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SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Selezione delle notizie più rilevanti della settimana SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 www.supermercato.it SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Contenuti : Cessione dei crediti della P.a. Fissata la percentuale dello sconto 1 La Circolare 21/E/2014 sulla disciplina fiscale dei fondi di investimento alternativi 1 770, richiesta di proroga a macchia d'olio 2 Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 3 Exit tax con modalità d'esercizio 3 Bonus Irpef. Libertà di compensazione 4 Scia, per l'edilizia modelli unici e semplici 4 Sanzioni sull'orario di lavoro: al via la rideterminazione degli importi 5 Proroga per assunzione di extraUe formati all'estero e conversione permessi soggiorno di lungo periodo 5 Fondo di solidarietà: proroga sospensione per personale del credito 6 Incentivi all'esodo anche per i lavoratori dello spettacolo 6 Gestione commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per gli anni dal 2008 al 2010 6 Aziende in CIG: riduzione degli interessi di dilazione o delle sanzioni civili 7 CIG e mobilità in deroga: firmato il decreto per 400 milioni di euro 7 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Contenuti : Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all'estero 8 Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all'estero 1 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Cessione dei crediti della P.a. Fissata la percentuale dello sconto I soggetti che possiedono crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali nei confronti della P.a. possono effettuare la cessione pro−soluto del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario. Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 162 del 15 luglio – è stato fissato lo sconto per l'operazione di cessione, nella misura massima dell'1,90%, in ragione di anno, dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere. Se l'ammontare della cessione risulta superiore a 50.000 euro, sull'importo che eccede tale limite non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere. 16/07/2014 − eDotto.com – Edicola 8 luglio 2014 − Debiti Pa. Sì alla cessione dei crediti alle banche grazie al decreto attuativo – Moscioni 16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 32 − Cessione crediti Decreto in GU La Circolare 21/E/2014 sulla disciplina fiscale dei fondi di investimento alternativi Con il Dlgs 44/2014 è stata attuata in Italia la Direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (cosiddetta “direttiva Aifim”) sui gestori di fondi di investimento alternativi e sono state apportate una serie di modifiche civilistiche e fiscali alla disciplina degli Organismi di investimento collettivo del risparmio. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 del 10 luglio 2014, fornisce alcuni chiarimenti circa le disposizioni fiscali emanate in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera p) della Legge n. 96/2013, che sono contenute nel suddetto provvedimento. Nello specifico, la circolare analizza il regime fiscale delle Sicaf immobiliari (società di investimento a capitale fisso); le modalità di tassazione dei redditi da partecipazione ad Oicr italiani e ad Oicr esteri non immobiliari; le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad Oicr e il nuovo regime fiscale per i redditi da partecipazione in fondi immobiliari esteri. Regime fiscale delle Sicaf Alle Sicaf viene applicato il regime fiscale previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare, nel caso in cui le stesse società investano in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche. Trovano, dunque, applicazione le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari. Si applica, invece, il regime fiscale previsto per le Sicav nel caso si tratti di società di investimento a capitale fisso diverse da quelle immobiliari. Tale regime fiscale prevede le agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società. Infine, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano a tutte le Sicaf le stesse disposizioni previste per le Sicav in materia di Irap, di cui agli articoli 3 e 6 del Dlgs n. 446/1997. Partecipazione ad Oicr La circolare si sofferma poi sul trattamento impositivo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicr, effettuando una distinzione tra i redditi da partecipazione ad Oicr italiani non immobiliari e i redditi da partecipazione ad Oicr esteri non immobiliari. Si sottolinea al riguardo che le modalità di determinazione della Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 2 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali organismi hanno subito delle semplificazioni. 