 25.11.2013, è stata utilizzata solo per circa il 5,6% dagli
Sportelli Unici per l'Immigrazione. Conseguentemente, è stata decisa la proroga fino alle
ore 24 del 31 dicembre 2014 del termine per la presentazione delle relative istanze
(inizialmente fissato al 20 agosto 2014). Analogamente, sempre a causa del limitato
utilizzo delle quote disponibili, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 anche il termine per
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la richiesta di conversione di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Ue, in permessi di soggiorno
per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Fondo di solidarietà: proroga sospensione per personale del credito
I Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS prevedono un contributo ordinario di
finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato. Con messaggio n. 5969 dell'11 luglio 2014, l'Istituto ha comunicato che il
Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con Deliberazione n. 98 del
24 giugno 2014, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario
previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000, da gennaio a giugno 2014.
Quindi, per il periodo gennaio−giugno 2014 la procedura di gestione dei flussi
UNIEMENS continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice
M101), anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”.
Incentivi all'esodo anche per i lavoratori dello spettacolo
Con circolare n. 90 dell'11 luglio 2014, l'INPS ha chiarito che sono applicabili ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS) le istruzioni
relative alle prestazioni a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne
l'esodo, contenute nella circolare n. 119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n.
20538/2013 e n. 1653/2014. Requisiti del lavoratore La circolare specifica che la
disciplina di cui all'art 4 della Legge n. 92/2012, commi da 1 a 7−ter, trova applicazione
per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo di cui alla lettera c), comma 1, art. 2 del
D.Lgs. n 182/1997, che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia
o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale
disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals, sempreché
prestino attività a tempo indeterminato. Altri profili La circolare si sofferma, altresì, su
ulteriori profili amministrativi ed operativi e, in particolare, su: − determinazione della
competenza; − determinazione della contribuzione figurativa correlata; − codifica
aziendale e modalità di composizione del flusso Uniemens; − istruzioni per il conguaglio
della tassa di ingresso della mobilità.
Gestione commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per gli anni dal
2008 al 2010
L'INPS, con messaggio n. 5973 dell'11 luglio 2014, comunica che, nell'ambito
dell'operazione Poseidone, sono stati acquisiti, dall'Amministrazione finanziaria, i redditi
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per gli anni dal 2008 al 2010 relativi ai soggetti che sono stati iscritti alla gestione
commercianti. Conseguentemente, l'Istituto ha proceduto al controllo di quanto dovuto e
di quanto versato a titolo di contribuzione eccedente il minimale per i suddetti anni e da
tale verifica sono emerse circa 1550 posizioni non in regola con i pagamenti. Stante
quanto sopra, il messaggio chiarisce che l'INPS sta procedendo al caricamento degli
avvisi bonari sul "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" ed all'invio di email di
alert ai titolari e ai loro delegati. Gli avvisi conterranno l'indicazione dell'anno di
competenza del contributo, la quantificazione della contribuzione dovuta, le relative
sanzioni e i dati utili per effettuare il versamento di quanto richiesto.
Aziende in CIG: riduzione degli interessi di dilazione o delle sanzioni
civili
Il D.L. n. 402/1981, convertito dalla Legge n. 537/1981, ha disciplinato le condizioni in
presenza delle quali può essere riconosciuta la riduzione degli interessi di dilazione
prevedendo, quale presupposto, che le aziende tenute all'obbligo contributivo CIG
abbiano ottenuto l'autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o
immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG. L'INPS, con messaggio n. 5985
del 14 luglio 2014 − facendo seguito alla sua circolare n. 129 del 4 luglio 2002, nonché al
messaggio n. 25413 del 19 ottobre 2007 − ha evidenziato che, a seguito di recenti
decisioni, l'istruttoria delle richieste di riduzione degli interessi di dilazione,
opportunamente documentate, dovrà essere svolta considerando i contenuti della
deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Interministeriale per il coordinamento della
Politica Industriale, con la quale sono stati precisati i parametri di valutazione sulla base
dei quali il medesimo Comitato effettua gli accertamenti relativamente alle agevolazioni
previste dalla norma. In particolare è indicato, quale elemento prioritario di valutazione, il
corretto comportamento dell'impresa nel pagamento del debito contributivo e il puntuale
assolvimento delle rateazioni concesse. E' stato inoltre stabilito, continua il messaggio,
che ove il richiedente abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di
regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto
dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella Legge 29 febbraio 1988, n.
48, non sarà dato corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni
contributive. In ragione di ciò, nel caso in cui il contribuente, unitamente alla
deliberazione favorevole della domanda di dilazione, abbia ottenuto la riduzione delle
sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione
degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all'agevolazione già concessa con la
riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere definita con parere sfavorevole.
CIG e mobilità in deroga: firmato il decreto per 400 milioni di euro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 16 luglio 2014, ha
dato notizia della firma del Decreto Interministeriale con il quale è stata autorizzata la
spesa di 400 milioni di euro per il pagamento della Cassa Integrazione Guadagni e della
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mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2013 nonché per il pagamento delle
prime quote per il 2014. Nel medesimo comunicato è stato anticipato che, a breve,
saranno: − individuate le risorse per ulteriori 400 milioni di euro per il pagamento della
CIG e della mobilità in deroga per l'anno in corso; − definiti i criteri per l'utilizzazione dei
due strumenti.
Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all'estero
Si premette che lo speciale assegno continuativo mensile ex lege 5 maggio 1976, n.
248 spetta al coniuge e ai figli superstiti dell'assicurato titolare in vita di rendita per
inabilità permanente di grado non inferiore all'80%; che la percentuale di inabilità è stata
ridotta al 65% dalla Legge 10 maggio 1982, n.251 e − per quanto riguarda gli infortuni sul
lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007
− che la menomazione dell'integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere
di grado non inferiore al 48%. Posto quanto sopra, a seguito di ricezione di quesiti e
acquisito il parere dall'Avvocatura Generale, l'INAIL, con nota prot. n. 5154 dell'8 luglio
2014, ha chiarito che, poiché lo speciale assegno continuativo mensile ha natura
previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero,
deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la
prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che
si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.
16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 34 − La tutela Inail anche all'estero − De Lellis −
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