11/07/2014 − fiscooggi.it − Partecipazione a Oicr: le modifiche al trattamento dei redditi di capitale 11/07/2014 − ItaliaOggi, p. 27 − Società d'investimento a capitale fisso, Irap come le Sicav − 11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31− Oicr tassati al valore effettivo − Tamburro 770, richiesta di proroga a macchia d'olio Dai consulenti del lavoro, dagli intermediari finanziari e società di gestione del risparmio e da molte associazioni di commercialisti – in ultimo si aggiunge Unagraco − arriva la richiesta all'agenzia delle Entrate di uno slittamento al 30 settembre della scadenza del 31 luglio 2014 del modello 770/2014, sia semplificato che ordinario. Oltre al ritardo nella consegna dei software, da parte delle software house, ed ai chiarimenti dell'ultimo minuto da parte dell'Agenzia delle entrate, a irrigidire la situazione è intervenuto il versamento da parte degli intermediari, a dicembre 2013, dell'acconto sull'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato dovuto dalla clientela, ex articolo 2, comma 5 del Dl 133/2013. Il nodo sta nel fatto che tale acconto è scomputabile solo dai versamenti della stessa imposta effettuati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Permangono agli intermediari ancora le incertezze sull'indicazione dell'acconto nel 770. La presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, spiega la mozione: “Si ripete ogni anno la medesima situazione che porta gli studi dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti a una concentrazione di scadenze che impediscono una ordinaria e razionale gestione delle attività professionali. Situazione creata per una serie di eventi non imputabili ai professionisti e agli imprenditori: lo slittamento delle scadenze fiscali, peraltro sempre vicino ai giorni di termine, la conseguente quanto necessaria distribuzione di nuove release da parte delle software house dei programmi gestionali, la diffusione di note e chiarimenti che interferiscono su quanto già elaborato. In questa situazione creatasi non è possibile svolgere con serenità e tempestività gli adempimenti in scadenza”. 16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Professionisti e banche: 770 da rinviare − Bellinazzo − www.anclsu.com 16/07/2014 − edotto.com – edicola del 10 luglio 2014 − Modello di dichiarazione 770/2014. Richiesta di proroga – A. Lupoi 16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Risparmio amministrato, rebus sull'acconto – Piazza, Scagliarini 16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 29 − Unagraco: rinvio 770 Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 3 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Con la circolare 14 luglio 2014, n. 23, Assonime esamina la normativa presente nel nostro ordinamento per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali: si va dal decreto legislativo n. 192/2012 al decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014. Tale ultimo provvedimento ha portato novità nel sistema al fine di rendere più trasparenti i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e il conseguente cumulo di debiti nei confronti delle imprese; però, nello stesso tempo, si è andati nella direzione di riconoscere incentivi alle amministrazioni che riducono i tempi di pagamento. Prodotti agricoli Il documento di Assonime ricorda come le norme Ue sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti non trovano spazio quando si tratta di cessioni di prodotti agricoli e alimentari; quindi, in tale caso, entra in campo la normativa particolare prevista dall'articolo 62, D.L. n. 1/2012. Interessi di mora in ambito europeo Previsto dalle norme europee un tasso di interesse pari all'8,25%, per il primo semestre 2014, da applicare alle transazioni commerciali. Il tasso opera anche in assenza della costituzione in mora ed indipendentemente dal fatto che vi sia un termine legale o contrattuale. Quando tale termine manca, gli interessi decorrono, di norma, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura. Clausola scritta se il termine è diverso Per quanto riguarda la previsione di un termine di pagamento diverso da quello legale, si precisa che una clausola in tal senso deve sempre essere messa per iscritto. 16/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 33 − Interessi di mora, deroga in agricoltura − De Stefani Exit tax con modalità d'esercizio E' sul sito Internet delle Entrate, il provvedimento 10 luglio 2014 (Prot. n. 2014/92134), attuativo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014 (“Gazzetta Ufficiale” n. 156 dell'8 luglio 2014), che adegua le norme sull'exit tax (imposta di uscita, ex art. 166, c. 1 Tuir) alle richieste ed alle pronunce giurisprudenziali formulate in sede europea dalla Commissione dell'Unione. Il documento agenziale regola le modalità d'esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'imposta – che deve avvenire presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un'apposita comunicazione all'Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione debitamente elencata nel provvedimento del 10 luglio scorso − in relazione ai trasferimenti di residenza fiscale dell'attività commerciale in territorio estero effettuati da un'impresa italiana in seguito all'entrata in vigore del citato Decreto ministeriale ed anche quelli realizzati prima, in vigenza del Dm 2 agosto 2013 (Mef), ove compatibili. Il testo regolamenta anche la prestazione delle garanzie e il loro rilascio, come pure l'obbligo di monitoraggio annuale. 11/07/2014 − ItaliaOggi, p. 27 − Exit tax comunicazione ad hoc − Stroppa 11/07/2014 − Edotto.com – Edicola 9 luglio 2014 − Exit tax. Opzione per il versamento delle imposte sulla plusvalenza da cessione − Moscioni 11/07/2014 − fiscooggi.it − Exit tax: sospendere o rateizzare si può, ma solo all'interno dell'Ue Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 4 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 31 − Exit tax differita anche senza garanzie − Albano − www.fiscooggi.it Bonus Irpef. Libertà di compensazione Dopo le circolari nn. 8 e 9 del 2014, l'agenzia delle Entrate con la nuova circolare n. 22 dell'11 luglio ritorna a fornire chiarimenti sul recupero, da parte dei datori di lavoro, degli 80 euro erogati ai lavoratori dopo le modifiche intervenute sul Dl 66/2014 a seguito della legge di conversione. Modifiche della legge di conversione: compensazione libera La conversione in legge del DL 66 contiene una rilevante modifica circa la modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d'imposta: la compensazione del bonus Irpef con modello F24 può avvenire liberamente, senza che operino i limiti ordinari vigenti. Pertanto non si applicano nè il limite annuale di 700mila euro né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010). I sostituti di imposta, nel modello di pagamento F24, potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Se rimane un credito non utilizzato in compensazione, potrà essere fruito nei successivi versamenti da eseguire sempre con modello F24. Inoltre, spiega la circolare, il datore di lavoro deve inserire il codice tributo 1655 – istituito con risoluzione n. 48/2014 − nella sezione Erario del modello F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell'oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi. Come indicare il mese e l'anno di erogazione L'agenzia delle Entrate spiega che per indicare il mese e l'anno di pagamento del credito al lavoratore deve aversi riguardo al giorno in cui è avvenuto il pagamento delle retribuzioni. Però se la retribuzione è pagata entro il 12 gennaio 2015, si considera come avvenuta nel mese di dicembre 2014. La circolare illustra altre casistiche accompagnandole con esempi pratici. 14/07/2014 − fiscooggi.it − Bonus Irpef: le news sul recupero del credito erogato ai lavoratori − Chini Scia, per l'edilizia modelli unici e semplici Al via i moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. L'adozione dei modelli arriva con la pubblicazione, sul supplemento ordinario 56 della “Gazzetta Ufficiale” del 14 luglio 2014, dell'accordo del 12 giugno 2014 della Conferenza Unificata Governo, regioni ed enti locali. 15/07/2014 − eDotto.com − Edicola del 14 giugno 2014 − Decreto crescita e semplificazioni, aziende con sconti su elettricità e diritti camerali – G. Lupoi 15/07/2014 − ItaliaOggi, p. 26 − Via ai moduli unificati per la Scia e i permessi 15/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 36 − In breve − Modello unificato per Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 5 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 Scia e permesso Sanzioni sull'orario di lavoro: al via la rideterminazione degli importi A seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f). del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213), che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alla violazione degli: − artt. 4, commi 2, 3 e 4 (durata massima dell'orario di lavoro); − art. 7, comma 1 (riposo giornaliero); − art. 9, comma 1 (riposo settimanale); − art. 10, comma 1, (ferie annuali); il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative ai propri Uffici in merito alle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell'arco temporale che va dall'1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 (dal 25 giugno 2008, infatti, l'art. 18 bis è stato modificato dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008). Innanzitutto la nota chiarisce che la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze passate in giudicato, da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze. Stante quanto sopra gli Uffici dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di: − rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale; − ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale; − opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato. Qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), gli atti adottati sono intangibili. 11/07/2014 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 35 − Le maxi−sanzioni vanno ricalcolate − Caiazza, Caiazza Proroga per assunzione di extraUe formati all'estero e conversione permessi soggiorno di lungo periodo Il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare congiunta del 10 luglio 2014, hanno comunicato che la quota di n. 3.000 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, fissata dal DPCM 25.11.2013, è stata utilizzata solo per circa il 5,6% dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Conseguentemente, è stata decisa la proroga fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014 del termine per la presentazione delle relative istanze (inizialmente fissato al 20 agosto 2014). Analogamente, sempre a causa del limitato utilizzo delle quote disponibili, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 anche il termine per Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 6 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 la richiesta di conversione di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Ue, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Fondo di solidarietà: proroga sospensione per personale del credito I Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Con messaggio n. 5969 dell'11 luglio 2014, l'Istituto ha comunicato che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 158/2000, da gennaio a giugno 2014. Quindi, per il periodo gennaio−giugno 2014 la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”. Incentivi all'esodo anche per i lavoratori dello spettacolo Con circolare n. 90 dell'11 luglio 2014, l'INPS ha chiarito che sono applicabili ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS) le istruzioni relative alle prestazioni a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo, contenute nella circolare n. 119/2013 e nei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014. Requisiti del lavoratore La circolare specifica che la disciplina di cui all'art 4 della Legge n. 92/2012, commi da 1 a 7−ter, trova applicazione per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo di cui alla lettera c), comma 1, art. 2 del D.Lgs. n 182/1997, che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals, sempreché prestino attività a tempo indeterminato. Altri profili La circolare si sofferma, altresì, su ulteriori profili amministrativi ed operativi e, in particolare, su: − determinazione della competenza; − determinazione della contribuzione figurativa correlata; − codifica aziendale e modalità di composizione del flusso Uniemens; − istruzioni per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità. Gestione commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per gli anni dal 2008 al 2010 L'INPS, con messaggio n. 5973 dell'11 luglio 2014, comunica che, nell'ambito dell'operazione Poseidone, sono stati acquisiti, dall'Amministrazione finanziaria, i redditi Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 7 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 per gli anni dal 2008 al 2010 relativi ai soggetti che sono stati iscritti alla gestione commercianti. Conseguentemente, l'Istituto ha proceduto al controllo di quanto dovuto e di quanto versato a titolo di contribuzione eccedente il minimale per i suddetti anni e da tale verifica sono emerse circa 1550 posizioni non in regola con i pagamenti. Stante quanto sopra, il messaggio chiarisce che l'INPS sta procedendo al caricamento degli avvisi bonari sul "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" ed all'invio di email di alert ai titolari e ai loro delegati. Gli avvisi conterranno l'indicazione dell'anno di competenza del contributo, la quantificazione della contribuzione dovuta, le relative sanzioni e i dati utili per effettuare il versamento di quanto richiesto. Aziende in CIG: riduzione degli interessi di dilazione o delle sanzioni civili Il D.L. n. 402/1981, convertito dalla Legge n. 537/1981, ha disciplinato le condizioni in presenza delle quali può essere riconosciuta la riduzione degli interessi di dilazione prevedendo, quale presupposto, che le aziende tenute all'obbligo contributivo CIG abbiano ottenuto l'autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG. L'INPS, con messaggio n. 5985 del 14 luglio 2014 − facendo seguito alla sua circolare n. 129 del 4 luglio 2002, nonché al messaggio n. 25413 del 19 ottobre 2007 − ha evidenziato che, a seguito di recenti decisioni, l'istruttoria delle richieste di riduzione degli interessi di dilazione, opportunamente documentate, dovrà essere svolta considerando i contenuti della deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale, con la quale sono stati precisati i parametri di valutazione sulla base dei quali il medesimo Comitato effettua gli accertamenti relativamente alle agevolazioni previste dalla norma. In particolare è indicato, quale elemento prioritario di valutazione, il corretto comportamento dell'impresa nel pagamento del debito contributivo e il puntuale assolvimento delle rateazioni concesse. E' stato inoltre stabilito, continua il messaggio, che ove il richiedente abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48, non sarà dato corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive. In ragione di ciò, nel caso in cui il contribuente, unitamente alla deliberazione favorevole della domanda di dilazione, abbia ottenuto la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all'agevolazione già concessa con la riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere definita con parere sfavorevole. CIG e mobilità in deroga: firmato il decreto per 400 milioni di euro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 16 luglio 2014, ha dato notizia della firma del Decreto Interministeriale con il quale è stata autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il pagamento della Cassa Integrazione Guadagni e della Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 8 SdìFlash dal 11/07/2014 al 17/07/2014 mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2013 nonché per il pagamento delle prime quote per il 2014. Nel medesimo comunicato è stato anticipato che, a breve, saranno: − individuate le risorse per ulteriori 400 milioni di euro per il pagamento della CIG e della mobilità in deroga per l'anno in corso; − definiti i criteri per l'utilizzazione dei due strumenti. Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all'estero Si premette che lo speciale assegno continuativo mensile ex lege 5 maggio 1976, n. 248 spetta al coniuge e ai figli superstiti dell'assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80%; che la percentuale di inabilità è stata ridotta al 65% dalla Legge 10 maggio 1982, n.251 e − per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 − che la menomazione dell'integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere di grado non inferiore al 48%. Posto quanto sopra, a seguito di ricezione di quesiti e acquisito il parere dall'Avvocatura Generale, l'INAIL, con nota prot. n. 5154 dell'8 luglio 2014, ha chiarito che, poiché lo speciale assegno continuativo mensile ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia. 16/07/2014 − ItaliaOggi, p. 34 − La tutela Inail anche all'estero − De Lellis − www.anclsu.com Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it Sdì Supermercato dell’ìnformazione Zucchetti s.p.a. Via Solferino, 1 26900 − Lodi tel: +39 (0)371 594 2406 fax: +39 (0)371 421 779 email: [email protected] www.supermercato.it Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a. © Tutti i diritti sono riservati. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.